Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2892/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Roberto Ameruso;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice, Stefania Di Cato, Giulia
Renzetti, Mirella Arlotta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06/06/2022, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 000077709 notificata da in data 6.5.2022, con cui è stato CP_2
ordinato al ricorrente il pagamento della somma di euro 19.000,00, oltre ad Euro 6,60 per spese,
a titolo di sanzione amministrativa per omesso pagamento di contributi relativi all'anno 2015.
Ha lamentato: la mancata notificazione dell'atto presupposto;
la prescrizione del diritto ad irrogare la sanzione;
l'illogicità della sanzione anche in relazione alla entità della sanzione irrogata.
CP_ Si è costituito l' rappresentando di aver provveduto d'ufficio alla rettifica della sanzione, rideterminandola in misura inferiore e concludendo per il rigetto della opposizione.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
2.1 La fattispecie per cui è causa ha il suo fondamento nella depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del D. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983. Se, come nel caso di specie, l'omesso versamento delle ritenute non supera € 10.000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. L'art. 8 del D. lgs. n.8/2016 cit. dispone che la
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2.2 L' resistente ha dato prova di aver provveduto alla notificazione dell'atto di CP_1
accertamento presupposto in data 10.5.2017.
2.3 Il dies a quo del decorso del termine di prescrizione non può che coincidere con l'entrata in vigore, il 06.02.2016, del D.lgs. n. 8 del 15.01.2016, che ha depenalizzato il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, “degradandolo” ad illecito amministrativo.
Il termine di prescrizione, pertanto, iniziato a decorrere nel il 06.02.2016 è stato interrotto prima con la notifica dell'avviso di accertamento nella data del 10.5.2017, ed in seguito con la notifica dell'ordinanza ingiunzione del 6.5.2022.
L'art. 28 l. n. 689/1981 recita: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Il termine di prescrizione è poi rimasto sospeso: prima, durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983); poi, dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi degli artt. 62 e 67 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103, comma 6 bis. Ancora, l'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto la sospensione dei termini prescrizionali delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni). Inoltre, l'articolo 11, comma 9, del decreto- legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto un'ulteriore sospensione dei termini prescrizionali delle contribuzioni di cui sopra dalla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2020) fino al 30 giugno 2021 (pari a
182 giorni).
Ne consegue che, tenuto conto dell'interruzione della prescrizione con la notifica dell'avviso di accertamento, all'atto della notifica del provvedimento oggetto del presente giudizio il termine quinquennale non era compiuto.
2.4 Analogamente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto opposto, anche con riferimento alla quantificazione della sanzione contenuta nell'ordinanza-ingiunzione.
2 È opportuno premettere che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica è tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che
è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, tale obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass.
28 ottobre 2003, n. 16203).
Ne consegue che, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, eventuali vizi della motivazione non comportano la nullità del provvedimento,
e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa. Nel caso di specie, le ordinanze impugnate risultano sufficientemente motivate mediante il riferimento, da un lato, all'atto di accertamento prodromico e, dall'altro lato, alla normativa sanzionatoria applicata.
3. Conclusivamente, l'opposizione va rigettata con conferma della sanzione nella minor misura CP_ determinata dall' in corso di giudizio.
4. L'esito del giudizio consente di disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
CP_
- rigetta l'opposizione e conferma la sanzione nella minor misura determinata dall' in corso di giudizio;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 17/01/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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