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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/12/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3572/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3572/2023 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 10 dicembre 2025 Per la convenuta compare, in sostituzione degli Avv.ti Controparte_1
Maggi-Tasso e TA, l'avv. Marcella Santarpia, la quale si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto con la comparsa costitutiva e la 2° memoria integrativa ex art. 171ter c.p.c. depositate, nonché con le note dell'udienza cartolare del 09.01.2025, ribadendo che non ha accettato la rinuncia così come formulata da controparte, CP_1 rendendosi invece disponibile ad accettare unicamente un'eventuale rinuncia non solo agli atti ma anche all'azione, con spese di lite compensate. La convenuta rammenta inoltre il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita ad opera dell'attore e l'assenza di una procura speciale ad hoc in capo al legale avversario per procedere con la rinuncia. L'Avv. Santarpia ribadisce inoltre che il Sig. non ha Parte_1 depositato nessuna delle memorie ex art. 171ter c.p.c. e, dunque, non ha replicato ad alcuna delle eccezioni (anche preliminari) sollevate dalla Compagnia convenuta, che sono da ritenersi non contestate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. L'Avv. Santarpia insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni con tutte le conseguenze di legge anche in punto alle spese processuali di cui si chiede sin d'ora l'attribuzione. Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione. È presente per l'attore l'avv Sabrina Mautone, la quale si riporta alle proprie istanze e alla rinuncia così come formulata nulla osta in merito alla declaratoria di improcedibilità e chiede dichiararsi compensazione delle spese. Chiede che la causa sia decisa. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 10 dicembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della
1 R.G. n. 3572/2023
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3572/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni “e vertente TRA
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 l'08.04.1954 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Sabrina Mautone (C.F. ) ed Antonio Giuditta (c.f. C.F._2
, con i quali è elettivamente domiciliato in Avellino alla Piazza Della C.F._3 Libertà, n.11;
ATTORE E (C.F. e P. IVA: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 Procuratore Speciale Dott. , con sede in Milano, Corso Magenta n. Persona_1 69/A, quale procuratrice ai sensi dell'art. 77 c.p.c. di in persona Controparte_2 del suo preposto alla sede principale e legale rappresentante pro tempore Sig. CP_3
, con sede legale principale in 117bis Palce de Reflets Tour D2 92919 Parigi, operante in
[...] Italia in regime di libertà di prestazione di servizi ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 209/2005, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti Gianmario Maggi-Tasso (C.F.
e LI TA (C.F. ), nonché C.F._4 C.F._5 dall'Avv. Emilio Sandulli (CF: ), presso il cui studio in Avellino (AV) C.F._6 alla via Mancini n. 128, elegge domicilio;
- CONVENUTO E
c.f. ); CP_4 C.F._7
- CONVENUTO contumace
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore adiva questo Parte_1 Tribunale, esponendo, in sintesi: che, in data 14.08.2022 alle ore 22.00 circa, CP_4 si trovava in Summonte (Av) lungo la via San Sebastiano, alla guida del suo motociclo tg. EY50061 assicurato polizza n. 24h.61.913013, direzione centro del Paese, CP_5 allorquando, accostatosi lungo la predetta strada (caratterizzata da una forte discesa essendo le strade del paese collinari) e precisamente all'altezza del civico n. 3 antistante l'ingresso dello stesso, lo invitava a salire sulla moto per accompagnarlo a casa;
che, dopo che egli aveva appoggiato il piede destro sul predellino della moto per accingersi a salirvi, il non riusciva CP_4 a sostenere evidentemente il peso dello stesso e, non trattenendo più il motoveicolo in posizione eretta, perdeva l'equilibrio; che egli, dapprima attinto lungo tutta la gamba inferiore destra dalla
2 R.G. n. 3572/2023
moto medesima, rovinava al suolo ed a causa del violento urto, batteva rovinosamente la testa;
che, all'indomani, in data 15.08.2022, a causa anche di una forte emicrania, decideva di recarsi presso il nosocomio di Avellino San Giuseppe Moscati, all'U.O.C. di Neuroradiologia, ove veniva sottoposto ad una prima Tac cranio, cui seguiva una seconda ripetuta poi il giorno 17.08.2022; che il motoveicolo, cadendogli addosso, gli aveva arrecato una profonda ferita sulla gamba destra, per cui si sottoponeva a siringhe di antibiotico per l'infezione che durava diverse settimane;
che, in data 14.09.2022, decideva di sottoporsi ad analisi del sangue e delle urine, le quali evidenziavano la VES a 25 mm;
che, nei giorni immediatamente successivi all'incidente, egli, a più riprese, lamentava spossamenti vari, mal di testa, disorientamento, instabilità nel camminare, rallentamento generale nei movimenti e nei ragionamenti, fino ad arrivare al giorno 16.10.2022, quando, notando un intorpidimento della mano sinistra e della gamba sinistra, oltre che la mancata capacità di indirizzare gli arti, di salire gli scalini della gradinata, chiedeva di essere accompagnato presso il Pronto soccorso dell'Ospedale Moscati di Avellino;
che, arrivato presso il nosocomio in evidente stato di instabilità motoria, mancata funzionalità della mano sinistra e della gamba sinistra, in stato quasi confusionale, con giramenti di testa e vertigini, veniva sottoposto immediatamente a Tac cranio, che evidenziava una emorragia celebrale subdurale emisfero destro;
che egli rimaneva ricoverato presso la struttura ospedaliera fino al 25.10.22, con la diagnosi di “ematoma subdurale cronico destro”; che, in data 21.10.2022, veniva sottoposto ad intervento di svuotamento ematoma subdurale;
che, con missiva dell'8.11.2022, provvedeva ad inviare diffida e messa in mora ed invito alla negoziazione assistita alla CP_5
[...
la quale, con successiva nota di riscontro del 3.09.2023, negava offerta risarcitoria. In diritto, l'attore deduceva che la causa dell'ematoma dovesse essere attribuita al forte trauma subito, riconducibile all'incidente occorso in data 14.08.2022 e che nella fattispecie fosse evidente la responsabilità in solido dei convenuti, sotto il duplice profilo della responsabilità extracontrattuale del conducente il motociclo, ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c. e dell'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c. L'attore citava in giudizio e CP_4 Controparte_6
e concludeva “Voglia l'On. le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del
[...] caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertata e dichiarata la piena responsabilità dei convenuti, in solido tra loro, per i fatti di cui in premessa ed in particolare: - accertare e dichiarare la responsabilità del sig. per il sinistro occorso;
- per l'effetto, condannare in solido fra loro i convenuti CP_4 al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, oltre al danno alla salute, ai sensi dell'art. 2054 comma 1 e 2043 c.c. subiti dal dr. , da quantificarsi a mezzo CTU medico Parte_1 legale;
- con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione ai sottoscritti procuratore antistatari.”. Si costituiva in giudizio tempestivamente, in data 24/01/2024, la parte convenuta
[...]
quale procuratrice ai sensi dell'art. 77 c.p.c. di Controparte_1 Controparte_2
eccependo e deducendo, in fatto ed in diritto: “1.Sulla nullità dell'atto di citazione per
[...] indeterminatezza della domanda”, in via preliminare, eccependo la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, ai sensi dell'art. 163 n. 3 cpc e art. 164 comma 4 cpc, chiedendo che l'atto di citazione venisse dichiarato nullo ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 III comma cpc.; “2. Sull' an debeatur”, nel merito della controversia, contestando la ricostruzione del sinistro effettuata dall'attore, in quanto sfornita di un qualsivoglia riscontro oggettivo, non avendo assolto l'onere probatorio in virtù dell'art. 2697 cod. civ., non avendo depositato un verbale delle autorità intervenute sul luogo del sinistro, né dimostrato la qualità di terzo trasportato e non avendo dato prova del verificarsi del sinistro, gravando sul terzo trasportato ex art. 141 Cds l'onere della prova del nesso causale e risultando dubbi sulla ricostruzione dell'evento; “3. Sul quantum petitum”, relativamente al quantum petitum, contestando la quantificazione dei danni operata da parte attrice sulla base di un mero calcolo presuntivo ovvero basata, altresì, su una perizia di parte.
3 R.G. n. 3572/2023
La parte convenuta concludeva “Voglia l'On.le Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via pregiudiziale e/o preliminare: -accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda;
Nel merito, in via principale: - rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate e prive di riscontro probatorio;
Nel merito, in via subordinata: - rigettare parzialmente le domande attoree in ragione dell'effettivo pregiudizio subito da parte attrice e dell'effettivo grado di responsabilità accertato in capo alle parti. In via istruttoria, chiede il rigetto delle richiesta prova testimoniale formulata da controparte, ci si oppone ai capitoli di prova di parte attorea in quanto documentali, valutativi e generici;
in caso di denegata ammissione, chiede ammettersi prova contraria con i testi e sulle circostanze indicate da controparte;
Chiede, altresì, ammettersi CTU medico legale sulla persona del Sig. al fine quantificare le lesioni subite, di valutare la compatibilità Parte_1 delle lesioni al sinistro per cui è causa, nonchè valutare la congruità delle spese mediche sostenute.”. Il convenuto non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato CP_4 contumace. Con l'Ordinanza del 6/6/2024 questo Giudice, rilevato che l'attore aveva dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizio con compensazione delle spese e che la parte convenuta costituita aveva dichiarato di non accettare la rinuncia, letto l'art. 306 c.p.c. e ritenuto che il giudizio dovesse proseguire, assegnava termine per la comunicazione al convenuto
[...] dell'invito a stipulare una Convenzione di negoziazione assistita. Con successiva CP_4 ordinanza la causa veniva rinviata per la fase decisionale. All'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. Va, preliminarmente ed in via assorbente, ritenuto che, nei confronti del convenuto il giudizio vada dichiarato estinto, avendo l'attore, successivamente CP_4 all'Ordinanza di questo Giudice del 17/04/2024, provveduto alla rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., a mezzo di procura speciale, rilasciata all'uopo ai difensori costituiti (v. deposito telematico del 22/04/2024 e Verbale di udienza del 22/5/2024). Essendo il convenuto contumace, tale rinuncia non necessitava di sua accettazione. CP_4 Di contro, la parte convenuta costituita quale Controparte_1 procuratrice ai sensi dell'art. 77 c.p.c. di espressamente non ha Controparte_2 accettato la rinuncia agli atti operata da parte attrice (v. Verbale di udienza del 22/5/2024). E' noto che la rinunzia agli atti del giudizio comporta l'estinzione del processo se è accettata da tutte le parti interessate alla sua prosecuzione, in quanto l'accoglimento delle loro richieste potrebbe procurare loro un'utilità maggiore da quella che riceverebbero dalla semplice chiusura del processo. Nel caso di specie, è da ritenersi che la parte convenuta costituita avesse interesse alla prosecuzione del processo e a una pronuncia nel merito, tenuto conto della posizione assunta, delle difese ed eccezioni spiegate, non limitate a difese in rito o processuali e del complessivo atteggiamento processuale. Pertanto, occorre procedere ad analisi del merito. La domanda attorea è da giudicarsi infondata. Difatti, non è chi non veda come la parte attrice, al fine di comprovare i propri assunti e dimostrare la fondatezza delle domande avanzate, non abbia articolato alcuna richiesta istruttoria nell'atto di citazione, né la stessa ha poi depositato le memorie integrative di cui all'art. 171ter c.p.c. Deriva da quanto sopra che l'intera prospettazione attorea circa lo svolgimento del fatto storico per cui è causa, circa la propria legittimazione quale terzo trasportato, circa la dinamica del sinistro e la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione, circa il diritto al CP_4 risarcimento dei danni derivati e causalmente ricollegati allo stesso sia rimasta sfornita di ogni e qualsiasi prova. La domanda proposta nei confronti di Controparte_6
, pertanto, non può che essere rigettata.
[...]
4 R.G. n. 3572/2023
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano, in favore della parte convenuta costituita, d'ufficio, come in dispositivo, in base ai parametri forensi vigenti, tenuto conto del valore della controversia, dell'oggetto, della scarsa complessità delle questioni trattate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente espletate, ovvero dell'estrema semplicità della fase istruttoria e della snellezza della fase decisoria, caratterizzata dalla decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Dichiara l'estinzione del giudizio nei rapporti tra l'attore ed il Parte_1 convenuto per rinuncia agli atti del giudizio. CP_4 B. Rigetta le domande proposte da nei confronti della parte convenuta Parte_1
. Controparte_6 C. Condanna l'attore al pagamento, in favore della parte convenuta Parte_1 costituita , delle spese di giudizio, Controparte_6 che si liquidano in €2.540,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con attribuzione ai procuratori costituiti. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 10 dicembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3572/2023 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 10 dicembre 2025 Per la convenuta compare, in sostituzione degli Avv.ti Controparte_1
Maggi-Tasso e TA, l'avv. Marcella Santarpia, la quale si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto con la comparsa costitutiva e la 2° memoria integrativa ex art. 171ter c.p.c. depositate, nonché con le note dell'udienza cartolare del 09.01.2025, ribadendo che non ha accettato la rinuncia così come formulata da controparte, CP_1 rendendosi invece disponibile ad accettare unicamente un'eventuale rinuncia non solo agli atti ma anche all'azione, con spese di lite compensate. La convenuta rammenta inoltre il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita ad opera dell'attore e l'assenza di una procura speciale ad hoc in capo al legale avversario per procedere con la rinuncia. L'Avv. Santarpia ribadisce inoltre che il Sig. non ha Parte_1 depositato nessuna delle memorie ex art. 171ter c.p.c. e, dunque, non ha replicato ad alcuna delle eccezioni (anche preliminari) sollevate dalla Compagnia convenuta, che sono da ritenersi non contestate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. L'Avv. Santarpia insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni con tutte le conseguenze di legge anche in punto alle spese processuali di cui si chiede sin d'ora l'attribuzione. Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione. È presente per l'attore l'avv Sabrina Mautone, la quale si riporta alle proprie istanze e alla rinuncia così come formulata nulla osta in merito alla declaratoria di improcedibilità e chiede dichiararsi compensazione delle spese. Chiede che la causa sia decisa. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 10 dicembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della
1 R.G. n. 3572/2023
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3572/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni “e vertente TRA
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 l'08.04.1954 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Sabrina Mautone (C.F. ) ed Antonio Giuditta (c.f. C.F._2
, con i quali è elettivamente domiciliato in Avellino alla Piazza Della C.F._3 Libertà, n.11;
ATTORE E (C.F. e P. IVA: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 Procuratore Speciale Dott. , con sede in Milano, Corso Magenta n. Persona_1 69/A, quale procuratrice ai sensi dell'art. 77 c.p.c. di in persona Controparte_2 del suo preposto alla sede principale e legale rappresentante pro tempore Sig. CP_3
, con sede legale principale in 117bis Palce de Reflets Tour D2 92919 Parigi, operante in
[...] Italia in regime di libertà di prestazione di servizi ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 209/2005, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti Gianmario Maggi-Tasso (C.F.
e LI TA (C.F. ), nonché C.F._4 C.F._5 dall'Avv. Emilio Sandulli (CF: ), presso il cui studio in Avellino (AV) C.F._6 alla via Mancini n. 128, elegge domicilio;
- CONVENUTO E
c.f. ); CP_4 C.F._7
- CONVENUTO contumace
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore adiva questo Parte_1 Tribunale, esponendo, in sintesi: che, in data 14.08.2022 alle ore 22.00 circa, CP_4 si trovava in Summonte (Av) lungo la via San Sebastiano, alla guida del suo motociclo tg. EY50061 assicurato polizza n. 24h.61.913013, direzione centro del Paese, CP_5 allorquando, accostatosi lungo la predetta strada (caratterizzata da una forte discesa essendo le strade del paese collinari) e precisamente all'altezza del civico n. 3 antistante l'ingresso dello stesso, lo invitava a salire sulla moto per accompagnarlo a casa;
che, dopo che egli aveva appoggiato il piede destro sul predellino della moto per accingersi a salirvi, il non riusciva CP_4 a sostenere evidentemente il peso dello stesso e, non trattenendo più il motoveicolo in posizione eretta, perdeva l'equilibrio; che egli, dapprima attinto lungo tutta la gamba inferiore destra dalla
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moto medesima, rovinava al suolo ed a causa del violento urto, batteva rovinosamente la testa;
che, all'indomani, in data 15.08.2022, a causa anche di una forte emicrania, decideva di recarsi presso il nosocomio di Avellino San Giuseppe Moscati, all'U.O.C. di Neuroradiologia, ove veniva sottoposto ad una prima Tac cranio, cui seguiva una seconda ripetuta poi il giorno 17.08.2022; che il motoveicolo, cadendogli addosso, gli aveva arrecato una profonda ferita sulla gamba destra, per cui si sottoponeva a siringhe di antibiotico per l'infezione che durava diverse settimane;
che, in data 14.09.2022, decideva di sottoporsi ad analisi del sangue e delle urine, le quali evidenziavano la VES a 25 mm;
che, nei giorni immediatamente successivi all'incidente, egli, a più riprese, lamentava spossamenti vari, mal di testa, disorientamento, instabilità nel camminare, rallentamento generale nei movimenti e nei ragionamenti, fino ad arrivare al giorno 16.10.2022, quando, notando un intorpidimento della mano sinistra e della gamba sinistra, oltre che la mancata capacità di indirizzare gli arti, di salire gli scalini della gradinata, chiedeva di essere accompagnato presso il Pronto soccorso dell'Ospedale Moscati di Avellino;
che, arrivato presso il nosocomio in evidente stato di instabilità motoria, mancata funzionalità della mano sinistra e della gamba sinistra, in stato quasi confusionale, con giramenti di testa e vertigini, veniva sottoposto immediatamente a Tac cranio, che evidenziava una emorragia celebrale subdurale emisfero destro;
che egli rimaneva ricoverato presso la struttura ospedaliera fino al 25.10.22, con la diagnosi di “ematoma subdurale cronico destro”; che, in data 21.10.2022, veniva sottoposto ad intervento di svuotamento ematoma subdurale;
che, con missiva dell'8.11.2022, provvedeva ad inviare diffida e messa in mora ed invito alla negoziazione assistita alla CP_5
[...
la quale, con successiva nota di riscontro del 3.09.2023, negava offerta risarcitoria. In diritto, l'attore deduceva che la causa dell'ematoma dovesse essere attribuita al forte trauma subito, riconducibile all'incidente occorso in data 14.08.2022 e che nella fattispecie fosse evidente la responsabilità in solido dei convenuti, sotto il duplice profilo della responsabilità extracontrattuale del conducente il motociclo, ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c. e dell'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c. L'attore citava in giudizio e CP_4 Controparte_6
e concludeva “Voglia l'On. le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del
[...] caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertata e dichiarata la piena responsabilità dei convenuti, in solido tra loro, per i fatti di cui in premessa ed in particolare: - accertare e dichiarare la responsabilità del sig. per il sinistro occorso;
- per l'effetto, condannare in solido fra loro i convenuti CP_4 al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, oltre al danno alla salute, ai sensi dell'art. 2054 comma 1 e 2043 c.c. subiti dal dr. , da quantificarsi a mezzo CTU medico Parte_1 legale;
- con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione ai sottoscritti procuratore antistatari.”. Si costituiva in giudizio tempestivamente, in data 24/01/2024, la parte convenuta
[...]
quale procuratrice ai sensi dell'art. 77 c.p.c. di Controparte_1 Controparte_2
eccependo e deducendo, in fatto ed in diritto: “1.Sulla nullità dell'atto di citazione per
[...] indeterminatezza della domanda”, in via preliminare, eccependo la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, ai sensi dell'art. 163 n. 3 cpc e art. 164 comma 4 cpc, chiedendo che l'atto di citazione venisse dichiarato nullo ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 III comma cpc.; “2. Sull' an debeatur”, nel merito della controversia, contestando la ricostruzione del sinistro effettuata dall'attore, in quanto sfornita di un qualsivoglia riscontro oggettivo, non avendo assolto l'onere probatorio in virtù dell'art. 2697 cod. civ., non avendo depositato un verbale delle autorità intervenute sul luogo del sinistro, né dimostrato la qualità di terzo trasportato e non avendo dato prova del verificarsi del sinistro, gravando sul terzo trasportato ex art. 141 Cds l'onere della prova del nesso causale e risultando dubbi sulla ricostruzione dell'evento; “3. Sul quantum petitum”, relativamente al quantum petitum, contestando la quantificazione dei danni operata da parte attrice sulla base di un mero calcolo presuntivo ovvero basata, altresì, su una perizia di parte.
3 R.G. n. 3572/2023
La parte convenuta concludeva “Voglia l'On.le Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via pregiudiziale e/o preliminare: -accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda;
Nel merito, in via principale: - rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate e prive di riscontro probatorio;
Nel merito, in via subordinata: - rigettare parzialmente le domande attoree in ragione dell'effettivo pregiudizio subito da parte attrice e dell'effettivo grado di responsabilità accertato in capo alle parti. In via istruttoria, chiede il rigetto delle richiesta prova testimoniale formulata da controparte, ci si oppone ai capitoli di prova di parte attorea in quanto documentali, valutativi e generici;
in caso di denegata ammissione, chiede ammettersi prova contraria con i testi e sulle circostanze indicate da controparte;
Chiede, altresì, ammettersi CTU medico legale sulla persona del Sig. al fine quantificare le lesioni subite, di valutare la compatibilità Parte_1 delle lesioni al sinistro per cui è causa, nonchè valutare la congruità delle spese mediche sostenute.”. Il convenuto non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato CP_4 contumace. Con l'Ordinanza del 6/6/2024 questo Giudice, rilevato che l'attore aveva dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizio con compensazione delle spese e che la parte convenuta costituita aveva dichiarato di non accettare la rinuncia, letto l'art. 306 c.p.c. e ritenuto che il giudizio dovesse proseguire, assegnava termine per la comunicazione al convenuto
[...] dell'invito a stipulare una Convenzione di negoziazione assistita. Con successiva CP_4 ordinanza la causa veniva rinviata per la fase decisionale. All'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. Va, preliminarmente ed in via assorbente, ritenuto che, nei confronti del convenuto il giudizio vada dichiarato estinto, avendo l'attore, successivamente CP_4 all'Ordinanza di questo Giudice del 17/04/2024, provveduto alla rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., a mezzo di procura speciale, rilasciata all'uopo ai difensori costituiti (v. deposito telematico del 22/04/2024 e Verbale di udienza del 22/5/2024). Essendo il convenuto contumace, tale rinuncia non necessitava di sua accettazione. CP_4 Di contro, la parte convenuta costituita quale Controparte_1 procuratrice ai sensi dell'art. 77 c.p.c. di espressamente non ha Controparte_2 accettato la rinuncia agli atti operata da parte attrice (v. Verbale di udienza del 22/5/2024). E' noto che la rinunzia agli atti del giudizio comporta l'estinzione del processo se è accettata da tutte le parti interessate alla sua prosecuzione, in quanto l'accoglimento delle loro richieste potrebbe procurare loro un'utilità maggiore da quella che riceverebbero dalla semplice chiusura del processo. Nel caso di specie, è da ritenersi che la parte convenuta costituita avesse interesse alla prosecuzione del processo e a una pronuncia nel merito, tenuto conto della posizione assunta, delle difese ed eccezioni spiegate, non limitate a difese in rito o processuali e del complessivo atteggiamento processuale. Pertanto, occorre procedere ad analisi del merito. La domanda attorea è da giudicarsi infondata. Difatti, non è chi non veda come la parte attrice, al fine di comprovare i propri assunti e dimostrare la fondatezza delle domande avanzate, non abbia articolato alcuna richiesta istruttoria nell'atto di citazione, né la stessa ha poi depositato le memorie integrative di cui all'art. 171ter c.p.c. Deriva da quanto sopra che l'intera prospettazione attorea circa lo svolgimento del fatto storico per cui è causa, circa la propria legittimazione quale terzo trasportato, circa la dinamica del sinistro e la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione, circa il diritto al CP_4 risarcimento dei danni derivati e causalmente ricollegati allo stesso sia rimasta sfornita di ogni e qualsiasi prova. La domanda proposta nei confronti di Controparte_6
, pertanto, non può che essere rigettata.
[...]
4 R.G. n. 3572/2023
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano, in favore della parte convenuta costituita, d'ufficio, come in dispositivo, in base ai parametri forensi vigenti, tenuto conto del valore della controversia, dell'oggetto, della scarsa complessità delle questioni trattate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente espletate, ovvero dell'estrema semplicità della fase istruttoria e della snellezza della fase decisoria, caratterizzata dalla decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Dichiara l'estinzione del giudizio nei rapporti tra l'attore ed il Parte_1 convenuto per rinuncia agli atti del giudizio. CP_4 B. Rigetta le domande proposte da nei confronti della parte convenuta Parte_1
. Controparte_6 C. Condanna l'attore al pagamento, in favore della parte convenuta Parte_1 costituita , delle spese di giudizio, Controparte_6 che si liquidano in €2.540,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con attribuzione ai procuratori costituiti. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 10 dicembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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