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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente
LANZI AS TO, LA
MURANO ANTONIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 400/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259002382282000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 626/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 si è opposto all'intimazione di pagamento n. 09220259002382282000, notificata in data 12 aprile 2025 avente ad oggetto il mancato pagamento di
31 cartelle, nonché 1 avviso di accertamento e 14 avvisi di addebito, notificate tra il 05.04.2011 e il 18.08.2023.
Il tutto per l'importo di euro 268.323,61.
Il ricorrente fa presente che, come si rileva dalle date di notifica indicate, tutte le cartelle e gli avvisi di addebito, l'intimazione di pagamento è stata notificata quando erano già ampiamente decorsi i termini di prescrizione, sia decennali che i più brevi, quinquennali e triennali, per i diversi tributi e contributi.
Pertanto si oppone per:
1) Illegittimità per mancata notificazione degli atti sottostanti;
2) Intervenuta prescrizione delle cartelle di cui alla intimazione impugnata – decadenza dell'Agenzia delle
Entrate dal diritto di agire per la richiesta di pagamento dei tributi imposte e contributi portate dalle cartelle sottese alla intimazione di pagamento - perdita di efficacia del relativo titolo esecutivo.
3) Istanza di sospensione dell'atto impugnato ex D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 47
L'Agenzia delle Entrate SS si è costituita in giudizio ed in via pregiudiziale ha rilevato che alcuni crediti attengono a pretese che non hanno natura tributaria, ex art. 2 D.Lgs. n. 546/92, ricadendo nell'alveo della giurisdizione ordinaria.
Ed ancora in via pregiudiziale: inammissibilità e/o improponibilità dell'opposizione avverso 21 (ventuno) cartelle di pagamento impugnate unitamente all'avviso di intimazione n. 09220259002382282000, con i sottostanti carichi tributari, per violazione del principio del “ne bis in idem”.
In via preliminare, in relazione al giudizio instaurato dall'opponente, l'Agente eccepisce l'inammissibilità del ricorso avverso le 28 (ventotto) cartelle esattoriali riportanti carichi tributari ed impugnate unitamente all'avviso di intimazione n. 09220259002382282000, come ex adverso formulato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da controparte nell'atto introduttivo, il contribuente ha tempestivamente e regolarmente ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali sottostanti all'avviso di intimazione opposto, come si evince dalla documentazione allegata.
Il ricorrente lamenta l'omessa e/o l'irregolare notifica delle cartelle di pagamento opposte, riportanti carichi tributari, la cui omissione/irregolarità ne determina l'inesistenza giuridica. Al riguardo, occorre anzitutto precisare che l'inesistenza giuridica della notificazione ricorre soltanto quando quest'ultima sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa.
A dire della controparte, il mancato e/o irregolare recapito delle cartelle, ciascuna contenente il rispettivo ruolo emesso dall'ente creditore, titolo di pagamento, avrebbe impedito al ricorrente di avere esatta cognizione delle pretese esattoriali e precluso anche l'eventuale contestazione di detti crediti, con grave pregiudizio del diritto di difesa.
Ciò non risponde a verità, infatti per la notifica delle cartelle si osservano le disposizioni degli artt. 137 e seguenti del c.p.c., come realmente avvenuto, accordando altresì all'Agente la possibilità di eseguire la notificazione avvalendosi degli ufficiali della riscossione, di altri soggetti da esso abilitati nelle forme di legge, dei messi comunali, oppure del servizio postale, tramite invio “diretto” (vale a dire, senza intermediazione di un ufficiale notificatore) della cartella in plico chiuso mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
inoltre, ai sensi del comma 2 del predetto art. 26, come modificato dall'art. 38 D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, è prevista la possibilità di procedere alla notifica delle cartelle e degli altri atti esattoriali utilizzando la posta certificata.
Dalle relate che si depositano è facile evincere che la notifica è avvenuta ai sensi dell'art. 138 c.p.c., che disciplina la “Notificazione in mani proprie” della persona fisica iscritta a ruolo. Vale evidenziare, a tale proposito, che la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario dell'atto (v. Cass.,
20 dicembre 2012, n. 23571; 3 luglio 2013, n. 16684), e finanche qualora lo stesso rifiuti di riceverne copia;
in tal caso il notificatore “….ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie”
(comma 2, art. 138 c.p.c.).
Riguardo all'avviso di accertamento n. TCDTCDM000155, l'Agente rileva la propria estraneità alle questioni lamentate dall'opponente che interessano la fase di emissione e notifica dell'atto, giacché tali vicende vedono l'esclusivo coinvolgimento dell'ente impositore, ossia dell'Agenzia delle Entrate di Lagonegro.
Il ricorrente eccepisce l'avvenuta estinzione dei carichi tributari riportati dai 29 (ventinove) atti esattoriali impugnati unitamente all'intimazione di pagamento n. 09220259002382282000 e sostiene, a suffragio della richiesta, il decorso del periodo di 3 anni previsto per le tasse automobilistiche e di 5 anni per i restanti carichi.
Anche questa doglianza risulta palesemente infondata e va disattesa. Anzitutto, si evidenzia che per i carichi riportati dalle 21 cartelle esattoriali già impugnate innanzi al Giudice tributario, la sentenza divenuta definitiva costituisce titolo giuridico per la riscossione di detti crediti, i quali soggiacciono al termine di prescrizione ordinario decennale previsto dall'art. 2953 del Codice Civile anziché a quelli stabiliti dalla legge per ciascun tributo, come confermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 21623/2015. Pertanto, per tali somme la prescrizione decennale è iniziata a decorrere dal 15/05/2023, data di deposito della sentenza n. 231/2023 emessa dalla C.G.T. di I grado di Potenza.
Anche per quanto attiene alla contestata prescrizione delle sanzioni e degli interessi pretesi ex art. 2948 n.
4 c.c., l'eccezione va disattesa, non essendosi mai perfezionata in conseguenza della notifica degli atti interruttivi da parte dell'Agente e della sospensione dei periodi stabiliti dal legislatore e dettagliatamente illustrati.
A differenza dei carichi erariali, i tributi locali (contributi consortili, Tarsu, ICI, IMU, …) e quelli della Camera di Commercio si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.. (Sent.
Cassazione a Sezioni Unite n.23397/2016 del 25 ottobre 2016).
Sul punto il Giudice adìto potrà quindi facilmente verificare che per detti tributi la prescrizione non si è mai perfezionata, in considerazione della mancata decorrenza del periodo quinquennale stabilito dalla normativa per i crediti iscritti.
Per i crediti pretesi dalla Regione Basilicata per tasse automobilistiche, è prevista la prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/86 convertito nella legge 60/86; la notifica degli atti esattoriali finalizzati al recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo determina, anche per tali entrate, l'interruzione dei termini di prescrizione, che in ogni caso cominciano nuovamente a decorrere dal giorno successivo, senza determinare la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'art. 2953 c.c. (Corte di Cassazione, sent. n.12263/2007). Il Giudice adìto potrà quindi facilmente verificare, dall'esame della documentazione prodotta in atti, che anche per tali somme non si è mai determinata la prescrizione per decorrenza del periodo triennale, avendo l'Agente notificato i predetti atti interruttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate SS, , osserva che l'Ufficio ha dimostrato con i documenti allegati nel fascicolo di parte e con quanto esposto nelle proprie controdeduzioni, sinteticamente riassunte nel paragrafo “Svolgimento del Processo” di cui alla presente sentenza, di aver notificato gli atti prodromici all'intimazione di pagamento, ovvero le cartelle di pagamento.
Inoltre l'Ufficio ha fatto presente che per i carichi riportati dalle 21 cartelle esattoriali, le stesse sono già state impugnate innanzi al Giudice tributario, per cui la sentenza emessa è divenuta definitiva e costituisce titolo giuridico per la riscossione di detti crediti, i quali soggiacciono al termine di prescrizione ordinario decennale previsto dall'art. 2953 del Codice Civile anziché a quelli stabiliti dalla legge per ciascun tributo, come confermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 21623/2015. Pertanto, a conferma di quanto sostenuto dall'Ufficio per tali somme la prescrizione decennale è iniziata a decorrere dal 15/05/2023, data di deposito della sentenza n. 231/2023 emessa dalla C.G.T. di I grado di Potenza. Preso atto che tale sentenza rigetta il ricorso avverso l'intimazione di pagamento ed alle sottostanti 21 cartelle di pagamento, questa Corte non si può ulteriormente pronunziare per non violare il principio del ne bis in idem.
D'altronde l'Ufficio ha come già detto, ampiamente dimostrato la notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento.
Il ricorso pertanto è infondato e deve essere rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 2.000,00 ( euro duemila/00 ) a favore dell'Agenzia delle Entrate SS .
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente
LANZI AS TO, LA
MURANO ANTONIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 400/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259002382282000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 626/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 si è opposto all'intimazione di pagamento n. 09220259002382282000, notificata in data 12 aprile 2025 avente ad oggetto il mancato pagamento di
31 cartelle, nonché 1 avviso di accertamento e 14 avvisi di addebito, notificate tra il 05.04.2011 e il 18.08.2023.
Il tutto per l'importo di euro 268.323,61.
Il ricorrente fa presente che, come si rileva dalle date di notifica indicate, tutte le cartelle e gli avvisi di addebito, l'intimazione di pagamento è stata notificata quando erano già ampiamente decorsi i termini di prescrizione, sia decennali che i più brevi, quinquennali e triennali, per i diversi tributi e contributi.
Pertanto si oppone per:
1) Illegittimità per mancata notificazione degli atti sottostanti;
2) Intervenuta prescrizione delle cartelle di cui alla intimazione impugnata – decadenza dell'Agenzia delle
Entrate dal diritto di agire per la richiesta di pagamento dei tributi imposte e contributi portate dalle cartelle sottese alla intimazione di pagamento - perdita di efficacia del relativo titolo esecutivo.
3) Istanza di sospensione dell'atto impugnato ex D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 47
L'Agenzia delle Entrate SS si è costituita in giudizio ed in via pregiudiziale ha rilevato che alcuni crediti attengono a pretese che non hanno natura tributaria, ex art. 2 D.Lgs. n. 546/92, ricadendo nell'alveo della giurisdizione ordinaria.
Ed ancora in via pregiudiziale: inammissibilità e/o improponibilità dell'opposizione avverso 21 (ventuno) cartelle di pagamento impugnate unitamente all'avviso di intimazione n. 09220259002382282000, con i sottostanti carichi tributari, per violazione del principio del “ne bis in idem”.
In via preliminare, in relazione al giudizio instaurato dall'opponente, l'Agente eccepisce l'inammissibilità del ricorso avverso le 28 (ventotto) cartelle esattoriali riportanti carichi tributari ed impugnate unitamente all'avviso di intimazione n. 09220259002382282000, come ex adverso formulato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da controparte nell'atto introduttivo, il contribuente ha tempestivamente e regolarmente ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali sottostanti all'avviso di intimazione opposto, come si evince dalla documentazione allegata.
Il ricorrente lamenta l'omessa e/o l'irregolare notifica delle cartelle di pagamento opposte, riportanti carichi tributari, la cui omissione/irregolarità ne determina l'inesistenza giuridica. Al riguardo, occorre anzitutto precisare che l'inesistenza giuridica della notificazione ricorre soltanto quando quest'ultima sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa.
A dire della controparte, il mancato e/o irregolare recapito delle cartelle, ciascuna contenente il rispettivo ruolo emesso dall'ente creditore, titolo di pagamento, avrebbe impedito al ricorrente di avere esatta cognizione delle pretese esattoriali e precluso anche l'eventuale contestazione di detti crediti, con grave pregiudizio del diritto di difesa.
Ciò non risponde a verità, infatti per la notifica delle cartelle si osservano le disposizioni degli artt. 137 e seguenti del c.p.c., come realmente avvenuto, accordando altresì all'Agente la possibilità di eseguire la notificazione avvalendosi degli ufficiali della riscossione, di altri soggetti da esso abilitati nelle forme di legge, dei messi comunali, oppure del servizio postale, tramite invio “diretto” (vale a dire, senza intermediazione di un ufficiale notificatore) della cartella in plico chiuso mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
inoltre, ai sensi del comma 2 del predetto art. 26, come modificato dall'art. 38 D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, è prevista la possibilità di procedere alla notifica delle cartelle e degli altri atti esattoriali utilizzando la posta certificata.
Dalle relate che si depositano è facile evincere che la notifica è avvenuta ai sensi dell'art. 138 c.p.c., che disciplina la “Notificazione in mani proprie” della persona fisica iscritta a ruolo. Vale evidenziare, a tale proposito, che la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario dell'atto (v. Cass.,
20 dicembre 2012, n. 23571; 3 luglio 2013, n. 16684), e finanche qualora lo stesso rifiuti di riceverne copia;
in tal caso il notificatore “….ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie”
(comma 2, art. 138 c.p.c.).
Riguardo all'avviso di accertamento n. TCDTCDM000155, l'Agente rileva la propria estraneità alle questioni lamentate dall'opponente che interessano la fase di emissione e notifica dell'atto, giacché tali vicende vedono l'esclusivo coinvolgimento dell'ente impositore, ossia dell'Agenzia delle Entrate di Lagonegro.
Il ricorrente eccepisce l'avvenuta estinzione dei carichi tributari riportati dai 29 (ventinove) atti esattoriali impugnati unitamente all'intimazione di pagamento n. 09220259002382282000 e sostiene, a suffragio della richiesta, il decorso del periodo di 3 anni previsto per le tasse automobilistiche e di 5 anni per i restanti carichi.
Anche questa doglianza risulta palesemente infondata e va disattesa. Anzitutto, si evidenzia che per i carichi riportati dalle 21 cartelle esattoriali già impugnate innanzi al Giudice tributario, la sentenza divenuta definitiva costituisce titolo giuridico per la riscossione di detti crediti, i quali soggiacciono al termine di prescrizione ordinario decennale previsto dall'art. 2953 del Codice Civile anziché a quelli stabiliti dalla legge per ciascun tributo, come confermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 21623/2015. Pertanto, per tali somme la prescrizione decennale è iniziata a decorrere dal 15/05/2023, data di deposito della sentenza n. 231/2023 emessa dalla C.G.T. di I grado di Potenza.
Anche per quanto attiene alla contestata prescrizione delle sanzioni e degli interessi pretesi ex art. 2948 n.
4 c.c., l'eccezione va disattesa, non essendosi mai perfezionata in conseguenza della notifica degli atti interruttivi da parte dell'Agente e della sospensione dei periodi stabiliti dal legislatore e dettagliatamente illustrati.
A differenza dei carichi erariali, i tributi locali (contributi consortili, Tarsu, ICI, IMU, …) e quelli della Camera di Commercio si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.. (Sent.
Cassazione a Sezioni Unite n.23397/2016 del 25 ottobre 2016).
Sul punto il Giudice adìto potrà quindi facilmente verificare che per detti tributi la prescrizione non si è mai perfezionata, in considerazione della mancata decorrenza del periodo quinquennale stabilito dalla normativa per i crediti iscritti.
Per i crediti pretesi dalla Regione Basilicata per tasse automobilistiche, è prevista la prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/86 convertito nella legge 60/86; la notifica degli atti esattoriali finalizzati al recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo determina, anche per tali entrate, l'interruzione dei termini di prescrizione, che in ogni caso cominciano nuovamente a decorrere dal giorno successivo, senza determinare la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'art. 2953 c.c. (Corte di Cassazione, sent. n.12263/2007). Il Giudice adìto potrà quindi facilmente verificare, dall'esame della documentazione prodotta in atti, che anche per tali somme non si è mai determinata la prescrizione per decorrenza del periodo triennale, avendo l'Agente notificato i predetti atti interruttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate SS, , osserva che l'Ufficio ha dimostrato con i documenti allegati nel fascicolo di parte e con quanto esposto nelle proprie controdeduzioni, sinteticamente riassunte nel paragrafo “Svolgimento del Processo” di cui alla presente sentenza, di aver notificato gli atti prodromici all'intimazione di pagamento, ovvero le cartelle di pagamento.
Inoltre l'Ufficio ha fatto presente che per i carichi riportati dalle 21 cartelle esattoriali, le stesse sono già state impugnate innanzi al Giudice tributario, per cui la sentenza emessa è divenuta definitiva e costituisce titolo giuridico per la riscossione di detti crediti, i quali soggiacciono al termine di prescrizione ordinario decennale previsto dall'art. 2953 del Codice Civile anziché a quelli stabiliti dalla legge per ciascun tributo, come confermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 21623/2015. Pertanto, a conferma di quanto sostenuto dall'Ufficio per tali somme la prescrizione decennale è iniziata a decorrere dal 15/05/2023, data di deposito della sentenza n. 231/2023 emessa dalla C.G.T. di I grado di Potenza. Preso atto che tale sentenza rigetta il ricorso avverso l'intimazione di pagamento ed alle sottostanti 21 cartelle di pagamento, questa Corte non si può ulteriormente pronunziare per non violare il principio del ne bis in idem.
D'altronde l'Ufficio ha come già detto, ampiamente dimostrato la notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento.
Il ricorso pertanto è infondato e deve essere rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 2.000,00 ( euro duemila/00 ) a favore dell'Agenzia delle Entrate SS .