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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2303/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 2303/2023, promossa da:
(C.F: ), (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F: ), in proprio e tutti in qualità di eredi di
[...] C.F._4 Persona_1
(C.F: ), rappresentati e difesi dall'Avv. FABRIZIO
[...] C.F._5
GNOCCHI del Foro di VI e dall'Avv. MARTA PERDUCA del Foro di Palermo;
ATTORI nonché da
(C.F: ) e (C.F: Parte_5 C.F._6 Parte_1
), (C.F: ) e C.F._1 Parte_2 C.F._7 Pt_6
(C.F: , nelle rispettive qualità di esercenti la responsabilità
[...] C.F._8
genitoriale nei riguardi dei figli minori (C.F: ), Persona_2 C.F._9
(C.F: ) e (C.F: Parte_7 C.F._10 Parte_8
), rappresentati e difesi dall'Avv. FABRIZIO GNOCCHI del Foro di VI C.F._11
e dall'Avv. MARTA PERDUCA del Foro di Palermo;
ATTORI RINUNCIANTI contro
(C.F/P.I: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. VALERIA MAGGIANI del Foro di
VI;
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità sanitaria.
Conclusioni: - parte attrice: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Voglia l'ill.mo Tribunale di VI, accertare e dichiarare la responsabilità degli UT , in Controparte_1
personale del legale rapp.te pro-tempore, nella causazione dell'evento morte della SI.ra
, quale conseguenza della somministrazione di numero due dosi di Persona_1 vaccino Moderna e/o della mancata acquisizione del consenso informato, e per l'effetto condannare i predetti UT al risarcimento in favore degli attori dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, nel cui ambito sono da ricomprendere il danno biologico, il danno da morte, il danno patrimoniale, il danno biologico terminale ed il danno morale soggettivo, o eventualmente, il danno da perdita di changes, iure proprio e iure hereditatis, dai predetti subiti a causa della morte della SI.ra , nella misura che Persona_1
per ognuno risulterà in corso di causa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”;
- parte rinunciante: “CHIEDONO Che l'Ill.mo Giudice Voglia autorizzare d'ufficio
l'estinzione del procedimento avanti il Tribunale di VI, RG n. 2303/2023 nei loro confronti, non sussistendo alcuna utilità maggiore per controparte dalla loro permanenza nella suddetta causa civile.”;
- parte convenuta: “In via preliminare: accertare e dichiarare l'estinzione del rapporto processuale nei confronti dei signori , , Parte_9 Parte_6 Pt_8
, e in ragione della rinuncia depositata dagli stessi
[...] Parte_7 Persona_2
con memoria di parte attrice del 2/10/2023; Nel merito: previo ogni altro accertamento e ogni altra declaratoria, rigettare tutte le domande e conclusioni avversarie perché destituite di qualsiasi fondamento in fatto e in diritto;
In ogni caso: con vittoria di spese del presente giudizio.”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Il 28.07.2021 presso l'ICS Maugeri di VI, dove era ricoverata, in seguito a una grave patologia polmonare e infiammatorio-settica, moriva all'età di 81 anni la sig.ra madre Persona_1
di e e nonna di cinque nipoti: e , figli di Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 Persona_2
ed e figli di e Parte_1 Parte_5 Parte_7 Parte_8 Parte_2
. Parte_6
Con atto di citazione notificato in data 17.05.2023, gli attori generalizzati in epigrafe, nelle dichiarate qualità, convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, gli UT
[...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni sofferti, “iure Controparte_1 proprio” e “iure hereditatis”, per il decesso della congiunta, asseritamente cagionato dall'erronea somministrazione del vaccino anti-Covid 19 “Moderna” da parte dei sanitari dell'istituto. In particolare, esponevano:
- che la sig.ra all'epoca di anni 81, tra il 04.03.2021 e il 25.03.2021, veniva Parte_10
sottoposta dal proprio medico generale al primo ciclo di vaccinazione anti-SARS-COV-2 con somministrazione di due dosi di vaccino Comirnaty (Pfizer);
- che il successivo 02.04.2021, in seguito allo sviluppo di fenomenologia riconosciuta come espressione di “ictus ischemico da occlusione del tratto P4 dell'ACP destra e verosimile etiologia aterotrombotica con associata subocclusione dell'arteria vertebrale sinistra a livello intracranico”, la congiunta veniva ricoverata presso l'IRCCS Policlinico San Matteo di VI in “Stroke Unit”;
- che in sede di accettazione presso la struttura, veniva richiesta l'anamnesi vaccinale e nella compilazione della “scheda paziente NO COVID”, accanto alla dicitura “paziente vaccinato covid” veniva indicato “somministrate entrambe le dosi”;
- che nell'arco di circa una settimana, l'evoluzione morfo-strutturale del quadro ischemico- emorragico della paziente subiva un miglioramento progressivo con un parziale recupero motorio;
- che in data 08.04.2021, la paziente veniva trasferita presso l'ICS Maugeri di VI, unità di neuroriabilitazione;
- che i medici della struttura convenuta, non avvedendosi, evidentemente, per negligenza e imprudenza, che la paziente era già stata sottoposta ad un primo ciclo vaccinale anti-Covid
19, le somministrarono due ulteriori dosi di vaccino, rispettivamente in data 26.05.2021 (la terza) ed il 05.07.2021 (la quarta), entrambe con il vaccino “Moderna”;
- che in occasione delle due ultime vaccinazioni, non veniva acquisito il consenso informato né della paziente, né dei suoi due figli;
- che in seguito all'insorgenza di complicazioni causalmente connesse alle ultime due vaccinazioni eseguite in struttura, la paziente precipitava in una grave patologia polmonare e infiammatorio-settica, che il 28.07.2021 la conduceva all'exitus;
- che il dott. del Dipartimento di Medicina Legale dell'Università di VI, Persona_3 consulente della Procura della Repubblica di VI, eseguita l'autopsia in data 02.08.2021, individuava le cause della morte della paziente “in una grave insufficienza multiorgano insorta nel contesto di uno shock settico secondario ad infezione del parenchima polmonare
e delle vie urinarie”; Pe
- che i consulenti incaricati dalle parti, dott. e dott. , ripercorsa ed Per_5 Per_6
esaminata la vicenda clinica alla luce di tutte le circostanze del caso, concludevano la relazione di consulenza medico-legale affermando che il secondo ciclo vaccinale mRNA- “Moderna” non poteva ritenersi “semplicemente facilitatore” o “concausativo” del decesso della paziente, bensì doveva essere considerato “alla stregua di atto causativo autonomamente necessario e sufficiente nella produzione dell'exitus esaminato”.
Premessi tali elementi fattuali e richiamando le considerazioni medico-legali dei CT in ordine al nesso di causalità tra la morte della paziente e l'erronea somministrazione del vaccino “Moderna”, peraltro, non preceduta dalla raccolta del consenso informato da parte dei medici dell'ICS Maugeri, gli attori chiedevano di essere risarciti dalla struttura convenuta - responsabile dell'evento dannoso
“ex artt. 2043, 2059 e 1228 c.c.” - dei seguenti danni:
a) non patrimoniale “iure hereditatis”, tutti in qualità di eredi della “de cuius”:
1. danno biologico terminale, sia temporaneo che permanente, subito dalla vittima primaria, sopravvissuta per un lasso di tempo considerevole (23 giorni) all'evento poi rivelatosi mortale;
2. danno morale soggettivo (o “da lucida agonia”), quale sofferenza psichica di massima intensità, anche si durata limitata;
b) non patrimoniale “iure proprio”:
3. danno biologico riscontrato alla salute dei superstiti dopo la morte della persona cara, dimostrabile anche per presunzioni dal rapporto di stretta parentela;
4. danno da morte, derivante dalla recisione grave ed irreparabile del legame familiare costituzionalmente protetto, derivante dal decesso del congiunto;
c) patrimoniale, consistente negli esborsi per le spese funerarie;
“o eventualmente, il danno da perdita di changes” (rectius: chances), “nella misura che per ognuno risulterà in corso di causa”, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo e con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Con comparsa di risposta del 29.08.2023 l' resisteva alle avverse domande, Controparte_2 eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità di quelle promosse da e Parte_5
per non avere essi proposto, né preso parte, al procedimento di mediazione Parte_6
obbligatoria precedentemente svoltosi, tra le altre parti, con esito negativo;
nel merito, previo inquadramento della fattispecie nell'alveo della responsabilità extracontrattuale della struttura verso i parenti della vittima, eccepiva l'assenza di prova del nesso causale tra la somministrazione del vaccino “Moderna” ed il decesso dell'anziana paziente, riconducibile unicamente al peggioramento del quadro clinico generale a causa delle lesioni ischemiche cerebrali dalla medesima già sofferte, e la mancanza di colpa rispetto alle procedure esistenti e ai disservizi noti, all'epoca dei fatti, sulla registrazione delle vaccinazioni anti-Covid 19 nel sistema informativo della Regione Lombardia, in cui non figurava il primo ciclo di vaccinazione con vaccino “Pfizer”. Produceva, inoltre, i moduli di consenso informato regolarmente datati e sottoscritti dalla paziente e dal medico per ciascuna dose di vaccino “Moderna” somministrata, a riprova del corretto operato dei medici della struttura, ed infine contestava i danni non patrimoniali richiesti, in quanto non tutti astrattamente risarcibili e finanche imprecisi sotto il profilo terminologico.
Dopo le verifiche preliminari, gli attori e Parte_5 Parte_1 Parte_2
nelle predette qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori Parte_6
, e tramite i loro procuratori all'uopo muniti di procura Persona_2 Pt_7 Parte_8 speciale, comunicavano la rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., seguita dall'accettazione della convenuta con richiesta di estrometterli dal processo.
In prima udienza il giudice, dato atto della parziale estinzione a seguito di regolare rinuncia- accettazione ex art. 306 c.p.c., riservava di provvedere in sentenza.
La causa proseguiva in istruttoria con l'acquisizione dei documenti prodotti ed una TU medico- legale volta ad indagare, in particolare, il nesso causale tra la morte della paziente e l'eventuale sovradosaggio del vaccino anti-Covid, affidata al Collegio peritale specializzato composto dal dott.
(specialista in medicina legale) e dal prof. dott. (specialista in igiene Persona_7 Persona_8
e medicina preventiva).
Esaurite le operazioni peritali con l'esame della relazione di TU e delle relative osservazioni, il
Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza cartolare del 27.01.2025 per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini intermedi di cui agli artt. 281- quinquies e 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Scaduti i termini, sulla scorta delle conclusioni sopra trascritte e ribadite dalle parti nelle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. In via del tutto preliminare, rilevato che gli attori generalizzati in epigrafe e la convenuta hanno dichiarato di rinunciare agli atti e di accettare l'altrui rinuncia, per il tramite dei loro procuratori validamente muniti dei relativi poteri, va dichiarata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del processo tra dette parti a spese interamente compensate.
Si precisa che la rinuncia agli atti non estingue il diritto all'azione (cfr. ad es. Cass n. 9066/2002), sicché la rinuncia formulata ai sensi dell'art. 306 c.p.c. deve ritenersi validamente compiuta dal genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, in virtù della rappresentanza “ex lege” ovvero della sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., senza la necessità della previa autorizzazione del giudice tutelare.
§2. Nel merito si osserva quanto segue.
2.1 Gli odierni attori, rispettivamente figli e nipoti della “de cuius”, hanno agito per sentire accertare la responsabilità della struttura convenuta in relazione alle prestazioni sanitarie rese in favore della congiunta, sig.ra in occasione del suo ricovero presso l'unità di Persona_1 neuroriabilitazione nel periodo compreso tra l'8.04.2021 (data del suo trasferimento dall'IRCCS
Policlinico San Matteo di VI) e la data del decesso, occorso il 28.07.2021.
Secondo la prospettazione attorea, in estrema sintesi, le condotte imprudenti e negligenti ascritte ai sanitari della clinica “Maugeri” di VI, consistite nell'avere sottoposto la paziente ad un secondo ciclo vaccinale anti SARS-CoV-2 somministrandole, durante la degenza, due dosi di vaccino
“Moderna”, supponendo - erroneamente - che la stessa non fosse vaccinata contro il noto virus e senza peraltro acquisirne previamente il consenso informato, sono state causa diretta del decesso della propria congiunta.
2.2 Giova premettere, in punto di diritto, che la fattispecie di responsabilità medica invocata risulta interamente disciplinata, sia sul piano processuale che su quello sostanziale, dal regime introdotto dalla Legge 8 marzo 2017 n. 24 (L. Gelli-Bianco), essendosi i fatti contestati verificatisi dopo la sua entrata in vigore (1° aprile 2017).
2.3 Per quanto specificamente riguarda la responsabilità della struttura sanitaria (l'unica azionata dagli attori nel presente giudizio, nel quale non sono stati convenuti personalmente i membri del personale sanitario), la novella normativa si pone in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre, Cass. n. 19541/2015), che, sotto il profilo qualificatorio, già inquadrava la responsabilità della struttura nell'alveo della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente nella struttura comporta la conclusione di un contratto atipico c.d. di spedalità (o di assistenza sanitaria), che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente
(rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c., sempre per fatto proprio e non altrui;
cfr. Cass. n. 28987/2019; Cass. n. 29001/2021; Cass. n.
8116/2022; Cass. n. 26811/2022; Cass. n. 7074/2024).
2.4 È stato, tuttavia, precisato che tale regime di responsabilità può essere fatto valere soltanto dal paziente ovvero, in caso di morte, dai suoi eredi, per il risarcimento dei danni trasmissibili “iure successionis”, ma non anche dai prossimi congiunti della vittima per il risarcimento dei danni subiti
“iure proprio” in conseguenza del decesso del paziente, a fronte dei quali la struttura ospedaliera continua a rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.).
In riferimento a tali pretese non è invocabile la figura del contratto con effetti protettivi anche nei confronti del terzo, al fine di ricondurla nell'alveo della responsabilità contrattuale, in quanto è giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte l'affermazione secondo la quale “il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, fatta eccezione per il peculiare e circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione” (cfr. Cass. n. 14615 2020, in cui la Corte ha escluso la spettanza dell'azione contrattuale “iure proprio” agli eredi di un soggetto ammalatosi e poi deceduto a causa di infezione da HCV contratta a seguito di emotrasfusioni eseguite presso un ospedale, precisando che essi avrebbero potuto eventualmente beneficiare della tutela aquiliana per i danni da loro stessi subiti;
v. anche Cass. n. 11320/2022).
2.5 Al di fuori di questa peculiare situazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372 c.c., comma 2, secondo il quale il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi se non nei casi previsti dalla legge, con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione contratta dalla struttura sanitaria nei confronti del loro congiunto rileva nei loro confronti come illecito aquiliano e si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (da ultimo, in questo senso,
Cass. n. 14258/2020; conf. Cass. n. 21404/2021; Cass. n. 11320/2022; Cass. n. 4904/2022; Cass. n.
28959/2023; Cass. n. 3267/2024).
2.6 Nella fattispecie in esame si innesta, dunque, un doppio regime di responsabilità della struttura sanitaria convenuta: essa è contrattuale per l'azione relativa al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla paziente e trasmessi “iure hereditatis” ai suoi “eredi”, mentre è aquiliana in relazione alla pretesa risarcitoria avanzata “iure proprio” dai congiunti della vittima, in conseguenza della perdita del rapporto parentale.
2.7 Da tali premesse qualificatorie discendono importanti conseguenze, in specie sulle regole di distribuzione dell'onere della prova.
2.7.1 Come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di una nuova malattia e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 26700/2018; conf., tra le molte, Cass. n. 28891/2019; Cass. n.
25288/2020; Cass. n. 14702/2021; Cass. n. 10345/2021; Cass. n. 10050/2022; Cass. n. 5808/2023;
Cass. n. 9889/2023; Cass. n. 13107/2023; Cass. n. 3447/2024; Cass. n. 10835/2024).
2.7.2 Sotto il versante della responsabilità extracontrattuale, secondo le regole generali, grava sul danneggiato sia l'onere della prova della concreta condotta colposa ascrivibile al sanitario, sia della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità, attiva ed eventualmente omissiva, rispetto al mancato adempimento di una condotta obbligatoria ed esigibile in concreto.
2.8 Con riferimento alla specifica vicenda oggetto del giudizio, nodo centrale assume la verifica della sussistenza del nesso di causalità (materiale) tra la condotta colposa ascritta ai sanitari dell'ente ospedaliero convenuto (erronea somministrazione di un secondo ciclo di vaccinazione contro il Covid-19) e l'evento di danno (identificato nel sopravvenuto decesso della paziente).
§3. Una adeguata trattazione della problematica in disamina non può prescindere dalla preliminare focalizzazione di alcuni profili di essenziale importanza, in tema di causalità, nel peculiare contesto della responsabilità medica.
3.1 L'accertamento giudiziario (che non coincide con il concetto di certezza naturalistica dell'accadimento di un fatto) della causalità materiale, comune ad ogni fattispecie di responsabilità, si fonda sull'applicazione del principio di cui all'art. 40 c.p.c. e sulla regola concausale di cui all'art. 41 c.p.
In base a tali principi, un evento è da considerare “causato” da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, dovendosi, altresì, avere riguardo al criterio della c.d. causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili (tra le molte, Cass., Sez. Un.,
n. 576/2008; Cass. n. 17084/2019).
3.2 L'accertamento del nesso causale nella responsabilità civile - la cui valutazione è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla
“certezza”) - consiste, dunque, nella relazione probabilistica concreta (svincolata da ogni riferimento alla prevedibilità soggettiva) tra condotta (commissive/omissiva) ed evento dannoso, da ricostruirsi secondo il criterio della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”.
3.3 Come insegna la costante giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass., ord. n. 12497/2024):
- il primo criterio (“la probabilità prevalente”) implica che, rispetto ad ogni enunciato, venga considerata l'eventualità che esso possa essere vero o falso, e che l'ipotesi positiva venga scelta come alternativa razionale quando è logicamente più probabile di altre ipotesi positive, in particolare di quella/e contraria/e (senza che la relativa valutazione risulti in alcun modo legata ad una concezione meramente statistico-quantitativa della probabilità), per essere viceversa scartata quando le prove disponibili le attribuiscano un grado di conferma “debole” (tale, cioè, da farla ritenere scarsamente credibile rispetto alle altre);
- il secondo criterio (“il più probabile che non”) comporta che il giudice, in assenza di altri fatti positivi, scelga l'ipotesi fattuale che riceve un grado di conferma maggiormente probabile rispetto all'ipotesi negativa, tale per cui il nesso di causa si assume provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro).
3.4 In entrambi i casi, il concetto di “probabilità” non va riferito alla frequenza statistica (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana) (tra le altre: Cass. n. 23197/2018; Cass. n. 19372/2021; Cass. 7355/2022; Cass.
n. 13037/2023; Cass. n. 12497/2024 cit.).
Dunque, il concetto di probabilità logica impone di tener conto di tutte le caratteristiche del caso concreto, integrando il criterio della frequenza statistica con tutti gli elementi astrattamente idonei a modificarla.
3.5 Allorquando, poi, venga in rilievo una condotta omissiva, la verifica del nesso causale tra tale condotta e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto (cfr. Cass. n. 21530/2021).
§4. Ciò premesso in diritto, nella fattispecie questo Tribunale ha affidato a due consulenti - di comprovata esperienza e professionalità - specializzati nei campi della medicina legale (dott.
e dell'igiene e medicina preventiva, epidemiologia e vaccinazioni (prof. dott. Persona_7 [...]
, l'incarico di accertare, sulla scorta dei documenti prodotti e delle conoscenze Per_8 scientifiche acquisite nel dato momento storico, se l'evoluzione della patologia che ha condotto al decesso la sig.ra costituisse conseguenza del medesimo fatto dedotto dai suoi Persona_1 familiari, odierni attori, vale a dire l'erronea somministrazione (e conseguente sovradosaggio) del vaccino anti Covid-19 “Moderna” da parte dei sanitari dell'istituto Maugeri di VI.
4.1 La vicenda clinica nei suoi aspetti salienti, siccome desumibili dalle cartelle cliniche e dalla documentazione medica in atti (cfr. all.
1-28 e all. A, B e C fasc.att.; id. doc. 2, 12 e 13 fasc. conv.)
e sintetizzati nell'elaborato di TU (cfr. pag. 3-15), può essere descritta come segue:
- nella mattinata del 02.04.2021, la sig.ra manifestava disturbo del visus ed instabilità Per_1 posturale. Per tali motivi, alle ore 15:18, veniva accompagnata presso il PS dell'Ospedale
Policlinico San Matteo di VI. La scheda di accesso al p.s. (v. all. 1 fasc.att.) riportava:
“malattie in atto: ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, pre…”, “patologia: rif. sd vertifinosa, cefalea e ipovisus. Sintomatologia presente dal risveglio” e nelle note
“Somministrazione di vaccino COVID 19 avvenuto in data 25/03 (seconda dose)”;
- dopo iniziale inquadramento veniva richiesta valutazione neurologica. Lo specialista documentava: “…vigile, orientata, collaborante. Non disartria né afasia. In ambito cranico:
ELO sx (2}; RAPD in OS;
deficit del VII ne inf sx(l); restanti reperti nella norma.
I accenna a slivellare a sx(l). Mingazzini Il ben tenuta. Sensibilità superficiale Per_9 indenne;
eminattenzione a sx ed estinzione al doppio stimolo a sx (1). ROT normoevocabili
e simmetrici. RCP in flessione. NIHSS: 5…”;
- la paziente veniva quindi sottoposta ad accertamenti strumentali, tra cui TC encefalo con angio-TC e studio di perfusione (v. all. 3 fasc.att.), i quali attestavano, tra gli altri, “lesione ipodensa, corticosottocorticale temporalemesiale ed occipitale a destra, con associato spianamento dei solchi corticali a riguardo e modico effetto massa a carico del corno occipitale del ventricolo laterale omolaterale, compatibile con lesione ischemica di significato recente (…)”;
- nella valutazione clinica specialistica di cui al referto del 02.04.2021, ore 18:36: “Ictus ischemico da occlusione del tratto P4 dell'ACP destra a verosimile eziologica aterotrombotica con associata subocclusione dell'arteria vertebrale sinistra a livello intracranico. Non indicazione a terapia fibrinolitica ev per superati limiti temporali né a procedura di trombectomia meccanica per lesioni ischemica già evidente interessatene tutto il territorio di P4. Si consiglia ricovero in stroke unit per prosecuzione delle cure” (v. all. A fasc.att., pag. 18);
- la paziente veniva pertanto ricoverata in pari data in Stroke Unit del Policlinico San Matteo di VI con diagnosi di “Insuf. Diabete adulto non comp”. In anamnesi: Controparte_3
ipertensione arteriosa, dislipidemia, ateromasia TSA, patologia ischemica acuta in OS (v. all. 5 fasc.att.);
- il 03.04.2021 all'ECG si documentava una fibrillazione atriale;
era quindi contattato il neurologo che impostava: “…terapia con betabloccante con buon controllo della FC.”.
Veniva eseguita una nuova TC encefalica: “…Al controllo odierno la nota lesione ischemica acuta temporo-occipitale mesiale destra appare disomogeneamente ipo-iperdensa in accordo con modico infarcimento ematico recente. Sostanzialmente invariati i restanti reperti.”; ridotta la posologia dell'ASA a 100 mg/die. Si richiedeva inoltre consulenza fisiatrica;
- nella giornata del 05.04.2021 la paziente presentava un improvviso peggioramento del quadro neurologico con comparsa di sopore e afasia motoria di grado lieve e sfumata emiparesi destra;
era pertanto eseguita una nuova TC encefalo “(…). Lo studio di perfusione dimostra una area di core ischemico con ridotto rCBV ed un'area di penombra entrambe corrispondenti all'ipodensità parenchimale frontale sinistra. Note placche ateromasiche fibrocalcifiche ad entrambe le biforcazioni carotidee, maggiore a destra, ove determinano stenosi del 60% circa e stenosi dell'a. vertebrale destra. Placca calcifica della parete postero-laterale della carotide interna poco prima del suo ingresso in sede intracranica. A livello intracranico risultano meno rappresentati i rami arteriosi in regione frontale anteriore sinistra, senza evidenza di un punto di occlusione. Lo studio di perfusione dimostra una area di core ischemico con ridotto rCBV ed un'area di penombra entrambe corrispondenti all'ipodensità parenchimale frontale sinistra.” (cfr. all. A cit., pag. 60);
- come riportano i TU (cfr. pag. 6 rel.), lo specialista non poneva indicazioni a procedure di ricanalizzazione urgente;
seppur verosimile la natura cardioembolica degli eventi, veniva mantenuta la terapia antiaggregante in considerazione delle dimensioni della lesione acuta e subacuta, nonchè della presenza di infarcimento emorragico;
era infine raccomandato, a stabilizzazione del quadro neuroradiologico, passaggio a NAO;
- in data 06.04.2021, l'ecocardiogramma transtoracico evidenziava: “esame fortemente inficiato dalla scarsa collaborazione da parte della paziente e pertanto eseguito velocemente ed in decubito supino. Per quanto valutabile: stenosi aortica calcifica di grado severo (grad max 76/42 mmhg) in verosimile bicuspide aortica;
non insufficienza valvolare- associata;
aorta ascendente non dilatata. Ventricolo sinistro di normali dimensioni cavitarie (VTDi 59 ml/mq), con ipertrofia parietale simmetrica, ipercinetico (FE >60%) in assenza di alterazioni maggiori della cinesi segmentaria. Pattern transmitralico indicativo di aumentate pressioni di riempimento del ventricolo sinistro. Moderata dilatazione atriale sinistra. Insufficienza mitralica di grado moderato, non meglio quantificabile data la scarsa tolleranza della paziente all'esame. Ventricolo destro non dilatato e normocinetico (TAPSE
22 mm). Pressione generatrice del fisiologico rigurgito tricuspisalico pari a 24 mmhg, da cui si campionano pressioni polmonari nei limiti (PAP s stimata 29 mmhg). Non pletora cavale. Non versamento pericardico.” (cfr. all. A, pag. 66);
- alla consulenza cardiochirurgica del 06.04.2021: “Vista la paziente e la recente storia clinica (ictus ischemico), in considerazione dell'età avanzata e del tipo di valvulopatia
(stenosi aortica con iniziale grado di severità), si consiglia trattamento transcatetere della patologia valvolare aortica” (cfr. all. A cit., pag. 70); si valutava inoltre con lo specialista diabetologo in quanto riscontrata Hb di 13%; modificata terapia.
- il 08.04.2021 la paziente veniva dimessa dal Policlinico San Matteo con quadro neurologico caratterizzato da screzio afasico di moto, sfumata emiparesi dx e ELOsn;
seguiva il trasferimento presso il reparto di riabilitazione neurologica degli Controparte_1 di VI (cfr. all. A cit., pag. 105-118);
[...]
- all'ingresso era così riportato: “…ASPETTO GENERALE. Condizioni buone Sensorio discretamente orientata nel tempo e nello spazio Ferite Chirurgiche assenti Decubito indifferente. CUTE E MUCOSE Aspetto normale. EDEMI assenti POLSI - SOFFI Polso radiale aritmico. E in asse Pupille isocoriche, CP_4 Controparte_5
normoreagenti. globoso per la presenza di adipe, Controparte_6
morbido, trattabile non dolente né dolorabile alla palpazione superficiale e profonda peristalsi ridotta. FEGATO Non palpabile. TORACE Conformazione normale Espansione normale Mobilità basi normale FVT normotrasmesso MV presente su tutti i campi bilateralmente, fini crepitii alla base polmonare destra. CUORE toni aritmici per FA.”; erano inoltre compilate la scheda riabilitativa fisiatrica e logopedica. Calcolata la scala
Barthel con punteggio di 32 su 100 (all. 14 fasc.att.; id. all. B cit., pag. 31-39);
- alla visita fisiatrica di controllo del 12.04.2021 era descritta stabile, poco orientata, apparentemente collaborante con necessita di assistenza nel passaggio supino-seduta, buono il controllo del tronco da seduta, deambula con girello e assistenza diretta per tratti brevi con tendenza alla laterocaduta sinistra e posturata in carrozzina. Eseguita TC encefalo senza contrasto: “…Estesa ipodensità temporooccipitale dx nel cui contesto si osservano modesti aspetti iperdensi verosimilmente in correlazione con l'evento in anamnesi. Non è possibile tuttavia in assenza di precedenti indagini fare confronto evolutivo con quanto emerso nel precedente controllo. L'ipodensità esercita compressione sul corno occipitale del ventricolo laterale dx. Nelle restanti porzioni il sistema ventricolare è di morfologia e dimensioni nei limiti della norma. Si osserva anche una ipodensità frontale dx in esiti ischemici a ridosso del corno frontale del ventricolo laterale omolaterale. Le strutture della linea mediana sono in asse. Come reperto collaterale si segnala deviazione destro convessa del setto nasale con sperone osseo” (cfr. all. B cit., pag. 83-84);
- durante il primo periodo di degenza presso l'istituto “Maugeri”, la paziente veniva descritta stabile, a tratti poco collaborante (a momenti più tranquilla), disorientata (a tratti scarsamente collaborante); i parametri vitali permanevano con pressione controllata (130-
140/70-90 mmHG), aritmica, con frequenza compresa tra 50 e 60 bpm;
apiretica; controllata anche la glicemia (cfr. pag. 9 rel. TU);
- in data 12.05.2021, la valutazione neuropsicologica riportava le seguenti conclusioni diagnostiche: “All'osservazione clinica la paziente è apparsa solo parzialmente disponibile e collaborante e a tratti soporosa, non in grado di instaurare una sufficiente reciprocità cognitiva ed emotiva. Il racconto della propria storia di malattia è solo n parte aderente alla realtà, spesso confuso e frammentario;
la consapevolezza delle attuali limitazioni cliniche funzionali è del tutto assente. Le ridotte capacità di introspezione non consentono un'adeguata valutazione del tono dell'umore e delle aspettative. Dal punto di vista comportamentale si rileva la presenza di movimenti reiteranti non finalizzati e di numerose confabulazioni. Alla valutazione neuropsicologica, la paziente presenta disorientamento personale, temporale e spaziale. II linguaggio spontaneo è fluente in presenza, tuttavia, di numerose anomie;
l'iniziativa comunicativa è scarsa ed i contenuti del discorso risultano spesso non adeguati al contesto. La comprensione verbale è difficoltosa sia per ordini semplici che per ordini complessi. Al Test di screening Mini-Mental State Examination
(MMSE) la paziente ha ottenuto un punteggio totale (corretto per età e scolarità) pari a
12.4 (cut-off=24), indicativo di un deterioramento cognitivo medio. Le importanti difficoltà cognitive e comportamentali non hanno consentito la somministrazione della batteria specifica per la valutazione dell'eminattenzione spaziale unilaterale. A livello qualitativo si segnalano importanti difficoltà di esplorazione, considerazione ed utilizzazione delle informazioni contenute nell'emilato sinistro. Durante la somministrazione delle prove la collaborazione della paziente è stata solo parziale ed il suo comportamento non sempre adeguato al contesto;
sono, infatti, emersi segni di intolleranza e oppositività” (cfr. all. B cit., pag. 99);
- il 26.05.2021 il diario clinico riportava: “…Stamane gn sinistro edematoso e caldo al termotatto si somministra Paracetamolo 1000 gr 1 cp + borsa del ghiaccio. Richiedo ecografia gn sx…” (cfr. all. B cit., pag. 57); nel diario infermieristico: “…Vaccino anticovid
19 1° dose (Moderna)…” (cfr. all. B cit., pag. 270);
- nei giorni successivi, meglio il dolore al ginocchio, clinicamente sempre stazionaria;
prosegue FKT;
- il 14.06.2021 veniva riscontato un aumento dei globuli bianchi per cui era richiesta urinocoltura;
- in data 17.06.2021, nel diario clinico si legge: “…Pervenuta urocoltura positiva a
Escherichia Coli carica batterica>
1.000.000 CFV/ml. Da questa sera si avvia tp antibiotica con Ciprofloxacina 500 mg 1 cp h 8 per 7 gg"; sempre nel diario clinico il
28.06.2021: “…esegue urocoltura per riscontro agli EE odierni di incremento dei GB
14,69…” (cfr. all. B cit., pag. 60-62);
- alla TC encefalo di controllo: “Indagine di rivalutazione in paziente con decadimento cognitivo, emianopsia laterale sn, eminattenzione sinistra in lesioni ischemiche multiple pluridistrettuali. L'esame è stato eseguito in acquisizione volumetrica basale con ricostruzioni assiali coronali e sagittali. È disponibile precedente indagine eseguita il 12-
04-21 per un confronto. Rispetto al precedente controllo nel contesto della estesa ipodensità in esiti temporooccipitale dx non sono più riconoscibili modesti aspetti iperdensi precedentemente segnalati. Non è più presente compressione sul corno occipitale del ventricolo laterale dx. Appare immodificata ipodensità in esiti a ridosso del corno frontale del ventricolo laterale dx. È ben riconoscibile al controllo odierno una ipodensità cortico- sottocorticale frontale sn in esiti ischemici. I restanti reperti sono invariati. In sede sovra e sottotentoriale non si osservano raccolte ematiche né alterazioni di: densità di significato ischemico attuale.” (cfr. all. B cit., pag. 137). Veniva inoltre eseguita valutazione logopedica: “…CONCLUSIONI: In accordo con il medico e in considerazione del quadro clinico della paziente, si imposta una dieta a consistenza Semisolida Frullata Omogenea
L'acqua potrà essere assunta esclusivamente a singoli sorsi, lontano dai pasti e con il cavo orale ben deterso;
altri liquidi addensati (consistenza budino). La terapia farmacologica verrà assunta, in via cautelativa, tritata con acquagel/bolo semisolido. Eseguito counseling logopedico con paziente: si suggerisce di evitare fonti di distrazione durante i pasti;
fomite indicazioni cautelative al fine di garantire una maggior sicurezza durante i pasti. Durante la degenza, in considerazione del miglioramento del quadro clinico generale della paziente
e della funzionalità deglutitoria, è stato possibile introdurre schema dietetico a consistenza
Semisolida Tritata. Si raccomanda di posturale correttamente il paziente prima di procedere lì alimentazione, procedendo lentamente con boli di piccole dimensioni ed eliminando fonti di distrazione durante i pasti. Si ribadisce l'importanza di mantenere una buona igiene del cavo orale al fine di prevenire complicanze secondarie da aspirazione di saliva e monitorare l'eventuale comparsa di segni indiretti di disfagia (cambiamento di voce ai pasti, calo ponderale, aumento secrezioni bronchiali e della temperatura corporea) e, se presenti, richiedere rivalutazione della funzionalità deglutitoria. Durante il ricovero, la paziente è stata inoltre sottoposta a valutazione logopedica delle abilità comunicativo- linguistiche, tramite somministrazione della versione italiana del protocollo Aachener
Aphasie Test (AAT) per indagare la presenza di un quadro di afasia. Tuttavia, durante la valutazione, la scarsa compliance e la difficoltà di mantenimento di adeguati livelli di attenzione, non hanno permesso di concludere la somministrazione della prova. In conclusione si rileva la presenza di un disturbo comunicativo, verosimilmente legato a deterioramento cognitivo (cfr. valutazione neuropsicologica).” (cfr. all. B cit., pag. 138-
140);
- il 29.06.2021 nel diario clinico si legge: “…Sat O2 92% in AA…Al torace MV presente su tutti i campi, crepitii alla base polmonare sinistra. PA 139/82 mmHg FC 89 bp aritmica.
Diuresi 400/24 h in attesa di urocoltura…” (cfr. all. B cit., pag. 63-64);
- alla RX torace del 29.06.2021: “…Esame eseguito in. unica proiezione antero-posteriore a paziente seduto. Versamento pleurico bilaterale maggiore a destra ove si associa sfumata opacità del disegno polmonare contiguo in possibile quadro di tipo disventilatorio piuttosto che flogistico. Il reperto da correlare con i dati laboratoristici clinici per escludere quadro infiammatorio-infettivo in corso. Non congestione vascolare ilare. Immagine cardiaca piuttosto ingrandita. Aorto-sclerosi calcifica” (cfr. all. B cit., pag. 142);
- visto il quadro strumentale, era avviata terapia antibiotica con Piperacillina + Tazobactam
4,5 gr ore 8-16-24;
- il 30.06.2021, agli esami ematici: GB 14.69, neutrofili 81,1%, VES 72 mm, PCR 3,83 mg/dl, Hb 10,5 gr/dl, GR 3,97, ematocrito 32,5% bene gli elettroliti, creatinina 0,94 mg/dl urea 41 mg/dl (cfr. pag. 11 rel. TU);
- nei giorni seguenti, esami ematici sempre sopra livelli di norma, specie per i GB;
miglioramento della saturazione dell'ossigeno. Sono inoltre segnalati episodi di rimozione di CVP. Prosegue terapia antibiotica;
- il 05.07.2021, nel diario infermieristico era riportato: “…II dose vaccino Moderna arto sup. sx…” (cfr. all. B cit., pag. 281);
- alla radiografia di controllo del 08.07.2021: “…invariata la quota di versamento bilateralmente. Sostanzialmente immodificato compatibilmente con il diverso grado di apnea inspiratoria della paziente l'area di addensamento del parenchima polmonare in sede basale destra. Invariati i restanti reperti” (cfr. all. B cit., pag. 151);
- il 13.07.2021, alla visita pneumologica: “…Esame obiettivo generale/speciale: all'esame obiettivo paziente eupnoica ed asintomatica. Riferisce netto miglioramento dopo la recente terapia antibiotica, con risoluzione dei precedenti sintomi (dispnea e tosse produttiva).
Saturazione in aria ambiente 98%, all'auscultazione polmonare ipofonesi alla base destra con persistenza di ottusità alla percussione. Esami richiesti/programmati: effettuata radiografia del torace di controllo. Conclusioni: i dati clinici depongono a favore di una risoluzione del recente focolaio broncopneumonico. Prescrizioni: proseguire con il programma terapeutico attualmente in atto. Nuovo controllo: al momento non programmato”. Era inoltre eseguita visita cardiologica: “Paziente con emianopsia laterale omonima sinistra ed eminattenzione sinistra in lesioni ischemiche multiple pluridistrettuali
a verosimile eziopatogenesi cardioembolica in FA di nuovo riscontro (02.04.2021). In unità stroke diagnosi ecocardiografica di stenosi aortica calcifica di grado severo (grad. medio
42 mmHg), in valvola bicuspide, VS ipertrofico, FE VS 60%, dilatazione AS, IM moderata,
VD normale. I tracciati effettuati nel corso della degenza mostravano rispettivamente ripristino del RS con extrasistolia sopraventricolare in cadenza bigemina (FC rilevata 64 bpm all'ecg del 8.4), i successivi eseguiti il 19 maggio, 4 giugno e 22 giugno us evidenziavano FA persistente con FC mediamente > 100 bpm, BBD minore, EBA, IVS con alterazioni della ripolarizzazione. Alla luce della stenosi aortica anamnestica e dell'attuale frequenza ventricolare media proseguirei con il bisoprololo, facendo assumere il farmaco in unica somministrazione da 5 mg la mattina” (cfr. all. B cit., pag. 152);
- il giorno 14.07.2021: Edemi declivi;
somministrata fiala di lasix.
- in data 17.07.2021, nel diario clinico veniva riportato: “…h 9.30 Paziente soporosa, risvegliabile solo con intensi stimoli e/o dolorosi. PA 110/80 FC 100 bpm AR (noto) SpO2
89% AA. Alle basi lievi crepitii. Ancora edemi declivi con fovea (in miglioramento). Statim
Lasix 1 fl ev in bolo. Agli esami ematochimici: WBC 15.490. Neu 12.08 (i) 77.9%, Hb 11.4,
HCT 35.7 PLT 281.000, creatinina 1.45, cc 111, PCR 6.18, Procalcitonina 0.14.
[...]
. clavulanico 2200 I fl in 250 cc di fisiologica, a seguire ½ fl x 2/die. Si Controparte_7
contattano i parenti (figlio) che viene informato dei nuovi eventi e della criticità clinica.
16.00 SO2 90-93% AA (la paziente autorimuove in continuo 1'02) PA 100/65, FC 75/min.
ma prontamente risvegliabile alla chiamata, affaccendata. In corso sol. glucosata CP_8
5% tamponata;
la paziente non si è alimentata. In osservazione”; sempre nel diario clinico, il 19.07.2021: “
8.00 SpO2 88% in AA, la paziente si autorimuove continuamente O2 terapia. Si posizionano polsiere e si pone in O2 terapia…Si richiede accesso venoso, Rx addome diretto ed Ecografia addome per riscontro di dolorabilità addominale (addome comunque trattabile) e ittero sclerale.” (cfr. all. B cit., pag. 68-71);
- la RX addome del 19.07.2021 riportava: “non si osservano abnormi distensioni delle anse addominali abitate da cospicuo contenuto di feci e gas, fino all'ampolla rettale. La proiezione translaterale non mostra immagini di livelli idroaerei di significato patologico attuale. Ai quadranti inferiori piccola immagine lamellare di radiotrasparenza, dubbio per falda di aria libera, solo se correlata ai dati clinici e di laboratorio”. L'ecografia addome:
“…colecisti normodistesa con pareti ispessite ma prive di calcoli e fango. Non versamento pericolecistico né dilatazione delle vie biliari. Fegato con dimensioni nei limiti della norma.
Non idroureteronefrosi. Milza di regolari dimensioni. Vescica distesa contenente abbondante sedimento declive come nei casi di IVU. Non lesioni espansive in sede utero- annessiale. Versamento pleurico bilaterale + evidente a destra" Si tiene in osservazione”
(cfr. all. B cit., pag. 171-174);
- il 20.07.2021, agli esami ematici: importante rialzo delle AST (670) e delle ALT (476) oltre che delle gammaGT (112); contattato infettivologo che suggeriva sospensione di Per_10
e valutazione infettivologica;
- la radiografia di controllo documentava: “Ipodiafania diffusa del campo polmonare. DX e più evidente opacamento alla base per verosimile versamento. Migliorata la trasparenza polmonare alla base di sinistra rispetto al precedente controllo.” (cfr. all. B cit., pag. 176);
- il 21.07.2021 la paziente “…Presenta urine ematiche con coaguli, si esegue lavaggio vescicale con difficoltà, pertanto si sostituisce catetere vescicale…”, mentre al 22.07.2021 nel diario clinico: “…Paziente soporosa, risvegliabile con stimoli dolorosi, facies mimica, meglio colorito delle sclere. PA 158/70 FC 80 bpm AR SpO2 94% con 2 l 02. Urina ancora colore lavatura per cui s'imposta lavaggio in continuo con fisiologica fredda in continuo.
Prosegue monitoraggio clinico…”; sempre nel diario clinico al 23.07.2021 le condizioni cliniche della paziente erano descritte “scadenti” (cfr. all. B cit., pag. 73-74). Nei giorni seguenti, stazionaria;
- eseguita il 26.07.2021 la visita cardiologica: “vengo chiamata per peggioramento, delle condizioni respiratorie della paziente e PC a PA elevata. All 'ECG elevata risposta ventricolare a 170 bpm. Obiettivamente pz soporosa, utilizzo di muscoli accessori. SO2 91
% in occhialini 2 lt/min. Al torace rumori di broncospasmo, PA 120/95 mmHg. Si somministra 1 fl di Urbason 20 mg ev, 1 fl di lasix ev e inizia amiodarone 2 fl in 100 cc di
(G) in 2 h. Ore 3.14 Invariata;
PA 145/100 mmHg;
inizia infusione TNG 5 fl in 250 (P). Ore
4.00 EGA in VM60%: pH 7.28, pCO2 17, pO2 75, SO2 93%, lattati 12.9, HCO3- 8, eccesso di basi -17 mmol/L. Na 150. PA 95/75 mmHg. Si sospende TNG (stenosi valvolare aortica severa in anamnesi). Posiziona reservoir. Sentito telefonicamente il rianimatore di guardia, non consiglia ulteriori variazioni. terapeutiche dal punto di vista ventilatorio. Si somministra ancora furosemide 1 fl ev e Urbason 20 mg ev e avvia mantenimento di cordarone (4 f1 in 250 (G) a 20 m.1/h. 04:20 Paziente critica, PA 102/59 mmHg, SpO2 92% con reservoir a 151/min, FC oscillante tra i 140 e i 180 bpm. In accordo con il Cardiologo di guardia si prendono contatti con i medici di reparto…si decide di non trasferire la paziente, né di effettuare ulteriori manovre terapeutiche se non quelle atte ad alleviare la sofferenza della paziente. Parenti avvisati…”.
- il 27.07.2021, come nel diario clinico: “Paziente in gravi condizioni, viene allertato il servizio di Cure Palliative di questo Istituto per valutare eventuale possibilità di trasferimento della paziente per proseguimento delle cure, in attesa di riscontro;
impossibilità alla raccolta dei parametri vitali” (cfr. all. B cit., pag. 79);
- infine, in data 28.07.2021: “paziente non contattabile;
utilizza la muscolatura respiratoria accessoria, mantiene ossigenoterapia con maschera Venturi e Reservoir. Alle ore 14:40, paziente non responsivo, non ventila, non reperibile il polso”. Alle ore 14:52 ne veniva constatato il decesso (cfr. all. B cit., pag. 80).
4.2 Orbene, ad avviso del Collegio peritale, le terapie ricevute dalla paziente in entrambi i periodi di ricovero da parte dei sanitari dei menzionati istituti risultavano “appropriate e congrue”, in quanto
“fondate su adeguate diagnosi”, per “malattie originariamente provocate da cause naturali” (cfr. pag. 20 rel. TU;
v. anche pag. 28-30).
4.3 I TU non dubitano che la paziente sia stata sottoposta - per errore - ad un doppio ciclo di vaccinazione contro il Covid-19: risulta agli atti che la sig.ra fosse stata già vaccinata dal Per_1
MMG dott. con 1° dose di vaccino Comirnaty “Pfizer” in data 04.03.2021 e con 2° Persona_11 dose di vaccino “Pfizer” in data 25.03.2021; non avvedendosi di ciò, per ragioni concorrenti, l'ICS
Maugeri ebbe quindi nuovamente a somministrare alla paziente la vaccinazione anti-Covid 19, inoculando altre due dosi di vaccino Spikevax “Moderna”, una il 26.05.2021 e l'altra il 05.07.2021.
Tuttavia - si legge nella relazione (v. pag. 23 rel. TU) - il sovradosaggio vaccinale, per avere la paziente ricevuto complessivamente 4 dosi di vaccino anti-Covid 19, anziché arrestarsi alle prime due [al tempo obbligatorie, si ricorda, in attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e succ.mod. e int., con particola reriferimento alle persone anziane e alle persone fragili], in un arco temporale di circa cinque mesi, non trova una correlazione causale o concausale con l'aggravamento e l'evoluzione delle malattie preesistenti, o con una nuova insorgenza di autonomi effetti avversi-indesiderati, o con l'effetto terminale del decesso della paziente.
4.4 Alla luce del quadro clinico sopra ripercorso, pertanto, il Collegio peritale in punto di nesso causale, con una motivazione logica ed esaustiva, ha escluso che il sovradosaggio vaccinale possa aver contribuito alla serie causale culminata con il decesso.
La documentazione sanitaria, fin dalle primissime fasi della degenza, delinea una significativa compromissione delle condizioni psico-fisiche dell'anziana donna, con necessità di assistenza nello svolgimento delle attività quotidiane della vita.
In particolare, osservano i TU come “Al momento del ricovero nell'IRCCS San Matteo, preesisteva già da tempo l'ateromasia dei tronchi arteriosi sovraortici, i diffusi segni
(strumentalmente accertati) di vasculopatia cerebrale cronica, la stenosi aortica di grado severo,
l'ipertensione arteriosa, la fibrillazione atriale, la dislipidemia, il diabete e iperomocisteinemia;
tali patologie croniche ed evolutive, aumentavano i fattori di rischio cardiovascolari, di trombosi, di ictus, di infarto e di infiammazioni.” (cfr. pag. 26 rel. TU).
Nel caso della sig.ra l'ictus ischemico acuto del 02.04.2021, recidivato il 03.04.2021 ed il Per_1
05.04.2021, per emboli di natura cardiaca, ha colpito un soggetto già fragile per età e per molteplici fattori di rischio (preesistenti), quali la fibrillazione atriale, la stenosi aortica serrata, il diabete scompensato, l'ipertensione arteriosa, l'ateromasia carotidea moderata, la dislipidemia mista,
l'iperomocisteinemia, si è posto all'origine della serie di complicanze infettive, tra cui quella delle vie urinarie almeno dal 17.06.2021, altresì per versamento pleurico bilaterale e focolaio broncopneumonico dal 29.06.2021, che ne hanno determinato la morte in data 28.07.2021 per insufficienza multiorgano (detta anche sindrome da disfunzione multiorgano = MODS: Multiple
Organ Dysfunction Syndrome) (cfr. pag. 31 rel. TU).
4.5 Tali risultanze si pongono, d'altronde, in linea con i riscontri dell'esame autoptico eseguito dal dott. su incarico della Procura della Repubblica in sede, a seguito di denuncia- Persona_12
querela sporta dai familiari della vittima (proc. n. 5357/2021 R.G.N.R.), i quali portarono già il CT del P.M. nella relazione del 18.04.2022 (in atti) a ritenere che “le cause della morte della paziente sono da ricondurre ad una grave insufficienza multiorgano, insorta nel contesto di uno shock settico secondario ad infezione del parenchima polmonare e delle vie urinarie” e ad affermare, al contempo, che la pur “censurabile condotta del personale sanitario che ebbe in cura la Per_13
n ordine alla gestione vaccinale contro il Covid-19 (…) non ebbe alcun ruolo nell'exitus” (cfr.
[...]
doc. 4 fasc.conv., v. in part. pag. 119-126).
Le conclusioni a cui era giunto il Consulente del P.M. (e che ha portato all'archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
cfr. doc. 3 fasc.conv.) sono state dunque sostanzialmente confermate anche dal Collegio peritale nominato in questo giudizio.
4.6 Gli esiti della TU – in quanto logicamente ed ampiamente motivati, coerenti con le risultanze istruttorie acquisite al processo, fondati sulle comprovate conoscenze specialistiche dei due componenti – sono pienamente condivisi dal Tribunale.
Indubbiamente apprezzabile sotto il profilo ricostruttivo e corretta secondo il criterio giuridico, risulta la spiegazione causale dell'evento, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
I TU hanno infatti preso in considerazione i possibili “effetti indesiderati” del sovradosaggio da vaccini mRNA (Pfizer e Moderna), evidenziando come, alla luce di molti studi scientifici sin qui pubblicati sulle riviste più accreditate a livello nazionale ed internazionale (i cui risultati sono riportati alle pag. 15-19 della relazione), “…le attuali conoscenze scientifiche e le relative- contemporanee statistiche – nei casi indesiderati di sovradosaggio vaccinale - in considerazione della netta prevalenza degli effetti collaterali-avversi lievi-lievissimi (febbre, mal di testa, affaticamento), in generale, ex ante ed ex post, portano ad escluderne comunque i caratteri di efficienza e di prevalenza nel determinismo delle rispettive cause di morte;
specie nel caso clinico in esame, già gravato da patologie croniche e da rischi di complicanze ad elevata incidenza multiorgano.” (cfr. pag. 25 rel. TU).
Ma il giudizio di causalità (materiale) sull'evento lesivo, come sopra ricordato, non può arrestarsi al solo dato statistico e formale, ovvero alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), dovendosi tener conto di tutte le risultanze del caso concreto “nella loro irripetibile singolarità” (cfr. Cass. n. 21530/2021), secondo il criterio della c.d. probabilità logica. E secondo l'orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, ove l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri del
"più probabile che non" e della "probabilità prevalente" (v. Cass. n. 28722/2024).
Nel caso di specie, il Collegio peritale ha correttamente messo in evidenza che la preesistente sussistenza di altre valide cause di morte, per patologie naturali, croniche ed evolutive, con facili rischi di ricorrenti episodi di riacutizzazione, autonomamente efficienti-determinanti, come gli episodi recidivati di ictus ischemico e di infezioni urinarie e polmonari, sono del tutto idonei a causare naturalmente il decesso dell'anziana paziente, ricevendo, alla luce della migliore scienza ed esperienza del momento storico, il maggior grado di conferma, secondo il criterio della probabilità logica, rispetto ai decorsi causali alternativi, tra cui appunto la somministrazione in eccesso del vaccino “Moderna”.
In entrambi i ricoveri ospedalieri, peraltro, “non risulta segnalato alcun effetto avverso-indesiderato da vaccinazione mRNA;
ovvero l'eziopatogenesi delle patologie sottintende cause naturali, senza alcun sospetto di eventi iatrogeni.” (cfr. pag. 20 rel. TU).
A fronte di tali evidenze scientifiche, viene così avvalorata la conclusione per cui “l'errore dell'ICS
Maugeri di avere completato un secondo ciclo vaccinale, non ha influito sull'evoluzione della malattia e sul decesso della paziente;
appare più probabile una progressione ingravescente e letale delle patologie naturali” (cfr. pag. 36 rel. TU), la quale trova conferma, in definitiva, agli esiti del giudizio controfattuale, per cui a prescindere dal secondo ciclo vaccinale, con “quasi certezza” (ma
è sufficiente la maggiore probabilità logica, rispetto a quella contraria), in base alle evidenze del caso concreto, “il peggioramento dello stato di salute fino all'evento morte si sarebbe determinato ugualmente, con la stessa intensità ed intervallo di tempo” (cfr. pag. 38 rel. TU).
4.7 A seguito, infine, delle osservazioni critiche mosse dai consulenti tecnici di parte attrice (dott.
e dott. ), i TU hanno fornito dettagliate risposte - condivisibili Persona_14 Persona_15
in quanto logiche, coerenti ed esaustive - sia in ordine ai risultati degli studi scientifici più recenti condotti a livello mondiale su larga scala [si cita, ad esempio, lo studio di aprile 2024 del Global
Covid Vaccine Safety (GCoVS), sostenuto dai CDC e dall' Controparte_9 , i quali dimostrerebbero un “alto profilo di efficacia e la sicurezza dei vaccini a vettore
[...] virale e a mRNA, evidenziando effetti collaterali molto rari” (cfr. pag. 44 rel. TU), sia rispetto alla necessità di confrontare, poi, la letteratura scientifica e i dati statistici (purché pertinenti e aggiornati), con le specifiche caratteristiche del caso concreto, le quali - ribadiscono i TU – nella fattispecie si impongono nel senso di escludere un ruolo causale o concausale della somministrazione del vaccino “Moderna” rispetto alla morte della sig.ra (cfr. pag. 45 rel. Per_1
TU).
4.8 Per tali ragioni, la TU appare congruamente motivata ed immune dalle censure prospettate da parte attrice.
In effetti, le censure avanzate dalla relazione peritale dai CT e riproposte dalla difesa attorea negli scritti conclusivi non attengono a vizi del processo logico seguito dai TU nell'analisi e nella valutazione dei fattori causali patologici o in una mancata valorizzazione di quei fattori alternativi ipotizzati, ma finiscono per riflettere un mero dissenso scientifico: in sintesi si tratta di un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative, che appare irrilevanti a fini dell'esercizio del potere discrezionale di rinnovare la consulenza, né ammettono una richiesta di revisione, nel merito, del convincimento del giudice (tra le molte, cfr. Cass. n.
282/2009; Cass. n. 15201/2017; Cass. n. 26104/2022).
In proposito, va osservato che il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente, come quella di cui è causa, può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del TU, in ogni caso argomentando su basi tecnico-scientifiche e logiche (cfr. Cass. n. 36638/2021; conf. Cass. n.
27142/2024), nel caso di specie non ravvisabili, lì dove convincenti appaiono gli argomenti che ricostruiscono l'origine della patologia e ne sorreggono il nesso causale, tali rimasti anche a seguito delle osservazioni critiche e degli studi richiamati a supporto dai consulenti di parte attrice.
Nella relazione di consulenza tecnica e nelle diverse pagine dedicate in risposta alle osservazioni tecniche di parte attrice, non emerge, per il vero, neppure l'esistenza o l'appartenenza a due contrapposte “scuole di pensiero” tra TU e CT (come invece asserito dalla difesa attorea all'udienza del 04.07.2024), innanzi alle quali sarebbe chiesto al giudice di spiegare le ragioni per le quali ha opinato per la maggiore affidabilità di una determinata “scuola di pensiero” rispetto ad un'altra; si è trattato, piuttosto, di scartare, tra le ipotesi ricostruttive del nesso causale rispetto all'evento morte, l'ipotesi meno probabile, scegliendo, tra quelle rimaste, quella che spiega il fatto con maggiore probabilità logica, sulla base degli elementi raccolti. 4.9 Alla luce delle emergenze istruttorie, in definitiva, è rimasta sfornita di prova – lì dove la TU in determinati ambiti, specie in materie d'inedita complessità, come nella responsabilità sanitaria, costituisce fonte oggettiva di prova (c.d. consulenza percipiente) (cfr. Cass. n. 18391/2017; Cass. n.
12387/2020; Cass. n. 22056/2020; Cass. n. 8584/2022; Cass. n. 31511/2022; Cass. n. 6322/2023) – la sussistenza del nesso causale richiesto per fondare la responsabilità della struttura sanitaria rispetto all'evento dedotto, indipendentemente dalla natura della responsabilità (contrattuale o extracontrattuale).
Ne deriva che le conseguenze sfavorevoli per il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravano interamente a carico degli attori, sicché la domanda di risarcimento dei danni - patrimoniali e non patrimoniali - subiti “iure proprio” in conseguenza della morte della prossima congiunta, deve dirsi infondata e va rigettata.
§5. Neppure si ritiene sussistano i presupposti per la risarcibilità a titolo ereditario del danno non patrimoniale dedotto per la violazione del diritto al consenso informato.
5.1 Si premette che, come è noto, nell'ordinamento vigente, l'apertura della successione non comporta l'acquisto della qualità di erede in favore dei successibili per legge (in assenza di testamento), ma soltanto l'acquisto della qualità di chiamato alla eredità: soltanto ove avvenga l'accettazione, anche tacita, il chiamato si considera erede.
Nel caso di specie, tale qualità, sebbene spesa in origine da tutti gli attori indistintamente (“tutti in qualità di eredi della defunta”), può ravvisarsi unicamente in capo ai due figli e non anche ai nipoti della “de cuius”, i quali non sono chiamati ex lege ad accettare l'eredità della nonna (nemmeno per rappresentazione).
5.2 Fatta questa premessa, nel merito si osserva che l'iniziale allegazione attorea di inadempimento della struttura sanitaria convenuta, rivolta alla mancata raccolta del consenso informato dalla diretta interessata (ritenuta, quindi, quantomeno implicitamente, capace di esprimerlo), è stata prontamente smentita dalla difesa di parte convenuta, la quale, costituendosi in giudizio, ha prodotto entrambi i moduli di consenso informato alla somministrazione delle dosi di vaccino “Moderna”, datati
26.05.2021 e 05.07.2021, recanti le sottoscrizioni della sig.ra e di un sanitario (cfr. doc. 5 e Per_1
6 fasc.conv.).
Altra cosa è invece addurre – con la seconda memoria integrativa ex art. 171-ter, n. 2 c.p.c. -
l'incapacità della paziente di esprimere un valido e consapevole consenso informato, così come diverso è il fatto di inadempimento allegato, allorché gli attori finiscono poi per rimproverare ai sanitari della clinica “Maugeri” non (più) di non aver raccolto il consenso informato della paziente alla vaccinazione, bensì di averlo acquisito con negligenza, cioè senza aver prima approfondito la sua storia vaccinale e/o non aver rilevato le incongruenze presenti all'interno della cartella clinica del Policlinico San Matteo.
5.3 Anche sotto tale profilo, ad ogni modo, la violazione del consenso informato è stata allegata sempre e solo in relazione alla domanda (rimasta ferma) di risarcimento dei danni “biologico terminale” e “morale soggettivo”, vale a dire quale trattamento sanitario illecito causalmente riferito all'inizio della “cascata patologica” che condusse la paziente al decesso. Del tutto generico il riferimento alla chance.
5.4 Ebbene, a prescindere dalla scusabilità, o meno, della condotta tenuta dai medici dell'ICS
Maugeri [i TU parlano di “equivoco”, derivante principalmente dalla mancata registrazione del primo ciclo vaccinale “Pfizer” all'interno delle banche dati regionali, dove ancora oggi non figura, poi dalle incongruenze presenti nella cartella clinica del Policlinico di provenienza e solo, in ultima istanza, al mancato rilievo o approfondimento dei medici dell'ICS Maugeri;
v. pag. 21 ss rel. TU], il Collegio peritale ha escluso che l'indebita somministrazione del vaccino abbia, in qualunque modo, influito sull'evoluzione della malattia e sulla morte, residuando, al più, ad avviso dei TU, una “minimale azione lesiva locale e sistemica” (i.e. “lievissimi effetti locali irritativi, quali il rossore, brucione, dolenzia, oltreché, probabilmente, lieve-transitorio malessere e momentaneo affaticamento”; cfr. pag. 38 e 46 rel. TU), che si tradurrebbe in un'inabilità temporanea limitatissima [i.e. 10 giorni di I.T.P. in misura del 10%, equivalenti in base ai criteri tabellari milanesi, ultima edizione, in appena € 115,00], la quale senz'altro non rientrava nel fuoco di quanto fatto oggetto di allegazione e domanda.
Trattasi, in ogni caso, di una circostanza fattuale valutabile sotto il profilo delle spese di lite.
§6. Ritiene il Tribunale che la peculiarità della controversia, avente ad oggetto un tema di recente dibattito scientifico e la natura stessa degli interessi coinvolti rispetto al sovradosaggio vaccinale
(accertato), integrano gli estremi delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92
c.p.c., comma 2 (come integrato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 77 del 2018) tali da giustificare la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti, incluse le spese di TU
- liquidate con decreto del 08.07.2024 - le quali, per principio consolidato, “possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso” (cfr. Cass. n. 17739/2016; Cass. n. 11068/2020; Cass.
n. 26654/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: • dichiara estinto il processo tra e Parte_5 Parte_1 Parte_2 Pt_6
nelle rispettive qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei riguardi dei figli
[...]
minori , e ed Persona_2 Parte_7 Parte_8 Controparte_1
, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
[...]
• rigetta le domande promosse da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
nei confronti di , in quanto infondate;
[...] Controparte_1
• compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio e di TU.
Così è deciso in VI, lì 27 marzo 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 2303/2023, promossa da:
(C.F: ), (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F: ), in proprio e tutti in qualità di eredi di
[...] C.F._4 Persona_1
(C.F: ), rappresentati e difesi dall'Avv. FABRIZIO
[...] C.F._5
GNOCCHI del Foro di VI e dall'Avv. MARTA PERDUCA del Foro di Palermo;
ATTORI nonché da
(C.F: ) e (C.F: Parte_5 C.F._6 Parte_1
), (C.F: ) e C.F._1 Parte_2 C.F._7 Pt_6
(C.F: , nelle rispettive qualità di esercenti la responsabilità
[...] C.F._8
genitoriale nei riguardi dei figli minori (C.F: ), Persona_2 C.F._9
(C.F: ) e (C.F: Parte_7 C.F._10 Parte_8
), rappresentati e difesi dall'Avv. FABRIZIO GNOCCHI del Foro di VI C.F._11
e dall'Avv. MARTA PERDUCA del Foro di Palermo;
ATTORI RINUNCIANTI contro
(C.F/P.I: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. VALERIA MAGGIANI del Foro di
VI;
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità sanitaria.
Conclusioni: - parte attrice: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Voglia l'ill.mo Tribunale di VI, accertare e dichiarare la responsabilità degli UT , in Controparte_1
personale del legale rapp.te pro-tempore, nella causazione dell'evento morte della SI.ra
, quale conseguenza della somministrazione di numero due dosi di Persona_1 vaccino Moderna e/o della mancata acquisizione del consenso informato, e per l'effetto condannare i predetti UT al risarcimento in favore degli attori dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, nel cui ambito sono da ricomprendere il danno biologico, il danno da morte, il danno patrimoniale, il danno biologico terminale ed il danno morale soggettivo, o eventualmente, il danno da perdita di changes, iure proprio e iure hereditatis, dai predetti subiti a causa della morte della SI.ra , nella misura che Persona_1
per ognuno risulterà in corso di causa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”;
- parte rinunciante: “CHIEDONO Che l'Ill.mo Giudice Voglia autorizzare d'ufficio
l'estinzione del procedimento avanti il Tribunale di VI, RG n. 2303/2023 nei loro confronti, non sussistendo alcuna utilità maggiore per controparte dalla loro permanenza nella suddetta causa civile.”;
- parte convenuta: “In via preliminare: accertare e dichiarare l'estinzione del rapporto processuale nei confronti dei signori , , Parte_9 Parte_6 Pt_8
, e in ragione della rinuncia depositata dagli stessi
[...] Parte_7 Persona_2
con memoria di parte attrice del 2/10/2023; Nel merito: previo ogni altro accertamento e ogni altra declaratoria, rigettare tutte le domande e conclusioni avversarie perché destituite di qualsiasi fondamento in fatto e in diritto;
In ogni caso: con vittoria di spese del presente giudizio.”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Il 28.07.2021 presso l'ICS Maugeri di VI, dove era ricoverata, in seguito a una grave patologia polmonare e infiammatorio-settica, moriva all'età di 81 anni la sig.ra madre Persona_1
di e e nonna di cinque nipoti: e , figli di Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 Persona_2
ed e figli di e Parte_1 Parte_5 Parte_7 Parte_8 Parte_2
. Parte_6
Con atto di citazione notificato in data 17.05.2023, gli attori generalizzati in epigrafe, nelle dichiarate qualità, convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, gli UT
[...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni sofferti, “iure Controparte_1 proprio” e “iure hereditatis”, per il decesso della congiunta, asseritamente cagionato dall'erronea somministrazione del vaccino anti-Covid 19 “Moderna” da parte dei sanitari dell'istituto. In particolare, esponevano:
- che la sig.ra all'epoca di anni 81, tra il 04.03.2021 e il 25.03.2021, veniva Parte_10
sottoposta dal proprio medico generale al primo ciclo di vaccinazione anti-SARS-COV-2 con somministrazione di due dosi di vaccino Comirnaty (Pfizer);
- che il successivo 02.04.2021, in seguito allo sviluppo di fenomenologia riconosciuta come espressione di “ictus ischemico da occlusione del tratto P4 dell'ACP destra e verosimile etiologia aterotrombotica con associata subocclusione dell'arteria vertebrale sinistra a livello intracranico”, la congiunta veniva ricoverata presso l'IRCCS Policlinico San Matteo di VI in “Stroke Unit”;
- che in sede di accettazione presso la struttura, veniva richiesta l'anamnesi vaccinale e nella compilazione della “scheda paziente NO COVID”, accanto alla dicitura “paziente vaccinato covid” veniva indicato “somministrate entrambe le dosi”;
- che nell'arco di circa una settimana, l'evoluzione morfo-strutturale del quadro ischemico- emorragico della paziente subiva un miglioramento progressivo con un parziale recupero motorio;
- che in data 08.04.2021, la paziente veniva trasferita presso l'ICS Maugeri di VI, unità di neuroriabilitazione;
- che i medici della struttura convenuta, non avvedendosi, evidentemente, per negligenza e imprudenza, che la paziente era già stata sottoposta ad un primo ciclo vaccinale anti-Covid
19, le somministrarono due ulteriori dosi di vaccino, rispettivamente in data 26.05.2021 (la terza) ed il 05.07.2021 (la quarta), entrambe con il vaccino “Moderna”;
- che in occasione delle due ultime vaccinazioni, non veniva acquisito il consenso informato né della paziente, né dei suoi due figli;
- che in seguito all'insorgenza di complicazioni causalmente connesse alle ultime due vaccinazioni eseguite in struttura, la paziente precipitava in una grave patologia polmonare e infiammatorio-settica, che il 28.07.2021 la conduceva all'exitus;
- che il dott. del Dipartimento di Medicina Legale dell'Università di VI, Persona_3 consulente della Procura della Repubblica di VI, eseguita l'autopsia in data 02.08.2021, individuava le cause della morte della paziente “in una grave insufficienza multiorgano insorta nel contesto di uno shock settico secondario ad infezione del parenchima polmonare
e delle vie urinarie”; Pe
- che i consulenti incaricati dalle parti, dott. e dott. , ripercorsa ed Per_5 Per_6
esaminata la vicenda clinica alla luce di tutte le circostanze del caso, concludevano la relazione di consulenza medico-legale affermando che il secondo ciclo vaccinale mRNA- “Moderna” non poteva ritenersi “semplicemente facilitatore” o “concausativo” del decesso della paziente, bensì doveva essere considerato “alla stregua di atto causativo autonomamente necessario e sufficiente nella produzione dell'exitus esaminato”.
Premessi tali elementi fattuali e richiamando le considerazioni medico-legali dei CT in ordine al nesso di causalità tra la morte della paziente e l'erronea somministrazione del vaccino “Moderna”, peraltro, non preceduta dalla raccolta del consenso informato da parte dei medici dell'ICS Maugeri, gli attori chiedevano di essere risarciti dalla struttura convenuta - responsabile dell'evento dannoso
“ex artt. 2043, 2059 e 1228 c.c.” - dei seguenti danni:
a) non patrimoniale “iure hereditatis”, tutti in qualità di eredi della “de cuius”:
1. danno biologico terminale, sia temporaneo che permanente, subito dalla vittima primaria, sopravvissuta per un lasso di tempo considerevole (23 giorni) all'evento poi rivelatosi mortale;
2. danno morale soggettivo (o “da lucida agonia”), quale sofferenza psichica di massima intensità, anche si durata limitata;
b) non patrimoniale “iure proprio”:
3. danno biologico riscontrato alla salute dei superstiti dopo la morte della persona cara, dimostrabile anche per presunzioni dal rapporto di stretta parentela;
4. danno da morte, derivante dalla recisione grave ed irreparabile del legame familiare costituzionalmente protetto, derivante dal decesso del congiunto;
c) patrimoniale, consistente negli esborsi per le spese funerarie;
“o eventualmente, il danno da perdita di changes” (rectius: chances), “nella misura che per ognuno risulterà in corso di causa”, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo e con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Con comparsa di risposta del 29.08.2023 l' resisteva alle avverse domande, Controparte_2 eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità di quelle promosse da e Parte_5
per non avere essi proposto, né preso parte, al procedimento di mediazione Parte_6
obbligatoria precedentemente svoltosi, tra le altre parti, con esito negativo;
nel merito, previo inquadramento della fattispecie nell'alveo della responsabilità extracontrattuale della struttura verso i parenti della vittima, eccepiva l'assenza di prova del nesso causale tra la somministrazione del vaccino “Moderna” ed il decesso dell'anziana paziente, riconducibile unicamente al peggioramento del quadro clinico generale a causa delle lesioni ischemiche cerebrali dalla medesima già sofferte, e la mancanza di colpa rispetto alle procedure esistenti e ai disservizi noti, all'epoca dei fatti, sulla registrazione delle vaccinazioni anti-Covid 19 nel sistema informativo della Regione Lombardia, in cui non figurava il primo ciclo di vaccinazione con vaccino “Pfizer”. Produceva, inoltre, i moduli di consenso informato regolarmente datati e sottoscritti dalla paziente e dal medico per ciascuna dose di vaccino “Moderna” somministrata, a riprova del corretto operato dei medici della struttura, ed infine contestava i danni non patrimoniali richiesti, in quanto non tutti astrattamente risarcibili e finanche imprecisi sotto il profilo terminologico.
Dopo le verifiche preliminari, gli attori e Parte_5 Parte_1 Parte_2
nelle predette qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori Parte_6
, e tramite i loro procuratori all'uopo muniti di procura Persona_2 Pt_7 Parte_8 speciale, comunicavano la rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., seguita dall'accettazione della convenuta con richiesta di estrometterli dal processo.
In prima udienza il giudice, dato atto della parziale estinzione a seguito di regolare rinuncia- accettazione ex art. 306 c.p.c., riservava di provvedere in sentenza.
La causa proseguiva in istruttoria con l'acquisizione dei documenti prodotti ed una TU medico- legale volta ad indagare, in particolare, il nesso causale tra la morte della paziente e l'eventuale sovradosaggio del vaccino anti-Covid, affidata al Collegio peritale specializzato composto dal dott.
(specialista in medicina legale) e dal prof. dott. (specialista in igiene Persona_7 Persona_8
e medicina preventiva).
Esaurite le operazioni peritali con l'esame della relazione di TU e delle relative osservazioni, il
Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza cartolare del 27.01.2025 per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini intermedi di cui agli artt. 281- quinquies e 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Scaduti i termini, sulla scorta delle conclusioni sopra trascritte e ribadite dalle parti nelle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. In via del tutto preliminare, rilevato che gli attori generalizzati in epigrafe e la convenuta hanno dichiarato di rinunciare agli atti e di accettare l'altrui rinuncia, per il tramite dei loro procuratori validamente muniti dei relativi poteri, va dichiarata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del processo tra dette parti a spese interamente compensate.
Si precisa che la rinuncia agli atti non estingue il diritto all'azione (cfr. ad es. Cass n. 9066/2002), sicché la rinuncia formulata ai sensi dell'art. 306 c.p.c. deve ritenersi validamente compiuta dal genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, in virtù della rappresentanza “ex lege” ovvero della sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., senza la necessità della previa autorizzazione del giudice tutelare.
§2. Nel merito si osserva quanto segue.
2.1 Gli odierni attori, rispettivamente figli e nipoti della “de cuius”, hanno agito per sentire accertare la responsabilità della struttura convenuta in relazione alle prestazioni sanitarie rese in favore della congiunta, sig.ra in occasione del suo ricovero presso l'unità di Persona_1 neuroriabilitazione nel periodo compreso tra l'8.04.2021 (data del suo trasferimento dall'IRCCS
Policlinico San Matteo di VI) e la data del decesso, occorso il 28.07.2021.
Secondo la prospettazione attorea, in estrema sintesi, le condotte imprudenti e negligenti ascritte ai sanitari della clinica “Maugeri” di VI, consistite nell'avere sottoposto la paziente ad un secondo ciclo vaccinale anti SARS-CoV-2 somministrandole, durante la degenza, due dosi di vaccino
“Moderna”, supponendo - erroneamente - che la stessa non fosse vaccinata contro il noto virus e senza peraltro acquisirne previamente il consenso informato, sono state causa diretta del decesso della propria congiunta.
2.2 Giova premettere, in punto di diritto, che la fattispecie di responsabilità medica invocata risulta interamente disciplinata, sia sul piano processuale che su quello sostanziale, dal regime introdotto dalla Legge 8 marzo 2017 n. 24 (L. Gelli-Bianco), essendosi i fatti contestati verificatisi dopo la sua entrata in vigore (1° aprile 2017).
2.3 Per quanto specificamente riguarda la responsabilità della struttura sanitaria (l'unica azionata dagli attori nel presente giudizio, nel quale non sono stati convenuti personalmente i membri del personale sanitario), la novella normativa si pone in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre, Cass. n. 19541/2015), che, sotto il profilo qualificatorio, già inquadrava la responsabilità della struttura nell'alveo della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente nella struttura comporta la conclusione di un contratto atipico c.d. di spedalità (o di assistenza sanitaria), che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente
(rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c., sempre per fatto proprio e non altrui;
cfr. Cass. n. 28987/2019; Cass. n. 29001/2021; Cass. n.
8116/2022; Cass. n. 26811/2022; Cass. n. 7074/2024).
2.4 È stato, tuttavia, precisato che tale regime di responsabilità può essere fatto valere soltanto dal paziente ovvero, in caso di morte, dai suoi eredi, per il risarcimento dei danni trasmissibili “iure successionis”, ma non anche dai prossimi congiunti della vittima per il risarcimento dei danni subiti
“iure proprio” in conseguenza del decesso del paziente, a fronte dei quali la struttura ospedaliera continua a rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.).
In riferimento a tali pretese non è invocabile la figura del contratto con effetti protettivi anche nei confronti del terzo, al fine di ricondurla nell'alveo della responsabilità contrattuale, in quanto è giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte l'affermazione secondo la quale “il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, fatta eccezione per il peculiare e circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione” (cfr. Cass. n. 14615 2020, in cui la Corte ha escluso la spettanza dell'azione contrattuale “iure proprio” agli eredi di un soggetto ammalatosi e poi deceduto a causa di infezione da HCV contratta a seguito di emotrasfusioni eseguite presso un ospedale, precisando che essi avrebbero potuto eventualmente beneficiare della tutela aquiliana per i danni da loro stessi subiti;
v. anche Cass. n. 11320/2022).
2.5 Al di fuori di questa peculiare situazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372 c.c., comma 2, secondo il quale il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi se non nei casi previsti dalla legge, con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione contratta dalla struttura sanitaria nei confronti del loro congiunto rileva nei loro confronti come illecito aquiliano e si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (da ultimo, in questo senso,
Cass. n. 14258/2020; conf. Cass. n. 21404/2021; Cass. n. 11320/2022; Cass. n. 4904/2022; Cass. n.
28959/2023; Cass. n. 3267/2024).
2.6 Nella fattispecie in esame si innesta, dunque, un doppio regime di responsabilità della struttura sanitaria convenuta: essa è contrattuale per l'azione relativa al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla paziente e trasmessi “iure hereditatis” ai suoi “eredi”, mentre è aquiliana in relazione alla pretesa risarcitoria avanzata “iure proprio” dai congiunti della vittima, in conseguenza della perdita del rapporto parentale.
2.7 Da tali premesse qualificatorie discendono importanti conseguenze, in specie sulle regole di distribuzione dell'onere della prova.
2.7.1 Come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di una nuova malattia e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 26700/2018; conf., tra le molte, Cass. n. 28891/2019; Cass. n.
25288/2020; Cass. n. 14702/2021; Cass. n. 10345/2021; Cass. n. 10050/2022; Cass. n. 5808/2023;
Cass. n. 9889/2023; Cass. n. 13107/2023; Cass. n. 3447/2024; Cass. n. 10835/2024).
2.7.2 Sotto il versante della responsabilità extracontrattuale, secondo le regole generali, grava sul danneggiato sia l'onere della prova della concreta condotta colposa ascrivibile al sanitario, sia della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità, attiva ed eventualmente omissiva, rispetto al mancato adempimento di una condotta obbligatoria ed esigibile in concreto.
2.8 Con riferimento alla specifica vicenda oggetto del giudizio, nodo centrale assume la verifica della sussistenza del nesso di causalità (materiale) tra la condotta colposa ascritta ai sanitari dell'ente ospedaliero convenuto (erronea somministrazione di un secondo ciclo di vaccinazione contro il Covid-19) e l'evento di danno (identificato nel sopravvenuto decesso della paziente).
§3. Una adeguata trattazione della problematica in disamina non può prescindere dalla preliminare focalizzazione di alcuni profili di essenziale importanza, in tema di causalità, nel peculiare contesto della responsabilità medica.
3.1 L'accertamento giudiziario (che non coincide con il concetto di certezza naturalistica dell'accadimento di un fatto) della causalità materiale, comune ad ogni fattispecie di responsabilità, si fonda sull'applicazione del principio di cui all'art. 40 c.p.c. e sulla regola concausale di cui all'art. 41 c.p.
In base a tali principi, un evento è da considerare “causato” da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, dovendosi, altresì, avere riguardo al criterio della c.d. causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili (tra le molte, Cass., Sez. Un.,
n. 576/2008; Cass. n. 17084/2019).
3.2 L'accertamento del nesso causale nella responsabilità civile - la cui valutazione è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla
“certezza”) - consiste, dunque, nella relazione probabilistica concreta (svincolata da ogni riferimento alla prevedibilità soggettiva) tra condotta (commissive/omissiva) ed evento dannoso, da ricostruirsi secondo il criterio della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”.
3.3 Come insegna la costante giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass., ord. n. 12497/2024):
- il primo criterio (“la probabilità prevalente”) implica che, rispetto ad ogni enunciato, venga considerata l'eventualità che esso possa essere vero o falso, e che l'ipotesi positiva venga scelta come alternativa razionale quando è logicamente più probabile di altre ipotesi positive, in particolare di quella/e contraria/e (senza che la relativa valutazione risulti in alcun modo legata ad una concezione meramente statistico-quantitativa della probabilità), per essere viceversa scartata quando le prove disponibili le attribuiscano un grado di conferma “debole” (tale, cioè, da farla ritenere scarsamente credibile rispetto alle altre);
- il secondo criterio (“il più probabile che non”) comporta che il giudice, in assenza di altri fatti positivi, scelga l'ipotesi fattuale che riceve un grado di conferma maggiormente probabile rispetto all'ipotesi negativa, tale per cui il nesso di causa si assume provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro).
3.4 In entrambi i casi, il concetto di “probabilità” non va riferito alla frequenza statistica (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana) (tra le altre: Cass. n. 23197/2018; Cass. n. 19372/2021; Cass. 7355/2022; Cass.
n. 13037/2023; Cass. n. 12497/2024 cit.).
Dunque, il concetto di probabilità logica impone di tener conto di tutte le caratteristiche del caso concreto, integrando il criterio della frequenza statistica con tutti gli elementi astrattamente idonei a modificarla.
3.5 Allorquando, poi, venga in rilievo una condotta omissiva, la verifica del nesso causale tra tale condotta e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto (cfr. Cass. n. 21530/2021).
§4. Ciò premesso in diritto, nella fattispecie questo Tribunale ha affidato a due consulenti - di comprovata esperienza e professionalità - specializzati nei campi della medicina legale (dott.
e dell'igiene e medicina preventiva, epidemiologia e vaccinazioni (prof. dott. Persona_7 [...]
, l'incarico di accertare, sulla scorta dei documenti prodotti e delle conoscenze Per_8 scientifiche acquisite nel dato momento storico, se l'evoluzione della patologia che ha condotto al decesso la sig.ra costituisse conseguenza del medesimo fatto dedotto dai suoi Persona_1 familiari, odierni attori, vale a dire l'erronea somministrazione (e conseguente sovradosaggio) del vaccino anti Covid-19 “Moderna” da parte dei sanitari dell'istituto Maugeri di VI.
4.1 La vicenda clinica nei suoi aspetti salienti, siccome desumibili dalle cartelle cliniche e dalla documentazione medica in atti (cfr. all.
1-28 e all. A, B e C fasc.att.; id. doc. 2, 12 e 13 fasc. conv.)
e sintetizzati nell'elaborato di TU (cfr. pag. 3-15), può essere descritta come segue:
- nella mattinata del 02.04.2021, la sig.ra manifestava disturbo del visus ed instabilità Per_1 posturale. Per tali motivi, alle ore 15:18, veniva accompagnata presso il PS dell'Ospedale
Policlinico San Matteo di VI. La scheda di accesso al p.s. (v. all. 1 fasc.att.) riportava:
“malattie in atto: ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, pre…”, “patologia: rif. sd vertifinosa, cefalea e ipovisus. Sintomatologia presente dal risveglio” e nelle note
“Somministrazione di vaccino COVID 19 avvenuto in data 25/03 (seconda dose)”;
- dopo iniziale inquadramento veniva richiesta valutazione neurologica. Lo specialista documentava: “…vigile, orientata, collaborante. Non disartria né afasia. In ambito cranico:
ELO sx (2}; RAPD in OS;
deficit del VII ne inf sx(l); restanti reperti nella norma.
I accenna a slivellare a sx(l). Mingazzini Il ben tenuta. Sensibilità superficiale Per_9 indenne;
eminattenzione a sx ed estinzione al doppio stimolo a sx (1). ROT normoevocabili
e simmetrici. RCP in flessione. NIHSS: 5…”;
- la paziente veniva quindi sottoposta ad accertamenti strumentali, tra cui TC encefalo con angio-TC e studio di perfusione (v. all. 3 fasc.att.), i quali attestavano, tra gli altri, “lesione ipodensa, corticosottocorticale temporalemesiale ed occipitale a destra, con associato spianamento dei solchi corticali a riguardo e modico effetto massa a carico del corno occipitale del ventricolo laterale omolaterale, compatibile con lesione ischemica di significato recente (…)”;
- nella valutazione clinica specialistica di cui al referto del 02.04.2021, ore 18:36: “Ictus ischemico da occlusione del tratto P4 dell'ACP destra a verosimile eziologica aterotrombotica con associata subocclusione dell'arteria vertebrale sinistra a livello intracranico. Non indicazione a terapia fibrinolitica ev per superati limiti temporali né a procedura di trombectomia meccanica per lesioni ischemica già evidente interessatene tutto il territorio di P4. Si consiglia ricovero in stroke unit per prosecuzione delle cure” (v. all. A fasc.att., pag. 18);
- la paziente veniva pertanto ricoverata in pari data in Stroke Unit del Policlinico San Matteo di VI con diagnosi di “Insuf. Diabete adulto non comp”. In anamnesi: Controparte_3
ipertensione arteriosa, dislipidemia, ateromasia TSA, patologia ischemica acuta in OS (v. all. 5 fasc.att.);
- il 03.04.2021 all'ECG si documentava una fibrillazione atriale;
era quindi contattato il neurologo che impostava: “…terapia con betabloccante con buon controllo della FC.”.
Veniva eseguita una nuova TC encefalica: “…Al controllo odierno la nota lesione ischemica acuta temporo-occipitale mesiale destra appare disomogeneamente ipo-iperdensa in accordo con modico infarcimento ematico recente. Sostanzialmente invariati i restanti reperti.”; ridotta la posologia dell'ASA a 100 mg/die. Si richiedeva inoltre consulenza fisiatrica;
- nella giornata del 05.04.2021 la paziente presentava un improvviso peggioramento del quadro neurologico con comparsa di sopore e afasia motoria di grado lieve e sfumata emiparesi destra;
era pertanto eseguita una nuova TC encefalo “(…). Lo studio di perfusione dimostra una area di core ischemico con ridotto rCBV ed un'area di penombra entrambe corrispondenti all'ipodensità parenchimale frontale sinistra. Note placche ateromasiche fibrocalcifiche ad entrambe le biforcazioni carotidee, maggiore a destra, ove determinano stenosi del 60% circa e stenosi dell'a. vertebrale destra. Placca calcifica della parete postero-laterale della carotide interna poco prima del suo ingresso in sede intracranica. A livello intracranico risultano meno rappresentati i rami arteriosi in regione frontale anteriore sinistra, senza evidenza di un punto di occlusione. Lo studio di perfusione dimostra una area di core ischemico con ridotto rCBV ed un'area di penombra entrambe corrispondenti all'ipodensità parenchimale frontale sinistra.” (cfr. all. A cit., pag. 60);
- come riportano i TU (cfr. pag. 6 rel.), lo specialista non poneva indicazioni a procedure di ricanalizzazione urgente;
seppur verosimile la natura cardioembolica degli eventi, veniva mantenuta la terapia antiaggregante in considerazione delle dimensioni della lesione acuta e subacuta, nonchè della presenza di infarcimento emorragico;
era infine raccomandato, a stabilizzazione del quadro neuroradiologico, passaggio a NAO;
- in data 06.04.2021, l'ecocardiogramma transtoracico evidenziava: “esame fortemente inficiato dalla scarsa collaborazione da parte della paziente e pertanto eseguito velocemente ed in decubito supino. Per quanto valutabile: stenosi aortica calcifica di grado severo (grad max 76/42 mmhg) in verosimile bicuspide aortica;
non insufficienza valvolare- associata;
aorta ascendente non dilatata. Ventricolo sinistro di normali dimensioni cavitarie (VTDi 59 ml/mq), con ipertrofia parietale simmetrica, ipercinetico (FE >60%) in assenza di alterazioni maggiori della cinesi segmentaria. Pattern transmitralico indicativo di aumentate pressioni di riempimento del ventricolo sinistro. Moderata dilatazione atriale sinistra. Insufficienza mitralica di grado moderato, non meglio quantificabile data la scarsa tolleranza della paziente all'esame. Ventricolo destro non dilatato e normocinetico (TAPSE
22 mm). Pressione generatrice del fisiologico rigurgito tricuspisalico pari a 24 mmhg, da cui si campionano pressioni polmonari nei limiti (PAP s stimata 29 mmhg). Non pletora cavale. Non versamento pericardico.” (cfr. all. A, pag. 66);
- alla consulenza cardiochirurgica del 06.04.2021: “Vista la paziente e la recente storia clinica (ictus ischemico), in considerazione dell'età avanzata e del tipo di valvulopatia
(stenosi aortica con iniziale grado di severità), si consiglia trattamento transcatetere della patologia valvolare aortica” (cfr. all. A cit., pag. 70); si valutava inoltre con lo specialista diabetologo in quanto riscontrata Hb di 13%; modificata terapia.
- il 08.04.2021 la paziente veniva dimessa dal Policlinico San Matteo con quadro neurologico caratterizzato da screzio afasico di moto, sfumata emiparesi dx e ELOsn;
seguiva il trasferimento presso il reparto di riabilitazione neurologica degli Controparte_1 di VI (cfr. all. A cit., pag. 105-118);
[...]
- all'ingresso era così riportato: “…ASPETTO GENERALE. Condizioni buone Sensorio discretamente orientata nel tempo e nello spazio Ferite Chirurgiche assenti Decubito indifferente. CUTE E MUCOSE Aspetto normale. EDEMI assenti POLSI - SOFFI Polso radiale aritmico. E in asse Pupille isocoriche, CP_4 Controparte_5
normoreagenti. globoso per la presenza di adipe, Controparte_6
morbido, trattabile non dolente né dolorabile alla palpazione superficiale e profonda peristalsi ridotta. FEGATO Non palpabile. TORACE Conformazione normale Espansione normale Mobilità basi normale FVT normotrasmesso MV presente su tutti i campi bilateralmente, fini crepitii alla base polmonare destra. CUORE toni aritmici per FA.”; erano inoltre compilate la scheda riabilitativa fisiatrica e logopedica. Calcolata la scala
Barthel con punteggio di 32 su 100 (all. 14 fasc.att.; id. all. B cit., pag. 31-39);
- alla visita fisiatrica di controllo del 12.04.2021 era descritta stabile, poco orientata, apparentemente collaborante con necessita di assistenza nel passaggio supino-seduta, buono il controllo del tronco da seduta, deambula con girello e assistenza diretta per tratti brevi con tendenza alla laterocaduta sinistra e posturata in carrozzina. Eseguita TC encefalo senza contrasto: “…Estesa ipodensità temporooccipitale dx nel cui contesto si osservano modesti aspetti iperdensi verosimilmente in correlazione con l'evento in anamnesi. Non è possibile tuttavia in assenza di precedenti indagini fare confronto evolutivo con quanto emerso nel precedente controllo. L'ipodensità esercita compressione sul corno occipitale del ventricolo laterale dx. Nelle restanti porzioni il sistema ventricolare è di morfologia e dimensioni nei limiti della norma. Si osserva anche una ipodensità frontale dx in esiti ischemici a ridosso del corno frontale del ventricolo laterale omolaterale. Le strutture della linea mediana sono in asse. Come reperto collaterale si segnala deviazione destro convessa del setto nasale con sperone osseo” (cfr. all. B cit., pag. 83-84);
- durante il primo periodo di degenza presso l'istituto “Maugeri”, la paziente veniva descritta stabile, a tratti poco collaborante (a momenti più tranquilla), disorientata (a tratti scarsamente collaborante); i parametri vitali permanevano con pressione controllata (130-
140/70-90 mmHG), aritmica, con frequenza compresa tra 50 e 60 bpm;
apiretica; controllata anche la glicemia (cfr. pag. 9 rel. TU);
- in data 12.05.2021, la valutazione neuropsicologica riportava le seguenti conclusioni diagnostiche: “All'osservazione clinica la paziente è apparsa solo parzialmente disponibile e collaborante e a tratti soporosa, non in grado di instaurare una sufficiente reciprocità cognitiva ed emotiva. Il racconto della propria storia di malattia è solo n parte aderente alla realtà, spesso confuso e frammentario;
la consapevolezza delle attuali limitazioni cliniche funzionali è del tutto assente. Le ridotte capacità di introspezione non consentono un'adeguata valutazione del tono dell'umore e delle aspettative. Dal punto di vista comportamentale si rileva la presenza di movimenti reiteranti non finalizzati e di numerose confabulazioni. Alla valutazione neuropsicologica, la paziente presenta disorientamento personale, temporale e spaziale. II linguaggio spontaneo è fluente in presenza, tuttavia, di numerose anomie;
l'iniziativa comunicativa è scarsa ed i contenuti del discorso risultano spesso non adeguati al contesto. La comprensione verbale è difficoltosa sia per ordini semplici che per ordini complessi. Al Test di screening Mini-Mental State Examination
(MMSE) la paziente ha ottenuto un punteggio totale (corretto per età e scolarità) pari a
12.4 (cut-off=24), indicativo di un deterioramento cognitivo medio. Le importanti difficoltà cognitive e comportamentali non hanno consentito la somministrazione della batteria specifica per la valutazione dell'eminattenzione spaziale unilaterale. A livello qualitativo si segnalano importanti difficoltà di esplorazione, considerazione ed utilizzazione delle informazioni contenute nell'emilato sinistro. Durante la somministrazione delle prove la collaborazione della paziente è stata solo parziale ed il suo comportamento non sempre adeguato al contesto;
sono, infatti, emersi segni di intolleranza e oppositività” (cfr. all. B cit., pag. 99);
- il 26.05.2021 il diario clinico riportava: “…Stamane gn sinistro edematoso e caldo al termotatto si somministra Paracetamolo 1000 gr 1 cp + borsa del ghiaccio. Richiedo ecografia gn sx…” (cfr. all. B cit., pag. 57); nel diario infermieristico: “…Vaccino anticovid
19 1° dose (Moderna)…” (cfr. all. B cit., pag. 270);
- nei giorni successivi, meglio il dolore al ginocchio, clinicamente sempre stazionaria;
prosegue FKT;
- il 14.06.2021 veniva riscontato un aumento dei globuli bianchi per cui era richiesta urinocoltura;
- in data 17.06.2021, nel diario clinico si legge: “…Pervenuta urocoltura positiva a
Escherichia Coli carica batterica>
1.000.000 CFV/ml. Da questa sera si avvia tp antibiotica con Ciprofloxacina 500 mg 1 cp h 8 per 7 gg"; sempre nel diario clinico il
28.06.2021: “…esegue urocoltura per riscontro agli EE odierni di incremento dei GB
14,69…” (cfr. all. B cit., pag. 60-62);
- alla TC encefalo di controllo: “Indagine di rivalutazione in paziente con decadimento cognitivo, emianopsia laterale sn, eminattenzione sinistra in lesioni ischemiche multiple pluridistrettuali. L'esame è stato eseguito in acquisizione volumetrica basale con ricostruzioni assiali coronali e sagittali. È disponibile precedente indagine eseguita il 12-
04-21 per un confronto. Rispetto al precedente controllo nel contesto della estesa ipodensità in esiti temporooccipitale dx non sono più riconoscibili modesti aspetti iperdensi precedentemente segnalati. Non è più presente compressione sul corno occipitale del ventricolo laterale dx. Appare immodificata ipodensità in esiti a ridosso del corno frontale del ventricolo laterale dx. È ben riconoscibile al controllo odierno una ipodensità cortico- sottocorticale frontale sn in esiti ischemici. I restanti reperti sono invariati. In sede sovra e sottotentoriale non si osservano raccolte ematiche né alterazioni di: densità di significato ischemico attuale.” (cfr. all. B cit., pag. 137). Veniva inoltre eseguita valutazione logopedica: “…CONCLUSIONI: In accordo con il medico e in considerazione del quadro clinico della paziente, si imposta una dieta a consistenza Semisolida Frullata Omogenea
L'acqua potrà essere assunta esclusivamente a singoli sorsi, lontano dai pasti e con il cavo orale ben deterso;
altri liquidi addensati (consistenza budino). La terapia farmacologica verrà assunta, in via cautelativa, tritata con acquagel/bolo semisolido. Eseguito counseling logopedico con paziente: si suggerisce di evitare fonti di distrazione durante i pasti;
fomite indicazioni cautelative al fine di garantire una maggior sicurezza durante i pasti. Durante la degenza, in considerazione del miglioramento del quadro clinico generale della paziente
e della funzionalità deglutitoria, è stato possibile introdurre schema dietetico a consistenza
Semisolida Tritata. Si raccomanda di posturale correttamente il paziente prima di procedere lì alimentazione, procedendo lentamente con boli di piccole dimensioni ed eliminando fonti di distrazione durante i pasti. Si ribadisce l'importanza di mantenere una buona igiene del cavo orale al fine di prevenire complicanze secondarie da aspirazione di saliva e monitorare l'eventuale comparsa di segni indiretti di disfagia (cambiamento di voce ai pasti, calo ponderale, aumento secrezioni bronchiali e della temperatura corporea) e, se presenti, richiedere rivalutazione della funzionalità deglutitoria. Durante il ricovero, la paziente è stata inoltre sottoposta a valutazione logopedica delle abilità comunicativo- linguistiche, tramite somministrazione della versione italiana del protocollo Aachener
Aphasie Test (AAT) per indagare la presenza di un quadro di afasia. Tuttavia, durante la valutazione, la scarsa compliance e la difficoltà di mantenimento di adeguati livelli di attenzione, non hanno permesso di concludere la somministrazione della prova. In conclusione si rileva la presenza di un disturbo comunicativo, verosimilmente legato a deterioramento cognitivo (cfr. valutazione neuropsicologica).” (cfr. all. B cit., pag. 138-
140);
- il 29.06.2021 nel diario clinico si legge: “…Sat O2 92% in AA…Al torace MV presente su tutti i campi, crepitii alla base polmonare sinistra. PA 139/82 mmHg FC 89 bp aritmica.
Diuresi 400/24 h in attesa di urocoltura…” (cfr. all. B cit., pag. 63-64);
- alla RX torace del 29.06.2021: “…Esame eseguito in. unica proiezione antero-posteriore a paziente seduto. Versamento pleurico bilaterale maggiore a destra ove si associa sfumata opacità del disegno polmonare contiguo in possibile quadro di tipo disventilatorio piuttosto che flogistico. Il reperto da correlare con i dati laboratoristici clinici per escludere quadro infiammatorio-infettivo in corso. Non congestione vascolare ilare. Immagine cardiaca piuttosto ingrandita. Aorto-sclerosi calcifica” (cfr. all. B cit., pag. 142);
- visto il quadro strumentale, era avviata terapia antibiotica con Piperacillina + Tazobactam
4,5 gr ore 8-16-24;
- il 30.06.2021, agli esami ematici: GB 14.69, neutrofili 81,1%, VES 72 mm, PCR 3,83 mg/dl, Hb 10,5 gr/dl, GR 3,97, ematocrito 32,5% bene gli elettroliti, creatinina 0,94 mg/dl urea 41 mg/dl (cfr. pag. 11 rel. TU);
- nei giorni seguenti, esami ematici sempre sopra livelli di norma, specie per i GB;
miglioramento della saturazione dell'ossigeno. Sono inoltre segnalati episodi di rimozione di CVP. Prosegue terapia antibiotica;
- il 05.07.2021, nel diario infermieristico era riportato: “…II dose vaccino Moderna arto sup. sx…” (cfr. all. B cit., pag. 281);
- alla radiografia di controllo del 08.07.2021: “…invariata la quota di versamento bilateralmente. Sostanzialmente immodificato compatibilmente con il diverso grado di apnea inspiratoria della paziente l'area di addensamento del parenchima polmonare in sede basale destra. Invariati i restanti reperti” (cfr. all. B cit., pag. 151);
- il 13.07.2021, alla visita pneumologica: “…Esame obiettivo generale/speciale: all'esame obiettivo paziente eupnoica ed asintomatica. Riferisce netto miglioramento dopo la recente terapia antibiotica, con risoluzione dei precedenti sintomi (dispnea e tosse produttiva).
Saturazione in aria ambiente 98%, all'auscultazione polmonare ipofonesi alla base destra con persistenza di ottusità alla percussione. Esami richiesti/programmati: effettuata radiografia del torace di controllo. Conclusioni: i dati clinici depongono a favore di una risoluzione del recente focolaio broncopneumonico. Prescrizioni: proseguire con il programma terapeutico attualmente in atto. Nuovo controllo: al momento non programmato”. Era inoltre eseguita visita cardiologica: “Paziente con emianopsia laterale omonima sinistra ed eminattenzione sinistra in lesioni ischemiche multiple pluridistrettuali
a verosimile eziopatogenesi cardioembolica in FA di nuovo riscontro (02.04.2021). In unità stroke diagnosi ecocardiografica di stenosi aortica calcifica di grado severo (grad. medio
42 mmHg), in valvola bicuspide, VS ipertrofico, FE VS 60%, dilatazione AS, IM moderata,
VD normale. I tracciati effettuati nel corso della degenza mostravano rispettivamente ripristino del RS con extrasistolia sopraventricolare in cadenza bigemina (FC rilevata 64 bpm all'ecg del 8.4), i successivi eseguiti il 19 maggio, 4 giugno e 22 giugno us evidenziavano FA persistente con FC mediamente > 100 bpm, BBD minore, EBA, IVS con alterazioni della ripolarizzazione. Alla luce della stenosi aortica anamnestica e dell'attuale frequenza ventricolare media proseguirei con il bisoprololo, facendo assumere il farmaco in unica somministrazione da 5 mg la mattina” (cfr. all. B cit., pag. 152);
- il giorno 14.07.2021: Edemi declivi;
somministrata fiala di lasix.
- in data 17.07.2021, nel diario clinico veniva riportato: “…h 9.30 Paziente soporosa, risvegliabile solo con intensi stimoli e/o dolorosi. PA 110/80 FC 100 bpm AR (noto) SpO2
89% AA. Alle basi lievi crepitii. Ancora edemi declivi con fovea (in miglioramento). Statim
Lasix 1 fl ev in bolo. Agli esami ematochimici: WBC 15.490. Neu 12.08 (i) 77.9%, Hb 11.4,
HCT 35.7 PLT 281.000, creatinina 1.45, cc 111, PCR 6.18, Procalcitonina 0.14.
[...]
. clavulanico 2200 I fl in 250 cc di fisiologica, a seguire ½ fl x 2/die. Si Controparte_7
contattano i parenti (figlio) che viene informato dei nuovi eventi e della criticità clinica.
16.00 SO2 90-93% AA (la paziente autorimuove in continuo 1'02) PA 100/65, FC 75/min.
ma prontamente risvegliabile alla chiamata, affaccendata. In corso sol. glucosata CP_8
5% tamponata;
la paziente non si è alimentata. In osservazione”; sempre nel diario clinico, il 19.07.2021: “
8.00 SpO2 88% in AA, la paziente si autorimuove continuamente O2 terapia. Si posizionano polsiere e si pone in O2 terapia…Si richiede accesso venoso, Rx addome diretto ed Ecografia addome per riscontro di dolorabilità addominale (addome comunque trattabile) e ittero sclerale.” (cfr. all. B cit., pag. 68-71);
- la RX addome del 19.07.2021 riportava: “non si osservano abnormi distensioni delle anse addominali abitate da cospicuo contenuto di feci e gas, fino all'ampolla rettale. La proiezione translaterale non mostra immagini di livelli idroaerei di significato patologico attuale. Ai quadranti inferiori piccola immagine lamellare di radiotrasparenza, dubbio per falda di aria libera, solo se correlata ai dati clinici e di laboratorio”. L'ecografia addome:
“…colecisti normodistesa con pareti ispessite ma prive di calcoli e fango. Non versamento pericolecistico né dilatazione delle vie biliari. Fegato con dimensioni nei limiti della norma.
Non idroureteronefrosi. Milza di regolari dimensioni. Vescica distesa contenente abbondante sedimento declive come nei casi di IVU. Non lesioni espansive in sede utero- annessiale. Versamento pleurico bilaterale + evidente a destra" Si tiene in osservazione”
(cfr. all. B cit., pag. 171-174);
- il 20.07.2021, agli esami ematici: importante rialzo delle AST (670) e delle ALT (476) oltre che delle gammaGT (112); contattato infettivologo che suggeriva sospensione di Per_10
e valutazione infettivologica;
- la radiografia di controllo documentava: “Ipodiafania diffusa del campo polmonare. DX e più evidente opacamento alla base per verosimile versamento. Migliorata la trasparenza polmonare alla base di sinistra rispetto al precedente controllo.” (cfr. all. B cit., pag. 176);
- il 21.07.2021 la paziente “…Presenta urine ematiche con coaguli, si esegue lavaggio vescicale con difficoltà, pertanto si sostituisce catetere vescicale…”, mentre al 22.07.2021 nel diario clinico: “…Paziente soporosa, risvegliabile con stimoli dolorosi, facies mimica, meglio colorito delle sclere. PA 158/70 FC 80 bpm AR SpO2 94% con 2 l 02. Urina ancora colore lavatura per cui s'imposta lavaggio in continuo con fisiologica fredda in continuo.
Prosegue monitoraggio clinico…”; sempre nel diario clinico al 23.07.2021 le condizioni cliniche della paziente erano descritte “scadenti” (cfr. all. B cit., pag. 73-74). Nei giorni seguenti, stazionaria;
- eseguita il 26.07.2021 la visita cardiologica: “vengo chiamata per peggioramento, delle condizioni respiratorie della paziente e PC a PA elevata. All 'ECG elevata risposta ventricolare a 170 bpm. Obiettivamente pz soporosa, utilizzo di muscoli accessori. SO2 91
% in occhialini 2 lt/min. Al torace rumori di broncospasmo, PA 120/95 mmHg. Si somministra 1 fl di Urbason 20 mg ev, 1 fl di lasix ev e inizia amiodarone 2 fl in 100 cc di
(G) in 2 h. Ore 3.14 Invariata;
PA 145/100 mmHg;
inizia infusione TNG 5 fl in 250 (P). Ore
4.00 EGA in VM60%: pH 7.28, pCO2 17, pO2 75, SO2 93%, lattati 12.9, HCO3- 8, eccesso di basi -17 mmol/L. Na 150. PA 95/75 mmHg. Si sospende TNG (stenosi valvolare aortica severa in anamnesi). Posiziona reservoir. Sentito telefonicamente il rianimatore di guardia, non consiglia ulteriori variazioni. terapeutiche dal punto di vista ventilatorio. Si somministra ancora furosemide 1 fl ev e Urbason 20 mg ev e avvia mantenimento di cordarone (4 f1 in 250 (G) a 20 m.1/h. 04:20 Paziente critica, PA 102/59 mmHg, SpO2 92% con reservoir a 151/min, FC oscillante tra i 140 e i 180 bpm. In accordo con il Cardiologo di guardia si prendono contatti con i medici di reparto…si decide di non trasferire la paziente, né di effettuare ulteriori manovre terapeutiche se non quelle atte ad alleviare la sofferenza della paziente. Parenti avvisati…”.
- il 27.07.2021, come nel diario clinico: “Paziente in gravi condizioni, viene allertato il servizio di Cure Palliative di questo Istituto per valutare eventuale possibilità di trasferimento della paziente per proseguimento delle cure, in attesa di riscontro;
impossibilità alla raccolta dei parametri vitali” (cfr. all. B cit., pag. 79);
- infine, in data 28.07.2021: “paziente non contattabile;
utilizza la muscolatura respiratoria accessoria, mantiene ossigenoterapia con maschera Venturi e Reservoir. Alle ore 14:40, paziente non responsivo, non ventila, non reperibile il polso”. Alle ore 14:52 ne veniva constatato il decesso (cfr. all. B cit., pag. 80).
4.2 Orbene, ad avviso del Collegio peritale, le terapie ricevute dalla paziente in entrambi i periodi di ricovero da parte dei sanitari dei menzionati istituti risultavano “appropriate e congrue”, in quanto
“fondate su adeguate diagnosi”, per “malattie originariamente provocate da cause naturali” (cfr. pag. 20 rel. TU;
v. anche pag. 28-30).
4.3 I TU non dubitano che la paziente sia stata sottoposta - per errore - ad un doppio ciclo di vaccinazione contro il Covid-19: risulta agli atti che la sig.ra fosse stata già vaccinata dal Per_1
MMG dott. con 1° dose di vaccino Comirnaty “Pfizer” in data 04.03.2021 e con 2° Persona_11 dose di vaccino “Pfizer” in data 25.03.2021; non avvedendosi di ciò, per ragioni concorrenti, l'ICS
Maugeri ebbe quindi nuovamente a somministrare alla paziente la vaccinazione anti-Covid 19, inoculando altre due dosi di vaccino Spikevax “Moderna”, una il 26.05.2021 e l'altra il 05.07.2021.
Tuttavia - si legge nella relazione (v. pag. 23 rel. TU) - il sovradosaggio vaccinale, per avere la paziente ricevuto complessivamente 4 dosi di vaccino anti-Covid 19, anziché arrestarsi alle prime due [al tempo obbligatorie, si ricorda, in attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e succ.mod. e int., con particola reriferimento alle persone anziane e alle persone fragili], in un arco temporale di circa cinque mesi, non trova una correlazione causale o concausale con l'aggravamento e l'evoluzione delle malattie preesistenti, o con una nuova insorgenza di autonomi effetti avversi-indesiderati, o con l'effetto terminale del decesso della paziente.
4.4 Alla luce del quadro clinico sopra ripercorso, pertanto, il Collegio peritale in punto di nesso causale, con una motivazione logica ed esaustiva, ha escluso che il sovradosaggio vaccinale possa aver contribuito alla serie causale culminata con il decesso.
La documentazione sanitaria, fin dalle primissime fasi della degenza, delinea una significativa compromissione delle condizioni psico-fisiche dell'anziana donna, con necessità di assistenza nello svolgimento delle attività quotidiane della vita.
In particolare, osservano i TU come “Al momento del ricovero nell'IRCCS San Matteo, preesisteva già da tempo l'ateromasia dei tronchi arteriosi sovraortici, i diffusi segni
(strumentalmente accertati) di vasculopatia cerebrale cronica, la stenosi aortica di grado severo,
l'ipertensione arteriosa, la fibrillazione atriale, la dislipidemia, il diabete e iperomocisteinemia;
tali patologie croniche ed evolutive, aumentavano i fattori di rischio cardiovascolari, di trombosi, di ictus, di infarto e di infiammazioni.” (cfr. pag. 26 rel. TU).
Nel caso della sig.ra l'ictus ischemico acuto del 02.04.2021, recidivato il 03.04.2021 ed il Per_1
05.04.2021, per emboli di natura cardiaca, ha colpito un soggetto già fragile per età e per molteplici fattori di rischio (preesistenti), quali la fibrillazione atriale, la stenosi aortica serrata, il diabete scompensato, l'ipertensione arteriosa, l'ateromasia carotidea moderata, la dislipidemia mista,
l'iperomocisteinemia, si è posto all'origine della serie di complicanze infettive, tra cui quella delle vie urinarie almeno dal 17.06.2021, altresì per versamento pleurico bilaterale e focolaio broncopneumonico dal 29.06.2021, che ne hanno determinato la morte in data 28.07.2021 per insufficienza multiorgano (detta anche sindrome da disfunzione multiorgano = MODS: Multiple
Organ Dysfunction Syndrome) (cfr. pag. 31 rel. TU).
4.5 Tali risultanze si pongono, d'altronde, in linea con i riscontri dell'esame autoptico eseguito dal dott. su incarico della Procura della Repubblica in sede, a seguito di denuncia- Persona_12
querela sporta dai familiari della vittima (proc. n. 5357/2021 R.G.N.R.), i quali portarono già il CT del P.M. nella relazione del 18.04.2022 (in atti) a ritenere che “le cause della morte della paziente sono da ricondurre ad una grave insufficienza multiorgano, insorta nel contesto di uno shock settico secondario ad infezione del parenchima polmonare e delle vie urinarie” e ad affermare, al contempo, che la pur “censurabile condotta del personale sanitario che ebbe in cura la Per_13
n ordine alla gestione vaccinale contro il Covid-19 (…) non ebbe alcun ruolo nell'exitus” (cfr.
[...]
doc. 4 fasc.conv., v. in part. pag. 119-126).
Le conclusioni a cui era giunto il Consulente del P.M. (e che ha portato all'archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
cfr. doc. 3 fasc.conv.) sono state dunque sostanzialmente confermate anche dal Collegio peritale nominato in questo giudizio.
4.6 Gli esiti della TU – in quanto logicamente ed ampiamente motivati, coerenti con le risultanze istruttorie acquisite al processo, fondati sulle comprovate conoscenze specialistiche dei due componenti – sono pienamente condivisi dal Tribunale.
Indubbiamente apprezzabile sotto il profilo ricostruttivo e corretta secondo il criterio giuridico, risulta la spiegazione causale dell'evento, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
I TU hanno infatti preso in considerazione i possibili “effetti indesiderati” del sovradosaggio da vaccini mRNA (Pfizer e Moderna), evidenziando come, alla luce di molti studi scientifici sin qui pubblicati sulle riviste più accreditate a livello nazionale ed internazionale (i cui risultati sono riportati alle pag. 15-19 della relazione), “…le attuali conoscenze scientifiche e le relative- contemporanee statistiche – nei casi indesiderati di sovradosaggio vaccinale - in considerazione della netta prevalenza degli effetti collaterali-avversi lievi-lievissimi (febbre, mal di testa, affaticamento), in generale, ex ante ed ex post, portano ad escluderne comunque i caratteri di efficienza e di prevalenza nel determinismo delle rispettive cause di morte;
specie nel caso clinico in esame, già gravato da patologie croniche e da rischi di complicanze ad elevata incidenza multiorgano.” (cfr. pag. 25 rel. TU).
Ma il giudizio di causalità (materiale) sull'evento lesivo, come sopra ricordato, non può arrestarsi al solo dato statistico e formale, ovvero alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), dovendosi tener conto di tutte le risultanze del caso concreto “nella loro irripetibile singolarità” (cfr. Cass. n. 21530/2021), secondo il criterio della c.d. probabilità logica. E secondo l'orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, ove l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri del
"più probabile che non" e della "probabilità prevalente" (v. Cass. n. 28722/2024).
Nel caso di specie, il Collegio peritale ha correttamente messo in evidenza che la preesistente sussistenza di altre valide cause di morte, per patologie naturali, croniche ed evolutive, con facili rischi di ricorrenti episodi di riacutizzazione, autonomamente efficienti-determinanti, come gli episodi recidivati di ictus ischemico e di infezioni urinarie e polmonari, sono del tutto idonei a causare naturalmente il decesso dell'anziana paziente, ricevendo, alla luce della migliore scienza ed esperienza del momento storico, il maggior grado di conferma, secondo il criterio della probabilità logica, rispetto ai decorsi causali alternativi, tra cui appunto la somministrazione in eccesso del vaccino “Moderna”.
In entrambi i ricoveri ospedalieri, peraltro, “non risulta segnalato alcun effetto avverso-indesiderato da vaccinazione mRNA;
ovvero l'eziopatogenesi delle patologie sottintende cause naturali, senza alcun sospetto di eventi iatrogeni.” (cfr. pag. 20 rel. TU).
A fronte di tali evidenze scientifiche, viene così avvalorata la conclusione per cui “l'errore dell'ICS
Maugeri di avere completato un secondo ciclo vaccinale, non ha influito sull'evoluzione della malattia e sul decesso della paziente;
appare più probabile una progressione ingravescente e letale delle patologie naturali” (cfr. pag. 36 rel. TU), la quale trova conferma, in definitiva, agli esiti del giudizio controfattuale, per cui a prescindere dal secondo ciclo vaccinale, con “quasi certezza” (ma
è sufficiente la maggiore probabilità logica, rispetto a quella contraria), in base alle evidenze del caso concreto, “il peggioramento dello stato di salute fino all'evento morte si sarebbe determinato ugualmente, con la stessa intensità ed intervallo di tempo” (cfr. pag. 38 rel. TU).
4.7 A seguito, infine, delle osservazioni critiche mosse dai consulenti tecnici di parte attrice (dott.
e dott. ), i TU hanno fornito dettagliate risposte - condivisibili Persona_14 Persona_15
in quanto logiche, coerenti ed esaustive - sia in ordine ai risultati degli studi scientifici più recenti condotti a livello mondiale su larga scala [si cita, ad esempio, lo studio di aprile 2024 del Global
Covid Vaccine Safety (GCoVS), sostenuto dai CDC e dall' Controparte_9 , i quali dimostrerebbero un “alto profilo di efficacia e la sicurezza dei vaccini a vettore
[...] virale e a mRNA, evidenziando effetti collaterali molto rari” (cfr. pag. 44 rel. TU), sia rispetto alla necessità di confrontare, poi, la letteratura scientifica e i dati statistici (purché pertinenti e aggiornati), con le specifiche caratteristiche del caso concreto, le quali - ribadiscono i TU – nella fattispecie si impongono nel senso di escludere un ruolo causale o concausale della somministrazione del vaccino “Moderna” rispetto alla morte della sig.ra (cfr. pag. 45 rel. Per_1
TU).
4.8 Per tali ragioni, la TU appare congruamente motivata ed immune dalle censure prospettate da parte attrice.
In effetti, le censure avanzate dalla relazione peritale dai CT e riproposte dalla difesa attorea negli scritti conclusivi non attengono a vizi del processo logico seguito dai TU nell'analisi e nella valutazione dei fattori causali patologici o in una mancata valorizzazione di quei fattori alternativi ipotizzati, ma finiscono per riflettere un mero dissenso scientifico: in sintesi si tratta di un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative, che appare irrilevanti a fini dell'esercizio del potere discrezionale di rinnovare la consulenza, né ammettono una richiesta di revisione, nel merito, del convincimento del giudice (tra le molte, cfr. Cass. n.
282/2009; Cass. n. 15201/2017; Cass. n. 26104/2022).
In proposito, va osservato che il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente, come quella di cui è causa, può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del TU, in ogni caso argomentando su basi tecnico-scientifiche e logiche (cfr. Cass. n. 36638/2021; conf. Cass. n.
27142/2024), nel caso di specie non ravvisabili, lì dove convincenti appaiono gli argomenti che ricostruiscono l'origine della patologia e ne sorreggono il nesso causale, tali rimasti anche a seguito delle osservazioni critiche e degli studi richiamati a supporto dai consulenti di parte attrice.
Nella relazione di consulenza tecnica e nelle diverse pagine dedicate in risposta alle osservazioni tecniche di parte attrice, non emerge, per il vero, neppure l'esistenza o l'appartenenza a due contrapposte “scuole di pensiero” tra TU e CT (come invece asserito dalla difesa attorea all'udienza del 04.07.2024), innanzi alle quali sarebbe chiesto al giudice di spiegare le ragioni per le quali ha opinato per la maggiore affidabilità di una determinata “scuola di pensiero” rispetto ad un'altra; si è trattato, piuttosto, di scartare, tra le ipotesi ricostruttive del nesso causale rispetto all'evento morte, l'ipotesi meno probabile, scegliendo, tra quelle rimaste, quella che spiega il fatto con maggiore probabilità logica, sulla base degli elementi raccolti. 4.9 Alla luce delle emergenze istruttorie, in definitiva, è rimasta sfornita di prova – lì dove la TU in determinati ambiti, specie in materie d'inedita complessità, come nella responsabilità sanitaria, costituisce fonte oggettiva di prova (c.d. consulenza percipiente) (cfr. Cass. n. 18391/2017; Cass. n.
12387/2020; Cass. n. 22056/2020; Cass. n. 8584/2022; Cass. n. 31511/2022; Cass. n. 6322/2023) – la sussistenza del nesso causale richiesto per fondare la responsabilità della struttura sanitaria rispetto all'evento dedotto, indipendentemente dalla natura della responsabilità (contrattuale o extracontrattuale).
Ne deriva che le conseguenze sfavorevoli per il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravano interamente a carico degli attori, sicché la domanda di risarcimento dei danni - patrimoniali e non patrimoniali - subiti “iure proprio” in conseguenza della morte della prossima congiunta, deve dirsi infondata e va rigettata.
§5. Neppure si ritiene sussistano i presupposti per la risarcibilità a titolo ereditario del danno non patrimoniale dedotto per la violazione del diritto al consenso informato.
5.1 Si premette che, come è noto, nell'ordinamento vigente, l'apertura della successione non comporta l'acquisto della qualità di erede in favore dei successibili per legge (in assenza di testamento), ma soltanto l'acquisto della qualità di chiamato alla eredità: soltanto ove avvenga l'accettazione, anche tacita, il chiamato si considera erede.
Nel caso di specie, tale qualità, sebbene spesa in origine da tutti gli attori indistintamente (“tutti in qualità di eredi della defunta”), può ravvisarsi unicamente in capo ai due figli e non anche ai nipoti della “de cuius”, i quali non sono chiamati ex lege ad accettare l'eredità della nonna (nemmeno per rappresentazione).
5.2 Fatta questa premessa, nel merito si osserva che l'iniziale allegazione attorea di inadempimento della struttura sanitaria convenuta, rivolta alla mancata raccolta del consenso informato dalla diretta interessata (ritenuta, quindi, quantomeno implicitamente, capace di esprimerlo), è stata prontamente smentita dalla difesa di parte convenuta, la quale, costituendosi in giudizio, ha prodotto entrambi i moduli di consenso informato alla somministrazione delle dosi di vaccino “Moderna”, datati
26.05.2021 e 05.07.2021, recanti le sottoscrizioni della sig.ra e di un sanitario (cfr. doc. 5 e Per_1
6 fasc.conv.).
Altra cosa è invece addurre – con la seconda memoria integrativa ex art. 171-ter, n. 2 c.p.c. -
l'incapacità della paziente di esprimere un valido e consapevole consenso informato, così come diverso è il fatto di inadempimento allegato, allorché gli attori finiscono poi per rimproverare ai sanitari della clinica “Maugeri” non (più) di non aver raccolto il consenso informato della paziente alla vaccinazione, bensì di averlo acquisito con negligenza, cioè senza aver prima approfondito la sua storia vaccinale e/o non aver rilevato le incongruenze presenti all'interno della cartella clinica del Policlinico San Matteo.
5.3 Anche sotto tale profilo, ad ogni modo, la violazione del consenso informato è stata allegata sempre e solo in relazione alla domanda (rimasta ferma) di risarcimento dei danni “biologico terminale” e “morale soggettivo”, vale a dire quale trattamento sanitario illecito causalmente riferito all'inizio della “cascata patologica” che condusse la paziente al decesso. Del tutto generico il riferimento alla chance.
5.4 Ebbene, a prescindere dalla scusabilità, o meno, della condotta tenuta dai medici dell'ICS
Maugeri [i TU parlano di “equivoco”, derivante principalmente dalla mancata registrazione del primo ciclo vaccinale “Pfizer” all'interno delle banche dati regionali, dove ancora oggi non figura, poi dalle incongruenze presenti nella cartella clinica del Policlinico di provenienza e solo, in ultima istanza, al mancato rilievo o approfondimento dei medici dell'ICS Maugeri;
v. pag. 21 ss rel. TU], il Collegio peritale ha escluso che l'indebita somministrazione del vaccino abbia, in qualunque modo, influito sull'evoluzione della malattia e sulla morte, residuando, al più, ad avviso dei TU, una “minimale azione lesiva locale e sistemica” (i.e. “lievissimi effetti locali irritativi, quali il rossore, brucione, dolenzia, oltreché, probabilmente, lieve-transitorio malessere e momentaneo affaticamento”; cfr. pag. 38 e 46 rel. TU), che si tradurrebbe in un'inabilità temporanea limitatissima [i.e. 10 giorni di I.T.P. in misura del 10%, equivalenti in base ai criteri tabellari milanesi, ultima edizione, in appena € 115,00], la quale senz'altro non rientrava nel fuoco di quanto fatto oggetto di allegazione e domanda.
Trattasi, in ogni caso, di una circostanza fattuale valutabile sotto il profilo delle spese di lite.
§6. Ritiene il Tribunale che la peculiarità della controversia, avente ad oggetto un tema di recente dibattito scientifico e la natura stessa degli interessi coinvolti rispetto al sovradosaggio vaccinale
(accertato), integrano gli estremi delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92
c.p.c., comma 2 (come integrato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 77 del 2018) tali da giustificare la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti, incluse le spese di TU
- liquidate con decreto del 08.07.2024 - le quali, per principio consolidato, “possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso” (cfr. Cass. n. 17739/2016; Cass. n. 11068/2020; Cass.
n. 26654/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: • dichiara estinto il processo tra e Parte_5 Parte_1 Parte_2 Pt_6
nelle rispettive qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei riguardi dei figli
[...]
minori , e ed Persona_2 Parte_7 Parte_8 Controparte_1
, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
[...]
• rigetta le domande promosse da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
nei confronti di , in quanto infondate;
[...] Controparte_1
• compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio e di TU.
Così è deciso in VI, lì 27 marzo 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
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