Art. 6. (Ammissibilita' delle domande, controlli
e sanzioni). 1. La domanda di ammissione ai benefici di cui alla presente legge deve essere presentata ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, e per conoscenza al Comitato di cui all'articolo 8, e deve contenere gli elementi, le notizie e la documentazione necessari ed ogni altro elemento utile ai fini dell'istruttoria per il raggiungimento degli obiettivi di legge. Alla domanda finalizzata agli interventi di cui agli articoli 2 e 4 deve essere allegata una relazione contenente la descrizione dell'impresa o del raggruppamento e della sua situazione economica e di mercato che consenta di valutare la validita' tecnico-economico-finanziaria dell'investimento. 2. Non sono ammissibili le domande presentate da imprese che non abbiano applicato il contratto nazionale e da imprese che siano state oggetto di sanzioni disciplinari o amministrative comminate dall'albo degli autotrasportatori o dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per violazione della normativa sulle tariffe obbligatorie, di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298 , con esclusione di quelle relative alla mancata o irregolare compilazione della lettera di vettura, per violazioni al Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, per trasporti abusivi. 3. L'utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 2 e dei contributi di cui all'articolo 4 per operazioni diverse da quelle previste e deliberate o comunque contrarie a norme legislative o regolamentari vigenti, comporta la revoca del finanziamento e l'obbligo della restituzione delle somme percepite e degli interessi calcolati al tasso legale, da riversare ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, nonche' la radiazione dall'albo degli autotrasportatori. 4. Chiunque, avendo usufruito del contributo di cui all'articolo 3, svolge direttamente o indirettamente attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi o partecipa in qualita' di socio ad una impresa avente per oggetto l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi nei dieci anni successivi all'erogazione del contributo, e' soggetto alla revoca con effetto immediato del beneficio. Alla revoca del beneficio consegue l'obbligo della restituzione del contributo percepito, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale, da riversare ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1. 5. Le imprese di cui all'articolo 4 sono tenute al rimborso del contributo nel caso, rispettivamente, di scissione o di recesso dal conferimento ovvero di scioglimento del raggruppamento entro il terzo anno dall'erogazione del contributo medesimo. I raggruppamenti che siano direttamente beneficiari dei contributi di cui all'articolo 4 sono tenuti alla restituzione del contributo in caso di scioglimento del raggruppamento stesso entro il terzo anno dall'erogazione del contributo. Le somme restituite dai soggetti beneficiari, ai sensi del presente comma, nonche' dei commi 3 e 4, sono nuovamente destinate ad interventi previsti dalla presente legge nel triennio 1997-1999. Qualora, al termine del predetto triennio, le somme non siano state ulteriormente attribuite per le finalita' previste dalla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, le riversano al bilancio dello Stato. 6. Il Ministero dei trasporti e della navigazione-Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede alla vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui alla presente legge e all'emanazione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.
Note all'art. 6:
- Il titolo III della legge n. 298/1974 riguarda: "Istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada".
- Il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1985, n. L 370.
e sanzioni). 1. La domanda di ammissione ai benefici di cui alla presente legge deve essere presentata ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, e per conoscenza al Comitato di cui all'articolo 8, e deve contenere gli elementi, le notizie e la documentazione necessari ed ogni altro elemento utile ai fini dell'istruttoria per il raggiungimento degli obiettivi di legge. Alla domanda finalizzata agli interventi di cui agli articoli 2 e 4 deve essere allegata una relazione contenente la descrizione dell'impresa o del raggruppamento e della sua situazione economica e di mercato che consenta di valutare la validita' tecnico-economico-finanziaria dell'investimento. 2. Non sono ammissibili le domande presentate da imprese che non abbiano applicato il contratto nazionale e da imprese che siano state oggetto di sanzioni disciplinari o amministrative comminate dall'albo degli autotrasportatori o dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per violazione della normativa sulle tariffe obbligatorie, di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298 , con esclusione di quelle relative alla mancata o irregolare compilazione della lettera di vettura, per violazioni al Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, per trasporti abusivi. 3. L'utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 2 e dei contributi di cui all'articolo 4 per operazioni diverse da quelle previste e deliberate o comunque contrarie a norme legislative o regolamentari vigenti, comporta la revoca del finanziamento e l'obbligo della restituzione delle somme percepite e degli interessi calcolati al tasso legale, da riversare ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, nonche' la radiazione dall'albo degli autotrasportatori. 4. Chiunque, avendo usufruito del contributo di cui all'articolo 3, svolge direttamente o indirettamente attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi o partecipa in qualita' di socio ad una impresa avente per oggetto l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi nei dieci anni successivi all'erogazione del contributo, e' soggetto alla revoca con effetto immediato del beneficio. Alla revoca del beneficio consegue l'obbligo della restituzione del contributo percepito, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale, da riversare ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1. 5. Le imprese di cui all'articolo 4 sono tenute al rimborso del contributo nel caso, rispettivamente, di scissione o di recesso dal conferimento ovvero di scioglimento del raggruppamento entro il terzo anno dall'erogazione del contributo medesimo. I raggruppamenti che siano direttamente beneficiari dei contributi di cui all'articolo 4 sono tenuti alla restituzione del contributo in caso di scioglimento del raggruppamento stesso entro il terzo anno dall'erogazione del contributo. Le somme restituite dai soggetti beneficiari, ai sensi del presente comma, nonche' dei commi 3 e 4, sono nuovamente destinate ad interventi previsti dalla presente legge nel triennio 1997-1999. Qualora, al termine del predetto triennio, le somme non siano state ulteriormente attribuite per le finalita' previste dalla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, le riversano al bilancio dello Stato. 6. Il Ministero dei trasporti e della navigazione-Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede alla vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui alla presente legge e all'emanazione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.
Note all'art. 6:
- Il titolo III della legge n. 298/1974 riguarda: "Istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada".
- Il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1985, n. L 370.