Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 6597/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta, in grado di appello, al n. 6597/2023 del ruolo generale degli affari conten- ziosi, e vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., C.F. , rap- Parte_1 P.IVA_1 presentato e difeso dall'avv.to Vincenzo Del Prete, presso il cui studio in Frattamaggiore alla via
Biancardi n. 22 risulta elett.te domiciliato giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
n persona del legale rapp.te p.t., p.iva rappre- Controparte_1 P.IVA_2 sentata e difesa dall'avv.to Enrico Reynaud, presso il cui studio in Napoli alla via Firenze n. 32 risulta elett.te domiciliato giusta procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Nelle note sostitutive dell'udienza del 10.12.2024, redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori costituiti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti ai quali si fa espresso rinvio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
1. Con decreto ingiuntivo n. 428/21 il Giudice di Pace di Frattamaggiore, su istanza della
[...]
ingiungeva al il pagamento della somma di € Controparte_1 Parte_1
2.129,60, oltre interessi e spese legali.
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva opposizione Parte_1 eccependo l'incompetenza per valore del giudice adito, l'inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato tardivamente, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione e nel merito l'infondatezza della domanda.
Si costituiva nel giudizio di primo grado la insistendo per il rigetto dell'op- Controparte_1 posizione.
1
Istruita la causa, con sentenza n. 1805/2023, il Giudice di Pace di Frattamaggiore rigettava l'opposi- zione, condannando altresì il al pagamento delle spese di lite. Parte_1
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello il chiedendone la riforma. Parte_1
In particolare, l'odierno appellante reiterava l'eccezione di incompetenza per valore del giudice di pace in favore del Tribunale;
eccepiva l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per esser stato tardivamente notificato;
eccepiva l'improcedibilità della domanda per non esser stata preceduta dal tentativo di mediazione.
Nel merito evidenziava come il contratto dal quale sarebbe sorto il credito era inopponibile al condo- minio poiché sottoscritto dall'Amministratore, senza l'autorizzazione assembleare ed, infine, l'inesi- gibilità del credito poiché la società opposta non aveva proceduto alla trasmissione del D.U.R.C.
Chiedeva, pertanto, la riforma integrale della “sentenza n. 1805 pubblicata il 01.06.2023, del giudice di pace di Frattamaggiore, con conseguente condanna dell'appellata al Controparte_1 pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio con attribuzione”.
Si costituiva nel presente grado di giudizio la insistendo per il rigetto Controparte_1 dell'appello.
3. Ciò posto, l'appello è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, è palesemente priva di pregio l'eccezione di incompetenza del giudice adito in quanto, trattandosi di un'obbligazione pecuniaria pari ad € 2.129,60, il valore era inferiore ad €
5.000,00 sicché ai sensi dell'art. 7 c.p.c. era competente il giudice di pace di Frattamaggiore.
E del resto, neppure l'appellante assume che, cumulando gli interessi al capitale richiesto al momento della domanda, il valore del credito superava il limite previsto per la competenza del giudice di pace.
Pertanto, poiché il credito era inferiore alla somma di € 5.000, il giudice di primo grado era compe- tente alla cognizione della causa.
E' noto come il valore della causa deve essere determinato ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c., sommando, pertanto, al capitale unicamente gli interessi scaduti e non pure quelli maturati dalla data della domanda;
nondimeno, ai fini suddetti, è sufficiente che la richiesta di corresponsione degli in- teressi venga limitata a quelli già scaduti in occasione della precisazione delle conclusioni, in quanto il contenimento della domanda operato in tale sede, se è del tutto ininfluente ai fini dell'individuazione del giudice competente (arg. ex Cass. n Cassazione civile sez. III, 07/02/2013, n.2966).
4. Altrettanto infondata si rivela l'eccezione di improcedibilità della domanda per l'omesso espe- rimento del tentativo di mediazione in quanto il rapporto contrattuale e non materia condominiale.
Pertanto, l'applicabilità alla fattispecie della dedotta condizione di procedibilità è da escludersi per diversi ordini di ragioni.
Come indicato dalla difesa di parte appellata, la materia del contendere non rientra tra quelle per le quali l'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010 prevede il preventivo ed obbligatorio esperimento della procedura di mediazione, posto che per le controversie in materia di condominio, ai sensi dell'art. 5, comma 1
D.lgs. n. 28 del 2010 (anche nella formulazione applicabile ratione temporis) si intendono quelle derivanti dalla violazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II del codice civile e degli artt. 61-72 delle disposizioni attuative c.c., restando escluse le controversie in cui il venga Parte_1
a contrapporsi ad un soggetto terzo, come accaduto nel caso in esame (conforme Sentenza Tribunale
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Taranto sez. I, 22/08/2017, ud. 31/07/2017, dep. 22/08/2017)
5. Tanto doverosamente chiarito, neppure è meritevole di accoglimento la censura dell'appellante volta ad ottenere l'inefficacia del decreto ingiuntivo poiché notificato tardivamente.
Ed infatti, tenuto conto che non era stato possibile notificare l'atto nel termine dei 60 giorni, l'opposta aveva chiesto ed ottenuto la rimessione in termini, come emerge dal decreto del Giudice di Pace del
28.12.2021.
In ottemperanza al provvedimento di rimessione, l'attore ha poi provveduto alla notifica del decreto sicché non poteva essere dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo oggetto d'opposizione nel primo grado di giudizio.
Al riguardo, si deve osservare che il comma 2 dell'art. 153, aggiunto dalla l. n. 69 del 2009 di modifica del codice di rito, prevede un principio generale che, sotto la rubrica "improrogabilità dei termini perentori", risulta pertanto oggi così strutturato: "I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma."
Dunque, condividendo impostazioni della giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Varese 4.10.2012;
Tribunale di Torino;
Tribunale Torino, sez. III civile, Ord. 04 marzo 2011 n. 7053/10 Rg in " " CP_2 on line Massimario n. 16/2011 sul sito www.altalex.com), il nuovo secondo comma dell'art. 153 cpc non si applica solo alla fase istruttoria del procedimento ordinario di cognizione.
L'abrogazione dell'art. 184 bis c.p.c. e lo spostamento del suo contenuto nell'art. 153, cioè nel capo del codice dedicato in via generale ai termini processuali, non può che avere il significato di applica- zione generalizzata dell'istituto della rimessione in termini (mentre l'allocazione precedente ne limi- tava l'operatività, secondo la giurisprudenza prevalente, unicamente alle ipotesi in cui le parti costi- tuite fossero decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa).
In relazione alla circostanza dedotta all'appellante circa la possibilità che l'adempimento potesse essere eseguito entro il 17 settembre 2021 mentre l'istanza di rimessione in termini risulta essere stata redatta il 22.11.2021, a distanza di oltre due mesi dalla scadenza del termine, si ritiene, aderendo a recenti orientamenti della Corte di Cassazione (arg. ex Cass. civile sez. lav., 12/01/2024, n.1348) che la va- lutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, debba avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accerta- menti e verifiche circa il domicilio dell'amministratore del . Parte_1
Non risulta che parte appellante abbia dimostrato in primo grado che il nuovo indirizzo dell'ammi- nistratore pro tempore del appellante (ossia Frattamaggiore via 31 maggio n. 29) fosse Parte_1 stato reso conoscibile a terzi quale l.r.p.t. del medesimo, anche mediante affissione di cartelli nello stabile condominiale o altra forma adeguata allo scopo.
6. Nel merito, infine, l'appellante ha eccepito l'inopponibilità del contratto di manutenzione sot- toscritto dall'Amministratore del condominio senza l'autorizzazione assembleare, dal quale è sorto poi il credito oggetto del presente procedimento.
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6.1. In ordine all'espletamento delle prestazioni, può essere condiviso il percorso argomentativo del giudice di pace il quale ha ritenuto che, a fronte dei documenti prodotti dall'opposta attestanti il ser- vizio, il non ha contestato specificamente lo svolgimento di detto servizio. Parte_1
E del resto, è ben noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la contestazione ha il compito di delimitare il thema probandum: solo con una contestazione specifica il fatto oggetto di contestazione assurge a fatto oggetto di prova, ed ovviamente le conseguenze di una eventuale man- cata prova vengono ripartite secondo il criterio generale di cui all'art. 2697 c.c..
Se, al contrario, siffatta contestazione non sussiste, il fatto non contestato (o contestato generica- mente) non ha bisogno di essere provato. A tale riguardo, deve rilevarsi come parte appellata in prime cure abbia depositato il presupposto contratto di manutenzione allegando anche i rapporti di inter- vento e quindi sarebbe stato compito del fornire elementi istruttori contrari a quanto Parte_1 rilevabile documentalmente senza limitarsi ad una contestazione generica della conformità dei docu- menti agli originali.
Inoltre, il aveva contestato genericamente il valore probatorio delle fatture, senza, tutta- Parte_1 via, evidenziare di aver affidato ad altri il servizio di manutenzione e/o allegare fatti impeditivi ri- spetto alla pretesa creditoria altrui.
Pertanto, dall'esame degli atti e dei documenti di causa, deve ritenersi che l'opposta abbia fornito prova del servizio espletato, in virtù del quale ha richiesto il pagamento.
6.2. Tanto premesso, quanto all'inopponibilità al del contratto di manutenzione sotto- Parte_1 scritto, si evidenzia che la stipula del contratto di manutenzione degli ascensori rientra tra i tipici compiti dell'amministratore di cui all'art. 1130 del codice civile, in quanto quest'ultimo ha l'obbligo di eseguire gli atti conservativi dei diritti relativi alle parti comuni, e cioè tutte le attività materiali idonei a mantenere l'integrità ed il buon funzionamento della struttura, delle opere e dei servizi con- dominiali.
Peraltro, deve ritenersi che la manutenzione degli impianti degli ascensori sia di natura ordinaria, tenuto conto che la normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti impone la manutenzione periodica dei suddetti impianti.
Infatti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del
1999: «Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema degli ascen- sori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s a persona munita di certificato di abilitazione o
a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato».
Aderendo a recenti impostazioni della Giurisprudenza, a norma dell'art. 1131 c.c., l'amministratore ha la rappresentanza dei condomini nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c., o dei mag- giori poteri conferitigli dal regolamento di condominio.
Il limite della rappresentanza sostanziale dell'amministratore di condominio è dunque costituito dall'i- nerenza dell'affare alle "parti comuni" dell'edificio e/o i relativi servizi. Perciò i contratti, che l'am-
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ministratore conclude nell'esercizio dei suoi poteri di provvedere all'uso normale delle cose, dei ser- vizi e degli impianti comuni, sono vincolanti per tutti i condomini ai sensi dell'art. 1131 cod. civ. (cfr.
Cass., Sez. II, 9 marzo 1967, n. 555; Cassazione civile sez. VI, 08/03/2017, n.5833; Cassazione civile sez. II, 17/03/1993, n.3159).
Questi, pertanto, giustificano l'obbligo di contribuire alle spese, senza necessità di alcuna preventiva approvazione da parte dell'assemblea.
Per le spese, invece, che, seppure dirette alla migliore utilizzazione di cose comuni, comportino per la loro particolarità e consistenza un onere economico rilevante, superiore a quello normalmente ine- rente alla gestione, l'iniziativa contrattuale dello stesso amministratore, senza la preventiva delibera- zione dell'assemblea, non è sufficiente a fondare l'obbligo dei singoli condomini (cfr. Corte di Ap- pello Sezione II 30-6-2020 n. 848).
Nel caso di specie, invece, la stipula di contratti per la manutenzione degli ascensori rientra, a parere dello scrivente, tra i tipici compiti che l'amministratore ex art. 1130 c.c. ha l'obbligo di eseguire quali atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni;
tra quest'ultimi si intendono proprio le attività materiali idonee a mantenere l'integrità e il buon funzionamento della struttura di servizi condomi- niali.
Aderendo ad una recente applicazione di tali principii, la durata del contratto stipulato dall'ammini- stratore per la manutenzione degli impianti di ascensore può essere anche di natura pluriennale, non legato al mandato dell'amministratore p.t., in quanto l'art. 1130 cc non pone alcuna preclusione in tale senso.
Inoltre, essendo tale negozio di natura non formale, il contratto di manutenzione in esame avrebbe potuto essere ratificato anche tacitamente dall'assemblea (e dunque senza necessità di inserire l'ar- gomento all'ordine del giorno), con l'approvazione di anno in anno della relativa spesa la cui oppo- sizione o mancata approvazione non è stata invece provata dal a fronte di richiesta paga- Parte_1 mento relative a prestazioni solo parziali (cfr. arg ex Cass 6-7-2000 n. 15872).
Difatti il contratto azionato risulta essere stato stipulato in data 1-11-2011 mentre le fatture azionate sono dell'anno 2019 e, quindi, in tale lasso di tempo ben può essere avvenuta la ratifica tacita da parte dell'assemblea condominiale del detto negozio, rispetto a cui il Condominio non ha utilizzato nem- meno la facoltà di disdetta prevista in sede contrattuale (non vi è alcuna prova documentale in merito).
7. Infine, il si duole dell'omessa pronuncia del giudice di primo grado rispetto all'ec- Parte_1 cezione formulata dall'opponente in ordine alla mancata trasmissione del D.U.R.C.
In particolare, il ha dedotto l'inesigibilità del credito ai sensi dell'art. 29 del dlgs Parte_1
276/2003 che subordina il pagamento della prestazione alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
Ebbene, come è noto tale documento attiene ad una mera obbligazione accessoria finalizzata, tra l'al- tro, a far conseguire al committente le detrazioni fiscali.
Si ritiene che, anche a fronte di tale inadempimento, il rifiuto di corrispondere quanto previsto per l'esecuzione delle prestazioni di manutenzioni all'impianto in analisi non appare proporzionato.
Come ritenuto recentemente (cfr. Tribunale Ancona sentenza n. 1552 del 16-9-2024), non essendovi
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prova o riscontro probatorio circa la mancata esecuzione della manutenzione alle ascensori condomi- niali, il avrebbe dovuto provare, in prime cure, il danno conseguenza subito per tale Parte_1 omissione in modo da legittimare una compensazione rispetto a quanto dovuto. Ciò non è avvenuto e quindi anche tale doglianza non può essere accolta.
8. In base alle esposte argomentazioni l'appello va rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispo- sitivo facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della causa
(e dell'attività espletata, con esclusione dell'istruttoria non espletata.
Infine, va rilevato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di paga- mento sorge al momento del deposito dello stesso”. Beninteso, la norma prevede che il Giudice non
“accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
PQM
Il Tribunale, decidendo sull'appello proposto da in persona Parte_1 del legale rapp.te p.t., avverso la sentenza n. 1805/2023 resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, così provvede:
a) Rigetta l'appello in quanto infondato;
b) condanna , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in Parte_1 favore di n persona del legale rapp.te p.t., delle spese del presente Controparte_1 grado giudizio, che liquida in €.1.701,00= per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e C.P.A. nelle rispettive misure di legge;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa in data 8 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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