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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2737/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMONE ANTONIO, Presidente e Relatore GIORDANO ROSARIA, Giudice NATALINI ALDO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7693/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240284708602000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2015 proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.p.a. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCERTAMENTO n. 15001145 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 771/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A. proponeva ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione e Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, contestando la Cartella di pagamento n. 097 2024 02847086 02 000, notificata in data 24 gennaio 2025 e, tra gli atti prodromici ritenuti mai notificati, l'Atto di accertamento n. 15001145, relativamente alla Tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari. Sollevava i seguenti motivi di ricorso.
1. Illegittimità della Cartella e del Ruolo ivi contenuto per l'omessa notifica dell'Atto di accertamento n. 15001145 indicato nella Cartella.
2. Illegittimità dell'Atto di accertamento impugnato per omessa notifica dello stesso.
3. Illegittimità della Cartella e del Ruolo per intervenuta prescrizione del credito erariale ex art. 2948 c.c. Nel caso di specie si applica la prescrizione del credito quinquennale ex art. 2948 c.c., in quanto trattasi di pagamento di un tributo da effettuarsi annualmente 4. Illegittimità della Cartella per prescrizione delle sanzioni irrogate ex art. 20 del D. Lgs. n. 472/1997 e degli interessi ex art. 2948 c.c. Concludeva chiedendo l'annullamento degli atti contestati.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate. Eccepiva innanzitutto l'inammissibilità del ricorso in quanto la pretesa erariale oggetto della cartella di pagamento aveva assunto il carattere della definitività non avendo il contribuente impugnato l'atto di accertamento ritualmente notificato. Inoltre, nel caso di specie il termine di prescrizione applicabile è quello decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., con conseguente conferma la tempestività della notifica della cartella gravata. Stante la omessa impugnazione dell'atto prodromico ritualmente notificato e la conseguente definitività della pretesa erariale alla luce di quanto evidenziato al punto che precede, anche il motivo relativo all'intervenuta prescrizione di sanzioni ed interessi deve ritenersi infondata. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
La società ricorrente presentava memorie. Precisava che la Cartella era stata impugnata esclusivamente in relazione alla parte relativa al Ruolo n. 2024/004439 trasmesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Roma, inerente alla Tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo dei telefoni cellulari. Contestava la documentazione versata in atti da parte resistente circa la relata di notifica. Confermava la richiesta formulata con il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Si deve innanzitutto precisare che il ricorso ha ad oggetto la parte della cartella che richiama l'avviso di accertamento relativo alla Tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari, così come confermato dalla stessa ricorrente con le memorie.
Ciò premesso, si ritiene determinante ai fini della presente decisione il motivo sollevato dalla ricorrente relativo al vizio di notifica dell'avviso di accertamento. Parte resistente ha depositato una relata di notifica Nexive da cui non è possibile risalire all'Avviso di accertamento. Nella relata non vi è alcun riferimento al protocollo dell'Avviso, per cui, come correttamente osservato dalla ricorrente nelle memorie, risulta impossibile verificare se all'interno della raccomandata vi fosse l'Avviso di accertamento per cui è causa o, diversamente, un qualsiasi altro atto. Sio deve, infatti, prendere atto che l'unico codice indicato nella relata (ADERGOVTJN2015013787) non è in alcun modo riconducibile all'Avviso il cui numero di protocollo era 15001145, come indicato nella Cartella. Peraltro, non risulta depositato dall'Agenzia delle Entrate nemmeno copia dell'Avviso. Per quanto fin qui detto, quindi, risultando non provata l'avvenuta regolare notifica dell'Avviso di accertamento atto presupposto della Cartella, la stessa deve ritenersi illegittima. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in considerazione del valore della lite e la natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 750,00 oltre accessori di legge.
Roma, 27 gennaio 2026. Il presidente relatore
TO AM
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMONE ANTONIO, Presidente e Relatore GIORDANO ROSARIA, Giudice NATALINI ALDO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7693/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240284708602000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2015 proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.p.a. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCERTAMENTO n. 15001145 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 771/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A. proponeva ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione e Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, contestando la Cartella di pagamento n. 097 2024 02847086 02 000, notificata in data 24 gennaio 2025 e, tra gli atti prodromici ritenuti mai notificati, l'Atto di accertamento n. 15001145, relativamente alla Tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari. Sollevava i seguenti motivi di ricorso.
1. Illegittimità della Cartella e del Ruolo ivi contenuto per l'omessa notifica dell'Atto di accertamento n. 15001145 indicato nella Cartella.
2. Illegittimità dell'Atto di accertamento impugnato per omessa notifica dello stesso.
3. Illegittimità della Cartella e del Ruolo per intervenuta prescrizione del credito erariale ex art. 2948 c.c. Nel caso di specie si applica la prescrizione del credito quinquennale ex art. 2948 c.c., in quanto trattasi di pagamento di un tributo da effettuarsi annualmente 4. Illegittimità della Cartella per prescrizione delle sanzioni irrogate ex art. 20 del D. Lgs. n. 472/1997 e degli interessi ex art. 2948 c.c. Concludeva chiedendo l'annullamento degli atti contestati.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate. Eccepiva innanzitutto l'inammissibilità del ricorso in quanto la pretesa erariale oggetto della cartella di pagamento aveva assunto il carattere della definitività non avendo il contribuente impugnato l'atto di accertamento ritualmente notificato. Inoltre, nel caso di specie il termine di prescrizione applicabile è quello decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., con conseguente conferma la tempestività della notifica della cartella gravata. Stante la omessa impugnazione dell'atto prodromico ritualmente notificato e la conseguente definitività della pretesa erariale alla luce di quanto evidenziato al punto che precede, anche il motivo relativo all'intervenuta prescrizione di sanzioni ed interessi deve ritenersi infondata. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
La società ricorrente presentava memorie. Precisava che la Cartella era stata impugnata esclusivamente in relazione alla parte relativa al Ruolo n. 2024/004439 trasmesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Roma, inerente alla Tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo dei telefoni cellulari. Contestava la documentazione versata in atti da parte resistente circa la relata di notifica. Confermava la richiesta formulata con il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Si deve innanzitutto precisare che il ricorso ha ad oggetto la parte della cartella che richiama l'avviso di accertamento relativo alla Tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari, così come confermato dalla stessa ricorrente con le memorie.
Ciò premesso, si ritiene determinante ai fini della presente decisione il motivo sollevato dalla ricorrente relativo al vizio di notifica dell'avviso di accertamento. Parte resistente ha depositato una relata di notifica Nexive da cui non è possibile risalire all'Avviso di accertamento. Nella relata non vi è alcun riferimento al protocollo dell'Avviso, per cui, come correttamente osservato dalla ricorrente nelle memorie, risulta impossibile verificare se all'interno della raccomandata vi fosse l'Avviso di accertamento per cui è causa o, diversamente, un qualsiasi altro atto. Sio deve, infatti, prendere atto che l'unico codice indicato nella relata (ADERGOVTJN2015013787) non è in alcun modo riconducibile all'Avviso il cui numero di protocollo era 15001145, come indicato nella Cartella. Peraltro, non risulta depositato dall'Agenzia delle Entrate nemmeno copia dell'Avviso. Per quanto fin qui detto, quindi, risultando non provata l'avvenuta regolare notifica dell'Avviso di accertamento atto presupposto della Cartella, la stessa deve ritenersi illegittima. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in considerazione del valore della lite e la natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 750,00 oltre accessori di legge.
Roma, 27 gennaio 2026. Il presidente relatore
TO AM