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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – conIGliere est.
dr. Rosanna De Rosa – conIGliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1869\2020 RG in materia di risarcimento danni (appello av- verso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 30.04.2020 n. 993), vertente tra
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Raf- Parte_1 C.F._1 faele Di Monda, c.f. , appellante C.F._2
e
, sito in Giugliano in Campania, Via San Vito 85/C, c.f. Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, avv. Giulia Smarrazzo, P.IVA_1 autorizzata al presente atto in virtù di delibera assembleare del 20.07.2020, rappre- sentato e difeso dall'avv. Bruno Sellitti, c.f. appellato C.F._3 nonché
, con sede in Mogliano Veneto (Tv), Via Marocchesa 14 (iscritta Controparte_2 al Registro delle Imprese di Treviso, c.f. e p. iva ), in persona dei legali P.IVA_2 rappresentanti pro tempore dr. e dr. , rappre- Controparte_3 Controparte_4 sentata e difesa dall'avv. Renato Magaldi, c.f. , giusta procura C.F._4 alle liti del 18.12.2014 per notaio di Treviso, rep. Persona_1
186905, racc. 30367, appellata
Conclusioni
Come da note di trattazione per l'udienza del 21.01.2025.
Motivi della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 29.10.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1- Con atto di citazione notificato il 23.05.2016, – premesso Parte_1 che il 30.09.2009, verso le ore 10.00, percorrendo il ballatoio del condominio di Via
1 San Vito 85/C in Giugliano in Campania, aveva messo il piede su di una pozza d'ac- qua stagnante, formatasi per la perdita di un lucernario dalla chiusura difettosa e non impermeabilizzata, e era rovinata al suolo;
che la presenza dell'acqua sul pavi- mento non era visibile a causa della scarsa illuminazione e del colore chiaro delle piastrelle;
che non v'era alcuna segnalazione dello stato di pericolo;
che, avvertendo forti dolori alla gamba sinistra, era stata condotta al pronto soccorso del presidio ospedaliero San Giuliano di Giugliano in Campania, dove le era stata diagnosticata la frattura del femore sinistro, trattata chirurgicamente;
che, in conseguenza del sini- stro, ha riportato un danno biologico del 25% con ITT di giorni 40 e ITP al 50% di giorni 90 e una riduzione della capacità lavorativa specifica del 33%, oltre che il danno morale – convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord il predetto per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 234.442,36 per CP_1 responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c.; in ogni caso con vittoria di spese.
2- Nel costituirsi in giudizio, il Condominio chiese di essere autorizzato a chiamare in causa in garanzia la compagnia Ina Assitalia SpA;
eccepì la prescrizione del diritto azionato per essere decorso il termine di cinque anni di cui all'art. 2947 c.c.; eccepì ancora l'infondatezza della domanda per essersi i fatti svolti in maniera completa- mente diversa da quanto narrato dall'attrice, fino a configurare profili di responsabili- tà penale a carico della medesima, difatti denunciata alla Procura della Repubblica.
In particolare, nel giorno e nell'ora della caduta, alcuni condomini ( , CP_5
, , , , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Persona_2 [...]
e ) furono allarmati da rumori, grida e lamenti provenien- Persona_3 Controparte_9 ti dall'appartamento al 3° piano della scala A, interno 10, occupato da Parte_2
e da . Dopo aver bussato più volte alla porta, che infine fu
[...] Persona_4 aperta proprio da , i condomini si trovarono di fronte l'attrice a Parte_1 terra sofferente, tanto che chiamarono il servizio 118. Ai sanitari intervenuti,
[...] spiegò che era caduta da uno scaletto mentre sbrigava faccende Persona_5 dentro casa. Il Condominio chiese perciò rigettarsi la domanda, non senza aver os- servato che, in ogni caso, la somma richiesta è esorbitante.
3- Si costituì il terzo chiamato, , avente causa da Ina Assitalia Controparte_2
SpA, ed eccepì gradatamente: la prescrizione del diritto azionato;
l'infondatezza della domanda per insussistenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c.; il concorso di colpa dell'infortunata ai sensi dell'art. 1227 c.c.; l'eccessiva misura della pretesa. Chiese perciò rigettarsi la domanda con vittoria di spese.
4- Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza del 30.04.2020 n. 993, ha rigettato la domanda e ha condannato alla rifusione delle spese in favore del Parte_1
Condominio e di . Controparte_2
2 In motivazione, il Tribunale ha spiegato che “le circostanze di tempo e di luogo dell'incidente, nonché la dinamica del sinistro, così come descritti nell'atto di citazio- ne, non hanno trovato conferma all'esito dell'istruttoria svolta. In particolare la ver- sione dei fatti risultante dalle dichiarazioni rese dai testi addotti dall'attrice risulta smentita dalle dichiarazioni rese dagli altri testimoni indicati dal convenuto, che han- no dichiarato che la caduta dell'attrice è avvenuta all'interno dell'abitazione della medesima e non sul pianerottolo del fabbricato facente parte del Condominio conve- nuto (come, invece, dichiarato dai testimoni indicati dalla . Non ravvisando- Pt_1 si elementi idonei a far ritenere più credibili gli uni rispetto agli altri testimoni, l'in- conciliabile contrasto di tali deposizioni rende del tutto inattendibili i testimoni escus- si e priva dunque di valenza probatoria le loro deposizioni, con la conseguenza che il fatto costitutivo del preteso diritto risarcitorio non può dirsi provato e la domanda at- torea va rigettata (cfr Cass. 4773/2015)”.
ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: Pt_3 Parte_1
«1) (…) in riforma dell'impugnata sentenza dichiarare il
[...]
unico e solo responsabile del sinistro per cui è causa Controparte_10 ai sensi dell'art. 2051 c.c. e in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c.; 2) Per l'effetto voglia condannare il (…) Controparte_10 al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore della IG.ra Persona_5
, che qui, ex art. 14 T.U. Spese di Giustizia, espressamente è dichiarata e
[...] quantificata in euro 234.442,36 (come da conteggi dell'atto introduttivo), anche sulla scorta di c.t.u. medico legale che nuovamente si richiede, oltre interessi e rivaluta- zione monetaria dal fatto al soddisfo, o a quella somma, maggiore o minore che que- sta Ecc.ma Corte vorrà considerare giusta ed equa nel Suo illuminato apprezzamen- to;
3) Condannare l'appellata alla refusione di spese, diritti e onorari del doppio gra- do di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario».
5.2- Sostiene l'appellante che il giudice non possa limitarsi a elidere reci- Pt_1 procamente le deposizioni contrastanti, senza procedere all'esame di ciascuna di es- se per poi valutare – motivando – quali testi siano (più) attendibili in base a parame- tri oggettivi e soggettivi.
Al riguardo, il primo dato dirimente (secondo l'appellante) è che “i testi di parte at- trice hanno dichiarato di esser stati presenti alla caduta che avvenne sotto i loro oc- chi, mentre i testi addotti dal hanno esplicitamente dichiarato di esser CP_1 giunti in loco solo a cose fatte, richiamati dalle urla della ”. Pt_1
Un secondo indizio dell'inattendibilità del teste di parte convenuta CP_5 sarebbe costituito dal fatto che, pur avendo questi declinato un accurato elenco delle persone convenute sul pianerottolo perché attirate dalle grida dell'attrice, non vi ha incluso , pur'essa addotta come teste dal . Controparte_8 CP_1
3 Il teste , nel riferire della botola che serve a dare accesso al tetto e che – a CP_5 suo dire – non avrebbe mai avuto perdite d'acqua, sarebbe poi smentito dalle foto- grafie prodotte da parte attrice (non contestate) che ritraggono la botola grondante d'acqua e circondata da intonaci bagnati. Lo stesso teste avrebbe raccolto le di- CP_5 chiarazioni dell'infortunata circa la caduta dallo scaletto e avrebbe visto tale attrezzo
(in alluminio) ribaltato a terra nel soggiorno, a quattro/cinque metri dalla porta d'in- gresso;
e tale circostanza, per l'appellante, non è credibile, tanto più che il secondo teste ha dichiarato di non aver notato lo scaletto nel soggiorno.
5.3- Sostiene l'appellante che, una volta ricostruita la dinamica della caduta in modo conforme alla prospettazione contenuta nell'atto di citazione, a norma dell'art. 2051 c.c. l'attrice non ha altro da provare, gravando sul convenuto l'onere di dimo- strare il caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la cosa in cu- stodia e l'evento lesivo.
6.1- Si è costituito il e ha così concluso: «- in via preliminare dichiara- CP_1 re l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; - nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza di primo grado;
- nel merito, e in via gradata, dichiarare prescritta, ex art. 2947 c.c., la domanda for- mulata dalla IG.ra ; - nella denegata ipotesi di accoglimento della Parte_1 domanda formulata dalla IG.ra , accertare e dichiarare che l'INA Parte_1
ASSITALIA SPA, società che all'epoca dei fatti, in virtù di polizza n.ro 191
00033884/355343 è obbligata a tenere indenne il per quanto fosse CP_11 condannata a pagare in favore dell' attrice, anche per spese legali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, ivi comprese le spese generali (…), come da allegata nota. E con condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.».
6.2- Il Condominio ha osservato che i propri testi (non condomini, ma semplici in- quilini, privi di un interesse personale all'esito della lite) hanno reso dichiarazioni ge- nuine e proprio per questo non coincidenti in alcuni particolari, laddove i testi di par- te attrice “hanno affermato di trovarsi in loco solo… perché uno dei due aveva un appuntamento con il marito dell'attrice e di essere andati via dopo soli 15 minuti e dopo di aver acconsentito a dare una mano alla per spostare taluni oggetti Pt_1
e di essersi repentinamente allontanati dopo la supposta caduta… senza che nessu- no, peraltro, notasse la loro presenza”.
Il ha inoltre rinnovato l'eccezione di prescrizione e nuovamente conte- CP_1 stato l'eccessiva quantificazione della pretesa di parte attrice.
7.1- Si è costituita anche , rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2
«a) in via principale per il rigetto dell'appello, come ché improponibile, inammissibile
e infondato con vittoria di spese, diritti e onorari;
b) in via subordinata, nella dene- gata ipotesi di accoglimento del gravame, con contestuale accoglimento della do-
4 manda in garanzia, affinché la comparente venga tenuta alla manleva entro i limiti del massimale di polizza nonché al netto di eventuali franchigie».
7.2- Generali sottolinea come la deposizione di , sorella dell'at- Controparte_8 trice, come tale non sospettabile di voler favorire il Condominio con una falsa testi- monianza in danno della sorella, è pienamente attendibile: “sentii delle urla e salii al terzo piano…notai che la porta di mia sorella era chiusa e dietro la stessa vi era mia sorella, la quale non riusciva ad aprire la porta perché dolorante, la stessa piangeva
e gridava. I condomini mi dissero che era caduta dalla scaletta, ricordo che
[...]
riuscì ad aprire la porta consentendo il soccorso e chiamò il 118. I sanitari Per_6 del 118 soccorsero la IGnora all'interno del suo appartamento. Quel giorno non pio- veva…”. Al contrario, i testi di parte attrice non fanno alcun cenno alla presunta poz- za d'acqua che avrebbe provocato la caduta.
8- Premette la Corte che, in tema di impugnazioni, qualora l'eccezione di prescri- zione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, da parte del giudice di primo grado, è sufficiente – ai fini della devoluzione al giudice d'appello della sua co- gnizione – che il convenuto, vittorioso nel merito, si limiti alla mera riproposizione dell'eccezione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., laddove è necessario il gravame incidenta- le solo nel caso in cui il primo giudice abbia respinto l'eccezione in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente e inequivocabil- mente, la valutazione di infondatezza [v. Cass. ord.
9.04.2024 n. 9505].
Il ha dunque utilmente riproposto l'eccezione di prescrizione sulla qua- CP_1 le la sentenza impugnata non contiene alcuna pronuncia, esplicita o implicita.
L'evento dannoso si è pacificamente verificato il 30.09.2009. L'azione risarcitoria è stata proposta con atto di citazione notificato il 23.05.2016, ben oltre il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c.. Non è stato documentato alcun atto interruttivo del termine di prescrizione. Soltanto nella “memoria di replica” de- positata dall'attrice in primo grado il 3.02.2020 si legge che “l'azione di risarcimento
è stata preceduta dalla formale richiesta avanzata con lettera raccomandata con av- viso di ricevimento”. Però nessuna indicazione della data e nessuna produzione do- cumentale a dimostrazione della ipotetica interruzione. Sicché effettivamente il dirit- to azionato è prescritto e l'appello va respinto, sia pure con motivazione diversa da quella del primo giudice.
9- La pronuncia di prescrizione, precludendo alla Corte l'esame del merito, non consente di apprezzare la sussistenza dei presupposti soggettivi (dolo o colpa grave) ai fini di una eventuale condanna ex art. 96 c.p.c., che il Condominio sollecita in ba- se alla (ritenuta) falsa prospettazione dell'evento lesivo.
10- Spese secondo soccombenza liquidate in base al DM 55\2014 e successive modificazioni, scaglione di valore fino ad € 260.000,00.
5 11- Ai sensi dell'art. 13, co.1 quater d.p.r. 115\2002, introdotto con legge n. 228 del 2021, al rigetto del gravame, segue l'obbligo di di versare un Parte_1 ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_12
[...
, sito in Giugliano in Campania, Via San Vito 85/C, e della , av- Controparte_2 verso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 30.04.2020 n. 993, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese del presente grado, che Parte_1 liquida: in favore del in € 12.000.00 per compensi ed € 1.800,00 per CP_1 rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre iva e cpa;
in favore di
[...]
in € 10.000.00 per compensi ed € 1.500,00 per rimborso forfetario di spe- CP_2 se generali al 15%, oltre iva e cpa;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ul- Parte_1 teriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello.
Così deciso in Napoli il 13 maggio 2025.
Il conIGliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – conIGliere est.
dr. Rosanna De Rosa – conIGliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1869\2020 RG in materia di risarcimento danni (appello av- verso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 30.04.2020 n. 993), vertente tra
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Raf- Parte_1 C.F._1 faele Di Monda, c.f. , appellante C.F._2
e
, sito in Giugliano in Campania, Via San Vito 85/C, c.f. Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, avv. Giulia Smarrazzo, P.IVA_1 autorizzata al presente atto in virtù di delibera assembleare del 20.07.2020, rappre- sentato e difeso dall'avv. Bruno Sellitti, c.f. appellato C.F._3 nonché
, con sede in Mogliano Veneto (Tv), Via Marocchesa 14 (iscritta Controparte_2 al Registro delle Imprese di Treviso, c.f. e p. iva ), in persona dei legali P.IVA_2 rappresentanti pro tempore dr. e dr. , rappre- Controparte_3 Controparte_4 sentata e difesa dall'avv. Renato Magaldi, c.f. , giusta procura C.F._4 alle liti del 18.12.2014 per notaio di Treviso, rep. Persona_1
186905, racc. 30367, appellata
Conclusioni
Come da note di trattazione per l'udienza del 21.01.2025.
Motivi della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 29.10.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1- Con atto di citazione notificato il 23.05.2016, – premesso Parte_1 che il 30.09.2009, verso le ore 10.00, percorrendo il ballatoio del condominio di Via
1 San Vito 85/C in Giugliano in Campania, aveva messo il piede su di una pozza d'ac- qua stagnante, formatasi per la perdita di un lucernario dalla chiusura difettosa e non impermeabilizzata, e era rovinata al suolo;
che la presenza dell'acqua sul pavi- mento non era visibile a causa della scarsa illuminazione e del colore chiaro delle piastrelle;
che non v'era alcuna segnalazione dello stato di pericolo;
che, avvertendo forti dolori alla gamba sinistra, era stata condotta al pronto soccorso del presidio ospedaliero San Giuliano di Giugliano in Campania, dove le era stata diagnosticata la frattura del femore sinistro, trattata chirurgicamente;
che, in conseguenza del sini- stro, ha riportato un danno biologico del 25% con ITT di giorni 40 e ITP al 50% di giorni 90 e una riduzione della capacità lavorativa specifica del 33%, oltre che il danno morale – convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord il predetto per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 234.442,36 per CP_1 responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c.; in ogni caso con vittoria di spese.
2- Nel costituirsi in giudizio, il Condominio chiese di essere autorizzato a chiamare in causa in garanzia la compagnia Ina Assitalia SpA;
eccepì la prescrizione del diritto azionato per essere decorso il termine di cinque anni di cui all'art. 2947 c.c.; eccepì ancora l'infondatezza della domanda per essersi i fatti svolti in maniera completa- mente diversa da quanto narrato dall'attrice, fino a configurare profili di responsabili- tà penale a carico della medesima, difatti denunciata alla Procura della Repubblica.
In particolare, nel giorno e nell'ora della caduta, alcuni condomini ( , CP_5
, , , , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Persona_2 [...]
e ) furono allarmati da rumori, grida e lamenti provenien- Persona_3 Controparte_9 ti dall'appartamento al 3° piano della scala A, interno 10, occupato da Parte_2
e da . Dopo aver bussato più volte alla porta, che infine fu
[...] Persona_4 aperta proprio da , i condomini si trovarono di fronte l'attrice a Parte_1 terra sofferente, tanto che chiamarono il servizio 118. Ai sanitari intervenuti,
[...] spiegò che era caduta da uno scaletto mentre sbrigava faccende Persona_5 dentro casa. Il Condominio chiese perciò rigettarsi la domanda, non senza aver os- servato che, in ogni caso, la somma richiesta è esorbitante.
3- Si costituì il terzo chiamato, , avente causa da Ina Assitalia Controparte_2
SpA, ed eccepì gradatamente: la prescrizione del diritto azionato;
l'infondatezza della domanda per insussistenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c.; il concorso di colpa dell'infortunata ai sensi dell'art. 1227 c.c.; l'eccessiva misura della pretesa. Chiese perciò rigettarsi la domanda con vittoria di spese.
4- Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza del 30.04.2020 n. 993, ha rigettato la domanda e ha condannato alla rifusione delle spese in favore del Parte_1
Condominio e di . Controparte_2
2 In motivazione, il Tribunale ha spiegato che “le circostanze di tempo e di luogo dell'incidente, nonché la dinamica del sinistro, così come descritti nell'atto di citazio- ne, non hanno trovato conferma all'esito dell'istruttoria svolta. In particolare la ver- sione dei fatti risultante dalle dichiarazioni rese dai testi addotti dall'attrice risulta smentita dalle dichiarazioni rese dagli altri testimoni indicati dal convenuto, che han- no dichiarato che la caduta dell'attrice è avvenuta all'interno dell'abitazione della medesima e non sul pianerottolo del fabbricato facente parte del Condominio conve- nuto (come, invece, dichiarato dai testimoni indicati dalla . Non ravvisando- Pt_1 si elementi idonei a far ritenere più credibili gli uni rispetto agli altri testimoni, l'in- conciliabile contrasto di tali deposizioni rende del tutto inattendibili i testimoni escus- si e priva dunque di valenza probatoria le loro deposizioni, con la conseguenza che il fatto costitutivo del preteso diritto risarcitorio non può dirsi provato e la domanda at- torea va rigettata (cfr Cass. 4773/2015)”.
ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: Pt_3 Parte_1
«1) (…) in riforma dell'impugnata sentenza dichiarare il
[...]
unico e solo responsabile del sinistro per cui è causa Controparte_10 ai sensi dell'art. 2051 c.c. e in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c.; 2) Per l'effetto voglia condannare il (…) Controparte_10 al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore della IG.ra Persona_5
, che qui, ex art. 14 T.U. Spese di Giustizia, espressamente è dichiarata e
[...] quantificata in euro 234.442,36 (come da conteggi dell'atto introduttivo), anche sulla scorta di c.t.u. medico legale che nuovamente si richiede, oltre interessi e rivaluta- zione monetaria dal fatto al soddisfo, o a quella somma, maggiore o minore che que- sta Ecc.ma Corte vorrà considerare giusta ed equa nel Suo illuminato apprezzamen- to;
3) Condannare l'appellata alla refusione di spese, diritti e onorari del doppio gra- do di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario».
5.2- Sostiene l'appellante che il giudice non possa limitarsi a elidere reci- Pt_1 procamente le deposizioni contrastanti, senza procedere all'esame di ciascuna di es- se per poi valutare – motivando – quali testi siano (più) attendibili in base a parame- tri oggettivi e soggettivi.
Al riguardo, il primo dato dirimente (secondo l'appellante) è che “i testi di parte at- trice hanno dichiarato di esser stati presenti alla caduta che avvenne sotto i loro oc- chi, mentre i testi addotti dal hanno esplicitamente dichiarato di esser CP_1 giunti in loco solo a cose fatte, richiamati dalle urla della ”. Pt_1
Un secondo indizio dell'inattendibilità del teste di parte convenuta CP_5 sarebbe costituito dal fatto che, pur avendo questi declinato un accurato elenco delle persone convenute sul pianerottolo perché attirate dalle grida dell'attrice, non vi ha incluso , pur'essa addotta come teste dal . Controparte_8 CP_1
3 Il teste , nel riferire della botola che serve a dare accesso al tetto e che – a CP_5 suo dire – non avrebbe mai avuto perdite d'acqua, sarebbe poi smentito dalle foto- grafie prodotte da parte attrice (non contestate) che ritraggono la botola grondante d'acqua e circondata da intonaci bagnati. Lo stesso teste avrebbe raccolto le di- CP_5 chiarazioni dell'infortunata circa la caduta dallo scaletto e avrebbe visto tale attrezzo
(in alluminio) ribaltato a terra nel soggiorno, a quattro/cinque metri dalla porta d'in- gresso;
e tale circostanza, per l'appellante, non è credibile, tanto più che il secondo teste ha dichiarato di non aver notato lo scaletto nel soggiorno.
5.3- Sostiene l'appellante che, una volta ricostruita la dinamica della caduta in modo conforme alla prospettazione contenuta nell'atto di citazione, a norma dell'art. 2051 c.c. l'attrice non ha altro da provare, gravando sul convenuto l'onere di dimo- strare il caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la cosa in cu- stodia e l'evento lesivo.
6.1- Si è costituito il e ha così concluso: «- in via preliminare dichiara- CP_1 re l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; - nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza di primo grado;
- nel merito, e in via gradata, dichiarare prescritta, ex art. 2947 c.c., la domanda for- mulata dalla IG.ra ; - nella denegata ipotesi di accoglimento della Parte_1 domanda formulata dalla IG.ra , accertare e dichiarare che l'INA Parte_1
ASSITALIA SPA, società che all'epoca dei fatti, in virtù di polizza n.ro 191
00033884/355343 è obbligata a tenere indenne il per quanto fosse CP_11 condannata a pagare in favore dell' attrice, anche per spese legali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, ivi comprese le spese generali (…), come da allegata nota. E con condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.».
6.2- Il Condominio ha osservato che i propri testi (non condomini, ma semplici in- quilini, privi di un interesse personale all'esito della lite) hanno reso dichiarazioni ge- nuine e proprio per questo non coincidenti in alcuni particolari, laddove i testi di par- te attrice “hanno affermato di trovarsi in loco solo… perché uno dei due aveva un appuntamento con il marito dell'attrice e di essere andati via dopo soli 15 minuti e dopo di aver acconsentito a dare una mano alla per spostare taluni oggetti Pt_1
e di essersi repentinamente allontanati dopo la supposta caduta… senza che nessu- no, peraltro, notasse la loro presenza”.
Il ha inoltre rinnovato l'eccezione di prescrizione e nuovamente conte- CP_1 stato l'eccessiva quantificazione della pretesa di parte attrice.
7.1- Si è costituita anche , rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2
«a) in via principale per il rigetto dell'appello, come ché improponibile, inammissibile
e infondato con vittoria di spese, diritti e onorari;
b) in via subordinata, nella dene- gata ipotesi di accoglimento del gravame, con contestuale accoglimento della do-
4 manda in garanzia, affinché la comparente venga tenuta alla manleva entro i limiti del massimale di polizza nonché al netto di eventuali franchigie».
7.2- Generali sottolinea come la deposizione di , sorella dell'at- Controparte_8 trice, come tale non sospettabile di voler favorire il Condominio con una falsa testi- monianza in danno della sorella, è pienamente attendibile: “sentii delle urla e salii al terzo piano…notai che la porta di mia sorella era chiusa e dietro la stessa vi era mia sorella, la quale non riusciva ad aprire la porta perché dolorante, la stessa piangeva
e gridava. I condomini mi dissero che era caduta dalla scaletta, ricordo che
[...]
riuscì ad aprire la porta consentendo il soccorso e chiamò il 118. I sanitari Per_6 del 118 soccorsero la IGnora all'interno del suo appartamento. Quel giorno non pio- veva…”. Al contrario, i testi di parte attrice non fanno alcun cenno alla presunta poz- za d'acqua che avrebbe provocato la caduta.
8- Premette la Corte che, in tema di impugnazioni, qualora l'eccezione di prescri- zione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, da parte del giudice di primo grado, è sufficiente – ai fini della devoluzione al giudice d'appello della sua co- gnizione – che il convenuto, vittorioso nel merito, si limiti alla mera riproposizione dell'eccezione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., laddove è necessario il gravame incidenta- le solo nel caso in cui il primo giudice abbia respinto l'eccezione in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente e inequivocabil- mente, la valutazione di infondatezza [v. Cass. ord.
9.04.2024 n. 9505].
Il ha dunque utilmente riproposto l'eccezione di prescrizione sulla qua- CP_1 le la sentenza impugnata non contiene alcuna pronuncia, esplicita o implicita.
L'evento dannoso si è pacificamente verificato il 30.09.2009. L'azione risarcitoria è stata proposta con atto di citazione notificato il 23.05.2016, ben oltre il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c.. Non è stato documentato alcun atto interruttivo del termine di prescrizione. Soltanto nella “memoria di replica” de- positata dall'attrice in primo grado il 3.02.2020 si legge che “l'azione di risarcimento
è stata preceduta dalla formale richiesta avanzata con lettera raccomandata con av- viso di ricevimento”. Però nessuna indicazione della data e nessuna produzione do- cumentale a dimostrazione della ipotetica interruzione. Sicché effettivamente il dirit- to azionato è prescritto e l'appello va respinto, sia pure con motivazione diversa da quella del primo giudice.
9- La pronuncia di prescrizione, precludendo alla Corte l'esame del merito, non consente di apprezzare la sussistenza dei presupposti soggettivi (dolo o colpa grave) ai fini di una eventuale condanna ex art. 96 c.p.c., che il Condominio sollecita in ba- se alla (ritenuta) falsa prospettazione dell'evento lesivo.
10- Spese secondo soccombenza liquidate in base al DM 55\2014 e successive modificazioni, scaglione di valore fino ad € 260.000,00.
5 11- Ai sensi dell'art. 13, co.1 quater d.p.r. 115\2002, introdotto con legge n. 228 del 2021, al rigetto del gravame, segue l'obbligo di di versare un Parte_1 ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_12
[...
, sito in Giugliano in Campania, Via San Vito 85/C, e della , av- Controparte_2 verso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 30.04.2020 n. 993, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese del presente grado, che Parte_1 liquida: in favore del in € 12.000.00 per compensi ed € 1.800,00 per CP_1 rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre iva e cpa;
in favore di
[...]
in € 10.000.00 per compensi ed € 1.500,00 per rimborso forfetario di spe- CP_2 se generali al 15%, oltre iva e cpa;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ul- Parte_1 teriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello.
Così deciso in Napoli il 13 maggio 2025.
Il conIGliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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