Articolo 5 della Legge 16 ottobre 1954, n. 1051
Articolo 4Articolo 6
Versione
2 dicembre 1954
Art. 5.
L'ammontare della quota, da porsi a carico dei possessori di cavalli e asini stalloni, per il rimborso delle spese relative alla visita da parte della Commissione di cui all'art. 4, e' determinato annualmente con decreto del prefetto, su proposta della predetta Commissione provinciale.
Entrata in vigore il 2 dicembre 1954