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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/09/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 26.8.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 625 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Salvatore Santonoceto Parte_1
appellante
E
in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
appellato
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Pubblico impiego c.d. privatizzato. Mansioni superiori. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 24.7.08 esponeva: a) di essere stato assunto alle Parte_1 dipendenze del l'11.12.92 con inquadramento nell'area Controparte_1 funzionale A, addetto ai servizi ausiliari e di anticamera e mansioni di archivista;
b) che con ordine di servizio n° 7/01, adottato dalla Motorizzazione Civile di Vibo Valentia, gli erano state assegnate ulteriori mansioni, ovvero quelle di preparare il prenota motorizzazione per la consegna agli interessati, di predisporre la corrispondenza da consegnare all'ufficio postale e di curare il protocollo; c) che a seguito di tale ordine di servizio egli aveva sempre svolto le mansioni affidategli, ma la sua posizione non era stata mai regolarizzata nonostante le sue rimostranze;
d) che, in particolare, erano rimaste senza riscontro una missiva del 2003 e una richiesta di tentativo di conciliazione del 2006 con le quali aveva avanzato richiesta di adeguamento della retribuzione per le superiori mansioni svolte.
2) Sosteneva che le ulteriori mansioni affidategli con ordine di servizio n° 7 del 2001 costituivano mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento e, in particolare, che esse rientravano nella declaratoria dell'area funzionale B del CCNL 1998/01.
3) Aggiungeva che, in ragione delle superiori mansioni svolte per la durata di 98 mesi, gli spettava la somma di euro 8.820,00, nonché ulteriori differenze retributive a titolo di trattamento di fine rapporto, tredicesima e quattordicesima mensilità e ferie non godute. Il tutto per la somma complessiva di euro 50.000,00, oltre accessori.
4) Concludeva chiedendo la condanna del convenuto al pagamento, previo accertamento CP_1 dello svolgimento di mansioni superiori proprie dell'area B, posizione economica B1, della somma di euro 50.000,00 o di quella maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa.
5) Nella resistenza del il tribunale di Vibo Valentia, Controparte_1 dopo aver assunto le prove orali ed espletata consulenza contabile, ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni:
“…. In via preliminare si rileva che opera, in materia, il principio per cui il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Trib. Cosenza 28/10/2020; Trib. Catanzaro 16/5/2014). Condizione essenziale, dunque, ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni è stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio non può dirsi assolto l'onere della prova e, a monte, di allegazione, come articolato in materia;
si rileva, infatti, che a fronte della descrizione delle mansioni svolte in concreto e poste a sostegno dell'invocato inquadramento nella superiore qualifica, non è stato assolto l'onere di allegazione in ordine a quelle afferenti alla qualifica di attuale inquadramento non potendo, dunque, darsi luogo al raffronto nei termini sopra esposti. Il ricorso, dunque, in quanto infondato deve essere rigettato. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, valorizzata la natura della controversia e la qualità delle parti”.
6) Avverso tale sentenza il ha proposto appello denunciando l'errore del tribunale per aver Pt_1 ritenuto la domanda giudiziale carente di allegazioni e prove circa le superiori mansioni svolte. Al contrario, la prova era emersa dalle deposizioni dei testi e e dalla copiosa Tes_1 Tes_2 documentazione prodotta con il ricorso introduttivo del giudizio. In particolare, il tribunale non aveva tenuto conto delle dichiarazioni dei testi succitati che avevano confermato le mansioni svolte dal
dal 2001 indicando specificamente le stesse, nonché delle parziali ammissioni fatte anche Pt_1 CP_ durante l'interrogatorio formale dell' resistente, nella persona del Dott. Persona_1 delegato del a rendere il mezzo istruttorio nonché legale del in quanto ha CP_1 CP_1 rappresentato e difeso il . La conseguenza era che nel caso di specie la Signora ha, CP_1 Pt_2 contrariamente a quanto disposto dal Giudice di Primo Grado, validamente dimostrato l'esecuzione delle prestazioni lavorative sia con la documentazione prodotta ma anche con le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio
7) Il appellato si è costituito concludendo per il rigetto del gravame e la conferma della CP_1 sentenza impugnata.
8) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9) L'appello è manifestamente infondato.
10) La domanda volta ad accertare lo svolgimento delle mansioni superiori di categoria B del CCNL Comparto 1998/01 si fonda sul fatto che il ricorrente ha svolto, a decorrere dal 2001, CP_3 mansioni consistenti nel preparare il prenota motorizzazione per la consegna agli interessati, predisporre la corrispondenza da consegnare all'ufficio postale e di curare il protocollo.
11) Ora, il ricorso introduttivo risultava del tutto privo di allegazioni circa le ragioni per le quali lo svolgimento delle suddette mansioni dovevano necessariamente rientrare nella declaratoria della categoria B del CCNL di riferimento, così come di allegazioni sulla cui base ritenere che quelle stesse mansioni esulassero necessariamente da quelle della categoria A di formale inquadramento.
12) Tale evidente lacuna permane anche in grado di appello, sicché l'affermato svolgimento di mansioni superiori rimane un'allegazione del tutto apodittica con l'ulteriore conseguenza che il ricorrente non consente in radice di operare il procedimento valutativo c.d. trifasico, costantemente richiesto dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia di mansioni superiori (tra le altre, Cass. 30580/19).
13) È dunque del tutto irrilevante che, come sostenuto in appello, i testi e abbiano Tes_1 Tes_2 confermato l'avvenuto svolgimento di mansioni consistenti nel preparare il prenota motorizzazione per la consegna agli interessati, predisporre la corrispondenza da consegnare all'ufficio postale e di curare il protocollo. Ciò che continua a mancare in radice è l'esposizione del perché tali mansioni debbano necessariamente rientrare in quelle che la declaratoria contrattuale indica come di categoria B e, per converso, non possano rientrare in quelle della categoria A di formale inquadramento della declaratoria contrattuale.
14) A ciò si aggiunga che la domanda risulta anche infondata da un esame delle declaratorie contrattuali che il ricorrente si è limitato a produrre senza svolgere, come detto, alcuna allegazione al riguardo.
15) A prescindere dalla evidente genericità della descrizione delle mansioni, non comprendendosi in cosa consista nello specifico preparare il prenota motorizzazione per la consegna agli interessati, predisporre la corrispondenza da consegnare all'ufficio postale e di curare il protocollo, dalla scarna descrizione di cui al ricorso non può che affermarsi che tali mansioni consistevano in attività del tutto semplici ed elementari, per cui esse ben rientravano nella declaratoria contrattuale della categoria A, secondo cui alla stessa appartengono lavoratori che svolgono attività ausiliarie, ovvero lavoratori che svolgono lavori qualificati richiedenti capacità specifiche semplici. Del pari, le elementari e ripetitive mansioni, come genericamente descritte in ricorso, risultano rientrare nello svolgimento di attività semplici, nonché caratterizzate da limitata complessità dei problemi da affrontare, di cui alla declaratoria contrattuale della categoria A. Ciò tanto più che tale declaratoria prevede pur sempre un'autonomia e responsabilità riferite al corretto svolgimento dei compiti assegnati e che il lavoratore in essa inquadrato è di supporto alle varie attività, provvede al ricevimento dei visitatori, è addetto alla guida di veicoli.
16) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
17) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (euro 10.000) dichiarato dallo stesso appellante.
18) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del tribunale di Vibo Valentia n° 1164/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.000,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 22.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 26.8.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 625 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Salvatore Santonoceto Parte_1
appellante
E
in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
appellato
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Pubblico impiego c.d. privatizzato. Mansioni superiori. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 24.7.08 esponeva: a) di essere stato assunto alle Parte_1 dipendenze del l'11.12.92 con inquadramento nell'area Controparte_1 funzionale A, addetto ai servizi ausiliari e di anticamera e mansioni di archivista;
b) che con ordine di servizio n° 7/01, adottato dalla Motorizzazione Civile di Vibo Valentia, gli erano state assegnate ulteriori mansioni, ovvero quelle di preparare il prenota motorizzazione per la consegna agli interessati, di predisporre la corrispondenza da consegnare all'ufficio postale e di curare il protocollo; c) che a seguito di tale ordine di servizio egli aveva sempre svolto le mansioni affidategli, ma la sua posizione non era stata mai regolarizzata nonostante le sue rimostranze;
d) che, in particolare, erano rimaste senza riscontro una missiva del 2003 e una richiesta di tentativo di conciliazione del 2006 con le quali aveva avanzato richiesta di adeguamento della retribuzione per le superiori mansioni svolte.
2) Sosteneva che le ulteriori mansioni affidategli con ordine di servizio n° 7 del 2001 costituivano mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento e, in particolare, che esse rientravano nella declaratoria dell'area funzionale B del CCNL 1998/01.
3) Aggiungeva che, in ragione delle superiori mansioni svolte per la durata di 98 mesi, gli spettava la somma di euro 8.820,00, nonché ulteriori differenze retributive a titolo di trattamento di fine rapporto, tredicesima e quattordicesima mensilità e ferie non godute. Il tutto per la somma complessiva di euro 50.000,00, oltre accessori.
4) Concludeva chiedendo la condanna del convenuto al pagamento, previo accertamento CP_1 dello svolgimento di mansioni superiori proprie dell'area B, posizione economica B1, della somma di euro 50.000,00 o di quella maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa.
5) Nella resistenza del il tribunale di Vibo Valentia, Controparte_1 dopo aver assunto le prove orali ed espletata consulenza contabile, ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni:
“…. In via preliminare si rileva che opera, in materia, il principio per cui il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Trib. Cosenza 28/10/2020; Trib. Catanzaro 16/5/2014). Condizione essenziale, dunque, ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni è stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio non può dirsi assolto l'onere della prova e, a monte, di allegazione, come articolato in materia;
si rileva, infatti, che a fronte della descrizione delle mansioni svolte in concreto e poste a sostegno dell'invocato inquadramento nella superiore qualifica, non è stato assolto l'onere di allegazione in ordine a quelle afferenti alla qualifica di attuale inquadramento non potendo, dunque, darsi luogo al raffronto nei termini sopra esposti. Il ricorso, dunque, in quanto infondato deve essere rigettato. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, valorizzata la natura della controversia e la qualità delle parti”.
6) Avverso tale sentenza il ha proposto appello denunciando l'errore del tribunale per aver Pt_1 ritenuto la domanda giudiziale carente di allegazioni e prove circa le superiori mansioni svolte. Al contrario, la prova era emersa dalle deposizioni dei testi e e dalla copiosa Tes_1 Tes_2 documentazione prodotta con il ricorso introduttivo del giudizio. In particolare, il tribunale non aveva tenuto conto delle dichiarazioni dei testi succitati che avevano confermato le mansioni svolte dal
dal 2001 indicando specificamente le stesse, nonché delle parziali ammissioni fatte anche Pt_1 CP_ durante l'interrogatorio formale dell' resistente, nella persona del Dott. Persona_1 delegato del a rendere il mezzo istruttorio nonché legale del in quanto ha CP_1 CP_1 rappresentato e difeso il . La conseguenza era che nel caso di specie la Signora ha, CP_1 Pt_2 contrariamente a quanto disposto dal Giudice di Primo Grado, validamente dimostrato l'esecuzione delle prestazioni lavorative sia con la documentazione prodotta ma anche con le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio
7) Il appellato si è costituito concludendo per il rigetto del gravame e la conferma della CP_1 sentenza impugnata.
8) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9) L'appello è manifestamente infondato.
10) La domanda volta ad accertare lo svolgimento delle mansioni superiori di categoria B del CCNL Comparto 1998/01 si fonda sul fatto che il ricorrente ha svolto, a decorrere dal 2001, CP_3 mansioni consistenti nel preparare il prenota motorizzazione per la consegna agli interessati, predisporre la corrispondenza da consegnare all'ufficio postale e di curare il protocollo.
11) Ora, il ricorso introduttivo risultava del tutto privo di allegazioni circa le ragioni per le quali lo svolgimento delle suddette mansioni dovevano necessariamente rientrare nella declaratoria della categoria B del CCNL di riferimento, così come di allegazioni sulla cui base ritenere che quelle stesse mansioni esulassero necessariamente da quelle della categoria A di formale inquadramento.
12) Tale evidente lacuna permane anche in grado di appello, sicché l'affermato svolgimento di mansioni superiori rimane un'allegazione del tutto apodittica con l'ulteriore conseguenza che il ricorrente non consente in radice di operare il procedimento valutativo c.d. trifasico, costantemente richiesto dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia di mansioni superiori (tra le altre, Cass. 30580/19).
13) È dunque del tutto irrilevante che, come sostenuto in appello, i testi e abbiano Tes_1 Tes_2 confermato l'avvenuto svolgimento di mansioni consistenti nel preparare il prenota motorizzazione per la consegna agli interessati, predisporre la corrispondenza da consegnare all'ufficio postale e di curare il protocollo. Ciò che continua a mancare in radice è l'esposizione del perché tali mansioni debbano necessariamente rientrare in quelle che la declaratoria contrattuale indica come di categoria B e, per converso, non possano rientrare in quelle della categoria A di formale inquadramento della declaratoria contrattuale.
14) A ciò si aggiunga che la domanda risulta anche infondata da un esame delle declaratorie contrattuali che il ricorrente si è limitato a produrre senza svolgere, come detto, alcuna allegazione al riguardo.
15) A prescindere dalla evidente genericità della descrizione delle mansioni, non comprendendosi in cosa consista nello specifico preparare il prenota motorizzazione per la consegna agli interessati, predisporre la corrispondenza da consegnare all'ufficio postale e di curare il protocollo, dalla scarna descrizione di cui al ricorso non può che affermarsi che tali mansioni consistevano in attività del tutto semplici ed elementari, per cui esse ben rientravano nella declaratoria contrattuale della categoria A, secondo cui alla stessa appartengono lavoratori che svolgono attività ausiliarie, ovvero lavoratori che svolgono lavori qualificati richiedenti capacità specifiche semplici. Del pari, le elementari e ripetitive mansioni, come genericamente descritte in ricorso, risultano rientrare nello svolgimento di attività semplici, nonché caratterizzate da limitata complessità dei problemi da affrontare, di cui alla declaratoria contrattuale della categoria A. Ciò tanto più che tale declaratoria prevede pur sempre un'autonomia e responsabilità riferite al corretto svolgimento dei compiti assegnati e che il lavoratore in essa inquadrato è di supporto alle varie attività, provvede al ricevimento dei visitatori, è addetto alla guida di veicoli.
16) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
17) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (euro 10.000) dichiarato dallo stesso appellante.
18) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del tribunale di Vibo Valentia n° 1164/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.000,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 22.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale