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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/09/2025, n. 12172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12172 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 29189/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Francesca Alla
ricorrente
E
CP_1
Avv. Laura Terracciano
resistente
NONCHE'
AVV. STEFANO SBARDELLA n.q. di curatore speciale del minore , difeso in proprio ex art. 86 Persona_1
c.p.c.
intervenuto
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Per Il ricorrente premetteva che dalla relazione con la resistente nasceva il figlio in data 18.11.2016, affetto da un disturbo del neuro sviluppo di tipo misto con malfunzionamento esecutivo e disregolazione emotivo comportamentale, per il quale era in cura, che la era aggressiva nei suoi riguardi ed CP_1 eccessivamente gelosa, che non era accudente nei riguardi del figlio, al quale aveva sempre pensato lui stesso, che la non aveva mai favorito il legame tra il ricorrente e la figlia , avuta da un suo CP_1 Per_2 precedente matrimonio, e che non lo aveva supportato nel 2022 quando lo stesso era stato operato per un tumore a Bologna, che i nonni materni del figlio erano estremamente invadenti nella vita familiare, che la resistente dal 24.5.2023 si era allontanata con il figlio all'improvviso dalla casa familiare ed impediva il rapporto padre-figlio, e chiedeva l'affidamento c.d. superesclusivo o esclusivo del minore, con suo collocamento presso di lui, l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento per il figlio a carico della pari ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per lo stesso indicate CP_1 nel ricorso, con versamento dell'indennità di frequenza del bambino al padre;
in subordine, in caso di collocamento del figlio presso la madre, chiedeva la regolamentazione del suo diritto di visita come meglio indicato nel ricorso, il versamento da parte sua alla per il mantenimento del minore della somma di CP_1 euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle dette spese straordinarie, con suddivisione al 50% tra le parti dell'indennità di frequenza spettante al minore.
Si costituiva la la quale faceva presente: che la figlia del marito aveva diversi problemi psichici CP_1 Per_2
e che aveva malamente interagito con lei, non avendo accettato la relazione e la gravidanza della resistente, ciò che aveva anche compromesso la convivenza avuta tra loro per un certo periodo;
che atti violenti e connotati da eccessiva gelosia erano da attribuirsi al e che, in seguito ad un episodio di Pt_1 aggressione, la abbandonava la casa familiare il 24.5.2023 con il bambino;
che il si allenava CP_1 Pt_1 con le arti marziali, che praticava, anche in casa, nonostante le terapiste del minore lo avessero sconsigliato per le difficoltà del piccolo di capire la differenza tra le condotte sportive rispetto a quelle violente;
che era sempre stata lei ad occuparsi del figlio, e chiedeva l'affidamento c.d. superesclusivo del minore (in via subordinata, quello condiviso con collocamento presso di lei e con diritto di visita per il padre come indicato nella comparsa di costituzione), l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento a carico del padre per il minore pari ad euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale ed al 100% della indennità di frequenza citata e dell'assegno unico.
Con ordinanza emessa ex art. 473bis.15 c.p.c. del 6.9.2023 veniva statuito quanto segue: “…
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.9.2023; esaminati gli atti, sentite le parti ed i sommari informatori di parte resistente;
vista la richiesta relativa al presente sub-procedimento ex art. 473bis.15 c.p.c. nell'ambito del procedimento principale per la Pe regolamentazione delle modalità di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del figlio minore delle parti ( nato il [...] ed affetto da “Disturbo del neurosviluppo di tipo misto in bambino con disregolazione emotivo comportamentale
", cfr. certificazione medica, in atti), avanzata dal per poter vedere il figlio e di cui al ricorso (“…- il padre potrà vedere e Pt_1Pe tenere con sé il figlio ogni martedì e giovedì con pernotto, quando il padre andrà a prendere il figlio presso il domicilio della madre alle ore 10.00 ovvero all'uscita della scuola, per poi riaccompagnare il figlio il giorno successivo alle ore 10.00 presso la madre in caso di periodo non scolastico, ovvero a scuola;
- nonché a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00, quando il padre andrà a prendere il figlio presso il domicilio della madre in caso di periodo non scolastico, ovvero all'uscita della scuola, e sino al Pe lunedì mattina, quando il padre accompagnerà a scuola, oppure presso il domicilio della madre alle ore 10.00 in caso di periodo non scolastico;
- disporre che il padre possa trascorrere con il figlio almeno 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive scolastiche del bambino;
”); vista la richiesta avanzata dalla IS di ordine di protezione ex artt. 473bis.69 e ss. c.p.c., con la quale la resistente chiedeva di
“Disporre in via d'urgenza il divieto di avvicinamento di ai luoghi abitualmente frequentati da e Parte_1 CP_1 [...]
ed in particolare al luogo di lavoro della resistente, alla casa familiare di Via Camerata Picena n. 379, in Roma, al domicilio Per_1 CP_ della famiglia di origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti quali le sorelle della signora ”; premesso che all'udienza del 5.9.2023, pur non essendo prevista la nuova comparizione delle parti (già avvenuta precedentemente CP_ con le modalità richieste dalla dunque con orari separati vista la dedotta violenza ai suoi danni da parte del ricorrente), le stesse decidevano di presenziare insieme con i rispettivi difensori per l'audizione dei sommari informatori ammessi;
rilevato che questi ultimi dichiaravano quanto segue: CP_ la madre della la teste , sulla domanda “Vero è che avete assistito alle scene in cui il trascinava con Testimone_1 Pt_1Pe forza il figlio fuori dall'auto quando lo stesso aveva fretta di andare in palestra ad allenarsi? “, rispondeva “Si, è vero, e questo in più di qualche occasione, l'ultima volta a gennaio-febbraio, io ero presente in quanto l'ex compagno di mia figlia ci chiamava per andare a riprendere il bambino a judo, in quanto lui era impegnato, e lo riportavo dal papà e il bambino una volta ha iniziato a correre nell'androne fuori l'ascensore, non voleva entrare, e il padre gli urlava di entrare a casa e lui l'ha trascinato dentro come un sacco di patate, ma il bambino urlava e strillava, ed è successo un paio di volte (il bambino ha una patologia, non è sempre facile capirlo)”; CP_ il teste , ex collega della alla domanda “Vero è che ha assistito, fuori dall'ufficio di Eurobet dove lavorava la Testimone_2 CP_
ad episodi di violenza commessi dal ai danni della resistente)”, rispondeva “Si, è vero, sia verso che verso Pt_1 CP_1Pe
in due occasioni, una nell'estate 2018 e l'altra nel 2019, l'estate dopo. Nella prima occasione, a pausa pranzo, quando di solito veniva a trovare , vidi lui con il figlio che arrivava, era poco dopo il primo maggio, e vidi che tornava verso Pt_1 CP_1 CP_1 l'ufficio, il bambino faceva i capricci perché non voleva vedere la mamma tornare in ufficio, credo, e innervosito lo prese con Pt_1 forza per un braccio scaraventandolo nel sedile del passeggero, e a quel punto lo apostrofò, rimproverandolo, e lui iniziò ad CP_1 insultare dicendole di stare zitta e che era anche colpa sua il bambino faceva capricci. La seconda volta aveva un CP_1 CP_1 vestito estivo a fiori, io non lavoravo perchè mi ero fratturato un braccio ma ero in ufficio per salutare i colleghi, era in CP_1 ufficio e arrivò e credo ingelosito dal fatto che stesse parlando con un collega, disse a di andare da lui e la Pt_1 CP_1 CP_1 strinse forte per il braccio, molto forte, dicendo “Ti ammazzo, ti metto su una sedia a rotelle”, e il bambino, presente, vedendo questa scena si mise a piangere, io non intervenni in quanto mi fece capire dallo sguardo di non farlo perchè altrimenti a CP_1 casa l'avrebbe gonfiata di botte, senza dire nulla però, poi riferendomi violenze successivamente, e dell'ultima violenza mi ha parlato ad aprile 2023, accaduta in quel periodo. Mi disse che una sera, durante un forte litigio, davanti al bambino aveva alzato le mani, non mi dette dettagli però sui messaggi, per paura di essere scoperta mentre era telefono.”; ritenuto che gli episodi di cui alle dichiarazioni dei testi sono risalenti nel tempo e, con riferimento all'episodio del gennaio-febbraio
2023 riferito dalla quale ultimo episodio di violenza al quale avrebbe assistito, non idoneo, a parere di questo Giudice, ad Tes_1 CP_ integrare l'accoglimento della misura invocata dalla considerate le difficoltà di gestione del minore (che presenta, come da certificazione medica citata, “Il profilo di sviluppo risulta disarmonico per la presenza di immaturità grafica, visuo-spaziale e psicomotoria, alterazioni fonetiche e fonologiche e immaturità psicoaffettiva … E' presente un assetto autocentrato e autoriferito con condotte impulsive e affrettate che non consentono la piena focalizzazione nella relazione dialogica e operativa. Rigidità a livello comportamentale.”, con una Sintesi Diagnostica di “ …”); visto anche il messaggio dell'aprile 2023 di aggiornamento didattico depositato dalla IS, che lascia intendere molto chiaramente i problemi di gestione del bambino (vi si spiega come il piccolo infastidisca i compagni opponendosi alle prescrizioni delle insegnanti, anche distendendosi per terra o lanciando oggetti); rilevato che i certificati medici prodotti dalla resistente sono estremamente risalenti nel tempo e che quelli del 2023 sono attinenti a stati ansiosi, i quali, dunque, non certificano le dedotte violenze fisiche, e rilevato che nemmeno risultano provate quelle psicologiche relative a particolari episodi, peraltro genericamente indicati negli stessi certificati;
rilevato, poi, che tra i messaggi depositati dalle parti non si rinvengono elementi tali da poter accogliere la richiesta della resistente ex art. 473bis.69 c.p.c., pur emergendo certamente plurimi episodi di aspro conflitto tra le parti, comunque unitamente a messaggi CP_ tra loro del tutto affettuosi (da specificare che, a differenza di quanto sostenuto dalla il doc n. 36 depositato dal e già Pt_1 anche dalla resistente non contiene l'assunzione di responsabilità da parte dello stesso circa l'episodio del 2.11.2022, dedotto come CP_ violento dalla avendo unicamente il ricorrente, nei messaggi, escluso di aver usato violenza contro la compagna asserendo di essersi limitato a toccarle il braccio per attirare la sua attenzione dato che non si era sentito bene dopo avere fatto la CP_ chemioterapia, come da dichiarazioni rese all'udienza del 27.7.2023) il doc. n. 5 allegato dalla il cui file è intitolato Pt_1 ammette di non controllarsi quando si arrabbia”, ha un contenuto che non raffigura esattamente quanto riportato dalla resistente, CP_ avendo il ricorrente solo affermato che quando è arrabbiato dice cose sbagliate;
il doc. n. 17 depositato dalla messaggi del gennaio 2023 tra la stessa ed il suo allenatore della squadra di Beach Volley, non contiene elementi per poter addebitare la mancata partecipazione ai Campionati per fatto imputabile alla decisone prevaricatrice del essendovi unicamente risposte Pt_1CP_ negative agli inviti dell'allenatore da parte della il doc. n. 9 del fascicolo della resistente, integrante uno screenshot di una Pe foto del minore inviata tra le parti tramite whatsapp, file intitolato “ fa disperare il minore e fatto indicato come Pt_1 avvenuto nel 2023 dalla resistente, raffigura unicamente il bambino in procinto di scendere dalla macchina, con il messaggio del che scrive “Io sono giù” e la IS che risponde “Mi vuole chiamare?” ed il che chiede “Puoi?”); Pt_1 Pt_1 rilevato, poi, che ciascuna parte depositava foto con escoriazioni o contusioni, asseritamente addebitabili alle condotte violente dell'altra, senza che alcuno dei due abbia dato la prova delle relative dinamiche e responsabilità; rilevato, ancora, che con le note dell'1.8.2023 la IS deduceva che “Successivamente è sparito, si rileva, infatti, che nel corso di Pe quest'ultimo mese né il né i nonni paterni hanno mai fatto richiesta di incontrare il piccolo .”; Pt_1 ritenuto, tutto ciò premesso, di rigettare la domanda della IS ex art. 473bis.69 c.p.c., dovendosi evidenziare che la coppia, che non vive più insieme dal 24.5.2023, è sempre stata estremamente conflittuale, come anche emerge dai messaggi depositati dal CP_ (in uno in particolare, sulle pure dedotte violenze fisiche della contro il ricorrente, alla frase di quest'ultimo “ Ti avevo Pt_1 avvertito che era l'ultima volta che mi alzavi le mani”, lei rispondeva “Si poteva evitare..”); rilevato, poi, quanto alla domanda ex art. 473bis.15 c.p.c. del di poter incontrare il figlio minore, che incontestatamente Pt_1 non vede dal 29.5.2023, che la stessa può essere accolta, rientrando tra i presupposti della norma invocata;
visti i video in cui il padre ed il figlio interagiscono, sia in un parco giochi che in macchina, dai quali non parrebbe emergere alcuna difficoltà relazionale tra loro;
ritenuto, ciò premesso, ai sensi dell'art. 473nis.15 c.p.c., di poter determinare allo stato il diritto di visita padre-figlio come di seguito indicato, anche valutato il piano genitoriale in atti: a finesettimana alternati dal sabato ore 10.00 alla domenica ore 19.00; per gli accompagnamenti a scuola o alle attività extrascolastiche (prendendolo e riportandolo presso l'abitazione materna), se non impegnato in attività lavorativa,
P.Q.M.
a definizione del sub-procedimento n. 1, così provvede: rigetta la domanda ex art. 473bis.69 c.p.c. avanzata dalla IS;
determina, ex art. 473bis.15 c.p.c., il diritto di visita padre-figlio come indicato in parte motiva.”.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. veniva statuito quanto segue: “… visto l'art. 473bis.22 c.p.c.;
visto il provvedimento già assunto ex art. 473bis.15 c.p.c. il 6.9.2023 e la relativa determinazione del diritto di vista paterno;
vista la memoria depositata dalla IS il 12.11.2023, con la relativa documentazione allegata, e ritenuto che, trattandosi in parte di deduzione di eventi successivi ai disposti termini processuali, debba essere sottoposta al rituale contraddittorio;
Pe vista l'elevatissima conflittualità tra i genitori, l'età del minore di sette anni, nonchè le sue difficoltà dovute al “Disturbo del neurosviluppo di tipo misto in bambino con disregolazione emotivo comportamentale”, che imporrebbero una speciale attenzione alle sue necessità ed ai suoi bisogni e rilevato che le parti hanno fino ad oggi mostrato di triangolare il bambino nelle loro vicissitudini di coppia (agevolmente evincibile dai numerosi video e messaggi prodotti da entrambe, in atti); ritenuto, ciò premesso, di dover disporre una C.T.U. al fine di verificare le capacità genitoriali delle parti, con nomina del dott.
Persona_4 ritenuto, poi, di dover anche nominare un curatore speciale per il minore, visto l'art. 473bis.8 c.p.c., anche valutato quanto indicato dalla Suprema Corte ha statuito che “Nei cosiddetti giudizi de potestate la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi, non potendo in questo caso stabilirsi ex ante la coincidenza e la omogeneità dell'interesse del minore con quello dell'altro genitore (che potrebbe presentare il ricorso o aderire a quello presentato a uno degli altri soggetti legittimati, per scopi meramente personali o, per contro, in questa seconda ipotesi, chiederne la reiezione) e dovendo pertanto, trovare applicazione il principio secondo cui è ravvisabile il conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente e il suo rappresentante legale - con conseguente necessità della nomina d'ufficio di un curatore speciale che rappresenti e assista l'incapace (articolo 78, comma 2, del Cpc) - ogni volta che la incompatibilità delle loro rispettive posizioni è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività” (Cass., sent. del 6.3.2018, n.
5256), e che “Nei giudizi che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 336 c.c., va nominato al minore un curatore speciale ai sensi dell'art. 78, comma 2,
c.p.c., determinandosi in mancanza una nullità del procedimento che, se accertata in sede di impugnazione, comporta la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio;
negli altri giudizi riguardanti minori, invece, non è necessaria la nomina di un curatore speciale, costituendo tuttavia il mancato ascolto del minore - ove non giustificato da un'espressa motivazione
-, violazione del principio del contraddittorio e dei suoi diritti.” (Cass, ord. del 25.1.2021, n. 1471), oltre che “Nei giudizi relativi alla responsabilità dei genitori nei quali si discuta dell'affidamento della prole ai servizi sociali, la previsione di cui all'art. 336, comma 4, c.c., così come modificato dall'art. 37, comma 3, della l. n. 149 del 2001, postula la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., sussistendo un conflitto d'interessi del minore con entrambi i genitori, sicchè, ove non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354, comma 1, c.p.c., con conseguente rimessione della causa al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio.” Cass., ord. del 26.3.2021, n. 8627), e ritenuto di nominare l'avv. Stefano Sbardella;
ritenuto, infatti, che occorre provvedere in questa fase all'emissione di provvedimenti provvisori, e ritenuto di dover disporre, per quanto detto, l'affidamento del minore ai Servizi Sociali, con suo collocamento presso la madre, presso il quale il bambino ha sempre vissuto, e con il diritto di visita per il padre come già disposto nel citato provvedimento del 6.9.2023, con conseguente limitazione della responsabilità dei genitori alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre spetterà ai Servizi Sociali affidatari di decidere le scelte maggiormente rilevanti per la vita del minore, da effettuare nel suo esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni;
il responsabile del Servizio Sociale sarà tenuto a coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, in particolare, il responsabile del Servizio
Sociale affidatario, o suoi delegati, dovranno assumere le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza del minore presso ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dai servizi affidatari;
ritenuto, inoltre, di dover demandare ai Servizi Sociali affidatari di monitorare che il diritto di visita venga esercitato come disposto, nonchè di valutare se le condotte dei genitori siano di pregiudizio al benessere del minore, informando la competente autorità giudiziaria in caso si dovessero riscontrare comportamenti contrari all'interesse del figlio, relazionando, in ogni caso, entro il
29.2.2024 sul nucleo familiare;
ritenuto, poi, di dover integrare il diritto di visita come ora vigente, con ulteriore diritto per il padre di stare con il figlio il 24 o 25 dicembre, nonché il giorno di Pasqua o di AS (l'altro giorno il bambino starà con la madre); ritenuto, ancora, di dover determinare, sempre in via provvisoria, a decorrere dalla presente ordinanza, un assegno di CP_ mantenimento per il figlio a carico del pari ad euro 400,00 mensili, oltre Istat, da corrispondere alla entro il g. 5 di Pt_1 ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore di cui al protocollo di questo Tribunale e questo valutato quanto di seguito indicato in ordine alla rispettive condizioni economiche delle parti per come emerse dalle dichiarazioni dei redditi, dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e dagli estratti conto, in atti: il risulta essere dipendente della Holding Servizi s.r.l., con un reddito complessivo per l'anno 2022 pari ad euro 19.282,00 e Pt_1 con redditi mensili pari ad euro 1.500,00 circa di media per 14 mensilità (cfr. anche buste paga del 2023, in atti), con ulteriore redditi pari ad euro 300,00/400,00 mensili quale istruttore di pugilato, risulterebbe onerato del mantenimento della figlia maggiorenne avuta da una precedente relazione per la somma di euro 400,00 mensili (non risulta depositato il provvedimento del
Tribunale sul punto ma solo ricevute di pagamento), mentre, allo stato, non risultano a suo carico spese abitative, vivendo con i suoi genitori (né lo stesso risulta proprietario di beni immobili); CP_ la risulta avere avuto un reddito pari ad euro 10.686,00 complessivo nel 2022 quale dipendente della Findomestic Banca
s.p.a., risultando dalle buste paga del 2023, in atti, uno stipendio netto mensile pari ad euro 1.800,00 circa, risulta essere stata riconosciuta invalida, e non rivedibile, ai fini del “collocamento mirato” (cfr. attestazione della commissione per l'invalidità civile, in atti), risulta proprietaria dell'immobile dove vive con il figlio, il quale ha una pensione Inps pari ad euro 324,00 mensili (cfr. libretto postale, in atti), e, a dire del risulterebbe anche incassare l'intero assegno unico (non si evince la somma dagli atti Pt_1 depositati), circostanza non contestata;
ritenuto, poi, di dover rigettare le istanze istruttorie orali delle parti, in quanto in parte inammissibili perché non capitolate ritualmente, superflue o irrilevanti;
ritenuto di dover acquisire dalle parti la dichiarazione sostituiva come già richiesta aggiornata, nonché le dichiarazioni dei redditi aggiornate, le buste paga del secondo semestre 2023 e gli estratti conto, anche se cointestati con terzi, con i relativi movimenti, dell'anno 2023,
P.Q.M.
il Giudice così provvede:
-in via provvisoria determina l'affidamento del minore ai Servizi Sociali, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come già indicato nel provvedimento del 6.9.2023 ed in parte motiva, nonchè con la determinazione, a decorrere dalla presente ordinanza, di un assegno di mantenimento per il figlio a carico del pari ad euro 400,00 mensili, oltre Istat, da Pt_1CP_ corrispondere alla entro il g. 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore di cui al protocollo di questo Tribunale;
-dispone che la responsabilità dei genitori sia limitata alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre spetterà ai Servizi Sociali affidatari di decidere le scelte maggiormente rilevanti per la vita del minore, da effettuare nel suo esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni;
il responsabile del Servizio Sociale sarà tenuto a coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, in particolare, il responsabile del Servizio
Sociale affidatario, o suoi delegati, dovranno assumere le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza del minore presso ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dai servizi affidatari;
-manda ai Servizi Sociali affidatari di monitorare che il diritto di visita venga esercitato come disposto, nonchè di valutare se le condotte dei genitori siano di pregiudizio al benessere del minore, informando la competente autorità giudiziaria in caso si dovessero riscontrare comportamenti contrari all'interesse del figlio, relazionando, in ogni caso, entro il 29.2.2024 sul nucleo familiare;
-nomina l'avv. Stefano Sbardella curatore speciale del minore , con termine a parte ricorrente per la notifica del ricorso Persona_1 e del presente provvedimento all'avv. Sbardella entro l'1.12.2023 e con termine all'avv. Sbardella per la sua costituzione fino al 29.12.2023;
-dispone C.T.U. in ordine alla capacità genitoriale delle parti, con nomina del dott. Persona_4
-rigetta le prove orali delle parti;
-manda alle parti per il deposito della documentazione indicata in parte motiva entro il 29.2.2024;
-concede termine al per replicare alle note del 12.11.2023 della fino al 29.12.2023; Pt_1 Pt_1
-rinvia per il solo giuramento del C.T.U. all'udienza del 3.1.2024 che, visto l' art. 127 ter c.p.c. come modificato dall'art. 3, comma
10, lett. b) del decreto legislativo n. 149 del 2022, sarà sostituita da note scritte da redigersi nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità (non più di quattro pagine in formato A4, spazio 1,5, carattere 12), dirette unicamente a rappresentare le proprie istanze e conclusioni, da depositare nel termine perentorio delle ore 8.00 del medesimo giorno dell'udienza, riservato all'esito ogni provvedimento.”.
Si costituiva il curatore speciale del minore, il quale, tra l'altro, dava atto degli incontri avvenuti con le parti, le difese ed il minore, anche facendo presente che il padre ed il bambino nell'occasione avevano mostrato di stare bene insieme.
Con ordinanza datata 31.1.2025 veniva ulteriormente disposto quanto segue: “… viste le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 28.1.2025; rilevato che il chiedeva, a parziale modifica dei provvedimenti vigenti (cioè: affidamento del minore ai Servizi Sociali;
suo Pt_1 collocamento presso la madre;
diritto di visita per il padre a finesettimana alternati dal sabato ore 10.00 alla domenica ore 19.00, nonchè per gli accompagnamenti a scuola o alle attività extrascolastiche (prendendolo e riportandolo presso l'abitazione materna) se non impegnato in attività lavorativa, poi il 24 o 25 dicembre ed il giorno di Pasqua o di AS (l'altro giorno il bambino starà con la madre;
un assegno di mantenimento per il figlio a carico del pari ad euro 400,00 mensili, oltre Istat, da Pt_1 corrispondere alla IS entro il g. 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore di cui al protocollo di questo Tribunale), quanto segue: “…a parziale modifica dell'ordinanza emessa il 24.11.2024 dall'intestato Tribunale, di disporre, in ragione dei motivi spiegati, la revoca del contributo al mantenimento del figlio minore, ovvero, in subordine, la diminuzione nella misura di 150,00 euro mensili ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
- che le somme dell'assegno unico, attualmente percepite dalla madre, e quelle erogate Pe dall'Inps per l'invalidità di , vengano fatte confluire su un conto corrente dedicato, che verrà cointestato ad entrambi i genitori, le cui somme verranno gestite di comune accordo tra gli stessi ed impiegate per le sole esigenze del minore. In subordine, il sig. chiede che l'assegno unico venga percepito dai genitori nella misura del 50%, Pt_1 fermo ed impregiudicato che la madre debba fornire la rendicontazione delle somme Pe che confluiscono sul libretto intestato a , erogate dall'Inps per l'invalidità del minore
e gestito solo dalla madre, con allegazione dei giustificativi di spesa;
- in ogni caso, a parziale modifica dell'ordinanza emessa il 24.11.2024 disporre, ad integrazione delle modalità di visita convenute in sede di CTU, che il padre possa pernottare con il figlio anche la domenica sera nel fine settimana di sua spettanza, con Pe riaccompagno di a scuola il lunedì mattina.”; rilevato che il curatore speciale aderiva alle conclusioni della C.T.U.; rilevato che anche la resistente aderiva alle dette conclusioni, opponendosi alle altre richieste del Pt_1 vista la C.T.U espletata, che così concludeva a luglio 2024 su accordo delle parti: “1) L'accettazione dell'attuale Affido del minore al
Servizio Sociale del Municipio III, che si conferma. 2) Il collocamento prevalente del minore presso la madre.
3) La Frequentazione del minore con il padre a fine settimana alternati, dal Venerdì
(uscita scuola) alla Domenica (ore 19.00, quando il padre lo accompagnerà dalla madre). Il bambino starà con il padre sempre il Martedì (uscita scuola) con pernotto fino al Mercoledì mattina (con riaccompagno a scuola o al centro estivo), ed il Giovedì pomeriggio con pernotto solo nella settimana il cui week-end è di competenza materna. 4) Durante le vacanze pasquali il minore starà tre giorni con ciascun genitore ad anni alterni: dal Giovedì santo (ore 16.00) alla Domenica di Pasqua (ore 19.00) con un genitore (la prossima feste con il padre), e dalla Domenica sera al rientro a scuola (in genere il Mercoledì) con l'altro genitore (nelle prossime festività con la madre).
5) Durante le vacanze di Natale il minore starà una settimana con ciascun genitore, precisamente: dal 23 Dicembre (ore 11.00) al 30 Dicembre (ore 11.00) con un genitore
(nel 2024 con il padre), e dal 30 Dicembre (ore 19.00) al 7 Gennaio, con l'altro genitore (nelle prossime festività con la madre). Tali periodi si alterneranno negli anni.
6) Durante le vacanze estive il minore starà un mese con ciascun genitore, diviso in due periodi di 15 giorni ciascuno: ad anni alterni i primi quindici giorni di Luglio ed Agosto con un genitore, e la seconda quindicina di Luglio ed Agosto con l'altro genitore.
Solo per quest'anno (estate 2024) si è indicata una gradualità che ha vedrà il bambino trascorrere vacanze più brevi e frequenti con ciascun genitore, in modo da non avere periodi lunghi durante i quali non vede l'altro genitore.
Si è pertanto concordato che il bambino starà dal:
- Venerdì 19 Luglio (ore 10.00) a sabato 27 Luglio (ore 20,30) con il padre.
- Sabato 27 Luglio a Sabato 3 agosto (ore 19.00) con la madre.
- Sabato 3 Agosto (ore 19.00) a Sabato 10 Agosto (ore 19.00) con il padre.
- Sabato 10 Agosto (ore 19.009 a Sabato 17 Agosto (ore 19.00) con la madre.
- Sabato 17 Agosto (ore 19.00) a Sabato 24 Agosto (ore 19.00) con il padre.
- Sabato 24 agosto (ore 19.00) a Domenica 1 Settembre con la madre. 7) Il compleanno del bambino (18 Novembre) verrà trascorso con un genitore ad anni alterni, e sarà comprensivo di pernotto (il prossimo verrà trascorso con la madre).
8) Il giorno del compleanno dei rispettivi genitori, il giorno della festa del papà ed il giorno della festa della mamma, il bambino starà con il genitore festeggiato, dall'uscita scuola
e comprensivo di pernotto.”; valutata la relazione dei Servizi Sociali, in particolare, nonché esaminati gli atti;
ritenuto che
possano modificarsi le statuizioni inerenti il diritto di visita paterno, disciplinandole come indicato dalla C.T.U., sulle quali, peraltro, tutte le parti concordano, e ciò in quanto si ritengono condivisibili le motivazioni della consulente a supporto delle conclusioni e si ritiene che sia nell'interesse del minore una migliore suddivisione del tempo nella frequentazione con ciascun genitore come quella suggerita dalla C.T.U.; ritenuto che a siffatta regolamentazione non debbano essere effettuate ulteriori modifiche in ampliamento dei tempi di permanenza del piccolo con il padre, ritenuta equa la distribuzione del tempo del minore come ora detta e confacente alle sue esigenze di stabilità;
ritenuto che
a detta modifica del diritto di visita paterno possa conseguire una modifica nell'assetto economico (con esclusione della gestione dell'assegno di invalidità del piccolo, non di competenza di questo Giudice ma del Giudice Tutelare, e dell'assegno unico, in quanto disciplinato da specifica disposizione normativa alla quale si rimanda), in quanto il padre sta con il figlio con tempi decisamente più ampi rispetto a quelli determinati con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., quando veniva statuita l'entità dell'assegno di mantenimento dovuto da parte del Pt_1 ritenuto, ciò posto, che possa essere diminuito l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente, a decorrere dall'ottobre 2024
(considerata la domanda inerente il presente sub-procedimento, ricorso del 16.9.2024) ad euro 300,00 mensili, oltre Istat,
P.Q.M.
a definizione del sub-procedimento n.2, così provvede, a parziale modifica dell'ordinanza emessa ex art. 473bis.22 c.p.c.: determina il diritto di visita paterno come indicato in parte motiva, determina l'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente per il figlio, a decorrere dall'ottobre 2024, in euro 300,00 mensili, oltre
Istat.”;
Successivamente, in data 7.4.2025, i Servizi affidatari depositavano una ulteriore relazione, dalla quale emergeva una grave situazione di conflittualità tra le parti, che pareva insuperabile, ed una conseguente difficilissima gestione del minore, anche in vista della patologia già riscontratagli, come meglio di seguito riprodotto, tanto da dover sollecitare un provvedimento circa la responsabilità genitoriale in capo alle parti: Le parti, nelle note di trattazione scritta per l'udienza riservata alle conclusioni, si opponevano tutte ad un provvedimento che inerisse alla sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale, ciò che anche questo Collegio non ritiene sia nell'interesse del minore né motivato da condotte dei due genitori tali da dover determinare una così radicale forma di esclusione degli stessi. D'altra parte, le note dette di entrambe le parti del 7.7.2025 davano atto di un miglioramento della complessiva situazione familiare negli ultimi due mesi, avendo le parti trovato un accordo per la frequentazione di due centri estivi da parte del bambino, nonché per la terapia dello stesso anche farmacologica, ed avendo le stesse raggiunto una maggiore consapevolezza delle problematiche del figlio anche legate alla loro conflittualità, per quanto dedotto.
Ciò premesso, e ritenuta esaustiva l'istruttoria espletata, ritiene questo Collegio di dove confermare le disposizioni vigenti, con assegnazione della casa familiare alla sita in Roma, via Camerata Picena n. CP_1
379, in quanto ivi convivente con il bambino.
In vista, poi, della natura della causa e delle conclusioni alle quali sono giunte le parti, viste le determinazioni finali, si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti e e di porre quelle Pt_1 CP_1 del curatore speciale a carico di entrambe, liquidate come in dispositivo e da liquidarsi in favore dell'erario, essendo il minore stato ammesso al gratuito patrocinio.
Le spese di di C.T.U., poi, già liquidate come da separato decreto, sono poste a carico delle parti e Pt_1 nella misura del 50% ciascuno, essendo state assunte nel comune interesse del figlio. CP_1
P.Q.M.
Il Collegio così provvede:
determina l'affidamento del minore ai Servizi Sociali, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva ed attualmente vigente;
-dispone che la responsabilità dei genitori sia limitata alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre spetterà ai Servizi Sociali affidatari di decidere le scelte maggiormente rilevanti per la vita del minore, da effettuare nel suo esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni;
il responsabile del Servizio Sociale sarà tenuto a coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, in particolare, il responsabile del Servizio Sociale affidatario, o suoi delegati, dovranno assumere le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza del minore presso ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dai servizi affidatari;
-assegna alla la casa familiare, sita in Roma, via Camerata Picena n. 279; CP_1
-conferma l'assegno di mantenimento dovuto dal alla per il figlio come vigente (euro 300,00 Pt_1 CP_1 mensili), oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, da versarsi alla resistente entro il g. 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore di cui al protocollo di questo Tribunale;
-spese di lite compensate tra le parti e Pt_1 CP_1
-condanna le parti e alla rifusione delle spese di lite sostenute dal curatore speciale del Pt_1 CP_1 minore, liquidate in euro 709,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore dell'erario.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali.
Roma 16.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Francesca Alla
ricorrente
E
CP_1
Avv. Laura Terracciano
resistente
NONCHE'
AVV. STEFANO SBARDELLA n.q. di curatore speciale del minore , difeso in proprio ex art. 86 Persona_1
c.p.c.
intervenuto
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Per Il ricorrente premetteva che dalla relazione con la resistente nasceva il figlio in data 18.11.2016, affetto da un disturbo del neuro sviluppo di tipo misto con malfunzionamento esecutivo e disregolazione emotivo comportamentale, per il quale era in cura, che la era aggressiva nei suoi riguardi ed CP_1 eccessivamente gelosa, che non era accudente nei riguardi del figlio, al quale aveva sempre pensato lui stesso, che la non aveva mai favorito il legame tra il ricorrente e la figlia , avuta da un suo CP_1 Per_2 precedente matrimonio, e che non lo aveva supportato nel 2022 quando lo stesso era stato operato per un tumore a Bologna, che i nonni materni del figlio erano estremamente invadenti nella vita familiare, che la resistente dal 24.5.2023 si era allontanata con il figlio all'improvviso dalla casa familiare ed impediva il rapporto padre-figlio, e chiedeva l'affidamento c.d. superesclusivo o esclusivo del minore, con suo collocamento presso di lui, l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento per il figlio a carico della pari ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per lo stesso indicate CP_1 nel ricorso, con versamento dell'indennità di frequenza del bambino al padre;
in subordine, in caso di collocamento del figlio presso la madre, chiedeva la regolamentazione del suo diritto di visita come meglio indicato nel ricorso, il versamento da parte sua alla per il mantenimento del minore della somma di CP_1 euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle dette spese straordinarie, con suddivisione al 50% tra le parti dell'indennità di frequenza spettante al minore.
Si costituiva la la quale faceva presente: che la figlia del marito aveva diversi problemi psichici CP_1 Per_2
e che aveva malamente interagito con lei, non avendo accettato la relazione e la gravidanza della resistente, ciò che aveva anche compromesso la convivenza avuta tra loro per un certo periodo;
che atti violenti e connotati da eccessiva gelosia erano da attribuirsi al e che, in seguito ad un episodio di Pt_1 aggressione, la abbandonava la casa familiare il 24.5.2023 con il bambino;
che il si allenava CP_1 Pt_1 con le arti marziali, che praticava, anche in casa, nonostante le terapiste del minore lo avessero sconsigliato per le difficoltà del piccolo di capire la differenza tra le condotte sportive rispetto a quelle violente;
che era sempre stata lei ad occuparsi del figlio, e chiedeva l'affidamento c.d. superesclusivo del minore (in via subordinata, quello condiviso con collocamento presso di lei e con diritto di visita per il padre come indicato nella comparsa di costituzione), l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento a carico del padre per il minore pari ad euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale ed al 100% della indennità di frequenza citata e dell'assegno unico.
Con ordinanza emessa ex art. 473bis.15 c.p.c. del 6.9.2023 veniva statuito quanto segue: “…
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.9.2023; esaminati gli atti, sentite le parti ed i sommari informatori di parte resistente;
vista la richiesta relativa al presente sub-procedimento ex art. 473bis.15 c.p.c. nell'ambito del procedimento principale per la Pe regolamentazione delle modalità di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del figlio minore delle parti ( nato il [...] ed affetto da “Disturbo del neurosviluppo di tipo misto in bambino con disregolazione emotivo comportamentale
", cfr. certificazione medica, in atti), avanzata dal per poter vedere il figlio e di cui al ricorso (“…- il padre potrà vedere e Pt_1Pe tenere con sé il figlio ogni martedì e giovedì con pernotto, quando il padre andrà a prendere il figlio presso il domicilio della madre alle ore 10.00 ovvero all'uscita della scuola, per poi riaccompagnare il figlio il giorno successivo alle ore 10.00 presso la madre in caso di periodo non scolastico, ovvero a scuola;
- nonché a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00, quando il padre andrà a prendere il figlio presso il domicilio della madre in caso di periodo non scolastico, ovvero all'uscita della scuola, e sino al Pe lunedì mattina, quando il padre accompagnerà a scuola, oppure presso il domicilio della madre alle ore 10.00 in caso di periodo non scolastico;
- disporre che il padre possa trascorrere con il figlio almeno 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive scolastiche del bambino;
”); vista la richiesta avanzata dalla IS di ordine di protezione ex artt. 473bis.69 e ss. c.p.c., con la quale la resistente chiedeva di
“Disporre in via d'urgenza il divieto di avvicinamento di ai luoghi abitualmente frequentati da e Parte_1 CP_1 [...]
ed in particolare al luogo di lavoro della resistente, alla casa familiare di Via Camerata Picena n. 379, in Roma, al domicilio Per_1 CP_ della famiglia di origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti quali le sorelle della signora ”; premesso che all'udienza del 5.9.2023, pur non essendo prevista la nuova comparizione delle parti (già avvenuta precedentemente CP_ con le modalità richieste dalla dunque con orari separati vista la dedotta violenza ai suoi danni da parte del ricorrente), le stesse decidevano di presenziare insieme con i rispettivi difensori per l'audizione dei sommari informatori ammessi;
rilevato che questi ultimi dichiaravano quanto segue: CP_ la madre della la teste , sulla domanda “Vero è che avete assistito alle scene in cui il trascinava con Testimone_1 Pt_1Pe forza il figlio fuori dall'auto quando lo stesso aveva fretta di andare in palestra ad allenarsi? “, rispondeva “Si, è vero, e questo in più di qualche occasione, l'ultima volta a gennaio-febbraio, io ero presente in quanto l'ex compagno di mia figlia ci chiamava per andare a riprendere il bambino a judo, in quanto lui era impegnato, e lo riportavo dal papà e il bambino una volta ha iniziato a correre nell'androne fuori l'ascensore, non voleva entrare, e il padre gli urlava di entrare a casa e lui l'ha trascinato dentro come un sacco di patate, ma il bambino urlava e strillava, ed è successo un paio di volte (il bambino ha una patologia, non è sempre facile capirlo)”; CP_ il teste , ex collega della alla domanda “Vero è che ha assistito, fuori dall'ufficio di Eurobet dove lavorava la Testimone_2 CP_
ad episodi di violenza commessi dal ai danni della resistente)”, rispondeva “Si, è vero, sia verso che verso Pt_1 CP_1Pe
in due occasioni, una nell'estate 2018 e l'altra nel 2019, l'estate dopo. Nella prima occasione, a pausa pranzo, quando di solito veniva a trovare , vidi lui con il figlio che arrivava, era poco dopo il primo maggio, e vidi che tornava verso Pt_1 CP_1 CP_1 l'ufficio, il bambino faceva i capricci perché non voleva vedere la mamma tornare in ufficio, credo, e innervosito lo prese con Pt_1 forza per un braccio scaraventandolo nel sedile del passeggero, e a quel punto lo apostrofò, rimproverandolo, e lui iniziò ad CP_1 insultare dicendole di stare zitta e che era anche colpa sua il bambino faceva capricci. La seconda volta aveva un CP_1 CP_1 vestito estivo a fiori, io non lavoravo perchè mi ero fratturato un braccio ma ero in ufficio per salutare i colleghi, era in CP_1 ufficio e arrivò e credo ingelosito dal fatto che stesse parlando con un collega, disse a di andare da lui e la Pt_1 CP_1 CP_1 strinse forte per il braccio, molto forte, dicendo “Ti ammazzo, ti metto su una sedia a rotelle”, e il bambino, presente, vedendo questa scena si mise a piangere, io non intervenni in quanto mi fece capire dallo sguardo di non farlo perchè altrimenti a CP_1 casa l'avrebbe gonfiata di botte, senza dire nulla però, poi riferendomi violenze successivamente, e dell'ultima violenza mi ha parlato ad aprile 2023, accaduta in quel periodo. Mi disse che una sera, durante un forte litigio, davanti al bambino aveva alzato le mani, non mi dette dettagli però sui messaggi, per paura di essere scoperta mentre era telefono.”; ritenuto che gli episodi di cui alle dichiarazioni dei testi sono risalenti nel tempo e, con riferimento all'episodio del gennaio-febbraio
2023 riferito dalla quale ultimo episodio di violenza al quale avrebbe assistito, non idoneo, a parere di questo Giudice, ad Tes_1 CP_ integrare l'accoglimento della misura invocata dalla considerate le difficoltà di gestione del minore (che presenta, come da certificazione medica citata, “Il profilo di sviluppo risulta disarmonico per la presenza di immaturità grafica, visuo-spaziale e psicomotoria, alterazioni fonetiche e fonologiche e immaturità psicoaffettiva … E' presente un assetto autocentrato e autoriferito con condotte impulsive e affrettate che non consentono la piena focalizzazione nella relazione dialogica e operativa. Rigidità a livello comportamentale.”, con una Sintesi Diagnostica di “ …”); visto anche il messaggio dell'aprile 2023 di aggiornamento didattico depositato dalla IS, che lascia intendere molto chiaramente i problemi di gestione del bambino (vi si spiega come il piccolo infastidisca i compagni opponendosi alle prescrizioni delle insegnanti, anche distendendosi per terra o lanciando oggetti); rilevato che i certificati medici prodotti dalla resistente sono estremamente risalenti nel tempo e che quelli del 2023 sono attinenti a stati ansiosi, i quali, dunque, non certificano le dedotte violenze fisiche, e rilevato che nemmeno risultano provate quelle psicologiche relative a particolari episodi, peraltro genericamente indicati negli stessi certificati;
rilevato, poi, che tra i messaggi depositati dalle parti non si rinvengono elementi tali da poter accogliere la richiesta della resistente ex art. 473bis.69 c.p.c., pur emergendo certamente plurimi episodi di aspro conflitto tra le parti, comunque unitamente a messaggi CP_ tra loro del tutto affettuosi (da specificare che, a differenza di quanto sostenuto dalla il doc n. 36 depositato dal e già Pt_1 anche dalla resistente non contiene l'assunzione di responsabilità da parte dello stesso circa l'episodio del 2.11.2022, dedotto come CP_ violento dalla avendo unicamente il ricorrente, nei messaggi, escluso di aver usato violenza contro la compagna asserendo di essersi limitato a toccarle il braccio per attirare la sua attenzione dato che non si era sentito bene dopo avere fatto la CP_ chemioterapia, come da dichiarazioni rese all'udienza del 27.7.2023) il doc. n. 5 allegato dalla il cui file è intitolato Pt_1 ammette di non controllarsi quando si arrabbia”, ha un contenuto che non raffigura esattamente quanto riportato dalla resistente, CP_ avendo il ricorrente solo affermato che quando è arrabbiato dice cose sbagliate;
il doc. n. 17 depositato dalla messaggi del gennaio 2023 tra la stessa ed il suo allenatore della squadra di Beach Volley, non contiene elementi per poter addebitare la mancata partecipazione ai Campionati per fatto imputabile alla decisone prevaricatrice del essendovi unicamente risposte Pt_1CP_ negative agli inviti dell'allenatore da parte della il doc. n. 9 del fascicolo della resistente, integrante uno screenshot di una Pe foto del minore inviata tra le parti tramite whatsapp, file intitolato “ fa disperare il minore e fatto indicato come Pt_1 avvenuto nel 2023 dalla resistente, raffigura unicamente il bambino in procinto di scendere dalla macchina, con il messaggio del che scrive “Io sono giù” e la IS che risponde “Mi vuole chiamare?” ed il che chiede “Puoi?”); Pt_1 Pt_1 rilevato, poi, che ciascuna parte depositava foto con escoriazioni o contusioni, asseritamente addebitabili alle condotte violente dell'altra, senza che alcuno dei due abbia dato la prova delle relative dinamiche e responsabilità; rilevato, ancora, che con le note dell'1.8.2023 la IS deduceva che “Successivamente è sparito, si rileva, infatti, che nel corso di Pe quest'ultimo mese né il né i nonni paterni hanno mai fatto richiesta di incontrare il piccolo .”; Pt_1 ritenuto, tutto ciò premesso, di rigettare la domanda della IS ex art. 473bis.69 c.p.c., dovendosi evidenziare che la coppia, che non vive più insieme dal 24.5.2023, è sempre stata estremamente conflittuale, come anche emerge dai messaggi depositati dal CP_ (in uno in particolare, sulle pure dedotte violenze fisiche della contro il ricorrente, alla frase di quest'ultimo “ Ti avevo Pt_1 avvertito che era l'ultima volta che mi alzavi le mani”, lei rispondeva “Si poteva evitare..”); rilevato, poi, quanto alla domanda ex art. 473bis.15 c.p.c. del di poter incontrare il figlio minore, che incontestatamente Pt_1 non vede dal 29.5.2023, che la stessa può essere accolta, rientrando tra i presupposti della norma invocata;
visti i video in cui il padre ed il figlio interagiscono, sia in un parco giochi che in macchina, dai quali non parrebbe emergere alcuna difficoltà relazionale tra loro;
ritenuto, ciò premesso, ai sensi dell'art. 473nis.15 c.p.c., di poter determinare allo stato il diritto di visita padre-figlio come di seguito indicato, anche valutato il piano genitoriale in atti: a finesettimana alternati dal sabato ore 10.00 alla domenica ore 19.00; per gli accompagnamenti a scuola o alle attività extrascolastiche (prendendolo e riportandolo presso l'abitazione materna), se non impegnato in attività lavorativa,
P.Q.M.
a definizione del sub-procedimento n. 1, così provvede: rigetta la domanda ex art. 473bis.69 c.p.c. avanzata dalla IS;
determina, ex art. 473bis.15 c.p.c., il diritto di visita padre-figlio come indicato in parte motiva.”.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. veniva statuito quanto segue: “… visto l'art. 473bis.22 c.p.c.;
visto il provvedimento già assunto ex art. 473bis.15 c.p.c. il 6.9.2023 e la relativa determinazione del diritto di vista paterno;
vista la memoria depositata dalla IS il 12.11.2023, con la relativa documentazione allegata, e ritenuto che, trattandosi in parte di deduzione di eventi successivi ai disposti termini processuali, debba essere sottoposta al rituale contraddittorio;
Pe vista l'elevatissima conflittualità tra i genitori, l'età del minore di sette anni, nonchè le sue difficoltà dovute al “Disturbo del neurosviluppo di tipo misto in bambino con disregolazione emotivo comportamentale”, che imporrebbero una speciale attenzione alle sue necessità ed ai suoi bisogni e rilevato che le parti hanno fino ad oggi mostrato di triangolare il bambino nelle loro vicissitudini di coppia (agevolmente evincibile dai numerosi video e messaggi prodotti da entrambe, in atti); ritenuto, ciò premesso, di dover disporre una C.T.U. al fine di verificare le capacità genitoriali delle parti, con nomina del dott.
Persona_4 ritenuto, poi, di dover anche nominare un curatore speciale per il minore, visto l'art. 473bis.8 c.p.c., anche valutato quanto indicato dalla Suprema Corte ha statuito che “Nei cosiddetti giudizi de potestate la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi, non potendo in questo caso stabilirsi ex ante la coincidenza e la omogeneità dell'interesse del minore con quello dell'altro genitore (che potrebbe presentare il ricorso o aderire a quello presentato a uno degli altri soggetti legittimati, per scopi meramente personali o, per contro, in questa seconda ipotesi, chiederne la reiezione) e dovendo pertanto, trovare applicazione il principio secondo cui è ravvisabile il conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente e il suo rappresentante legale - con conseguente necessità della nomina d'ufficio di un curatore speciale che rappresenti e assista l'incapace (articolo 78, comma 2, del Cpc) - ogni volta che la incompatibilità delle loro rispettive posizioni è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività” (Cass., sent. del 6.3.2018, n.
5256), e che “Nei giudizi che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 336 c.c., va nominato al minore un curatore speciale ai sensi dell'art. 78, comma 2,
c.p.c., determinandosi in mancanza una nullità del procedimento che, se accertata in sede di impugnazione, comporta la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio;
negli altri giudizi riguardanti minori, invece, non è necessaria la nomina di un curatore speciale, costituendo tuttavia il mancato ascolto del minore - ove non giustificato da un'espressa motivazione
-, violazione del principio del contraddittorio e dei suoi diritti.” (Cass, ord. del 25.1.2021, n. 1471), oltre che “Nei giudizi relativi alla responsabilità dei genitori nei quali si discuta dell'affidamento della prole ai servizi sociali, la previsione di cui all'art. 336, comma 4, c.c., così come modificato dall'art. 37, comma 3, della l. n. 149 del 2001, postula la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., sussistendo un conflitto d'interessi del minore con entrambi i genitori, sicchè, ove non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354, comma 1, c.p.c., con conseguente rimessione della causa al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio.” Cass., ord. del 26.3.2021, n. 8627), e ritenuto di nominare l'avv. Stefano Sbardella;
ritenuto, infatti, che occorre provvedere in questa fase all'emissione di provvedimenti provvisori, e ritenuto di dover disporre, per quanto detto, l'affidamento del minore ai Servizi Sociali, con suo collocamento presso la madre, presso il quale il bambino ha sempre vissuto, e con il diritto di visita per il padre come già disposto nel citato provvedimento del 6.9.2023, con conseguente limitazione della responsabilità dei genitori alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre spetterà ai Servizi Sociali affidatari di decidere le scelte maggiormente rilevanti per la vita del minore, da effettuare nel suo esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni;
il responsabile del Servizio Sociale sarà tenuto a coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, in particolare, il responsabile del Servizio
Sociale affidatario, o suoi delegati, dovranno assumere le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza del minore presso ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dai servizi affidatari;
ritenuto, inoltre, di dover demandare ai Servizi Sociali affidatari di monitorare che il diritto di visita venga esercitato come disposto, nonchè di valutare se le condotte dei genitori siano di pregiudizio al benessere del minore, informando la competente autorità giudiziaria in caso si dovessero riscontrare comportamenti contrari all'interesse del figlio, relazionando, in ogni caso, entro il
29.2.2024 sul nucleo familiare;
ritenuto, poi, di dover integrare il diritto di visita come ora vigente, con ulteriore diritto per il padre di stare con il figlio il 24 o 25 dicembre, nonché il giorno di Pasqua o di AS (l'altro giorno il bambino starà con la madre); ritenuto, ancora, di dover determinare, sempre in via provvisoria, a decorrere dalla presente ordinanza, un assegno di CP_ mantenimento per il figlio a carico del pari ad euro 400,00 mensili, oltre Istat, da corrispondere alla entro il g. 5 di Pt_1 ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore di cui al protocollo di questo Tribunale e questo valutato quanto di seguito indicato in ordine alla rispettive condizioni economiche delle parti per come emerse dalle dichiarazioni dei redditi, dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e dagli estratti conto, in atti: il risulta essere dipendente della Holding Servizi s.r.l., con un reddito complessivo per l'anno 2022 pari ad euro 19.282,00 e Pt_1 con redditi mensili pari ad euro 1.500,00 circa di media per 14 mensilità (cfr. anche buste paga del 2023, in atti), con ulteriore redditi pari ad euro 300,00/400,00 mensili quale istruttore di pugilato, risulterebbe onerato del mantenimento della figlia maggiorenne avuta da una precedente relazione per la somma di euro 400,00 mensili (non risulta depositato il provvedimento del
Tribunale sul punto ma solo ricevute di pagamento), mentre, allo stato, non risultano a suo carico spese abitative, vivendo con i suoi genitori (né lo stesso risulta proprietario di beni immobili); CP_ la risulta avere avuto un reddito pari ad euro 10.686,00 complessivo nel 2022 quale dipendente della Findomestic Banca
s.p.a., risultando dalle buste paga del 2023, in atti, uno stipendio netto mensile pari ad euro 1.800,00 circa, risulta essere stata riconosciuta invalida, e non rivedibile, ai fini del “collocamento mirato” (cfr. attestazione della commissione per l'invalidità civile, in atti), risulta proprietaria dell'immobile dove vive con il figlio, il quale ha una pensione Inps pari ad euro 324,00 mensili (cfr. libretto postale, in atti), e, a dire del risulterebbe anche incassare l'intero assegno unico (non si evince la somma dagli atti Pt_1 depositati), circostanza non contestata;
ritenuto, poi, di dover rigettare le istanze istruttorie orali delle parti, in quanto in parte inammissibili perché non capitolate ritualmente, superflue o irrilevanti;
ritenuto di dover acquisire dalle parti la dichiarazione sostituiva come già richiesta aggiornata, nonché le dichiarazioni dei redditi aggiornate, le buste paga del secondo semestre 2023 e gli estratti conto, anche se cointestati con terzi, con i relativi movimenti, dell'anno 2023,
P.Q.M.
il Giudice così provvede:
-in via provvisoria determina l'affidamento del minore ai Servizi Sociali, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come già indicato nel provvedimento del 6.9.2023 ed in parte motiva, nonchè con la determinazione, a decorrere dalla presente ordinanza, di un assegno di mantenimento per il figlio a carico del pari ad euro 400,00 mensili, oltre Istat, da Pt_1CP_ corrispondere alla entro il g. 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore di cui al protocollo di questo Tribunale;
-dispone che la responsabilità dei genitori sia limitata alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre spetterà ai Servizi Sociali affidatari di decidere le scelte maggiormente rilevanti per la vita del minore, da effettuare nel suo esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni;
il responsabile del Servizio Sociale sarà tenuto a coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, in particolare, il responsabile del Servizio
Sociale affidatario, o suoi delegati, dovranno assumere le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza del minore presso ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dai servizi affidatari;
-manda ai Servizi Sociali affidatari di monitorare che il diritto di visita venga esercitato come disposto, nonchè di valutare se le condotte dei genitori siano di pregiudizio al benessere del minore, informando la competente autorità giudiziaria in caso si dovessero riscontrare comportamenti contrari all'interesse del figlio, relazionando, in ogni caso, entro il 29.2.2024 sul nucleo familiare;
-nomina l'avv. Stefano Sbardella curatore speciale del minore , con termine a parte ricorrente per la notifica del ricorso Persona_1 e del presente provvedimento all'avv. Sbardella entro l'1.12.2023 e con termine all'avv. Sbardella per la sua costituzione fino al 29.12.2023;
-dispone C.T.U. in ordine alla capacità genitoriale delle parti, con nomina del dott. Persona_4
-rigetta le prove orali delle parti;
-manda alle parti per il deposito della documentazione indicata in parte motiva entro il 29.2.2024;
-concede termine al per replicare alle note del 12.11.2023 della fino al 29.12.2023; Pt_1 Pt_1
-rinvia per il solo giuramento del C.T.U. all'udienza del 3.1.2024 che, visto l' art. 127 ter c.p.c. come modificato dall'art. 3, comma
10, lett. b) del decreto legislativo n. 149 del 2022, sarà sostituita da note scritte da redigersi nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità (non più di quattro pagine in formato A4, spazio 1,5, carattere 12), dirette unicamente a rappresentare le proprie istanze e conclusioni, da depositare nel termine perentorio delle ore 8.00 del medesimo giorno dell'udienza, riservato all'esito ogni provvedimento.”.
Si costituiva il curatore speciale del minore, il quale, tra l'altro, dava atto degli incontri avvenuti con le parti, le difese ed il minore, anche facendo presente che il padre ed il bambino nell'occasione avevano mostrato di stare bene insieme.
Con ordinanza datata 31.1.2025 veniva ulteriormente disposto quanto segue: “… viste le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 28.1.2025; rilevato che il chiedeva, a parziale modifica dei provvedimenti vigenti (cioè: affidamento del minore ai Servizi Sociali;
suo Pt_1 collocamento presso la madre;
diritto di visita per il padre a finesettimana alternati dal sabato ore 10.00 alla domenica ore 19.00, nonchè per gli accompagnamenti a scuola o alle attività extrascolastiche (prendendolo e riportandolo presso l'abitazione materna) se non impegnato in attività lavorativa, poi il 24 o 25 dicembre ed il giorno di Pasqua o di AS (l'altro giorno il bambino starà con la madre;
un assegno di mantenimento per il figlio a carico del pari ad euro 400,00 mensili, oltre Istat, da Pt_1 corrispondere alla IS entro il g. 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore di cui al protocollo di questo Tribunale), quanto segue: “…a parziale modifica dell'ordinanza emessa il 24.11.2024 dall'intestato Tribunale, di disporre, in ragione dei motivi spiegati, la revoca del contributo al mantenimento del figlio minore, ovvero, in subordine, la diminuzione nella misura di 150,00 euro mensili ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
- che le somme dell'assegno unico, attualmente percepite dalla madre, e quelle erogate Pe dall'Inps per l'invalidità di , vengano fatte confluire su un conto corrente dedicato, che verrà cointestato ad entrambi i genitori, le cui somme verranno gestite di comune accordo tra gli stessi ed impiegate per le sole esigenze del minore. In subordine, il sig. chiede che l'assegno unico venga percepito dai genitori nella misura del 50%, Pt_1 fermo ed impregiudicato che la madre debba fornire la rendicontazione delle somme Pe che confluiscono sul libretto intestato a , erogate dall'Inps per l'invalidità del minore
e gestito solo dalla madre, con allegazione dei giustificativi di spesa;
- in ogni caso, a parziale modifica dell'ordinanza emessa il 24.11.2024 disporre, ad integrazione delle modalità di visita convenute in sede di CTU, che il padre possa pernottare con il figlio anche la domenica sera nel fine settimana di sua spettanza, con Pe riaccompagno di a scuola il lunedì mattina.”; rilevato che il curatore speciale aderiva alle conclusioni della C.T.U.; rilevato che anche la resistente aderiva alle dette conclusioni, opponendosi alle altre richieste del Pt_1 vista la C.T.U espletata, che così concludeva a luglio 2024 su accordo delle parti: “1) L'accettazione dell'attuale Affido del minore al
Servizio Sociale del Municipio III, che si conferma. 2) Il collocamento prevalente del minore presso la madre.
3) La Frequentazione del minore con il padre a fine settimana alternati, dal Venerdì
(uscita scuola) alla Domenica (ore 19.00, quando il padre lo accompagnerà dalla madre). Il bambino starà con il padre sempre il Martedì (uscita scuola) con pernotto fino al Mercoledì mattina (con riaccompagno a scuola o al centro estivo), ed il Giovedì pomeriggio con pernotto solo nella settimana il cui week-end è di competenza materna. 4) Durante le vacanze pasquali il minore starà tre giorni con ciascun genitore ad anni alterni: dal Giovedì santo (ore 16.00) alla Domenica di Pasqua (ore 19.00) con un genitore (la prossima feste con il padre), e dalla Domenica sera al rientro a scuola (in genere il Mercoledì) con l'altro genitore (nelle prossime festività con la madre).
5) Durante le vacanze di Natale il minore starà una settimana con ciascun genitore, precisamente: dal 23 Dicembre (ore 11.00) al 30 Dicembre (ore 11.00) con un genitore
(nel 2024 con il padre), e dal 30 Dicembre (ore 19.00) al 7 Gennaio, con l'altro genitore (nelle prossime festività con la madre). Tali periodi si alterneranno negli anni.
6) Durante le vacanze estive il minore starà un mese con ciascun genitore, diviso in due periodi di 15 giorni ciascuno: ad anni alterni i primi quindici giorni di Luglio ed Agosto con un genitore, e la seconda quindicina di Luglio ed Agosto con l'altro genitore.
Solo per quest'anno (estate 2024) si è indicata una gradualità che ha vedrà il bambino trascorrere vacanze più brevi e frequenti con ciascun genitore, in modo da non avere periodi lunghi durante i quali non vede l'altro genitore.
Si è pertanto concordato che il bambino starà dal:
- Venerdì 19 Luglio (ore 10.00) a sabato 27 Luglio (ore 20,30) con il padre.
- Sabato 27 Luglio a Sabato 3 agosto (ore 19.00) con la madre.
- Sabato 3 Agosto (ore 19.00) a Sabato 10 Agosto (ore 19.00) con il padre.
- Sabato 10 Agosto (ore 19.009 a Sabato 17 Agosto (ore 19.00) con la madre.
- Sabato 17 Agosto (ore 19.00) a Sabato 24 Agosto (ore 19.00) con il padre.
- Sabato 24 agosto (ore 19.00) a Domenica 1 Settembre con la madre. 7) Il compleanno del bambino (18 Novembre) verrà trascorso con un genitore ad anni alterni, e sarà comprensivo di pernotto (il prossimo verrà trascorso con la madre).
8) Il giorno del compleanno dei rispettivi genitori, il giorno della festa del papà ed il giorno della festa della mamma, il bambino starà con il genitore festeggiato, dall'uscita scuola
e comprensivo di pernotto.”; valutata la relazione dei Servizi Sociali, in particolare, nonché esaminati gli atti;
ritenuto che
possano modificarsi le statuizioni inerenti il diritto di visita paterno, disciplinandole come indicato dalla C.T.U., sulle quali, peraltro, tutte le parti concordano, e ciò in quanto si ritengono condivisibili le motivazioni della consulente a supporto delle conclusioni e si ritiene che sia nell'interesse del minore una migliore suddivisione del tempo nella frequentazione con ciascun genitore come quella suggerita dalla C.T.U.; ritenuto che a siffatta regolamentazione non debbano essere effettuate ulteriori modifiche in ampliamento dei tempi di permanenza del piccolo con il padre, ritenuta equa la distribuzione del tempo del minore come ora detta e confacente alle sue esigenze di stabilità;
ritenuto che
a detta modifica del diritto di visita paterno possa conseguire una modifica nell'assetto economico (con esclusione della gestione dell'assegno di invalidità del piccolo, non di competenza di questo Giudice ma del Giudice Tutelare, e dell'assegno unico, in quanto disciplinato da specifica disposizione normativa alla quale si rimanda), in quanto il padre sta con il figlio con tempi decisamente più ampi rispetto a quelli determinati con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., quando veniva statuita l'entità dell'assegno di mantenimento dovuto da parte del Pt_1 ritenuto, ciò posto, che possa essere diminuito l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente, a decorrere dall'ottobre 2024
(considerata la domanda inerente il presente sub-procedimento, ricorso del 16.9.2024) ad euro 300,00 mensili, oltre Istat,
P.Q.M.
a definizione del sub-procedimento n.2, così provvede, a parziale modifica dell'ordinanza emessa ex art. 473bis.22 c.p.c.: determina il diritto di visita paterno come indicato in parte motiva, determina l'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente per il figlio, a decorrere dall'ottobre 2024, in euro 300,00 mensili, oltre
Istat.”;
Successivamente, in data 7.4.2025, i Servizi affidatari depositavano una ulteriore relazione, dalla quale emergeva una grave situazione di conflittualità tra le parti, che pareva insuperabile, ed una conseguente difficilissima gestione del minore, anche in vista della patologia già riscontratagli, come meglio di seguito riprodotto, tanto da dover sollecitare un provvedimento circa la responsabilità genitoriale in capo alle parti: Le parti, nelle note di trattazione scritta per l'udienza riservata alle conclusioni, si opponevano tutte ad un provvedimento che inerisse alla sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale, ciò che anche questo Collegio non ritiene sia nell'interesse del minore né motivato da condotte dei due genitori tali da dover determinare una così radicale forma di esclusione degli stessi. D'altra parte, le note dette di entrambe le parti del 7.7.2025 davano atto di un miglioramento della complessiva situazione familiare negli ultimi due mesi, avendo le parti trovato un accordo per la frequentazione di due centri estivi da parte del bambino, nonché per la terapia dello stesso anche farmacologica, ed avendo le stesse raggiunto una maggiore consapevolezza delle problematiche del figlio anche legate alla loro conflittualità, per quanto dedotto.
Ciò premesso, e ritenuta esaustiva l'istruttoria espletata, ritiene questo Collegio di dove confermare le disposizioni vigenti, con assegnazione della casa familiare alla sita in Roma, via Camerata Picena n. CP_1
379, in quanto ivi convivente con il bambino.
In vista, poi, della natura della causa e delle conclusioni alle quali sono giunte le parti, viste le determinazioni finali, si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti e e di porre quelle Pt_1 CP_1 del curatore speciale a carico di entrambe, liquidate come in dispositivo e da liquidarsi in favore dell'erario, essendo il minore stato ammesso al gratuito patrocinio.
Le spese di di C.T.U., poi, già liquidate come da separato decreto, sono poste a carico delle parti e Pt_1 nella misura del 50% ciascuno, essendo state assunte nel comune interesse del figlio. CP_1
P.Q.M.
Il Collegio così provvede:
determina l'affidamento del minore ai Servizi Sociali, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva ed attualmente vigente;
-dispone che la responsabilità dei genitori sia limitata alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre spetterà ai Servizi Sociali affidatari di decidere le scelte maggiormente rilevanti per la vita del minore, da effettuare nel suo esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni;
il responsabile del Servizio Sociale sarà tenuto a coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, in particolare, il responsabile del Servizio Sociale affidatario, o suoi delegati, dovranno assumere le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza del minore presso ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dai servizi affidatari;
-assegna alla la casa familiare, sita in Roma, via Camerata Picena n. 279; CP_1
-conferma l'assegno di mantenimento dovuto dal alla per il figlio come vigente (euro 300,00 Pt_1 CP_1 mensili), oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, da versarsi alla resistente entro il g. 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore di cui al protocollo di questo Tribunale;
-spese di lite compensate tra le parti e Pt_1 CP_1
-condanna le parti e alla rifusione delle spese di lite sostenute dal curatore speciale del Pt_1 CP_1 minore, liquidate in euro 709,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore dell'erario.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali.
Roma 16.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi