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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità, composta dai magistrati:
dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente dott.ssa Giovanna Guarino Consigliere dott.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 19 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2563/23 R.G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
sede in Paolisi, S.S. Appia Km 237 snc (p.iva: Parte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli P.IVA_1 avv.ti Michele Truppi ] e Vincenzo Vallefuoco [ ], C.F._1 C.F._2 con domicilio eletto presso il loro studio in Benevento, P.zza Risorgimento n. 13.
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
nato a [...] il [...] (C.F. , CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F. ), con lo stesso C.F._4 domiciliato digitalmente al seguente indirizzo PEC: Email_1
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.3.2022, ha adito il Tribunale di Benevento – CP_1
Giudice del lavoro – deducendo di essere dipendente della inquadrato nel III livello del Parte_1
c.c.n.l. di settore ed addetto nel reparto disfacimento/ripulitura a mansioni di disfacimento del sacco di copertura dei componenti oggetto di lavorazione, di preparazione (tra cui foratura, verifica, timbratura) e trasporto di tali componenti ai reparti di destinazione e di essere stato reiteratamente collocato in Cassa Integrazione Guadagni fin dal giugno 2018 a maggio 2020.
Ha precisato che nel medesimo reparto lavorativo “disfacimento” erano addetti 10 operai e di essere stato sospeso più spesso di altri operai con la medesima qualifica.
Ha, altresì, allegato che le lavorazioni espletate erano identiche, avendo sempre espletato, oltre alle mansioni di disfacimento del sacco di copertura dei componenti oggetto di lavorazione, di preparazione e trasporto di tali componenti ai reparti di destinazione, anche le mansioni di pulizia/preparazione degli attrezzi, oltre ad essere stato utilizzato anche nell'ambito delle altre lavorazioni di cui ai programmi di lavoro aziendali. La disposta sospensione, ha evidenziato infine, era illegittima perché la datrice di lavoro aveva violato i commi 7 e 8 dell'art. 1 della legge 223/1991.
Ha, pertanto, concluso chiedendo che fosse dichiarata la illegittimità della disposta sospensione con conseguente condanna della CAM, anche a titolo di risarcimento del danno, della differenza tra quanto dovuto per retribuzione e quanto percepito a titolo di integrazione salariale, oltre accessori per il periodo giugno 2018- maggio 2020, vinte le spese. Parte
1.1. La si è costituita eccependo la inconferenza delle argomentazioni correlate alla violazione della legge n. 223/1991 atteso che al caso di specie, ratione temporis, era applicabile il D.
L.vo N. 148/2015.
Ha evidenziato, altresì, che dal marzo 2020 il ricorrente era stato sospeso per Cassa integrazione ordinaria con procedura in deroga ex artt. 19 e segg. del D. L. 18/2020 convertito in legge 27/2020 laddove, con il ricorso introduttivo, i periodi di integrazione straordinaria ed ordinaria erano stati considerati unitariamente. Part Nel merito, ha dedotto che le lavorazioni di essa , erano quelle proprie della industria aerospaziale ed avevano come riferimento le normative internazionali nonché quelle specifiche dei clienti sia per gli standard di qualità sia le c.d. Specifiche Tecniche di Processo Speciale. Era, dunque, oggettivamente necessaria l'utilizzazione di personale appositamente formato per operare sullo specifico programma di produzione ed era esclusa la fungibilità dei lavoratori.
In particolare, il ricorrente era in possesso delle qualifiche/abilitazioni per programmi già terminati al maggio 2018 laddove essa società non aveva acquisito nuove commesse.
Con comunicazione del 12.3.2018 era stata avviata una procedura di riduzione di personale ex art. 4 e 24 della legge 223/1991 ipotizzandosi un esubero di 50 unità, su un organico di 162 dipendenti, di cui 29 addetti al reparto Clean room (“disfacimento sacco/preparazione attrezzi”).
Le organizzazioni sindacali si erano opposte ai licenziamenti ed avevano proposto la applicazione Parte del contratto di solidarietà ma essa aveva espressamente escluso la praticabilità di una siffatta soluzione considerata la infungibilità dei lavoratori pur inquadrati nella medesima qualifica e livello.
Nel verbale di incontro del 26 aprile 2018 essa resistente aveva proposto il ricorso alla Cassa integrazione per 24 mesi e senza rotazione laddove le OO.SS., preso atto delle peculiarità delle lavorazioni, chiedevano una rotazione nel modo più equo possibile.
Soltanto in data 16 maggio 2018 veniva raggiunto l'accordo nel quale si dava atto della impossibilità di ricorrere al contratto di solidarietà a causa della incompatibilità organizzativa dell'istituto e per esigenze tecnico organizzative e produttive aziendali e si concordava il ricorso alla
C.I.G.S. per riorganizzazione aziendale per la durata di 24 mesi.
Si concordava, inoltre, che la rotazione sarebbe stata attuata tenendo conto della fungibilità delle mansioni in relazione al background sullo specifico programma.
A fronte del detto accordo, il ricorrente era stato sospeso per un numero di ore equivalente a quello degli altri addetti con le medesime certificazioni (in tutto nell'ambito del reparto erano addetti alle mansioni del solo altri due lavoratori, e ). CP_1 Controparte_2 CP_3
Ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
1.2. Con sentenza depositata il 27 aprile 2023 il Tribunale ha accolto la domanda e dichiarato la illegittimità della sospensione del per il periodo da giugno 2018 a maggio 2019, condannando CP_1 la al pagamento in suo favore della differenza tra quanto il lavoratore avrebbe percepito Parte_1 moltiplicando la retribuzione oraria indicata in busta paga per il numero di ore di sospensione per
CIGS e quanto percepito a titolo di indennità per cassa integrazione guadagni, oltre accessori. Il primo Giudice ha ritenuto l'illegittimità della procedura di integrazione salariale per mancata indicazione specifica dei criteri di rotazione. Ha precisato che il richiamo a non meglio precisate esigenze “tecnico, organizzative e produttive aziendali” e ad altrettanto generici concetti di infungibilità e di livelli professionali dei lavoratori (“tenendo conto della fungibilità delle mansioni in relazione al background sullo specifico programma”) risultavano del tutto inidonei a dare una compiuta informazione circa i criteri in base ai quali sarebbero stati individuati i lavoratori da sospendere o in ordine ai meccanismi di rotazione. Parte
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello la deducendo la violazione dell'art. 11, comma 1 e 12, comma 1 delle Preleggi poiché il primo Giudice aveva sostenuto l'ultrattività dell'art. 1, comma 7, L. 223/1991 pur a fronte della espressa abrogazione contenuta nell'art. 46 del D.lvo 148 cit..
Ha inoltre dedotto che l'esame globale e complessivo di tutti i verbali degli incontri sindacali avrebbe consentito la corretta ricostruzione della fattispecie ed in particolare la precisa valutazione delle informazioni trasmesse alle oo. ss. anche in tema di infungibilità delle prestazioni dei lavoratori e di modalità di attuazione della rotazione.
Infine, ha censurato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver il giudice erroneamente ritenuto dimostrate le deduzioni di parte ricorrente, in ordine alla fungibilità dei lavoratori, senza considerare le contrarie e documentate deduzioni aziendali in ordine alle mansioni del alla CP_1 grave crisi che aveva riguardato principalmente il reparto cui era addetto, alla infungibilità legata alla formazione/certificazione dei dipendenti ovvero al bagaglio di specializzazione degli stessi.
2.1. Ricostituito il contraddittorio, l'appellato ha sostenuto la correttezza del ragionamento decisorio del primo Giudice ed ha concluso per il rigetto dell'appello; in via incidentale ha chiesto riformarsi il capo della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.p., per omessa statuizione su una parte della domanda, nella parte in cui ha riconosciuto il diritto del dipendente al pagamento delle differenze retributive per il periodo da giugno 2018 a maggio 2019, anziché, come richiesto, da giugno 2018 a maggio 2020 (rectius marzo 2020, visto che la procedura era sospesa per accesso Part dell'azienda alla ex d.l. 17.3.2020 n. 18 a causa della situazione emergenziale).
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo del quale veniva data lettura.
4. L'appello proposto dalla è fondato e deve essere accolto. Parte_1
4.1. Con il primo motivo la predetta censura la gravata sentenza per avere ritenuto sussistente un obbligo di comunicazione preventiva dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e dei criteri di rotazione, non previsto dalla norma dell'art. 24 del D. L.vo n. 148/2015.
Sostiene, in altri termini, che il primo Giudice, pur avendo correttamente individuato la disciplina applicabile al caso di specie, la abbia, poi, interpretata nel senso della riaffermazione in capo al datore di lavoro dei medesimi obblighi già previsti dall'art. 1 della legge 223/1991, norma espressamente abrogata dall'art. del citato D. L.vo n. 148/2015.
La censura è, sia pure in parte, fondata.
Ratione temporis, come è pacifico tra le parti, la procedura per cui è causa è disciplinata dal D.
L.vo n. 148/2015 nella versione precedente alle modifiche di cui alla legge n. 234/2021.
Pertanto, a mente dell'art. 24, per il caso, come quello che qui ne occupa, di integrazione salariale straordinaria per riorganizzazione ovvero per crisi aziendale, il datore di lavoro deve comunicare, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
Entro tre giorni dalla predetta comunicazione è presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al comma 1, domanda di esame congiunto della situazione aziendale.
Costituiscono oggetto dell'esame congiunto il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonché delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento, e le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
La disposizione, letta in combinato disposto con la lettera m) dell'art. 46 del medesimo decreto legislativo, che espressamente abroga l'art. 1 della legge n. 223/1991, è evidentemente diretta a sostituire agli oneri formali imposti al datore di lavoro dal previgente art. 1 un obbligo a trattare che, sulla scorta dei principi generali in materia di buona fede e correttezza, presuppone che alle oo.ss. che partecipano venga resa nota la effettiva situazione economico finanziaria e gestionale del datore di lavoro.
In altri termini, il programma che l'impresa intende attuare, la durata dello stesso, il numero dei lavoratori interessati, i criteri di scelta e quelli di rotazione, seppure non devono più essere formalmente resi noti al momento dell'apertura della procedura, devono, però, formare consapevole oggetto dell'esame congiunto.
A non diverse conclusioni giunge anche la gravata sentenza, nella parte in cui afferma che l'impresa, stante il tenore letterale della norma, può evitare l'individuazione delle qualifiche professionali dei dipendenti considerati temporaneamente eccedentari nonché gli eventuali meccanismi di rotazione. La gravata sentenza, poi, del tutto coerentemente afferma la sussistenza di un obbligo aziendale di fornire informazioni dettagliate e puntuali alle oo.ss. così da consentire loro un esame effettivo della proposta in campo.
Contrariamente, dunque, a quanto sostenuto dall'appellante il primo Giudice ha bene individuato ed interpretato la normativa da applicare al caso di specie.
4.2. Quel che, per contro, ad avviso della Corte, è mancata è la corretta sussunzione della fattispecie concreta nello schema procedimentale delineato dalla citata norma dell'art. 24.
Il primo Giudice, infatti, ha ritenuto che, pur a fronte di un persistente obbligo di specificazione dei criteri per individuare i lavoratori da sospendere, la datrice di lavoro, nel caso di specie, abbia fatto riferimento a generiche clausole di stile quali le esigenze tecniche organizzative e produttive e le esigenze professionali e funzionali.
Ad avviso della Corte, però, nella gravata sentenza si è del tutto omesso di considerare il contenuto della prima ed effettiva comunicazione intercorsa tra le parti.
In data 12 marzo 2018, infatti, la C.A.M. ha inoltrato una comunicazione ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 per l'apertura di una procedura di riduzione di personale descrivendo la propria struttura produttiva, il proprio percorso industriale e le cause di crisi finanziaria e produttiva.
In particolare, ha evidenziato che si erano fortemente ridotte le commesse del cliente
[...]
e e si erano azzerate quelle di e di . Parte_3 CP_4 Parte_4 CP_5
Ha, quindi, rappresentato la situazione di esubero del personale diretto – reparti CQ, contornatura/taglio HC, Bonding laminazione/disfacimento, Masticiatura/verniciatura, montaggio e
NDI – ed indiretto - magazzino/logistica e programmazione - e la connessa necessità di sopprimere le posizioni lavorative di 50 addetti allo stabilimento di Paolisi di cui ben 29 addetti al reparto
Bonding laminazione/disfacimento e, cioè, al reparto di competenza dell'odierno appellato.
A seguito della detta comunicazione ha avuto luogo un lungo ed articolato esame congiunto nel corso del quale sono state ampiamente illustrate le ragioni dell'esubero strutturale delle 50 figure professionali individuate nella comunicazione di apertura (cfr. in particolare il verbale del 13.4.2018 della produzione di parte appellante).
Le oo.ss., pur dando atto della effettività della crisi, non hanno mai concordato sulla impossibilità di ricorrere a strumenti alternativi ai licenziamenti ed hanno, fin dall'incontro dell'aprile 2018, Parte proposto il ricorso al contratto di solidarietà. La , nel corso del medesimo incontro, ha rappresentato la propria assoluta contrarietà alla proposta sindacale, non tecnicamente praticabile a causa delle molteplici esigenze tecniche ed organizzative peculiari del settore.
Nel successivo verbale del 23 aprile 2018 l'azienda, dopo approfondita analisi e ampie verifiche sulla fattibilità dello strumento del contratto di solidarietà, ha ribadito di non ritenere praticabile la soluzione prospettata dalle organizzazioni sindacali, in considerazione delle esigenze tecniche ed organizzative, oltre che delle diverse problematiche legate alla flessibilità di gestione, non solo in termini di riduzione oraria, ma soprattutto con riferimento alle mansioni, al know how specifico sul prodotto e alle certificazioni in possesso dei singoli lavoratori che, per questo motivo, sono Parte considerati infungibili ed insostituibili. Nel corso del medesimo incontro la si è dichiarata, però, disponibile a valutare positivamente lo strumento della cigs per riorganizzazione aziendale per migliorare la competitività attraverso interventi finalizzati al miglioramento dei flussi di produzione e alla formazione, che incrementasse la flessibilità operativa e creasse maggiori opportunità di riqualificazione e ricollocazione del personale.
Le organizzazioni sindacali, dal canto loro, non hanno contestato, nell'ambito dell'incontro, la sussistenza di causali e di situazioni oggettive che giustificavano il ricorso alla cassa integrazione, limitandosi ad invocare la causale crisi aziendale il luogo di quella di riorganizzazione, al fine di prefigurare una durata maggiore dell'integrazione salariale.
4.3 Ad avviso della Corte da questi verbali di incontro emerge con chiarezza che l'esame congiunto ha avuto un contenuto di effettività tanto che entrambe le parti del confronto hanno avanzato proposte di soluzione alternative a quella originariamente prospettata dal datore di lavoro - il licenziamento collettivo - proprio a testimonianza della conoscenza che entrambe avevano della Parte situazione della società .
In riferimento all'oggetto del giudizio, poi, emerge con chiarezza che sussistevano motivazioni oggettive collegate alla tipologia di produzione ed alle ragioni proprie della riorganizzazione aziendale che ben avrebbero potuto giustificare la totale esclusione del meccanismo della rotazione.
Contrariamente a quanto sostenuto nella gravata sentenza, infatti, il riferimento alle conoscenze specifiche sul prodotto e alle certificazioni in possesso dei lavoratori, se letto nel contesto di tutte le informazioni fornite e di tutti gli incontri per l'esame congiunto, consente di individuare in base ad elementi oggettivi le ragioni che escludono ovvero limitano la possibilità di rotazione.
Questa, che è sinonimo di alternanza di diversi lavoratori sulle posizioni di operaio non interessate dagli esuberi, viene limitata a coloro che muniti di analogo bagaglio di conoscenze specifiche sul prodotto posseggono, altresì, le certificazioni necessarie per realizzare le lavorazioni che ancora Parte residuano in capo alla dopo che, come precisato nella comunicazione di apertura, la stessa ha perso integralmente le commesse di e di . Parte_4 CP_5
Nel successivo verbale di incontro del 26 aprile 2018 l'azienda ha proposto nuovamente la cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione per la durata di 24 mesi, senza rotazione e senza anticipazione del trattamento ad opera del datore di lavoro e le organizzazioni sindacali si sono opposte non allo strumento della integrazione salariale ma alle condizioni proposte dall'azienda chiedendo, in particolare, che venisse anticipato il pagamento delle competenze, in luogo che attendere le erogazioni dell'istituto, e che venisse garantita la rotazione tra i lavoratori coinvolti nel modo più equo possibile.
Ancora una volta, dunque, le organizzazioni sindacali hanno dimostrato di avere chiare e oggettive conoscenze che hanno consentito non di formulare una mera acquiescenza alle ipotesi rappresentate dal datore di lavoro ma di concorrere effettivamente alla ricerca di una soluzione per la crisi della azienda.
In data 16 maggio 2018 le parti sindacali hanno sottoscritto verbale di accordo in materia di cigs.
Il verbale predetto, per le ragioni fin qui illustrate, non può essere letto indipendentemente dal contenuto della comunicazione di apertura e di tutti i precedenti verbali di accordo, di tal che è chiaro che la previsione della rotazione in considerazione delle esigenze tecniche organizzative e produttive aziendali, della fungibilità delle mansioni in relazione al background sullo specifico programma, deve intendersi come previsione di un criterio di rotazione che interessa unicamente le posizioni fungibili e che le posizioni fungibili, nel caso di specie, sono soltanto quelle individuate nei verbali precedenti quelle cioè che riguardano lavorazioni per le quali è richiesta la medesima certificazione e che richiedano conoscenze specifiche acquisite mediante precedenti attività di lavoro.
Se, dunque, il contenuto dell'accordo in tema di cassa integrazione straordinaria viene valutato Parte nel suo complesso, tenendo conto di tutte le specifiche informazioni che ha fornito fin dall'apertura della procedura di licenziamento collettivo, non appare revocabile in dubbio che siano stati rispettati i criteri di buona fede e correttezza e che alla parte sindacale siano state offerte tutte le informazioni oggettivamente necessarie per valutare la legittimità del limitatissimo ricorso alla rotazione tra i lavoratori.
4.4. Per quel che attiene, poi, alle concrete modalità di applicazione dei criteri concordati, con il ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellato si duole di essere stato pretermesso rispetto ad altri addetti al medesimo reparto disfacimento, da considerarsi fungibili.
Orbene, deve evidenziarsi come fin dalla memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. la odierna appellante abbia analiticamente indicato le lavorazioni poste in essere nel corso del periodo di c.i.g.s., le certificazioni richieste e quelle possedute dal ricorrente, specificando che solo altri due operatori del reparto in questione erano addetti alle medesime mansioni del CP_1
Ancora, erano prodotte le buste paga del ricorrente e dei lavoratori fungibili dalle quali emergeva una sostanziale parificazione di tutte le posizioni in ordine alle ore di sospensione assegnate, tenuto conto anche della fruizione di ferie e permessi (in particolare il aveva fruito di permessi studio CP_1
e permessi per esercizio di cariche amministrative quale consigliere comunale del Comune di Parolisi
– cfr. doc. all. q) produzione Cam).
Le dettagliate circostanze contenute nella memoria e fondate sulla documentazione allegata non sono state confutate documentalmente, né ha chiesto di provare fatti che consentissero di CP_1 ritenere che i criteri individuati per la rotazione ovvero le modalità di attuazione di questa fossero ispirati a logiche diverse dalle esigenze tecnico produttive e latamente discriminatorie.
Di conseguenza, deve escludersi che la procedura di C.I.G.S. in esame sia affetta da illegittimità per violazione dei criteri di cui all'art. 24 d.L.vo n. 148/2015 ovvero in contrasto con i principi di buona fede e correttezza, come invocato da parte appellata.
5. Le argomentazioni esposte, che, nel ritenere legittima la procedura di CIGS in esame, impongono la riforma della sentenza gravata con integrale rigetto della domanda proposta dal CP_1 sono assorbenti rispetto all'appello incidentale da questi spiegato, relativo ad un'omessa condanna di pagamento di differenze retributive per una parte del periodo indicato (maggio 2019-maggio 2020, Part rectius marzo 2020, visto che la procedura era sospesa per accesso dell'azienda alla ex d.l.
17.3.2020 n. 18 a causa della situazione emergenziale).
6. La gravata sentenza, pertanto, deve essere riformata e la domanda proposta dall'appellato integralmente rigettata. Parimenti, va rigettato l'appello incidentale proposto da CP_1
7. Le spese del doppio grado, tuttavia, in considerazione del contrasto interpretativo determinatosi anche tra le sezioni di questa Corte, devono rimanere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da CP_1 con ricorso depositato in data 8.3.2022;
[...]
- rigetta l'appello incidentale presentato da CP_1
- compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado.
Napoli, 19 marzo 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità, composta dai magistrati:
dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente dott.ssa Giovanna Guarino Consigliere dott.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 19 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2563/23 R.G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
sede in Paolisi, S.S. Appia Km 237 snc (p.iva: Parte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli P.IVA_1 avv.ti Michele Truppi ] e Vincenzo Vallefuoco [ ], C.F._1 C.F._2 con domicilio eletto presso il loro studio in Benevento, P.zza Risorgimento n. 13.
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
nato a [...] il [...] (C.F. , CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F. ), con lo stesso C.F._4 domiciliato digitalmente al seguente indirizzo PEC: Email_1
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.3.2022, ha adito il Tribunale di Benevento – CP_1
Giudice del lavoro – deducendo di essere dipendente della inquadrato nel III livello del Parte_1
c.c.n.l. di settore ed addetto nel reparto disfacimento/ripulitura a mansioni di disfacimento del sacco di copertura dei componenti oggetto di lavorazione, di preparazione (tra cui foratura, verifica, timbratura) e trasporto di tali componenti ai reparti di destinazione e di essere stato reiteratamente collocato in Cassa Integrazione Guadagni fin dal giugno 2018 a maggio 2020.
Ha precisato che nel medesimo reparto lavorativo “disfacimento” erano addetti 10 operai e di essere stato sospeso più spesso di altri operai con la medesima qualifica.
Ha, altresì, allegato che le lavorazioni espletate erano identiche, avendo sempre espletato, oltre alle mansioni di disfacimento del sacco di copertura dei componenti oggetto di lavorazione, di preparazione e trasporto di tali componenti ai reparti di destinazione, anche le mansioni di pulizia/preparazione degli attrezzi, oltre ad essere stato utilizzato anche nell'ambito delle altre lavorazioni di cui ai programmi di lavoro aziendali. La disposta sospensione, ha evidenziato infine, era illegittima perché la datrice di lavoro aveva violato i commi 7 e 8 dell'art. 1 della legge 223/1991.
Ha, pertanto, concluso chiedendo che fosse dichiarata la illegittimità della disposta sospensione con conseguente condanna della CAM, anche a titolo di risarcimento del danno, della differenza tra quanto dovuto per retribuzione e quanto percepito a titolo di integrazione salariale, oltre accessori per il periodo giugno 2018- maggio 2020, vinte le spese. Parte
1.1. La si è costituita eccependo la inconferenza delle argomentazioni correlate alla violazione della legge n. 223/1991 atteso che al caso di specie, ratione temporis, era applicabile il D.
L.vo N. 148/2015.
Ha evidenziato, altresì, che dal marzo 2020 il ricorrente era stato sospeso per Cassa integrazione ordinaria con procedura in deroga ex artt. 19 e segg. del D. L. 18/2020 convertito in legge 27/2020 laddove, con il ricorso introduttivo, i periodi di integrazione straordinaria ed ordinaria erano stati considerati unitariamente. Part Nel merito, ha dedotto che le lavorazioni di essa , erano quelle proprie della industria aerospaziale ed avevano come riferimento le normative internazionali nonché quelle specifiche dei clienti sia per gli standard di qualità sia le c.d. Specifiche Tecniche di Processo Speciale. Era, dunque, oggettivamente necessaria l'utilizzazione di personale appositamente formato per operare sullo specifico programma di produzione ed era esclusa la fungibilità dei lavoratori.
In particolare, il ricorrente era in possesso delle qualifiche/abilitazioni per programmi già terminati al maggio 2018 laddove essa società non aveva acquisito nuove commesse.
Con comunicazione del 12.3.2018 era stata avviata una procedura di riduzione di personale ex art. 4 e 24 della legge 223/1991 ipotizzandosi un esubero di 50 unità, su un organico di 162 dipendenti, di cui 29 addetti al reparto Clean room (“disfacimento sacco/preparazione attrezzi”).
Le organizzazioni sindacali si erano opposte ai licenziamenti ed avevano proposto la applicazione Parte del contratto di solidarietà ma essa aveva espressamente escluso la praticabilità di una siffatta soluzione considerata la infungibilità dei lavoratori pur inquadrati nella medesima qualifica e livello.
Nel verbale di incontro del 26 aprile 2018 essa resistente aveva proposto il ricorso alla Cassa integrazione per 24 mesi e senza rotazione laddove le OO.SS., preso atto delle peculiarità delle lavorazioni, chiedevano una rotazione nel modo più equo possibile.
Soltanto in data 16 maggio 2018 veniva raggiunto l'accordo nel quale si dava atto della impossibilità di ricorrere al contratto di solidarietà a causa della incompatibilità organizzativa dell'istituto e per esigenze tecnico organizzative e produttive aziendali e si concordava il ricorso alla
C.I.G.S. per riorganizzazione aziendale per la durata di 24 mesi.
Si concordava, inoltre, che la rotazione sarebbe stata attuata tenendo conto della fungibilità delle mansioni in relazione al background sullo specifico programma.
A fronte del detto accordo, il ricorrente era stato sospeso per un numero di ore equivalente a quello degli altri addetti con le medesime certificazioni (in tutto nell'ambito del reparto erano addetti alle mansioni del solo altri due lavoratori, e ). CP_1 Controparte_2 CP_3
Ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
1.2. Con sentenza depositata il 27 aprile 2023 il Tribunale ha accolto la domanda e dichiarato la illegittimità della sospensione del per il periodo da giugno 2018 a maggio 2019, condannando CP_1 la al pagamento in suo favore della differenza tra quanto il lavoratore avrebbe percepito Parte_1 moltiplicando la retribuzione oraria indicata in busta paga per il numero di ore di sospensione per
CIGS e quanto percepito a titolo di indennità per cassa integrazione guadagni, oltre accessori. Il primo Giudice ha ritenuto l'illegittimità della procedura di integrazione salariale per mancata indicazione specifica dei criteri di rotazione. Ha precisato che il richiamo a non meglio precisate esigenze “tecnico, organizzative e produttive aziendali” e ad altrettanto generici concetti di infungibilità e di livelli professionali dei lavoratori (“tenendo conto della fungibilità delle mansioni in relazione al background sullo specifico programma”) risultavano del tutto inidonei a dare una compiuta informazione circa i criteri in base ai quali sarebbero stati individuati i lavoratori da sospendere o in ordine ai meccanismi di rotazione. Parte
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello la deducendo la violazione dell'art. 11, comma 1 e 12, comma 1 delle Preleggi poiché il primo Giudice aveva sostenuto l'ultrattività dell'art. 1, comma 7, L. 223/1991 pur a fronte della espressa abrogazione contenuta nell'art. 46 del D.lvo 148 cit..
Ha inoltre dedotto che l'esame globale e complessivo di tutti i verbali degli incontri sindacali avrebbe consentito la corretta ricostruzione della fattispecie ed in particolare la precisa valutazione delle informazioni trasmesse alle oo. ss. anche in tema di infungibilità delle prestazioni dei lavoratori e di modalità di attuazione della rotazione.
Infine, ha censurato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver il giudice erroneamente ritenuto dimostrate le deduzioni di parte ricorrente, in ordine alla fungibilità dei lavoratori, senza considerare le contrarie e documentate deduzioni aziendali in ordine alle mansioni del alla CP_1 grave crisi che aveva riguardato principalmente il reparto cui era addetto, alla infungibilità legata alla formazione/certificazione dei dipendenti ovvero al bagaglio di specializzazione degli stessi.
2.1. Ricostituito il contraddittorio, l'appellato ha sostenuto la correttezza del ragionamento decisorio del primo Giudice ed ha concluso per il rigetto dell'appello; in via incidentale ha chiesto riformarsi il capo della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.p., per omessa statuizione su una parte della domanda, nella parte in cui ha riconosciuto il diritto del dipendente al pagamento delle differenze retributive per il periodo da giugno 2018 a maggio 2019, anziché, come richiesto, da giugno 2018 a maggio 2020 (rectius marzo 2020, visto che la procedura era sospesa per accesso Part dell'azienda alla ex d.l. 17.3.2020 n. 18 a causa della situazione emergenziale).
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo del quale veniva data lettura.
4. L'appello proposto dalla è fondato e deve essere accolto. Parte_1
4.1. Con il primo motivo la predetta censura la gravata sentenza per avere ritenuto sussistente un obbligo di comunicazione preventiva dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e dei criteri di rotazione, non previsto dalla norma dell'art. 24 del D. L.vo n. 148/2015.
Sostiene, in altri termini, che il primo Giudice, pur avendo correttamente individuato la disciplina applicabile al caso di specie, la abbia, poi, interpretata nel senso della riaffermazione in capo al datore di lavoro dei medesimi obblighi già previsti dall'art. 1 della legge 223/1991, norma espressamente abrogata dall'art. del citato D. L.vo n. 148/2015.
La censura è, sia pure in parte, fondata.
Ratione temporis, come è pacifico tra le parti, la procedura per cui è causa è disciplinata dal D.
L.vo n. 148/2015 nella versione precedente alle modifiche di cui alla legge n. 234/2021.
Pertanto, a mente dell'art. 24, per il caso, come quello che qui ne occupa, di integrazione salariale straordinaria per riorganizzazione ovvero per crisi aziendale, il datore di lavoro deve comunicare, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
Entro tre giorni dalla predetta comunicazione è presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al comma 1, domanda di esame congiunto della situazione aziendale.
Costituiscono oggetto dell'esame congiunto il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonché delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento, e le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
La disposizione, letta in combinato disposto con la lettera m) dell'art. 46 del medesimo decreto legislativo, che espressamente abroga l'art. 1 della legge n. 223/1991, è evidentemente diretta a sostituire agli oneri formali imposti al datore di lavoro dal previgente art. 1 un obbligo a trattare che, sulla scorta dei principi generali in materia di buona fede e correttezza, presuppone che alle oo.ss. che partecipano venga resa nota la effettiva situazione economico finanziaria e gestionale del datore di lavoro.
In altri termini, il programma che l'impresa intende attuare, la durata dello stesso, il numero dei lavoratori interessati, i criteri di scelta e quelli di rotazione, seppure non devono più essere formalmente resi noti al momento dell'apertura della procedura, devono, però, formare consapevole oggetto dell'esame congiunto.
A non diverse conclusioni giunge anche la gravata sentenza, nella parte in cui afferma che l'impresa, stante il tenore letterale della norma, può evitare l'individuazione delle qualifiche professionali dei dipendenti considerati temporaneamente eccedentari nonché gli eventuali meccanismi di rotazione. La gravata sentenza, poi, del tutto coerentemente afferma la sussistenza di un obbligo aziendale di fornire informazioni dettagliate e puntuali alle oo.ss. così da consentire loro un esame effettivo della proposta in campo.
Contrariamente, dunque, a quanto sostenuto dall'appellante il primo Giudice ha bene individuato ed interpretato la normativa da applicare al caso di specie.
4.2. Quel che, per contro, ad avviso della Corte, è mancata è la corretta sussunzione della fattispecie concreta nello schema procedimentale delineato dalla citata norma dell'art. 24.
Il primo Giudice, infatti, ha ritenuto che, pur a fronte di un persistente obbligo di specificazione dei criteri per individuare i lavoratori da sospendere, la datrice di lavoro, nel caso di specie, abbia fatto riferimento a generiche clausole di stile quali le esigenze tecniche organizzative e produttive e le esigenze professionali e funzionali.
Ad avviso della Corte, però, nella gravata sentenza si è del tutto omesso di considerare il contenuto della prima ed effettiva comunicazione intercorsa tra le parti.
In data 12 marzo 2018, infatti, la C.A.M. ha inoltrato una comunicazione ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 per l'apertura di una procedura di riduzione di personale descrivendo la propria struttura produttiva, il proprio percorso industriale e le cause di crisi finanziaria e produttiva.
In particolare, ha evidenziato che si erano fortemente ridotte le commesse del cliente
[...]
e e si erano azzerate quelle di e di . Parte_3 CP_4 Parte_4 CP_5
Ha, quindi, rappresentato la situazione di esubero del personale diretto – reparti CQ, contornatura/taglio HC, Bonding laminazione/disfacimento, Masticiatura/verniciatura, montaggio e
NDI – ed indiretto - magazzino/logistica e programmazione - e la connessa necessità di sopprimere le posizioni lavorative di 50 addetti allo stabilimento di Paolisi di cui ben 29 addetti al reparto
Bonding laminazione/disfacimento e, cioè, al reparto di competenza dell'odierno appellato.
A seguito della detta comunicazione ha avuto luogo un lungo ed articolato esame congiunto nel corso del quale sono state ampiamente illustrate le ragioni dell'esubero strutturale delle 50 figure professionali individuate nella comunicazione di apertura (cfr. in particolare il verbale del 13.4.2018 della produzione di parte appellante).
Le oo.ss., pur dando atto della effettività della crisi, non hanno mai concordato sulla impossibilità di ricorrere a strumenti alternativi ai licenziamenti ed hanno, fin dall'incontro dell'aprile 2018, Parte proposto il ricorso al contratto di solidarietà. La , nel corso del medesimo incontro, ha rappresentato la propria assoluta contrarietà alla proposta sindacale, non tecnicamente praticabile a causa delle molteplici esigenze tecniche ed organizzative peculiari del settore.
Nel successivo verbale del 23 aprile 2018 l'azienda, dopo approfondita analisi e ampie verifiche sulla fattibilità dello strumento del contratto di solidarietà, ha ribadito di non ritenere praticabile la soluzione prospettata dalle organizzazioni sindacali, in considerazione delle esigenze tecniche ed organizzative, oltre che delle diverse problematiche legate alla flessibilità di gestione, non solo in termini di riduzione oraria, ma soprattutto con riferimento alle mansioni, al know how specifico sul prodotto e alle certificazioni in possesso dei singoli lavoratori che, per questo motivo, sono Parte considerati infungibili ed insostituibili. Nel corso del medesimo incontro la si è dichiarata, però, disponibile a valutare positivamente lo strumento della cigs per riorganizzazione aziendale per migliorare la competitività attraverso interventi finalizzati al miglioramento dei flussi di produzione e alla formazione, che incrementasse la flessibilità operativa e creasse maggiori opportunità di riqualificazione e ricollocazione del personale.
Le organizzazioni sindacali, dal canto loro, non hanno contestato, nell'ambito dell'incontro, la sussistenza di causali e di situazioni oggettive che giustificavano il ricorso alla cassa integrazione, limitandosi ad invocare la causale crisi aziendale il luogo di quella di riorganizzazione, al fine di prefigurare una durata maggiore dell'integrazione salariale.
4.3 Ad avviso della Corte da questi verbali di incontro emerge con chiarezza che l'esame congiunto ha avuto un contenuto di effettività tanto che entrambe le parti del confronto hanno avanzato proposte di soluzione alternative a quella originariamente prospettata dal datore di lavoro - il licenziamento collettivo - proprio a testimonianza della conoscenza che entrambe avevano della Parte situazione della società .
In riferimento all'oggetto del giudizio, poi, emerge con chiarezza che sussistevano motivazioni oggettive collegate alla tipologia di produzione ed alle ragioni proprie della riorganizzazione aziendale che ben avrebbero potuto giustificare la totale esclusione del meccanismo della rotazione.
Contrariamente a quanto sostenuto nella gravata sentenza, infatti, il riferimento alle conoscenze specifiche sul prodotto e alle certificazioni in possesso dei lavoratori, se letto nel contesto di tutte le informazioni fornite e di tutti gli incontri per l'esame congiunto, consente di individuare in base ad elementi oggettivi le ragioni che escludono ovvero limitano la possibilità di rotazione.
Questa, che è sinonimo di alternanza di diversi lavoratori sulle posizioni di operaio non interessate dagli esuberi, viene limitata a coloro che muniti di analogo bagaglio di conoscenze specifiche sul prodotto posseggono, altresì, le certificazioni necessarie per realizzare le lavorazioni che ancora Parte residuano in capo alla dopo che, come precisato nella comunicazione di apertura, la stessa ha perso integralmente le commesse di e di . Parte_4 CP_5
Nel successivo verbale di incontro del 26 aprile 2018 l'azienda ha proposto nuovamente la cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione per la durata di 24 mesi, senza rotazione e senza anticipazione del trattamento ad opera del datore di lavoro e le organizzazioni sindacali si sono opposte non allo strumento della integrazione salariale ma alle condizioni proposte dall'azienda chiedendo, in particolare, che venisse anticipato il pagamento delle competenze, in luogo che attendere le erogazioni dell'istituto, e che venisse garantita la rotazione tra i lavoratori coinvolti nel modo più equo possibile.
Ancora una volta, dunque, le organizzazioni sindacali hanno dimostrato di avere chiare e oggettive conoscenze che hanno consentito non di formulare una mera acquiescenza alle ipotesi rappresentate dal datore di lavoro ma di concorrere effettivamente alla ricerca di una soluzione per la crisi della azienda.
In data 16 maggio 2018 le parti sindacali hanno sottoscritto verbale di accordo in materia di cigs.
Il verbale predetto, per le ragioni fin qui illustrate, non può essere letto indipendentemente dal contenuto della comunicazione di apertura e di tutti i precedenti verbali di accordo, di tal che è chiaro che la previsione della rotazione in considerazione delle esigenze tecniche organizzative e produttive aziendali, della fungibilità delle mansioni in relazione al background sullo specifico programma, deve intendersi come previsione di un criterio di rotazione che interessa unicamente le posizioni fungibili e che le posizioni fungibili, nel caso di specie, sono soltanto quelle individuate nei verbali precedenti quelle cioè che riguardano lavorazioni per le quali è richiesta la medesima certificazione e che richiedano conoscenze specifiche acquisite mediante precedenti attività di lavoro.
Se, dunque, il contenuto dell'accordo in tema di cassa integrazione straordinaria viene valutato Parte nel suo complesso, tenendo conto di tutte le specifiche informazioni che ha fornito fin dall'apertura della procedura di licenziamento collettivo, non appare revocabile in dubbio che siano stati rispettati i criteri di buona fede e correttezza e che alla parte sindacale siano state offerte tutte le informazioni oggettivamente necessarie per valutare la legittimità del limitatissimo ricorso alla rotazione tra i lavoratori.
4.4. Per quel che attiene, poi, alle concrete modalità di applicazione dei criteri concordati, con il ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellato si duole di essere stato pretermesso rispetto ad altri addetti al medesimo reparto disfacimento, da considerarsi fungibili.
Orbene, deve evidenziarsi come fin dalla memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. la odierna appellante abbia analiticamente indicato le lavorazioni poste in essere nel corso del periodo di c.i.g.s., le certificazioni richieste e quelle possedute dal ricorrente, specificando che solo altri due operatori del reparto in questione erano addetti alle medesime mansioni del CP_1
Ancora, erano prodotte le buste paga del ricorrente e dei lavoratori fungibili dalle quali emergeva una sostanziale parificazione di tutte le posizioni in ordine alle ore di sospensione assegnate, tenuto conto anche della fruizione di ferie e permessi (in particolare il aveva fruito di permessi studio CP_1
e permessi per esercizio di cariche amministrative quale consigliere comunale del Comune di Parolisi
– cfr. doc. all. q) produzione Cam).
Le dettagliate circostanze contenute nella memoria e fondate sulla documentazione allegata non sono state confutate documentalmente, né ha chiesto di provare fatti che consentissero di CP_1 ritenere che i criteri individuati per la rotazione ovvero le modalità di attuazione di questa fossero ispirati a logiche diverse dalle esigenze tecnico produttive e latamente discriminatorie.
Di conseguenza, deve escludersi che la procedura di C.I.G.S. in esame sia affetta da illegittimità per violazione dei criteri di cui all'art. 24 d.L.vo n. 148/2015 ovvero in contrasto con i principi di buona fede e correttezza, come invocato da parte appellata.
5. Le argomentazioni esposte, che, nel ritenere legittima la procedura di CIGS in esame, impongono la riforma della sentenza gravata con integrale rigetto della domanda proposta dal CP_1 sono assorbenti rispetto all'appello incidentale da questi spiegato, relativo ad un'omessa condanna di pagamento di differenze retributive per una parte del periodo indicato (maggio 2019-maggio 2020, Part rectius marzo 2020, visto che la procedura era sospesa per accesso dell'azienda alla ex d.l.
17.3.2020 n. 18 a causa della situazione emergenziale).
6. La gravata sentenza, pertanto, deve essere riformata e la domanda proposta dall'appellato integralmente rigettata. Parimenti, va rigettato l'appello incidentale proposto da CP_1
7. Le spese del doppio grado, tuttavia, in considerazione del contrasto interpretativo determinatosi anche tra le sezioni di questa Corte, devono rimanere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da CP_1 con ricorso depositato in data 8.3.2022;
[...]
- rigetta l'appello incidentale presentato da CP_1
- compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado.
Napoli, 19 marzo 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Mariavittoria Papa