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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Borella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 47/2024 promossa da:
c.f./P.Iva (avv. FACCIOLI ELISA ) Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I contro
Controparte_1
c.f./P.Iva (avv. FUSCO FRANCESCO, avv. FRIGNANI
[...] P.IVA_2
FEDERICO ALESSANDRO)
, contumace Controparte_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: nel merito, riformando integralmente la sentenza n. 329/2023 del GdP di Rovigo emessa il 18.05.2023, depositata il 13.06.2023 e non notificata, per tutti i motivi innanzi esposti, confermare l'avviso di accertamento esecutivo n. 9 del 19.09.2022, rigettando le domande originariamente proposte da nei confronti di Parte_2 Pt_1
quale Concessionario del Servizio di accertamento e riscossione del C.U.P. per il
[...]
perché del tutto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in Controparte_2 atti. Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte convenuta: rigettarsi l'appello.
Per il terzo chiamato: //
pagina 1 di 3 IN FATTO E DIRITTO
In data 19.09.2022 era attinta da avviso di accertamento, Parte_2 emesso da per conto del col quale era addebitata la Parte_1 Controparte_2 somma di euro 550,18, per omesso/ritardato pagamento del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP), dovuto ad affissione di strumenti pubblicitari in Strada SP 45, km 5+050 sn e 5+300 sn.
Con citazione del 21.11.2023 conveniva in giudizio avanti al Giudice di Parte_2
Pace di Rovigo sia che il proponendo opposizione Parte_1 Controparte_2 avverso l'avviso di accertamento, eccependo il difetto di legittimazione del CP_2
a riscuotere il CUP, in quanto le affissioni contestate insisterebbero su strada
[...] provinciale, avendo per l'appunto la Provincia rilasciato la debita autorizzazione e riscosso il canone di occupazione.
Si costituiva contestando in fatto e in diritto le avverse eccezioni, mentre Pt_1 rimaneva contumace l'ente creditore.
La causa era definita con sentenza n. 329/2023, con la quale il Giudice di Pace di Rovigo, in accoglimento del ricorso, annullava l'avviso di accertamento, ritenendo che la potestà impositiva spetti all'ente proprietario della strada, competente anche a rilasciare la relativa autorizzazione, quindi la Provincia.
Avverso detta sentenza proponeva appello ritenendo la decisione Parte_1 erronea, in quanto il fatto costitutivo del debito non sarebbe costituito dall'occupazione e, quindi, dalla titolarità del suolo occupato, quanto dalla diffusione.
Si costituiva contestando in fatto e in diritto le avverse doglianze e Parte_2 reiterando le difese svolte in primo grado.
La causa era discussa all'udienza del 30.11.2024 e trattenuta in decisione, per essere ora decisa come segue.
L'appello va accolto.
L'art. 1 co. 816 L. 160/2019 ha stabilito che, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato canone (CUP), è istituito dai comuni, province e città metropolitane e sostituisce le precedenti tasse e imposte (tassa per occupazione di spazi e aree pubbliche, canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità, ecc…).
Sono comprese nelle aree comunali anche le strade (non comunali) che attraversano comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Il presupposto del canone è: a) l'occupazione anche abusiva di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti;
b) la diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione esclude l'applicazione del canone per l'occupazione.
pagina 2 di 3 Ebbene, nel caso di specie è pacifico che il abbia più di 10.000,00 Controparte_2 abitanti, sicchè, sebbene l'affissione contestata sia collocata sulla S.P. 45, quindi su strada provinciale, l'area in questione deve essere considerata area comunale.
Parimenti, proprio in forza della proprietà della strada in capo alla Provincia, è naturale che sia stato quest'ultimo Ente a rilasciare l'autorizzazione, ma il fatto generativo del debito per il pagamento del canone a carico di , per come Pt_2 rivendicato dal non è l'occupazione di suolo pubblico, ma la diffusione, CP_2 rientrante nell'ipotesi b) dell'art. 1 co. 819 della L. 160/2019.
Rispetto al fatto costitutivo della diffusione, quindi, è del tutto indifferente indagare la titolarità della strada e/o del suolo su cui insiste l'affissione: quello è un altro fatto generativo o, meglio, il presupposto dell'altro fatto generativo previsto dal punto a) della stessa disposizione, ossia l'occupazione.
Quanto all'art. 1 co. 820 della legge cit., a mente del quale il canone per la diffusione esclude l'applicabilità di quello per l'occupazione, così vietando la doppia imposizione, dallo stesso si ricava che è semmai la Provincia, in realtà, a non essere legittimata a riscuotere alcunchè, ma in realtà la norma deve interpretarsi nel senso che il divieto di doppia imposizione si verifica solo quanto l'ente proprietario del suolo e l'ente ove avviene la diffusione sia lo stesso, mentre non vi è ragione per la quale, quando l'area appartenga ad un ente diverso da quello ove avviene la diffusione, il canone non sia proporzionalmente dovuto ad entrambi.
Va detto che nel senso dianzi esposto si è espressa di recente anche la CGT Lombardia, con sentenza n. 1743/2024, dando seguito ad un orientamento già affermato con sentenza n. 260/2023, nella quale si afferma appunto che “il principio dell'assorbimento stabilito dal comma 820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo, e quindi solo nei confronti del comune, unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un unico prelievo collegato all'occupazione, sia ad uno collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari”.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene dunque che l'appello vada accolto, con compensazione delle spese di lite, stante la questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 329/2023 del Giudice di Pace di Rovigo, rigetta l'opposizione contro l'avviso di accertamento n. 9 del 19.09.2022 notificato in data 23.09.2022.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Rovigo, 09/02/2025
Il Giudice
dott. Giulio Borella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Borella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 47/2024 promossa da:
c.f./P.Iva (avv. FACCIOLI ELISA ) Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I contro
Controparte_1
c.f./P.Iva (avv. FUSCO FRANCESCO, avv. FRIGNANI
[...] P.IVA_2
FEDERICO ALESSANDRO)
, contumace Controparte_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: nel merito, riformando integralmente la sentenza n. 329/2023 del GdP di Rovigo emessa il 18.05.2023, depositata il 13.06.2023 e non notificata, per tutti i motivi innanzi esposti, confermare l'avviso di accertamento esecutivo n. 9 del 19.09.2022, rigettando le domande originariamente proposte da nei confronti di Parte_2 Pt_1
quale Concessionario del Servizio di accertamento e riscossione del C.U.P. per il
[...]
perché del tutto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in Controparte_2 atti. Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte convenuta: rigettarsi l'appello.
Per il terzo chiamato: //
pagina 1 di 3 IN FATTO E DIRITTO
In data 19.09.2022 era attinta da avviso di accertamento, Parte_2 emesso da per conto del col quale era addebitata la Parte_1 Controparte_2 somma di euro 550,18, per omesso/ritardato pagamento del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP), dovuto ad affissione di strumenti pubblicitari in Strada SP 45, km 5+050 sn e 5+300 sn.
Con citazione del 21.11.2023 conveniva in giudizio avanti al Giudice di Parte_2
Pace di Rovigo sia che il proponendo opposizione Parte_1 Controparte_2 avverso l'avviso di accertamento, eccependo il difetto di legittimazione del CP_2
a riscuotere il CUP, in quanto le affissioni contestate insisterebbero su strada
[...] provinciale, avendo per l'appunto la Provincia rilasciato la debita autorizzazione e riscosso il canone di occupazione.
Si costituiva contestando in fatto e in diritto le avverse eccezioni, mentre Pt_1 rimaneva contumace l'ente creditore.
La causa era definita con sentenza n. 329/2023, con la quale il Giudice di Pace di Rovigo, in accoglimento del ricorso, annullava l'avviso di accertamento, ritenendo che la potestà impositiva spetti all'ente proprietario della strada, competente anche a rilasciare la relativa autorizzazione, quindi la Provincia.
Avverso detta sentenza proponeva appello ritenendo la decisione Parte_1 erronea, in quanto il fatto costitutivo del debito non sarebbe costituito dall'occupazione e, quindi, dalla titolarità del suolo occupato, quanto dalla diffusione.
Si costituiva contestando in fatto e in diritto le avverse doglianze e Parte_2 reiterando le difese svolte in primo grado.
La causa era discussa all'udienza del 30.11.2024 e trattenuta in decisione, per essere ora decisa come segue.
L'appello va accolto.
L'art. 1 co. 816 L. 160/2019 ha stabilito che, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato canone (CUP), è istituito dai comuni, province e città metropolitane e sostituisce le precedenti tasse e imposte (tassa per occupazione di spazi e aree pubbliche, canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità, ecc…).
Sono comprese nelle aree comunali anche le strade (non comunali) che attraversano comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Il presupposto del canone è: a) l'occupazione anche abusiva di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti;
b) la diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione esclude l'applicazione del canone per l'occupazione.
pagina 2 di 3 Ebbene, nel caso di specie è pacifico che il abbia più di 10.000,00 Controparte_2 abitanti, sicchè, sebbene l'affissione contestata sia collocata sulla S.P. 45, quindi su strada provinciale, l'area in questione deve essere considerata area comunale.
Parimenti, proprio in forza della proprietà della strada in capo alla Provincia, è naturale che sia stato quest'ultimo Ente a rilasciare l'autorizzazione, ma il fatto generativo del debito per il pagamento del canone a carico di , per come Pt_2 rivendicato dal non è l'occupazione di suolo pubblico, ma la diffusione, CP_2 rientrante nell'ipotesi b) dell'art. 1 co. 819 della L. 160/2019.
Rispetto al fatto costitutivo della diffusione, quindi, è del tutto indifferente indagare la titolarità della strada e/o del suolo su cui insiste l'affissione: quello è un altro fatto generativo o, meglio, il presupposto dell'altro fatto generativo previsto dal punto a) della stessa disposizione, ossia l'occupazione.
Quanto all'art. 1 co. 820 della legge cit., a mente del quale il canone per la diffusione esclude l'applicabilità di quello per l'occupazione, così vietando la doppia imposizione, dallo stesso si ricava che è semmai la Provincia, in realtà, a non essere legittimata a riscuotere alcunchè, ma in realtà la norma deve interpretarsi nel senso che il divieto di doppia imposizione si verifica solo quanto l'ente proprietario del suolo e l'ente ove avviene la diffusione sia lo stesso, mentre non vi è ragione per la quale, quando l'area appartenga ad un ente diverso da quello ove avviene la diffusione, il canone non sia proporzionalmente dovuto ad entrambi.
Va detto che nel senso dianzi esposto si è espressa di recente anche la CGT Lombardia, con sentenza n. 1743/2024, dando seguito ad un orientamento già affermato con sentenza n. 260/2023, nella quale si afferma appunto che “il principio dell'assorbimento stabilito dal comma 820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo, e quindi solo nei confronti del comune, unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un unico prelievo collegato all'occupazione, sia ad uno collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari”.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene dunque che l'appello vada accolto, con compensazione delle spese di lite, stante la questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 329/2023 del Giudice di Pace di Rovigo, rigetta l'opposizione contro l'avviso di accertamento n. 9 del 19.09.2022 notificato in data 23.09.2022.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Rovigo, 09/02/2025
Il Giudice
dott. Giulio Borella
pagina 3 di 3