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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/05/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.202/2019 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
27 settembre 2024 tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. SCIANGULA GIOVANNI e RO MARTINA
APPELLANTE
e
[...]
Controparte_1
- (C.F. ), assistito e difeso ex lege dall'Avv.
[...] P.IVA_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA
APPELLATO
In punto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Catania il 31 dicembre 2018 nel giudizio iscritto al n. 10227/2018 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come riportato nella sentenza non definitiva n. 206/2024 depositata il
05/02/2024, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa il 31 dicembre 2018 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 10227/2018 R.G., il Tribunale di Catania rigettava la domanda proposta da , con ricorso ex art. 702 Parte_1 bis c.p.c. con cui lo stesso aveva chiesto la condanna dell'
[...] Controparte_2
(d'ora in poi al pagamento dei compensi
[...] CP_3
maturati quale amministratore giudiziario/finanziario dei beni confiscati indicati in ricorso.
Il primo giudice riteneva di dover accogliere l'eccezione di prescrizione formulata dall'amministrazione resistente, posto che il ricorrente aveva documentato la sua attività fino al rendiconto di gestione al 31.12.2007, depositato in data 31.1.2008, mentre i rendiconti per le annualità successive non risultavano depositati presso l' resistente e neanche presso l' CP_1 CP_4
ed essendo la messa in mora in atti del 31.3.2018 e dunque effettuata
[...]
dopo la maturazione del termine decennale di prescrizione.
Il primo giudice, rilevava, inoltre, che il ricorrente era stato condannato dal
Tribunale al risarcimento dei danni in favore della curatela del fallimento della per atti di mala gestio compiuti durante la sua amministrazione. Parte_2
Avverso detta pronuncia, ha proposto appello, con atto di Parte_1
citazione notificato il 5.2.2019, per le ragioni meglio illustrate in motivazione, formulando le conclusioni riportate nella sentenza non defintiva.
Si è costituita l' la quale ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_3
Indi, all'udienza del 22.9.2023, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Con la sentenza non definitiva n. 206/2024, qiesta Corte, in riforma della sentenza impugnata in punto di prescrizione, ha dichiarato il diritto di
[...]
a percepire i compensi in relazione per l'amministrazione dei Parte_1
beni immobili oggetto delle procedure di confisca a carico di , Controparte_5
e mentre ha rigettato la Parte_3 Parte_4 CP_6 domanda con riferimento alla liquidazione dei compensi per l'amministrazione del patrimonio della Parte_2
pag. 2/8 Con separata ordinanza è stata disposta CTU al fine di accertare il valore dei beni immobili oggetto delle procedure di confisca a carico di , Controparte_5
e , al momento del conferimento Parte_3 Parte_4 CP_6 dell'incarico alla parte appellante e calcolare i compensi spettanti all'amministratore giudiziario, secondo le percentuali indicate dall'art. 3 co. 1 lett. c) del DPR 7 ottobre 2015, n. 177, detratti gli acconti ricevuti ammontanti complessivamente a € 1.357,00..
Acquisita la relazione di CTU, all'udienza del 27/09/2024, sulle conclusioni precisate come da verbale, la causa è stata nuovamente posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
In particolare, nella sua comparsa conclusionale, parte appellante ha chiesto di - confermare la sentenza non definitiva n. 206 del 2 febbraio 2024, con cui
Codesta Ecc.ma Corte ha dichiarato il diritto del Dott. a Parte_1 percepire i compensi maturati e dovuti per l'amministrazione dei beni immobili oggetto delle procedure di confisca a carico di , Controparte_5 Pt_3
e;
- per l'effetto, determinare tali
[...] Parte_4 CP_6
compensi applicando le percentuali massime previste dall'art. 3, co. 1 lett. c) del
DPR 7 ottobre 2015, n. 177, così come calcolate dal CTU nella relazione tecnica depositata in atti, ulteriormente aumentate del 50% ai sensi del successivo art. 4, commi 1 e 2 dello stesso DPR 177/2015, stante la complessità dell'amministrazione giudiziaria e la sussistenza dei requisiti richiamati dal citato articolo. Il tutto per la complessiva somma di Euro 45.879,22, oltre interessi moratori nella misura di cui al Decreto Legislativo n. 231/2002, da quantificare dalla data della maturazione del diritto al compenso sino al dì del soddisfo o in subordine, trattandosi nel caso di specie di rapporto contrattuale, la corresponsione degli interessi legali di cui all'articolo 1284, al saggio di cui al 4 comma del codice civile dalla data della domanda, ovvero il 18 giugno 2018 sino al soddisfo, così come statuito dalle Sezioni Unite Civili della Corte di
pag. 3/8 Cassazione, numero 12449/2024. - condannare l'Amministrazione appellata alla refusione in favore del Dott. delle spese processuali di Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese di CTU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ribadito che con la sentenza non definitiva del 5.2.2024 n. 206/2024 questa
Corte ha già accertato il diritto dell'appellante a percepire i compensi in relazione all'amministrazione dei beni immobili oggetto delle procedure di confisca a carico di , e di e Controparte_5 Parte_3 Parte_4 CP_6
rigettando la domanda con riferimento alla liquidazione dei compensi per
[...]
l'amministrazione del patrimonio della occorre ora Parte_2
pronunciarsi in ordine al quantum dei compensi per la cui determinazione è stata esperita CTU.
All'esito del predetto accertamento il consulente ha accertato il valore dei singoli beni sottoposti alle due procedure di confisca (la prima quella riguardante e la seconda i ) ed ha determinato i compensi prendendo Parte_5 CP_5
come base di calcolo i beni afferenti alle due distinte procedure di confisca: I compensi spettanti all'amministratore giudiziario sono stati calcolati ponendo separatamente a base di calcolo il valore di mercato degli immobili facenti parte di ciascuna delle due procedure di confisca che hanno rispettivamente formato oggetto degli incarichi conferiti all'appellante in data 18.06.1998 ( – Pt_4
e in data 09.03.2005 e CP_6 Controparte_5 Pt_3
Tale metodo deve ritenersi corretto alla luce del dettato dell'art. 3 co. 9 del
DPR 177/2015, a mente del quale “quando i beni sequestrati appartengono a più proposti, per la liquidazione del compenso a norma del presente decreto si procede in relazione a ciascuna massa attiva e passiva”.
Il consulente ha così determinato il compenso minimo e massimo in applicazione delle percentuali indicate dall'art. 3 co. 1 lett. c) del DPR 7 ottobre
pag. 4/8 2015, n. 177, come riportato per brevità di esposizione nell'allegata scheda di calcolo ( Allegato H) segue :
- Procedura di confisca a carico di e Parte_4 CP_6
Valore degli immobili accertato alla data di conferimento dell'incarico €
758.080,00
Compensi:
➢ Con l'applicazione delle percentuali minime € 19.330.18
➢ Con l'applicazione delle percentuali massime € 23.209,38
- Procedura di confisca carico di e Controparte_5 Parte_3
Valore degli immobili accertato alla data di conferimento dell'incarico €
221.230,00
Compensi:
➢ Con l'applicazione delle percentuali minime € 7.464,35
➢ Con l'applicazione delle percentuali massime € 8.714,55
Il compenso spettante all'appellante, detratti gli acconti ricevuti, ammonta in tal modo complessivamente
Secondo le percentuali minime di cui alla lettera “c”
€ 19.330.18 + € 7.464,35 = € 26.803.20 A detrarre gli acconti ricevuti - €
1.357,00 Restano € 25.446,20
Secondo le percentuali massime di cui alla lettera “c”
€ 23.373,88 + € 8.569.28 = € 31.943.15 A detrarre gli acconti ricevuti - €
1.357,00 Restano € 30.586,15
Orbene ritiene il Collegio che alla luce della documentazione prodotta, ben possono essere liquidati i minimi tabellari ridotti del 50% ai sensi dell'art. 4 del
D.P.R. n. 177 del 7 ottobre 2015, che al primo comma prevede che “…L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma dell'articolo 3 in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri: a) complessità della gestione;
b) ricorso all'opera di coadiutori;
pag. 5/8 c) necessità e frequenza dei controlli esercitati;
d) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
e) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori;
f) numero dei beni compresi nel compendio sequestrato…” e al secondo comma che “…Il compenso liquidato a norma dell'articolo 3 può essere aumentato in misura non superiore al 100 per cento a fronte di amministrazioni estremamente complesse ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda sequestrati, ovvero di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi…”.
Invero, dalle relazioni sullo stato della procedura di confisca a carico di e prodotte non emerge alcuno degli elementi Parte_4 CP_6
richiesti dalla norma, posto che: la gestione dei beni non risulta essere stata complessa;
non è stato necessario il ricorso all'opera di coadiutori;
non risultano esercitati controlli frequenti;
l'amministratore si è limitato alla custodia dei beni senza particolare sollecitudine e segnalando solo l'occupazione dei beni da parti di terzi senza procedere allo sgombero immediato degli stessi (che ne avrebbe consentito il riutilizzo). Peraltro le relazioni sullo stato della gestione si sono interrotte nel 2011 periodo oltre il quale non risulta depositato alcun atto.
Non può di contro applicarsi la riduzione del 25% chiesta dall' CP_1
appellata posto che la richiesta trae origine dalle linee guida emanate dalla stessa autorità che tuttavia non hanno natura normativa e, in ogni caso, prevedono la
“rettifica in diminuzione pari al 25% in ragione del diverso grado di responsabilità che grava sul coadiutore rispetto all'amministratore giudiziario e nel caso in esame non v'è dubbio che il ha svolto l'incarico di Parte_1
amministratore giudiziario e non di coadiutore.
Ne consegue che l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e
Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC) va condannata al pagamento in pag. 6/8 favore di della somma di € 12.723,10 oltre interessi ex art. Parte_1
1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
Attesa la parziale soccombenza di parte appellante, va disposta la compensazione tra le parti nella misura del 50% delle spese di entrambi i gradi del giudizio, mentre la restante quota del 50% segue la soccombenza ed è liquidata nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
avverso l'ordinanza
[...]
ex art. 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Catania il 31 dicembre 2018 nel giudizio iscritto al n. 10227/2018 R.G così provvede:
- condanna l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e
Confiscati alla Criminalità Organizzata ( al pagamento in favore di CP_3 [...]
della somma di € 12.723,10 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 Parte_1
c.c. dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;
- compensa in ragione del 50% le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, del restante 50%, che liquida nell'intero in € 3.397,00, quanto al giudizio di prime cure, e in € 5.809,00 quanto alla presente fase di gravame, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in data 09/05/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 7/8 pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.202/2019 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
27 settembre 2024 tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. SCIANGULA GIOVANNI e RO MARTINA
APPELLANTE
e
[...]
Controparte_1
- (C.F. ), assistito e difeso ex lege dall'Avv.
[...] P.IVA_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA
APPELLATO
In punto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Catania il 31 dicembre 2018 nel giudizio iscritto al n. 10227/2018 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come riportato nella sentenza non definitiva n. 206/2024 depositata il
05/02/2024, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa il 31 dicembre 2018 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 10227/2018 R.G., il Tribunale di Catania rigettava la domanda proposta da , con ricorso ex art. 702 Parte_1 bis c.p.c. con cui lo stesso aveva chiesto la condanna dell'
[...] Controparte_2
(d'ora in poi al pagamento dei compensi
[...] CP_3
maturati quale amministratore giudiziario/finanziario dei beni confiscati indicati in ricorso.
Il primo giudice riteneva di dover accogliere l'eccezione di prescrizione formulata dall'amministrazione resistente, posto che il ricorrente aveva documentato la sua attività fino al rendiconto di gestione al 31.12.2007, depositato in data 31.1.2008, mentre i rendiconti per le annualità successive non risultavano depositati presso l' resistente e neanche presso l' CP_1 CP_4
ed essendo la messa in mora in atti del 31.3.2018 e dunque effettuata
[...]
dopo la maturazione del termine decennale di prescrizione.
Il primo giudice, rilevava, inoltre, che il ricorrente era stato condannato dal
Tribunale al risarcimento dei danni in favore della curatela del fallimento della per atti di mala gestio compiuti durante la sua amministrazione. Parte_2
Avverso detta pronuncia, ha proposto appello, con atto di Parte_1
citazione notificato il 5.2.2019, per le ragioni meglio illustrate in motivazione, formulando le conclusioni riportate nella sentenza non defintiva.
Si è costituita l' la quale ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_3
Indi, all'udienza del 22.9.2023, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Con la sentenza non definitiva n. 206/2024, qiesta Corte, in riforma della sentenza impugnata in punto di prescrizione, ha dichiarato il diritto di
[...]
a percepire i compensi in relazione per l'amministrazione dei Parte_1
beni immobili oggetto delle procedure di confisca a carico di , Controparte_5
e mentre ha rigettato la Parte_3 Parte_4 CP_6 domanda con riferimento alla liquidazione dei compensi per l'amministrazione del patrimonio della Parte_2
pag. 2/8 Con separata ordinanza è stata disposta CTU al fine di accertare il valore dei beni immobili oggetto delle procedure di confisca a carico di , Controparte_5
e , al momento del conferimento Parte_3 Parte_4 CP_6 dell'incarico alla parte appellante e calcolare i compensi spettanti all'amministratore giudiziario, secondo le percentuali indicate dall'art. 3 co. 1 lett. c) del DPR 7 ottobre 2015, n. 177, detratti gli acconti ricevuti ammontanti complessivamente a € 1.357,00..
Acquisita la relazione di CTU, all'udienza del 27/09/2024, sulle conclusioni precisate come da verbale, la causa è stata nuovamente posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
In particolare, nella sua comparsa conclusionale, parte appellante ha chiesto di - confermare la sentenza non definitiva n. 206 del 2 febbraio 2024, con cui
Codesta Ecc.ma Corte ha dichiarato il diritto del Dott. a Parte_1 percepire i compensi maturati e dovuti per l'amministrazione dei beni immobili oggetto delle procedure di confisca a carico di , Controparte_5 Pt_3
e;
- per l'effetto, determinare tali
[...] Parte_4 CP_6
compensi applicando le percentuali massime previste dall'art. 3, co. 1 lett. c) del
DPR 7 ottobre 2015, n. 177, così come calcolate dal CTU nella relazione tecnica depositata in atti, ulteriormente aumentate del 50% ai sensi del successivo art. 4, commi 1 e 2 dello stesso DPR 177/2015, stante la complessità dell'amministrazione giudiziaria e la sussistenza dei requisiti richiamati dal citato articolo. Il tutto per la complessiva somma di Euro 45.879,22, oltre interessi moratori nella misura di cui al Decreto Legislativo n. 231/2002, da quantificare dalla data della maturazione del diritto al compenso sino al dì del soddisfo o in subordine, trattandosi nel caso di specie di rapporto contrattuale, la corresponsione degli interessi legali di cui all'articolo 1284, al saggio di cui al 4 comma del codice civile dalla data della domanda, ovvero il 18 giugno 2018 sino al soddisfo, così come statuito dalle Sezioni Unite Civili della Corte di
pag. 3/8 Cassazione, numero 12449/2024. - condannare l'Amministrazione appellata alla refusione in favore del Dott. delle spese processuali di Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese di CTU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ribadito che con la sentenza non definitiva del 5.2.2024 n. 206/2024 questa
Corte ha già accertato il diritto dell'appellante a percepire i compensi in relazione all'amministrazione dei beni immobili oggetto delle procedure di confisca a carico di , e di e Controparte_5 Parte_3 Parte_4 CP_6
rigettando la domanda con riferimento alla liquidazione dei compensi per
[...]
l'amministrazione del patrimonio della occorre ora Parte_2
pronunciarsi in ordine al quantum dei compensi per la cui determinazione è stata esperita CTU.
All'esito del predetto accertamento il consulente ha accertato il valore dei singoli beni sottoposti alle due procedure di confisca (la prima quella riguardante e la seconda i ) ed ha determinato i compensi prendendo Parte_5 CP_5
come base di calcolo i beni afferenti alle due distinte procedure di confisca: I compensi spettanti all'amministratore giudiziario sono stati calcolati ponendo separatamente a base di calcolo il valore di mercato degli immobili facenti parte di ciascuna delle due procedure di confisca che hanno rispettivamente formato oggetto degli incarichi conferiti all'appellante in data 18.06.1998 ( – Pt_4
e in data 09.03.2005 e CP_6 Controparte_5 Pt_3
Tale metodo deve ritenersi corretto alla luce del dettato dell'art. 3 co. 9 del
DPR 177/2015, a mente del quale “quando i beni sequestrati appartengono a più proposti, per la liquidazione del compenso a norma del presente decreto si procede in relazione a ciascuna massa attiva e passiva”.
Il consulente ha così determinato il compenso minimo e massimo in applicazione delle percentuali indicate dall'art. 3 co. 1 lett. c) del DPR 7 ottobre
pag. 4/8 2015, n. 177, come riportato per brevità di esposizione nell'allegata scheda di calcolo ( Allegato H) segue :
- Procedura di confisca a carico di e Parte_4 CP_6
Valore degli immobili accertato alla data di conferimento dell'incarico €
758.080,00
Compensi:
➢ Con l'applicazione delle percentuali minime € 19.330.18
➢ Con l'applicazione delle percentuali massime € 23.209,38
- Procedura di confisca carico di e Controparte_5 Parte_3
Valore degli immobili accertato alla data di conferimento dell'incarico €
221.230,00
Compensi:
➢ Con l'applicazione delle percentuali minime € 7.464,35
➢ Con l'applicazione delle percentuali massime € 8.714,55
Il compenso spettante all'appellante, detratti gli acconti ricevuti, ammonta in tal modo complessivamente
Secondo le percentuali minime di cui alla lettera “c”
€ 19.330.18 + € 7.464,35 = € 26.803.20 A detrarre gli acconti ricevuti - €
1.357,00 Restano € 25.446,20
Secondo le percentuali massime di cui alla lettera “c”
€ 23.373,88 + € 8.569.28 = € 31.943.15 A detrarre gli acconti ricevuti - €
1.357,00 Restano € 30.586,15
Orbene ritiene il Collegio che alla luce della documentazione prodotta, ben possono essere liquidati i minimi tabellari ridotti del 50% ai sensi dell'art. 4 del
D.P.R. n. 177 del 7 ottobre 2015, che al primo comma prevede che “…L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma dell'articolo 3 in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri: a) complessità della gestione;
b) ricorso all'opera di coadiutori;
pag. 5/8 c) necessità e frequenza dei controlli esercitati;
d) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
e) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori;
f) numero dei beni compresi nel compendio sequestrato…” e al secondo comma che “…Il compenso liquidato a norma dell'articolo 3 può essere aumentato in misura non superiore al 100 per cento a fronte di amministrazioni estremamente complesse ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda sequestrati, ovvero di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi…”.
Invero, dalle relazioni sullo stato della procedura di confisca a carico di e prodotte non emerge alcuno degli elementi Parte_4 CP_6
richiesti dalla norma, posto che: la gestione dei beni non risulta essere stata complessa;
non è stato necessario il ricorso all'opera di coadiutori;
non risultano esercitati controlli frequenti;
l'amministratore si è limitato alla custodia dei beni senza particolare sollecitudine e segnalando solo l'occupazione dei beni da parti di terzi senza procedere allo sgombero immediato degli stessi (che ne avrebbe consentito il riutilizzo). Peraltro le relazioni sullo stato della gestione si sono interrotte nel 2011 periodo oltre il quale non risulta depositato alcun atto.
Non può di contro applicarsi la riduzione del 25% chiesta dall' CP_1
appellata posto che la richiesta trae origine dalle linee guida emanate dalla stessa autorità che tuttavia non hanno natura normativa e, in ogni caso, prevedono la
“rettifica in diminuzione pari al 25% in ragione del diverso grado di responsabilità che grava sul coadiutore rispetto all'amministratore giudiziario e nel caso in esame non v'è dubbio che il ha svolto l'incarico di Parte_1
amministratore giudiziario e non di coadiutore.
Ne consegue che l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e
Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC) va condannata al pagamento in pag. 6/8 favore di della somma di € 12.723,10 oltre interessi ex art. Parte_1
1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
Attesa la parziale soccombenza di parte appellante, va disposta la compensazione tra le parti nella misura del 50% delle spese di entrambi i gradi del giudizio, mentre la restante quota del 50% segue la soccombenza ed è liquidata nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
avverso l'ordinanza
[...]
ex art. 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Catania il 31 dicembre 2018 nel giudizio iscritto al n. 10227/2018 R.G così provvede:
- condanna l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e
Confiscati alla Criminalità Organizzata ( al pagamento in favore di CP_3 [...]
della somma di € 12.723,10 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 Parte_1
c.c. dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;
- compensa in ragione del 50% le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, del restante 50%, che liquida nell'intero in € 3.397,00, quanto al giudizio di prime cure, e in € 5.809,00 quanto alla presente fase di gravame, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in data 09/05/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 7/8 pag. 8/8