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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/01/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8885/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Cesira Stella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8885/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PERAZZINI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in VIA GASPARE SPONTINI, 24 00198 ROMA presso il predetto difensore
ATTORE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BATTISTI VALERIA MARIA, elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 44 20122 MILANO presso il predetto difensore;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
PENNETTA MARIA MADDALENA, elettivamente domiciliato in VIA TORINO, 88 30172
VENEZIA MESTRE presso il predetto difensore;
APPELLATE COSTITUITE
INTESA (C.F. ) CP_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario Milano, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 5073/2023 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Milano (RGN 24153/2022) Giudice dott. Fabio Di Palma, pagina 1 di 7 depositata in data 24.07.2023, non notificata: a) In via preliminare, dichiarare l'ammissibilità del presente appello per manifesta fondatezza e per evidente sussistenza del fumus boni iuris; b) nel merito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 351 c.p.c., accogliere integralmente il presente gravame e, per l'effetto, riformare la sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato la domanda dell'avv. rigettare in toto l'opposizione all'esecuzione Parte_1 proposta dalla , per i motivi già ampiamente esposti nel corso del Controparte_1 primo grado di giudizio e nel presente atto di appello;
c) condannare, di conseguenza, la IA appellata alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in Controparte_1 favore dell'Avv. d) con il favore di spese e compensi anche per la presente fase Parte_1 del giudizio, oltre a IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
Per parte appellata : Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in funzione di Giudice di Appello , ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: NEL MERITO : - A) confermare la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Milano – sez. VII – Dr. Di Palma – r.g.8885/2024 e respingere tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
- B) con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del secondo grado di giudizio, in merito ai quali ci si rimette all'equo apprezzamento del Giudicante.
Per parte appellata : CP_2
Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale di Milano adito, contrariis reiectis: confermare la sentenza del
Giudice di Pace di Milano n. 5073/2023, nella parte in cui sono state liquidate le spese legali a favore di . In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari. CP_2
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente vicenda processuale trae origine dal precetto notificato dall'avv. nei Parte_1 confronti di , sulla base della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 15173/16 e del Controparte_1 successivo pignoramento presso terzi promosso dal creditore avanti al Tribunale di Milano.
proponeva avanti al GE ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c., Controparte_1 affermando di aver tempestivamente estinto l'obbligazione scaturente dal titolo esecutivo azionato, e concludeva chiedendo al G.E., previa sospensione dell'esecuzione, di “dichiarare cessata la materia del contendere” nonché di dichiarare che nulla doveva in forza del Controparte_1 titolo azionato, in quanto tale credito era estinto, con conseguente inefficacia del pignoramento presso terzi.
Il creditore si costituiva asserendo che l'assegno era stato emesso solo il 16.6.2017, quindi Parte_1 dopo la notifica del pignoramento. Chiedeva pertanto al Tribunale di accertare l'infondatezza dell'opposizione, con vittoria di spese e condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il GE, in sede cautelare, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione, rilevando che il pignoramento era stato iscritto a ruolo per richiedere l'assegnazione delle spese di procedura esecutiva e che l'opposizione non appariva suscettibile di accoglimento, in quanto, notificato il pignoramento, nelle more era intervenuto il pagamento della sola somma precettata, ben oltre il termine dei 10 giorni dalla notifica del precetto, e pertanto erano dovute le spese di esecuzione, per recuperare le quali era stato iscritto a ruolo il pignoramento.
L'avv. introduceva la fase di merito avanti al Giudice di Pace di Milano, convenendo in Parte_1 giudizio la sola . Controparte_1
Il Giudice di Pace rigettava le domande dell'avv. condannandolo alla rifusione delle spese Parte_1 processuali.
L'attore proponeva appello avanti al Tribunale di Milano, appello che veniva rigettato.
Proposto dall'avv. ricorso in Cassazione, la Corte, con ordinanza n. 9228/2022 del Parte_1
24.01/22.03.2022, cassava la decisione impugnata ex art. 383 co. 3 c.p.c., stante la mancata integrazione del contraddittorio con i terzi pignorati, con rinvio al Giudice di Pace di Milano, quale
Giudice di primo grado.
Avanti al Giudice di Pace, si costituivano in giudizio e , mentre Controparte_1 CP_2 rimaneva contumace Controparte_4
Il Giudice di Pace pronunziava quindi sentenza n. 5073/23, rigettando le domande dell'avv. e Parte_1 sottolineando come nel nostro ordinamento non potesse trovare tutela l'uso distorto della procedura esecutiva, caratterizzato dall'iscrizione a ruolo del pignoramento, dopo l'integrale pagamento delle somme precettate, al solo fine del recupero delle spese esecutive ed in assenza di una preventiva richiesta di adempimento spontaneo delle spese maturate dopo la notifica del precetto.
L'avv. ha proposto appello avverso la sentenza n. 5073/23 del Giudice di Pace, per i seguenti Parte_1 motivi:
1) Violazione di legge ex artt. 88, 91, 92, 115, 116, 482 e 615 c.p.c.; erroneità, illogicità della motivazione ed errata valutazione delle prove, posto che dalla scansione temporale delle attività processuali emergeva che l'assegno in pagamento era stato consegnato all'avv. dopo Parte_1 la notifica e la pendenza del pignoramento.
L'appellante ha richiamato la giurisprudenza, secondo cui il debitore è tenuto a rimborsare al creditore le spese sostenute per il pignoramento, qualora abbia provveduto al pagamento degli importi intimati pagina 3 di 7 con il precetto solo dopo la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la sua notifica al debitore e al terzo IG;
in tale ipotesi le spese necessarie per il pignoramento devono ritenersi causate dall'inadempimento del debitore, e dunque non è precluso al creditore di procedere esecutivamente per ottenerne il recupero, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli abbia compiuto tale attività in violazione del dovere di lealtà processuale (violazione, ad avviso dell'appellante, insussistente nel caso di specie).
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e 92 c.p.c., nonché dell'art. 1175 c.c.- totale rispetto da parte del creditore procedente dei principi di lealtà e probità, nonché di correttezza e buona fede, non potendosi qualificare come colposa la condotta di un creditore che ha agito nel pieno rispetto delle disposizioni normative che regolano la materia dell'esecuzione.
Il pagamento era intervenuto 29 giorni dopo la notifica del precetto e il creditore aveva proceduto ad iscrivere a ruolo la procedura esecutiva, senza prima inviare alla società assicuratrice una richiesta di pagamento spontaneo, anche in ragione dei termini ristretti per l'iscrizione a ruolo.
L'appellante ha pertanto richiesto al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, di riformare la sentenza, nella parte in cui ha rigettato la domanda dell'avv.
di rigettare in toto l'opposizione all'esecuzione proposta dalla Parte_1 Controparte_1
, per i motivi esposti;
di condannare, di conseguenza, la compagnia assicurativa
[...] appellata alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado e del grado di appello.
Si costituiva in giudizio , rilevando che la decisione della Corte di Cassazione di Controparte_1 cassare la sentenza impugnata con rinvio del procedimento al primo giudice era stata motivata solo dalla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati. Restava ferma e condivisibile la motivazione dei primi due giudici che avevano ravvisato un esercizio abusivo da parte del dell'azione esecutiva. L'appellante aveva iscritto a ruolo il pignoramento, dopo aver Parte_1 incassato l'assegno consegnato da a copertura delle somme di cui al precetto (detratta la sola CP_1 ritenuta d'acconto sull'importo di € 1.598,50). Dopo il provvedimento del GE, l'appellante aveva instaurato il giudizio di merito, benché la compagnia avesse subito manifestato la volontà di adempiere, versando quanto liquidato dal GE a titolo di spese relative alla fase cautelare. L'adempimento era avvenuto attraverso l'emissione di assegno circolare, a copertura di tali spese, in data 5.12.2017. Solo dopo diverse settimane, era riuscita a consegnare l'assegno e la controparte, a febbraio 2018, CP_1 aveva riconosciuto avanti al GE il pagamento delle spese relative alla fase cautelare dell'opposizione.
Stante la condotta dell'appellante di abuso del processo esecutivo e di violazione dei principi di correttezza e buona fede che interessano anche la posizione del creditore, l'appellata chiedeva il rigetto dell'appello con condanna dell'appellato a rifondere anche le spese del giudizio di secondo grado.
Si costituiva anche il terzo IG , chiedendo la conferma della sentenza di primo CP_2 grado, con condanna dell'appellante a rifondere alla terza pignorata anche le spese sostenute nel presente giudizio.
L'altra terza pignorata, non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace. Controparte_4
Le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa.
L'appello proposto da non è fondato e pertanto deve essere respinto. Parte_1
La sentenza appellata è immune da vizi nella motivazione e applica correttamente le norme di legge, come interpretate dalla giurisprudenza, con valutazione appropriata delle risultanze documentali.
Emerge dalla documentazione in atti che: in data 18.5.2016, l'avv. ha notificato a il precetto;
Parte_1 CP_1
pagina 4 di 7 in data 13.6.2016, il creditore ha notificato pignoramento presso terzi;
in data 16.6.2016, ha emesso assegno circolare per € 2.526,84, ossia per l'intera somma CP_1 precettata, detratta la ritenuta d'acconto, assegno incassato dal creditore;
in data 4.7.2016, il creditore ha provveduto ad iscrivere a ruolo il pignoramento presso terzi, per le spese della procedura esecutiva, iscrizione a ruolo che non è stata preceduta da alcuna richiesta alla debitrice - previa quantificazione - del versamento delle spese della procedura esecutiva (nonostante la debitrice avesse pagato la somma portata nel precetto e avesse pertanto dimostrato di voler adempiere); proposta opposizione ai sensi dell'art. 615 II co c.p.c. e rigettata dal GE l'istanza di sospensiva con condanna di al versamento dell'importo di € 200,00 oltre accessori, CP_1
in data 5.12.2007, la debitrice ha emesso assegno a copertura delle spese legali ed accessori CP_1 relative alla fase sommaria, come liquidate dal GE (dopo una precedente richiesta via e-mail, a novembre 2017, di comunicazione dell'indirizzo IBAN, richiesta rimasta inevasa); in data 6.2.2018, il GE ha disposto l'assegnazione in favore del delle ulteriori somme a lui Parte_1 spettanti, a copertura delle spese della procedura esecutiva;
in data 19.10.2017, l'avv. ha notificato atto di citazione ex art. 618 c.p.c., instaurando Parte_1 anticipatamente il giudizio di merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna di ai CP_1 sensi dell'art. 96 c.p.c. (sebbene il GE avesse dato termine sino al 28.2.2018 per l'instaurazione del predetto giudizio).
Ciò premesso, correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto che il creditore avv. abbia abusato Parte_1 del proprio diritto, iscrivendo a ruolo il pignoramento, nonostante l'intervenuto versamento da parte della debitrice delle somme portate nel precetto, senza prima quantificare e richiedere a il CP_1 pagamento delle spese della procedura esecutiva.
Per completezza, è opportuno sottolineare come anche la condotta successiva del creditore integri un abuso del processo. Il creditore ha infatti instaurato il giudizio di merito prima della scadenza del termine perentorio assegnato dal GE ai sensi dell'art. 618 c.p.c., nonostante l'intervenuto versamento da parte di delle spese legali della fase sommaria dell'opposizione (effettuato a mezzo assegno CP_1 dopo che la debitrice richiedeva al creditore, senza esito, di comunicare l'indirizzo IBAN) e nonostante il GE avesse fissato l'udienza per l'assegnazione delle somme dichiarate dal terzo IG, a copertura delle spese della procedura esecutiva (udienza che si è tenuta in data 6.2.2018, quindi prima della scadenza del termine per l'instaurazione del giudizio di merito).
Se è vero che nessuna norma di legge impone al creditore di richiedere al debitore l'adempimento spontaneo, prima di avviare la procedura esecutiva, è anche vero che dai principi generali e in primis dal principio di correttezza e buona fede, come interpretato dalla giurisprudenza (principio che riguarda anche l'operato del creditore), discende l'obbligo per le parti di non abusare del processo (anche del processo esecutivo) e quindi di non instaurare controversie giudiziarie o procedure esecutive per scopi diversi e ulteriori, rispetti a quelli tipici.
La Corte di Cassazione ha sottolineato come sia stata ormai acquisita la piena consapevolezza dell'intervenuta costituzionalizzazione del canone generale di buona fede oggettiva e correttezza, principio che è infatti inteso come una manifestazione del dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione. Tale principio attribuisce a quella clausola generale sia forza normativa, sia ricchezza di contenuti, “inglobanti anche obblighi di protezione della persona e delle cose della controparte, funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell'interesse del partner negoziale”.
pagina 5 di 7 Se si è pervenuti ad affermare che il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo o integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi, a maggior ragione, ad avviso della Corte, “deve riconoscersi che un siffatto originario equilibrio del rapporto obbligatorio, in coerenza a quel principio, debba essere mantenuto fermo in ogni successiva fase, anche giudiziale, dello stesso e non possa quindi essere alterato, ad iniziativa del creditore, in danno del debitore” (Cass. S.U. 23726/2007).
Ne discende che anche nell'ambito della fase giudiziale e della fase del processo esecutivo le parti devono rispettare il canone di correttezza e buona fede e non possono abusare del processo esecutivo, ossia utilizzare le procedure esecutive per realizzare scopi ulteriori rispetto a quello del soddisfacimento del credito. La giurisprudenza ha ravvisato ipotesi di abuso del processo esecutivo nel caso di frazionamento dell'azione esecutiva, in presenza di un titolo esecutivo unitario;
nel caso di avvio di un processo esecutivo per il recupero di crediti di somme di importo minimo;
nel caso di avvio o prosecuzione della procedura esecutiva per somme modeste, senza una preventiva richiesta al debitore di saldare l'importo ancora dovuto.
L'iscrizione a ruolo del pignoramento in data successiva al pagamento integrale della somma precettata, senza prima quantificare l'importo delle spese del processo esecutivo e richiedere al debitore il pagamento spontaneo di tali spese (nella specie, ammontanti a poco più di € 370,00), integra - secondo orientamento giurisprudenziale condiviso da questo Tribunale - una condotta di abuso processuale che determina l'inefficacia degli atti esecutivi.
Il creditore, infatti, avrebbe dovuto informare il debitore di quale fosse l'ammontare della residua somma dovuta, a titolo di spese, e avrebbe dovuto richiederne il pagamento spontaneo, prima di procedere con l'iscrizione a ruolo di una procedura esecutiva finalizzata al mero recupero delle spese dell'esecuzione, anche considerato che il debitore (emettendo assegno circolare per gli importi di cui al precetto tre giorni dopo la notifica del pignoramento) aveva chiaramente dimostrato di voler adempiere
(ved. per un caso simile, Trib. Monza, 19.2.2016; ved. anche Cass. ord. 30300/2008, secondo cui
“Qualora il creditore proceda al compimento di attività funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva con modalità non rispettose del principio di lealtà processuale e, perciò, senza che specifiche circostanze consiglino di non invitare prima il debitore a pagare spontaneamente l'importo dovuto …, il giudice dell'opposizione a precetto che, a seguito di un pagamento di quanto dovuto in forza del titolo successivo al compimento di tali attività, sia stato intimato per le spese ad esse relative e per le altre spese successive, può se del caso ritenere insussistente il diritto a tali spese, in applicazione analogica del combinato disposto dell'art. 88 c.p.c. e art. 92 co 1 c.p.c.”; Cass. 25224/15).
A maggior ragione (anche a motivo del fatto che la giurisdizione è una risorsa limitata ed è un bene protetto sia dall'art. 111 Cost., sia dall'art. 6 CEDU), il creditore non avrebbe dovuto instaurare il procedimento di merito (sviluppatosi in tre gradi di giudizio, più il giudizio di rinvio con ulteriori due gradi), senza averne un concreto interesse, stante il pagamento spontaneo da parte di delle spese CP_1 legali della fase cautelare avanti al GE e l'intervenuta assegnazione di importo idoneo a coprire interamente le spese della procedura esecutiva.
Per tutti i motivi esposti, correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto che il creditore abbia abusato del processo esecutivo, omettendo di improntare la propria condotta processuale ai canoni di correttezza e buona fede.
L'appello deve pertanto essere rigettato e deve essere confermata la sentenza del Giudice di Pace.
pagina 6 di 7 Le spese di questo grado di giudizio, da liquidarsi in favore di entrambe le appellate costituite, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nulla sulle spese, quanto alla parte , non costituitasi in giudizio. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 5073/23 del Giudice di Pace di Milano, che conferma;
- condanna parte appellante a rimborsare alla parte appellata Parte_1 Controparte_1
e alla parte appellata le spese di lite di questo grado di giudizio, che
[...] Controparte_5 si liquidano, quanto a , in € 1.270,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e Controparte_1 IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa;
quanto a in € Controparte_5
850,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 24/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Cesira Stella
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Cesira Stella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8885/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PERAZZINI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in VIA GASPARE SPONTINI, 24 00198 ROMA presso il predetto difensore
ATTORE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BATTISTI VALERIA MARIA, elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 44 20122 MILANO presso il predetto difensore;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
PENNETTA MARIA MADDALENA, elettivamente domiciliato in VIA TORINO, 88 30172
VENEZIA MESTRE presso il predetto difensore;
APPELLATE COSTITUITE
INTESA (C.F. ) CP_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario Milano, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 5073/2023 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Milano (RGN 24153/2022) Giudice dott. Fabio Di Palma, pagina 1 di 7 depositata in data 24.07.2023, non notificata: a) In via preliminare, dichiarare l'ammissibilità del presente appello per manifesta fondatezza e per evidente sussistenza del fumus boni iuris; b) nel merito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 351 c.p.c., accogliere integralmente il presente gravame e, per l'effetto, riformare la sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato la domanda dell'avv. rigettare in toto l'opposizione all'esecuzione Parte_1 proposta dalla , per i motivi già ampiamente esposti nel corso del Controparte_1 primo grado di giudizio e nel presente atto di appello;
c) condannare, di conseguenza, la IA appellata alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in Controparte_1 favore dell'Avv. d) con il favore di spese e compensi anche per la presente fase Parte_1 del giudizio, oltre a IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
Per parte appellata : Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in funzione di Giudice di Appello , ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: NEL MERITO : - A) confermare la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Milano – sez. VII – Dr. Di Palma – r.g.8885/2024 e respingere tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
- B) con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del secondo grado di giudizio, in merito ai quali ci si rimette all'equo apprezzamento del Giudicante.
Per parte appellata : CP_2
Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale di Milano adito, contrariis reiectis: confermare la sentenza del
Giudice di Pace di Milano n. 5073/2023, nella parte in cui sono state liquidate le spese legali a favore di . In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari. CP_2
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente vicenda processuale trae origine dal precetto notificato dall'avv. nei Parte_1 confronti di , sulla base della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 15173/16 e del Controparte_1 successivo pignoramento presso terzi promosso dal creditore avanti al Tribunale di Milano.
proponeva avanti al GE ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c., Controparte_1 affermando di aver tempestivamente estinto l'obbligazione scaturente dal titolo esecutivo azionato, e concludeva chiedendo al G.E., previa sospensione dell'esecuzione, di “dichiarare cessata la materia del contendere” nonché di dichiarare che nulla doveva in forza del Controparte_1 titolo azionato, in quanto tale credito era estinto, con conseguente inefficacia del pignoramento presso terzi.
Il creditore si costituiva asserendo che l'assegno era stato emesso solo il 16.6.2017, quindi Parte_1 dopo la notifica del pignoramento. Chiedeva pertanto al Tribunale di accertare l'infondatezza dell'opposizione, con vittoria di spese e condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il GE, in sede cautelare, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione, rilevando che il pignoramento era stato iscritto a ruolo per richiedere l'assegnazione delle spese di procedura esecutiva e che l'opposizione non appariva suscettibile di accoglimento, in quanto, notificato il pignoramento, nelle more era intervenuto il pagamento della sola somma precettata, ben oltre il termine dei 10 giorni dalla notifica del precetto, e pertanto erano dovute le spese di esecuzione, per recuperare le quali era stato iscritto a ruolo il pignoramento.
L'avv. introduceva la fase di merito avanti al Giudice di Pace di Milano, convenendo in Parte_1 giudizio la sola . Controparte_1
Il Giudice di Pace rigettava le domande dell'avv. condannandolo alla rifusione delle spese Parte_1 processuali.
L'attore proponeva appello avanti al Tribunale di Milano, appello che veniva rigettato.
Proposto dall'avv. ricorso in Cassazione, la Corte, con ordinanza n. 9228/2022 del Parte_1
24.01/22.03.2022, cassava la decisione impugnata ex art. 383 co. 3 c.p.c., stante la mancata integrazione del contraddittorio con i terzi pignorati, con rinvio al Giudice di Pace di Milano, quale
Giudice di primo grado.
Avanti al Giudice di Pace, si costituivano in giudizio e , mentre Controparte_1 CP_2 rimaneva contumace Controparte_4
Il Giudice di Pace pronunziava quindi sentenza n. 5073/23, rigettando le domande dell'avv. e Parte_1 sottolineando come nel nostro ordinamento non potesse trovare tutela l'uso distorto della procedura esecutiva, caratterizzato dall'iscrizione a ruolo del pignoramento, dopo l'integrale pagamento delle somme precettate, al solo fine del recupero delle spese esecutive ed in assenza di una preventiva richiesta di adempimento spontaneo delle spese maturate dopo la notifica del precetto.
L'avv. ha proposto appello avverso la sentenza n. 5073/23 del Giudice di Pace, per i seguenti Parte_1 motivi:
1) Violazione di legge ex artt. 88, 91, 92, 115, 116, 482 e 615 c.p.c.; erroneità, illogicità della motivazione ed errata valutazione delle prove, posto che dalla scansione temporale delle attività processuali emergeva che l'assegno in pagamento era stato consegnato all'avv. dopo Parte_1 la notifica e la pendenza del pignoramento.
L'appellante ha richiamato la giurisprudenza, secondo cui il debitore è tenuto a rimborsare al creditore le spese sostenute per il pignoramento, qualora abbia provveduto al pagamento degli importi intimati pagina 3 di 7 con il precetto solo dopo la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la sua notifica al debitore e al terzo IG;
in tale ipotesi le spese necessarie per il pignoramento devono ritenersi causate dall'inadempimento del debitore, e dunque non è precluso al creditore di procedere esecutivamente per ottenerne il recupero, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli abbia compiuto tale attività in violazione del dovere di lealtà processuale (violazione, ad avviso dell'appellante, insussistente nel caso di specie).
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e 92 c.p.c., nonché dell'art. 1175 c.c.- totale rispetto da parte del creditore procedente dei principi di lealtà e probità, nonché di correttezza e buona fede, non potendosi qualificare come colposa la condotta di un creditore che ha agito nel pieno rispetto delle disposizioni normative che regolano la materia dell'esecuzione.
Il pagamento era intervenuto 29 giorni dopo la notifica del precetto e il creditore aveva proceduto ad iscrivere a ruolo la procedura esecutiva, senza prima inviare alla società assicuratrice una richiesta di pagamento spontaneo, anche in ragione dei termini ristretti per l'iscrizione a ruolo.
L'appellante ha pertanto richiesto al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, di riformare la sentenza, nella parte in cui ha rigettato la domanda dell'avv.
di rigettare in toto l'opposizione all'esecuzione proposta dalla Parte_1 Controparte_1
, per i motivi esposti;
di condannare, di conseguenza, la compagnia assicurativa
[...] appellata alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado e del grado di appello.
Si costituiva in giudizio , rilevando che la decisione della Corte di Cassazione di Controparte_1 cassare la sentenza impugnata con rinvio del procedimento al primo giudice era stata motivata solo dalla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati. Restava ferma e condivisibile la motivazione dei primi due giudici che avevano ravvisato un esercizio abusivo da parte del dell'azione esecutiva. L'appellante aveva iscritto a ruolo il pignoramento, dopo aver Parte_1 incassato l'assegno consegnato da a copertura delle somme di cui al precetto (detratta la sola CP_1 ritenuta d'acconto sull'importo di € 1.598,50). Dopo il provvedimento del GE, l'appellante aveva instaurato il giudizio di merito, benché la compagnia avesse subito manifestato la volontà di adempiere, versando quanto liquidato dal GE a titolo di spese relative alla fase cautelare. L'adempimento era avvenuto attraverso l'emissione di assegno circolare, a copertura di tali spese, in data 5.12.2017. Solo dopo diverse settimane, era riuscita a consegnare l'assegno e la controparte, a febbraio 2018, CP_1 aveva riconosciuto avanti al GE il pagamento delle spese relative alla fase cautelare dell'opposizione.
Stante la condotta dell'appellante di abuso del processo esecutivo e di violazione dei principi di correttezza e buona fede che interessano anche la posizione del creditore, l'appellata chiedeva il rigetto dell'appello con condanna dell'appellato a rifondere anche le spese del giudizio di secondo grado.
Si costituiva anche il terzo IG , chiedendo la conferma della sentenza di primo CP_2 grado, con condanna dell'appellante a rifondere alla terza pignorata anche le spese sostenute nel presente giudizio.
L'altra terza pignorata, non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace. Controparte_4
Le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa.
L'appello proposto da non è fondato e pertanto deve essere respinto. Parte_1
La sentenza appellata è immune da vizi nella motivazione e applica correttamente le norme di legge, come interpretate dalla giurisprudenza, con valutazione appropriata delle risultanze documentali.
Emerge dalla documentazione in atti che: in data 18.5.2016, l'avv. ha notificato a il precetto;
Parte_1 CP_1
pagina 4 di 7 in data 13.6.2016, il creditore ha notificato pignoramento presso terzi;
in data 16.6.2016, ha emesso assegno circolare per € 2.526,84, ossia per l'intera somma CP_1 precettata, detratta la ritenuta d'acconto, assegno incassato dal creditore;
in data 4.7.2016, il creditore ha provveduto ad iscrivere a ruolo il pignoramento presso terzi, per le spese della procedura esecutiva, iscrizione a ruolo che non è stata preceduta da alcuna richiesta alla debitrice - previa quantificazione - del versamento delle spese della procedura esecutiva (nonostante la debitrice avesse pagato la somma portata nel precetto e avesse pertanto dimostrato di voler adempiere); proposta opposizione ai sensi dell'art. 615 II co c.p.c. e rigettata dal GE l'istanza di sospensiva con condanna di al versamento dell'importo di € 200,00 oltre accessori, CP_1
in data 5.12.2007, la debitrice ha emesso assegno a copertura delle spese legali ed accessori CP_1 relative alla fase sommaria, come liquidate dal GE (dopo una precedente richiesta via e-mail, a novembre 2017, di comunicazione dell'indirizzo IBAN, richiesta rimasta inevasa); in data 6.2.2018, il GE ha disposto l'assegnazione in favore del delle ulteriori somme a lui Parte_1 spettanti, a copertura delle spese della procedura esecutiva;
in data 19.10.2017, l'avv. ha notificato atto di citazione ex art. 618 c.p.c., instaurando Parte_1 anticipatamente il giudizio di merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna di ai CP_1 sensi dell'art. 96 c.p.c. (sebbene il GE avesse dato termine sino al 28.2.2018 per l'instaurazione del predetto giudizio).
Ciò premesso, correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto che il creditore avv. abbia abusato Parte_1 del proprio diritto, iscrivendo a ruolo il pignoramento, nonostante l'intervenuto versamento da parte della debitrice delle somme portate nel precetto, senza prima quantificare e richiedere a il CP_1 pagamento delle spese della procedura esecutiva.
Per completezza, è opportuno sottolineare come anche la condotta successiva del creditore integri un abuso del processo. Il creditore ha infatti instaurato il giudizio di merito prima della scadenza del termine perentorio assegnato dal GE ai sensi dell'art. 618 c.p.c., nonostante l'intervenuto versamento da parte di delle spese legali della fase sommaria dell'opposizione (effettuato a mezzo assegno CP_1 dopo che la debitrice richiedeva al creditore, senza esito, di comunicare l'indirizzo IBAN) e nonostante il GE avesse fissato l'udienza per l'assegnazione delle somme dichiarate dal terzo IG, a copertura delle spese della procedura esecutiva (udienza che si è tenuta in data 6.2.2018, quindi prima della scadenza del termine per l'instaurazione del giudizio di merito).
Se è vero che nessuna norma di legge impone al creditore di richiedere al debitore l'adempimento spontaneo, prima di avviare la procedura esecutiva, è anche vero che dai principi generali e in primis dal principio di correttezza e buona fede, come interpretato dalla giurisprudenza (principio che riguarda anche l'operato del creditore), discende l'obbligo per le parti di non abusare del processo (anche del processo esecutivo) e quindi di non instaurare controversie giudiziarie o procedure esecutive per scopi diversi e ulteriori, rispetti a quelli tipici.
La Corte di Cassazione ha sottolineato come sia stata ormai acquisita la piena consapevolezza dell'intervenuta costituzionalizzazione del canone generale di buona fede oggettiva e correttezza, principio che è infatti inteso come una manifestazione del dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione. Tale principio attribuisce a quella clausola generale sia forza normativa, sia ricchezza di contenuti, “inglobanti anche obblighi di protezione della persona e delle cose della controparte, funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell'interesse del partner negoziale”.
pagina 5 di 7 Se si è pervenuti ad affermare che il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo o integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi, a maggior ragione, ad avviso della Corte, “deve riconoscersi che un siffatto originario equilibrio del rapporto obbligatorio, in coerenza a quel principio, debba essere mantenuto fermo in ogni successiva fase, anche giudiziale, dello stesso e non possa quindi essere alterato, ad iniziativa del creditore, in danno del debitore” (Cass. S.U. 23726/2007).
Ne discende che anche nell'ambito della fase giudiziale e della fase del processo esecutivo le parti devono rispettare il canone di correttezza e buona fede e non possono abusare del processo esecutivo, ossia utilizzare le procedure esecutive per realizzare scopi ulteriori rispetto a quello del soddisfacimento del credito. La giurisprudenza ha ravvisato ipotesi di abuso del processo esecutivo nel caso di frazionamento dell'azione esecutiva, in presenza di un titolo esecutivo unitario;
nel caso di avvio di un processo esecutivo per il recupero di crediti di somme di importo minimo;
nel caso di avvio o prosecuzione della procedura esecutiva per somme modeste, senza una preventiva richiesta al debitore di saldare l'importo ancora dovuto.
L'iscrizione a ruolo del pignoramento in data successiva al pagamento integrale della somma precettata, senza prima quantificare l'importo delle spese del processo esecutivo e richiedere al debitore il pagamento spontaneo di tali spese (nella specie, ammontanti a poco più di € 370,00), integra - secondo orientamento giurisprudenziale condiviso da questo Tribunale - una condotta di abuso processuale che determina l'inefficacia degli atti esecutivi.
Il creditore, infatti, avrebbe dovuto informare il debitore di quale fosse l'ammontare della residua somma dovuta, a titolo di spese, e avrebbe dovuto richiederne il pagamento spontaneo, prima di procedere con l'iscrizione a ruolo di una procedura esecutiva finalizzata al mero recupero delle spese dell'esecuzione, anche considerato che il debitore (emettendo assegno circolare per gli importi di cui al precetto tre giorni dopo la notifica del pignoramento) aveva chiaramente dimostrato di voler adempiere
(ved. per un caso simile, Trib. Monza, 19.2.2016; ved. anche Cass. ord. 30300/2008, secondo cui
“Qualora il creditore proceda al compimento di attività funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva con modalità non rispettose del principio di lealtà processuale e, perciò, senza che specifiche circostanze consiglino di non invitare prima il debitore a pagare spontaneamente l'importo dovuto …, il giudice dell'opposizione a precetto che, a seguito di un pagamento di quanto dovuto in forza del titolo successivo al compimento di tali attività, sia stato intimato per le spese ad esse relative e per le altre spese successive, può se del caso ritenere insussistente il diritto a tali spese, in applicazione analogica del combinato disposto dell'art. 88 c.p.c. e art. 92 co 1 c.p.c.”; Cass. 25224/15).
A maggior ragione (anche a motivo del fatto che la giurisdizione è una risorsa limitata ed è un bene protetto sia dall'art. 111 Cost., sia dall'art. 6 CEDU), il creditore non avrebbe dovuto instaurare il procedimento di merito (sviluppatosi in tre gradi di giudizio, più il giudizio di rinvio con ulteriori due gradi), senza averne un concreto interesse, stante il pagamento spontaneo da parte di delle spese CP_1 legali della fase cautelare avanti al GE e l'intervenuta assegnazione di importo idoneo a coprire interamente le spese della procedura esecutiva.
Per tutti i motivi esposti, correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto che il creditore abbia abusato del processo esecutivo, omettendo di improntare la propria condotta processuale ai canoni di correttezza e buona fede.
L'appello deve pertanto essere rigettato e deve essere confermata la sentenza del Giudice di Pace.
pagina 6 di 7 Le spese di questo grado di giudizio, da liquidarsi in favore di entrambe le appellate costituite, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nulla sulle spese, quanto alla parte , non costituitasi in giudizio. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 5073/23 del Giudice di Pace di Milano, che conferma;
- condanna parte appellante a rimborsare alla parte appellata Parte_1 Controparte_1
e alla parte appellata le spese di lite di questo grado di giudizio, che
[...] Controparte_5 si liquidano, quanto a , in € 1.270,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e Controparte_1 IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa;
quanto a in € Controparte_5
850,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 24/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Cesira Stella
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