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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50/23 RG iscritta in data 3.1.23, avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Daria Russo de Luca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni alla Via E. De Filippis n. 29;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata Controparte_1 C.F._2 alla memoria difensiva, dall'avv. DO Grisi, presso il cui studio elettivamente domicilia in c.so
Vittorio Emanuele n. 174;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 10.10.24, fissata con modalità in trattazione scritta, la causa era riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.1.23 , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 civile con in data 11.7.03 in Salerno e che dalla loro unione era nato il figlio DO Controparte_1
(20.11.07), chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, allegando altresì che con sentenza non definitiva n. 3779/17 era stata dichiarata la separazione giudiziale tra i coniugi, cui era seguita sentenza n. 1393/20 che aveva definito il giudizio, rigettando le domande di addebito proposte dalle parti, disponendo l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e determinazione di un assegno di mantenimento per il minore di € 550,00 e di € 250,00 per la
CP_1
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, introduceva il presente giudizio, insistendo per una modifica dei tempi di permanenza del minore, con collocazione presso di lui o comunque di riduzione del contributo per il mantenimento per il figlio, contestando i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile alla CP_1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente che, richiamando tutti gli eventi che avevano caratterizzato il giudizio di separazione, non si opponeva alla domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo comunque un aumento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore e la condanna del ricorrente alla restituzione delle somme di cui lo stesso si era indebitamente appropriato, unitamente alle somme dovute per l'attività lavorativa prestata, il tutto con vittoria di spese.
All'esito dell'audizione delle parti e del minore, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, veniva emessi provvedimenti provvisori, confermandosi le modalità di affido e del diritto di visita, nonché la somma di € 550,00 per il minore e la somma di € 250,00 per il mantenimento della resistente, determinando nella misura del 50% le spese straordinarie a carico delle parti.
Con sentenza non definitiva depositata in data 27.10.23, veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio, per poi rimettersi la causa sul ruolo per l'istruzione delle altre domande.
Rigettate le richieste istruttorie, la causa, all'udienza del 10.10.24, fissata con modalità di trattazione scritta, era riservata al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, essendo stata già pronunciata sentenza sullo status, vanno esaminate le ulteriori domande, dovendo in primo luogo dichiararsi l'inammissibilità delle domande di risarcimento dei danni articolare dalla resistente e che ella asserisce aver subito per essersi il ricorrente appropriato di somme indebitamente incassate in un'operazione immobiliare poi di fatto non andata a buon fine, nonché per la mancata retribuzione dell'attività di insegnante di danza nel periodo nel quale ella è stata sposata. A ben vedere l'azione proposta non è propriamente di risarcimento dei danni ma di restituzione di somme indebitamente percepite ovvero di pagamento di retribuzioni (secondo la ricostruzione della resistente) che, come tali, non presentano profili di connessione con il presente giudizio.
Secondo giurisprudenza costante, difatti, sono inammissibili le domande di restituzione di somme di danaro o di beni mobili ed anche quelle risarcitorie e quelle di scioglimento della comunione, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., in quanto non
è una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c., la trattazione unitaria delle cause.
L'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente,
è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civ., sent., 6 marzo 2013; ancor più recente: Trib. Milano, sez. IX, sent., 3 luglio 2013) essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2009, n. 11828, Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2004 n. 20638 ed anche Cass. Civ. n. 18870/14).
Da ciò segue l'inammissibilità delle domande.
Quanto invece all'affido del figlio DO (20.11.07), prossimo a compiere gli anni 18, ritiene il
Tribunale di dover confermare quanto già statuito con l'ordinanza presidenziale, considerando che il ragazzo, sentito all'udienza del 20.4.23, ha confermato di aver trovato un suo equilibrio, pur se stanco delle difficoltà comunicative tra i genitori, di frequentare entrambi, di gestirsi autonomamente anche nei rapporti tra i genitori. Si ritiene pertanto di dover disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre ed esercizio della responsabilità disgiunto per gli atti di ordinaria amministrazione nei periodi di collocamento presso ciascuno dei genitori, nel rispetto di un indirizzo comune. Devono comunque invitarsi i genitori ad assumere un atteggiamento responsabile verso DO, dettando una linea educativa comune nel suo interesse.
In considerazione dell'età di DO, visto che lo stesso ha un rapporto sereno con entrambi i genitori ed anche con la sorellina, anche se con maggiori intemperanze verso la madre che, per il suo bene, cerca di spingerlo ad interessarsi anche ad altre attività, come l'inglese, che egli non vuole invece frequentare, si ritiene di disporre incontri liberi tra il minore ed il genitore non collocatario che ad oggi sono tendenzialmente equivalenti tra i due genitori.
Va quindi determinato il contributo per il mantenimento per il figlio, dovendo farsi applicazione dell'art. 316 bis c.c. che stabilisce che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro.
Si rende, quindi, necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché
(art. 337 ter c.c.) le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore, esaminando la documentazione prodotta dalle parti. Orbene, il ricorrente, che svolge attività come dirigente di azienda, ha costituito un altro nucleo familiare con la nascita di altra figlia nel 2020. Per_1
Per l'anno di imposta 2019 ha dichiarato un reddito imponibile di € 67813,00, per l'anno 2020 un reddito di € 67708,00, per l'anno 2021 un reddito di € 67749,00 (si vedano dichiarazioni dei redditi prodotte). Per l'anno 2022, il suo reddito, ai fini ISEE, ha dichiarato un reddito di € 70708,00, laddove negli anni precedenti esso era rimasto tendenzialmente invariato anche rispetto a quanto già dichiarato nel corso del giudizio di separazione (modelli ISEE prodotti, per l'anno 2021 un reddito di € 55722,00 per l'anno 2020 un reddito di € 52090,00, laddove dalla lettura della sentenza di separazione risulta per l'anno 2016 un reddito di € 52115,44).
Egli è proprietario di un immobile con pertinenza ed è gravato dal pagamento di una rata di mutuo di
€ 893,09 mensili a tasso fisso contratto nel 2021.
La resistente, invece, che svolge attività di insegnate di danza e che, contrariamente a quanto dedotto, non aveva conseguito la laurea, essendosi bloccata nel percorso universitario già nel 2001, 2 anni prima del matrimonio (come evincibile dal libretto universitario allegato dal ricorrente ove si evince che dopo i primi esami superati brillantemente negli anni 1996 1997, ha sostenuto altro esame nel
2001, per poi bloccarsi), ha dichiarato per l'anno di imposta 2019 un reddito di € 25664,00, per l'anno
2020 un reddito di € 22265,00, per l'anno 2021 un reddito imponibile di € 24873,00 (si vedano dichiarazioni dei redditi prodotte).
Ella è proprietaria della casa ove vive acquistata nel 2022 contraendo un mutuo con rata variabile di circa € 709,00 (si veda contratto di mutuo e quietanza di pagamento), nonché di altro immobile dal quale percepisce un canone di locazione.
Questa la situazione reddituale delle parti, con riferimento alla quale si ritiene di dover confermare la somma di € 550,00 che il ricorrente dovrà da corrispondere alla resistente entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat, considerando che vi è una disparità reddituale delle parti, tempi di permanenza ad oggi quasi paritetici e maggiori esigenze del figlio, laddove all'epoca della pronuncia di separazione i tempi di permanenza era certamente inferiori.
Inoltre, va altresì confermato l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al pagamento delle spese straordinarie per il figlio minori (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc.) da concordarsi preventivamente (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate, nella misura del 50% ciascuno.
Va infine esaminata la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente che ritiene il Tribunale sia infondata e come tale vada rigettata, in applicazione dei principi di recente elaborazione giurisprudenziale, ormai condivisi.
In particolare, con sentenza n. 18287/2018 le SS.UU., premessa la ricostruzione dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno divorzile, hanno evidenziato che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, nel testo vigente, impone al giudice di accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio nelle condizioni di vita degli ex coniugi, anche avvalendosi di poteri officiosi, e di valutare l'inadeguatezza dei mezzi della parte richiedente alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella norma citata, in posizione equiordinata, costituendo tali indicatori espressione del principio di solidarietà e di pari dignità dei coniugi.
Il criterio dell'adeguatezza dei mezzi assume pertanto un contenuto prevalentemente perequativo – compensativo e la sua valutazione va effettuata in relazione al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altra parte, anche con riferimento alle future potenzialità , considerando che tale contributo e frutto di decisioni comuni, adottate nel corso della vita familiare nell'assolvimento degli obblighi imposti dall'art. 143 c.c., ed e espressione dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità su cui si fonda, ai sensi degli artt. 2 e
29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che il profilo assistenziale dell'assegno divorzile, valorizzato nelle più recenti sentenze di legittimità in base al riferimento normativo all'adeguatezza dei mezzi ed alla capacita del coniuge richiedente di procurarseli, va calato nel contesto sociale della parte economicamente più debole, determinato sia da condizioni strettamente individuali sia da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori dal nucleo familiare.
Pertanto, il criterio attributivo e quello determinativo vanno coniugati nel criterio assistenziale – compensativo, in base al quale l'adeguatezza dei mezzi va valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione al contributo dato dal coniuge richiedente alla vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi per una sola parte.
Tale funzione equilibratrice dell'assegno non è pertanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Orbene, il Tribunale osserva che, dalla comparazione delle posizioni economiche delle parti, non sussistono i presupposti per il riconoscimento alla resistente del diritto di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile neanche nella sua componente assistenziale.
Ed invero, la resistente ha una sua capacità reddituale, anche se inferiore a quella del ricorrente. È proprietaria di immobili ed è riuscita ad acquistare nel 2022 la casa ove oggi abita, pur contraendo un mutuo. Ella percepisce canone di locazione e svolge attività lavorativa come istruttrice di danza.
Non può quindi dirsi che sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile sotto il profilo assistenziale. Lo stesso dicasi per per la componente perequativa-compensativa, essendo stato documentato che il mancato completamento del percorso universitario non è dipeso dal matrimonio e che ella comunque ha svolto attività di istruttrice di danza.
Non è stato provato il contributo prestato dalla resistente alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito, circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza di un riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (Cassazione civile sez. I - 05/05/2023, n. 11832 <Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>>
Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << L'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>).
Da ciò consegue il rigetto della domanda.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e possibilità di ciascun genitore di esercitare la responsabilità genitoriale individualmente per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza con il minore, nell'indirizzo comune concordato;
2) Dispone che il padre potrà incontrare liberamente il figlio DO;
3) Determina in € 550,00 l'assegno di mantenimento per il figlio DO che il ricorrente è tenuta a corrispondere mensilmente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, disponendo che ciascuno dei genitori contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio;
4) Dichiara inammissibile le domande risarcitorie proposte;
5) Rigetta la domanda di assegno divorzile;
6) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3.1.25 Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi