Articolo 3 della Legge 21 agosto 1963, n. 1208
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 ottobre 1963
Art. 3.
In relazione alle esigenze dei servizi delle nuove Direzioni generali istituite presso il Ministero delle finanze con l' articolo 1 della legge 19 luglio 1962, n. 959 , il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del detto Ministero per l'esercizio finanziario 1963-64.
Entrata in vigore il 2 ottobre 1963