Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00012/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2025, proposto da
Exa Infrastructure Italy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Caboni e Nicola Littarru, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’annullamento
della determina n. 6 dell’8.1.2025, recante l’imposizione di un indennizzo di € 49.858,14 per occupazione abusiva di area demaniale marittima in località Marina di Carrara esterno porto, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 400/1993, conv. in l. n. 494/1993;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2025, la dott.ssa IL LE e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Premesso che:
- Exa Infrastructure Italy s.r.l., titolare di autorizzazione per la fornitura di reti di telecomunicazioni sul territorio nazionale, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha applicato l’indennizzo di € 49.858,14 per occupazione senza titolo di un’area demaniale marittima relativamente al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 400/1993, conv. in l. n. 494/1993, essendo scaduta a fine 2023 la concessione per mantenere fibre ottiche interrate (v. doc. 3 resistente);
- la ricorrente lamenta:
1. la violazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 259/2003, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, che vieterebbe l’imposizione di oneri economici per il passaggio di reti di comunicazione;
2. in subordine, la quantificazione dell’indennizzo in misura sproporzionata ed abnorme, con immotivato scostamento dal criterio di cui all’art. 8 del d.l. n. 400/1993;
Ritenuto fondato ed assorbente il primo motivo di gravame (difettando, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo sul secondo mezzo, attinente alla concreta determinazione dell’indennizzo), giacché:
- ai sensi dell’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici non possono imporre, per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli tassativamente consentiti dal medesimo d.lgs. n. 259/2003 (ossia il contributo alle spese per il rilascio del parere ambientale ed il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art. 1, comma 816, della legge n. 160/2019), restando “ escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto ”;
- con norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33/2016, come modificato dall’art. 8- bis del d.l. n. 135/2018, conv. in l. n. 12/2019, e dall’art. 18 del d.l. n. 13/2023, conv. in l. n. 41/2023, il legislatore ha chiarito che l’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003 “ si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto ”. Tale esegesi risulta pienamente conforme alla ratio normativa di favorire ed incentivare la diffusione delle infrastrutture tecnologiche, in quanto costituenti un volano per lo sviluppo del Paese (cfr. art. 4 del d.lgs. n. 259/2003);
- come si evince dall’amplissima latitudine dell’espressione utilizzata, il divieto di cui all’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003 comprende – oltre ai canoni concessori ed ai contributi diversi dal canone unico patrimoniale (Cons. St., sez. VI, 31 dicembre 2024, n. 10505) – anche l’indennizzo per occupazione sine titulo ex art. 8 del d.l. n. 400/1993, avendo la legislazione speciale di settore in materia di telecomunicazioni portata prevalente rispetto alle altre fonti normative (v. Cons. St., sez. VII, 21 ottobre 2024, n. 8421, la quale, con riguardo ad una fattispecie sostanzialmente identica, ha statuito che tale indennità costituisce “ un onere, all’evidenza, unilateralmente imposto che certamente rientra nel perimetro di applicazione ” della disposizione in esame);
- alla stregua delle tracciate coordinate ermeneutiche, quindi, l’Autorità Portuale non può pretendere da Exa Infrastructure Italy s.r.l. alcun indennizzo per avere manutenuto i cavidotti interrati a servizio della rete di telecomunicazioni, pur non essendo stata rinnovata la concessione demaniale dopo la scadenza del 31 dicembre 2023;
Ritenuto pertanto che, in relazione a quanto precede, il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
Precisato che, come evidenziato dalla difesa erariale, è comunque necessaria una concessione legittimante l’occupazione dell’area pubblica, sia pure gratuitamente, sicché la condotta tenuta dalla ricorrente non appare conforme al principio di collaborazione: la società, infatti, ha omesso di riscontrare le plurime richieste dell’Autorità intese alla formalizzazione di un nuovo titolo (cfr. doc. 4 resistente), manifestando l’interesse a conservare il passaggio dei cavi in fibra ottica nel sottosuolo demaniale solo dopo l’instaurazione del presente giudizio (v. doc. 5 ricorrente);
Ritenuto conseguentemente che, in considerazione della peculiarità in fatto della vicenda, le spese di lite debbano essere compensate fra le parti, fatta eccezione per l’importo versato dall’esponente a titolo di contributo unificato che, stante l’esito favorevole della causa, dovrà esserle rimborsato dall’Amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate; refusione del contributo unificato a carico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EP RU, Presidente
IL LE, Primo Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL LE | EP RU |
IL SEGRETARIO