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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione civile, così composta:
dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel. dott.ssa Adele Foresta Consigliere
dott. Damiano Comito Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1056/2021 RGAC, vertente:
TRA
, nato ad [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
, nata ad [...] l'[...] (c.f. , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Cosenza, V.le F. e G. Falcone n. 45, presso lo studio dell'avv. Gregorio Barba, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine;
Appellanti
E
, nato ad [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._3
, nata a [...] il [...] (c.f. , Controparte_2 C.F._4
elettivamente domiciliati in AN, P.zza Commerci n. 3, presso lo studio dell'avv. Pasquale F.sco Piraino, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello;
Appellati
sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI: ““Voglia l'On.le Corte di Appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis:1) in via istruttoria:a) previa modifica o revoca delle ordinanze del 31.01/02.02.2015 e del 10/11.03.2016, ammettere le istanze di interrogatorio formale deferito agli attori e di prova testimoniale per come formulate dagli originari convenuti (attuali appellanti) nella propria memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c. del 03.10.2014 e con i testi ivi indicati, nonché nelle conclusioni precisate
1 con le Note di trattazione scritta del 16.04.2021 e seguenti;
b) quanto alla consulenza tecnica d'ufficio:b.1) ove ancora reputato necessario, autorizzare gli appellanti - giusta istanza del 21-22.11.2022 - al deposito in formato cartaceo del fascicolo di parte di 1° grado, allegato telematicamente con il gravame ma rilevato dal CTU Ing. “non leggibile”;b.2) disporre la rinnovazione Persona_1
integrale delle operazioni peritali con la sostituzione del CTU al quale demandare i disattesi accertamenti già richiesti dai convenuti attuali appellanti con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 03.10.2014, all'udienza del 04.03.2016, al §
1.3.4. dell'atto di appello, con le Note di trattazione scritta del 16.04.2021 ed anche alla stregua dei rilievi svolti nelle Note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 04.11.2024, previamente autorizzando l'accesso e consultazione da parte del nominando
Consulente d'ufficio di tutti gli atti, elaborati tecnici e rilievi fotografici prodotti nel giudizio in formato cartaceo, comprovanti lo stato dei luoghi ante e post antropizzazione ai fini della valutazione delle Osservazioni svolte dal CTP degli appellanti Ing. ed altresì in riferimento alle previsioni del sopravvenuto Per_2
strumento urbanistico generale del Comune di AN costituito dal Piano
Strutturale Associato (P.S.A.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
del 29.12.2023 n. 52 e pubblicato sul BURC Calabria n. 90 del 02.05.2024 relativamente all'area ove insiste il garage per cui è giudizio;
2) nel merito, per le motivazioni e causali dedotte e illustrate nell'atto di appello nonché sulla scorta delle previsioni del sopravvenuto vigente strumento urbanistico generale del
Comune di AN costituito dal Piano Strutturale Associato (P.S.A.) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 29.12.2023 n. 52 e pubblicato sul
BURC Calabria n. 90 del 02.05.2024, accogliere il proposto gravame e per l'effetto,
in totale riforma della impugnata sentenza, accertata e dichiarata la legittimità e conformità della costruzione de qua alle risultanze progettuali ed ai relativi titoli amministrativi concessori e permissivi, rigettare la domanda attrice di prime cure siccome inammissibile ovvero infondata in fatto e diritto;
3) condannare gli originari attori, attuali appellati, al pagamento delle spese e compensi legali e di consulenza tecnica d'ufficio del doppio grado di giudizio, con distrazione” ( così nelle note di conclusioni depositate il 4.11.2024) .
2 PER GLI APPELLATI: “In via preliminare:
1. in via principale, dichiarare l'istanza di inibitoria inammissibile o, in subordine, manifestatamente infondata, per totale carenza del cd. “periculum in mora”;
2. in via subordinata, rigettare l'istanza nel merito perché non è stata allegata né tantomeno meno fornita la prova da parte appellante in ordine al “concreto pregiudizio”, di natura patrimoniale o non patrimoniale, conseguente all'esecuzione immediata della sentenza e all'eventuale azione di recupero. In ogni caso le questioni sollevate non consentono di ritenere neppure la sussistenza del “fumus boni iuris”;
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche della presente fase di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.In via principale e nel merito:
1. Si insta affinché l'On.le Corte d'Appello
adita, previa declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza dell'appello proposto in via principale dai coniugi e , Parte_1 Parte_2
confermi in toto la sentenza impugnata;
2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche della presente fase di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito. In via istruttoria, ci si oppone, sin da subito, per le ragioni esposte nel presente atto alla richiesta di rinnovazione e/o integrazione della CTU resa in primo grado, nonché alla richiesta di ammissione di prova testimoniale richiamando sul punto le motivazioni rese nelle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e nei verbali di causa”.
RILEVATO IN FATTO
1. I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
< e hanno convenuto in giudizio e CP_1 Controparte_2 Parte_1
per ottenerne la condanna alla demolizione di una parte del Parte_2
loro fabbricato e al risarcimento del danno.
Deducono gli attori di essere proprietari di un terreno, sul quale insiste il loro fabbricato per civile abitazione, sito in AN (CS), alla via Ticino n. 51, identificato dalle particelle nn. 841-855, foglio di mappa 14. Detto fabbricato è stato edificato in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di AN il 24 maggio 1996, pratica edilizia n. 1706.
Gli odierni convenuti, invece, hanno costruito il loro fabbricato sulle confinanti particelle nn. 840-852-854. Il fabbricato originario dei convenuti si trova ad una
3 distanza di 5 m dal confine e di 10 m dal fabbricato le proprietà degli attori. In forza di concessione edilizia numero 2469 del 23 maggio 2002, i convenuti hanno poi edificato anche un locale garage in adiacenza al fabbricato di loro proprietà. Detto
garage si trova ad una distanza inferiore a 5 m dal confine, con ciò violando la disposizione dell'articolo 873 cod. civ., come integrato dalle norme tecniche di attuazione del Comune di AN, che impongono una distanza minima dal confine di 5 metri per ciascuna costruzione.
Concludono, pertanto, per la condanna alla demolizione e comunque all'arretramento del manufatto nel rispetto dei limiti di legge e dei regolamenti locali e al risarcimento del danno subito per le violazioni di cui è causa, da quantificarsi in euro 5.200,00.
I convenuti resistono alla domanda e ne chiedono il rigetto.
Deducono che il manufatto oggetto dell'avversa doglianza è perfettamente lecito e legittimo, in quanto è stato costruito su terreno di loro proprietà, a seguito di domanda e di progetto presentati in data 24 luglio 2000 e autorizzati dal Comune di
AN con concessione edilizia n. 2469 del 23 maggio del 2002 e permesso di costruire in sanatoria n. 3506 del 3 aprile del 2008.
Tali atti amministrativi sono conosciuti dalle controparti e non sono stati gravati e sono, allo stato, intangibili e inoppugnabili. Deducono i convenuti che nella fattispecie in esame non sussiste e non è riscontrabile alcuna violazione di distanze né di diritti soggettivi di controparte, dal momento che la costruzione deve considerarsi interrata, ossia realizzata interamente al di sotto della quota originaria del piano di campagna ricompresa tra il garage per cui è giudizio e il fabbricato degli odierni attori.
Ne consegue che il fabbricato non è computabile né ai fini della verifica del rispetto degli standard urbanistici né ai fini del rispetto delle distanze legali.
Il locale garage in questione deve considerarsi come interrato anche secondo l'accezione di cui all'art. 49, comma 2, lettera c) della legge urbanistica regionale del 16 quattro 2002 n. 19.
Infine, il locale per cui è causa si configura legittimo anche in virtù di quanto dispone l'articolo 9 della legge del 24 marzo 1989 n. 122 (legge Tognoli), in ragione della sua natura pertinenziale e destinazione esclusiva a garage.
4 Concludono per il rigetto della domanda, vinte le spese>>.
Con sentenza n. 307 del 2021, emessa il 23 aprile 2021 e pubblicata in pari data, il
Tribunale di Paola ha così statuito:
<In accoglimento della domanda degli attori e CP_1 Controparte_2
ordina ai convenuti e di demolire il locale Parte_1 Parte_2
garage per come identificato negli atti di causa. Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.558,76, di cui €
128,76 per esborsi ed € 2.430,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge, per compensi. Pone definitivamente a carico di parte convenuta il
costo della consulenza tecnica di ufficio>>.
In particolare, il Tribunale accertava l'integrazione, a carico dei convenuti, della violazione della distanza minima tra costruzioni sancita dall'art. 873 c.c., con la conseguenza che doveva essere riconosciuta tutela ripristinatoria agli attori.
Proseguiva il giudicante osservando che le argomentazioni svolte da controparte si palesavano inconferenti.
Invero, la circostanza rappresentata dalla emissione di un titolo edilizio in forza del quale i convenuti avevano realizzato la costruzione non poteva, comunque,
giustificare la violazione delle distanze legali, essendo, in ogni caso, soggetto al potere di disapplicazione riconosciuto al giudice ordinario nelle ipotesi di atti amministrativi illegittimi.
Del resto, gli accertamenti svolti dal consulente tecnico d'ufficio deponevano nel senso che il locale garage costruito dai convenuti non rispettava la distanza legale prescritta dalla legge.
Né l'esame della documentazione amministrativa (nella specie, la concessione edilizia del 2002, oggi “permesso di costruire”) conduceva ad esiti diversi, giacché il permesso era stato ottenuto sulla base di un presupposto descrittivo e progettuale inesistente, rappresentato dal fatto che il garage avrebbe dovuto essere “interrato”.
Tuttavia, - osservava il giudicante – in base agli esiti della c.t.u., il locale garage non aveva la suddetta caratteristica.
Il Tribunale, pertanto, condannava i convenuti alla demolizione dell'opera, non potendosi prediligere la soluzione dell'arretramento giacché il garage occupava per intero la larghezza di cinque metri dal confine.
5 Sotto altro profilo, il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento avanzata da parte attrice giacché genericamente formulata, non essendo stato allegato, a sostegno, alcun elemento in grado di determinare il quantum dei danni.
Avverso la sentenza del Tribunale hanno proposto appello e Parte_1
. Parte_2
Gli appellanti hanno censurato la sentenza del Tribunale di Paola per le seguenti ragioni:
<a) ha supposto che dalla documentazione esaminata risulti che la prima concessione edilizia (risalente al 2002) è stata ottenuta in forza di un presupposto
inesistente, ossia che il garage dovesse essere considerato come interrato,
giudicato sfornito di prova in quanto al momento della costruzione dell'opera nel posto non era presente alcun terrapieno;
b) ha erroneamente interpretato e disatteso la ratio ed i principi normativi e di giurisprudenza in materia di costruzioni interrate, di distanze dai confini e distacchi tra fabbricati in riferimento all'art. 873 c.c., alle previsioni del vigente strumento urbanistico generale del Comune di AN, all'art. 9 D.M. 1444/1968, all'art. 49 comma 2 lettera c) L.R. 19/2002, agli artt.
4-6 L.R. 21/2010 s.m.i. e all'art. 9 L. 122/1989 s.m.i.;
c) ha incongruamente apprezzato e travisato le risultanze processuali;
d) ha omesso la verifica di una effettiva e attuale situazione di frontalità fra il garage ed il fabbricato degli attori, nonché di individuare e valutare l'andamento e
la quota originaria naturale del piano di campagna;
e) ha omesso di rilevare e valutare la consistenza strutturale dell'opera edilizia per cui è causa e del muro a confine, della funzione di quest'ultimo e degli effetti della pronuncia demolitoria, emergenti per tabulas;
f) ha omesso di esaminare e pronunciare o, comunque, implicitamente disatteso le
riproposte istanze istruttorie dei convenuti di ammissione delle prove per testi e interpello e di rinnovazione della c.t.u., previa revoca delle rispettive ordinanze
reiettive;
g) ha accolto la domanda attrice di demolizione del garage” (cfr. atto di appello)>>.
6 Secondo gli odierni appellanti non è a loro ascrivibile alcuna violazione delle distanze legali.
Invero, il locale garage costituisce opera “interrata”, poiché “privo di pareti
finestrate, non confina e non si fronteggia direttamente con il terreno né con il fabbricato di proprietà attrice, è insuscettibile a creare intercapedini dannose,
nonché interrato rispetto alla quota originaria naturale del piano di campagna, escludente ogni violazione delle distanze dai confini e tra costruzioni” ed essendo
“incorporato nel muro a confine” assume la medesima funzione di demarcazione della linea di confine e di recinzione del fondo, integrando così la causa di esenzione di cui all'art. 878 c.c. ostativa alla demolizione.
Inoltre, secondo i l'asserita violazione della distanza dal confine Parte_3
di proprietà degli attori era confutata in radice dalle previsioni del vigente P.R.G. di
AN, riprodotte nel certificato di destinazione urbanistica datato 1.12.2015, secondo cui i distacchi dal confine per zona B2 sono prescritti in “m 0,5”, “onde, diversamente dalla interpretazione offerta dal Tribunale e dal C.T.U., è ammessa la costruzione a confine (compendiata nella formula “m 0”) in alternativa al distacco di “m 5”.
L'opera edilizia, invero, secondo gli appellanti, non confina direttamente con il terreno di proprietà degli attori, ma è separata da quest'ultimo da un muro di confine oltre il quale si sviluppa il garage di proprietà di parte convenuta per cui è causa che rende inoperante l'obbligo del rispetto delle distanze tra costruzioni.
Invocano a sostegno l'art. 9 D.M. del 2 aprile 1968 n. 1444, evidenziando che:
<prevede l'obbligo - per gli edifici di nuova costruzione - di mantenere una distanza minima di assoluta di 10 metri tra le proprie pareti finestrate e le pareti
degli edifici antistanti. Tale norma, però, vede per la sua applicazione la necessaria sussistenza di una frontalità tra i due edifici e ciò comporta che, in caso di assenza del presupposto, non si assista ad alcuna violazione”, nel senso che, per essere antistanti, “fra le facciate dei due edifici sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o entrambe le facciate medesime porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento>>.
I pilastri dell'opera edilizia - proseguono gli appellanti - sono allineati e incorporati nel “muro di confine” che, a sua volta, è parte strutturale del garage, sicché la
7 condanna demolitoria determinerebbe l'abbattimento anche dell'anzidetto muro di demarcazione della linea di confine e di recinzione del fondo.
Deducono ulteriormente che gli esiti - cui è giunto il consulente in punto di pretesa insussistenza delle caratteristiche di opera interrata del locale garage - sono del tutto erronei ed illogici.
Prospettano ancora gli appellanti che, per stabilire se un'opera deve considerarsi interrata, occorre fare riferimento al piano di calpestio o di campagna del fondo sul quale l'opera è realizzata ossia a quello naturale e, perciò, originario, mentre il consulente ha omesso di assumere come indice di riferimento l'andamento e la quota originaria naturale del piano di campagna.
Evidenziate le criticità nella quale sarebbe incorso il consulente nominato dal
Tribunale, gli appellanti hanno formulato richiesta di rinnovazione della c.t.u.
Infine, i hanno impugnato la sentenza nella parte in cui ha posto a Parte_3
loro carico le spese di lite e quelle della consulenza tecnica d'ufficio così violando la disposizione di cui all'art. 91 c.p.c., poiché una più attenta analisi del compendio probatorio avrebbe certamente condotto il giudicante a disattendere la domanda formulata da parte attrice.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio e CP_1 CP_2
chiedendo il rigetto dell'atto di appello in quanto destituito di fondamento.
[...]
In particolare, gli appellati hanno evidenziato la correttezza degli esiti cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio, contestando, invece, le argomentazioni di controparte circa la mancata applicazione dell'art. 9 D.M. del 2 aprile 1968 n. 1444, trattandosi di norma che disciplina la distanza tra fabbricati ed edifici in termini pubblicistici al fine di evitare la formazione di intercapedini dannose sotto il profilo della salubrità
e della sicurezza che integra e non deroga all'articolo 873 c.c.
Né - prospettano gli appellati – l'opera realizzata dai può Parte_3
qualificarsi alla stregua di costruzione “interrata”, giacché dalla documentazione in atti e, nella specie, dalle riproduzioni fotografiche dei luoghi per cui è causa emerge chiaramente che l'opera de qua non è affatto integralmente interrata.
Eccepiscono, poi, l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del motivo di appello relativo alla pretesa violazione dell'art. 91 c.p.c., poiché del tutto generico e non rispondente alle condizioni richieste dalla previsione invocata.
8 Con ordinanza del 6 novembre 2021, la Corte ha disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 5 novembre del 2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note, le parti depositavano note di conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Deve, preliminarmente, darsi atto che la statuizione di rigetto del Tribunale
avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni proposta da e CP_1
non è stata impugnata, cosicché sulla stessa si è formato il Controparte_2
giudicato.
Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. avanzata dagli odierni appellati in ordine al motivo di appello avente ad oggetto la pretesa violazione dell'art. 91 c.p.c.1
Invero, il requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., appare essere stato pienamente rispettato dall'appellante che, al contrario di quanto sostenuto da controparte, ha specificamente individuato le violazioni di legge denunciate nonché
la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando espressamente le statuizioni impugnate e le censure svolte rispetto alle stesse2. 1 Così a p. 23 della comparsa di costituzione e risposta in appello: <Controparte eccepisce, altresì, che la sentenza impugnata sarebbe viziata: “(…) nella parte in cui ha condannato i convenuti anche al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.” per non aver rilevato che “(…) la domanda attrice è infondata per ogni verso, con conseguente condanna degli originari attori al pagamento delle spese processuali tenuto conto dell'esito globale e finale della lite nel solco del principio regolatore reiteratamente affermato dalla S.C. (tra le tante, Cass. Sez. VI-2
27.08.2020 n. 17854, § 15; VI-3 13.12.2017 n. 29888; Sez. L 31.10.2014 n. 23209; Sez. I n. 8919/2012; Sez. II n. 15327/2011)”. A ben vedere tale richiesta, non viene motivata o giustificata per cui la Corte d'Appello adita dovrebbe mutare la disposizione in punto di spese. L'assenza di una specifica e dettagliata motivazione, per cui la Corte d'Appello dovrebbe procedere alla riforma di tale disposizione, determina l'inammissibilità (anche ai sensi dell'art. 342 cpc) del motivo di gravame proposto>>. 2 Così a p. 25 dell'atto di appello: <<2) Violazione dell'art. 91 c.p.c.
2.1. Parti del provvedimento che si intende appellare. La sentenza in epigrafe viene altresì impugnata nella parte in cui ha condannato i convenuti anche al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.
2.2. Modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiute dal Giudice di 1° grado. Gli appellanti chiedono le modifiche alla ricostruzione in fatto compiuta dal Giudice di prime cure nel senso di ritenere che le spese di lite e di c.t.u. devono essere poste a carico degli attori attuali appellati in quanto effettivi ed esclusivi soccombenti all'esito complessivo della lite.
2.3. Indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge.
2.3.1. La sentenza impugnata è inficiata da violazione di legge per come specificato nella rubrica del presente motivo di gravame.
2.3.2. Invero, è conseguenziale a quanto finora eccepito e dedotto il dissidio della gravata decisione di prime cure anche con l'art. 91 c.p.c. In effetti, alla stregua dei rilievi che precedono, ostava alla
9 D'altra parte, gli odierni appellati, nel difendersi compiutamente nel giudizio di appello, hanno dimostrato di avere ben compreso le ragioni dell'impugnazione.
Devono, poi, essere confermate le ordinanza del 27.11.2023 e del 15.11.2024 con la quale sono state implicitamente rigettate le richieste istruttorie formulate dagli odierni appellanti3, giacché gli elementi acquisiti al giudizio sono sufficienti ai fini del decidere.
Quanto, in particolare, alla istanza di convocazione a chiarimenti del consulente d'ufficio ed a quella, avanzata, sia pure in via subordinata, di rinnovazione della consulenza svolta in sede di appello - salvo quanto si dirà nel merito – deve rilevarsi condanna dei convenuti (ora appellanti) al pagamento delle spese processuali e di c.t.u. la circostanza che gli elementi e accertamenti evincibili dalle risultanze probatorie acquisite, dei canoni normativi e di giurisprudenza applicabili alla fattispecie, qualora fossero stati correttamente delibati e applicati, dovevano condurre all'integrale rigetto della domanda di parte attrice>>. 3 Così nelle note di udienza del 16 maggio 2024: “(…) a) previa modifica o revoca delle ordinanze del 31.01/02.02.2015 e del 10/11.03.2016, ammettere le istanze di interrogatorio formale deferito agli attori e di prova testimoniale per come formulate dagli originari convenuti nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 03.10.2014 e con i testi ivi indicati, nonché nelle conclusioni precisate con le Note di trattazione scritta del 16.04.2021; b) quanto alla consulenza tecnica d'ufficio:b .1) ove ancora reputato necessario, autorizzare gli appellanti - giusta istanza del 21 -22.11.2022 - al deposito in formato cartaceo del fascicolo di parte di 1° grado, allegato telematicamente con il gravame ma rilevato dal CTU “non leggibile”;b.2) all'esito di siffatto adempimento e di valutazione da parte del CTU del fascicolo così depositato, disporre la riconvocazione del nominato CTU Ing. a chiarimenti in Per_1 ordine agli elementi specificamente contestati dal CTP Ing. ed altresì in Persona_3 riferimento alle previsioni del sopravvenuto strumento urbanistico generale del Comune di
AN costituito dal Piano Strutturale Associato (P.S.A.) approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale del 29.12.2023 n. 52 e pubblicato sul BURC Calabria n. 90 del 02.05
.2024 relativamente all'area ove insiste il garage per cui è causa;
b .3) in subordine, disporre la rinnovazione integrale delle operazioni peritali con la sostituzione del CTU al quale demandare i disattesi accertamenti già richiesti dai convenuti ora appellanti con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 03.10.2014, all'udienza del 04.03.2016, con le Note di trattazione scritta del 16.04.2021 e al § 1.3.4. dell'atto di appello, previamente autorizzando l'accesso e consultazione da parte del nominando consulente di tutti gli atti, elaborati tecnici e rilievi fotografici prodotti nell'intercorso giudizio in formato cartaceo, comprovanti lo stato dei luoghi ante e post antropizzazione ai fini della valutazione delle Osservazioni svolte dal CTP degli appellanti Ing. .Così nella comparsa conclusionale del 20 gennaio del Per_4 2025: <gli appellanti reiterano in questa sede la richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali con sostituzione del CTU, previamente autorizzando l'accesso e consultazione da parte del nominando Consulente di tutti gli atti, elaborati tecnici e rilievi fotografici prodotti nel giudizio di 1° grado in formato cartaceo, comprovanti lo stato dei luoghi ante e post antropizzazione ai fini della valutazione delle Osservazioni svolte dal CTP degli appellanti. Per scrupolo difensivo gli appellanti insistono altresì nell'ammissione delle istanze istruttorie di prove orali formulate nel giudizio di 1° grado e riproposte nell'atto di appello sub 2) delle conclusioni, in quanto utili, pertinenti e decisive ai fini dell'accertamento della condizione dei luoghi ante antropizzazione ad ulteriore dimostrazione della natura interrata dell'opera de qua e della insussistenza di violazioni delle distanze legali>>.
10 che tale ulteriore attività istruttoria si appalesa superflua, considerate le risultanze dei chiarimenti forniti dal ctu a mezzo due successivi elaborati volti propri ad offrire i chiarimenti richiesti da parte appellante.
Non appare, inoltre, superfluo evidenziare, con riferimento all'istanza degli appellanti avente ad oggetto l'autorizzazione al deposito in formato cartaceo del fascicolo di parte di primo grado, deve rilevarsi che già con l'ordinanza del
27.11.2023, la Corte ha rilevato evidenziato la non necessarietà di detta produzione poiche << il CTU, nell'espletare l'incarico peritale conferitogli, ha comunque avuto riguardo alle emergenze documentali di cui in detto fascicolo versato in atti telematicamente ( ed invero emerge che pur essendo stati richiesti, in sede di sopralluogo, i fascicoli di parte di primo grado in formato cartaceo per un più comodo esame del loro contenuto e pur non avendo parte appellante provveduto a fornirlo, il CTU, nella relazione di chiarimenti, ha dato espressamente atto che alla mancata consegna in formato cartaceo del fascicolo di primo grado di parte appellante è stato posto rimedio attraverso un analisi più scrupolosa della documentazione presente nel fascicolo telematico già in atti(cfr. pag 4 rel di chiarimenti)>>.
2. Passando ad esaminare il merito, l'appello, concernente la pretesa insussistenza della violazione delle distanze legali di cui all'art. 873 c.c. ascritta ai
è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento. Parte_3
In diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 873 c.c., “Le costruzioni su fondi finitimi,
se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”.
Secondo quanto posto in rilievo dal Supremo Collegio, l'art. 873 c.c., ai fini della sua applicazione, fornisce una nozione unica di “costruzione”, consistente in
“qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata” (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 23843 del 2018).
Ebbene, nel caso di specie, dall'esame delle evidenze probatorie rileva, prima di tutto, che l'opera controversa, al contrario di quanto prospettato dagli appellanti, non è qualificabile alla stregua di “costruzione interrata”, con la conseguenza che non è sottratta al rispetto delle distanze legali che, anzi, risultano essere state in
11 concreto violate stante la collocazione dell'opera ad una distanza non compatibile con le prescrizioni dettate dal piano regolatore del Comune di AN.
Tali circostanze - consistenti nella natura non interrata dell'opera e nella concreta violazione delle distanze legali - hanno trovato pieno riscontro negli accertamenti svolti dal consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di appello.
In effetti, dall'esame della relazione di consulenza, a firma dell' Ing. priva Per_1
di vizi logico giuridici e di errori tecnici nonché condivisibile negli esiti e completa in ordine ai quesiti posti da questa Corte4 - è emerso, in primo luogo, che l'opera realizzata dai non costituisce opera “interrata”, intendendosi tale, Parte_3 ai sensi dell'art. 49, comma II, lett. c), L. urbanistica regionale n. 19 del 2002, quella “(…)la cui superficie si presenta entroterra per una percentuale superiore ai
2/3 della superficie laterale del piano”.
Sotto tale aspetto, infatti, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che:
a) <nel caso di specie è di tutta evidenza che in origine l'area di sedime del garage, così come l'aria di sedime dei fabbricati delle parti, presentava un terrapieno e quindi una maggiore quota, rispetto alla strada di accesso, poi oggetto
di sbancamento>>;
b) <nello specifico il piano campagna, dove è stato realizzato il garage, presumibilmente possedeva una quota non inferiore a 2,00 metri come è facile
rilavare dalle foto allegate in atti (cfr. foto all. 1 doc. 11)>>;
c) <tale conformazione è stata variata nel 1997, o anche prima, per effetto dello
sbancamento realizzato dai probabilmente per realizzare un parcheggio. CP_2
In sintesi, in quel periodo temporale è stato variato il piano campagna eliminando
il terrapieno sino al limite di proprietà ; CP_1
12 d) <tale variazione del piano campagna, di fatto ha reso il piano di sedime del
garage non più un terrapieno, e quindi un volume interrato, ma un piano campagna con quota prossima alla strada e alla proprietà >> (cfr. p. 26 elaborato CP_1
tecnico peritale);
e) <l'aver operato lo sbancamento del terrapieno, nell'anno 1997 o prima, di fatto ha cambiato lo stato dei luoghi per cui alla data del rilascio della Concessione
Edilizia n. 2469 (23/05/2002) per la realizzazione del garage ormai il terrapieno
non era più presente>> (cfr. p. 27 elaborato tecnico peritale).
Del resto, la circostanza che non si tratti di opera completamente interrata emerge con evidenza anche dalle riproduzioni fotografiche allegate in atti ed esaminate dal consulente tecnico d'ufficio.
Accertati, quindi, tali elementi, il consulente ha concluso che “il garage non è un
piano completamente interrato (con almeno tre lati contro terra), e quindi non soggetto alle distanze legali e alle norme urbanistiche, ma bensì un piano
seminterrato (un solo lato contro terra) per il quale la normativa impone il rispetto delle stesse nella parte fuori terra”.
Esclusa, quindi, la natura di opera interrata del locale garage realizzato dagli appellanti e, dunque, la sua soggezione alle norme sul rispetto delle distanze legali, il consulente tecnico d'ufficio ha, altresì, accertato in concreto che l'opera controversa è, in effetti, collocata ad una distanza che viola le prescrizioni del PRG vigente.
Rileva, infatti, dall'elaborato tecnico peritale che le distanze legali prescritte dallo strumento urbanistico vigente - “distanza dai confini = 5 metri; - distanza tra edifici = 10 metri” - non sono state osservate dai all'atto di Parte_3
realizzazione del locale garage (cfr. p. 30 elaborato).
Né, d'altra parte, tale stato di cose - cristallizzato negli accertamenti svolti dal c.t.u.
- appare aver subito modifiche ad opera del sopravvenuto strumento urbanistico generale del Comune di AN (“Piano strutturale associato approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 29.12.2023 n. 52”), al contrario di quanto dedotto dagli appellanti5.
13 Rispetto a tale circostanza, infatti, nell'elaborato denominato “Chiarimenti bis”, il c.t.u. ha posto in evidenza che l'entrata in vigore del “Piano strutturale associativo” non ha apportato alcuna modifica rispetto al previgente piano regolatore6.
Ciò in quanto, sebbene sia consentito costruire “a confine” - possibilità questa, peraltro, già prevista dal previgente piano regolatore e, dunque, priva di innovatività
– “la presenza del fabbricato di parte avversa a 5 metri dal confine non lo permette in quanto deve comunque rispettarsi il tuttora vigente art. 9 del DM n. 1444 del
02/04/19687” (cfr. allegato “Chiarimenti bis” in atti).
Né, tanto meno, emerge, per quel che rileva in tale sede, che il nuovo strumento urbanistico abbia prodotto antinomie normative, stante l'assenza di deroghe ovvero
generale del Comune di AN costituito dal Piano Strutturale Associato (PSA) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29/12/2023 n. 52 e pubblicato sul BURC
Calabria n. 90 del 2 maggio 2024, giusta Avviso Pubblico e Certificato di destinazione rilasciato dal Responsabile del Settore IV del Comune di AN in data 08/05/2024 prot. n. 15372 che si allegano, nelle cui previsioni l'area di proprietà degli appellanti f. 14 p.lla 1235 ove insiste il garage per cui è causa ricade in zona B2.2 (“tessuti urbani e periurbani di completamento”) ove sono ammesse costruzioni a confine e costruzioni in aderenza con la simbologia - giusta art. 239 allegato>>. 6 Così nell'elaborato succitato: <L'entrata in vigore del PSA, a seguito della pubblicazione sul Burc n. 90 del 02/05/2024 (bollettino ufficiale della Regione Calabria), di fatto non modifica quanto già precedentemente affermato sulla base dal vecchio PRG. Infatti, nell'ipotesi in cui in base al nuovo PSA all'art. 239 comma 12 il trattino (“-”) relativo alla voce distanza dai confini permetta la possibilità di costruzione al confine (ipotesi tutta da dimostrare), ripeto già prevista nel vecchio PRG, la presenza del fabbricato di parte avversa a 5 metri dal confine non lo permette in quanto deve comunque rispettarsi il tuttora vigente art. 9 del DM n. 1444 del 02/04/1968 (…) In sintesi, nonostante il nuovo strumento urbanistico già in vigore (PSA), si conferma quanto stabilito nell'elaborato peritale già depositato>>. 7 La disposizione così recita: << (Limiti di distanza tra i fabbricati).
Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone:
è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto: la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12. Le distanze minime tra fabbricati -tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: - ml 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7; - ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15; - ml 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15.
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche>>.
14 modifiche in punto di prescrizioni sulle distanze legali già previste con il previgente strumento urbanistico.
Sotto tale aspetto, appaiono inconferenti le deduzioni di parte appellante in ordine alla non applicabilità, al caso di specie, del già citato art. 9 DM 2 aprile 1968 n.
14448.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, ai fini della disposizione normativa suddetta - considerata imperativa e avente, quindi, carattere inderogabile (cfr. Cons. di Stato n. 3093 del 2017) - due fabbricati, per essere antistanti, non devono essere necessariamente paralleli, ma possono fronteggiarsi con andamento obliquo, purché “fra le facciate dei due edifici sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate medesime porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento” (cfr. Cass. n. 4175 del
2001; in senso conforme Cass. civ. n. 24471 del 2019, richiamata, peraltro, dagli appellanti).
Nel caso di specie, le riproduzioni fotografiche appaiono eloquenti in punto di sussistenza del presupposto della frontalità nei termini anzidetti, ricavabile, in ogni caso, anche dalla descrizione dei luoghi fornita dal consulente tecnico9.
Né, tanto meno, può farsi applicazione al caso che ci occupa, al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti10, dell'art. 878 c.c., a mente del quale “Il muro di cinta e 8 Deduzione così ribadita in sede di comparsa conclusionale: <la mancanza di frontalità fra il garage e il fabbricato degli attori, costituente l'essenziale presupposto per l'operatività dell'art. 9 del DM 2 aprile 1968 n. 1444 e, da qui, la sua insuscettibilità a formare intercapedini nocive all'igiene, alla salute e alla sicurezza nella zona di confine, né limitazioni alla circolazione dell'aria o la luminosità, che costituisce l'interesse tutelato dalla disciplina normativa sulle distanze>>. 9 Così a p. 22 dell'elaborato tecnico peritale: <Le proprietà delle due parti in causa sono confinanti sul lato sud della proprietà divise da un muro in cemento armato e, in CP_2 prosecuzione, dal muro del garage oggetto di causa (cfr. all. 3 doc. 1 e 2 e foto n. 1, 2, 3, 4, 5,
8 e 9 all. 2 doc. 2). La parete lato sud del suddetto garage è collocata in prosecuzione del muro di confine in cemento armato mantenendo identica direzione e continuità al muro di sostegno lungo il limite di proprietà delle parti. A destra del muro garage di confine, ad una distanza di
4,85 metri è collocato il fabbricato , a due piani fuori terra più seminterrato>>. CP_1 10 Così ribadito in sede di comparsa conclusionale: << (d) poiché emerge dai rilievi fotografici della relazione di consulenza tecnica d'ufficio di prime cure (fig. 5 pag. 17 – fig. 10 e 11 pag. 20) che l'opera edilizia per cui è giudizio non confina direttamente con il terreno di proprietà degli attori ma è separata da quest'ultimo da un “muro di confine oltre il quale si sviluppa il garage di proprietà di Parte Convenuta per cui è causa” che rende inoperante l'obbligo del rispetto delle distanze tra costruzioni (cfr. Cass. Sez. II 29.12.2020 n. 29746; id. 18.04.1998 n. 3978) ed altresì (fig. 8-9-10-11 pagg. 19-20, pag. 42 ultimo cpv) che i pilastri dell'opera edilizia per cui è causa sono allineati e incorporati nel “muro di confine” che, a sua volta, è
15 ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è
considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo. Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri”.
Nella specie, infatti, il locale garage non è separato, rispetto all'edificio dei
Pulice/Lucenti, da un “muro di confine oltre il quale si sviluppa il garage”, ma come sostenuto dagli stessi appellanti, con deduzioni contraddittorie rispetto alle precedenti, “i pilastri dell'opera edilizia per cui è causa sono allineati e incorporati nel muro di confine che, a sua volta, è parte strutturale del garage”, con la conseguenza che, logicamente, non può svolgere la medesima funzione di “linea di
confine”, poiché costruzione in appoggio al muro di confine stesso, avente la diversa funzione di parcheggio.
Sul punto, peraltro, non appare superfluo osservare quanto posto in rilievo dal
Supremo Collegio, secondo cui “ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 e seguenti cod. civ. e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, la nozione
di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi
manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o
collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera
stessa” (cfr. Cass. civ. n. 15972 del 2011).
Prive di fondamento appaiono, infine, le ulteriori criticità rilevate dagli odierni appellanti in merito alla pretesa assenza di puntualità delle osservazioni del c.t.u.
rispetto a quelle svolte dal consulente di parte, Ing. Nesi11.
parte strutturale del garage e, contestualmente, svolge la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo dei convenuti (pagg. 15-18 c.t.u. e fig. 2-7), nel caso di specie risulta integrata “l'esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni prevista dall'art. 878 c.c.” la quale, per consolidata giurisprudenza pretermessa dal Tribunale e dal CTU, “si applica sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall'altezza non superiore a tre metri, dall'emersione dal suolo nonché dall'isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni requisiti indicati, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo>>. 11 Secondo il c.t.p., il c.t.u. non avrebbe valutato, in sintesi, le seguenti circostanze:
“- la quota originaria del piano campagna ove è stato costruito il garage;
16 Invero, al contrario di quanto dedotto dai dall'esame Parte_3 dell'allegato denominato “Chiarimenti”, è emerso il puntuale riscontro, da parte del consulente d'ufficio, circa la diversa prospettazione della vicenda offerta dal c.t.p.
Invero, nel citato allegato, il consulente tecnico d'ufficio ha segnatamente:
a. chiarito, ulteriormente, le ragioni per le quali l'opera realizzata dagli appellanti non possa considerarsi alla stregua di un'opera interrata, non avendone le caratteristiche strutturali;
b. evidenziato, ancora una volta, in ordine al piano campagna, che lo sbancamento dell'area di sedime del garage, realizzato anzitempo, costituisce un dato storico
“evincibile dal verbale del 23/10/1997 redatto dalla Stazione dei Carabinieri di
AN, con la conseguenza che rispetto alla concessione edilizia del 2002 per la realizzazione del garage, il piano di sedime o piano campagna già in data anteriore al 23/10/1997 era stato sbancato”;
c. specificato, in ordine alla pretesa costruzione a confine, non soggetto al rispetto delle distanze legali, che “il primo a costruire a 5 m dal confine è stato proprio il sig. nel 1995. Quindi, con tale scelta, è stato proprio il sig. a CP_2 CP_2
scartare la possibilità di costruire a confine”;
d. precisato, infine, che la doglianza relativa alle pretese problematiche di stabilità del muro di confine, cui si appoggia il garage, ove ne fosse demolita la parete è, in realtà, frutto di una erronea interpretazione della soluzione tecnica fornita dal c.t.u., atteso che - nella relativa sezione dell'elaborato tecnico - non è contemplata la demolizione della parete del garage lato sud (limite proprietà ) ma semmai la CP_1
sua trasformazione in muro di recinzione (cfr. allegato “Chiarimenti”, in atti).
Sotto tale aspetto, ragionevole appare la soluzione fornita dal consulente tecnico d'ufficio, compendiata nell'apposita sezione dell'elaborato tecnico peritale, non
- la previsione dell'articolo 49 comma 2 lettera c della Legge Urbanistica regionale del
16/04/2002 n. 19;
- le distanze legali dal confine del PRG vigente del Comune di AN, riguardanti la zona omogenea di tipo B2, che sono prescritte in 0 – 5 metri e consegue da ciò che è ammessa la costruzione a confine;
- la consistenza del garage, nel senso che i pilastri di tale opera sono allineati ed incorporati nel muro di confine che è parte strutturale del garage e svolge la funzione di demarcare la linea di confine. Quindi una condanna demolitoria determinerebbe l'abbattimento anche dell'anzidetto muro di demarcazione della linea di confine e di recinsione del fondo, sebbene legittimo e non oggetto di domanda attrice”.
17 potendosi, al contrario, prediligere, per come emerge dalla stessa consulenza, la soluzione dell'arretramento dell'opera12.
Dalle esposte ragioni consegue il rigetto dell'appello.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate - con distrazione - avuto riguardo al D.M. n. 55/2014, come modificato dal
DM n. 147/2022 - in euro 4.995,50 per compensi professionali (valore della causa da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria- cfr. ord. n. 29857/2023 - valori medi, con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della causa), oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa, come per legge.
Devono, altresì, porsi definitivamente a carico degli appellanti le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado di giudizio, liquidata come da separato decreto.
4. Il rigetto integrale dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass.
13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di e avverso la sentenza del Tribunale di CP_1 Controparte_2
Paola n. 307/2021, emessa il 23 aprile 2021 e pubblicata in pari data, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
18 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado che si liquidano in euro
4.995,50 per compensi professionali, oltre rimf. forf. 15%, iva e c.p.a., come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario;
- pone definitivamente a carico degli appellanti le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto;
- dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
30.5.2002, n. 115, per porre a carico degli appellanti l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima
Sezione Civile, tenutasi da remoto il 1° aprile 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Questi i quesiti formulati nell'ordinanza del 6 novembre 2024: “1) esaminata la documentazione in atti ed espletato il sopralluogo, descriva lo stato dei luoghi di causa e ne dia una rappresentazione grafica e fotografica;
2) verifichi lo stato dei luoghi esistente prima e dopo i lavori asseritamente realizzati dai convenuti in virtù di concessione edilizia n. 2469 del
23/05/2002, accertando se tali opere effettuate abbiano determinato gli abusi lamentati da parte attrice, in particolare così come descritti nella premessa dell'atto di citazione;
3) accerti quindi la sussistenza della lamentata violazione delle distanze legali;
4) in caso di esito positivo della predetta indagine indichi specificatamente il CTU le opere necessarie per il ripristino della legalità, specificando ulteriormente le modalità tecniche di esecuzione;
5) riferisca ogni altra circostanza ritenuta utile ai fini di giustizia;
6) dia conto della partecipazione o meno dei CTP alle operazioni peritali e, in caso di dissenso da parte di costoro non generico e motivato rispetto alle conclusioni rese, sottoponga le loro osservazioni
a dettagliato vaglio critico.” 5 Rispetto a tale circostanza, nelle note del 18 maggio 2024, gli appellanti così hanno dedotto:
<La supposta illegittimità del garage per violazione delle distanze attualmente risulta definitivamente superata e dissolta in virtù del sopravvenuto vigente strumento urbanistico 12 Così a p. 28 dell'elaborato tecnico peritale: << (…) l'unica soluzione per il ripristino della legalità determina la realizzazione delle seguenti opere:
- demolizione del solaio di copertura del garage;
- demolizione della parete divisoria interna del bagno;
- trasformazione della parete esterna di accesso al garage (lato ovest) a muro di recinzione proprietà – strada di accesso;
CP_2
- trasformazione della parete garage lato sud (limite proprietà Pulice) a muro di recinzione;
- trasformazione della parete garage lato est (lato terrapieno proprietà a muro di CP_2 sostegno. In sintesi, la retrocessione del garage ad un semplice parcheggio auto all'aperto privo di volumetria con accesso dalla strada confinante che non è soggetto alle distanze imposte dallo strumento urbanistico vigente>>.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione civile, così composta:
dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel. dott.ssa Adele Foresta Consigliere
dott. Damiano Comito Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1056/2021 RGAC, vertente:
TRA
, nato ad [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
, nata ad [...] l'[...] (c.f. , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Cosenza, V.le F. e G. Falcone n. 45, presso lo studio dell'avv. Gregorio Barba, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine;
Appellanti
E
, nato ad [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._3
, nata a [...] il [...] (c.f. , Controparte_2 C.F._4
elettivamente domiciliati in AN, P.zza Commerci n. 3, presso lo studio dell'avv. Pasquale F.sco Piraino, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello;
Appellati
sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI: ““Voglia l'On.le Corte di Appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis:1) in via istruttoria:a) previa modifica o revoca delle ordinanze del 31.01/02.02.2015 e del 10/11.03.2016, ammettere le istanze di interrogatorio formale deferito agli attori e di prova testimoniale per come formulate dagli originari convenuti (attuali appellanti) nella propria memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c. del 03.10.2014 e con i testi ivi indicati, nonché nelle conclusioni precisate
1 con le Note di trattazione scritta del 16.04.2021 e seguenti;
b) quanto alla consulenza tecnica d'ufficio:b.1) ove ancora reputato necessario, autorizzare gli appellanti - giusta istanza del 21-22.11.2022 - al deposito in formato cartaceo del fascicolo di parte di 1° grado, allegato telematicamente con il gravame ma rilevato dal CTU Ing. “non leggibile”;b.2) disporre la rinnovazione Persona_1
integrale delle operazioni peritali con la sostituzione del CTU al quale demandare i disattesi accertamenti già richiesti dai convenuti attuali appellanti con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 03.10.2014, all'udienza del 04.03.2016, al §
1.3.4. dell'atto di appello, con le Note di trattazione scritta del 16.04.2021 ed anche alla stregua dei rilievi svolti nelle Note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 04.11.2024, previamente autorizzando l'accesso e consultazione da parte del nominando
Consulente d'ufficio di tutti gli atti, elaborati tecnici e rilievi fotografici prodotti nel giudizio in formato cartaceo, comprovanti lo stato dei luoghi ante e post antropizzazione ai fini della valutazione delle Osservazioni svolte dal CTP degli appellanti Ing. ed altresì in riferimento alle previsioni del sopravvenuto Per_2
strumento urbanistico generale del Comune di AN costituito dal Piano
Strutturale Associato (P.S.A.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
del 29.12.2023 n. 52 e pubblicato sul BURC Calabria n. 90 del 02.05.2024 relativamente all'area ove insiste il garage per cui è giudizio;
2) nel merito, per le motivazioni e causali dedotte e illustrate nell'atto di appello nonché sulla scorta delle previsioni del sopravvenuto vigente strumento urbanistico generale del
Comune di AN costituito dal Piano Strutturale Associato (P.S.A.) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 29.12.2023 n. 52 e pubblicato sul
BURC Calabria n. 90 del 02.05.2024, accogliere il proposto gravame e per l'effetto,
in totale riforma della impugnata sentenza, accertata e dichiarata la legittimità e conformità della costruzione de qua alle risultanze progettuali ed ai relativi titoli amministrativi concessori e permissivi, rigettare la domanda attrice di prime cure siccome inammissibile ovvero infondata in fatto e diritto;
3) condannare gli originari attori, attuali appellati, al pagamento delle spese e compensi legali e di consulenza tecnica d'ufficio del doppio grado di giudizio, con distrazione” ( così nelle note di conclusioni depositate il 4.11.2024) .
2 PER GLI APPELLATI: “In via preliminare:
1. in via principale, dichiarare l'istanza di inibitoria inammissibile o, in subordine, manifestatamente infondata, per totale carenza del cd. “periculum in mora”;
2. in via subordinata, rigettare l'istanza nel merito perché non è stata allegata né tantomeno meno fornita la prova da parte appellante in ordine al “concreto pregiudizio”, di natura patrimoniale o non patrimoniale, conseguente all'esecuzione immediata della sentenza e all'eventuale azione di recupero. In ogni caso le questioni sollevate non consentono di ritenere neppure la sussistenza del “fumus boni iuris”;
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche della presente fase di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.In via principale e nel merito:
1. Si insta affinché l'On.le Corte d'Appello
adita, previa declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza dell'appello proposto in via principale dai coniugi e , Parte_1 Parte_2
confermi in toto la sentenza impugnata;
2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche della presente fase di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito. In via istruttoria, ci si oppone, sin da subito, per le ragioni esposte nel presente atto alla richiesta di rinnovazione e/o integrazione della CTU resa in primo grado, nonché alla richiesta di ammissione di prova testimoniale richiamando sul punto le motivazioni rese nelle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e nei verbali di causa”.
RILEVATO IN FATTO
1. I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
< e hanno convenuto in giudizio e CP_1 Controparte_2 Parte_1
per ottenerne la condanna alla demolizione di una parte del Parte_2
loro fabbricato e al risarcimento del danno.
Deducono gli attori di essere proprietari di un terreno, sul quale insiste il loro fabbricato per civile abitazione, sito in AN (CS), alla via Ticino n. 51, identificato dalle particelle nn. 841-855, foglio di mappa 14. Detto fabbricato è stato edificato in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di AN il 24 maggio 1996, pratica edilizia n. 1706.
Gli odierni convenuti, invece, hanno costruito il loro fabbricato sulle confinanti particelle nn. 840-852-854. Il fabbricato originario dei convenuti si trova ad una
3 distanza di 5 m dal confine e di 10 m dal fabbricato le proprietà degli attori. In forza di concessione edilizia numero 2469 del 23 maggio 2002, i convenuti hanno poi edificato anche un locale garage in adiacenza al fabbricato di loro proprietà. Detto
garage si trova ad una distanza inferiore a 5 m dal confine, con ciò violando la disposizione dell'articolo 873 cod. civ., come integrato dalle norme tecniche di attuazione del Comune di AN, che impongono una distanza minima dal confine di 5 metri per ciascuna costruzione.
Concludono, pertanto, per la condanna alla demolizione e comunque all'arretramento del manufatto nel rispetto dei limiti di legge e dei regolamenti locali e al risarcimento del danno subito per le violazioni di cui è causa, da quantificarsi in euro 5.200,00.
I convenuti resistono alla domanda e ne chiedono il rigetto.
Deducono che il manufatto oggetto dell'avversa doglianza è perfettamente lecito e legittimo, in quanto è stato costruito su terreno di loro proprietà, a seguito di domanda e di progetto presentati in data 24 luglio 2000 e autorizzati dal Comune di
AN con concessione edilizia n. 2469 del 23 maggio del 2002 e permesso di costruire in sanatoria n. 3506 del 3 aprile del 2008.
Tali atti amministrativi sono conosciuti dalle controparti e non sono stati gravati e sono, allo stato, intangibili e inoppugnabili. Deducono i convenuti che nella fattispecie in esame non sussiste e non è riscontrabile alcuna violazione di distanze né di diritti soggettivi di controparte, dal momento che la costruzione deve considerarsi interrata, ossia realizzata interamente al di sotto della quota originaria del piano di campagna ricompresa tra il garage per cui è giudizio e il fabbricato degli odierni attori.
Ne consegue che il fabbricato non è computabile né ai fini della verifica del rispetto degli standard urbanistici né ai fini del rispetto delle distanze legali.
Il locale garage in questione deve considerarsi come interrato anche secondo l'accezione di cui all'art. 49, comma 2, lettera c) della legge urbanistica regionale del 16 quattro 2002 n. 19.
Infine, il locale per cui è causa si configura legittimo anche in virtù di quanto dispone l'articolo 9 della legge del 24 marzo 1989 n. 122 (legge Tognoli), in ragione della sua natura pertinenziale e destinazione esclusiva a garage.
4 Concludono per il rigetto della domanda, vinte le spese>>.
Con sentenza n. 307 del 2021, emessa il 23 aprile 2021 e pubblicata in pari data, il
Tribunale di Paola ha così statuito:
<In accoglimento della domanda degli attori e CP_1 Controparte_2
ordina ai convenuti e di demolire il locale Parte_1 Parte_2
garage per come identificato negli atti di causa. Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.558,76, di cui €
128,76 per esborsi ed € 2.430,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge, per compensi. Pone definitivamente a carico di parte convenuta il
costo della consulenza tecnica di ufficio>>.
In particolare, il Tribunale accertava l'integrazione, a carico dei convenuti, della violazione della distanza minima tra costruzioni sancita dall'art. 873 c.c., con la conseguenza che doveva essere riconosciuta tutela ripristinatoria agli attori.
Proseguiva il giudicante osservando che le argomentazioni svolte da controparte si palesavano inconferenti.
Invero, la circostanza rappresentata dalla emissione di un titolo edilizio in forza del quale i convenuti avevano realizzato la costruzione non poteva, comunque,
giustificare la violazione delle distanze legali, essendo, in ogni caso, soggetto al potere di disapplicazione riconosciuto al giudice ordinario nelle ipotesi di atti amministrativi illegittimi.
Del resto, gli accertamenti svolti dal consulente tecnico d'ufficio deponevano nel senso che il locale garage costruito dai convenuti non rispettava la distanza legale prescritta dalla legge.
Né l'esame della documentazione amministrativa (nella specie, la concessione edilizia del 2002, oggi “permesso di costruire”) conduceva ad esiti diversi, giacché il permesso era stato ottenuto sulla base di un presupposto descrittivo e progettuale inesistente, rappresentato dal fatto che il garage avrebbe dovuto essere “interrato”.
Tuttavia, - osservava il giudicante – in base agli esiti della c.t.u., il locale garage non aveva la suddetta caratteristica.
Il Tribunale, pertanto, condannava i convenuti alla demolizione dell'opera, non potendosi prediligere la soluzione dell'arretramento giacché il garage occupava per intero la larghezza di cinque metri dal confine.
5 Sotto altro profilo, il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento avanzata da parte attrice giacché genericamente formulata, non essendo stato allegato, a sostegno, alcun elemento in grado di determinare il quantum dei danni.
Avverso la sentenza del Tribunale hanno proposto appello e Parte_1
. Parte_2
Gli appellanti hanno censurato la sentenza del Tribunale di Paola per le seguenti ragioni:
<a) ha supposto che dalla documentazione esaminata risulti che la prima concessione edilizia (risalente al 2002) è stata ottenuta in forza di un presupposto
inesistente, ossia che il garage dovesse essere considerato come interrato,
giudicato sfornito di prova in quanto al momento della costruzione dell'opera nel posto non era presente alcun terrapieno;
b) ha erroneamente interpretato e disatteso la ratio ed i principi normativi e di giurisprudenza in materia di costruzioni interrate, di distanze dai confini e distacchi tra fabbricati in riferimento all'art. 873 c.c., alle previsioni del vigente strumento urbanistico generale del Comune di AN, all'art. 9 D.M. 1444/1968, all'art. 49 comma 2 lettera c) L.R. 19/2002, agli artt.
4-6 L.R. 21/2010 s.m.i. e all'art. 9 L. 122/1989 s.m.i.;
c) ha incongruamente apprezzato e travisato le risultanze processuali;
d) ha omesso la verifica di una effettiva e attuale situazione di frontalità fra il garage ed il fabbricato degli attori, nonché di individuare e valutare l'andamento e
la quota originaria naturale del piano di campagna;
e) ha omesso di rilevare e valutare la consistenza strutturale dell'opera edilizia per cui è causa e del muro a confine, della funzione di quest'ultimo e degli effetti della pronuncia demolitoria, emergenti per tabulas;
f) ha omesso di esaminare e pronunciare o, comunque, implicitamente disatteso le
riproposte istanze istruttorie dei convenuti di ammissione delle prove per testi e interpello e di rinnovazione della c.t.u., previa revoca delle rispettive ordinanze
reiettive;
g) ha accolto la domanda attrice di demolizione del garage” (cfr. atto di appello)>>.
6 Secondo gli odierni appellanti non è a loro ascrivibile alcuna violazione delle distanze legali.
Invero, il locale garage costituisce opera “interrata”, poiché “privo di pareti
finestrate, non confina e non si fronteggia direttamente con il terreno né con il fabbricato di proprietà attrice, è insuscettibile a creare intercapedini dannose,
nonché interrato rispetto alla quota originaria naturale del piano di campagna, escludente ogni violazione delle distanze dai confini e tra costruzioni” ed essendo
“incorporato nel muro a confine” assume la medesima funzione di demarcazione della linea di confine e di recinzione del fondo, integrando così la causa di esenzione di cui all'art. 878 c.c. ostativa alla demolizione.
Inoltre, secondo i l'asserita violazione della distanza dal confine Parte_3
di proprietà degli attori era confutata in radice dalle previsioni del vigente P.R.G. di
AN, riprodotte nel certificato di destinazione urbanistica datato 1.12.2015, secondo cui i distacchi dal confine per zona B2 sono prescritti in “m 0,5”, “onde, diversamente dalla interpretazione offerta dal Tribunale e dal C.T.U., è ammessa la costruzione a confine (compendiata nella formula “m 0”) in alternativa al distacco di “m 5”.
L'opera edilizia, invero, secondo gli appellanti, non confina direttamente con il terreno di proprietà degli attori, ma è separata da quest'ultimo da un muro di confine oltre il quale si sviluppa il garage di proprietà di parte convenuta per cui è causa che rende inoperante l'obbligo del rispetto delle distanze tra costruzioni.
Invocano a sostegno l'art. 9 D.M. del 2 aprile 1968 n. 1444, evidenziando che:
<prevede l'obbligo - per gli edifici di nuova costruzione - di mantenere una distanza minima di assoluta di 10 metri tra le proprie pareti finestrate e le pareti
degli edifici antistanti. Tale norma, però, vede per la sua applicazione la necessaria sussistenza di una frontalità tra i due edifici e ciò comporta che, in caso di assenza del presupposto, non si assista ad alcuna violazione”, nel senso che, per essere antistanti, “fra le facciate dei due edifici sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o entrambe le facciate medesime porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento>>.
I pilastri dell'opera edilizia - proseguono gli appellanti - sono allineati e incorporati nel “muro di confine” che, a sua volta, è parte strutturale del garage, sicché la
7 condanna demolitoria determinerebbe l'abbattimento anche dell'anzidetto muro di demarcazione della linea di confine e di recinzione del fondo.
Deducono ulteriormente che gli esiti - cui è giunto il consulente in punto di pretesa insussistenza delle caratteristiche di opera interrata del locale garage - sono del tutto erronei ed illogici.
Prospettano ancora gli appellanti che, per stabilire se un'opera deve considerarsi interrata, occorre fare riferimento al piano di calpestio o di campagna del fondo sul quale l'opera è realizzata ossia a quello naturale e, perciò, originario, mentre il consulente ha omesso di assumere come indice di riferimento l'andamento e la quota originaria naturale del piano di campagna.
Evidenziate le criticità nella quale sarebbe incorso il consulente nominato dal
Tribunale, gli appellanti hanno formulato richiesta di rinnovazione della c.t.u.
Infine, i hanno impugnato la sentenza nella parte in cui ha posto a Parte_3
loro carico le spese di lite e quelle della consulenza tecnica d'ufficio così violando la disposizione di cui all'art. 91 c.p.c., poiché una più attenta analisi del compendio probatorio avrebbe certamente condotto il giudicante a disattendere la domanda formulata da parte attrice.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio e CP_1 CP_2
chiedendo il rigetto dell'atto di appello in quanto destituito di fondamento.
[...]
In particolare, gli appellati hanno evidenziato la correttezza degli esiti cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio, contestando, invece, le argomentazioni di controparte circa la mancata applicazione dell'art. 9 D.M. del 2 aprile 1968 n. 1444, trattandosi di norma che disciplina la distanza tra fabbricati ed edifici in termini pubblicistici al fine di evitare la formazione di intercapedini dannose sotto il profilo della salubrità
e della sicurezza che integra e non deroga all'articolo 873 c.c.
Né - prospettano gli appellati – l'opera realizzata dai può Parte_3
qualificarsi alla stregua di costruzione “interrata”, giacché dalla documentazione in atti e, nella specie, dalle riproduzioni fotografiche dei luoghi per cui è causa emerge chiaramente che l'opera de qua non è affatto integralmente interrata.
Eccepiscono, poi, l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del motivo di appello relativo alla pretesa violazione dell'art. 91 c.p.c., poiché del tutto generico e non rispondente alle condizioni richieste dalla previsione invocata.
8 Con ordinanza del 6 novembre 2021, la Corte ha disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 5 novembre del 2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note, le parti depositavano note di conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Deve, preliminarmente, darsi atto che la statuizione di rigetto del Tribunale
avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni proposta da e CP_1
non è stata impugnata, cosicché sulla stessa si è formato il Controparte_2
giudicato.
Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. avanzata dagli odierni appellati in ordine al motivo di appello avente ad oggetto la pretesa violazione dell'art. 91 c.p.c.1
Invero, il requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., appare essere stato pienamente rispettato dall'appellante che, al contrario di quanto sostenuto da controparte, ha specificamente individuato le violazioni di legge denunciate nonché
la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando espressamente le statuizioni impugnate e le censure svolte rispetto alle stesse2. 1 Così a p. 23 della comparsa di costituzione e risposta in appello: <Controparte eccepisce, altresì, che la sentenza impugnata sarebbe viziata: “(…) nella parte in cui ha condannato i convenuti anche al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.” per non aver rilevato che “(…) la domanda attrice è infondata per ogni verso, con conseguente condanna degli originari attori al pagamento delle spese processuali tenuto conto dell'esito globale e finale della lite nel solco del principio regolatore reiteratamente affermato dalla S.C. (tra le tante, Cass. Sez. VI-2
27.08.2020 n. 17854, § 15; VI-3 13.12.2017 n. 29888; Sez. L 31.10.2014 n. 23209; Sez. I n. 8919/2012; Sez. II n. 15327/2011)”. A ben vedere tale richiesta, non viene motivata o giustificata per cui la Corte d'Appello adita dovrebbe mutare la disposizione in punto di spese. L'assenza di una specifica e dettagliata motivazione, per cui la Corte d'Appello dovrebbe procedere alla riforma di tale disposizione, determina l'inammissibilità (anche ai sensi dell'art. 342 cpc) del motivo di gravame proposto>>. 2 Così a p. 25 dell'atto di appello: <<2) Violazione dell'art. 91 c.p.c.
2.1. Parti del provvedimento che si intende appellare. La sentenza in epigrafe viene altresì impugnata nella parte in cui ha condannato i convenuti anche al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.
2.2. Modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiute dal Giudice di 1° grado. Gli appellanti chiedono le modifiche alla ricostruzione in fatto compiuta dal Giudice di prime cure nel senso di ritenere che le spese di lite e di c.t.u. devono essere poste a carico degli attori attuali appellati in quanto effettivi ed esclusivi soccombenti all'esito complessivo della lite.
2.3. Indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge.
2.3.1. La sentenza impugnata è inficiata da violazione di legge per come specificato nella rubrica del presente motivo di gravame.
2.3.2. Invero, è conseguenziale a quanto finora eccepito e dedotto il dissidio della gravata decisione di prime cure anche con l'art. 91 c.p.c. In effetti, alla stregua dei rilievi che precedono, ostava alla
9 D'altra parte, gli odierni appellati, nel difendersi compiutamente nel giudizio di appello, hanno dimostrato di avere ben compreso le ragioni dell'impugnazione.
Devono, poi, essere confermate le ordinanza del 27.11.2023 e del 15.11.2024 con la quale sono state implicitamente rigettate le richieste istruttorie formulate dagli odierni appellanti3, giacché gli elementi acquisiti al giudizio sono sufficienti ai fini del decidere.
Quanto, in particolare, alla istanza di convocazione a chiarimenti del consulente d'ufficio ed a quella, avanzata, sia pure in via subordinata, di rinnovazione della consulenza svolta in sede di appello - salvo quanto si dirà nel merito – deve rilevarsi condanna dei convenuti (ora appellanti) al pagamento delle spese processuali e di c.t.u. la circostanza che gli elementi e accertamenti evincibili dalle risultanze probatorie acquisite, dei canoni normativi e di giurisprudenza applicabili alla fattispecie, qualora fossero stati correttamente delibati e applicati, dovevano condurre all'integrale rigetto della domanda di parte attrice>>. 3 Così nelle note di udienza del 16 maggio 2024: “(…) a) previa modifica o revoca delle ordinanze del 31.01/02.02.2015 e del 10/11.03.2016, ammettere le istanze di interrogatorio formale deferito agli attori e di prova testimoniale per come formulate dagli originari convenuti nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 03.10.2014 e con i testi ivi indicati, nonché nelle conclusioni precisate con le Note di trattazione scritta del 16.04.2021; b) quanto alla consulenza tecnica d'ufficio:b .1) ove ancora reputato necessario, autorizzare gli appellanti - giusta istanza del 21 -22.11.2022 - al deposito in formato cartaceo del fascicolo di parte di 1° grado, allegato telematicamente con il gravame ma rilevato dal CTU “non leggibile”;b.2) all'esito di siffatto adempimento e di valutazione da parte del CTU del fascicolo così depositato, disporre la riconvocazione del nominato CTU Ing. a chiarimenti in Per_1 ordine agli elementi specificamente contestati dal CTP Ing. ed altresì in Persona_3 riferimento alle previsioni del sopravvenuto strumento urbanistico generale del Comune di
AN costituito dal Piano Strutturale Associato (P.S.A.) approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale del 29.12.2023 n. 52 e pubblicato sul BURC Calabria n. 90 del 02.05
.2024 relativamente all'area ove insiste il garage per cui è causa;
b .3) in subordine, disporre la rinnovazione integrale delle operazioni peritali con la sostituzione del CTU al quale demandare i disattesi accertamenti già richiesti dai convenuti ora appellanti con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 03.10.2014, all'udienza del 04.03.2016, con le Note di trattazione scritta del 16.04.2021 e al § 1.3.4. dell'atto di appello, previamente autorizzando l'accesso e consultazione da parte del nominando consulente di tutti gli atti, elaborati tecnici e rilievi fotografici prodotti nell'intercorso giudizio in formato cartaceo, comprovanti lo stato dei luoghi ante e post antropizzazione ai fini della valutazione delle Osservazioni svolte dal CTP degli appellanti Ing. .Così nella comparsa conclusionale del 20 gennaio del Per_4 2025: <gli appellanti reiterano in questa sede la richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali con sostituzione del CTU, previamente autorizzando l'accesso e consultazione da parte del nominando Consulente di tutti gli atti, elaborati tecnici e rilievi fotografici prodotti nel giudizio di 1° grado in formato cartaceo, comprovanti lo stato dei luoghi ante e post antropizzazione ai fini della valutazione delle Osservazioni svolte dal CTP degli appellanti. Per scrupolo difensivo gli appellanti insistono altresì nell'ammissione delle istanze istruttorie di prove orali formulate nel giudizio di 1° grado e riproposte nell'atto di appello sub 2) delle conclusioni, in quanto utili, pertinenti e decisive ai fini dell'accertamento della condizione dei luoghi ante antropizzazione ad ulteriore dimostrazione della natura interrata dell'opera de qua e della insussistenza di violazioni delle distanze legali>>.
10 che tale ulteriore attività istruttoria si appalesa superflua, considerate le risultanze dei chiarimenti forniti dal ctu a mezzo due successivi elaborati volti propri ad offrire i chiarimenti richiesti da parte appellante.
Non appare, inoltre, superfluo evidenziare, con riferimento all'istanza degli appellanti avente ad oggetto l'autorizzazione al deposito in formato cartaceo del fascicolo di parte di primo grado, deve rilevarsi che già con l'ordinanza del
27.11.2023, la Corte ha rilevato evidenziato la non necessarietà di detta produzione poiche << il CTU, nell'espletare l'incarico peritale conferitogli, ha comunque avuto riguardo alle emergenze documentali di cui in detto fascicolo versato in atti telematicamente ( ed invero emerge che pur essendo stati richiesti, in sede di sopralluogo, i fascicoli di parte di primo grado in formato cartaceo per un più comodo esame del loro contenuto e pur non avendo parte appellante provveduto a fornirlo, il CTU, nella relazione di chiarimenti, ha dato espressamente atto che alla mancata consegna in formato cartaceo del fascicolo di primo grado di parte appellante è stato posto rimedio attraverso un analisi più scrupolosa della documentazione presente nel fascicolo telematico già in atti(cfr. pag 4 rel di chiarimenti)>>.
2. Passando ad esaminare il merito, l'appello, concernente la pretesa insussistenza della violazione delle distanze legali di cui all'art. 873 c.c. ascritta ai
è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento. Parte_3
In diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 873 c.c., “Le costruzioni su fondi finitimi,
se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”.
Secondo quanto posto in rilievo dal Supremo Collegio, l'art. 873 c.c., ai fini della sua applicazione, fornisce una nozione unica di “costruzione”, consistente in
“qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata” (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 23843 del 2018).
Ebbene, nel caso di specie, dall'esame delle evidenze probatorie rileva, prima di tutto, che l'opera controversa, al contrario di quanto prospettato dagli appellanti, non è qualificabile alla stregua di “costruzione interrata”, con la conseguenza che non è sottratta al rispetto delle distanze legali che, anzi, risultano essere state in
11 concreto violate stante la collocazione dell'opera ad una distanza non compatibile con le prescrizioni dettate dal piano regolatore del Comune di AN.
Tali circostanze - consistenti nella natura non interrata dell'opera e nella concreta violazione delle distanze legali - hanno trovato pieno riscontro negli accertamenti svolti dal consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di appello.
In effetti, dall'esame della relazione di consulenza, a firma dell' Ing. priva Per_1
di vizi logico giuridici e di errori tecnici nonché condivisibile negli esiti e completa in ordine ai quesiti posti da questa Corte4 - è emerso, in primo luogo, che l'opera realizzata dai non costituisce opera “interrata”, intendendosi tale, Parte_3 ai sensi dell'art. 49, comma II, lett. c), L. urbanistica regionale n. 19 del 2002, quella “(…)la cui superficie si presenta entroterra per una percentuale superiore ai
2/3 della superficie laterale del piano”.
Sotto tale aspetto, infatti, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che:
a) <nel caso di specie è di tutta evidenza che in origine l'area di sedime del garage, così come l'aria di sedime dei fabbricati delle parti, presentava un terrapieno e quindi una maggiore quota, rispetto alla strada di accesso, poi oggetto
di sbancamento>>;
b) <nello specifico il piano campagna, dove è stato realizzato il garage, presumibilmente possedeva una quota non inferiore a 2,00 metri come è facile
rilavare dalle foto allegate in atti (cfr. foto all. 1 doc. 11)>>;
c) <tale conformazione è stata variata nel 1997, o anche prima, per effetto dello
sbancamento realizzato dai probabilmente per realizzare un parcheggio. CP_2
In sintesi, in quel periodo temporale è stato variato il piano campagna eliminando
il terrapieno sino al limite di proprietà ; CP_1
12 d) <tale variazione del piano campagna, di fatto ha reso il piano di sedime del
garage non più un terrapieno, e quindi un volume interrato, ma un piano campagna con quota prossima alla strada e alla proprietà >> (cfr. p. 26 elaborato CP_1
tecnico peritale);
e) <l'aver operato lo sbancamento del terrapieno, nell'anno 1997 o prima, di fatto ha cambiato lo stato dei luoghi per cui alla data del rilascio della Concessione
Edilizia n. 2469 (23/05/2002) per la realizzazione del garage ormai il terrapieno
non era più presente>> (cfr. p. 27 elaborato tecnico peritale).
Del resto, la circostanza che non si tratti di opera completamente interrata emerge con evidenza anche dalle riproduzioni fotografiche allegate in atti ed esaminate dal consulente tecnico d'ufficio.
Accertati, quindi, tali elementi, il consulente ha concluso che “il garage non è un
piano completamente interrato (con almeno tre lati contro terra), e quindi non soggetto alle distanze legali e alle norme urbanistiche, ma bensì un piano
seminterrato (un solo lato contro terra) per il quale la normativa impone il rispetto delle stesse nella parte fuori terra”.
Esclusa, quindi, la natura di opera interrata del locale garage realizzato dagli appellanti e, dunque, la sua soggezione alle norme sul rispetto delle distanze legali, il consulente tecnico d'ufficio ha, altresì, accertato in concreto che l'opera controversa è, in effetti, collocata ad una distanza che viola le prescrizioni del PRG vigente.
Rileva, infatti, dall'elaborato tecnico peritale che le distanze legali prescritte dallo strumento urbanistico vigente - “distanza dai confini = 5 metri; - distanza tra edifici = 10 metri” - non sono state osservate dai all'atto di Parte_3
realizzazione del locale garage (cfr. p. 30 elaborato).
Né, d'altra parte, tale stato di cose - cristallizzato negli accertamenti svolti dal c.t.u.
- appare aver subito modifiche ad opera del sopravvenuto strumento urbanistico generale del Comune di AN (“Piano strutturale associato approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 29.12.2023 n. 52”), al contrario di quanto dedotto dagli appellanti5.
13 Rispetto a tale circostanza, infatti, nell'elaborato denominato “Chiarimenti bis”, il c.t.u. ha posto in evidenza che l'entrata in vigore del “Piano strutturale associativo” non ha apportato alcuna modifica rispetto al previgente piano regolatore6.
Ciò in quanto, sebbene sia consentito costruire “a confine” - possibilità questa, peraltro, già prevista dal previgente piano regolatore e, dunque, priva di innovatività
– “la presenza del fabbricato di parte avversa a 5 metri dal confine non lo permette in quanto deve comunque rispettarsi il tuttora vigente art. 9 del DM n. 1444 del
02/04/19687” (cfr. allegato “Chiarimenti bis” in atti).
Né, tanto meno, emerge, per quel che rileva in tale sede, che il nuovo strumento urbanistico abbia prodotto antinomie normative, stante l'assenza di deroghe ovvero
generale del Comune di AN costituito dal Piano Strutturale Associato (PSA) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29/12/2023 n. 52 e pubblicato sul BURC
Calabria n. 90 del 2 maggio 2024, giusta Avviso Pubblico e Certificato di destinazione rilasciato dal Responsabile del Settore IV del Comune di AN in data 08/05/2024 prot. n. 15372 che si allegano, nelle cui previsioni l'area di proprietà degli appellanti f. 14 p.lla 1235 ove insiste il garage per cui è causa ricade in zona B2.2 (“tessuti urbani e periurbani di completamento”) ove sono ammesse costruzioni a confine e costruzioni in aderenza con la simbologia - giusta art. 239 allegato>>. 6 Così nell'elaborato succitato: <L'entrata in vigore del PSA, a seguito della pubblicazione sul Burc n. 90 del 02/05/2024 (bollettino ufficiale della Regione Calabria), di fatto non modifica quanto già precedentemente affermato sulla base dal vecchio PRG. Infatti, nell'ipotesi in cui in base al nuovo PSA all'art. 239 comma 12 il trattino (“-”) relativo alla voce distanza dai confini permetta la possibilità di costruzione al confine (ipotesi tutta da dimostrare), ripeto già prevista nel vecchio PRG, la presenza del fabbricato di parte avversa a 5 metri dal confine non lo permette in quanto deve comunque rispettarsi il tuttora vigente art. 9 del DM n. 1444 del 02/04/1968 (…) In sintesi, nonostante il nuovo strumento urbanistico già in vigore (PSA), si conferma quanto stabilito nell'elaborato peritale già depositato>>. 7 La disposizione così recita: << (Limiti di distanza tra i fabbricati).
Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone:
è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto: la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12. Le distanze minime tra fabbricati -tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: - ml 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7; - ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15; - ml 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15.
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche>>.
14 modifiche in punto di prescrizioni sulle distanze legali già previste con il previgente strumento urbanistico.
Sotto tale aspetto, appaiono inconferenti le deduzioni di parte appellante in ordine alla non applicabilità, al caso di specie, del già citato art. 9 DM 2 aprile 1968 n.
14448.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, ai fini della disposizione normativa suddetta - considerata imperativa e avente, quindi, carattere inderogabile (cfr. Cons. di Stato n. 3093 del 2017) - due fabbricati, per essere antistanti, non devono essere necessariamente paralleli, ma possono fronteggiarsi con andamento obliquo, purché “fra le facciate dei due edifici sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate medesime porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento” (cfr. Cass. n. 4175 del
2001; in senso conforme Cass. civ. n. 24471 del 2019, richiamata, peraltro, dagli appellanti).
Nel caso di specie, le riproduzioni fotografiche appaiono eloquenti in punto di sussistenza del presupposto della frontalità nei termini anzidetti, ricavabile, in ogni caso, anche dalla descrizione dei luoghi fornita dal consulente tecnico9.
Né, tanto meno, può farsi applicazione al caso che ci occupa, al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti10, dell'art. 878 c.c., a mente del quale “Il muro di cinta e 8 Deduzione così ribadita in sede di comparsa conclusionale: <la mancanza di frontalità fra il garage e il fabbricato degli attori, costituente l'essenziale presupposto per l'operatività dell'art. 9 del DM 2 aprile 1968 n. 1444 e, da qui, la sua insuscettibilità a formare intercapedini nocive all'igiene, alla salute e alla sicurezza nella zona di confine, né limitazioni alla circolazione dell'aria o la luminosità, che costituisce l'interesse tutelato dalla disciplina normativa sulle distanze>>. 9 Così a p. 22 dell'elaborato tecnico peritale: <Le proprietà delle due parti in causa sono confinanti sul lato sud della proprietà divise da un muro in cemento armato e, in CP_2 prosecuzione, dal muro del garage oggetto di causa (cfr. all. 3 doc. 1 e 2 e foto n. 1, 2, 3, 4, 5,
8 e 9 all. 2 doc. 2). La parete lato sud del suddetto garage è collocata in prosecuzione del muro di confine in cemento armato mantenendo identica direzione e continuità al muro di sostegno lungo il limite di proprietà delle parti. A destra del muro garage di confine, ad una distanza di
4,85 metri è collocato il fabbricato , a due piani fuori terra più seminterrato>>. CP_1 10 Così ribadito in sede di comparsa conclusionale: << (d) poiché emerge dai rilievi fotografici della relazione di consulenza tecnica d'ufficio di prime cure (fig. 5 pag. 17 – fig. 10 e 11 pag. 20) che l'opera edilizia per cui è giudizio non confina direttamente con il terreno di proprietà degli attori ma è separata da quest'ultimo da un “muro di confine oltre il quale si sviluppa il garage di proprietà di Parte Convenuta per cui è causa” che rende inoperante l'obbligo del rispetto delle distanze tra costruzioni (cfr. Cass. Sez. II 29.12.2020 n. 29746; id. 18.04.1998 n. 3978) ed altresì (fig. 8-9-10-11 pagg. 19-20, pag. 42 ultimo cpv) che i pilastri dell'opera edilizia per cui è causa sono allineati e incorporati nel “muro di confine” che, a sua volta, è
15 ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è
considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo. Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri”.
Nella specie, infatti, il locale garage non è separato, rispetto all'edificio dei
Pulice/Lucenti, da un “muro di confine oltre il quale si sviluppa il garage”, ma come sostenuto dagli stessi appellanti, con deduzioni contraddittorie rispetto alle precedenti, “i pilastri dell'opera edilizia per cui è causa sono allineati e incorporati nel muro di confine che, a sua volta, è parte strutturale del garage”, con la conseguenza che, logicamente, non può svolgere la medesima funzione di “linea di
confine”, poiché costruzione in appoggio al muro di confine stesso, avente la diversa funzione di parcheggio.
Sul punto, peraltro, non appare superfluo osservare quanto posto in rilievo dal
Supremo Collegio, secondo cui “ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 e seguenti cod. civ. e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, la nozione
di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi
manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o
collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera
stessa” (cfr. Cass. civ. n. 15972 del 2011).
Prive di fondamento appaiono, infine, le ulteriori criticità rilevate dagli odierni appellanti in merito alla pretesa assenza di puntualità delle osservazioni del c.t.u.
rispetto a quelle svolte dal consulente di parte, Ing. Nesi11.
parte strutturale del garage e, contestualmente, svolge la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo dei convenuti (pagg. 15-18 c.t.u. e fig. 2-7), nel caso di specie risulta integrata “l'esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni prevista dall'art. 878 c.c.” la quale, per consolidata giurisprudenza pretermessa dal Tribunale e dal CTU, “si applica sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall'altezza non superiore a tre metri, dall'emersione dal suolo nonché dall'isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni requisiti indicati, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo>>. 11 Secondo il c.t.p., il c.t.u. non avrebbe valutato, in sintesi, le seguenti circostanze:
“- la quota originaria del piano campagna ove è stato costruito il garage;
16 Invero, al contrario di quanto dedotto dai dall'esame Parte_3 dell'allegato denominato “Chiarimenti”, è emerso il puntuale riscontro, da parte del consulente d'ufficio, circa la diversa prospettazione della vicenda offerta dal c.t.p.
Invero, nel citato allegato, il consulente tecnico d'ufficio ha segnatamente:
a. chiarito, ulteriormente, le ragioni per le quali l'opera realizzata dagli appellanti non possa considerarsi alla stregua di un'opera interrata, non avendone le caratteristiche strutturali;
b. evidenziato, ancora una volta, in ordine al piano campagna, che lo sbancamento dell'area di sedime del garage, realizzato anzitempo, costituisce un dato storico
“evincibile dal verbale del 23/10/1997 redatto dalla Stazione dei Carabinieri di
AN, con la conseguenza che rispetto alla concessione edilizia del 2002 per la realizzazione del garage, il piano di sedime o piano campagna già in data anteriore al 23/10/1997 era stato sbancato”;
c. specificato, in ordine alla pretesa costruzione a confine, non soggetto al rispetto delle distanze legali, che “il primo a costruire a 5 m dal confine è stato proprio il sig. nel 1995. Quindi, con tale scelta, è stato proprio il sig. a CP_2 CP_2
scartare la possibilità di costruire a confine”;
d. precisato, infine, che la doglianza relativa alle pretese problematiche di stabilità del muro di confine, cui si appoggia il garage, ove ne fosse demolita la parete è, in realtà, frutto di una erronea interpretazione della soluzione tecnica fornita dal c.t.u., atteso che - nella relativa sezione dell'elaborato tecnico - non è contemplata la demolizione della parete del garage lato sud (limite proprietà ) ma semmai la CP_1
sua trasformazione in muro di recinzione (cfr. allegato “Chiarimenti”, in atti).
Sotto tale aspetto, ragionevole appare la soluzione fornita dal consulente tecnico d'ufficio, compendiata nell'apposita sezione dell'elaborato tecnico peritale, non
- la previsione dell'articolo 49 comma 2 lettera c della Legge Urbanistica regionale del
16/04/2002 n. 19;
- le distanze legali dal confine del PRG vigente del Comune di AN, riguardanti la zona omogenea di tipo B2, che sono prescritte in 0 – 5 metri e consegue da ciò che è ammessa la costruzione a confine;
- la consistenza del garage, nel senso che i pilastri di tale opera sono allineati ed incorporati nel muro di confine che è parte strutturale del garage e svolge la funzione di demarcare la linea di confine. Quindi una condanna demolitoria determinerebbe l'abbattimento anche dell'anzidetto muro di demarcazione della linea di confine e di recinsione del fondo, sebbene legittimo e non oggetto di domanda attrice”.
17 potendosi, al contrario, prediligere, per come emerge dalla stessa consulenza, la soluzione dell'arretramento dell'opera12.
Dalle esposte ragioni consegue il rigetto dell'appello.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate - con distrazione - avuto riguardo al D.M. n. 55/2014, come modificato dal
DM n. 147/2022 - in euro 4.995,50 per compensi professionali (valore della causa da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria- cfr. ord. n. 29857/2023 - valori medi, con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della causa), oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa, come per legge.
Devono, altresì, porsi definitivamente a carico degli appellanti le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado di giudizio, liquidata come da separato decreto.
4. Il rigetto integrale dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass.
13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di e avverso la sentenza del Tribunale di CP_1 Controparte_2
Paola n. 307/2021, emessa il 23 aprile 2021 e pubblicata in pari data, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
18 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado che si liquidano in euro
4.995,50 per compensi professionali, oltre rimf. forf. 15%, iva e c.p.a., come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario;
- pone definitivamente a carico degli appellanti le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto;
- dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
30.5.2002, n. 115, per porre a carico degli appellanti l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima
Sezione Civile, tenutasi da remoto il 1° aprile 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Questi i quesiti formulati nell'ordinanza del 6 novembre 2024: “1) esaminata la documentazione in atti ed espletato il sopralluogo, descriva lo stato dei luoghi di causa e ne dia una rappresentazione grafica e fotografica;
2) verifichi lo stato dei luoghi esistente prima e dopo i lavori asseritamente realizzati dai convenuti in virtù di concessione edilizia n. 2469 del
23/05/2002, accertando se tali opere effettuate abbiano determinato gli abusi lamentati da parte attrice, in particolare così come descritti nella premessa dell'atto di citazione;
3) accerti quindi la sussistenza della lamentata violazione delle distanze legali;
4) in caso di esito positivo della predetta indagine indichi specificatamente il CTU le opere necessarie per il ripristino della legalità, specificando ulteriormente le modalità tecniche di esecuzione;
5) riferisca ogni altra circostanza ritenuta utile ai fini di giustizia;
6) dia conto della partecipazione o meno dei CTP alle operazioni peritali e, in caso di dissenso da parte di costoro non generico e motivato rispetto alle conclusioni rese, sottoponga le loro osservazioni
a dettagliato vaglio critico.” 5 Rispetto a tale circostanza, nelle note del 18 maggio 2024, gli appellanti così hanno dedotto:
<La supposta illegittimità del garage per violazione delle distanze attualmente risulta definitivamente superata e dissolta in virtù del sopravvenuto vigente strumento urbanistico 12 Così a p. 28 dell'elaborato tecnico peritale: << (…) l'unica soluzione per il ripristino della legalità determina la realizzazione delle seguenti opere:
- demolizione del solaio di copertura del garage;
- demolizione della parete divisoria interna del bagno;
- trasformazione della parete esterna di accesso al garage (lato ovest) a muro di recinzione proprietà – strada di accesso;
CP_2
- trasformazione della parete garage lato sud (limite proprietà Pulice) a muro di recinzione;
- trasformazione della parete garage lato est (lato terrapieno proprietà a muro di CP_2 sostegno. In sintesi, la retrocessione del garage ad un semplice parcheggio auto all'aperto privo di volumetria con accesso dalla strada confinante che non è soggetto alle distanze imposte dallo strumento urbanistico vigente>>.