Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11183/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 11183/2021 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
, c.f.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marianna Picardi, presso il cui studio elettivamente domicilia in RU
AN (NA), alla via Libertà, n.3;
RICORRENTE
E
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Sofia Chiariello, presso il cui studio elettivamente domicilia in RU AN (NA), alla via Orazio, n.4.
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
Il P.M. in data 02.07.2024 concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 21.10.2021, deduceva di Parte_1 aver contratto matrimonio in data 17.09.2005 con la sig.ra , dalla Controparte_1 quale si era separato con decreto di omologa del 06.08.2007 e che dalla loro unione, in data, era nato un figlio, . Per_1
Pertanto, chiedeva: -pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- disporsi l'affido condiviso del figlio minore, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in ricorso;
-confermare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ; -confermare il CP_1 provvedimento di cui al decreto di omologa di separazione con riferimento alla prole, ponendo a carico del padre quale contributo al mantenimento del figlio minore il versamento mensile della somma di Euro 300,00, oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie;
-accertare la modifica dello status economico della moglie, revocando l'assegno di mantenimento disposto in suo favore in sede di separazione;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con decreto depositato in data 04.11.2021 il Presidente f.f. fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza dell'11.01.2022 (rinviata al
15.03.2022 stante l'impedimento a comparire della resistente), onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o Attestazione
Negativa dell'Agenzia delle Entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva, spiegando domanda riconvenzionale,
, la quale, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, Controparte_1
2 contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile di euro 100,00 mensili a carico del sig. . In merito rilevava che il ricorrente sarebbe proprietario di Parte_1 un'abitazione e di un box auto in ND, che svolgerebbe la mansione di operaio presso una ditta edile e che - oltre allo stipendio netto di € 1.200,00 – avrebbe sempre percepito altri emolumenti per i lavori che svolgerebbe senza regolare assunzione, anche all'interno del cimitero di Napoli. Ha negato, infine, di svolgere servizio di navetta scuola evidenziando come non riuscirebbe a reperire un'occupazione lavorativa compatibile con le patologie da cui è affetta per cui percepisce una pensione di invalidità di euro 297,00 mensili.
In ordine al figlio , in età adolescenziale, chiedeva conferma dei Per_1 provvedimenti assunti in sede di separazione, con aumento dell'importo del contributo di mantenimento in suo favore in euro 400,00.
Entrambe le parti comparivano personalmente in data 15.03.2022 innanzi al
Presidente f.f., il quale, a seguito dell'audizione dei coniugi e dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il Presidente f.f. emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'ordinanza in atti depositata in data 27.03.2022, confermando le medesime condizioni concordate dalle parti in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale.
Designato, poi, il giudice istruttore, fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 29.06.2022 (differita al 06.07.2022).
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore e depositate le memorie integrative, all'udienza del 06.07.2022, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note di trattazione scritta, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183, co.6, c.p.c.
e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 14.02.2023.
A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., all'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il G.I., con ordinanza resa in calce al verbale d'udienza cartolare ammetteva i mezzi istruttori articolati dalle parti e rinviava per l'escussione dei testi all'udienza del 21.11.2023.
Istruita la causa mediante escussione dei testi ammessi, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.05.2024.
3 All'udienza che precede, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il Giudice, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione al Collegio con i termini ex 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento del ricorso introduttivo.
DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con decreto di omologa del 13.01.2021, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
STATUIZIONI ACCESSORIE
REGIME DI AFFIDO DEL FIGLIO MINORE
Relativamente all'affidamento del figlio minore (nato il [...]), deve Per_1 rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010).
D'altro canto, l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato,
4 esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Nel caso di specie, non sono emersi in giudizio comprovati elementi pregiudizievoli per il minore, tali da ostacolare l'affido dello stesso ad entrambi i genitori, come d'altronde richiesto da entrambe le parti.
Sulla base delle anzidette considerazioni, deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso del minore , come peraltro già previsto in sede presidenziale. Per_1
Tale regime comporta che le decisioni di maggior interesse per il minore, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, vanno adottate da entrambi i genitori, secondo quanto consentito dall'art. 337 -quater, co.3, c.c., sì che gli stessi facciano fronte ad un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata del minore, ritiene il
Collegio che vada confermato quello della madre, con la quale ha sempre Per_1 vissuto, non essendo emersi elementi tali da suggerire un cambio di domiciliazione del minore stesso.
DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con il figlio , Per_1 osserva il Collegio che va perseguito l'obiettivo di consentire al minore di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali, atteso che il rapporto padre/figlio deve incrementato e supportato e non di certo ostacolato.
Considerata l'età del minore (di anni diciassette), ritiene il Tribunale di lasciare alla libera determinazione del figlio ed ai suoi desiderata le decisioni in ordine agli incontri con il genitore non collocatario.
STATUIZIONI ECONOMICHE
ASSEGNO DIVORZILE
In merito ai provvedimenti accessori, avuto riguardo agli aspetti economici, va osservato che, quanto all'assegno divorzile, l'art. 5 comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n. 74 del 1987 prevede tra l'altro che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
5 tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Di recente, è intervenuta in materia la sentenza della Corte di Cassazione, che il
Collegio ritiene di condividere, che alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma
6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, così richiedendo l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione,
e in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (Cass. SSUU n. 18287/2018).
Le Sezioni Unite hanno confermato che: a) il parametro (della conservazione) del tenore di vita non ha più cittadinanza nel nostro sistema;
b) l'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno grava sul coniuge richiedente l'assegno, mentre in passato si poneva l'onere di provare l'insussistenza delle relative condizioni a carico del coniuge potenzialmente obbligato;
c) l'assegno svolge una finalità (anche o principalmente) assistenziale.
6 Per altro verso, le Sezioni Unite hanno: a) evidenziato l'ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa dell'assegno, nei casi in cui vi sia la prova - di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (da ultimo, Cass. n. 10781 e 10782 del 2019, n. 6386 del 2019); b) le Sezioni Unite non hanno condiviso la rigida distinzione tra criteri di attribuzione (an debeatur) e di quantificazione (quantum debeatur) dell'assegno, in tal modo innovando rispetto al precedente orientamento consolidato, con l'effetto che per l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive devono applicarsi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Da quanto premesso risulta essere stata confermata la imprescindibile finalità assistenziale dell'assegno, con la quale può concorrere, in determinati casi, quella compensativa.
In tutti i casi in cui l'assegno non sia riconosciuto, non ricorrendo in concreto le condizioni per valorizzare la predetta funzione compensativa, è perché il coniuge richiedente si trova in condizioni di "autosufficienza economica" (cfr. Cass. n. 6386 del 2019).
E' opportuno precisare che l'assegno non è comunque dovuto qualora entrambi i coniugi non abbiano mezzi propri adeguati per vivere dignitosamente, pure in presenza di un relativo squilibrio delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali.
La funzione assistenziale dell'assegno, come si è detto, può concorrere con o essere assorbita dalla funzione compensativa-perequativa, a determinate condizioni, entrambe costituenti espressione della solidarietà post-coniugale valorizzata dalle
Sezioni Unite nella sentenza citata.
Il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente
7 e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
La suddetta valutazione, da operare con riferimento ai criteri indicati dalla norma
(art. 5, comma 6), tra i quali la durata del matrimonio, deve tenere conto delle predette esigenze che integrano il parametro dell'adeguatezza, con effetti sul piano anche della quantificazione dell'assegno in concreto.
Nell'ambito di questo accertamento, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno.
Il mero dato della differenza reddituale tra i coniugi è coessenziale alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale, che è però estranea alle finalità dell'assegno nel mutato contesto.
Un esito interpretativo di questo genere si risolverebbe in una imposizione patrimoniale priva di causa, che sarebbe arduo giustificare in nome della solidarietà post-coniugale.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sono intervenute, poi, a definire la questione inerente la sorte dell'assegno divorzile in favore del coniuge economicamente più debole, qualora questo instauri una stabile convivenza more uxorio, statuendo che tale circostanza non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto al predetto assegno. La scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme ad altra persona, tuttavia, alla luce del principio di autoresponsabilità, importa il venir meno del diritto alla liquidazione della componente assistenziale dell'assegno, persistendo quello alla liquidazione della componente compensativa, purché il coniuge beneficiario provi il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, o di quello personale dell'ex coniuge, nonché le eventuali rinunce concordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio (Cass. SS.UU., 5 novembre 2021, n.32198).
Ciò posto, venendo al caso di specie, ritiene il Tribunale che difettino i presupposti per la corresponsione dell'invocato assegno divorzile nelle sue componenti assistenziale, compensativa e perequativa.
8 Quanto alla funzione assistenziale, osserva il Tribunale dall'istruttoria svolta è emerso quanto segue.
Dalle dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente, sig.ra , cugina Tes_1 del ricorrente emerge l'attività di accompagnamento scolastico di ragazzi svolta dalla . La stessa ha dichiarato di averla vista svolgere attività di CP_1 accompagnamento scolastico nei pressi del liceo Giordano Bruno di Arzano. Di incontrarla mentre lascia a scuola i ragazzi per cui svolge attività di accompagnamento, precisando che lei percorre la strada ove la incontra quotidianamente per andare a lavoro quando svolge il turno mattutino dalle ore
8.00 alle ore 14.00 e che vede la signora effettuare il servizio per 3-4 ragazzi. CP_1
Le dichiarazioni rese sono precise e concordanti e dell'attendibilità delle stesse non vi è motivo di dubitare in ragione della linearità del narrato offerto, della percezione diretta e personale dei fatti di causa e dell'assenza di qualsivoglia interesse all'interno della causa (cfr. Cass.civ. sentenza del 02.02.2021, n. 2295 sulla piena attendibilità del testimone parente di una delle parti, in assenza di elementi di segno contrario). può per contro ricavarsi dalle dichiarazioni dell'altro CP_2 teste escusso generiche e prive di specifici riferimenti spazio temporali.
Le dichiarazioni della teste in ordine all'attività di accompagnamento Tes_1 scolastico, unitamente alla percezione dell'assegno di invalidità per circa 300,00 euro (cfr dichiarazioni in ricorso e certificato allegato alla seconda memoria ex art. 183, co.6, c.p.c.), dimostrano la sussistenza in capo alla sig.ra di mezzi CP_1 adeguati per un autonomo sostentamento, con ciò difettando la prova della componente assistenziale dell'assegno.
Del resto, in sede di separazione consensuale, appena 11 mesi prima della domanda di divorzio, è stato previsto in favore dell'odierna resistente un assegno di mantenimento nella misura minima di euro 100,00, ammontare che denota, hic et nunc, la sussistenza in capo alla medesima della capacità seppur minima a produrre reddito, in quanto in caso contrario le parti avrebbero previsto un importo maggiore.
Per contro, non può ritenersi provata la percezione di emolumenti in capo alla da parte della scuola di ballo “briciola dance” e ciò in ragione della CP_1 contraddittorietà delle deposizioni dei testi, e della non incompatibilità con quanto dichiarato dalla teste (che avrebbe visto bambine intorno alle 17.00 Tes_1
9 entrare ed uscire dalla scuola con la sacca sportiva ) con quanto affermato dalla teste (insegnante di ballo che ha dichiarato di svolgere attività senza scopo Tes_2 di lucro con amici dei genitori dell' e con i relativi figli e di non percepire CP_1 compensi ma di limitarsi a pagare le utenze che divide con i partecipanti ai corsi gratuiti;
precisando di esser stata insegnante di ballo per 30 anni e di aver deciso di dedicarsi al sociale senza scopo di lucro dopo esser rimasta vedova ed aver avuto dei gravi problemi di salute.
Inutili ai fini di causa le dichiarazioni del teste il quale ha riferito di aver Tes_3 conoscenza delle circostanze solo de relato.
Del pari, anche sotto il profilo della componente perequativo-compensativa non si giustifica la debenza dell'assegno divorzile a carico del ed in favore della Parte_1 sig.ra , non potendo dirsi provato – per assenza di deduzioni e di CP_1 articolazione di mezzi istruttori sul punto – che quest'ultima, in costanza di matrimonio, abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla conduzione della vita familiare ed alla cura del figlio, fornendo così, di concerto con il coniuge, un decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e di quello del marito.
Valutati gli elementi così esposti, ritiene il tribunale che non siano stati provati i presupposti di diritto sopra evidenziati inerenti l'an debeatur dell'assegno divorzile.
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
Quanto alla richiesta di corresponsione di un assegno a carico del padre in favore del figlio minore , considerato che lo stesso è collocato presso la madre, la Per_1 quale provvede in via diretta al mantenimento, deve provvedersi in ordine all'importo del mantenimento a carico del ricorrente
Orbene, ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età del figlio, del breve lasso di tempo trascorso dalla separazione (occorsa nell'anno 2021) e delle condizioni economiche dei coniugi che debba esser confermato l'importo dell'assegno in euro
300,00 così come previsto in sede di separazione.
In ordine alle condizioni economiche del ricorrente in particolare si osserva che lo stesso svolge la professione di operaio presso un'impresa edile, percependo uno stipendio netto mensile di euro 1200,00 (cfr. buste paga allegate al ricorso introduttivo, documentazione depositata in data 29.12.2021), oltre ad essere
10 gravato da una rata mensile di euro 257,00 per un finanziamento contratto per l'acquisto di un' autovettura Fiat 500 (cfr. documentazione depositata in data
29.12.2021); per contro non è emersa la prova della percezione di emolumenti ulteriori per lavori di pulizia che – nella prospettazione dei parte resistente – svolgerebbe presso il cimitero di Napoli. Sul punto le dichiarazioni del teste
[...]
, escusso all'udienza del 21.11.2023, sono totalmente inidonee a fondare Tes_4 gli assunti considerato l'esiguo numero di volte in cui il teste avrebbe incontrato il
. Il sig. ha, infatti, riferito di recarsi al cimitero un paio di volte al Parte_1 Tes_4 mese e di aver visto il D'NI in alcune occasioni, in totale una quindicina di volte;
anche in ordine alle attività svolte ( “Ripuliva dai fiori vecchi le tombe, metteva in ordine e faceva qualche lavoretto di manutenzione…. Ho visto qualche volta qualche signore lì al cimitero che gli dava dei soldi ma non so per quale motivo” ) le dichiarazioni sono generiche ed inidonee a fondare gli assunti in assenza di ulteriori elementi di riscontro.
In ragione di ciò deve porsi a carico del sig. l'obbligo di Parte_1 corrispondere a titolo di mantenimento del figlio minore l'assegno mensile Per_1 pari ad euro 300,00, somma soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT, come già statuito in sede presidenziale.
La suddetta somma dovrà essere versata entro il 5 di ogni mese alla sig.ra CP_1
, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente
[...] bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In ordine alle spese straordinarie, salvo diverso accordo tra i coniugi, le stesse vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, con contribuzione da parte di ciascun genitore nella misura del 50%.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
In ordine all'assegnazione della casa familiare -meglio identificata in atti- osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'assegnazione alla resistente, genitore collocatario del figlio minore . Per_1
11 Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia che la casa sia in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, la casa coniugale sita in ND (NA) al Viale D. Di Matteo
n.6, è tutt'ora abitata dalla resistente unitamente al figlio minore , con la Per_1 conseguenza che sussistono i presupposti di legge per disporne l'assegnazione alla sig.ra . CP_1
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
(c.f.: e (c.f.:
[...] C.F._1 Controparte_1
) -Atto n.44, Parte II, Serie A, anno 2005 – celebrato in C.F._2
ND (NA) il 17.09.2005;
- affida il figlio minore (nato a [...] il [...]) in forma condivisa ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre come in parte motiva indicato;
- rigetta la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile in favore della sig.ra per le ragioni di cui in parte motiva;
Controparte_1
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1
l'assegno mensile pari alla somma di euro 300,00 a titolo di Controparte_1 mantenimento del figlio minore nei termini di cui in parte motiva, oltre al Per_1
12 50% delle spese straordinarie;
- assegna la casa coniugale sita in ND (NA) al Viale D. Di Matteo n.6 alla sig.ra ; Controparte_1
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente Ordinamento dello Stato Civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, lì 3.12.2024
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
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