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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/12/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 529 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Sant'Antioco, presso lo studio dell'avv. FLAVIO LOCCI, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliato presso Controparte_1
lo studio dell'avv. FRANCESCA ESPOSITO, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
1 Pubblico Ministero,
intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1. confermare l'affidamento condiviso dei minori figli e ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli minori, tra cui le scelte relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, all'eventuale indirizzo religioso, alla partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente;
2. disporre che il minore abbia la collocazione prevalente e la residenza a casa del padre;
Persona_2
3. disporre che il padre, , provveda in via esclusiva al mantenimento del figlio, Parte_1 [...]
; Per_2
4. disporre che il padre percepisca l'intero assegno unico del figlio, ; Persona_2
5. confermare che la minore mantenga la collocazione e residenza a casa della madre, Persona_1
; Controparte_1
6. confermare che la madre, , percepisca l'intero assegno unico della figlia, Controparte_1 [...]
; Per_1
7. confermare a carico del signor il contributo di mantenimento della minore, Parte_1 Per_1
di € 25,00 mensili;
[...]
2 8. confermare che entrambi i genitori partecipino nella misura del 50% alle spese straordinarie dovute e documentate che si rendano necessarie nell'interesse dei figli, così come disciplinato dalla delibera del C.N.F. nella seduta del 29.11.2017;
9. spese compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/01/2025, , premesso di avere avuto una relazione Parte_1
sentimentale con per quasi 10 anni dalla quale sono nati i figli Controparte_2 Per_1
(10/06/2009) e (22/09/2011), e che, cessata l'unione affettiva, le parti hanno definito Per_2
concordemente la disciplina di affidamento, collocamento e visita, e mantenimento dei minori con un accordo recepito dal tribunale nel decreto del 7/06/2018 a definizione della controversia instaurata dalla convenuta;
che a causa delle proprie difficoltà economiche non aveva potuto per alcuni anni contribuire al mantenimento dei figli ma li aveva sempre tenuti con sé secondo gli accordi presi ed anche per tempi maggiori, come avvenuto in occasione della gravidanza della convenuta - che aveva nel frattempo instaurato una nuova relazione affettiva - durante la quale il padre aveva tenuto i figli con sé in via prevalente provvedendo in via diretta al loro mantenimento grazie al reddito di cittadinanza percepito;
che, avendo anch'egli instaurato una nuova convivenza, dispone di nuova abitazione nella quale può accogliere adeguatamente i figli;
che la convenuta, successivamente al parto, ha tuttavia richiesto il versamento del contributo al mantenimento dei figli limitando la frequentazione del padre al finesettimana;
che date le proprie condizioni economiche egli non ha la possibilità di versare alcunché se non contribuire a piccole spese come la mensa scolastica e l'acquisto di abbigliamento;
ciò premesso, il ricorrente ha
3 chiesto la modifica della disciplina di collocamento dei minori con la previsione di tempi paritari di permanenza presso ciascun genitore e del mantenimento diretto.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 31/03/2025, Controparte_1
chiedendo, fermo l'affidamento condiviso dei minori, la previsione del collocamento del figlio presso il padre e mantenimento diretto da parte di questo, e della figlia presso la Per_2 Per_1
madre con versamento in capo al padre di 25,00 euro quale contributo al mantenimento della bambina, e la erogazione dell'assegno unico per i figli in favore del genitore rispettivamente collocatario.
Senza istruttoria, nell'udienza del 10/09/2025, le parti hanno concordemente dato atto di volere definire la controversia alle condizioni trascritte in epigrafe.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate dalle parti devono essere recepite in quanto non appaiono in contrasto con gli interessi della prole.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, a modifica del decreto del Tribunale di Cagliari in data 7/06/2018 assunto nel procedimento n. 2482/2017 VG., come modificato con successivo decreto del 4/11/2021 nel procedimento n. 1997/2021 VG.:
1. conferma l'affidamento condiviso dei minori figli e;
Persona_1 Persona_2
2. dispone che il minore sia collocato in via prevalente presso il padre, dove sarà fissata Persona_2
la residenza anagrafica del minore;
4 3. dispone che la minore sia collocata in via prevalente presso la madre, dove resterà Persona_1
fissata la residenza anagrafica della minore;
4. dispone che provveda in via esclusiva al mantenimento del figlio con lui Parte_1
convivente;
5. dispone che versi mensilmente in favore di la somma di Parte_1 Controparte_2
euro 25,00 per il mantenimento della figlia;
Per_1
6. conferma il concorso di entrambi i genitori nel pagamento delle spese straordinarie che si rendano necessarie per i figli in ragione del 50% ciascuno, dovute e documentate, secondo la disciplina delle
Linee Guida del C.N.F. in data 29/11/2017;
7. dà atto dell'accordo tra le parti per cui , padre dei minori, percepirà in via Parte_1
esclusiva l'assegno unico erogato per il figlio con lui convivente, e Per_2 Controparte_2
madre dei minori, percepirà in via esclusiva l'assegno unico erogato per la figlia con lei Per_1
convivente;
8. compensa le spese del giudizio.
Cagliari, 19/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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