Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 3 aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2419/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
( , C.F. - P.I. Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale P.IVA_2 in Roma alla via Ciro il grande 21, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in LI alla via de Gasperi 55 (Sede ), presso l'avv. Roberto Maisto Pt_2
( ) che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle C.F._1 liti per notar del 23.01.2023 (rep. 37590/7131), PEC Persona_1
t Email_1
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
residente in [...], C.F._2
nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_2
residente in [...], C.F._3 [...]
, nata a [...] il [...], codice fiscale CP_3 C.F._4 residente in [...], nella loro qualità di eredi di
nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_2
ZU (LI) il 26.10.2017, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Ilvetti, codice fiscale in virtù di procura alle liti conferita in data C.F._5
29.12.2022.
1
APPELLATI -Appellanti incidentali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 10.10.2023, l' ha proposto appello avverso la sentenza n.3828/2023 pubbl. il Pt_2
03/10/2023, con la quale il Tribunale di LI Nord, in funzione di Giudice del lavoro, aveva accolto la domanda proposta dall'appellato in epigrafe e condannato esso Istituto al pagamento del trattamento di fine servizio maturato dallo stesso in virtù del rapporto di lavoro intercorso con il , cessato in data 30.6.2014. CP_4
L'appellante ha lamentato che il primo giudice aveva disatteso l'eccezione di prescrizione proposta da esso Istituto, all'esito di erronea valutazione dell'efficacia interruttiva della prescrizione di un atto proveniente da soggetto diverso dal creditore (dal ) e di un atto giudiziale notificato a soggetto diverso dal CP_4 debitore (ossia al ), in violazione degli artt. 2943, 1219 c.c.. CP_4
Ha osservato che i contributi dovuti dal C.U.B. erano ormai prescritti e non più recuperabili e che, pertanto, anche sotto questo profilo, non poteva applicarsi il principio di automatismo applicato dal Tribunale.
Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, il rigetto dell'avverso ricorso per intervenuta prescrizione del credito.
Ricostituito il contraddittorio, gli eredi appellati hanno eccepito la inammissibilità ed infondatezza del gravame;
quanto all'eccezione di prescrizione, hanno dedotto di avere tempestivamente richiesto il T.F.S. con atti idonei, ad effetto interruttivo. Hanno concluso per il rigetto del gravame, vinte le spese.
Hanno infine proposto appello incidentale con riguardo al governo delle spese. Censurata la compensazione parziale e la liquidazione al di sotto dei parametri minimi, hanno chiesto la determinazione nella seguente misura:
-in via principale, di complessivi € 7.610,00 (di cui € 987,00 per spese generali ed
€ 43,00 per contributo unificato versato), oltre alla maggiorazione dovuta in considerazione della pluralità dei soggetti ricorrenti, secondo i valori medi delle tariffe forensi ex D.M. 55/2014 (n. 7 documento allegato);
- in subordine di complessivi € 3.827,65 (di cui € 493,62 per spese generali ed € 43,00 per contributo unificato versato) oltre alla maggiorazione dovuta in considerazione della pluralità dei soggetti ricorrenti, secondo i valori medi delle tariffe forensi ex D.M. 55/2014 (n. 8 documento allegato); in via ancora più gradata (nel caso si confermi il motivo per una compensazione della metà delle spese di giudizio) di € 3.805,00 secondo i valori medi, ovvero di € 1.913,85 secondo i valori minimi.
2 Anche il si è costituito eccependo l'inammissibilità ex Controparte_5 art. 348 bis c.p.c. della domanda di condanna al pagamento della contribuzione e, nel merito, la infondatezza delle avverse censure.
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
dopo un rinvio per acquisire la prova della notifica dell'appello incidentale per la prima udienza, all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione. 1.L'appello principale si sottrae alla censura di inammissibilità contenendo l'individuazione dei punti di motivazione in contestazione ed una sufficiente esposizione delle ragioni di critica alla sentenza gravata.
Nel merito, è infondato.
2.Giova premettere che è pacifico tra le parti che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del dal 27.3.1997 al 30.6.2014 e che non gli Controparte_5
è stato corrisposto il trattamento di fine servizio, risultando omesso il versamento della relativa contribuzione. Altrettanto pacifica è da ritenere la natura pubblicistica del e, come ampiamente argomentato dal CP_4 CP_4 medesimo e sostenuto dallo stesso la parificazione del personale, quanto al Pt_2 regime previdenziale, ai dipendenti degli enti locali.
3.L'appellato aveva diritto, ai sensi della legge 152/1968, all'Indennità Premio Servizio erogata in origine dalla successivamente dall' e di CP_6 CP_7 poi dall' subentrato, ex art. 21 del D.L. 201/2011 convertito in legge, in Pt_2 tutti i rapporti attivi e passivi dell' soppresso a far tempo dal 1 gennaio 2012. CP_7
4.Quanto alla debenza della prestazione da parte dell' , ex art. 2116 c.c., rileva Pt_2 il collegio – richiamando precedenti decisioni rese da questa Corte in analoghe fattispecie – che, se anche nella motivazione della gravata sentenza è stato fatto impropriamente riferimento al D.P.R. 1032/1973 dettato esclusivamente per il trattamento previdenziali dei dipendenti civili e militari dello Stato, non appare revocabile in dubbio l'obbligo gravante sull'odierno appellante subentrato, ex art. 21 del D.L. 201/2011 convertito in legge, in tutti i rapporti attivi e passivi dell' CP_7 soppresso a far tempo dal 1 gennaio 2012.
Nel gravame l' sostiene l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui Pt_1 aveva affermato che, anche per l'Indennità Premio Servizio, qualificata come prestazione previdenziale, fosse applicabile la norma dell'art. 2116 cod. civ..
Secondo un orientamento interpretativo di legittimità assolutamente consolidato (cfr. tra le altre Cass. Sez. un., n. 11329 del 30/05/2005) pur affermandosi, da un lato, la costante funzione previdenziale di tutte le attribuzioni patrimoniali collegate alla cessazione dal servizio e, dall'altro, la sostanza di retribuzione differita, - la natura giuridica previdenziale (o assistenziale) è determinata dal dato strutturale di un'obbligazione posta a carico, ad opera di disposizioni inderogabili di legge, non del datore di lavoro, ma di enti gestori, appunto, di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che sono finanziati mediante versamento di contributi (a carico dei soggetti del rapporto di lavoro). Ne consegue che tale obbligazione, la indennità di cui alla legge 152/1968, non è inerente al rapporto di lavoro, ma al distinto rapporto
3 previdenziale di cui il primo rappresenta soltanto il presupposto e tale principio è confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 99 e 243 del 1993 e n. 434 del 1997) che, pur valorizzando i profili funzionali, prevalenti, di retribuzione differita (identici a quelli caratterizzanti il trattamento di fine rapporto del settore privato), non ha certamente negato la struttura di prestazione previdenziale posta dalla legge a carico di un ente gestore di previdenza obbligatoria.
Correttamente, dunque, il primo Giudice ha qualificato la erogazione come prestazione previdenziale né possono condividersi le censure dell' quanto Pt_1 alla ritenuta applicazione, anche all' dell'art. 2116 cod. civ.. Pt_2
La norma, come è noto, al primo comma afferma il principio della automaticità delle prestazioni che, dunque, spettano al lavoratore anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza ed assistenza.
Il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 374 del 1997 ha precisato che il sistema delle leggi speciali in materia di previdenza ed assistenza è retto da questa regola generale e che non è richiesta una norma espressa che lo richiami ma per contro è necessaria una disposizione esplicita perché sia possibile ad esso derogare.
La tesi dell' appellante secondo la quale, per contro, il principio in questione Pt_1 necessita di esplicita conferma quando, come nel caso di specie, la prestazione rinvenga la propria fonte in una disciplina peculiare, non merita pertanto condivisione.
In altri termini, la mancata previsione nella legge 152/1968 di un meccanismo correttivo per il caso di omissione contributiva ad opera del datore di lavoro non comporta, come sostenuto dall' la inapplicabilità dell'art. 2116 cod. civ. poiché Pt_2
è la deroga al principio dell'automatismo a necessitare di espressa enunciazione.
Correttamente, pertanto, il primo Giudice, richiamando anche il costante orientamento interpretativo del Giudice di legittimità (Cass. Sez. Lav. n.11329 del 30.5.2005 ed ib. n. 27427 del 1.12.2020) ha condannato l'Istituto al pagamento della prestazione, pur ricorrendo una omissione contributiva del datore di lavoro pubblico.
5.Si controverte poi dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' e rigettata dal Pt_2 primo Giudice che ha riconosciuto la sussistenza di atti idonei, dotati di efficacia interruttiva.
L' ha contestato, nell'atto di gravame, che la prescrizione decorrente dalla Pt_2 cessazione del rapporto di lavoro il 30.06.2014, potesse reputarsi tempestivamente interrotta dal , mediante la trasmissione all' di Controparte_5 Pt_2
Caserta (ex Gestione INPDAP) della domanda di liquidazione del lavoratore in data 06.11.2019 (con nota protocollo 11808 - modello 350P); nonché dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio intrapreso dal de cuius per il pagamento del TFS/TFR nei confronti del , innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua CP_4
Vetere – Sezione Lavoro (procedimento RG 7605/2017, interrotto in data 11.05.2021).
4 Quanto all'estinzione dell'obbligo contributivo per decorso del termine di prescrizione quinquennale, invocata dall'Istituto al fine di escludere la applicazione dell'art. 2116 cod. civ., deve precisarsi che il Giudice di legittimità (cfr. Cass. 27427 cit.) ha affermato che anche la limitazione dell'automatismo al solo caso di contributi non prescritti deve essere espressamente stabilita dal legislatore, come nel caso dell'art. 40 della legge 153/1969, e che, per il caso qui in esame, neppure ricorre la ipotesi di prescrizione dei contributi affermata dall' Pt_2
Osserva infatti il collegio che, a norma del comma 10 bis dell'art. 3 della legge n. 335/1995, nel testo vigente all'epoca dell'instaurazione del giudizio, “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' Pt_2 cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Oggi, all'esito di continue proroghe, la norma così dispone: “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti Pt_2
i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al ((31 dicembre 2020)) , non si applicano fino al ((31 dicembre 2025)) , fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”..
Con riguardo agli atti in contestazione ed all'efficacia interruttiva della prescrizione, rileva il Collegio che – per effetto della suddetta disciplina - non è maturata la prescrizione con riguardo all'obbligo contributivo che dell'erogazione del T.F.S. costituisce il presupposto. Di conseguenza non può sostenersi la decorrenza del termine di prescrizione del credito relativo alla prestazione invocata dal de cuius e riconosciuta come dovuta ex art. 2116 c.c..
Resta quindi assorbita la questione dell'efficacia interruttiva degli atti in contestazione.
6.Nell'atto di appello incidentale è stata invocata la riforma della sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione per metà delle spese nei confronti dell' in considerazione della serialità della controversia e del ruolo dell'Istituto Pt_2 nella fase precontenziosa.
L'impugnazione va dichiarata improcedibile in quanto, sebbene tempestivamente proposta, non è stata notificata, come dichiarato dal procuratore nelle note di
5 trattazione per l'odierna udienza, in seguito al rinvio disposto dal Collegio per consentire il deposito dell'atto.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità infatti “Nel rito del lavoro, l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato va dichiarato improcedibile poiché il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all'appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d'ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti…”. (C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 837 del 19/01/2016 (Rv. 638397 - 01).
“Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale è inammissibile nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione, mentre alla omissione della successiva attività di notifica è collegata la diversa sanzione di improcedibilità dell'impugnazione tempestivamente proposta” (C. Cass, Sez. L , Sentenza n. 24742 del 19/10/2017 Rv. 646371 – 01; v. di recente C. Cass. Sez. L , Ordinanza n. 23159 del 27/08/2024 Rv. 672227 – 01 che ha ribadito che
“Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte, senza che possa avere efficacia sanante la notifica di un precedente appello principale proposto separatamente dalla stessa parte e dichiarato inammissibile perché tardivamente depositato”).
Non può pertanto essere accolta la richiesta di parte, di assegnazione di un termine per provvedere alla notifica che è stata del tutto omessa – in assenza di ogni giustificazione - ed è quindi inesistente.
Le spese del presente grado restano compensate per reciproca soccombenza.
Nella fattispecie con riguardo ad entrambe le impugnazioni è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti – come quello di specie - a far luogo dal 31 gennaio 2013. La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione. Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, 6 consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello principale;
dichiara improcedibile l'appello incidentale;
compensa le spese del grado;
dà atto, con riguardo ad entrambe le impugnazioni, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in LI, il 3 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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