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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/05/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 258/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Cinzia CALEFFI - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere
ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 258 del Ruolo Generale dell'anno 2024
promossa da:
P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Reggio Emilia presso lo studio dell'Avv. Claudio Bassi che la rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione nanti il Giudice di primo grado.
- appellante -
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Tempio Controparte_1 C.F._1
Pausania presso studio dell'Avv. Alessandra Paola Cocco che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
- appellato -
in punto a: azione ex art.2884 c.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione privo di data ha convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Controparte_1
Tempio Pausania la soc. esponendo che 1) quest'ultima, il 23.3.2012, gli aveva Parte_1
1 notificato il D.I. 533/2012, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Giudice di Pace di Reggio Emilia per un importo capitale di € 2627,84, spese legali liquidate in € 590,00 e oltre accessori, per un totale di € 3449,70; 2) il 5.4.2012 aveva provveduto al pagamento della somma di € 3498,35 e, indi, il
27.4.2012, dell'ulteriore importo di € 245,58 “inerente a interessi, spese di registrazione del decreto
e di notifica”; 3) il 21.3.2012 la aveva provveduto a iscrivere ipoteca (il cui titolo era Pt_1
costituito da detto D.I.) sulla casa di abitazione dell'esponente; 4) egli, in proseguo, aveva provveduto a invitare la società a procedere alla cancellazione della ipoteca giudiziale ma questa, sebbene gravata
da un vero e proprio obbligo contrattuale, non vi aveva provveduto.
Ha concluso – previo accertamento dell'estinzione dell'obbligazione portata nel D.I. di cui in epigrafe
– per la declaratoria di estinzione della ipoteca giudiziale e per la sua conseguente cancellazione con oneri a carico della convenuta, spese rifuse.
All'atto della sua costituzione in giudizio la ha replicato di non essere tenuta a prestare Parte_1
l'assenso alla cancellazione della ipoteca giudiziale iscritta posto che il debitore non aveva provveduto a corrispondere tutto quanto dovuto “a saldo” in suo favore, residuando un importo di €
2404,70.
Ha concluso per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
Con sentenza n.1066/2023 del 10.06.2024 l'adito Tribunale ha rigettato la domanda e disposto la compensazione delle spese del giudizio.
Avverso la stessa ha interposto appello la con il quale ha lamentato la erroneità della Pt_1
decisione in punto di governo delle spese di lite, posto che le stesse dovevano seguire il principio della soccombenza ex art.91 c.p.c.
Ha concluso, in riforma della sentenza appellata, per la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
L'appellato ha resistito al gravame, contestando la correttezza dei calcoli eseguiti dal Giudice di primo grado;
ha altresì dedotto che nella specie doveva trovare applicazione il disposto dell'art.92
c.p.c.
*
L'appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
2 In diritto si rileva che, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un principio della causalità che non vuole esente dall'onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo: in altri termini, la parte soccombente va individuata in quella che abbia dato causa al processo e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Portato di quanto precede è che la parte obbligata a rimborsare alla controparte le spese che ha anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo ovvero col darvi inizio o resistervi in forme o con argomenti non rispondenti a diritto, ha dato causa al processo od al suo protrarsi.
Facendo applicazione del principio di cui sopra si è detto nella vicenda in scrutinio è evidente che il soggetto “soccombente” ex art.91 cpc deve individuarsi nella persona del posto che egli CP_1
ha introdotto la domanda ex art.2884 c.c. senza aver previamente provveduto alla totale estinzione del debito (e su cui v. infra) che pure aveva determinato quella iscrizione.
Né, del resto – come deciso dal Tribunale e come invocato dalla appellata – potevano ritenersi sussistere i presupposti dell'art.92 cpc, secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti,
parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Tale norma, deve essere opportunatamente integrata secondo quanto statuito dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n° 77/2018 in base alla quale è consentita la compensazione (anche)
ove ricorrano ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano "analoghe" ovvero "di pari, o maggiore,
gravità ed eccezionalità" rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, II co, cpc, da intendersi come non tassative ma, nondimeno, "parametriche" o "paradigmatiche", cioè tali da determinare le seguenti condizioni oggettive:
- sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite;
- situazione di oggettiva e marcata incertezza, in diritto, non orientata dalla giurisprudenza;
- situazioni di assoluta incertezza, in fatto, della lite.
Trattasi di presupposti che non ricorrono nella specie (cosicché la decisione del Tribunale deve intendersi erronea in parte qua).
3 In accoglimento dell'appello, deve allora qui statuirsi la condanna del alla rifusione, in CP_1
favore della delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio (dovendo qui anche Pt_1
evidenziarsi - sebbene ininfluente ai fini della decisione della vertenza posto che in ogni caso l'appellato non avrebbe comunque totalmente estinto il proprio debito - la tardività delle deduzioni di parte appellata circa i riferiti errori di calcolo, attesa la sua costituzione in giudizio solo in data
21.1.2025, a fronte dell'udienza come fissata al 24.1.2025. Del pari deve evidenziarsi la tardività della domanda come avente ad oggetto la cancellazione dell'ipoteca subordinata al pagamento di
“eventuali somme dovute”).
La liquidazione delle spese del giudizio (in applicazione dei minimi tariffari ex DM 147/2022 attesa la assoluta semplicità della vicenda in disamina) viene effettuata come in dispositivo in applicazione dello scaglione € 1100,00-€ 5200,00 (osservandosi, altresì, che ai sensi dell'art.2846 c.c. “le spese di iscrizione della ipoteca sono a carico del debitore, se non vi è patto contrario, ma devono essere –
esclusivamente – anticipate dal richiedente).
PQM
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- in accoglimento dell'appello, condanna alla rifusione, in favore della Controparte_1 Pt_1
, delle spese di lite del giudizio di primo grado che liquida in € 1278,00 per compensi
[...]
professionali, oltre accessori di legge;
- condanna alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite del presente Controparte_1
grado del giudizio che liquida in € 1458,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Cinzia CALEFFI - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere
ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 258 del Ruolo Generale dell'anno 2024
promossa da:
P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Reggio Emilia presso lo studio dell'Avv. Claudio Bassi che la rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione nanti il Giudice di primo grado.
- appellante -
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Tempio Controparte_1 C.F._1
Pausania presso studio dell'Avv. Alessandra Paola Cocco che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
- appellato -
in punto a: azione ex art.2884 c.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione privo di data ha convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Controparte_1
Tempio Pausania la soc. esponendo che 1) quest'ultima, il 23.3.2012, gli aveva Parte_1
1 notificato il D.I. 533/2012, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Giudice di Pace di Reggio Emilia per un importo capitale di € 2627,84, spese legali liquidate in € 590,00 e oltre accessori, per un totale di € 3449,70; 2) il 5.4.2012 aveva provveduto al pagamento della somma di € 3498,35 e, indi, il
27.4.2012, dell'ulteriore importo di € 245,58 “inerente a interessi, spese di registrazione del decreto
e di notifica”; 3) il 21.3.2012 la aveva provveduto a iscrivere ipoteca (il cui titolo era Pt_1
costituito da detto D.I.) sulla casa di abitazione dell'esponente; 4) egli, in proseguo, aveva provveduto a invitare la società a procedere alla cancellazione della ipoteca giudiziale ma questa, sebbene gravata
da un vero e proprio obbligo contrattuale, non vi aveva provveduto.
Ha concluso – previo accertamento dell'estinzione dell'obbligazione portata nel D.I. di cui in epigrafe
– per la declaratoria di estinzione della ipoteca giudiziale e per la sua conseguente cancellazione con oneri a carico della convenuta, spese rifuse.
All'atto della sua costituzione in giudizio la ha replicato di non essere tenuta a prestare Parte_1
l'assenso alla cancellazione della ipoteca giudiziale iscritta posto che il debitore non aveva provveduto a corrispondere tutto quanto dovuto “a saldo” in suo favore, residuando un importo di €
2404,70.
Ha concluso per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
Con sentenza n.1066/2023 del 10.06.2024 l'adito Tribunale ha rigettato la domanda e disposto la compensazione delle spese del giudizio.
Avverso la stessa ha interposto appello la con il quale ha lamentato la erroneità della Pt_1
decisione in punto di governo delle spese di lite, posto che le stesse dovevano seguire il principio della soccombenza ex art.91 c.p.c.
Ha concluso, in riforma della sentenza appellata, per la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
L'appellato ha resistito al gravame, contestando la correttezza dei calcoli eseguiti dal Giudice di primo grado;
ha altresì dedotto che nella specie doveva trovare applicazione il disposto dell'art.92
c.p.c.
*
L'appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
2 In diritto si rileva che, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un principio della causalità che non vuole esente dall'onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo: in altri termini, la parte soccombente va individuata in quella che abbia dato causa al processo e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Portato di quanto precede è che la parte obbligata a rimborsare alla controparte le spese che ha anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo ovvero col darvi inizio o resistervi in forme o con argomenti non rispondenti a diritto, ha dato causa al processo od al suo protrarsi.
Facendo applicazione del principio di cui sopra si è detto nella vicenda in scrutinio è evidente che il soggetto “soccombente” ex art.91 cpc deve individuarsi nella persona del posto che egli CP_1
ha introdotto la domanda ex art.2884 c.c. senza aver previamente provveduto alla totale estinzione del debito (e su cui v. infra) che pure aveva determinato quella iscrizione.
Né, del resto – come deciso dal Tribunale e come invocato dalla appellata – potevano ritenersi sussistere i presupposti dell'art.92 cpc, secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti,
parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Tale norma, deve essere opportunatamente integrata secondo quanto statuito dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n° 77/2018 in base alla quale è consentita la compensazione (anche)
ove ricorrano ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano "analoghe" ovvero "di pari, o maggiore,
gravità ed eccezionalità" rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, II co, cpc, da intendersi come non tassative ma, nondimeno, "parametriche" o "paradigmatiche", cioè tali da determinare le seguenti condizioni oggettive:
- sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite;
- situazione di oggettiva e marcata incertezza, in diritto, non orientata dalla giurisprudenza;
- situazioni di assoluta incertezza, in fatto, della lite.
Trattasi di presupposti che non ricorrono nella specie (cosicché la decisione del Tribunale deve intendersi erronea in parte qua).
3 In accoglimento dell'appello, deve allora qui statuirsi la condanna del alla rifusione, in CP_1
favore della delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio (dovendo qui anche Pt_1
evidenziarsi - sebbene ininfluente ai fini della decisione della vertenza posto che in ogni caso l'appellato non avrebbe comunque totalmente estinto il proprio debito - la tardività delle deduzioni di parte appellata circa i riferiti errori di calcolo, attesa la sua costituzione in giudizio solo in data
21.1.2025, a fronte dell'udienza come fissata al 24.1.2025. Del pari deve evidenziarsi la tardività della domanda come avente ad oggetto la cancellazione dell'ipoteca subordinata al pagamento di
“eventuali somme dovute”).
La liquidazione delle spese del giudizio (in applicazione dei minimi tariffari ex DM 147/2022 attesa la assoluta semplicità della vicenda in disamina) viene effettuata come in dispositivo in applicazione dello scaglione € 1100,00-€ 5200,00 (osservandosi, altresì, che ai sensi dell'art.2846 c.c. “le spese di iscrizione della ipoteca sono a carico del debitore, se non vi è patto contrario, ma devono essere –
esclusivamente – anticipate dal richiedente).
PQM
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- in accoglimento dell'appello, condanna alla rifusione, in favore della Controparte_1 Pt_1
, delle spese di lite del giudizio di primo grado che liquida in € 1278,00 per compensi
[...]
professionali, oltre accessori di legge;
- condanna alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite del presente Controparte_1
grado del giudizio che liquida in € 1458,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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