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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 3595 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2024,
avente ad oggetto: Altri contratti d'opera
vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MANZON FRANCESCO, elettivamente domiciliato in
NAPOLI al Corso Umberto I n. 174 presso il difensore avv. MANZON
FRANCESCO, come da procura in calce all'atto di opposizione,
OPPONENTE
e
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. COPPOLA MARIA ROSARIA e dell'avv.
CAPASSO SALVATORE, presso il cui studio elettivamente domicilia in CASAL DI PRINCIPE (CE) alla via Porta Capua n. 25 giusta procura in atti,
OPPOSTA
Proc. n. 3595 /2024 R.G – Sentenza Pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 22/05/2025 le parti costituite hanno così concluso:
“l'Avv. MANZON FRANCESCO per parte opponente il quale riportandosi alle proprie richieste chiede che la causa venga assegnata
a sentenza per la declaratoria di incompetenza come da ordinanza del
giudice del 24.04.2025, rinunciando ai termini ex art. 189 c.p.c. affinché
venga rimessa al Tribunale di Napoli previa revoca del decreto
ingiuntivo opposto;
l'Avv. COPPOLA MARIA ROSARIA oggi sostituita dall'avv. Francesco Petito per parte opposta il quale si riporta alle memorie autorizzate ribandendo la propria adesione all'eccezione di
incompetenza per territorio come sollevata anche di ufficio dal giudice
e rinuncia ai termini ex art. 189 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22/04/2024 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 656/24 del
12/03/2024 con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di ella somma di € 10.309,00, oltre interessi ex D.lgs. n. CP_1
231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture e fino al soddisfo,
nonché le spese del procedimento monitorio, eccependo: (I)
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord per essere competente il Tribunale di Napoli;
(II) il difetto di legittimazione attiva della (III) l'infondatezza nel merito della pretesa CP_1
creditoria.
Va detto che l'opposta ha agito in sede monitoria ritenendo di aver maturato, nel corso dell'anno 2022, nei confronti dell' un Pt_1
Proc. n. 3595 /2024 R.G – Sentenza Pagina 2 di 9 credito pari ad euro 10.309,00, come portato nella fattura n. 4 del
7.2.2022, per aver effettuato “lavori di controsoffittature, copertura esterna con guaina, intonaci esterni, pitturazioni, sistemazione impianto idrico” presso l'unità immobiliare sita in Napoli al C.so Umberto n.
190”.
Ciò detto l'opponente ha decisamente avversato la predetta domanda, contestando la fattura azionata in sede monitoria e aggiungendo che: a)
la richiesta proviene da una società con la quale la Sig.ra Pt_1
personalmente, non ha mai avuto alcun rapporto;
b) le opere, come descritte in fattura, non sono state mai realizzate, né dalla COVID2 né dal in proprio;
c) le lavorazioni effettivamente eseguite dal CP_2
Sig. (e non dalla società istante) risalgono all'anno 2017 e CP_2
non al 2022; d) l'intervento è consistito nel ripristino di una controsoffittatura;
e) il lavoro eseguito dal Sig. è stato CP_2
interamente saldato in contanti senza che sia stata emessa fattura.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, contestando CP_1
gli avversi assunti, ha insistito per il totale rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 24/04/2025 è stata sollevata di ufficio ex art. 101 co.
2° c.p.c. la questione dell'incompetenza territoriale del Tribunale adito, con termine per note sulla questione medesima.
Parte opponente ha aderito al rilievo officioso con nota del 12.05.2025, mentre l'opposta ha prestato adesione con nota del 14.05.2025.
Sicché, all'udienza del 22/05/2025 la causa è stata trattenuta in decisione sull'eccezione di incompetenza senza la previa concessione dei termini
Proc. n. 3595 /2024 R.G – Sentenza Pagina 3 di 9 ex art. 189 c.p.c., in quanto rinunciati dalle parti.
***
Ciò chiarito, in perfetta sintonia con quanto evidenziato alle parti con ordinanza del 24/04/2025, va dichiarata, innanzitutto ed in via pregiudiziale di rito, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore della competenza territoriale del Tribunale di Napoli, quale ufficio giudiziario competente in relazione al cd. criterio del “foro del consumatore” (33, comma 2, lett. u), cod. cons.).
E' stato evidenziato alle parti, sul punto, che l'odierna opponente, quale persona fisica, sembra rivestire la qualifica di “consumatore” ai fini della disciplina dettata dal D.lgs. n. 206/2005, con conseguente applicazione dell'art. 33, comma 2, lett. u), cod. cons. a mente del quale
è competente, ratione loci, per le controversie di cui è parte un
“consumatore”, il giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore (cfr. Cass. civ., n. 181/2015, secondo cui il domicilio elettivo del consumatore insieme alla residenza dello stesso al momento della domanda, costituisce foro esclusivo ed inderogabile).
Più in particolare, l'art. 33, comma 2, lett. u) cod. cons. prevede che si presume vessatoria, fino a prova contraria, la clausola che abbia l'effetto di stabilire come competente un foro diverso da quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore.
L'art. 4, comma 4, cod. cons. esclude la vessatorietà delle clausola che abbiano costituito oggetto di trattativa individuale;
il successivo comma
5 precisa che, nel caso di contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme
Proc. n. 3595 /2024 R.G – Sentenza Pagina 4 di 9 determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposte, abbiano costituito oggetto di specifica trattativa con il consumatore, onde nel caso di contratti predisposti unilateralmente dal professionista, al requisito della diretta conoscenza della clausola derogatoria del foro, assicurato mediante la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., si aggiunge quello della necessità di una apposita negoziazione, imposta quale condizione di efficacia dall'art. 34, comma 4, cod. cons. (tra le tante, Cass. civ., sez. VI,
28/04/2020, n. 8268).
Si aggiunge, in questa sede, che sul tema della natura del foro del consumatore, la giurisprudenza afferma che si tratta di foro esclusivo e inderogabile, a meno che la previsione di altri fori sia stata oggetto di trattativa tra le parti, giusta la previsione del D.lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u), e che la prova di tale circostanza costituisce un onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l'esistenza della trattativa come un prius
logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola (tra le molte, Cass. civ., sez. VI, 14/10/2021, n. 28224).
Ora, per quanto di interesse in questa sede, è noto che la disciplina di tutela del consumatore posta del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 33
e s.s. (c.d. “codice del consumo”) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, potendo trovare applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di
Proc. n. 3595 /2024 R.G – Sentenza Pagina 5 di 9 rapporti, che di contratto singolarmente predisposto.
E' stato peraltro sostenuto che la disciplina a tutela del consumatore deve poter trovare applicazione anche in mancanza di contratto scritto
(cfr. la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993: “il consumatore deve godere della medesima protezione nell'ambito di un contratto orale e di un contratto scritto”: in questi termini, Cass. civ., sez. VI, 25/01/2018, n. 1951), come nella fattispecie in esame, ove è
pacifico che il contratto venne stipulato oralmente, circostanza questa,
come si è visto, non ostativa alla disciplina consumeristica in oggetto.
Ora è incontestato che la consumatrice, odierna opponente, risieda in
Napoli alla Via Aniello Falcone n. 249.
Da quanto precede, deriva, pertanto, che in relazione al cd. “foro del consumatore” vi è l'incompetenza territoriale del Giudice adito a conoscere della controversia, in favore della competenza territoriale del
Tribunale di Napoli, avendo la consumatrice in questione stabilito la propria residenza in Napoli.
In definitiva, dunque, per tutto quanto innanzi osservato, va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore della competenza territoriale del Tribunale di Napoli, dinanzi al quale la causa andrà riassunta.
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto va, pertanto, revocato,
e va assegnato alle parti il termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, ex art. 50 c.p.c.
Per quanto riguarda, poi, gli effetti che una tale pronuncia di incompetenza spiega nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto
Proc. n. 3595 /2024 R.G – Sentenza Pagina 6 di 9 ingiuntivo, occorre precisare che, se da un lato il Giudice (inteso quale
Ufficio Giudiziario) che ha emesso il decreto ingiuntivo è dotato di competenza funzionale e inderogabile a conoscere anche della relativa opposizione (cfr. Cass. 6788/1995; Cass. 41/1995; Cass. 9624/1990), dall'altro lato qualora nel giudizio di opposizione venga eccepita proprio l'incompetenza (e nello specifico, l'incompetenza territoriale), il
Giudice dell'opposizione, se ravvisi la fondatezza di tale eccezione, non può limitarsi a dichiarare la propria incompetenza (con ordinanza),
dovendo invece pronunciare la nullità del decreto ingiuntivo emesso
(con sentenza) ed esaurire così la propria competenza funzionale (cfr.
Cass. 15720/2006; Cass. 861/2003; Cass. 2843/1998). Si aggiunge che alcuna rilevanza, poi, può essere attribuita all'adesione all'eccezione di incompetenza formulata da parte convenuta-opposta: trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la statuizione conclusiva dello stesso non potrebbe mai essere rappresentata da una mera ordinanza che prenda atto dell'accordo processuale raggiunto tra le parti in punto di competenza territoriale del giudice adito, essendo, in ogni caso, necessario un provvedimento a natura decisoria (i.e. sentenza) che dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto e che provveda in ordine alla regolamentazione delle spese di lite (cfr. sul punto Cass.
6106/2006; Cass. 1182/2007).
Ne consegue che con la translatio iudicii, disposta nel giudizio di opposizione innanzi al giudice dichiarato competente, ciò che trasmigra non è la causa di opposizione in sé (giudizio che termina con la declaratoria di incompetenza), bensì quella sulla domanda creditoria,
Proc. n. 3595 /2024 R.G – Sentenza Pagina 7 di 9 che si svolge con il rito ordinario (cfr. Cass. 861/2003; Cass.
10206/2001).
L'adesione da parte dell'opposto alla questione dell'incompetenza sollevata in via officiosa ex art. 101 c.p.c. – e non quindi dallo stesso opponente, che aveva eccepito l'incompetenza territoriale in relazione ad altri, diversi, criteri di collegamento – unitamente all'esito del giudizio costituiscono gravi ed eccezionali ragioni legittimanti l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (cfr. Corte Cost.
n. 77/2018).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sull'opposizione proposta da
[...]
contro così provvede: Pt_1 Controparte_1
1) Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord in favore della competenza territoriale del Tribunale di Napoli, dinanzi al quale rimette le parti;
2) Assegna alle parti il termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio dinnanzi al Giudice individuato quale competente indicato nel capo che precede;
3) Revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 656/24 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord il 12/03/2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 2018/2024 R.G.;
4) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite di questo giudizio.
Così deciso in Aversa il 29/05/2025
Proc. n. 3595 /2024 R.G – Sentenza Pagina 8 di 9 IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 3595 /2024 R.G – Sentenza Pagina 9 di 9