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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3139/2025 R.G.N.C.
TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. GRECO PATRICIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. GRECO PATRICIA , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 27/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso congiunto depositato in data 24/06/2025 le parti, non legate da vincolo matrimoniale, hanno chiesto concordemente al Tribunale di disciplinare il regime di affidamento e di mantenimento della IG minore
, nata a [...] il [...] dalla loro relazione, sulla Persona_1 base del seguente accordo:
“SULL'AFFIDAMENTO E SUL REGIME DI VISITA DEL MINORE
a) La IG minore resterà affidata esclusivamente alla madre, con Per_1 collocazione prevalente presso la di lei abitazione sita in Partinìco Via Foggia,42 piano primo;
b) Gli istanti eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla IG minore provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, la Per_1 religione, l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni.
c) Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinchè gli stessi mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
d) I ricorrenti, nell'attuazione degli intenti sopra enunciati e nella gestione delle decisioni di maggior interesse per la IG , dovranno confrontarsi e Per_1 concordare preventivamente le migliori scelte per loro e si prodigheranno a non opporre divieti od ostacoli, ponendo in essere un'attività di collaborazione nella ricerca di soluzioni condivise nelle scelte significative per la crescita e l'educazione della IG.
e) II sig. avrà facoltà, di vedere e tenere con sé la IG , CP_1 Per_1 due volte a settimana, e precisamente il lunedì ed il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 19:00;
f) A settimane alterne la minore passerà il week-end con il padre che la preleverà il venerdì pomeriggio alle ore 18:00 presso l'abitazione della madre, riportandola presso il domicilio della stessa entro le ore 20:00 e ciò senza previsione di pernottamento attesa la tenera età della piccola.
g) Le festività natalizie e di fine anno saranno trascorse dalla IG con il padre alternativamente, in particolar modo il giorno di Natale dalle ore 12:00 fino alle
18:00 ed il giorno di Capodanno dalle ore 18:00 alle ore 22:00.
h) Allo stesso modo si procederà con il detto principio di alternanza annuale per le altre festività quali Pasqua, il lunedì in Albis, 25 aprile, primo maggio, 2 giugno ed ogni altra festa comandata da calendario, in modo che la IG possa trascorrere ad anni alterni tutte le festività di cui sopra un anno con la madre ed un anno con il padre, senza previsione di pernottamento presso il padre e ciò attesa sia la tenera età della piccola, che il suo forte attaccamento alla madre.
i) Ciascun genitore festeggerà il proprio compleanno con la IG minore, anche nell'ipotesi in cui questo non ricada nel periodo di sua spettanza. Il genitore, nel giorno del proprio compleanno, terrà la minore dalle ore 14:30 e la riconsegnerà all'altro entro le ore 18:30 del medesimo giorno salvo che questo non ricada nel giorno di sua spettanza, fatti salvi i giorni e gli orari sopra indicati.
j) I genitori si accorderanno per l'eventuale recupero del giorno di visita ove il compleanno ricada in un giorno in cui la IG sarebbe rimasta con l'altro genitore.
k) Con riferimento, invece, al compleanno della IG, ai fine di evitare qualsiasi contrasto, nell'ipotesi di disaccordo, la minore festeggerà il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore. L'altro genitore, a cui per turno non spetta festeggiare con la IG il compleanno, potrà farlo il giorno prima o il giorno dopo.
l) Nel periodo di vacanze estive (fine della scuola - inizio scuola) ciascun genitore potrà tenere la IG con sé per 7 giorni non consecutivi dalle ore 12:00 alle ore
18:00, e senza previsione di pernottamento presso l'abitazione del padre e ciò come sopra già detto, attesa la tenera età della piccola . Per_1
m) Entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno gli stessi dovranno comunicare per iscritto all'altro, in ragione di quanto sopra stabilito e nel rispetto del preminente interesse della IG stessa, il periodo di vacanze estive che questa trascorrerà con loro e con obbligo di riscontro entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta comunicazione con qualsiasi mezzo.
n) Entrambi i genitori si danno reciproco consenso al rilascio della carta di identità della minore valida per l'espatrio nonché per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o comunque di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio proprio e della IG minore per uso turistico o di lavoro, ed il presente atto potrà eventualmente servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente a rilasciarli o a rinnovarli.
o) I detti documenti potranno essere custoditi, indistintamente, dal padre o dalla madre ma con preciso obbligo, per chi li detiene, di consegnarli, entro e non oltre
24 ore dalla richiesta, all'altro genitore;
quest'ultimo li custodirà per tutto il tempo in cui avrà la minore presso di sé e senza che l'altro, in tale periodo, ne possa richiedere la restituzione.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DELLA FIGLIA.
a) La Sig.ra ad oggi non esplica attività lavorativa ed ha iniziato a Parte_2 percepire il R.D.I. nella misura di €. 839,00 mensili;
b) II Sig. , attualmente svolge lavori saltuari come muratore senza però CP_1 regolare contratto riuscendo a percepire mediamente circa €. 500,00 mensili;
c) Vista la rispettiva situazione economica, il signor verserà alla CP_1
Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_3 mantenimento della IG , la somma complessiva di €. 150,00 - da Per_1 rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT - FOI - tramite accredito sulla carta prepagata ricaricabile Postepay Evolution. codice Iban
[...], oltre rivalutazione annuale ISTAT, autorizzando altresì la Signora a percepire l'intero importo Parte_1 dell'assegno unico universale erogato dall'INPS per la IG minore, e ciò sino a quando quest'ultima ne avrà diritto.
SPESE STRAORDINARIE
Entrambi i coniugi avranno l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie dì svago, di istruzione e mediche non coperte dal S.S.N., nonché quelle che si dovessero rendere necessarìe nell'interesse della IG, che le parti provvederanno a ripetersi, qualora uno dei due dovesse anticiparle per intero, previa esibizione di idonea documentazione.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte dì una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalia data di ricevimento della richiesta.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Al fine di prevenire eventuali controversie relative alla classificazione delle spese, straordinarie/ordinarie, e loro ripartizione si applicheranno le linee guida in materia di mantenimento dei figli di cui al "Protocollo su spese extra - assegno per il mantenimento dei figli del 02.07.2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo che i genitori con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di avere ricevuto in copia e di conoscerne esattamente il contenuto.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla minore andranno a benefìcio del genitore che li ha esborsati”.
2) Le parti, con le note del 22.07.2025, hanno depositato un'integrazione al proprio ricorso congiunto per la regolamentazione affidamento e mantenimento della IG minore rettificando e sostituendo il punto a) nei seguenti termini: “a) La IG minore resterà affidata ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre,
, sita in Partinico Via Foggia,42 piano primo;
Parte_1
3) La domanda va senz'altro accolta, poiché le condizioni sopra riportate, così come rettificate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e sono conformi all'interesse della IG.
4) In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.
1) prende atto dell'accordo di cui al ricorso congiunto depositato in data
24.06.2025, così come rettificato con note del 22.07.2025, intervenuto fra e in ordine al regime di Parte_1 CP_1 affidamento e di mantenimento della IG minore , nata a [...]
Partinico il 21/12/2023;
2) nulla sulla spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3139/2025 R.G.N.C.
TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. GRECO PATRICIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. GRECO PATRICIA , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 27/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso congiunto depositato in data 24/06/2025 le parti, non legate da vincolo matrimoniale, hanno chiesto concordemente al Tribunale di disciplinare il regime di affidamento e di mantenimento della IG minore
, nata a [...] il [...] dalla loro relazione, sulla Persona_1 base del seguente accordo:
“SULL'AFFIDAMENTO E SUL REGIME DI VISITA DEL MINORE
a) La IG minore resterà affidata esclusivamente alla madre, con Per_1 collocazione prevalente presso la di lei abitazione sita in Partinìco Via Foggia,42 piano primo;
b) Gli istanti eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla IG minore provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, la Per_1 religione, l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni.
c) Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinchè gli stessi mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
d) I ricorrenti, nell'attuazione degli intenti sopra enunciati e nella gestione delle decisioni di maggior interesse per la IG , dovranno confrontarsi e Per_1 concordare preventivamente le migliori scelte per loro e si prodigheranno a non opporre divieti od ostacoli, ponendo in essere un'attività di collaborazione nella ricerca di soluzioni condivise nelle scelte significative per la crescita e l'educazione della IG.
e) II sig. avrà facoltà, di vedere e tenere con sé la IG , CP_1 Per_1 due volte a settimana, e precisamente il lunedì ed il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 19:00;
f) A settimane alterne la minore passerà il week-end con il padre che la preleverà il venerdì pomeriggio alle ore 18:00 presso l'abitazione della madre, riportandola presso il domicilio della stessa entro le ore 20:00 e ciò senza previsione di pernottamento attesa la tenera età della piccola.
g) Le festività natalizie e di fine anno saranno trascorse dalla IG con il padre alternativamente, in particolar modo il giorno di Natale dalle ore 12:00 fino alle
18:00 ed il giorno di Capodanno dalle ore 18:00 alle ore 22:00.
h) Allo stesso modo si procederà con il detto principio di alternanza annuale per le altre festività quali Pasqua, il lunedì in Albis, 25 aprile, primo maggio, 2 giugno ed ogni altra festa comandata da calendario, in modo che la IG possa trascorrere ad anni alterni tutte le festività di cui sopra un anno con la madre ed un anno con il padre, senza previsione di pernottamento presso il padre e ciò attesa sia la tenera età della piccola, che il suo forte attaccamento alla madre.
i) Ciascun genitore festeggerà il proprio compleanno con la IG minore, anche nell'ipotesi in cui questo non ricada nel periodo di sua spettanza. Il genitore, nel giorno del proprio compleanno, terrà la minore dalle ore 14:30 e la riconsegnerà all'altro entro le ore 18:30 del medesimo giorno salvo che questo non ricada nel giorno di sua spettanza, fatti salvi i giorni e gli orari sopra indicati.
j) I genitori si accorderanno per l'eventuale recupero del giorno di visita ove il compleanno ricada in un giorno in cui la IG sarebbe rimasta con l'altro genitore.
k) Con riferimento, invece, al compleanno della IG, ai fine di evitare qualsiasi contrasto, nell'ipotesi di disaccordo, la minore festeggerà il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore. L'altro genitore, a cui per turno non spetta festeggiare con la IG il compleanno, potrà farlo il giorno prima o il giorno dopo.
l) Nel periodo di vacanze estive (fine della scuola - inizio scuola) ciascun genitore potrà tenere la IG con sé per 7 giorni non consecutivi dalle ore 12:00 alle ore
18:00, e senza previsione di pernottamento presso l'abitazione del padre e ciò come sopra già detto, attesa la tenera età della piccola . Per_1
m) Entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno gli stessi dovranno comunicare per iscritto all'altro, in ragione di quanto sopra stabilito e nel rispetto del preminente interesse della IG stessa, il periodo di vacanze estive che questa trascorrerà con loro e con obbligo di riscontro entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta comunicazione con qualsiasi mezzo.
n) Entrambi i genitori si danno reciproco consenso al rilascio della carta di identità della minore valida per l'espatrio nonché per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o comunque di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio proprio e della IG minore per uso turistico o di lavoro, ed il presente atto potrà eventualmente servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente a rilasciarli o a rinnovarli.
o) I detti documenti potranno essere custoditi, indistintamente, dal padre o dalla madre ma con preciso obbligo, per chi li detiene, di consegnarli, entro e non oltre
24 ore dalla richiesta, all'altro genitore;
quest'ultimo li custodirà per tutto il tempo in cui avrà la minore presso di sé e senza che l'altro, in tale periodo, ne possa richiedere la restituzione.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DELLA FIGLIA.
a) La Sig.ra ad oggi non esplica attività lavorativa ed ha iniziato a Parte_2 percepire il R.D.I. nella misura di €. 839,00 mensili;
b) II Sig. , attualmente svolge lavori saltuari come muratore senza però CP_1 regolare contratto riuscendo a percepire mediamente circa €. 500,00 mensili;
c) Vista la rispettiva situazione economica, il signor verserà alla CP_1
Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_3 mantenimento della IG , la somma complessiva di €. 150,00 - da Per_1 rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT - FOI - tramite accredito sulla carta prepagata ricaricabile Postepay Evolution. codice Iban
[...], oltre rivalutazione annuale ISTAT, autorizzando altresì la Signora a percepire l'intero importo Parte_1 dell'assegno unico universale erogato dall'INPS per la IG minore, e ciò sino a quando quest'ultima ne avrà diritto.
SPESE STRAORDINARIE
Entrambi i coniugi avranno l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie dì svago, di istruzione e mediche non coperte dal S.S.N., nonché quelle che si dovessero rendere necessarìe nell'interesse della IG, che le parti provvederanno a ripetersi, qualora uno dei due dovesse anticiparle per intero, previa esibizione di idonea documentazione.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte dì una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalia data di ricevimento della richiesta.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Al fine di prevenire eventuali controversie relative alla classificazione delle spese, straordinarie/ordinarie, e loro ripartizione si applicheranno le linee guida in materia di mantenimento dei figli di cui al "Protocollo su spese extra - assegno per il mantenimento dei figli del 02.07.2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo che i genitori con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di avere ricevuto in copia e di conoscerne esattamente il contenuto.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla minore andranno a benefìcio del genitore che li ha esborsati”.
2) Le parti, con le note del 22.07.2025, hanno depositato un'integrazione al proprio ricorso congiunto per la regolamentazione affidamento e mantenimento della IG minore rettificando e sostituendo il punto a) nei seguenti termini: “a) La IG minore resterà affidata ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre,
, sita in Partinico Via Foggia,42 piano primo;
Parte_1
3) La domanda va senz'altro accolta, poiché le condizioni sopra riportate, così come rettificate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e sono conformi all'interesse della IG.
4) In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.
1) prende atto dell'accordo di cui al ricorso congiunto depositato in data
24.06.2025, così come rettificato con note del 22.07.2025, intervenuto fra e in ordine al regime di Parte_1 CP_1 affidamento e di mantenimento della IG minore , nata a [...]
Partinico il 21/12/2023;
2) nulla sulla spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.