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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere est. dott. Rosanna De Rosa Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 793/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 395/2020 del Tribunale di Santa Maria C.V. pubblicata in data 10/2/2020 e vertente tra
( ), difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Puorto (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
e
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ), difesi dall'avv. Caterina Ferrucci (C.F.
[...] C.F._4
), in sostituzione di precedente procuratore C.F._5
APPELLATI
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale dell'udienza del 14/1/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
e , premesso di essere proprietari di un immobile sito in Controparte_1 Parte_2
Ruviano, frazione Alvignanello, alla via Volturno n. 42/44, concesso in locazione per uso commerciale ad con contratto concluso in data 22/11/2006, agiva- Parte_1
no in giudizio nei confronti del predetto, dinanzi al Tribunale di Santa Maria C.V. con atto d'intimazione di sfratto per morosità, deducendo:
1 - che il canone pattuito per la locazione dedotta in lite era pari ad € 300,00 mensili;
- che il conduttore, a far data dal mese di giugno 20017 aveva del tutto omesso il paga- mento del canone, divenendo debitore della somma di € 6.000,00, oltre interessi dalle singole scadenze.
Pertanto, chiedevano convalidarsi l'intimato sfratto per morosità.
Costitutosi in giudizio, deduceva che gli istanti erano privi di legitti- Parte_1 mazione attiva, per non aver provato di essere comproprietari dell'immobile locato, e che, comunque, la scrittura contrattuale versata in giudizio non risultava registrata, con conseguente inammissibilità della domanda;
chiedeva in ogni caso rigettarsi l'azione proposta, avendo versato nel corso del rapporto un canone superiore rispetto a quello pattuito, sicché proponeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna delle controparti alla restituzione delle somme corrisposte in eccesso, nonché di quelle pari alle spese anticipate da esso esponente per lavori di manutenzione straordinaria che, in quanto tali, competevano ai locatori.
Disattesa la richiesta di ordinanza provvisoria di rilascio, il Tribunale disponeva il mu- tamento del rito, ai sensi dell'art. 667 c.pc..
Quindi, depositate le memorie integrative ex art. 426 c.p.c., con sentenza n. 395/2020 pronunciata all'udienza del 10/2/2020 il primo Giudice così decideva la causa: “
“ dichiara la nullità del contratto di locazione per cui è causa e, per l'effetto, rigetta la domanda di risoluzione del predetto contratto;
condanna il convenuto alla restituzione agli attori dell'immobile sito in Ruviano, frazione Alvignanello, alla via Volturno n. 42/44, meglio identificato in atti;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
compensa interamente le spese di lite tra le parti”
Le ragioni poste a fondamento della suindicata decisione possono così riassumersi:
- le domande avanzate dalle parti sono procedibili, essendo stato esperito il tentativo di mediazione ex art. 5, D. lgs. n. 28/2010, come novellato dal D.L. n. 69/2013;
- è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, avendo gli attori documenta- to di essere eredi di e proprietari dell'immobile CP_3 Persona_1 oggetto di locazione, e di aver accettato l'eredita;
- l'unico contratto di locazione in atti è quello prodotto dal convenuto, stipulato in data
22/11/2006 fra lo stesso e i danti causa degli attori;
- poiché non risulta registrato, tale contratto va dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, L. n. 311/2004 (L. finanziaria del 2005);
2 - la nullità del contratto, tuttavia, non comporta il rigetto della domanda di rilascio in quanto, come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite, in caso di una qualsiasi causa di caducazione di un contratto, l'azione accordata dalla legge per ottenere la resti- tuzione di quanto prestato in esecuzione dello stesso è quella di ripetizione dell'indebito, sicché ove, proposta un'azione di risoluzione contrattuale, il giudice rilevi d'ufficio la nullità dell'accordo, lo stesso ben può, senza violare il principio della corri- spondenza tra chiesto e pronunciato, accogliere la richiesta restitutoria conseguente alla declaratoria di nullità, non mutando la causa petendi dell'azione;
- non può accogliersi la domanda riconvenzionale del conduttore volta ad ottenere la re- stituzione delle somme versate in eccedenza rispetto a quanto pattuito nel contratto del
2006, perché, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice, la parte che abbia usufrui- to del godimento dell'immobile non può pretendere la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per tale godimento, in quanto ciò importerebbe un inammissibile arricchi- mento senza causa in danno del locatore”;
- anche la riconvenzionale diretta al rimborso delle spese sostenute dal conduttore per lavori di manutenzione straordinaria va rigettata in quanto, da un lato, formulata generi- camente, con riguardo a non meglio precisati lavori di muratura, all'impianto idraulico,
e, dall'altro, supportata soltanto da mere fatture, le quali non dimostrano l'effettivo pa- gamento.
proponeva appello avverso la suindicata pronuncia, deducendo, quali Parte_1
motivi di impugnazione:
1) che, essendo il contratto di locazione nullo perché privo di registrazione, il primo
Giudice avrebbe dovuto dichiarare la domanda “improcedibile” perché introdotta irri- tualmente con atto d'intimazione di sfratto per morosità;
2) che la domanda andava dichiarata improcedibile, inoltre, perché non preceduta della mediazione obbligatoria, atteso che detto procedimento era stato attivato soltanto da es- so esponente, ai fini della domanda riconvenzionale;
3) che era contraddittoria la motivazione assunta dal primo Giudice, il quale aveva, da un lato, dichiarato la nullità del contratto di locazione e, dall'altro, condannato esso conduttore alla restituzione dell'immobile, mentre invece avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della domanda di rilascio perché introdotta con atto d'intimazione di sfratto per morosità;
4) che il Giudice di prime cure aveva ingiustamente rigettato la riconvenzionale relativa alla restituzione delle somme versate da esso esponente nel corso del rapporto in ecce-
3 denza rispetto a quanto pattuito, non tenendo conto che trattavasi di ripetizione di quan- to corrisposto in base ad un titolo nullo e, quindi, di un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.;
5) che errata, infine, era la statuizione di rigetto della riconvenzionale relativa al rimbor- so delle spese sostenute da esso conduttore per lavori di manutenzione straordinaria, che, a norma dell'art. 1576 c.c., avrebbero dovuto eseguire i locatori.
Costituitisi in giudizio, i signori chiedevano rigettarsi l'appello, in ragione della CP_1
sua dedotta infondatezza, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 14/1/2025, dopo la discussione orale, la causa veniva decisa come da separato dispositivo in atti di cui si dava lettura.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è infondato e de- ve, pertanto, essere rigettato.
A. Il primo ed il terzo motivo di appello.
Quanto al primo e terzo motivo, che devono esaminarsi congiuntamente perché intima- mente connessi, occorre osservare quanto segue:
- lamenta l' che il primo Giudice avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità del- Pt_1 la domanda perché avanzata irritualmente con atto d'intimazione di sfratto per morosità, nonostante la nullità del contratto di locazione perché privo di registrazione;
- ebbene, non si vede in base a quale norma o principio giuridico l'adozione dello spe- ciale procedimento per convalida di sfratto per morosità, in ipotesi di nullità del contrat- to di locazione per mancata registrazione, debba condurre ad una pronuncia in rito di improcedibilità della domanda;
- infatti, ove, come avvenuto nella specie, il procedimento per convalida, a seguito dell'opposizione svolta dalla parte intimata, prosegua nella fase di merito a cognizione piena, previo mutamento del rito da sommario a speciale locatizio, ai sensi dell'art. 667
c.p.c., l'eventuale nullità del contratto di locazione non può sfociare in una pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento;
- peraltro, va sottolineato come anche nei casi in cui sia stata irritualmente proposta un'azione ex art. 658 c.p.c., perché non rientranti nelle ipotesi ivi contemplate, una volta che il giudizio sia sfociato nella fase di merito giammai il giudice potrebbe disattendere la pretesa fatta valere per la sola ragione di rito concernente l'erroneità del procedimen- to speciale prescelto, dovendo lo stesso in ogni caso decidere la domanda attraverso lo scrutinio dei suoi eventuali presupposti di fondatezza (cfr. Cass. 23/10/2014, n. 22531, che ha affermato tale principio in una fattispecie di domanda di occupazione di bene
4 immobile senza titolo introdotta con atto d'intimazione di sfratto);
- alla medesima conclusione, ovviamente, deve pervenirsi rispetto alla domanda di rila- scio dell'immobile locato;
- va aggiunto che non v'è alcuna contraddizione fra la declaratoria di nullità dell'accordo contrattuale per mancata registrazione dello stesso e la statuizione di con- danna del convenuto al rilascio dell'immobile concessogli in locazione;
- invero, come correttamente ritenuto dal Tribunale sammaritano, la suindicata pronun- cia di condanna risulta basata proprio sull'accertata inesistenza di un valido titolo giuri- dico a sostegno dell'attribuzione all' del godimento dell'immobile oggetto della Pt_1
scrittura non registrata;
- ed è appena il caso di aggiungere che l'appellante ha omesso di criticare la ratio deci- dendi della pronuncia di prime cure concernente il potere del giudice, adito con azione di risoluzione contrattuale per inadempimento del conduttore, di dichiarare la nullità del contratto per omessa registrazione e di condannare comunque il convenuto alla restitu- zione del bene locato, conformemente all'orientamento espresso dalla richiamata giuri- sprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. un. 4/9/2012, n. 14828).
B. Il secondo motivo di appello.
Attraverso tale motivo l' assume che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare Pt_1
l'improcedibilità della domanda attorea perché non preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione.
In particolare, rappresenta l'appellante che il procedimento di mediazione fu espletato, con esito negativo, con riguardo soltanto alla domanda riconvenzionale formulata da es- so esponente, mentre gli attori non proposero istanza di mediazione rispetto alla pretesa che poi azionarono in giudizio.
La doglianza è priva di valore, occorrendo in proposito notare come l'odierno appellan- te non risulta avere eccepito, nel giudizio di primo grado, ed in particolare nella memo- ria integrativa ex art 426 c.p.c., il mancato esperimento, da parte degli attori, della me- diazione obbligatoria. Nella predetta memoria, in particolare, il convenuto si limitava a dedurre di aver intrapreso la mediazione obbligatoria e che la stessa non aveva avuto esito positivo.
Ne deriva che lo stesso, che aveva l'onere di formulare tempestivamente l'eccezione, nella specie con la menzionata memoria, non può nella presente sede processuale far va- lere l'improcedibilità in esame.
In ogni caso, è dirimente che un procedimento di mediazione abbia avuto luogo, pur se
5 su iniziativa dell' , a nulla rilevando che i locatori non abbiano a loro volta avan- Pt_1
zato istanza di mediazione.
Sul punto, va richiamato l'orientamento della Corte regolatrice in composizione allarga- ta, secondo cui, una volta esperita la mediazione con esito negativo per la domanda principale, non v'è obbligo di mediazione per la riconvenzionale non eccentrica, in quanto “la mediazione obbligatoria si collega non alla domanda sic et simpliciter, ma al processo che ormai è pendente, onde, essendo la causa insorta, la funzione dell'istituto viene meno, non avendo avuto l'effetto di prevenzione per la instaurazione del processo: in quanto essa si collega alla causa, non alla domanda come tale, in fun- zione deflattiva del processo” (cfr. Cass. sez. un. 7/2/2024, n. 3452, in motivazione).
Ebbene, alla medesima conclusione deve pervenirsi nell'ipotesi speculare a quella esa- minata dai giudici di legittimità nel richiamato arresto, posto che, proprio in quanto la mediazione di collega al processo e non alla domanda, deve certamente affermarsi, pen- dente il giudizio, l'esito negativo della mediazione attivata dal convenuto-attore in ri- convenzionale, soddisfi la condizione di procedibilità per l'intero processo e, quindi, anche per la pretesa fatta valere dagli attori.
C. Il quarto motivo di appello.
Con tale motivo l' assume che il primo Giudice, una volta accertata e dichiarata la Pt_1
nullità del contratto di locazione, avrebbe dovuto, per ciò solo, accogliere la riconven- zionale di restituzione di quanto versato in eccesso ai locatori rispetto a canone pattuito con la scrittura depositata in atti.
Trattasi di doglianza fondata, e ciò in forza delle considerazioni di seguito esposte:
- la sentenza di primo grado ha rigettato il descritto capo di domanda riconvenzionale, richiamando la seguente massima della Suprema Corte: “Qualora un contratto di loca- zione sia dichiarato nullo, pur conseguendo in linea di principio a detta dichiarazione il di-
ritto per ciascuna delle parti di ripetere la prestazione effettuata, tuttavia la parte che abbia usufruito del godimento dell'immobile non può pretendere la restituzione di quanto versato
a titolo di corrispettivo per tale godimento, in quanto ciò importerebbe un inammissibile arricchimento senza causa in danno del locatore” (Cass. 12/2/2019, n. 3971);
- secondo tale principio, nella vicenda contrattuale della locazione il conduttore, in ipo- tesi di dichiarazione di nullità del contratto, non può in ogni caso chiedere ed ottenere la ripetizione dei canoni versati, in quanto ciò gli farebbe conseguire, di per sé, un ingiusti- ficato arricchimento, per avere comunque usufruito dell'immobile e non essendo la rela- tiva prestazione ripetibile;
6 - ora, la Corte regolatrice ha di recente ridimensionato la portata del suindicato arresto, peraltro in conformità a quanto in precedenza già affermato, precisando che in caso di nullità del contratto di locazione, il conduttore ha diritto di ripetere, a norma dell'art. 2033 c.c., i canoni versati al locatore in esecuzione del contratto, ferma restando la fa- coltà di quest'ultimo di eccepire, ex art. 2041 c.c., la sussistenza di un ingiustificato ar- ricchimento, facendo valere un credito indennitario che va, però, liquidato nei limiti del- la diminuzione patrimoniale subita nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che esso avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale (così Cass. 16/12/2024, n. 32696; cfr., altresì, Cass.
13/12/2016, n. 25503, la quale precisa che sarà onere del locatore chiedere e provare il danno da lui patito o l'ingiustificato arricchimento da parte del conduttore);
- nella fattispecie in esame, intendendo il Collegio dare continuità all'ultimo indirizzo giurisprudenziale richiamato, deve evidenziarsi come abbia errato il primo giudice nell'escludere tout court il diritto dell' alla restituzione di quanto versato nel cor- Pt_1
so del rapporto alla controparte sulla base di un contratto dichiarato nullo;
- infatti, lo squilibrio che eventualmente si determini a seguito della restituzione dei ca- noni corrisposti dal conduttore in esecuzione di un contratto locatizio nullo può assume- re rilievo nei limiti in cui il locatore alleghi e dimostri che detta restituzione costituisca un impoverimento e, correlativamente, un ingiustificato arricchimento della controparte;
- il tutto con la precisazione che deve trattarsi di una diminuzione patrimoniale che il lo- catore subisce nell'erogazione della prestazione “non in misura coincidente con il man- cato guadagno che esso avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazio- ne contrattuale” (v., ancora, Cass. 16/12/2024, n. 32696, cit.);
- ciò detto, va rimarcato che nella vicenda oggetto di lite i locatori nulla hanno allegato, ancor prima che provato, in merito all'arricchimento che l' conseguirebbe Pt_1 all'esito della restituzione dei canoni versati, nella prospettiva di una riduzione dell'importo in questione;
- tuttavia, una siffatta “riduzione” risulta operata dalla stessa parte conduttrice appellan- te, la quale, nel richiedere la restituzione dell'indebito, ne ha limitato il quantum alle so- le somme eccedenti il canone di € 155,00 mensili originariamente concordato, somme eccedenti in ragione di € 145,00 mensili;
- di conseguenza, non essendo contestato fra le parti il pagamento di tali importi, l' ha Pt_1 diritto di ottenere la restituzione della somma complessiva di € 15.025,00, come cristallizza- ta alla data di deposito della memoria ex art. 426 c.p.c., oltre interessi al tasso previsto
7 dell'art. 1284, comma 1, c.p.c., decorrenti dal 13/5/2019, data di deposito della comparsa di costituzione contenente la domanda riconvenzionale, sino al saldo.
In proposito, va richiamato l'orientamento dei giudici di legittimità in tema di ripetizio- ne di somme versate in misura maggiore rispetto al canone legale previsto per le loca- zioni abitative, stante l'evidente identità di ratio. Ebbene, secondo la Suprema Corte, qualora il conduttore abbia corrisposto a titolo di canone una somma maggiore rispetto a quella consentita dalla legge, trova applicazione, in riferimento alla domanda di restitu- zione delle somme corrisposte in eccedenza, la regola generale di cui all'art. 2033 c.c., secondo la quale gli interessi sulle somme da restituire decorrono dal giorno della do- manda se l'accipiens era in buona fede e da quello del pagamento se era in mala fede;
in particolare, alla violazione della norma di cui all'art. 79, L. n. 392/1978 non consegue automaticamente la mala fede del locatore, sicché il conduttore ha l'onere di dimostrare di essere stato indotto dal locatore alla corresponsione del canone in misura superiore a quella legale, nonostante la sua volontà contraria, a meno che la mala fede non emerga dalle circostanze di fatto (cfr. Cass. 7/6/2023, n. 16067; Cass. 30/6/2015, n. 13424).
Poiché nulla sul punto l'istante ha allegato, ancor prima che provato, ne deriva che la decorrenza di detti accessori va ancorata, come già detto, al momento della domanda
(13/05/2019).
D. Il quinto motivo di appello.
Con tale doglianza l' prospetta l'erroneità della statuizione con cui il Giudice di Pt_1
prime cure ha rigettato il capo della riconvenzionale concernente il rimborso della somma di € 2.062,83, sostenuta per lavori di manutenzione straordinaria all'immobile locato.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Invero, innanzitutto a ben ragione il Tribunale ha evidenziato che la domanda in oggetto
è stata formulata in modo del tutto generico, non avendo il conduttore allegato con suf- ficiente precisione quali siano in concreto gli interventi manutentivi con riguardo ai qua- li pretende il rimborso spese.
Inoltre, ad integrazione della motivazione resa sul punto dal primo Giudice, va detto che l' non ha allegato e provato alcunché circa eventuali richieste formulate ai locatori Pt_1 per l'esecuzione delle opere asseritamente necessarie, cui sia seguita l'inerzia degli stes- si. Al riguardo, insegna la Corte del diritto che il conduttore che agisca in giudizio per il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di opere eccedenti l'ordinaria manuten- zione è tenuto a provare l'avvenuta esecuzione dei lavori, la necessità degli stessi per
8 assicurare che la cosa locata possa essere utilizzata per l'uso pattuito e la relativa quanti- ficazione, nonché di aver avvisato il locatore, ovvero che questi sia rimasto inerte rispet- to alla sollecitazione all'adempimento dell'obbligo di fare su di lui gravante (cfr. Cass.
9/6/2022, n. 18667; Cass. 15/3/2018, n. 6395).
E. La decisione del gravame.
Alla stregua di tutto quanto esposto, l'appello va accolto per quanto di ragione, limita- tamente al quarto motivo, con la conseguenza che, in riforma parziale dell'impugnata decisione, i signori e devono essere condannati al pa- Controparte_1 Parte_2 gamento, in favore di , della somma di € 15.025,00, oltre interessi al tas- Parte_1
so ex art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dal 13/5/2019 sino all'effettivo soddisfo.
F. Il governo delle spese.
Poiché all'accoglimento per quanto di ragione dell'appello principale e di quello in- cidentale consegue la riforma, sia pure parziale, della sentenza di primo grado, deve procedersi ad un nuovo regolamento delle spese. Infatti, insegna la Suprema Corte che in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito te- nendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccomben- za opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globa- le, atteso che, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sul- le spese, non risultando invece possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo, nemmeno quando nel giudizio d'appello abbiano trovato pieno accoglimento tutti i presentati motivi di gravame
(cfr., tra le altre, Cass. 23/2/2022, n. 5890; Cass. 3/9/2021, n. 23877; Cass.
9/2/2021, n. 3020; Cass. 22/8/2018, n. 20920; Cass. 22/2/2016, n. 3438).
Ciò detto, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, ricorrono i presupposti per compensare fra le parti le spese del doppio grado, nei limiti del 50%, mentre la resi- dua quota del 50%, liquidata come da dispositivo, deve porsi a carico dei locatori, con vincolo di solidarietà, in forza del principio della soccombenza, tenuto conto della mag- giore incidenza dell'accoglimento del capo di domanda riconvenzionale concernente la ripetizione dell'indebito.
E' opportuno precisare che la suindicata quota delle spese va attribuita in favore dello
Stato, risultando l'appellante ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, sulla scorta
9 dei richiamati parametri legali e senza operare la riduzione della metà di cui all'art. 130,
DPR n. 115/2002. Infatti, come affermato dalla Corte di legittimità, qualora risulti vitto- riosa la parte ammessa al patrocinio in questione, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soc- combente allo Stato ex art. 133, DPR n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difenso- re del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo DPR, e ciò alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del sum- menzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non ab- biente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (cfr. Cass. 19/1/2021, n. 777; Cass.
8/1/2020, n. 136; Cass. 3/1/2020, n. 19; Cass. 3/5/2019, n. 11590; Cass. 11/9/2018, n.
22017).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nei confronti di e , avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 Parte_2
n. 395/2020 del Tribunale di Santa Maria C.V. pubblicata in data 10/2/2020, così prov- vede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello e per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata decisione, che conferma nel resto, condanna e Controparte_1 Pt_2
, con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore di della
[...] Parte_1 somma di € 15.025,00, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., decor- renti dal 13/5/2019 sino al saldo;
b) compensa fra le parti le spese del doppio grado, nei limiti del 50%, e condanna
[...]
e , con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore dello Parte_3 Parte_2
Stato, della residua quota del 50%, che liquida come segue:
- quanto al giudizio di primo grado, in € 3.000,00 per compensi professionali ed €
450,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- quanto al presente grado, in € 402,00 per esborsi, € 3.000,00 per compensi professio- nali ed € 450,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 14/01/2025.
10 IL PRESIDENTE (dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ES
(dott. Massimo Sensale)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamen- te nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio
2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
11
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere est. dott. Rosanna De Rosa Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 793/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 395/2020 del Tribunale di Santa Maria C.V. pubblicata in data 10/2/2020 e vertente tra
( ), difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Puorto (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
e
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ), difesi dall'avv. Caterina Ferrucci (C.F.
[...] C.F._4
), in sostituzione di precedente procuratore C.F._5
APPELLATI
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale dell'udienza del 14/1/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
e , premesso di essere proprietari di un immobile sito in Controparte_1 Parte_2
Ruviano, frazione Alvignanello, alla via Volturno n. 42/44, concesso in locazione per uso commerciale ad con contratto concluso in data 22/11/2006, agiva- Parte_1
no in giudizio nei confronti del predetto, dinanzi al Tribunale di Santa Maria C.V. con atto d'intimazione di sfratto per morosità, deducendo:
1 - che il canone pattuito per la locazione dedotta in lite era pari ad € 300,00 mensili;
- che il conduttore, a far data dal mese di giugno 20017 aveva del tutto omesso il paga- mento del canone, divenendo debitore della somma di € 6.000,00, oltre interessi dalle singole scadenze.
Pertanto, chiedevano convalidarsi l'intimato sfratto per morosità.
Costitutosi in giudizio, deduceva che gli istanti erano privi di legitti- Parte_1 mazione attiva, per non aver provato di essere comproprietari dell'immobile locato, e che, comunque, la scrittura contrattuale versata in giudizio non risultava registrata, con conseguente inammissibilità della domanda;
chiedeva in ogni caso rigettarsi l'azione proposta, avendo versato nel corso del rapporto un canone superiore rispetto a quello pattuito, sicché proponeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna delle controparti alla restituzione delle somme corrisposte in eccesso, nonché di quelle pari alle spese anticipate da esso esponente per lavori di manutenzione straordinaria che, in quanto tali, competevano ai locatori.
Disattesa la richiesta di ordinanza provvisoria di rilascio, il Tribunale disponeva il mu- tamento del rito, ai sensi dell'art. 667 c.pc..
Quindi, depositate le memorie integrative ex art. 426 c.p.c., con sentenza n. 395/2020 pronunciata all'udienza del 10/2/2020 il primo Giudice così decideva la causa: “
“ dichiara la nullità del contratto di locazione per cui è causa e, per l'effetto, rigetta la domanda di risoluzione del predetto contratto;
condanna il convenuto alla restituzione agli attori dell'immobile sito in Ruviano, frazione Alvignanello, alla via Volturno n. 42/44, meglio identificato in atti;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
compensa interamente le spese di lite tra le parti”
Le ragioni poste a fondamento della suindicata decisione possono così riassumersi:
- le domande avanzate dalle parti sono procedibili, essendo stato esperito il tentativo di mediazione ex art. 5, D. lgs. n. 28/2010, come novellato dal D.L. n. 69/2013;
- è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, avendo gli attori documenta- to di essere eredi di e proprietari dell'immobile CP_3 Persona_1 oggetto di locazione, e di aver accettato l'eredita;
- l'unico contratto di locazione in atti è quello prodotto dal convenuto, stipulato in data
22/11/2006 fra lo stesso e i danti causa degli attori;
- poiché non risulta registrato, tale contratto va dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, L. n. 311/2004 (L. finanziaria del 2005);
2 - la nullità del contratto, tuttavia, non comporta il rigetto della domanda di rilascio in quanto, come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite, in caso di una qualsiasi causa di caducazione di un contratto, l'azione accordata dalla legge per ottenere la resti- tuzione di quanto prestato in esecuzione dello stesso è quella di ripetizione dell'indebito, sicché ove, proposta un'azione di risoluzione contrattuale, il giudice rilevi d'ufficio la nullità dell'accordo, lo stesso ben può, senza violare il principio della corri- spondenza tra chiesto e pronunciato, accogliere la richiesta restitutoria conseguente alla declaratoria di nullità, non mutando la causa petendi dell'azione;
- non può accogliersi la domanda riconvenzionale del conduttore volta ad ottenere la re- stituzione delle somme versate in eccedenza rispetto a quanto pattuito nel contratto del
2006, perché, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice, la parte che abbia usufrui- to del godimento dell'immobile non può pretendere la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per tale godimento, in quanto ciò importerebbe un inammissibile arricchi- mento senza causa in danno del locatore”;
- anche la riconvenzionale diretta al rimborso delle spese sostenute dal conduttore per lavori di manutenzione straordinaria va rigettata in quanto, da un lato, formulata generi- camente, con riguardo a non meglio precisati lavori di muratura, all'impianto idraulico,
e, dall'altro, supportata soltanto da mere fatture, le quali non dimostrano l'effettivo pa- gamento.
proponeva appello avverso la suindicata pronuncia, deducendo, quali Parte_1
motivi di impugnazione:
1) che, essendo il contratto di locazione nullo perché privo di registrazione, il primo
Giudice avrebbe dovuto dichiarare la domanda “improcedibile” perché introdotta irri- tualmente con atto d'intimazione di sfratto per morosità;
2) che la domanda andava dichiarata improcedibile, inoltre, perché non preceduta della mediazione obbligatoria, atteso che detto procedimento era stato attivato soltanto da es- so esponente, ai fini della domanda riconvenzionale;
3) che era contraddittoria la motivazione assunta dal primo Giudice, il quale aveva, da un lato, dichiarato la nullità del contratto di locazione e, dall'altro, condannato esso conduttore alla restituzione dell'immobile, mentre invece avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della domanda di rilascio perché introdotta con atto d'intimazione di sfratto per morosità;
4) che il Giudice di prime cure aveva ingiustamente rigettato la riconvenzionale relativa alla restituzione delle somme versate da esso esponente nel corso del rapporto in ecce-
3 denza rispetto a quanto pattuito, non tenendo conto che trattavasi di ripetizione di quan- to corrisposto in base ad un titolo nullo e, quindi, di un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.;
5) che errata, infine, era la statuizione di rigetto della riconvenzionale relativa al rimbor- so delle spese sostenute da esso conduttore per lavori di manutenzione straordinaria, che, a norma dell'art. 1576 c.c., avrebbero dovuto eseguire i locatori.
Costituitisi in giudizio, i signori chiedevano rigettarsi l'appello, in ragione della CP_1
sua dedotta infondatezza, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 14/1/2025, dopo la discussione orale, la causa veniva decisa come da separato dispositivo in atti di cui si dava lettura.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è infondato e de- ve, pertanto, essere rigettato.
A. Il primo ed il terzo motivo di appello.
Quanto al primo e terzo motivo, che devono esaminarsi congiuntamente perché intima- mente connessi, occorre osservare quanto segue:
- lamenta l' che il primo Giudice avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità del- Pt_1 la domanda perché avanzata irritualmente con atto d'intimazione di sfratto per morosità, nonostante la nullità del contratto di locazione perché privo di registrazione;
- ebbene, non si vede in base a quale norma o principio giuridico l'adozione dello spe- ciale procedimento per convalida di sfratto per morosità, in ipotesi di nullità del contrat- to di locazione per mancata registrazione, debba condurre ad una pronuncia in rito di improcedibilità della domanda;
- infatti, ove, come avvenuto nella specie, il procedimento per convalida, a seguito dell'opposizione svolta dalla parte intimata, prosegua nella fase di merito a cognizione piena, previo mutamento del rito da sommario a speciale locatizio, ai sensi dell'art. 667
c.p.c., l'eventuale nullità del contratto di locazione non può sfociare in una pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento;
- peraltro, va sottolineato come anche nei casi in cui sia stata irritualmente proposta un'azione ex art. 658 c.p.c., perché non rientranti nelle ipotesi ivi contemplate, una volta che il giudizio sia sfociato nella fase di merito giammai il giudice potrebbe disattendere la pretesa fatta valere per la sola ragione di rito concernente l'erroneità del procedimen- to speciale prescelto, dovendo lo stesso in ogni caso decidere la domanda attraverso lo scrutinio dei suoi eventuali presupposti di fondatezza (cfr. Cass. 23/10/2014, n. 22531, che ha affermato tale principio in una fattispecie di domanda di occupazione di bene
4 immobile senza titolo introdotta con atto d'intimazione di sfratto);
- alla medesima conclusione, ovviamente, deve pervenirsi rispetto alla domanda di rila- scio dell'immobile locato;
- va aggiunto che non v'è alcuna contraddizione fra la declaratoria di nullità dell'accordo contrattuale per mancata registrazione dello stesso e la statuizione di con- danna del convenuto al rilascio dell'immobile concessogli in locazione;
- invero, come correttamente ritenuto dal Tribunale sammaritano, la suindicata pronun- cia di condanna risulta basata proprio sull'accertata inesistenza di un valido titolo giuri- dico a sostegno dell'attribuzione all' del godimento dell'immobile oggetto della Pt_1
scrittura non registrata;
- ed è appena il caso di aggiungere che l'appellante ha omesso di criticare la ratio deci- dendi della pronuncia di prime cure concernente il potere del giudice, adito con azione di risoluzione contrattuale per inadempimento del conduttore, di dichiarare la nullità del contratto per omessa registrazione e di condannare comunque il convenuto alla restitu- zione del bene locato, conformemente all'orientamento espresso dalla richiamata giuri- sprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. un. 4/9/2012, n. 14828).
B. Il secondo motivo di appello.
Attraverso tale motivo l' assume che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare Pt_1
l'improcedibilità della domanda attorea perché non preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione.
In particolare, rappresenta l'appellante che il procedimento di mediazione fu espletato, con esito negativo, con riguardo soltanto alla domanda riconvenzionale formulata da es- so esponente, mentre gli attori non proposero istanza di mediazione rispetto alla pretesa che poi azionarono in giudizio.
La doglianza è priva di valore, occorrendo in proposito notare come l'odierno appellan- te non risulta avere eccepito, nel giudizio di primo grado, ed in particolare nella memo- ria integrativa ex art 426 c.p.c., il mancato esperimento, da parte degli attori, della me- diazione obbligatoria. Nella predetta memoria, in particolare, il convenuto si limitava a dedurre di aver intrapreso la mediazione obbligatoria e che la stessa non aveva avuto esito positivo.
Ne deriva che lo stesso, che aveva l'onere di formulare tempestivamente l'eccezione, nella specie con la menzionata memoria, non può nella presente sede processuale far va- lere l'improcedibilità in esame.
In ogni caso, è dirimente che un procedimento di mediazione abbia avuto luogo, pur se
5 su iniziativa dell' , a nulla rilevando che i locatori non abbiano a loro volta avan- Pt_1
zato istanza di mediazione.
Sul punto, va richiamato l'orientamento della Corte regolatrice in composizione allarga- ta, secondo cui, una volta esperita la mediazione con esito negativo per la domanda principale, non v'è obbligo di mediazione per la riconvenzionale non eccentrica, in quanto “la mediazione obbligatoria si collega non alla domanda sic et simpliciter, ma al processo che ormai è pendente, onde, essendo la causa insorta, la funzione dell'istituto viene meno, non avendo avuto l'effetto di prevenzione per la instaurazione del processo: in quanto essa si collega alla causa, non alla domanda come tale, in fun- zione deflattiva del processo” (cfr. Cass. sez. un. 7/2/2024, n. 3452, in motivazione).
Ebbene, alla medesima conclusione deve pervenirsi nell'ipotesi speculare a quella esa- minata dai giudici di legittimità nel richiamato arresto, posto che, proprio in quanto la mediazione di collega al processo e non alla domanda, deve certamente affermarsi, pen- dente il giudizio, l'esito negativo della mediazione attivata dal convenuto-attore in ri- convenzionale, soddisfi la condizione di procedibilità per l'intero processo e, quindi, anche per la pretesa fatta valere dagli attori.
C. Il quarto motivo di appello.
Con tale motivo l' assume che il primo Giudice, una volta accertata e dichiarata la Pt_1
nullità del contratto di locazione, avrebbe dovuto, per ciò solo, accogliere la riconven- zionale di restituzione di quanto versato in eccesso ai locatori rispetto a canone pattuito con la scrittura depositata in atti.
Trattasi di doglianza fondata, e ciò in forza delle considerazioni di seguito esposte:
- la sentenza di primo grado ha rigettato il descritto capo di domanda riconvenzionale, richiamando la seguente massima della Suprema Corte: “Qualora un contratto di loca- zione sia dichiarato nullo, pur conseguendo in linea di principio a detta dichiarazione il di-
ritto per ciascuna delle parti di ripetere la prestazione effettuata, tuttavia la parte che abbia usufruito del godimento dell'immobile non può pretendere la restituzione di quanto versato
a titolo di corrispettivo per tale godimento, in quanto ciò importerebbe un inammissibile arricchimento senza causa in danno del locatore” (Cass. 12/2/2019, n. 3971);
- secondo tale principio, nella vicenda contrattuale della locazione il conduttore, in ipo- tesi di dichiarazione di nullità del contratto, non può in ogni caso chiedere ed ottenere la ripetizione dei canoni versati, in quanto ciò gli farebbe conseguire, di per sé, un ingiusti- ficato arricchimento, per avere comunque usufruito dell'immobile e non essendo la rela- tiva prestazione ripetibile;
6 - ora, la Corte regolatrice ha di recente ridimensionato la portata del suindicato arresto, peraltro in conformità a quanto in precedenza già affermato, precisando che in caso di nullità del contratto di locazione, il conduttore ha diritto di ripetere, a norma dell'art. 2033 c.c., i canoni versati al locatore in esecuzione del contratto, ferma restando la fa- coltà di quest'ultimo di eccepire, ex art. 2041 c.c., la sussistenza di un ingiustificato ar- ricchimento, facendo valere un credito indennitario che va, però, liquidato nei limiti del- la diminuzione patrimoniale subita nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che esso avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale (così Cass. 16/12/2024, n. 32696; cfr., altresì, Cass.
13/12/2016, n. 25503, la quale precisa che sarà onere del locatore chiedere e provare il danno da lui patito o l'ingiustificato arricchimento da parte del conduttore);
- nella fattispecie in esame, intendendo il Collegio dare continuità all'ultimo indirizzo giurisprudenziale richiamato, deve evidenziarsi come abbia errato il primo giudice nell'escludere tout court il diritto dell' alla restituzione di quanto versato nel cor- Pt_1
so del rapporto alla controparte sulla base di un contratto dichiarato nullo;
- infatti, lo squilibrio che eventualmente si determini a seguito della restituzione dei ca- noni corrisposti dal conduttore in esecuzione di un contratto locatizio nullo può assume- re rilievo nei limiti in cui il locatore alleghi e dimostri che detta restituzione costituisca un impoverimento e, correlativamente, un ingiustificato arricchimento della controparte;
- il tutto con la precisazione che deve trattarsi di una diminuzione patrimoniale che il lo- catore subisce nell'erogazione della prestazione “non in misura coincidente con il man- cato guadagno che esso avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazio- ne contrattuale” (v., ancora, Cass. 16/12/2024, n. 32696, cit.);
- ciò detto, va rimarcato che nella vicenda oggetto di lite i locatori nulla hanno allegato, ancor prima che provato, in merito all'arricchimento che l' conseguirebbe Pt_1 all'esito della restituzione dei canoni versati, nella prospettiva di una riduzione dell'importo in questione;
- tuttavia, una siffatta “riduzione” risulta operata dalla stessa parte conduttrice appellan- te, la quale, nel richiedere la restituzione dell'indebito, ne ha limitato il quantum alle so- le somme eccedenti il canone di € 155,00 mensili originariamente concordato, somme eccedenti in ragione di € 145,00 mensili;
- di conseguenza, non essendo contestato fra le parti il pagamento di tali importi, l' ha Pt_1 diritto di ottenere la restituzione della somma complessiva di € 15.025,00, come cristallizza- ta alla data di deposito della memoria ex art. 426 c.p.c., oltre interessi al tasso previsto
7 dell'art. 1284, comma 1, c.p.c., decorrenti dal 13/5/2019, data di deposito della comparsa di costituzione contenente la domanda riconvenzionale, sino al saldo.
In proposito, va richiamato l'orientamento dei giudici di legittimità in tema di ripetizio- ne di somme versate in misura maggiore rispetto al canone legale previsto per le loca- zioni abitative, stante l'evidente identità di ratio. Ebbene, secondo la Suprema Corte, qualora il conduttore abbia corrisposto a titolo di canone una somma maggiore rispetto a quella consentita dalla legge, trova applicazione, in riferimento alla domanda di restitu- zione delle somme corrisposte in eccedenza, la regola generale di cui all'art. 2033 c.c., secondo la quale gli interessi sulle somme da restituire decorrono dal giorno della do- manda se l'accipiens era in buona fede e da quello del pagamento se era in mala fede;
in particolare, alla violazione della norma di cui all'art. 79, L. n. 392/1978 non consegue automaticamente la mala fede del locatore, sicché il conduttore ha l'onere di dimostrare di essere stato indotto dal locatore alla corresponsione del canone in misura superiore a quella legale, nonostante la sua volontà contraria, a meno che la mala fede non emerga dalle circostanze di fatto (cfr. Cass. 7/6/2023, n. 16067; Cass. 30/6/2015, n. 13424).
Poiché nulla sul punto l'istante ha allegato, ancor prima che provato, ne deriva che la decorrenza di detti accessori va ancorata, come già detto, al momento della domanda
(13/05/2019).
D. Il quinto motivo di appello.
Con tale doglianza l' prospetta l'erroneità della statuizione con cui il Giudice di Pt_1
prime cure ha rigettato il capo della riconvenzionale concernente il rimborso della somma di € 2.062,83, sostenuta per lavori di manutenzione straordinaria all'immobile locato.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Invero, innanzitutto a ben ragione il Tribunale ha evidenziato che la domanda in oggetto
è stata formulata in modo del tutto generico, non avendo il conduttore allegato con suf- ficiente precisione quali siano in concreto gli interventi manutentivi con riguardo ai qua- li pretende il rimborso spese.
Inoltre, ad integrazione della motivazione resa sul punto dal primo Giudice, va detto che l' non ha allegato e provato alcunché circa eventuali richieste formulate ai locatori Pt_1 per l'esecuzione delle opere asseritamente necessarie, cui sia seguita l'inerzia degli stes- si. Al riguardo, insegna la Corte del diritto che il conduttore che agisca in giudizio per il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di opere eccedenti l'ordinaria manuten- zione è tenuto a provare l'avvenuta esecuzione dei lavori, la necessità degli stessi per
8 assicurare che la cosa locata possa essere utilizzata per l'uso pattuito e la relativa quanti- ficazione, nonché di aver avvisato il locatore, ovvero che questi sia rimasto inerte rispet- to alla sollecitazione all'adempimento dell'obbligo di fare su di lui gravante (cfr. Cass.
9/6/2022, n. 18667; Cass. 15/3/2018, n. 6395).
E. La decisione del gravame.
Alla stregua di tutto quanto esposto, l'appello va accolto per quanto di ragione, limita- tamente al quarto motivo, con la conseguenza che, in riforma parziale dell'impugnata decisione, i signori e devono essere condannati al pa- Controparte_1 Parte_2 gamento, in favore di , della somma di € 15.025,00, oltre interessi al tas- Parte_1
so ex art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dal 13/5/2019 sino all'effettivo soddisfo.
F. Il governo delle spese.
Poiché all'accoglimento per quanto di ragione dell'appello principale e di quello in- cidentale consegue la riforma, sia pure parziale, della sentenza di primo grado, deve procedersi ad un nuovo regolamento delle spese. Infatti, insegna la Suprema Corte che in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito te- nendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccomben- za opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globa- le, atteso che, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sul- le spese, non risultando invece possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo, nemmeno quando nel giudizio d'appello abbiano trovato pieno accoglimento tutti i presentati motivi di gravame
(cfr., tra le altre, Cass. 23/2/2022, n. 5890; Cass. 3/9/2021, n. 23877; Cass.
9/2/2021, n. 3020; Cass. 22/8/2018, n. 20920; Cass. 22/2/2016, n. 3438).
Ciò detto, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, ricorrono i presupposti per compensare fra le parti le spese del doppio grado, nei limiti del 50%, mentre la resi- dua quota del 50%, liquidata come da dispositivo, deve porsi a carico dei locatori, con vincolo di solidarietà, in forza del principio della soccombenza, tenuto conto della mag- giore incidenza dell'accoglimento del capo di domanda riconvenzionale concernente la ripetizione dell'indebito.
E' opportuno precisare che la suindicata quota delle spese va attribuita in favore dello
Stato, risultando l'appellante ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, sulla scorta
9 dei richiamati parametri legali e senza operare la riduzione della metà di cui all'art. 130,
DPR n. 115/2002. Infatti, come affermato dalla Corte di legittimità, qualora risulti vitto- riosa la parte ammessa al patrocinio in questione, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soc- combente allo Stato ex art. 133, DPR n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difenso- re del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo DPR, e ciò alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del sum- menzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non ab- biente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (cfr. Cass. 19/1/2021, n. 777; Cass.
8/1/2020, n. 136; Cass. 3/1/2020, n. 19; Cass. 3/5/2019, n. 11590; Cass. 11/9/2018, n.
22017).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nei confronti di e , avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 Parte_2
n. 395/2020 del Tribunale di Santa Maria C.V. pubblicata in data 10/2/2020, così prov- vede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello e per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata decisione, che conferma nel resto, condanna e Controparte_1 Pt_2
, con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore di della
[...] Parte_1 somma di € 15.025,00, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., decor- renti dal 13/5/2019 sino al saldo;
b) compensa fra le parti le spese del doppio grado, nei limiti del 50%, e condanna
[...]
e , con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore dello Parte_3 Parte_2
Stato, della residua quota del 50%, che liquida come segue:
- quanto al giudizio di primo grado, in € 3.000,00 per compensi professionali ed €
450,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- quanto al presente grado, in € 402,00 per esborsi, € 3.000,00 per compensi professio- nali ed € 450,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 14/01/2025.
10 IL PRESIDENTE (dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ES
(dott. Massimo Sensale)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamen- te nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio
2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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