Sentenza breve 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 03/06/2025, n. 4164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4164 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04164/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06506/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6506 del 2024, proposto da
ZO GO, rappresentato e difeso dagli avvocati Eduardo Romano e Alessandro Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Teverola, non costituito in giudizio;
nei confronti
Med Service S.r.l., non costituito in giudizio;
per la declaratoria del diritto di : 1) accesso integrale agli atti relativi al procedimento amministrativo che ha condotto al rilascio/assenso, da parte del Comune di Teverola, di Permessi di Costruire, Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.) e/o Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate (C.I.L.A.), anche in sanatoria, in relazione all’attività di autolavaggio presente sul fondo di sua (com)proprietà, distinto nel N.C.T. del Comune di Teverola, al foglio n. 04, p.lla n. 5465, per poterne prendere compiuta visione; 2) estrarre copia conforme dei titoli suddetti, ivi compresi i grafici e le relazioni tecniche ad essi acclusi, nonché di ogni altro atto o provvedimento ad oggi non noto che dovesse emergere in sede di accesso; b) l’annullamento, ove occorra, del silenzio-rigetto formatosi, ex art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990, sulla istanza di accesso del ricorrente datata 19.10.2024, acclarata al protocollo comunale in data 21.10.2024, al n. 19.328; c) la condanna del Comune di Teverola a consentire l’accesso invocato ed a procedere alla esibizione ed al rilascio di copia conforme di tutta la documentazione, anche istruttoria, relativa ai titoli abilitativi edilizi che hanno interessato il fondo sito in tenimento del Comune di Teverola, allibrato al foglio n. 04, p.lla n. 5465.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza trasmessa tramite PEC al Comune di Teverola datata 19 ottobre 2024 e protocollata in entrata in data 21 ottobre 2024, il signor GO ZO ha chiesto di accedere ed essere reso edotto, della sussistenza di titoli abilitativi edilizi, anche in sanatoria, che abbiano legittimato o potuto legittimare i manufatti realizzati sul fondo di cui egli è comproprietario e sul quale insiste un autolavaggio ad insegna Medwash-Med Service s.r.l..
L’ente locale destinatario è rimasto silente e si è quindi formato il silenzio rigetto ai sensi dell’art. 25 della l. n. 241/1990, avverso il quale il sig. GO ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato e depositato in data 17 dicembre 2024, chiedendo la declaratoria del proprio diritto di accedere integralmente alla documentazione richiesta, di estrarre copia conforme deli titoli edilizi richiesti, di condannare il Comune intimato a consentire l’accesso, annullando il silenzio rigetto formatosi, sulla base del seguente motivo.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 22 e ss. della legge n. 241/1990 – violazione del giusto procedimento e dei Principi generali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa – eccesso di potere – violazione del diritto di difesa costituzionalmente protetto.
Il Comune non si è costituito in giudizio e alla camera di consiglio del 20 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere accolto.
Non vi è dubbio che parte ricorrente sia legittimata all’accesso, avendo allegato di essere comproprietaria del fondo con riferimento al quale ha chiesto l’ostensione dei titoli edilizi ed avendo anche prodotto il titolo successorio (testamento pubblico) in forza del quale ha acquisito la comproprietà dell’immobile.
A fronte di tale allegazione il diniego comunale si appalesa del tutto illegittimo.
Sussiste, infatti, in capo al ricorrente «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso» (art. 22 L. 241/1990) di tal che il ricorso va accolto poiché manifestamente fondato.
Conseguentemente, va ordinato al Comune intimato di esibire alle ricorrenti i documenti richiesti con l’istanza di accesso del 5 dicembre 2024 consentendo altresì l’estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
b) condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e attribuzione ai procuratori antistatari che ne hanno fatto espressa richiesta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
Domenico De Falco, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Falco | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO