Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 174/2019 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
2627/2018 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data
29.11.2018, vertente
TRA
P.Iva: , in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante della società Parte_2
, C.F. ;
[...] C.F._1
, C.F. , Parte_3 C.F._2
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pierluigi Tramparulo
APPELLANTI
E
P.I. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t.
Pagina 1
NONCHE'
C.F. , a mezzo della sua procuratrice Controparte_2 P.IVA_3
speciale C.F. , Controparte_3 P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco
INTERVENTRICE VOLONTARIA EX ART: 111 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.12.2024, la Parte_1 [...]
e proponevano opposizione avverso il decreto Pt_2 Parte_3
ingiuntivo n. 1481/2014 depositato in data 20.10.2024, con il quale il
Tribunale di Torre Annunziata, su ricorso della Controparte_1
ingiungeva loro - in qualità rispettivamente di debitrice
[...]
principale e fideiussori- il pagamento dell'importo di € 32.646,54 oltre interessi al tasso convenzionale dal 21.10.2010 al saldo, a titolo di scoperto del conto corrente n. 757.18, acceso presso la filiale di Piano di Sorrento il
22.3.2002 e chiuso in data 21.10.2010.
Gli opponenti eccepivano la mancata prova del credito vantato in relazione alla fonte negoziale del credito ed alla ricezione degli estratti conto,
l'applicazione di interessi ultralegali ed anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., la nullità della commissione di massimo scoperto, l'illegittimità dei criteri di addebito delle valute e la sussistenza delle condizioni per la liberazione dei fideiussori ai sensi degli art. 1956 c.c. Chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Pagina 2 Si costituiva in giudizio la Controparte_1
instando per il rigetto dell'opposizione ovvero, in via subordinata, per la condanna degli opponenti al pagamento in suo favore della diversa somma riconosciuta dovuta.
Il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., dopodiché, disattendendo le richieste istruttorie di parte attrice, all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., emetteva la sentenza n.
2627/2018, che cosi disponeva:
“A) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1481/2014 di questo tribunale.
B) Condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, che quantifica in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.a., se dovute”.
Avverso detta sentenza proponevano appello " ", Parte_4
, e , con atto di citazione notificato in data Parte_2 Parte_3
3.1.2019 e convenivano in giudizio, dinanzi la Corte di Appello di Napoli, la proponendo quattro motivi così Controparte_1
rubricati:
- 1.1) erroneo esame della documentazione prodotta dall'istituto di credito a fondamento della propria asserita pretesa monitoria essendo stati versati - solo parzialmente - gli estratti conto (in copia non conforme) da una data molto successiva alla apertura del conto corrente. violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. 1.2) omesso assolvimento da parte dell'istituto di credito del proprio onere probatorio sull'esistenza del credito. 1.3) erronea indicazione dell'arco temporale di durata del rapporto di conto corrente e dei relativi estratti conto in quanto il giudicante lo ha
Pagina 3 ritenuto estinto in data 22.06.2006 e non alla corretta data del 21.10.2010.
1.4) assorbenza di tale motivo di appello. necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto
- 2.1) omessa pronuncia sulla domanda di applicazione del principio del saldo zero alla memoria 183 vi comma c.p.c. – primo termine. 2.2) erronea valutazione in merito alla eccezione di carenza di prova della trasmissione degli estratti conto come previsto per legge e per contratto di conto corrente
2.3) mancata produzione integrale degli estratti conto ed onus probandi posto a carico dell'asserito creditore. 2.3) disconoscimento analitico delle copie prodotte in atti da parte della .. 2.4) c.t.p. di parte della CP_4 Pt_1
[... a firma del dott. ; Persona_1
- 3.1.) rigetto della istanza di c.t.u. 3.2) omessa valutazione della c.t.p. 3.3.) erronea applicazione del principio di non contestazione. 3.4) reiterazione della richiesta di espletamento della c.t.u. 3.5) erronea applicazione del principio di non contestazione. 3.6) erronea pronuncia in merito all'applicazione di interessi anatocistici. 3.7) erronea pronuncia in merito alla eccezione di applicazione di interessi oltre il tasso soglia.
- 4.1) contratto di fideiussione e . 4.2) Parte_2 Parte_3
clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 - contrarietà art. 2, l. n. 287 del 1990. 4.3) eccezione di nullità. rilevabilità di ufficio in ogni stato e grado del giudizio. intese vietate rilevanti. ordinanza
Cassazione civile, 12 dicembre 2017, n. 29810.
Gli appellanti rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma totale della appellata SENTENZA N.
2627/2018, PUBBL. IL 29.11.2018 - REPERT. N. 3700/2018, emessa dal
Tribunale di Torre Annunziata in persona del Giudice Dott.ssa Silvia Blasi,
Pagina 4 sentire rigettare tutte le eccezioni come articolate e proposte da
[...]
, e in accoglimento di tutte le domande, Controparte_1
eccezioni e deduzioni proposte da , Parte_4
e nel presente atto di appello - Parte_2 Parte_3
– e nel corso del giudizio di primo grado e che abbiansi qui per ripetute anche se per brevità non trascritte. In ogni caso, parte appellante chiede di condannare alla refusione Controparte_5
di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'Avv. Pierluigi Tramparulo per fattone anticipo. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede disporsi l'espletamento della richiesta C.T.U. e non ammessa dal
Giudice di Primo Grado”.
Non si costituiva la che restava contumace. Controparte_1
Nel corso del giudizio interveniva, invece, la Controparte_2
deducendo di essere ora l'unica legittimata attivamente a richiedere ed ottenere il credito dagli odierni appellanti;
ciò in quanto cessionaria del credito in questione in forza del contratto di cessione di crediti pecuniari stipulato in data 20 dicembre 2017, di cui all'avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23/12/2017 - Parte Seconda
n.151. La deduceva l'assoluta infondatezza di tutti i motivi Controparte_2
di appello e rassegnava le seguenti conclusioni:
1) Rigettare tutte le domande proposte da La società Parte_4
", con sede in Sorrento (NA) al Corso Italia n. 208,
[...]
codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli: , iscritta al REA presso la C.C.I.A.A. di Napoli al P.IVA_1
n.: in persona dell'amministratore unico e legale Numero_1
Pagina 5 rappresentante della società Sig. , nato a [...]_2
il 21 aprile 1968 e residente in [...], codice fiscale: ; 2) , nato a [...]_2
Sorrento (Na) il 21.04.1968 e residente in [...] alla Via San
Vito n. 61, C.F. ; 3) , nato a [...]F._1 Parte_3
Sorrento (NA) 14.01.1972 ed ivi residente a[...],
C.F. , in quanto infondate in fatto e diritto per i C.F._2
motivi di cui alla narrativa, e per l'effetto
2) Confermare la SENTENZA N. 2627/2018, PUBBL. IL 29.11.2018 -
REPERT. N. 3700/2018, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in persona del Giudice Dott.ssa Silvia Blasi a definizione del procedimento
RG N. 7007/2014;
3) Nelle denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della eccezione di nullità delle fideiussioni sottoscritte, dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore della Sezione Specializzata in materia di
Impresa.
4) Condannare parte appellante al pagamento di spese onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
Esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., la Corte, dopo alcuni rinvii d'ufficio, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere interamente respinto.
1. Deve esaminarsi preliminarmente l'eccezione sollevata dagli appellanti di difetto di legittimazione attiva della costituitasi nel Controparte_2
Pagina 6 giudizio di appello nella qualità di cessionaria del credito vantato dalla nei loro confronti. Controparte_1
Nelle note del 25.10.2024, gli appellanti si sono limitati ad eccepire, molto genericamente, “il difetto di titolarità attiva del rapporto di credito dedotto in sede monitoria non risultando che il credito sia stato ceduto da
[...]
a Controparte_1 Controparte_2
Nella comparsa conclusionale hanno, poi, sviluppato l'eccezione contestando che sia insufficiente, ai fini di dimostrare la titolarità della la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione dei Controparte_2
crediti dalla quale non si rinviene l'indicazione degli specifici rapporti che sarebbero stati oggetto di cessione
Invero, la deduce di essere divenuta cessionaria di Controparte_2
diversi crediti, tra cui quello vantato nei confronti di parte opponente. in forza del contratto di cessione di crediti pecuniari stipulato in data 20 dicembre 2017, di cui all'avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione n.
130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 23/12/2017 - Parte Seconda n.151. Di detta cessione veniva data notizia mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana in data 23/12/2017 al foglio delle inserzioni n. 151 e mediante iscrizione nel registro delle imprese.
Oggetto del contratto di cessione da Controparte_1
è un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in
[...]
relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BM (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attivita' bancaria in tutte
Pagina 7 le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017..>.
Si precisa inoltre in detto avviso che i dati indicativi di ciascuno dei Crediti
BM, nonchè la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto.
Ora, il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco", detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto: a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, la Banca d'Italia ha confermato che per "rapporti giuridici individuabili in blocco" devono intendersi "i crediti, i debiti e i contratti
Pagina 8 che presentano un comune elemento distintivo", chiarendo che lo stesso
"può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti" (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta,
d'altronde, un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere
"determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che siano richiamati criteri sufficienti per consentirne l'identificazione.
La giurisprudenza di legittimità ha, in qualche misura, limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari ed ha affermato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, contratto a forma libera, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 13/06/2024, n.16526; 29/12/2017, n.31188: nella specie la
S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle
Pagina 9 predette categorie). A tali fini, si è correttamente evidenziato che i crediti ceduti possono essere individuati anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali, tra cui la dicitura “crediti a sofferenza”.
Dagli elementi innanzi rappresentati si desume che l'individuazione dei crediti trasferiti è avvenuta, nella fattispecie, in base ad una serie di criteri oggettivi, quali essenzialmente la natura della posizione creditoria, la sua classificazione “in sofferenza” nonché il loro ambito temporale, in conformità quindi alla Circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei Conti)
(collettivamente, i "Crediti"). E' sufficiente, cioè, al contrario di quanto dedotto dagli appellanti, l'indicazione per categorie dei rapporti cartolarizzati, senza che sia necessaria una specifica enumerazione di ciascuno di essi.
L'onere probatorio in capo alla cessionaria deve, pertanto, considerarsi assolto con la produzione di detto avviso di cessione, appalesandosi per contro generica la contestazione dell'appellante (peraltro tardivamente sviluppata), e non prospettandosi, comunque, alcun elemento per cui dubitare della veridicità o pertinenza delle specifiche indicazioni offerte dalla cessionaria.
Come pure non può fondatamente dubitarsi del fatto che la posizione creditoria in questione sia ricompresa nell'oggetto della cessione, in quanto il credito in questione risale alla chiusura del conto in data 21.10.2010 e proprio in considerazione dell'omesso pagamento della società debitrice è stato oggetto di ricorso monitorio, di guisa che, alla luce di tali concordanti elementi, il credito de quo deve ritenersi senz'altro categorizzabile tra quelli in sofferenza. Inoltre, trattandosi di cosiddetta cessione in blocco di
Pagina 10 crediti, la mancata indicazione dei nominativi specifici non è rilevante, come pure l'art. 2834 c.c. è del tutto inoperante, con conseguente applicazione della disciplina speciale di cui alla L. 130/99 e all'art. 58
T.U.B. che esclude esplicitamente qualsiasi formalità o annotazione per il trasferimento delle garanzie.
Per tali ragioni, deve ritenersi che la posizione creditoria vantata nei confronti degli odierni appellanti dalla , che peraltro non si è CP_6
nemmeno costituta nel presente giudizio, sia stata effettivamente oggetto della cessione in esame e che, di conseguenza, la è CP_2
succeduta, a titolo particolare, nella relativa posizione creditoria.
2. Con i primi due motivi di gravame, strettamente connessi tra loro, gli appellanti deducono anzitutto che, al contrario di quanto affermato dal primo giudice, non sono stati prodotti tutti gli estratti conto dalla data di apertura del c/c (23.2.2002) sino alla data di chiusura, erroneamente indicata nel 30.6.2005 anziché nel 21.10.2010, poiché, per il periodo dal
23.2.2002 al 30.6.2005, sono state depositate soltanto delle “cartule interne”, ossia delle stampe di pagine Web degli scalari. Tale carenza documentale comporterebbe la violazione dell'onere posto a carico della di provare il diritto vantato, con la conseguenza che dovrebbe CP_1
operarsi il ricalcolo dal saldo “0”, così come effettuato dal consulente di parte dott. nella relazione tecnica depositata in primo Persona_1
grado, che perviene ad un saldo creditore di € 25.023,91.
La censura non risulta meritevole di accoglimento.
Al riguardo, deve rilevarsi che la ha prodotto in primo grado, CP_6
oltre l'estratto conto ex art. 50 D.lgs. n. 385/1993, gli estratti conto dal
31.7.2005 al 21.10.2010, mentre, per il periodo precedente – dall'inizio del rapporto in data 23.2.2002 fino al 31.7.2015 – ha depositato le stampe di
Pagina 11 tabulati del tutto equivalenti agli estratti conto perché contengono l'indicazione di tutte le operazioni eseguite e degli addebiti effettuati, nonché via via dei vari saldi trimestrali.
Parte appellante ha contestato genericamente l'idoneità probatoria di tale documentazione ed ha prospettato solo in termini ipotetici che tale lacuna documentale “non consente di escludere la sussistenza di poste contabili illegittime (per capitalizzazione di interessi, tassi ultralegali, commissioni di massimo scoperto ecc.)”; ha osservato altresì che gli estratti conto esibiti non erano stati trasmessi al cliente ed ha reiterato il disconoscimento della veridicità e della loro conformità agli originali.
Ora, sul piano generale, la contestazione del conto che impedisce il verificarsi degli effetti dell'approvazione tacita deve essere specifica e motivata, posto che l'approvazione tacita ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista, menzionati nel conto stesso come causali di determinate annotazioni di debito. Occorrono, in altre parole, censure circostanziate, dirette contro singole e determinate annotazioni, di guisa che la pretesa non può essere respinta in presenza di un diniego generico – come quello in esame - della posizione debitoria del cliente, non accompagnato da specifiche contestazioni della verità storica delle annotazioni risultanti dalla documentazione esibita né della riferibilità delle movimentazioni alla società correntista.
Risulta, poi, del tutto irrilevante a tali fini la mancata prova del precedente invio degli estratti conto.
Sul punto, infatti, va precisato che la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni, trova applicazione anche
Pagina 12 qualora l'estratto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga portato comunque a conoscenza del correntista. E devono ritenersi ritualmente comunicati anche gli estratti conto depositati in giudizio a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, in quanto anche la produzione in giudizio costituisce trasmissione ai sensi dell'art. 1832 c.c. ed onera il correntista di provvedere alle necessarie contestazioni specifiche, con la conseguenza che la mancata contestazione entro la prima difesa utile comporta automaticamente la loro piena efficacia probatoria nei confronti del correntista il quale dunque decade dalla possibilità di contestarli (pt. Cass.
23/12/2020, n.29415).
Peraltro, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, la completezza degli estratti-conto assolve indubbiamente alla necessità di un accertamento fattuale, ossia la ricostruzione del rapporto di dare/avere tra correntista e banca, ma non si tratta di una prova legale esclusiva, poiché anche altre evidenze probatorie, non solo documentali come i cd. riassunti scalari, ed argomenti di prova posso essere sufficienti in tal senso (cfr.
Cass. 29/05/2024, n.14993; 25/07/2023, n.22290). Pertanto, “ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” (Cass. 13/05/2024, n.12944 che ritenuto sufficienti a tali fini le lettere intercorse con la banca o le risultanze della centrale- rischi).
Pagina 13 Ne deriva che, in ogni caso, le evenienze documentali acquisite in giudizio, come si è detto del tutto precise ed analitiche, possono essere disattese solo in presenza di contestazioni altrettanto specifiche, non attraverso la generica affermazione di nulla dovere o la contestazione meramente formale dell'efficacia probatoria dei documenti prodotti ex adverso.
Come pure non può rilevare la possibilità, espressa in termini generici e puramente ipotetici, che nel periodo iniziale vi siano stati addebiti illegittimi, anche perché, come si vedrà meglio in seguito, è stata pacificamente esclusa la sussistenza di poste illegittime quanto all'entità degli interessi, c.m.s ed anatocismo, che peraltro costituiscono, secondo la stessa giurisprudenza invocata dagli appellanti, il presupposto indefettibile per potere procedere all'azzeramento del saldo iniziale del primo estratto conto disponibile nel caso – non verificatosi comunque nella fattispecie - di incompletezza della documentazione contabile acquisita quando ad agire sia la banca.
2.1 Per quanto concerne il disconoscimento della conformità all'originale della documentazione prodotta in copia, il Tribunale ha dichiarato inammissibile tale eccezione rilevando che l'onere di disconoscimento stabilito dall'art. 2719 c.c. della conformità alla copia del suo originale implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata, come nel caso che ci occupa, in maniera solo generica ma deve contenere uno specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato.
La motivazione espressa dal primo giudice è del tutto conforme al costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cassazione
Pagina 14 06/08/2024, n.22149), e comunque non è stata in alcun modo presa in considerazione né tantomeno confutata dalle difese degli appellanti che si sono limitati a reiterare genericamente l'eccezione di difformità della copia agli originali.
Sul punto, per completezza, deve aggiungersi che anche la stampa dei movimenti contabili risultanti dai dati della banca rappresenta una copia (o estratto) analogica del documento informatico, non sottoscritto, la quale è ricompresa nella definizione di documento informatico, di cui all'art. 1, lett.
p) del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), avente efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., sicché, giusta l'art. 23 del medesimo d.lgs. n. 82 del 2005, si presume conforme, quanto ai dati ed alle operazioni in essa riportati, alle scritturazioni del conto stesso in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite e riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelle conservate nel proprio archivio (cartaceo o digitale).
La censura, quindi, è certamente destituita di fondamento.
2.2 Gli appellanti deducono, ancora, che la non avrebbe contestato il CP_1
ricalcolo delle competenze effettuato dal consulente tecnico di parte dott.
, dal quale risulta un credito a favore del correntista di € 25.023,91 e Per_1
che il giudice avrebbe errato nel ritenere non operante il principio di non contestazione perché la c.t.p. conterrebbe solo valutazioni. La critica si basa sia sul fatto che la Banca è un operatore professionale ed è, quindi, ben in grado di valutare una consulenza di parte in materia di c/c, sia sul rilievo che l'art. 115 c.p.c. statuisce chiaramente l'obbligo del giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non contestati, astenendosi da qualsiasi controllo probatorio sugli stessi.
Pagina 15 Osserva il Collegio che l'applicabilità della disposizione invocata dagli appellanti relativamente alla non necessità di provare fatti allegati dalla parte allorché l'altra non li contesti specificamente, presuppone trattarsi di un fatto e non di un giudizio. Pertanto, la consulenza di parte può assumere al più valenza probatoria indiziaria in merito ai fatti posti a fondamento di essa, costituendo, per il resto, una mera difesa di carattere tecnico (Cass. sez. trib., 01/01/2025, n.3). Con la conseguenza che le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale come quella depositata dagli odierni appellanti non possono certamente formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova (cfr. anche Cassazione sez. trib., 23/11/2022, n.34450).
Infatti, la rideterminazione del saldo operato dal consulente di parte è avvenuta adottando alcuni criteri, quali il saldo “0”, la capitalizzazione trimestrale al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB e l'azzeramento delle competenze dei trimestri in cui è stata superata la soglia usura. Si tratta, evidentemente di valutazioni e giudizi che sono stati pure sconfessati dal
Tribunale e non oggetto poi di impugnazione (come quelle relative all'applicazione delle condizioni contrattuali e degli addebiti delle competenze inizialmente contestate), oppure sono stati ritenuti infondati da questa Corte (come l'applicazione del saldo “0”).
Ne deriva che anche questa censura non può essere accolta.
3. Parte appellante assume, infine, che sono nulle le fideiussioni oggetto di causa in quanto contengono clausole conformi allo schema predisposto dall'ABI sanzionato per violazione della normativa antitrust, come quelle della “sopravvivenza”, “reviviscenza” e rinuncia ai termini dell'art. 1957
c.c.
Pagina 16 La doglianza è del tutto infondata.
In primo luogo, va osservato che il giudice di prime cure ha qualificato la garanzia in questione come autonoma, perché completamente sganciata dall'obbligazione principale, e questa qualificazione non è stata in alcun modo censurata, sicchè deve ritenersi passata in cosa giudicata.
Deve, allora, richiamarsi l'ormai costante insegnamento della giurisprudenza secondo cui la deduzione dei profili di invalidità delle fideiussioni redatte "a valle" secondo lo schema "ABI-2002", per supposta anti-concorrenzialità "a monte" delle clausole di cui agli artt. 2, 6 ed 8, è circoscritta alle fideiussioni omnibus e non è, perciò, configurabili con riferimento ai contratti di garanzia che non siano qualificabili nei termini di fideiussione omnibus.
Pertanto, nelle garanzie autonome, come quella in esame, essendo previsto il pagamento a semplice richiesta scritta e la permanenza di validità della garanzia anche nel caso di invalidità del contratto garantito, così come anche nelle fideiussioni specifiche, non può esservi alcuna sanzione di nullità da comminare per conformità al modello ABI, perché, mentre la fideiussione omnibus garantisce una serie indeterminata di differenti operazioni tra il cliente e la banca, la garanzia a prima richiesta si riferisce ad un oggetto unico e delimitato (Cass. 10/12/2024 n.31698).
In secondo luogo, l'eccezione è comunque infondata per le considerazioni di seguito svolte.
Le sezioni Unite, dirimendo così i dubbi sorti in giurisprudenza, ha stabilito che «I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi
Pagina 17 dell'art. 2, comma 3, della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti».
Nel menzionato arresto del massimo consesso nomofilattico è stato inoltre chiarito che la regola dell'art. 1419 c.c., comma 1, enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la
“conservazione”, in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, nè persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. Si è, ancora, rilevato che «tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame;
ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione”.
Per concludere sul punto, alla stregua delle indicazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità, dalle quali non v'è ragione di discostarsi, nella fattispecie, l'asserita violazione della normativa antitrust potrebbe
Pagina 18 solo comportare la nullità parziale della fideiussione oggetto di causa, limitatamente alle clausole riproduttive delle illecite intese anticoncorrenziali sanzionate dall'Autorità Garante, non essendo stato dimostrato che la parte garante non avrebbe stipulato il contratto in assenza di quelle clausole;
fatto questo che – è il caso di ribadire - risulterebbe oltremodo difficile da provare, ove si consideri che l'espunzione delle dette clausole dal testo contrattuale ha finito indubbiamente per migliorare la posizione del fideiussione, consentendogli di opporre al creditore eccezioni altrimenti precluse. Non può ritenersi che, in mancanza delle clausole in esame, le parti non avrebbero stipulato il contratto, atteso l'interesse della creditrice ad ottenere una garanzia e quello del garante ad una disciplina di maggior favore (Cass. sez. un., 30/12/2021, n.41994).
L'eccepita nullità, pertanto, oltre ad apparire priva dei suoi presupposti operativi, è risultata infondata quanto agli effetti che avrebbe prodotto sulla pretesa creditoria accertata in capo alla Banca, e, in ultima analisi, rispetto alla utilità pratica che il garante ricaverebbe da siffatta nullità delle clausole suddette, non avendo gli odierni appellanti eccepito tempestivamente nell'atto di opposizione la decadenza ex art. 1957 c.c.
Per tali concordanti ragioni deve ribadirsi la piena validità della fideiussione per cui è causa.
4. In conclusione, tutti i motivi di gravame non risultano meritevoli di accoglimento e deve, perciò, confermarsi integralmente la sentenza appellata.
Vi è, quindi, una piena soccombenza degli appellanti che giustifica la condanna di questi ultimi in solido al pagamento anche delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'unica società vittoriosa costituita.
La liquidazione viene effettuata in dispositivo, avuto riguardo alla natura
Pagina 19 delle questioni dibattute, all'impegno difensivo svolto ed all'esito del giudizio, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da €
26.001 ad € 52.000) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, ad esclusione della fase istruttoria che non si è concretamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2627/2018 del
Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 29.11.2018, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della che liquida in € 6.946,00 per Controparte_2
compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e
Cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 06/02//2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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