TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 07/11/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N.2165/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Dario Nardi Giudice rel.
Dott.ssa Jolanda Di Rosa Giudice
Il Collegio, all'esito dell'udienza del , celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. deposita la seguente
S E N T E N Z A emessa, ai sensi degli artt. 275 bis e 281 terdecies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
2165 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, discussa tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25-9-2025;
T R A
, rappresentato e difeso dall'OLIVIERI FRANCESCO, presso Parte_1 il cui studio ha eletto domicilio
Parte ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege a Via Buccio Di Ranallo 65/A CP_1
- Complesso Monumentale San Domenico, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di che la rappresenta e difende ex lege. CP_1
Parte resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 ter D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 I procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08/11/2023, agisce in Parte_1 giudizio al fine di vedere accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento con cui il Questore, a fronte del parere negativo reso dalla competente Commissione territoriale, rigetta l'istanza ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998.
2. Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione avanzata dall'Avvocatura in merito alla carenza di interesse ad agire dell'odierno ricorrente, giacché egli – secondo la prospettazione di parte resistente – già sarebbe stato destinatario di decreto di espulsione, non soggetto a gravame e dunque pienamente efficace. Si deve sul punto richiamare, tra le altre, Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/05/2025, n. 13151, ove si chiarisce che la presentazione della domanda di protezione internazionale dopo l'adozione del decreto di espulsione non inficia la validità del predetto decreto, ma ne sospende l'efficacia. Permane dunque l'interesse ad agire da parte dell'odierno ricorrente, a prescindere da ogni valutazione in merito all'efficacia dei precedenti decreti di espulsione, tenuto conto anche che il presente giudizio ha ad oggetto la tutela di situazioni giuridiche di pregnante rilievo per l'ordinamento.
3. Nel merito, il Collegio evidenzia che la richiesta di protezione speciale è stata avanzata dall'odierno ricorrente antecedentemente all'entrata in vigore del DL n. 20/2023, sicché si deve aver riguardo alla disciplina di cui dal D.L. 130/2020. Si deve pertanto valutare la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. A tal proposito, nel richiedere il rigetto del ricorso, la Questura richiama il parere dalla Commissione ed osserva che il Marocco è un Paese sicuro o comunque non caratterizzato da un rischio tale da impedire il rimpatrio. In secondo luogo, quanto alla situazione personale del richiedente, parte resistente evidenzia che egli, al momento dell'istanza, ha un contratto di lavoro con scadenza prevista al 30-4-2023 e comunque, nel prosieguo, non ha rinvenuto stabile occupazione. Sempre la Questura osserva che non è dimostrato il possesso di
2 idonei mezzi di sostentamento sul territorio nazionale né è certificato il conseguimento di idonee abilità linguistiche;
infine, il richiedente non svolgerebbe alcuna attività meritoria sul territorio nazionale e non avrebbe relazioni familiari stabili in Italia.
4. Invero, i profili indicati non paiono essere dirimenti e, soprattutto, non si confrontano con la prospettazione (e l'allegazione) di parte ricorrente. Vale al riguardo evidenziare che il a fatto ingresso in Italia nel 2016 e non ha mai riportato condanne. In Pt_1 ossequio a quanto sancito, tra le altre da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/02/2025, n.
4526, occorre dunque prendere in esame anche elementi di prova o fonti di informazione successivi al momento dell'audizione, in conformità al diritto dell'Unione che impone un esame degli elementi di fatto e di diritto così come sussistenti all'attualità. La valutazione del livello di integrazione sociale e familiare del richiedente asilo deve considerare ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale, senza richiedere necessariamente un pieno e irreversibile inserimento (così Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/12/2024, n.
31371). Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, risultano indubbi sforzi di integrazione che devono necessariamente essere valorizzati. Dalla documentazione prodotta, si evince comunque stabilità lavorativa, non potendosi pervenire a diverse conclusioni in ragione dell'entità della retribuzione o dal fatto che il contratto non sia a tempo determinato. Il richiedente allega le carte di identità dei propri familiari, elemento questo significativo della presenza di legami affettivi sul territorio. Il inoltre, Pt_1 ha comunque beneficiato di soluzioni abitative, non incorrendo mai in situazioni di precarietà abitativa. In assenza di elementi di pregiudizio per la sicurezza pubblica (che parte resistente non allega), il rigetto della domanda determinerebbe lo sradicamento del ricorrente dal territorio nazionale, ove egli vive da più di nove anni, prestando in maniera continuativa attività professionale ed intrattenendo relazioni affettive e familiari. Per tale motivo, il ricorso merita accoglimento. La peculiarità della controversia, nonché i dubbi interpretativi ad essa sottesi, impongono una compensazione delle spese di lite.
Tutto ciò premesso e considerato
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione
3 collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 2165/2023
e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di al rilascio del permesso di Parte_1 soggiorno richiesto ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998;
▪ compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
L'Aquila, 30/10/2025
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
Il Giudice est. Dott. Dario Nardi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Dario Nardi Giudice rel.
Dott.ssa Jolanda Di Rosa Giudice
Il Collegio, all'esito dell'udienza del , celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. deposita la seguente
S E N T E N Z A emessa, ai sensi degli artt. 275 bis e 281 terdecies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
2165 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, discussa tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25-9-2025;
T R A
, rappresentato e difeso dall'OLIVIERI FRANCESCO, presso Parte_1 il cui studio ha eletto domicilio
Parte ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege a Via Buccio Di Ranallo 65/A CP_1
- Complesso Monumentale San Domenico, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di che la rappresenta e difende ex lege. CP_1
Parte resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 ter D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 I procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08/11/2023, agisce in Parte_1 giudizio al fine di vedere accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento con cui il Questore, a fronte del parere negativo reso dalla competente Commissione territoriale, rigetta l'istanza ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998.
2. Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione avanzata dall'Avvocatura in merito alla carenza di interesse ad agire dell'odierno ricorrente, giacché egli – secondo la prospettazione di parte resistente – già sarebbe stato destinatario di decreto di espulsione, non soggetto a gravame e dunque pienamente efficace. Si deve sul punto richiamare, tra le altre, Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/05/2025, n. 13151, ove si chiarisce che la presentazione della domanda di protezione internazionale dopo l'adozione del decreto di espulsione non inficia la validità del predetto decreto, ma ne sospende l'efficacia. Permane dunque l'interesse ad agire da parte dell'odierno ricorrente, a prescindere da ogni valutazione in merito all'efficacia dei precedenti decreti di espulsione, tenuto conto anche che il presente giudizio ha ad oggetto la tutela di situazioni giuridiche di pregnante rilievo per l'ordinamento.
3. Nel merito, il Collegio evidenzia che la richiesta di protezione speciale è stata avanzata dall'odierno ricorrente antecedentemente all'entrata in vigore del DL n. 20/2023, sicché si deve aver riguardo alla disciplina di cui dal D.L. 130/2020. Si deve pertanto valutare la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. A tal proposito, nel richiedere il rigetto del ricorso, la Questura richiama il parere dalla Commissione ed osserva che il Marocco è un Paese sicuro o comunque non caratterizzato da un rischio tale da impedire il rimpatrio. In secondo luogo, quanto alla situazione personale del richiedente, parte resistente evidenzia che egli, al momento dell'istanza, ha un contratto di lavoro con scadenza prevista al 30-4-2023 e comunque, nel prosieguo, non ha rinvenuto stabile occupazione. Sempre la Questura osserva che non è dimostrato il possesso di
2 idonei mezzi di sostentamento sul territorio nazionale né è certificato il conseguimento di idonee abilità linguistiche;
infine, il richiedente non svolgerebbe alcuna attività meritoria sul territorio nazionale e non avrebbe relazioni familiari stabili in Italia.
4. Invero, i profili indicati non paiono essere dirimenti e, soprattutto, non si confrontano con la prospettazione (e l'allegazione) di parte ricorrente. Vale al riguardo evidenziare che il a fatto ingresso in Italia nel 2016 e non ha mai riportato condanne. In Pt_1 ossequio a quanto sancito, tra le altre da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/02/2025, n.
4526, occorre dunque prendere in esame anche elementi di prova o fonti di informazione successivi al momento dell'audizione, in conformità al diritto dell'Unione che impone un esame degli elementi di fatto e di diritto così come sussistenti all'attualità. La valutazione del livello di integrazione sociale e familiare del richiedente asilo deve considerare ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale, senza richiedere necessariamente un pieno e irreversibile inserimento (così Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/12/2024, n.
31371). Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, risultano indubbi sforzi di integrazione che devono necessariamente essere valorizzati. Dalla documentazione prodotta, si evince comunque stabilità lavorativa, non potendosi pervenire a diverse conclusioni in ragione dell'entità della retribuzione o dal fatto che il contratto non sia a tempo determinato. Il richiedente allega le carte di identità dei propri familiari, elemento questo significativo della presenza di legami affettivi sul territorio. Il inoltre, Pt_1 ha comunque beneficiato di soluzioni abitative, non incorrendo mai in situazioni di precarietà abitativa. In assenza di elementi di pregiudizio per la sicurezza pubblica (che parte resistente non allega), il rigetto della domanda determinerebbe lo sradicamento del ricorrente dal territorio nazionale, ove egli vive da più di nove anni, prestando in maniera continuativa attività professionale ed intrattenendo relazioni affettive e familiari. Per tale motivo, il ricorso merita accoglimento. La peculiarità della controversia, nonché i dubbi interpretativi ad essa sottesi, impongono una compensazione delle spese di lite.
Tutto ciò premesso e considerato
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione
3 collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 2165/2023
e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di al rilascio del permesso di Parte_1 soggiorno richiesto ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998;
▪ compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
L'Aquila, 30/10/2025
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
Il Giudice est. Dott. Dario Nardi
4