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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17827 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 45805/2023 pervenuta all'udienza del 24 novembre 2025 per la decisione con i termini a ritroso ex art. 189 c.p.c. , vertente tra :
nato in [...] il [...] , difesa giusta delega in atti dagli Avv.ti Parte_1
IO TA e NE ON
ATTRICE
E
Avv. EB ER difeso da sé medesimo C.F._1
CONVENUTO
Nonché
AC (da ora in avanti per brevità la CO) , Controparte_1 P.IVA_1
difesa giusta delega in atti dagli Avv.ti Ruggero Oliva e Alessandro Abbiati
TERZO CHIAMATO su istanza del convenuto
OGGETTO: responsabilità professionale dell'avvocato- ricorso al giudice del lavoro per differenze retributive e altre indennità - conteggi allegati al ricorso e onere di allegazione del lavoratore - azione risarcitoria ex art. 1176 comma 2 c.c.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 24 novembre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta del convenuto e del terzo chiamato , delle memorie autorizzate nonché di tutti gli atti e documenti di causa che in questa sede integralmente si richiamano .
premesso che: conferiva incarico all'avvocato EB ER di introdurre presso Parte_1
il Tribunale Civile di Roma-Sezione Lavoro ricorso ex articolo 414 c.p.c., al fine di sentir riconoscere che tra la stessa e la signora era intercorso rapporto di lavoro Parte_2
subordinato dal 14 ottobre 2013 al 1° luglio 2021, data in cui la lavoratrice veniva licenziata verbalmente e senza alcun preavviso, per sentire quindi pronunciare la irregolarità dei rapporti di lavoro stipulati tra il 30 maggio 2015 e il 12 giugno 2018, e per ottenere quindi il pagamento in favore della stessa delle differenze retributive ed indennità così come dovute per legge;
al momento del conferimento dell'incarico la ricorrente esponeva puntualmente al legale incaricato gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro, le modalità di svolgimento e forniva l'esatta ricostruzione dei fatti di causa;
con uno scarno ricorso ex articolo 414 c.p.c. (in atti), di soli cinque pagine di cui tre di conclusioni, l'avvocato ER chiedeva al Tribunale di Roma - Sezione Lavoro di “a) accertare e dichiarare che tra la signora e la signora era intercorso rapporto di Parte_1 Parte_2
lavoro subordinato dal 14 ottobre 2013 al 1 giugno 2021, data in cui la lavoratrice veniva licenziata verbalmente e senza preavviso, durante il quale la ricorrente ha svolto in favore e alle dipendenze della resistente mansioni di badante a persona non autosufficiente a tempo pieno con diritto all'attribuzione delle qualifiche e delle retribuzioni previste dal CCNL collaboratori domestici, livello CS;
b) accertare e dichiarare la irregolarità dei contratti di lavoro stipulati tra le parti il 30 maggio 2014 e il 12 giugno 2018 in quanto determinano un orario di lavoro
(rispettivamente di 30 e di 38 ore settimanali) inferiore a quello di 54 ore settimanali effettivamente svolto;
c) condannare per l'effetto la suddetta signora al Parte_2
pagamento in favore della ricorrente delle differenze ed indennità retributive spettanti ai sensi del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria Lavoro Domestico nella complessiva somma di euro 20.783,03, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo, come da conteggi allegati, oltre che al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge, comprese le eventuali sanzioni e maggiorazioni applicabili dagli enti previdenziali, ovvero della maggior o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi;
d) accertare e dichiarare la mancata ed ingiustificata comunicazione scritta del licenziamento alla lavoratrice e all' e ,per l'effetto, condannare la datrice di lavoro a pagare l'indennità di disoccupazione CP_2
spettante alla stessa e non corrisposta per tutto il periodo di disoccupazione"; a sostegno del ricorso l'avvocato ER deduceva che la ricorrente era stata assunta verbalmente senza contratto dal 14 ottobre 2013 con la mansione di badante convivente a persona non autosufficiente;
che aveva lavorato per 11 ore giornaliere e solo dal 1 giugno 2014 era stato sottoscritto il contratto di lavoro domestico in cui erano indicate le mansioni di badante convivente, per 30 ore settimanali anziché
54, con inquadramento BS, badante a persona autosufficiente, invece che CS badante a persona non autosufficiente;
che dal 1 luglio 2018 veniva inquadrata in CS con 38 ore settimanali invece che 54 ore;
che in base ai conteggi allegati, considerati parte integrante del ricorso, aveva diritto ad euro
20.783,03, di cui euro 19.803,03 per differenze ed euro 980,00 per mancato preavviso;
che veniva licenziata verbalmente il 1° giugno 2021 senza preavviso e senza comunicazione all' , e CP_2
pertanto non poteva procedere a chiedere l'indennità di disoccupazione con grave danno economico non avendo altra fonte di reddito;
che dovevano essere versati i contributi previdenziali corrispondenti ai versamenti omessi;
depositato il ricorso ex articolo 414 c.p.c. e fissata l'udienza di discussione, si costituiva in giudizio la parte resistente la quale con memoria difensiva ex articolo
416 c.p.c. eccepiva l'insanabile carenza di deduzioni e allegazioni, deducendo in particolare che
"… controparte avrebbe dovuto allegare circostanze di fatto concrete e precise, volte a dimostrare
l'asserito diritto all'inquadramento superiore sin dalla nascita del rapporto. Più precisamente la ricorrente avrebbe dovuto formulare specifiche allegazioni in merito alle concrete circostanze per le quali avrebbe diritto all'inquadramento superiore, invocando la specifica disciplina legislativa e contrattuale collettiva applicabile al rapporto di lavoro intercorso con la signora La Pt_2
ricorrente ha invece allegato circostanze del tutto vaghe…"; integrato il contraddittorio nei confronti dell' ed esperita l'attività istruttoria (prova testimoniale) la causa veniva definita con CP_2
sentenza 1596/ 2023 del 16 febbraio 2023 (in atti), con la quale il giudice, rilevando che oggetto di accertamento era la mansione svolta e la decorrenza del rapporto, oltre alle modalità di cessazione, in motivazione, testualmente rilevava che "la parte ricorrente non è riuscita a dimostrare né
l'instaurazione del rapporto ad ottobre 2013, né le mansioni superiori di badante a persona non autosufficiente dalla predetta data"; ancora puntualmente accertava che "… nessuna somma può essere erogata a titolo di differenze retributive, non essendo specificato in ricorso se con l' inquadramento ricevuto la retribuzione sia stata conforme ai minimi tariffari, posto che i conteggi non sono allegati e notificati unitamente al ricorso, ma solo depositati in atti per cui non possono sopperire alle carenze di allegazione", e ancora che "circa il danno da mancata comunicazione del licenziamento, la parte ricorrente chiede il pagamento dell'indennità di disoccupazione che non ha percepito per il periodo di disoccupazione a causa della mancata comunicazione del datore di lavoro di cessazione del rapporto per licenziamento. La domanda non può essere accolta in considerazione del fatto che la stessa non è circostanziata non essendo indicato quale è il periodo di disoccupazione della ricorrente"; pertanto, il Tribunale così statuiva:
"definitivamente pronunciando…: accoglie il ricorso in parte e condanna parte resistente al pagamento della somma di euro 980,00 a titolo di indennità di mancato preavviso oltre rivalutazione ed interessi;
condanna la resistente al versamento all' dei contributi dovuti in CP_2 relazione alla predetta indennità; rigetta per il resto il ricorso…"; che, in diritto, era configurabile la responsabilità professionale dell'avvocato ai sensi dell'articolo 1176 comma 2 c.c., tenuto conto dei seguenti profili : 1) il ricorso ex articolo 414 c.p.c. redatto dall'avvocato ER appariva estremamente sintetico e carente dei requisiti essenziali, indeterminato nella formulazione del petitum e della causa petendi: "nel ricorso difetta una completa e puntuale ricostruzione del rapporto lavorativo e dei suoi elementi costitutivi così come non risultano dettagliatamente specificate le attività svolte dalla ricorrente in costanza di rapporto. Ancora, non sono articolate le competenze in materia, difetta una rigorosa descrizione delle mansioni e degli elementi che caratterizzavano il rapporto di lavoro di cui si discute. Le stesse carenze si riscontrano in ordine ai mezzi istruttori articolati nell'atto introduttivo, che appaiono insufficienti nella loro specificazione, non comprendono tutti gli elementi che avrebbero dovuto costituire oggetto di puntuale prova…"
(pag. 5 dell'atto di citazione); 2) l'avvocato ER non aveva assolto non solo all'onere di allegazione ma anche all'onere probatorio ai sensi dell'articolo 2697 c.c., non avendo specificato e dimostrato gli elementi volti a provare la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico-giuridico (pag. 6 atto di citazione) ; da tale circostanza era conseguita l'impossibilità di prendere in esame la domanda di condanna al pagamento di differenze retributive e TFR (vedi sentenza del Giudice del Lavoro ove testualmente: "Le domande relative all'indennità sostitutiva ferie, tredicesima e TFR, accertamento di un orario superiore dovranno essere rigettate per difetto assoluto di allegazione"); 3) ulteriore profilo di negligenza ed imperizia nell'assolvimento del mandato si rilevava inoltre nella mancata notifica dei conteggi allegati al ricorso;
i conteggi redatti dall'Agenzia IAS in collaborazione con l'avvocato EB ER erano infatti estremamente sintetici, non esaustivi e non si rinveniva inoltre alcuna corrispondenza tra quanto richiesto in ricorso e le voci indicate: anche sul punto sarebbe stato necessario un maggior vaglio da parte del legale, tenuto conto del fatto che nella sentenza del Giudice del Lavoro veniva testualmente rilevato che i conteggi depositati "non possono sopperire alle carenze di allegazione";
a riprova dell'errore dei conteggi allegati al ricorso ex art. 414 c.p.c. essa ricorrente depositava i conteggi del Dott. che evidenziavano che la somma che doveva essere richiesta Persona_1 per differenze retributive e altre indennità era pari invece ad euro 83.654,75 (conteggi del Dott.
in atti) ; che se l'avvocato ER avesse tenuto il comportamento dovuto secondo i criteri Per_1
della diligenza qualificata e non fosse stato inadempiente così come accertato dalla sentenza del
2023 essa ricorrente, alla stregua dei criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, anzi avrebbe potuto ottenere il riconoscimento non della somma di euro
20.783,03 ,erroneamente richiesta dall'avvocato ER, ma l'esatta somma di euro 83.354,75, somma che doveva essere effettivamente richiesta (pagina 10 dell'atto di citazione); che era dunque interesse di essa attrice conseguire il ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale per la condotta negligente ed imperita del professionista;
tanto premesso, ha evocato in giudizio l'avvocato EB ER , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in euro 83.354,75, oltre accessori di legge, nonché al ristoro del danno morale da liquidarsi in via equitativa , il tutto previo accertamento della responsabilità del professionista nell'esecuzione del mandato.
L'Avv. ER , tempestivamente costituitosi in giudizio, in via preliminare ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa di , onde essere da questa manlevato Controparte_3
in caso di accoglimento della domanda risarcitoria (vedi polizza in atti); nel merito, ha analiticamente contestato l'an e il quantum della domanda risarcitoria avversaria, instando per il rigetto della stessa e per la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni da lite temeraria .
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la CO che, in via preliminare, ha eccepito la inoperatività della polizza;
nel merito, ha fatto proprie le tesi difensive del convenuto, concludendo per il rigetto della domanda attorea, e chiedendo, in via subordinata che, ove riconosciuta la responsabilità del proprio assicurato , l'indennizzo fosse limitato sulla base dei termini e delle condizioni di polizza.
La causa , documentalmente istruita , è pervenuta all'udienza in epigrafe ove è stata assunta in decisione , previa assegnazione dei termini a ritroso ex articolo 189 c.p.c. .
Tanto premesso in fatto , devesi ora valutare in diritto la domanda risarcitoria azionata , valutazione che non può prescindere dall'inquadramento normativo della responsabilità dell'avvocato , quale esercente una professione intellettuale .
La norma di riferimento inserita nella disciplina dettata in tema di adempimento delle obbligazioni è
l'art. 1176 comma 2 c.c. : “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale , la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
Mentre per l'adempimento delle obbligazioni in generale il comma 1 della citata disposizione richiede al debitore la diligenza del buon padre di famiglia , per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'esercizio di una professione intellettuale il grado di diligenza richiesto è connaturato al tipo di attività in concreto esercitata .
La giurisprudenza di legittimità , con orientamento pressoché granitico e dal Tribunale condiviso, ha chiarito, in relazione alla individuazione del grado di diligenza richiesto al professionista, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale, sono , di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato , in quanto il professionista, assumendo l'incarico , si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato , ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista , rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. , che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (Cass. 18612/2013;
10454/2002; 6967/2006).
L'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176 comma 2 e
2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere , sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto , (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato , o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole . A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta , dovendo ritenersi, al riguardo, insufficiente il rilascio da parte del cliente della procura necessaria all'esercizio dello ius postulandi , attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sulla opportunità o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass. Civ. 19520/2019; 24544/2009; 14597/2004) .
Va inoltre evidenziato che se, come sopra chiarito, l'obbligazione del professionista è una obbligazione di mezzi , non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente ,il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile in quanto , sulla base di criteri necessariamente probabilistici , si accerti che , senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. Civ. sent. 6967/2006).
In altri termini la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale , occorrendo verificare se , ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni , difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. Civ. 2638/2013; Cass. ord. 2072/2022 secondo la quale in caso di omissione colpevole, il difensore risponde dei danni subiti dal proprio ex cliente, qualora, sulla base di una valutazione controfattuale, sia molto probabile che i danni sarebbero stati evitati in assenza della condotta omissiva) .
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie e valutate le risultanze istruttorie , si osserva in primo luogo che è provato per tabulas il conferimento del mandato all'Avv. ER per l'instaurazione del giudizio teso a conseguire le differenze retributive e altre indennità .
Il convenuto ha infatti prodotto, allegandolo alla comparsa di costituzione e risposta il “preventivo e conferimento di incarico professionale” del 3 giugno 2021 ove si legge testualmente “la sottoscritta … conferisce all'Avv. EB ER... l'incarico di assistenza legale e Parte_1
consulenza professionale in fase stragiudiziale e giudiziale nella controversia avente ad oggetto il riconoscimento delle spettanze retributive quantificate come da conteggi effettuati dal lavoratore in euro 19.803,03 e oneri previdenziali in riferimento all'attività di collaboratrice familiare
(badante) svolta dal 2013 al 2021 alle dipendenze della signora ". Parte_3
L'avvenuto conferimento di incarico in data 3 giugno 2021 con sottoscrizione dell'odierna attrice e del professionista convenuto sul documento allegato da quest'ultimo, non è stato contestato e/o disconosciuto quanto al contenuto e quanto alla firma dall'attrice nella memoria di precisazione della domanda ex articolo 171 ter primo termine c.p.c..
Il conferimento di incarico professionale aveva ad oggetto sia l'assistenza e la consulenza professionale nella fase precedente l'introduzione del giudizio sia il conferimento del mandato vero e proprio nell'ambito del procedimento successivamente instaurato con ricorso ex articolo 414 c.p.c. innanzi al giudice del lavoro.
Il tenore del documento depone inequivocabilmente per la predisposizione dei conteggi da parte direttamente del lavoratore e non dell'avvocato ER;
si legge infatti nel conferimento di incarico del 3 giugno 2021 che il giudizio avente ad oggetto la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive , previo riconoscimento dell'effettivo svolgimento di mansione superiore (badante a persona non autosufficiente), si sarebbe fondato e basato sui conteggi effettuati dal lavoratore.
Si ritiene necessario evidenziare fin da subito detto profilo, ancor prima di scrutinare il profilo dell'eventuale inadempimento qualificato del professionista, in considerazione del fatto che è proprio il documento di conferimento di incarico professionale che smentisce l'assunto attoreo secondo il quale i conteggi sarebbero stati predisposti “dall'agenzia IAS in collaborazione con
l'avvocato ER”, tenuto conto del fatto che il documento non è stato disconosciuto dall'attrice, sia in relazione alla sottoscrizione sia in relazione al contenuto, nella prima difesa utile, ossia nella memoria di precisazione la domanda.
Dimostrato per tabulas l'avvenuto conferimento di incarico professionale all'avvocato ER per il deposito del ricorso articolo 414 c.p.c. innanzi al Giudice del Lavoro per conseguire la condanna della signora al pagamento delle differenze retributive e di altre indennità in favore della Pt_2
odierna attrice, devesi ora valutare se la condotta professionale tenuta dall'avvocato ER sia conforme o meno ai parametri della diligenza qualificata di cui all'articolo 1176 comma 2 c.c. .
Per rispondere a detto quesito occorre muovere l'accertamento dalla disamina del ricorso ex articolo 414 c.p.c. in atti , al fine di accertare se l'onere di allegazione sia stato correttamente e diligentemente adempiuto da parte del professionista in riferimento sia all'esposizione dei fatti che alle ragioni in diritto costituenti il fondamento della domanda azionata.
Premesso che ogni professionista ha un suo stile personale di redazione degli atti, stile personale che comunque non può prescindere dal recepimento (nell'atto che si accinga a predisporre) degli orientamenti normativi e giurisprudenziali (perlomeno quelli maggioritari) nella materia sottoposta all'attività del professionista medesimo, sicché definire il ricorso come “scarno" (pag. 1 dell'atto di citazione) costituisce espressione di una mera valutazione, neutra e irrilevante, ai fini della configurabilità o meno dell'inadempimento qualificato del professionista, osserva il Tribunale che per consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità nella materia giuslavoristica per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto -che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione- sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa prestare una compiuta difesa (vedi ex multis Cass. 7097/ 2012; 3126/ 2011; 4296/1998).
Fermi i principi giurisprudenziali di cui sopra, si osserva che nel ricorso ex articolo 414 c.p.c. il professionista ha evidenziato, allegandoli, i seguenti profili : il dies a quo del rapporto lavorativo alle dipendenze di (14 ottobre 2013); l'orario di lavoro effettivamente svolto (11 Parte_2
ore giornaliere durante tutto il corso della giornata); le mansioni effettivamente svolte, ossia quelle di badante a persona non autosufficiente, laddove nel contratto del 1 giugno 2014 erano state irregolarmente ed erroneamente individuate le mansioni di badante a persona autosufficiente con attribuzione del livello BS del contratto collettivo di categoria, in luogo dell'attribuzione del livello
CS previsto dal suddetto contratto;
il licenziamento verbale senza preavviso del 1 giugno 2021 alla presenza di testimoni, che legittimava la domanda di condanna della datrice di lavoro alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso;
il diritto della lavoratrice ad essere inquadrata nel livello CS come badante a persona non autosufficiente, con relativo diritto a conseguire le differenze retributive e le altre indennità (differenze retributive e altre indennità che sono specificamente precisate al punto C) delle conclusioni del ricorso); il calcolo e l'esatta quantificazione delle differenze retributive "calcolate come da conteggi che si allegano al presente ricorso e che sono da considerare parte integrante dello stesso", conteggi, giova ripeterlo, posti in essere dalla lavoratrice .
Ritiene il Tribunale che l'onere di allegazione sia stato compiutamente assolto da parte del professionista.
Invero nel ricorso ex articolo 414 c.p.c. risultano contenuti: l'indicazione precisa del periodo di attività lavorativa;
la specificazione dell'orario di lavoro e delle mansioni effettivamente svolte;
l'inquadramento contrattuale richiesto;
la quantificazione delle pretese economiche;
l'espresso richiamo ai conteggi allegati come "parte integrante".
Con riferimento all'espresso richiamo ai conteggi allegati come parte integrante del ricorso, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che "allorché il ricorrente abbia fatto riferimento agli atti allegati al ricorso introduttivo, qualificati come parte integrante dello stesso, visto che, in tale ipotesi, l'accertamento del giudice di merito deve estendersi, con eguale profondità, al contenuto degli allegati richiamati, i quali, specialmente se di natura tecnica, costituiscono lo strumento necessario a manifestare compiutamente la volontà posta a base della domanda giudiziale, sicché il giudice di merito deve motivare le conclusioni delle sue indagini, indicando le ragioni per cui elementi, quali quelli anzidetti, pur astrattamente idonei, non siano stati ritenuti concretamente sufficienti a condurre a una diversa determinazione, dovendosi ritenere, in mancanza, che la decisione non si sottragga al sindacato di legittimità" (Cass. 11599/
2009).
Nel caso di specie, il professionista ha espressamente dichiarato nel ricorso ex articolo 414 c.p.c. che i conteggi allegati al ricorso dovevano considerarsi parte integrante dello stesso;
i conteggi infatti hanno costituito il fondamento della quantificazione della pretesa economica della lavoratrice sia con riferimento alle differenze retributive che con riferimento alle altre indennità, peraltro queste ultime chieste espressamente come da conclusioni del ricorso al punto c) .
Non può, quindi, seriamente affermarsi che la domanda della lavoratrice fosse indeterminata sia in riferimento all'oggetto della domanda, sia in riferimento al petitum che alla causa petendi;
l'onere di allegazione è stato correttamente assolto, ed è stato assolto non solo in relazione alle indicazioni di tutti gli elementi fattuali dai quali ritenere che la mansione effettivamente svolta dalla lavoratrice fosse quella di badante a persona non autosufficiente, ma anche in relazione alle rivendicazioni economiche, salariali, retributive, assistenziali e previdenziali, atteso che i conteggi (predisposti dal lavoratore), per espressa dichiarazione del professionista, dovevano ritenersi parte integrante del ricorso.
Occorre a questo punto chiedersi se al professionista potesse richiedersi una ulteriore attività, oltre quella di allegare i conteggi e dichiarare gli stessi parte integrante del ricorso introduttivo;
in altri termini occorre accertare se, come rilevato dal Giudice del Lavoro nella nota sentenza del 2023, i conteggi sulle differenze retributive e altre indennità avrebbero dovuto essere notificati unitamente al ricorso e al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla datrice di lavoro.
A tale proposito, giova subito evidenziare che è la stessa parte attrice a pagina 8 dell'atto di citazione a dichiarare testualmente che "è irrilevante la mancata notificazione dei conteggi analitici"; ciò posto, non ritiene il Tribunale , siccome non normativamente previsto e non affermato dagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia giuslavoristica , sussistere un onere-obbligo di notifica dei conteggi analitici, unitamente alla notifica del ricorso, alla parte convenuta.
L'affermazione del Giudice del Lavoro sulla necessità di notificare alla controparte i conteggi analitici sulle differenze retributive ben avrebbe potuto costituire oggetto di gravame da parte dell'odierna attrice, gravame che invece non risulta essere stato esperito.
Non ritiene pertanto il Tribunale, sulla scorta delle argomentazioni di cui sopra, sussistere l'inadempimento qualificato del convenuto.
Invero, come già esposto, l'obbligazione dell'avvocato è una obbligazione di mezzi, non di risultato: il mandato risulta assolto con la diligenza parametrata alla natura e al livello di difficoltà della prestazione richiesta, essendo stato predisposto un ricorso introduttivo rispettoso dell'onere di allegazione (onere di allegazione che se non fosse stato assolto, tra l'altro, avrebbe condotto alla declaratoria di nullità del ricorso ex articolo 414 c.p.c. da parte del Giudice del Lavoro, cosa che non è avvenuta nel caso di specie).
In riferimento poi al preteso mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'avvocato
EB ER si osserva che il professionista, ben consapevole del generale principio sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. , nello stesso ricorso introduttivo ex articolo 414 c.p.c. ebbe ad articolare prova testimoniale, sulle mansioni effettivamente svolte dalla odierna attrice, sull'orario di lavoro, sulla collocazione temporale delle mansioni effettivamente svolte, prova che è stata ammessa ed espletata nel giudizio.
A tale ultimo proposito va evidenziato che il danno patrimoniale che l'attrice assume avere subito , danno quantificato e parametrato sulle differenze retributive spettanti alla lavoratrice e ad essa non riconosciute dal Giudice del Lavoro (danno peraltro la cui quantificazione risulta attualmente aumentata nel presente giudizio a seguito dei conteggi effettuati dal Dott. ) , non deriva Per_1
dall'asserito negligente espletamento del mandato da parte del professionista odierno convenuto
(assunto smentito nei termini di cui sopra) , bensì dalle risultanze delle prove testimoniali espletate, in considerazione del fatto che, come evidenziato nella sentenza del 2023, "la parte ricorrente non è riuscita a dimostrare né l'instaurazione del rapporto ad ottobre 2013 né le mansioni superiori di badante a persona non autosufficiente dalla predetta data. Infatti la teste non Testimone_1
era presente nel 2013 e la teste , sorella della ricorrente e badante del padre di Testimone_2
, nipote della resistente (confronta testimonianza di ), confermava di Persona_2 Persona_2
incontrare la ricorrente quando accompagnava al passeggio la resistente per strada dal 14 ottobre
2013, ma tale deposizione veniva smentita dalla stessa , che dichiarava di essere la Persona_2
nipote della resistente e abitare di fronte alla zia, e anche dall'altro teste di parte resistente
[...]
il quale indicava altra data di inizio del rapporto, conforme a quella indicata Testimone_3
da parte resistente, estate del 2014. Inoltre la stessa teste di parte ricorrente Testimone_2
affermava che la resistente era autosufficiente e che solo nel 2019 non camminava più" (pagina 3 della sentenza in atti).
Le prove ammesse ed espletate hanno in buona sostanza smentito gli assunti della ricorrente e hanno costituito il fondamento della pronuncia reiettiva della gran parte delle pretese economiche della lavoratrice .
Deve quindi escludersi l'inadempimento qualificato del professionista, sicchè lo scrutinio afferente al profilo del c.d. giudizio controfattuale si appalesa superfluo.
Per le argomentazioni che precedono si impone il rigetto della domanda.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa nel rapporto processuale attrice – convenuto le stesse seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. con liquidazione ex D.M. 55/2014
(scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, tenuto conto della somma domandata a titolo di risarcimento); l'attrice deve poi rifondere il convenuto del contributo unificato per la chiamata in causa del terzo , chiamata che ha avuto origine e trae fondamento proprio dalla domanda attorea.
In riferimento infine alla posizione della chiamata in manleva , le spese di giudizio CP_4
sostenute dal terzo chiamato in garanzia vanno poste a carico dell'attrice , ossia della parte che rimasta soccombente , ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia , trovando detta statuizione fondamento nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese processuali, salva l'ipotesi di arbitraria ed evidentemente infondata chiamata in causa da parte del chiamante (Cass. Civ. 23123/2019; 31889/2019) ; liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 con gli stessi parametri già sopra enunciati. Non ricorrono ,infine, gli estremi della lite temeraria invocati da parte convenuta nei confronti di parte attrice, in considerazione del fatto che la responsabilità professionale del convenuto è stata dedotta sulla scorta di una sentenza, oggettivamente contraddittoria, del Giudice del Lavoro che in più punti ha fatto riferimento al carente assolvimento dell'onere di allegazione, riferimento peraltro ambiguo, tenuto conto del fatto che non è stata dichiarata la nullità del ricorso, ed ha altresì fatto riferimento ad un principio che si pone al di fuori degli orientamenti giurisprudenziali e normativi in materia, ossia la necessità della notifica dei conteggi unitamente alla notifica del ricorso al datore di lavoro, sicché era agevole dalla disamina della sola sentenza potere enucleare taluni
(vistosi) profili di inadempimento qualificato nell'operato del professionista.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attrice alla refusione delle spese di causa in favore del convenuto , che si liquidano in € 14103,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge;
c) condanna l'attrice alla refusione delle spese di contributo unificato sostenute dal convenuto per la chiamata in causa del terzo;
d) condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato , che si liquidano in € 7052,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge;
e) rigetta la domanda risarcitoria ex articolo 96 c.p.c. formulata dal convenuto nei confronti dell'attrice.
Così deciso in Roma il 19 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 45805/2023 pervenuta all'udienza del 24 novembre 2025 per la decisione con i termini a ritroso ex art. 189 c.p.c. , vertente tra :
nato in [...] il [...] , difesa giusta delega in atti dagli Avv.ti Parte_1
IO TA e NE ON
ATTRICE
E
Avv. EB ER difeso da sé medesimo C.F._1
CONVENUTO
Nonché
AC (da ora in avanti per brevità la CO) , Controparte_1 P.IVA_1
difesa giusta delega in atti dagli Avv.ti Ruggero Oliva e Alessandro Abbiati
TERZO CHIAMATO su istanza del convenuto
OGGETTO: responsabilità professionale dell'avvocato- ricorso al giudice del lavoro per differenze retributive e altre indennità - conteggi allegati al ricorso e onere di allegazione del lavoratore - azione risarcitoria ex art. 1176 comma 2 c.c.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 24 novembre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta del convenuto e del terzo chiamato , delle memorie autorizzate nonché di tutti gli atti e documenti di causa che in questa sede integralmente si richiamano .
premesso che: conferiva incarico all'avvocato EB ER di introdurre presso Parte_1
il Tribunale Civile di Roma-Sezione Lavoro ricorso ex articolo 414 c.p.c., al fine di sentir riconoscere che tra la stessa e la signora era intercorso rapporto di lavoro Parte_2
subordinato dal 14 ottobre 2013 al 1° luglio 2021, data in cui la lavoratrice veniva licenziata verbalmente e senza alcun preavviso, per sentire quindi pronunciare la irregolarità dei rapporti di lavoro stipulati tra il 30 maggio 2015 e il 12 giugno 2018, e per ottenere quindi il pagamento in favore della stessa delle differenze retributive ed indennità così come dovute per legge;
al momento del conferimento dell'incarico la ricorrente esponeva puntualmente al legale incaricato gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro, le modalità di svolgimento e forniva l'esatta ricostruzione dei fatti di causa;
con uno scarno ricorso ex articolo 414 c.p.c. (in atti), di soli cinque pagine di cui tre di conclusioni, l'avvocato ER chiedeva al Tribunale di Roma - Sezione Lavoro di “a) accertare e dichiarare che tra la signora e la signora era intercorso rapporto di Parte_1 Parte_2
lavoro subordinato dal 14 ottobre 2013 al 1 giugno 2021, data in cui la lavoratrice veniva licenziata verbalmente e senza preavviso, durante il quale la ricorrente ha svolto in favore e alle dipendenze della resistente mansioni di badante a persona non autosufficiente a tempo pieno con diritto all'attribuzione delle qualifiche e delle retribuzioni previste dal CCNL collaboratori domestici, livello CS;
b) accertare e dichiarare la irregolarità dei contratti di lavoro stipulati tra le parti il 30 maggio 2014 e il 12 giugno 2018 in quanto determinano un orario di lavoro
(rispettivamente di 30 e di 38 ore settimanali) inferiore a quello di 54 ore settimanali effettivamente svolto;
c) condannare per l'effetto la suddetta signora al Parte_2
pagamento in favore della ricorrente delle differenze ed indennità retributive spettanti ai sensi del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria Lavoro Domestico nella complessiva somma di euro 20.783,03, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo, come da conteggi allegati, oltre che al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge, comprese le eventuali sanzioni e maggiorazioni applicabili dagli enti previdenziali, ovvero della maggior o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi;
d) accertare e dichiarare la mancata ed ingiustificata comunicazione scritta del licenziamento alla lavoratrice e all' e ,per l'effetto, condannare la datrice di lavoro a pagare l'indennità di disoccupazione CP_2
spettante alla stessa e non corrisposta per tutto il periodo di disoccupazione"; a sostegno del ricorso l'avvocato ER deduceva che la ricorrente era stata assunta verbalmente senza contratto dal 14 ottobre 2013 con la mansione di badante convivente a persona non autosufficiente;
che aveva lavorato per 11 ore giornaliere e solo dal 1 giugno 2014 era stato sottoscritto il contratto di lavoro domestico in cui erano indicate le mansioni di badante convivente, per 30 ore settimanali anziché
54, con inquadramento BS, badante a persona autosufficiente, invece che CS badante a persona non autosufficiente;
che dal 1 luglio 2018 veniva inquadrata in CS con 38 ore settimanali invece che 54 ore;
che in base ai conteggi allegati, considerati parte integrante del ricorso, aveva diritto ad euro
20.783,03, di cui euro 19.803,03 per differenze ed euro 980,00 per mancato preavviso;
che veniva licenziata verbalmente il 1° giugno 2021 senza preavviso e senza comunicazione all' , e CP_2
pertanto non poteva procedere a chiedere l'indennità di disoccupazione con grave danno economico non avendo altra fonte di reddito;
che dovevano essere versati i contributi previdenziali corrispondenti ai versamenti omessi;
depositato il ricorso ex articolo 414 c.p.c. e fissata l'udienza di discussione, si costituiva in giudizio la parte resistente la quale con memoria difensiva ex articolo
416 c.p.c. eccepiva l'insanabile carenza di deduzioni e allegazioni, deducendo in particolare che
"… controparte avrebbe dovuto allegare circostanze di fatto concrete e precise, volte a dimostrare
l'asserito diritto all'inquadramento superiore sin dalla nascita del rapporto. Più precisamente la ricorrente avrebbe dovuto formulare specifiche allegazioni in merito alle concrete circostanze per le quali avrebbe diritto all'inquadramento superiore, invocando la specifica disciplina legislativa e contrattuale collettiva applicabile al rapporto di lavoro intercorso con la signora La Pt_2
ricorrente ha invece allegato circostanze del tutto vaghe…"; integrato il contraddittorio nei confronti dell' ed esperita l'attività istruttoria (prova testimoniale) la causa veniva definita con CP_2
sentenza 1596/ 2023 del 16 febbraio 2023 (in atti), con la quale il giudice, rilevando che oggetto di accertamento era la mansione svolta e la decorrenza del rapporto, oltre alle modalità di cessazione, in motivazione, testualmente rilevava che "la parte ricorrente non è riuscita a dimostrare né
l'instaurazione del rapporto ad ottobre 2013, né le mansioni superiori di badante a persona non autosufficiente dalla predetta data"; ancora puntualmente accertava che "… nessuna somma può essere erogata a titolo di differenze retributive, non essendo specificato in ricorso se con l' inquadramento ricevuto la retribuzione sia stata conforme ai minimi tariffari, posto che i conteggi non sono allegati e notificati unitamente al ricorso, ma solo depositati in atti per cui non possono sopperire alle carenze di allegazione", e ancora che "circa il danno da mancata comunicazione del licenziamento, la parte ricorrente chiede il pagamento dell'indennità di disoccupazione che non ha percepito per il periodo di disoccupazione a causa della mancata comunicazione del datore di lavoro di cessazione del rapporto per licenziamento. La domanda non può essere accolta in considerazione del fatto che la stessa non è circostanziata non essendo indicato quale è il periodo di disoccupazione della ricorrente"; pertanto, il Tribunale così statuiva:
"definitivamente pronunciando…: accoglie il ricorso in parte e condanna parte resistente al pagamento della somma di euro 980,00 a titolo di indennità di mancato preavviso oltre rivalutazione ed interessi;
condanna la resistente al versamento all' dei contributi dovuti in CP_2 relazione alla predetta indennità; rigetta per il resto il ricorso…"; che, in diritto, era configurabile la responsabilità professionale dell'avvocato ai sensi dell'articolo 1176 comma 2 c.c., tenuto conto dei seguenti profili : 1) il ricorso ex articolo 414 c.p.c. redatto dall'avvocato ER appariva estremamente sintetico e carente dei requisiti essenziali, indeterminato nella formulazione del petitum e della causa petendi: "nel ricorso difetta una completa e puntuale ricostruzione del rapporto lavorativo e dei suoi elementi costitutivi così come non risultano dettagliatamente specificate le attività svolte dalla ricorrente in costanza di rapporto. Ancora, non sono articolate le competenze in materia, difetta una rigorosa descrizione delle mansioni e degli elementi che caratterizzavano il rapporto di lavoro di cui si discute. Le stesse carenze si riscontrano in ordine ai mezzi istruttori articolati nell'atto introduttivo, che appaiono insufficienti nella loro specificazione, non comprendono tutti gli elementi che avrebbero dovuto costituire oggetto di puntuale prova…"
(pag. 5 dell'atto di citazione); 2) l'avvocato ER non aveva assolto non solo all'onere di allegazione ma anche all'onere probatorio ai sensi dell'articolo 2697 c.c., non avendo specificato e dimostrato gli elementi volti a provare la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico-giuridico (pag. 6 atto di citazione) ; da tale circostanza era conseguita l'impossibilità di prendere in esame la domanda di condanna al pagamento di differenze retributive e TFR (vedi sentenza del Giudice del Lavoro ove testualmente: "Le domande relative all'indennità sostitutiva ferie, tredicesima e TFR, accertamento di un orario superiore dovranno essere rigettate per difetto assoluto di allegazione"); 3) ulteriore profilo di negligenza ed imperizia nell'assolvimento del mandato si rilevava inoltre nella mancata notifica dei conteggi allegati al ricorso;
i conteggi redatti dall'Agenzia IAS in collaborazione con l'avvocato EB ER erano infatti estremamente sintetici, non esaustivi e non si rinveniva inoltre alcuna corrispondenza tra quanto richiesto in ricorso e le voci indicate: anche sul punto sarebbe stato necessario un maggior vaglio da parte del legale, tenuto conto del fatto che nella sentenza del Giudice del Lavoro veniva testualmente rilevato che i conteggi depositati "non possono sopperire alle carenze di allegazione";
a riprova dell'errore dei conteggi allegati al ricorso ex art. 414 c.p.c. essa ricorrente depositava i conteggi del Dott. che evidenziavano che la somma che doveva essere richiesta Persona_1 per differenze retributive e altre indennità era pari invece ad euro 83.654,75 (conteggi del Dott.
in atti) ; che se l'avvocato ER avesse tenuto il comportamento dovuto secondo i criteri Per_1
della diligenza qualificata e non fosse stato inadempiente così come accertato dalla sentenza del
2023 essa ricorrente, alla stregua dei criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, anzi avrebbe potuto ottenere il riconoscimento non della somma di euro
20.783,03 ,erroneamente richiesta dall'avvocato ER, ma l'esatta somma di euro 83.354,75, somma che doveva essere effettivamente richiesta (pagina 10 dell'atto di citazione); che era dunque interesse di essa attrice conseguire il ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale per la condotta negligente ed imperita del professionista;
tanto premesso, ha evocato in giudizio l'avvocato EB ER , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in euro 83.354,75, oltre accessori di legge, nonché al ristoro del danno morale da liquidarsi in via equitativa , il tutto previo accertamento della responsabilità del professionista nell'esecuzione del mandato.
L'Avv. ER , tempestivamente costituitosi in giudizio, in via preliminare ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa di , onde essere da questa manlevato Controparte_3
in caso di accoglimento della domanda risarcitoria (vedi polizza in atti); nel merito, ha analiticamente contestato l'an e il quantum della domanda risarcitoria avversaria, instando per il rigetto della stessa e per la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni da lite temeraria .
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la CO che, in via preliminare, ha eccepito la inoperatività della polizza;
nel merito, ha fatto proprie le tesi difensive del convenuto, concludendo per il rigetto della domanda attorea, e chiedendo, in via subordinata che, ove riconosciuta la responsabilità del proprio assicurato , l'indennizzo fosse limitato sulla base dei termini e delle condizioni di polizza.
La causa , documentalmente istruita , è pervenuta all'udienza in epigrafe ove è stata assunta in decisione , previa assegnazione dei termini a ritroso ex articolo 189 c.p.c. .
Tanto premesso in fatto , devesi ora valutare in diritto la domanda risarcitoria azionata , valutazione che non può prescindere dall'inquadramento normativo della responsabilità dell'avvocato , quale esercente una professione intellettuale .
La norma di riferimento inserita nella disciplina dettata in tema di adempimento delle obbligazioni è
l'art. 1176 comma 2 c.c. : “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale , la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
Mentre per l'adempimento delle obbligazioni in generale il comma 1 della citata disposizione richiede al debitore la diligenza del buon padre di famiglia , per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'esercizio di una professione intellettuale il grado di diligenza richiesto è connaturato al tipo di attività in concreto esercitata .
La giurisprudenza di legittimità , con orientamento pressoché granitico e dal Tribunale condiviso, ha chiarito, in relazione alla individuazione del grado di diligenza richiesto al professionista, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale, sono , di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato , in quanto il professionista, assumendo l'incarico , si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato , ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista , rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. , che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (Cass. 18612/2013;
10454/2002; 6967/2006).
L'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176 comma 2 e
2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere , sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto , (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato , o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole . A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta , dovendo ritenersi, al riguardo, insufficiente il rilascio da parte del cliente della procura necessaria all'esercizio dello ius postulandi , attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sulla opportunità o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass. Civ. 19520/2019; 24544/2009; 14597/2004) .
Va inoltre evidenziato che se, come sopra chiarito, l'obbligazione del professionista è una obbligazione di mezzi , non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente ,il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile in quanto , sulla base di criteri necessariamente probabilistici , si accerti che , senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. Civ. sent. 6967/2006).
In altri termini la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale , occorrendo verificare se , ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni , difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. Civ. 2638/2013; Cass. ord. 2072/2022 secondo la quale in caso di omissione colpevole, il difensore risponde dei danni subiti dal proprio ex cliente, qualora, sulla base di una valutazione controfattuale, sia molto probabile che i danni sarebbero stati evitati in assenza della condotta omissiva) .
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie e valutate le risultanze istruttorie , si osserva in primo luogo che è provato per tabulas il conferimento del mandato all'Avv. ER per l'instaurazione del giudizio teso a conseguire le differenze retributive e altre indennità .
Il convenuto ha infatti prodotto, allegandolo alla comparsa di costituzione e risposta il “preventivo e conferimento di incarico professionale” del 3 giugno 2021 ove si legge testualmente “la sottoscritta … conferisce all'Avv. EB ER... l'incarico di assistenza legale e Parte_1
consulenza professionale in fase stragiudiziale e giudiziale nella controversia avente ad oggetto il riconoscimento delle spettanze retributive quantificate come da conteggi effettuati dal lavoratore in euro 19.803,03 e oneri previdenziali in riferimento all'attività di collaboratrice familiare
(badante) svolta dal 2013 al 2021 alle dipendenze della signora ". Parte_3
L'avvenuto conferimento di incarico in data 3 giugno 2021 con sottoscrizione dell'odierna attrice e del professionista convenuto sul documento allegato da quest'ultimo, non è stato contestato e/o disconosciuto quanto al contenuto e quanto alla firma dall'attrice nella memoria di precisazione della domanda ex articolo 171 ter primo termine c.p.c..
Il conferimento di incarico professionale aveva ad oggetto sia l'assistenza e la consulenza professionale nella fase precedente l'introduzione del giudizio sia il conferimento del mandato vero e proprio nell'ambito del procedimento successivamente instaurato con ricorso ex articolo 414 c.p.c. innanzi al giudice del lavoro.
Il tenore del documento depone inequivocabilmente per la predisposizione dei conteggi da parte direttamente del lavoratore e non dell'avvocato ER;
si legge infatti nel conferimento di incarico del 3 giugno 2021 che il giudizio avente ad oggetto la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive , previo riconoscimento dell'effettivo svolgimento di mansione superiore (badante a persona non autosufficiente), si sarebbe fondato e basato sui conteggi effettuati dal lavoratore.
Si ritiene necessario evidenziare fin da subito detto profilo, ancor prima di scrutinare il profilo dell'eventuale inadempimento qualificato del professionista, in considerazione del fatto che è proprio il documento di conferimento di incarico professionale che smentisce l'assunto attoreo secondo il quale i conteggi sarebbero stati predisposti “dall'agenzia IAS in collaborazione con
l'avvocato ER”, tenuto conto del fatto che il documento non è stato disconosciuto dall'attrice, sia in relazione alla sottoscrizione sia in relazione al contenuto, nella prima difesa utile, ossia nella memoria di precisazione la domanda.
Dimostrato per tabulas l'avvenuto conferimento di incarico professionale all'avvocato ER per il deposito del ricorso articolo 414 c.p.c. innanzi al Giudice del Lavoro per conseguire la condanna della signora al pagamento delle differenze retributive e di altre indennità in favore della Pt_2
odierna attrice, devesi ora valutare se la condotta professionale tenuta dall'avvocato ER sia conforme o meno ai parametri della diligenza qualificata di cui all'articolo 1176 comma 2 c.c. .
Per rispondere a detto quesito occorre muovere l'accertamento dalla disamina del ricorso ex articolo 414 c.p.c. in atti , al fine di accertare se l'onere di allegazione sia stato correttamente e diligentemente adempiuto da parte del professionista in riferimento sia all'esposizione dei fatti che alle ragioni in diritto costituenti il fondamento della domanda azionata.
Premesso che ogni professionista ha un suo stile personale di redazione degli atti, stile personale che comunque non può prescindere dal recepimento (nell'atto che si accinga a predisporre) degli orientamenti normativi e giurisprudenziali (perlomeno quelli maggioritari) nella materia sottoposta all'attività del professionista medesimo, sicché definire il ricorso come “scarno" (pag. 1 dell'atto di citazione) costituisce espressione di una mera valutazione, neutra e irrilevante, ai fini della configurabilità o meno dell'inadempimento qualificato del professionista, osserva il Tribunale che per consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità nella materia giuslavoristica per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto -che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione- sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa prestare una compiuta difesa (vedi ex multis Cass. 7097/ 2012; 3126/ 2011; 4296/1998).
Fermi i principi giurisprudenziali di cui sopra, si osserva che nel ricorso ex articolo 414 c.p.c. il professionista ha evidenziato, allegandoli, i seguenti profili : il dies a quo del rapporto lavorativo alle dipendenze di (14 ottobre 2013); l'orario di lavoro effettivamente svolto (11 Parte_2
ore giornaliere durante tutto il corso della giornata); le mansioni effettivamente svolte, ossia quelle di badante a persona non autosufficiente, laddove nel contratto del 1 giugno 2014 erano state irregolarmente ed erroneamente individuate le mansioni di badante a persona autosufficiente con attribuzione del livello BS del contratto collettivo di categoria, in luogo dell'attribuzione del livello
CS previsto dal suddetto contratto;
il licenziamento verbale senza preavviso del 1 giugno 2021 alla presenza di testimoni, che legittimava la domanda di condanna della datrice di lavoro alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso;
il diritto della lavoratrice ad essere inquadrata nel livello CS come badante a persona non autosufficiente, con relativo diritto a conseguire le differenze retributive e le altre indennità (differenze retributive e altre indennità che sono specificamente precisate al punto C) delle conclusioni del ricorso); il calcolo e l'esatta quantificazione delle differenze retributive "calcolate come da conteggi che si allegano al presente ricorso e che sono da considerare parte integrante dello stesso", conteggi, giova ripeterlo, posti in essere dalla lavoratrice .
Ritiene il Tribunale che l'onere di allegazione sia stato compiutamente assolto da parte del professionista.
Invero nel ricorso ex articolo 414 c.p.c. risultano contenuti: l'indicazione precisa del periodo di attività lavorativa;
la specificazione dell'orario di lavoro e delle mansioni effettivamente svolte;
l'inquadramento contrattuale richiesto;
la quantificazione delle pretese economiche;
l'espresso richiamo ai conteggi allegati come "parte integrante".
Con riferimento all'espresso richiamo ai conteggi allegati come parte integrante del ricorso, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che "allorché il ricorrente abbia fatto riferimento agli atti allegati al ricorso introduttivo, qualificati come parte integrante dello stesso, visto che, in tale ipotesi, l'accertamento del giudice di merito deve estendersi, con eguale profondità, al contenuto degli allegati richiamati, i quali, specialmente se di natura tecnica, costituiscono lo strumento necessario a manifestare compiutamente la volontà posta a base della domanda giudiziale, sicché il giudice di merito deve motivare le conclusioni delle sue indagini, indicando le ragioni per cui elementi, quali quelli anzidetti, pur astrattamente idonei, non siano stati ritenuti concretamente sufficienti a condurre a una diversa determinazione, dovendosi ritenere, in mancanza, che la decisione non si sottragga al sindacato di legittimità" (Cass. 11599/
2009).
Nel caso di specie, il professionista ha espressamente dichiarato nel ricorso ex articolo 414 c.p.c. che i conteggi allegati al ricorso dovevano considerarsi parte integrante dello stesso;
i conteggi infatti hanno costituito il fondamento della quantificazione della pretesa economica della lavoratrice sia con riferimento alle differenze retributive che con riferimento alle altre indennità, peraltro queste ultime chieste espressamente come da conclusioni del ricorso al punto c) .
Non può, quindi, seriamente affermarsi che la domanda della lavoratrice fosse indeterminata sia in riferimento all'oggetto della domanda, sia in riferimento al petitum che alla causa petendi;
l'onere di allegazione è stato correttamente assolto, ed è stato assolto non solo in relazione alle indicazioni di tutti gli elementi fattuali dai quali ritenere che la mansione effettivamente svolta dalla lavoratrice fosse quella di badante a persona non autosufficiente, ma anche in relazione alle rivendicazioni economiche, salariali, retributive, assistenziali e previdenziali, atteso che i conteggi (predisposti dal lavoratore), per espressa dichiarazione del professionista, dovevano ritenersi parte integrante del ricorso.
Occorre a questo punto chiedersi se al professionista potesse richiedersi una ulteriore attività, oltre quella di allegare i conteggi e dichiarare gli stessi parte integrante del ricorso introduttivo;
in altri termini occorre accertare se, come rilevato dal Giudice del Lavoro nella nota sentenza del 2023, i conteggi sulle differenze retributive e altre indennità avrebbero dovuto essere notificati unitamente al ricorso e al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla datrice di lavoro.
A tale proposito, giova subito evidenziare che è la stessa parte attrice a pagina 8 dell'atto di citazione a dichiarare testualmente che "è irrilevante la mancata notificazione dei conteggi analitici"; ciò posto, non ritiene il Tribunale , siccome non normativamente previsto e non affermato dagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia giuslavoristica , sussistere un onere-obbligo di notifica dei conteggi analitici, unitamente alla notifica del ricorso, alla parte convenuta.
L'affermazione del Giudice del Lavoro sulla necessità di notificare alla controparte i conteggi analitici sulle differenze retributive ben avrebbe potuto costituire oggetto di gravame da parte dell'odierna attrice, gravame che invece non risulta essere stato esperito.
Non ritiene pertanto il Tribunale, sulla scorta delle argomentazioni di cui sopra, sussistere l'inadempimento qualificato del convenuto.
Invero, come già esposto, l'obbligazione dell'avvocato è una obbligazione di mezzi, non di risultato: il mandato risulta assolto con la diligenza parametrata alla natura e al livello di difficoltà della prestazione richiesta, essendo stato predisposto un ricorso introduttivo rispettoso dell'onere di allegazione (onere di allegazione che se non fosse stato assolto, tra l'altro, avrebbe condotto alla declaratoria di nullità del ricorso ex articolo 414 c.p.c. da parte del Giudice del Lavoro, cosa che non è avvenuta nel caso di specie).
In riferimento poi al preteso mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'avvocato
EB ER si osserva che il professionista, ben consapevole del generale principio sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. , nello stesso ricorso introduttivo ex articolo 414 c.p.c. ebbe ad articolare prova testimoniale, sulle mansioni effettivamente svolte dalla odierna attrice, sull'orario di lavoro, sulla collocazione temporale delle mansioni effettivamente svolte, prova che è stata ammessa ed espletata nel giudizio.
A tale ultimo proposito va evidenziato che il danno patrimoniale che l'attrice assume avere subito , danno quantificato e parametrato sulle differenze retributive spettanti alla lavoratrice e ad essa non riconosciute dal Giudice del Lavoro (danno peraltro la cui quantificazione risulta attualmente aumentata nel presente giudizio a seguito dei conteggi effettuati dal Dott. ) , non deriva Per_1
dall'asserito negligente espletamento del mandato da parte del professionista odierno convenuto
(assunto smentito nei termini di cui sopra) , bensì dalle risultanze delle prove testimoniali espletate, in considerazione del fatto che, come evidenziato nella sentenza del 2023, "la parte ricorrente non è riuscita a dimostrare né l'instaurazione del rapporto ad ottobre 2013 né le mansioni superiori di badante a persona non autosufficiente dalla predetta data. Infatti la teste non Testimone_1
era presente nel 2013 e la teste , sorella della ricorrente e badante del padre di Testimone_2
, nipote della resistente (confronta testimonianza di ), confermava di Persona_2 Persona_2
incontrare la ricorrente quando accompagnava al passeggio la resistente per strada dal 14 ottobre
2013, ma tale deposizione veniva smentita dalla stessa , che dichiarava di essere la Persona_2
nipote della resistente e abitare di fronte alla zia, e anche dall'altro teste di parte resistente
[...]
il quale indicava altra data di inizio del rapporto, conforme a quella indicata Testimone_3
da parte resistente, estate del 2014. Inoltre la stessa teste di parte ricorrente Testimone_2
affermava che la resistente era autosufficiente e che solo nel 2019 non camminava più" (pagina 3 della sentenza in atti).
Le prove ammesse ed espletate hanno in buona sostanza smentito gli assunti della ricorrente e hanno costituito il fondamento della pronuncia reiettiva della gran parte delle pretese economiche della lavoratrice .
Deve quindi escludersi l'inadempimento qualificato del professionista, sicchè lo scrutinio afferente al profilo del c.d. giudizio controfattuale si appalesa superfluo.
Per le argomentazioni che precedono si impone il rigetto della domanda.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa nel rapporto processuale attrice – convenuto le stesse seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. con liquidazione ex D.M. 55/2014
(scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, tenuto conto della somma domandata a titolo di risarcimento); l'attrice deve poi rifondere il convenuto del contributo unificato per la chiamata in causa del terzo , chiamata che ha avuto origine e trae fondamento proprio dalla domanda attorea.
In riferimento infine alla posizione della chiamata in manleva , le spese di giudizio CP_4
sostenute dal terzo chiamato in garanzia vanno poste a carico dell'attrice , ossia della parte che rimasta soccombente , ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia , trovando detta statuizione fondamento nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese processuali, salva l'ipotesi di arbitraria ed evidentemente infondata chiamata in causa da parte del chiamante (Cass. Civ. 23123/2019; 31889/2019) ; liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 con gli stessi parametri già sopra enunciati. Non ricorrono ,infine, gli estremi della lite temeraria invocati da parte convenuta nei confronti di parte attrice, in considerazione del fatto che la responsabilità professionale del convenuto è stata dedotta sulla scorta di una sentenza, oggettivamente contraddittoria, del Giudice del Lavoro che in più punti ha fatto riferimento al carente assolvimento dell'onere di allegazione, riferimento peraltro ambiguo, tenuto conto del fatto che non è stata dichiarata la nullità del ricorso, ed ha altresì fatto riferimento ad un principio che si pone al di fuori degli orientamenti giurisprudenziali e normativi in materia, ossia la necessità della notifica dei conteggi unitamente alla notifica del ricorso al datore di lavoro, sicché era agevole dalla disamina della sola sentenza potere enucleare taluni
(vistosi) profili di inadempimento qualificato nell'operato del professionista.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attrice alla refusione delle spese di causa in favore del convenuto , che si liquidano in € 14103,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge;
c) condanna l'attrice alla refusione delle spese di contributo unificato sostenute dal convenuto per la chiamata in causa del terzo;
d) condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato , che si liquidano in € 7052,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge;
e) rigetta la domanda risarcitoria ex articolo 96 c.p.c. formulata dal convenuto nei confronti dell'attrice.
Così deciso in Roma il 19 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri