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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/07/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1833/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1833/2025 V.G. posta in decisione il 19.06.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Bianco n.14/A, C.F. (avv. Elisa Pelella) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...]
(RA), via Marabina n.221, C.F. (avv. Martin Benini) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 28.04.2025; preso atto che l'udienza del 10.06.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli , in data 23.10.2012, e Controparte_1 Per_1
, in data 12.08.2006;
[...] ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a [...]
LA (NA) il 27.10.1980, C.F. , e , nato a [...] C.F._1 Parte_2
Gennaro VI (NA) il 19.03.1983, C.F. celebrato con rito concordatario C.F._2 in PA AM (NA) il 27.05.2006, in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 9, parte II, serie A, anno 2006;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di PA AM (NA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1. La sig.ra continuerà ad abitare, insieme ai figli, presso la casa coniugale, sita Parte_1
in Ravenna (RA), Via Monte Bianco n. 14/A, comprensiva dei relativi mobili e arredi di proprietà
della stessa, gravata di contratto di locazione intestato al signor . Il signor si Parte_2 Pt_2
obbliga a rinnovare il predetto contratto locatizio sino a quando la GN non avrà Pt_1
reperito un'occupazione lavorativa stabile, che le permetterà di subentrare nell'intestazione del predetto contratto nei confronti del locatore e in sostituzione dell'ex coniuge. Dalla sottoscrizione del presente atto, la GN provvederà comunque, in modo autonomo, al pagamento del Pt_1
canone di locazione relativo alla casa familiare e pari ad euro 500 mensili;
2. La figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con CP_1
collocamento e residenza presso la madre, nell'abitazione condotta in locazione di via Monte Bianco
14/A. Il figlio , maggiorenne non autosufficiente economicamente, resterà a vivere anch'esso Per_1
presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per la figlia minorenne relative all'istruzione,
all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale viene esercitata disgiuntamente.
I genitori di impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale variazione di residenza;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore liberamente, previo accordo e comunicazione alla madre. In mancanza di accordi, il signor potrà vedere e tenere con sé la minore con le Pt_2
seguenti modalità:
a) a week end alternati, dal sabato mattina alle ore 19:30 della domenica;
b) un pomeriggio infrasettimanale;
c) 7 (sette) giorni in occasione delle festività natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale
con quello di capodanno;
d) le vacanze pasquali verranno trascorse con ciascun genitore, ad anni alternati.
f) 15 (quindici) giorni anche non consecutivi in occasione delle ferie estive da concordarsi entro il
30 maggio di ogni anno. In tale periodo, i genitori si impegnano a comunicare vicendevolmente l'eventuale luogo prescelto per trascorrere le vacanze e a consentire ogni comunicazione.
Il tutto compatibilmente con le esigenze lavorative dei coniugi, degli impegni scolastici e ricreativi della figlia e salvo diverso accordo tra i ricorrenti o volontà di;
CP_1
4. A partire dalla sottoscrizione del presente atto, il signor verserà alla GN , a Pt_2 Pt_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di € 400,00
(quattrocento/00); detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente ricorso e dovrà essere corrisposto fino a quando i figli non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, entro il giorno quindici di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla GN;
Pt_1
5. le spese straordinarie - così come individuate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di
Ravenna, approvato nel luglio 2015 da intendersi qui espressamente richiamato e ritrascritto -
saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6. l'assegno unico e universale verrà interamente percepito dalla GN;
Pt_1 7. I coniugi si concedono reciprocamente assenso all'espatrio per sé e per i figli minori e si impegnano a collaborare nelle relative pratiche amministrative.”
Spese compensate tra le parti.
Ravenna, 03/07/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1833/2025 V.G. posta in decisione il 19.06.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Bianco n.14/A, C.F. (avv. Elisa Pelella) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...]
(RA), via Marabina n.221, C.F. (avv. Martin Benini) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 28.04.2025; preso atto che l'udienza del 10.06.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli , in data 23.10.2012, e Controparte_1 Per_1
, in data 12.08.2006;
[...] ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a [...]
LA (NA) il 27.10.1980, C.F. , e , nato a [...] C.F._1 Parte_2
Gennaro VI (NA) il 19.03.1983, C.F. celebrato con rito concordatario C.F._2 in PA AM (NA) il 27.05.2006, in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 9, parte II, serie A, anno 2006;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di PA AM (NA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1. La sig.ra continuerà ad abitare, insieme ai figli, presso la casa coniugale, sita Parte_1
in Ravenna (RA), Via Monte Bianco n. 14/A, comprensiva dei relativi mobili e arredi di proprietà
della stessa, gravata di contratto di locazione intestato al signor . Il signor si Parte_2 Pt_2
obbliga a rinnovare il predetto contratto locatizio sino a quando la GN non avrà Pt_1
reperito un'occupazione lavorativa stabile, che le permetterà di subentrare nell'intestazione del predetto contratto nei confronti del locatore e in sostituzione dell'ex coniuge. Dalla sottoscrizione del presente atto, la GN provvederà comunque, in modo autonomo, al pagamento del Pt_1
canone di locazione relativo alla casa familiare e pari ad euro 500 mensili;
2. La figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con CP_1
collocamento e residenza presso la madre, nell'abitazione condotta in locazione di via Monte Bianco
14/A. Il figlio , maggiorenne non autosufficiente economicamente, resterà a vivere anch'esso Per_1
presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per la figlia minorenne relative all'istruzione,
all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale viene esercitata disgiuntamente.
I genitori di impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale variazione di residenza;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore liberamente, previo accordo e comunicazione alla madre. In mancanza di accordi, il signor potrà vedere e tenere con sé la minore con le Pt_2
seguenti modalità:
a) a week end alternati, dal sabato mattina alle ore 19:30 della domenica;
b) un pomeriggio infrasettimanale;
c) 7 (sette) giorni in occasione delle festività natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale
con quello di capodanno;
d) le vacanze pasquali verranno trascorse con ciascun genitore, ad anni alternati.
f) 15 (quindici) giorni anche non consecutivi in occasione delle ferie estive da concordarsi entro il
30 maggio di ogni anno. In tale periodo, i genitori si impegnano a comunicare vicendevolmente l'eventuale luogo prescelto per trascorrere le vacanze e a consentire ogni comunicazione.
Il tutto compatibilmente con le esigenze lavorative dei coniugi, degli impegni scolastici e ricreativi della figlia e salvo diverso accordo tra i ricorrenti o volontà di;
CP_1
4. A partire dalla sottoscrizione del presente atto, il signor verserà alla GN , a Pt_2 Pt_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di € 400,00
(quattrocento/00); detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente ricorso e dovrà essere corrisposto fino a quando i figli non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, entro il giorno quindici di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla GN;
Pt_1
5. le spese straordinarie - così come individuate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di
Ravenna, approvato nel luglio 2015 da intendersi qui espressamente richiamato e ritrascritto -
saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6. l'assegno unico e universale verrà interamente percepito dalla GN;
Pt_1 7. I coniugi si concedono reciprocamente assenso all'espatrio per sé e per i figli minori e si impegnano a collaborare nelle relative pratiche amministrative.”
Spese compensate tra le parti.
Ravenna, 03/07/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè