Articolo 46 del Codice di giustizia contabile
Articolo 45Articolo 47
Versione
7 ottobre 2016

Art. 46

(Nullita' derivante dalla costituzione del giudice)


1. La nullita' derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero e' insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salvo quanto previsto dall'articolo 49.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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