CA
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/10/2025, n. 5632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5632 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6679 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 03/10/2025 e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to Nicola Pignatiello in virtù di procura agli atti del giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Napoli, piazza Sannazaro n. 57;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA
1 (P.I. , in persona Controparte_2 P.IVA_1
dell'amministratore delegato p.t., quale cessionaria del credito azionato nel giudizio monitorio da per il tramite della propria Controparte_1
mandataria con rappresentanza sostanziale e processuale Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv.to AN ON in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di risposta nel presente grado ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detto difensore in Roma, piazzale di Porta Pia n. 116;
INTERVENUTA
e per essa (P.I. Controparte_3 Controparte_4
), in persona dell'amministratore delegato p.t., quale società P.IVA_2
incorporante rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_2
AN ON in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce all'atto di intervento nel presente grado ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detto difensore in Milano, via V. Monti n. 2;
INTERVENUTA
e per essa (P.I. Controparte_3 Controparte_5
), in persona dell'amministratore delegato p.t., rappresentata e P.IVA_3
difesa dall'avv.to Sonia Sodano in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce all'atto di intervento ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detto difensore in Cuneo, via Michele
Coppino n. 15;
INTERVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
15942/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 74626/2016 R.G., pubblicata in data 13/10/2021.
FATTO E DIRITTO
2 § 1 — Il Tribunale di Roma pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da così statuiva: << 1) revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto (n. 20790/2016 di questo Tribunale); 2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
dell'importo di euro 17.682,11, oltre interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 dal
15.7.2014 al saldo effettivo;
3) condanna al rimborso, in Parte_1
favore di delle spese di lite del presente giudizio, che, Controparte_1
già operata la parziale compensazione delle stesse nella misura di un terzo, si liquidano per la restante parte in euro 3.223,50 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
4) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da decreto del 6.4.2021, nella misura di due terzi a carico di Parte_1
e nella restante misura di un terzo a carico di > Controparte_1
§ 2 — Avverso detta sentenza ha proposto appello Parte_1 [...]
non si è costituito e sono intervenuti i cessionari del credito per CP_1
resistere al gravame.
§ 3 — All'udienza di prima comparizione del 4 marzo 2022 la Corte rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 gennaio 2023, successivamente differita, da ultimo all'udienza del 26 settembre 2025.
§ 4 — A tale udienza le parti non comparivano e la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'odierna udienza a cui pure le parti non comparivano.
§ 5 — Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi degli artt. 309 e 181 cpc, trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25/6/2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357
3 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 u.co. c.p.c.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di e con l'intervento di
[...] Controparte_1 [...]
quale cessionaria del credito azionato nel giudizio CP_2
monitorio da , per il tramite della propria mandataria con Controparte_1
rappresentanza sostanziale e processuale di Parte_2 CP_3
e per essa (P.I. ), in
[...] Controparte_4 P.IVA_2
persona dell'amministratore delegato p.t., quale società incorporante
[...]
e di e per essa CP_2 Controparte_3 Controparte_5
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 15942/2021 pubblicata in data 13.10.2021, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma il giorno 03/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6679 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 03/10/2025 e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to Nicola Pignatiello in virtù di procura agli atti del giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Napoli, piazza Sannazaro n. 57;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA
1 (P.I. , in persona Controparte_2 P.IVA_1
dell'amministratore delegato p.t., quale cessionaria del credito azionato nel giudizio monitorio da per il tramite della propria Controparte_1
mandataria con rappresentanza sostanziale e processuale Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv.to AN ON in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di risposta nel presente grado ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detto difensore in Roma, piazzale di Porta Pia n. 116;
INTERVENUTA
e per essa (P.I. Controparte_3 Controparte_4
), in persona dell'amministratore delegato p.t., quale società P.IVA_2
incorporante rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_2
AN ON in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce all'atto di intervento nel presente grado ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detto difensore in Milano, via V. Monti n. 2;
INTERVENUTA
e per essa (P.I. Controparte_3 Controparte_5
), in persona dell'amministratore delegato p.t., rappresentata e P.IVA_3
difesa dall'avv.to Sonia Sodano in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce all'atto di intervento ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detto difensore in Cuneo, via Michele
Coppino n. 15;
INTERVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
15942/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 74626/2016 R.G., pubblicata in data 13/10/2021.
FATTO E DIRITTO
2 § 1 — Il Tribunale di Roma pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da così statuiva: << 1) revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto (n. 20790/2016 di questo Tribunale); 2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
dell'importo di euro 17.682,11, oltre interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 dal
15.7.2014 al saldo effettivo;
3) condanna al rimborso, in Parte_1
favore di delle spese di lite del presente giudizio, che, Controparte_1
già operata la parziale compensazione delle stesse nella misura di un terzo, si liquidano per la restante parte in euro 3.223,50 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
4) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da decreto del 6.4.2021, nella misura di due terzi a carico di Parte_1
e nella restante misura di un terzo a carico di > Controparte_1
§ 2 — Avverso detta sentenza ha proposto appello Parte_1 [...]
non si è costituito e sono intervenuti i cessionari del credito per CP_1
resistere al gravame.
§ 3 — All'udienza di prima comparizione del 4 marzo 2022 la Corte rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 gennaio 2023, successivamente differita, da ultimo all'udienza del 26 settembre 2025.
§ 4 — A tale udienza le parti non comparivano e la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'odierna udienza a cui pure le parti non comparivano.
§ 5 — Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi degli artt. 309 e 181 cpc, trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25/6/2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357
3 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 u.co. c.p.c.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di e con l'intervento di
[...] Controparte_1 [...]
quale cessionaria del credito azionato nel giudizio CP_2
monitorio da , per il tramite della propria mandataria con Controparte_1
rappresentanza sostanziale e processuale di Parte_2 CP_3
e per essa (P.I. ), in
[...] Controparte_4 P.IVA_2
persona dell'amministratore delegato p.t., quale società incorporante
[...]
e di e per essa CP_2 Controparte_3 Controparte_5
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 15942/2021 pubblicata in data 13.10.2021, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma il giorno 03/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
4