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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 27/05/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 103/2023 Reg. Un.
Sentenza omologazione concordato preventivo art. 112 C.C.I.I.
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Seconda Sezione Civile Crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Lualdi Presidente e Giudice Delegato
Dott. Maria Elena Ballarini Giudice
Dott. Nicolò Grimaudo Giudice
Vista la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Milano in data 20.2.2025 e pubblicata il 24.3.2025 n. 826/2025 a mezzo della quale veniva disposta l'omologazione del concordato preventivo proposto da
[ P.Iva. ], Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in San Vittore Olona alla via G. Puccini n. 8,
Rilevato che a mezzo della predetta pronuncia la Corte di Appello, a seguito della intervenuta omologazione del concordato proposto , disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio “ .. per gli ulteriori conseguenti adempimenti …” ,
Vista la nota depositata in data 10.5.2025 dal Commissario nominato dott. , Persona_1
Ritenuta la necessità di fissare le modalità di esecuzione del concordato proposto, ad integrazione del provvedimento di omologazione del concordato cosi' come disposto dalla
Corte di Appello,
Preso atto della natura del concordato omologato, concordato proposto ai creditori secondo il paradigma della continuità aziendale diretta,
Rilevato come la possibilità di procedere alla soddisfazione della proposta concordataria nei termini temporali indicati si fonda;
• sui flussi derivanti dalla continuità aziendale per un orizzonte di cinque anni dall'intervenuta omologazione
• sull'impegno di apporto di finanza esterna, residuale e sussidiario, a garanzia dei flussi prospettati
• sulla cessione di beni immobili non strumentali
Considerato che le tempistiche di adempimento della proposta concordataria venivano determinate dalla società debitrice sulla scorta di una “ presumibile “data di omologazione del concordato proposto, data originariamente indicata al 30.9.2024 e fatta salva l'ulteriore precisazione da parte dello stesso creditore che “ …. ove tale omologazione dovesse
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Sentenza omologazione concordato preventivo art. 112 C.C.I.I.
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intervenire successivamente alla data stimata, i tempi di pagamento subiranno un uguale e correlato slittamento…”,
Considerato pertanto che in ragione della data pubblicazione della sentenza di omologazione
- marzo 2025 - le tempistiche di pagamento cosi' come originariamente fissate dalla proposta ( e non scontando alcuna sospensione feriale dei termini non potendosi qualificare alla stregua di termini processuali ) devono ritenersi cosi' rideterminate;
• la soddisfazione integrale dei creditori appartenenti alla Classe 1 ( dipendenti ) entro il 30 settembre 2025
• la soddisfazione integrale dei creditori appartenenti alla Classe 2 ( professionisti ed artigiani) entro il 30 giugno 2026
• la soddisfazione nella misura del 58,26 % dei creditori appartenenti alla Classe 3 ( enti previdenziali ed assistenziali art. 2753 c.c.) in 4 rate annuali con scadenza
30.6.2026, 30.6.2027, 30.6.2028 e 30.6.2029
• la soddisfazione nella misura del 58 % dei creditori appartenenti alla Classe 4 ( enti previdenziali ed assistenziali art. 2754 c.c. ) in 3 rate annuali con scadenza
30.6.2027, 30.6.2028 e 30.6.2029
• la soddisfazione nella misura del 30 % dei creditori appartenenti alla Classe 5 ( agenzie fiscali) in 3 rate annuali con scadenza 30.6.2027, 30.6.2028 e 30.6.2029
• la soddisfazione nella misura del 15 % dei creditori appartenenti alla Classe 6 ( enti locali) in 3 rate annuali con scadenza 30.6.2027, 30.6.2028 e 30.6.2029
• la soddisfazione nella misura del 11 % dei creditori appartenenti alla Classe 7 ( fornitori diversi da istituti finanziari) in 3 rate annuali con scadenza 30.6.2027,
30.6.2028 e 30.6.2029
• la soddisfazione nella misura del 11 % dei creditori appartenenti alla Classe 8 ( istituti finanziari) in 2 rate annuali con scadenza 31.5.2028 e 31.5.2029
• la soddisfazione nella misura del 9 % dei creditori appartenenti alla Classe 9 ( locatore) in unica rata entro il termine previsto per l'adempimento della proposta e fissato al 30.6.2029
• la soddisfazione nella misura del 2 % dei creditori appartenenti alla Classe 10 ( crediti soci diversi da finanziamento ) in unica rata entro il termine previsto per l'adempimento della proposta e fissato al 30.6.2029
Visto l'art. 48, co. 3, c.c.i.i. e l'art. 112 c.c.i.i. e preso atto del provvedimento di omologa della proposta di concordato preventivo cosi' come disposto dalla Corte di Appello di Milano con sentenza in data 20.2.2025 nr. 826/2025
proposta di soluzione della crisi depositata da
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Part
TESSITURA ARTIFICIALI AZZATI Pt_1 Parte_1
( P.Iva ) P.IVA_2
CONFERMA il Dott. nella qualità di Commissario giudiziale. Persona_1
Il Commissario provvederà:
1) a richiedere l'autorizzazione del Giudice Delegato per le transazioni e per ogni atto di straordinaria amministrazione;
per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi d'urgenza, e per la nomina di tecnici e coadiutori;
2) a depositare sul conto corrente già intestato alla procedura le somme ricavate dalla liquidazione dei beni non funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa;
3) a registrare ogni operazione contabile in apposito registro contabile previamente vidimato dal
Giudice Delegato;
4) a ripartire senza ritardo tra i creditori le somme via via realizzate sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati dal Giudice Delegato con la previsione di eventuali accantonamenti adeguatamente motivati;
5) a depositare al giudice delegato ed al Comitato dei Creditori - ove costituito - , con cadenza semestrale, una relazione sullo stato della procedura ( unitamente all'estratto del C/C bancario intestato alla procedura ) avendo cura di rappresentare l'eventuale raggiungimento da parte della società dell'equilibrio economico di periodo rispetto al piano prospettato ai creditori, elemento da ritenersi imprescindibile per la verifica della corretta prosecuzione del piano stante la natura “in continuità” del concordato omologato.
6) a relazionare senza indugio al Tribunale nel caso di eventuali scostamenti degli atti gestori rispetto al contenuto del piano industriale, onde consentire l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari ai sensi dell'art. 118 c.4 C.C.I.I.
7) al deposito di un rapporto riepilogativo finale redatto con le modalità previste dall'art. 130 comma 9 C.C.I.I..
Visto l'art. 45 c.c.i.i.,
DISPONE CHE la sentenza di omologazione della Corte di Appello di Milano sia trasmessa per estratto, nel caso la trasmissione non sia stata ancora effettuata, al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione.
La sentenza della Corte di Appello di Milano è titolo per la trascrizione nei RR.II., al PRA, all'UIBM e alla CCIAA.
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Così è deciso a Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 21.5.2025.
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Giovanni Lualdi
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