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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/08/2025, n. 4066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4066 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13348/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13348/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GROPPO ANDREA
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. POPPA MARIALUISA e dell'avv. D'ALBERTON MARZIA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per l'attrice opponente:
“Ne merito: dichiarare nullo e inefficace o comunque annullare e revocare e dichiarare privo di qualsivoglia effetto il decreto ingiuntivo RG n. 10091/2023 – D.I. n. 1610/2023 emesso dal Tribunale di Venezia – Giudice Dott.ssa Diletta Maria Grisanti, in quanto la pretesa creditoria risulta infondata in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa.
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la pretesa del IG. sia ritenuta CP_1 fondata, accertare l'avvenuta prescrizione del credito nella misura di € 6.300,00 (½ dei canoni pagati da marzo 2017 ad agosto 2018) vantato da quest'ultimo e per effetto rideterminare la somma dovuta dalla IG.ra a titolo di canoni di locazione. Pt_1
pagina 1 di 5 In ogni caso: spese e compenso professionale rifusi.”;
per la convenuta opposta:
“In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione confermando l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1610/2023 emesso dal Tribunale di Venezia in data 04.08.2023 per le ragioni di cui in narrativa;
Nel merito: accertata la sussistenza del credito del signor , rigettarsi l'opposizione avversaria CP_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1610/2023 emesso dal Tribunale di Venezia in data 04.08.2023 nei confronti della signora Parte_1
Con vittoria di competenze e spese legali”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, la sig.ra opponeva il decreto ingiuntivo immediatamente Parte_1 esecutivo N. 1610/2023 emesso a suo carico dal Tribunale di Venezia, su ricorso del IG.
[...]
, per il pagamento della somma di € 12.000,00, oltre interessi e spese legali, a titolo di regresso CP_1 per la metà dei canoni di locazione pagati in relazione all'immobile sito in Venezia – Mestre, Via Nigra
n. 33, di cui entrambe le parti erano conduttori, a partire dal mese di luglio 2014 fino a dicembre 2019.
L'opposto, invero, avrebbe affermato che, nel periodo di tempo compreso tra il mese di marzo 2017 e il mese di dicembre 2019, la IG.ra non avrebbe mai onorato il pagamento del canone di Pt_1 locazione dell'abitazione familiare per la quota di spettanza, canone che, quindi, stato integralmente pagato dal IG. . CP_1
L'opponente sosteneva di essere creditrice nei confronti dell'opposto, suo ex compagno ed ex datore di lavoro, della somma pari ad € 28.359,24, per stipendi non pagati, portata dal D.I. n. 605/2022 emesso dal Tribunale di Venezia ed oggetto di pignoramento nel procedimento esecutivo RGE n. 611/2023, innanzi al Tribunale di Venezia.
Inoltre, i rapporti tra i due partner si sarebbero logorati fino al punto che la IG.ra avrebbe Pt_1 lasciato l'abitazione di Mestre nel mese di ottobre 2019, vendo, quindi, licenziata dall'odierno opposto.
Il pagamento del canone di locazione da parte dell'opposto, unico tra i due partner a poter contare su delle entrate economiche certe, pertanto, andrebbe qualificato come adempimento di un dovere morale nei confronti della sua “famiglia di fatto” e cioè di una cd. obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a fronte del contributo di natura personale fornito dalla IG. nel contesto domestico, a beneficio Pt_1
pagina 2 di 5 della coppia e delle altre persone che il IG. avrebbe deciso di ospitare presso l'abitazione CP_1 familiare. La IG.ra , invero, nella maggior parte del periodo di convivenza more uxorio e Pt_1 durante la sua assunzione presso la ditta Security Service, non avrebbe mai potuto disporre di alcuna somma di denaro propria, non percependo un regolare stipendio.
L'adempimento spontaneo del ricorrente e l'intenzione di far fronte ai bisogni della coppia, dunque, sarebbero elementi sufficienti a qualificare questi pagamenti in termini di obbligazioni naturali, non ripetibili per l'operare del meccanismo della soluti retentio.
L'azione di regresso nei confronti del condebitore solidale, inoltre, sarebbe soggetta alle prescrizioni e alle decadenze inerenti al diritto che ha formato oggetto della surrogazione legale tra creditore e debitore solidale. In questo caso si tratterebbe di canoni di locazione che, a norma dell'art. 2948 c.c. c.
1 n. 3) si prescriverebbero nel termine di cinque anni (l'attrice citava ex multis Cass. civ., Sez. III,
28/03/2001, n. 4507). Pertanto, il diritto del IG. a pretendere la restituzione delle mensilità dal CP_1 mese di marzo 2017 fino ad agosto 2018 – per una somma complessiva pari ad € 6.300,00 - sarebbe prescritto, essendo trascorsi più di 5 anni dai rispettivi pagamenti.
L'attrice concludeva, quindi, come nelle premesse, chiedendo, altresì, la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo.
Con la comparsa di risposta, il convenuto opposto dichiarava di essere ancora legato da rapporto di coniugio con altra donna, in quanto solo separato legalmente, e di non aver formalizzato in alcun modo la precedente convivenza con l'attrice: in assenza di un contratto di convivenza ed in mancanza di particolari formalità, il loro rapporto non potrebbe essere trattato alla stregua di un'unione civile con tutte le conseguenze di legge. In questo caso, quindi, la prestazione diretta al pagamento del canone locatizio non potrebbe essere ricondotta nell'ambito dell'obbligazione naturale di cui all'art. 2034 c.c..
Il convenuto contestava, inoltre, l'applicabilità della prescrizione quinquennale alla sua azione di regresso, trattandosi di mera ripetizione d'indebito (citava Cass. 2936/1995, Cass. Civ., sez. III, n.
4507/01, Cass. Civ., sez. IV, - ordinanza n. 25698/19). Il termine di 5 anni, in ogni caso, si sarebbe dovuto conteggiare a partire dal momento in cui si fosse concluso il rapporto di locazione, ovvero il
29.02.2021, o, comunque, da quando la signora avesse lasciato l'appartamento, ovvero Pt_1 dicembre 2019.
Sosteneva, inoltre, di aver dimostrato, nel procedimento pendente avanti al Giudice del Lavoro, che, in realtà, la somma oggetto del decreto ingiuntivo ottenuto dalla signora nei confronti del signor Pt_1
pagina 3 di 5 , per asseriti stipendi non pagati, dovesse essere almeno dimezzata, in quanto sarebbero stati CP_1 documentati bonifici a titolo di stipendio per almeno € 12.194,09.
Concludeva come nelle premesse, opponendosi alla sospensione della provvisoria esecutività.
In seguito al deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc ed alla prima udienza, il GI. concedeva la provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo, limitatamente alla somma di euro 5.700,00 e, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava i termini ex art. 189 cpc e la rinviava alla scorsa udienza di rimessione, sostituita con note scritte ex art. 127 ter cpc, in cui le parti concludevano come nelle premesse. La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione con ordinanza pubblicata il 23/04/2025.
***
All'esito del procedimento, si esclude, in primis, che parte attrice opponente abbia avanzato qualsivoglia eccezione di compensazione del credito ingiunto con il suo asserito controcredito a titolo di stipendi da lavoro dipendente.
Con riguardo all'asserita irripetibilità delle somme ingiunte ex art. 2034 cc, d'altro canto, si ritiene non sussista alcun obbligo morale, socialmente riconosciuto, di pagamento, da parte di un convivente more uxorio, degli interi canoni di locazione della casa famigliare, nemmeno in corrispondenza di una temporanea difficoltà finanziaria del partner. Nel caso di specie, in aggiunta, in cui l'obbligazione di pagamento dei canoni era stata espressamente assunta in solido da entrambi i conviventi, tramite sottoscrizione del contratto di locazione, si deve escludere che uno dei conviventi si trovasse in condizione di effettiva dipendenza economica dall'altro e che potesse legittimamente fare affidamento sulla volontà dell'altro di assumersi integralmente detta obbligazione.
L'eccezione di prescrizione parziale del credito, invece, è fondata: il debitore che ha pagato il debito fa valere il suo diritto alla surrogazione legale, ai sensi dell'art. 1203, n. 3, e, conseguentemente, diventano a lui opponibili non solo le eccezioni relative al rapporto interno di solidarietà, ma anche quelle opponibili al creditore in solido, relative a limitazioni, decadenze e prescrizioni inerenti al diritto che ha formato oggetto di surrogazione (C. 4507/2001). Si applica, quindi, la prescrizione quinquennale del credito per canoni di locazione, con decorrenza dalla data di pagamento, momento dal quale l'azione di regresso è divenuta esercitabile, ossia per il periodo da marzo 2017 fino ad agosto
2018, per una somma complessiva pari ad € 6.300,00.
Residua, così, un credito dell'opposto per euro 5.700,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 26.000,00), salvo che per le fasi istruttoria e decisionale, cui si applicano i minimi, vistane la semplicità.
P.Q.M.
Il Tribunale,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza,
definitivamente pronunciando:
1) accertata la fondatezza parziale del credito ingiunto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n.
1610/2023 del Tribunale di Venezia e condanna l'attrice opponente a pagare al convenuto opposto la somma di euro 5.700,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 3.387,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.p.A..
Venezia, 21 agosto 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13348/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GROPPO ANDREA
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. POPPA MARIALUISA e dell'avv. D'ALBERTON MARZIA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per l'attrice opponente:
“Ne merito: dichiarare nullo e inefficace o comunque annullare e revocare e dichiarare privo di qualsivoglia effetto il decreto ingiuntivo RG n. 10091/2023 – D.I. n. 1610/2023 emesso dal Tribunale di Venezia – Giudice Dott.ssa Diletta Maria Grisanti, in quanto la pretesa creditoria risulta infondata in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa.
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la pretesa del IG. sia ritenuta CP_1 fondata, accertare l'avvenuta prescrizione del credito nella misura di € 6.300,00 (½ dei canoni pagati da marzo 2017 ad agosto 2018) vantato da quest'ultimo e per effetto rideterminare la somma dovuta dalla IG.ra a titolo di canoni di locazione. Pt_1
pagina 1 di 5 In ogni caso: spese e compenso professionale rifusi.”;
per la convenuta opposta:
“In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione confermando l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1610/2023 emesso dal Tribunale di Venezia in data 04.08.2023 per le ragioni di cui in narrativa;
Nel merito: accertata la sussistenza del credito del signor , rigettarsi l'opposizione avversaria CP_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1610/2023 emesso dal Tribunale di Venezia in data 04.08.2023 nei confronti della signora Parte_1
Con vittoria di competenze e spese legali”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, la sig.ra opponeva il decreto ingiuntivo immediatamente Parte_1 esecutivo N. 1610/2023 emesso a suo carico dal Tribunale di Venezia, su ricorso del IG.
[...]
, per il pagamento della somma di € 12.000,00, oltre interessi e spese legali, a titolo di regresso CP_1 per la metà dei canoni di locazione pagati in relazione all'immobile sito in Venezia – Mestre, Via Nigra
n. 33, di cui entrambe le parti erano conduttori, a partire dal mese di luglio 2014 fino a dicembre 2019.
L'opposto, invero, avrebbe affermato che, nel periodo di tempo compreso tra il mese di marzo 2017 e il mese di dicembre 2019, la IG.ra non avrebbe mai onorato il pagamento del canone di Pt_1 locazione dell'abitazione familiare per la quota di spettanza, canone che, quindi, stato integralmente pagato dal IG. . CP_1
L'opponente sosteneva di essere creditrice nei confronti dell'opposto, suo ex compagno ed ex datore di lavoro, della somma pari ad € 28.359,24, per stipendi non pagati, portata dal D.I. n. 605/2022 emesso dal Tribunale di Venezia ed oggetto di pignoramento nel procedimento esecutivo RGE n. 611/2023, innanzi al Tribunale di Venezia.
Inoltre, i rapporti tra i due partner si sarebbero logorati fino al punto che la IG.ra avrebbe Pt_1 lasciato l'abitazione di Mestre nel mese di ottobre 2019, vendo, quindi, licenziata dall'odierno opposto.
Il pagamento del canone di locazione da parte dell'opposto, unico tra i due partner a poter contare su delle entrate economiche certe, pertanto, andrebbe qualificato come adempimento di un dovere morale nei confronti della sua “famiglia di fatto” e cioè di una cd. obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a fronte del contributo di natura personale fornito dalla IG. nel contesto domestico, a beneficio Pt_1
pagina 2 di 5 della coppia e delle altre persone che il IG. avrebbe deciso di ospitare presso l'abitazione CP_1 familiare. La IG.ra , invero, nella maggior parte del periodo di convivenza more uxorio e Pt_1 durante la sua assunzione presso la ditta Security Service, non avrebbe mai potuto disporre di alcuna somma di denaro propria, non percependo un regolare stipendio.
L'adempimento spontaneo del ricorrente e l'intenzione di far fronte ai bisogni della coppia, dunque, sarebbero elementi sufficienti a qualificare questi pagamenti in termini di obbligazioni naturali, non ripetibili per l'operare del meccanismo della soluti retentio.
L'azione di regresso nei confronti del condebitore solidale, inoltre, sarebbe soggetta alle prescrizioni e alle decadenze inerenti al diritto che ha formato oggetto della surrogazione legale tra creditore e debitore solidale. In questo caso si tratterebbe di canoni di locazione che, a norma dell'art. 2948 c.c. c.
1 n. 3) si prescriverebbero nel termine di cinque anni (l'attrice citava ex multis Cass. civ., Sez. III,
28/03/2001, n. 4507). Pertanto, il diritto del IG. a pretendere la restituzione delle mensilità dal CP_1 mese di marzo 2017 fino ad agosto 2018 – per una somma complessiva pari ad € 6.300,00 - sarebbe prescritto, essendo trascorsi più di 5 anni dai rispettivi pagamenti.
L'attrice concludeva, quindi, come nelle premesse, chiedendo, altresì, la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo.
Con la comparsa di risposta, il convenuto opposto dichiarava di essere ancora legato da rapporto di coniugio con altra donna, in quanto solo separato legalmente, e di non aver formalizzato in alcun modo la precedente convivenza con l'attrice: in assenza di un contratto di convivenza ed in mancanza di particolari formalità, il loro rapporto non potrebbe essere trattato alla stregua di un'unione civile con tutte le conseguenze di legge. In questo caso, quindi, la prestazione diretta al pagamento del canone locatizio non potrebbe essere ricondotta nell'ambito dell'obbligazione naturale di cui all'art. 2034 c.c..
Il convenuto contestava, inoltre, l'applicabilità della prescrizione quinquennale alla sua azione di regresso, trattandosi di mera ripetizione d'indebito (citava Cass. 2936/1995, Cass. Civ., sez. III, n.
4507/01, Cass. Civ., sez. IV, - ordinanza n. 25698/19). Il termine di 5 anni, in ogni caso, si sarebbe dovuto conteggiare a partire dal momento in cui si fosse concluso il rapporto di locazione, ovvero il
29.02.2021, o, comunque, da quando la signora avesse lasciato l'appartamento, ovvero Pt_1 dicembre 2019.
Sosteneva, inoltre, di aver dimostrato, nel procedimento pendente avanti al Giudice del Lavoro, che, in realtà, la somma oggetto del decreto ingiuntivo ottenuto dalla signora nei confronti del signor Pt_1
pagina 3 di 5 , per asseriti stipendi non pagati, dovesse essere almeno dimezzata, in quanto sarebbero stati CP_1 documentati bonifici a titolo di stipendio per almeno € 12.194,09.
Concludeva come nelle premesse, opponendosi alla sospensione della provvisoria esecutività.
In seguito al deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc ed alla prima udienza, il GI. concedeva la provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo, limitatamente alla somma di euro 5.700,00 e, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava i termini ex art. 189 cpc e la rinviava alla scorsa udienza di rimessione, sostituita con note scritte ex art. 127 ter cpc, in cui le parti concludevano come nelle premesse. La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione con ordinanza pubblicata il 23/04/2025.
***
All'esito del procedimento, si esclude, in primis, che parte attrice opponente abbia avanzato qualsivoglia eccezione di compensazione del credito ingiunto con il suo asserito controcredito a titolo di stipendi da lavoro dipendente.
Con riguardo all'asserita irripetibilità delle somme ingiunte ex art. 2034 cc, d'altro canto, si ritiene non sussista alcun obbligo morale, socialmente riconosciuto, di pagamento, da parte di un convivente more uxorio, degli interi canoni di locazione della casa famigliare, nemmeno in corrispondenza di una temporanea difficoltà finanziaria del partner. Nel caso di specie, in aggiunta, in cui l'obbligazione di pagamento dei canoni era stata espressamente assunta in solido da entrambi i conviventi, tramite sottoscrizione del contratto di locazione, si deve escludere che uno dei conviventi si trovasse in condizione di effettiva dipendenza economica dall'altro e che potesse legittimamente fare affidamento sulla volontà dell'altro di assumersi integralmente detta obbligazione.
L'eccezione di prescrizione parziale del credito, invece, è fondata: il debitore che ha pagato il debito fa valere il suo diritto alla surrogazione legale, ai sensi dell'art. 1203, n. 3, e, conseguentemente, diventano a lui opponibili non solo le eccezioni relative al rapporto interno di solidarietà, ma anche quelle opponibili al creditore in solido, relative a limitazioni, decadenze e prescrizioni inerenti al diritto che ha formato oggetto di surrogazione (C. 4507/2001). Si applica, quindi, la prescrizione quinquennale del credito per canoni di locazione, con decorrenza dalla data di pagamento, momento dal quale l'azione di regresso è divenuta esercitabile, ossia per il periodo da marzo 2017 fino ad agosto
2018, per una somma complessiva pari ad € 6.300,00.
Residua, così, un credito dell'opposto per euro 5.700,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 26.000,00), salvo che per le fasi istruttoria e decisionale, cui si applicano i minimi, vistane la semplicità.
P.Q.M.
Il Tribunale,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza,
definitivamente pronunciando:
1) accertata la fondatezza parziale del credito ingiunto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n.
1610/2023 del Tribunale di Venezia e condanna l'attrice opponente a pagare al convenuto opposto la somma di euro 5.700,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 3.387,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.p.A..
Venezia, 21 agosto 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
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