Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/05/2025, n. 3289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3289 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA ex artt. 281 sexies, 350 bis e 275 bis c.p.c. nella causa di secondo grado, iscritta al numero 2662 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2024 e vertente
TRA
e Parte_1 Controparte_1
(Avv.ti Emilia Pernisco e Pierluigi Pernisco) PARTE APPELLANTE E
CP_2
(Avv. Gianluca Nizzardi) PARTE APPELLATA
E Controparte_3
(Avv. Paolo Gelli) PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5868/24 emessa dal Tribunale di Roma FATTO E DIRITTO Il Tribunale di Roma, con la sentenza n.5868/24 emessa a definizione del giudizio introdotto da nei confronti del OM. – che a sua CP_2 Parte_1 volta aveva chiamato in causa - e di Controparte_3 Controparte_4 ha così statuito “ dichiara la risoluzione dei contratti stipulati dalla parte attrice per inadempimento dei convenuti;
condanna in persona del legale Controparte_4 rappresentante, a pagare a la somma di € 3.000,00, oltre interessi legali CP_2 dal versamento al saldo;
condanna il OM. a pagare a Parte_1 CP_2 la somma di € 15.505,54, oltre interessi legali dal versamento al saldo;
rigetta ogni altra domanda avanzata dalla parte attrice;
respinge la domanda proposta dal OM. ei confronti di condanna Parte_1 Controparte_3 [...]
e il OM. in via solidale, a rifondere a Controparte_1 Parte_1 CP_2 le spese processuali, che liquida nel complessivo importo di € 5.341,00 (264 anticipazioni, 919 fase di studio, 777 fase introduttiva, 1.680 fase di trattazione e istruttoria, 1.701 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per
condanna e il OM. in via solidale, a Controparte_4 Parte_1 rifondere a le spese processuali, che liquida nel Controparte_3 complessivo importo di € 2.547,00 (919 fase di studio, 777 fase introduttiva, 851 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione di copia della presente sentenza, dell'atto di citazione, della comparsa di risposta, delle memorie ex art.183, c. VI, c.p.c. e di tutta la documentazione prodotta in giudizio, al Comando Regione Lazio della Guardia di Finanza di Roma per quanto di eventuale competenza ex art. 36, 4° comma, del D.P.R. 29.9.1973, n. 600, e successive modificazioni, per le valutazioni sul piano fiscale inerenti ai pagamenti eseguiti dalla parte attrice a favore dei convenuti.”.
e hanno proposto appello e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1
“accogliere il presente appello, sulla base di ciascuno degli specifici motivi di gravame proposti e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza di primo grado impugnata, e in accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1, rigettare le domande proposte in primo grado dalla sigr.a CP_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con richiesta di distrazione in favore dei sottoscritti avvocati, i quali si dichiarano antistatari per il presente giudizio di appello.”.
si è costituita e ha domandato ” rigettare in toto l'appello proposto CP_2 ex adverso in quanto inammissibile e, comunque, assolutamente infondato in fatto e in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza n.5868/2024 del Tribunale Ordinario di Roma. In via istruttoria: 1) ferme restando la totale infondatezza dell'avverso atto di appello, le circostanze non contestate dalla parte appallante e l'inammissibilità delle avverse istanze istruttorie per le ragioni indicate nella parte espositiva del presente atto, per mero tuziorismo difensivo l'appellata insiste nella richiesta di ammissione dei seguenti mezzi di prova già formulati in primo grado nelle proprie memorie ex art.183, comma 6, nn.2 e 3, c.p.c.: si chiede ammettersi, anzitutto, l'interrogatorio formale del geom. e del legale rappresentante pro-tempore della e, Parte_1 Controparte_4 all'esito, prova per testi sui seguenti capitoli (depurati da eventuali valutazioni)… 2) nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova per testi articolata dalla parte appellante, l'appellata chiede di essere ammessa alla prova per testi contraria sui medesimi capitoli formulati dalla controparte e con medesimi testi già indicati dall'appellata in prova diretta. Con vittoria di spese e compensi, ivi compreso il rimborso forfetario per spese generali”.
, costituitasi, ha domandato “rigettata comunque Controparte_3 ogni domanda diretta o di manleva avanzata in danno di
[...]
IN VIA PRINCIPALE: respingere il motivo di appello sopra Controparte_3 richiamato proposto dall' appellante perché sfornito di prova ed infondato in Pt_1 fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti, accogliendo, ove ritenuto di giustizia, gli altri motivi di gravame, in ogni caso respingendo la condanna alle spese di chiamata in causa e la domanda di manleva ex adverso proposta alla luce della inoperatività della polizza per tutti i motivi ut supra argomentati. In subordine limitare la misura della condanna della odierna appellata nei limiti della responsabilità personale del con applicazione della franchigia di polizza inter- Pt_1 partes pattuita. Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. “. La causa è stata rinviata all'udienza del 17.4.2025 per essere decisa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. come richiamato dall'art. 350 bis c.p.c. ed è stato riservato il deposito della sentenza ex art. 275 bis c.p.c.. Con l'atto introduttivo del giudizio (cfr. atto di citazione e sentenza)
[...] ha premesso che aveva conferito al geom. – al quale si era CP_2 Parte_1 rivolto nel corso dell'anno 2016, al fine di ottenere dagli Enti un permesso di costruire e/o un'autorizzazione a realizzare un manufatto sulla terrazza annessa all'appartamento di proprietà sito in Roma, viale Giulio Cesare n. 113/B - l'incarico di eseguire le prestazioni indicate nel preventivo n. 34/16. In particolare, la procedura edilizia (D.I.A.) per la costruzione di una tettoia in vetro ed alluminio per la protezione degli agenti atmosferici, la richiesta di sollecito della sanatoria afferente l'ampliamento del lavatoio privato preesistente, nonché
l'aggiornamento catastale, il tutto per un corrispettivo di € 7.600,00. Aveva versato al OMetra, in relazione a tale preventivo, la somma di € 7.903,74. Ha, poi, dedotto che, poiché la procedura edilizia prescelta ed intrapresa dal geometra aveva avuto esito negativo, veniva indotta da quest'ultimo a Pt_1 percorrere altra soluzione, ovvero ripristinare lo stato dei luoghi in conformità al titolo in sanatoria (rilasciato il 23.1.2017 e quindi oltre il termine previsto dalla Legge Regionale n. 21/2009), il recupero ai fini abitativi del sottotetto e l'aggiornamento catastale così come indicato nel preventivo n. 05/2017 (redatto su carta intestata alla
, il tutto per un compenso di € 6.800,00. Controparte_4
Conferito tale incarico, per il solo fatto che le era stato indicato come necessario per acquisire il permesso di costruire il manufatto sulla terrazza, provvedeva a versare i seguenti ulteriori importi, come da quietanze di pagamento in calce a detto preventivo, pari 610+1000+10000+2000+1000+1000+a saldo 1.282,07 (cfr. pag. pag. 3 citazione). Tali attività, però non avevano consentito di ottenere il permesso di costruire e/o l'autorizzazione, cosicché sempre dal geom. le era stato sottoposto un Pt_1 ulteriore preventivo – il n. 13/18 – redatto su carta intestata della Controparte_1
che contemplava l'installazione di arredi e strutture stagionali di protezione
[...] degli agenti atmosferici, nonché la consulenza in materia di scelta quantificazione ed ordine dei materiali da installare, il tutto per un importo di € 5.000,00, di cui corrispondeva € 3.000,00. Inoltre, in relazione alla procedura edilizia e su indicazione del OMetra aveva anche pagato l'importo di € 1.946,23 per la SCIA alla Tesoreria e di € 3.655,57 per l'istanza della Monetizzazione Standard. Nell'ambito di detto incarico ed in mancanza del permesso di costruire, il OMetra la “invitava” Pt_1 ad acquistare una pergotenda da installare sulla terrazza sostenendo che non era necessario alcun titolo edilizio. Per l'acquisto della pergotenda si era rivolta alla presso il cui Controparte_5 locale commerciale veniva accompagnata dal OMetra che comunicava agli addetti le caratteristiche strutturali e le dimensioni;
veniva, pertanto, prescelta la pergotenda, secondo le prescrizioni del stipulato con la predetta società un Pt_1 contratto per la fornitura e posa in opera e versato, in favore della Controparte_5
l'importo complessivo di € 31.482,01. Tuttavia, nonostante le assicurazioni del OMetra sulla possibilità di installare la pergotenda, perché ascrivibile alla categoria di attività di edilizia libera, nel corso della posa in opera gli agenti della Polizia Municipale sottoponevano a sequestro penale la struttura metallica per mancanza del permesso di costruire. Peraltro, anche emetteva la Determinazione Dirigenziale per inosservanza delle norme CP_6 di legge e regolamenti in materia di strumenti urbanistici ed edilizi. Ha, così, domandato, stante il grave inadempimento da parte del geometra e della società la risoluzione del contratto d'opera Pt_1 Controparte_4 professionale e la restituzione degli importi ricevuti, oltre che il risarcimento dei danni. Inadempimento che, per come esplicitato (cfr. pag. 7 e 8), era ad entrambi imputabile perché il OM. - sfruttando il desiderio di realizzare un manufatto sulla Pt_1 terrazza - dapprima l'aveva rassicurata di poter acquisire un permesso di costruire e poi, nell'impossibilità di mantenere fede al proprio impegno, l'aveva convinta all'acquisto della pergotenda sull'errato presupposto che non fosse necessario alcun permesso o autorizzazione, mentre, i convenuti, per le obbligazioni contrattuali assunte e le competenze professionali erano tenuti a riferire l'impossibilità di installazione della pergotenda senza il necessario titolo abilitativo. Inoltre, era risultata del tutto inutile la procedura edilizia del preventivo n. 34/16, per cui aveva corrisposto l'importo di € 7.903,74, intrapresa senza considerare che era inattuabile perché iniziata dopo che era scaduto il termine del 31.12.2013 per la concessione della sanatoria previsto dalla legge Regionale Lazio n. 21/2009. Ed erano, altresì, risultati inadempienti rispetto alle prestazioni di cui al preventivo n. 13/18, perché eseguite erroneamente ed in modo incompleto, e per il quale aveva versato € 3.000. I convenuti dovevano, quindi, restituire la somma complessiva di € 10.903,74 (€ 7.903,74 + 3.000,00) e risarcire tra i danni patrimoniali le spese sostenute per le procedure edilizie che avevano avuto esito negativo, nonché per la richiesta di dissequestro di € 2.000 (questo unitamente o alternativamente alla nei Controparte_5 cui confronti pendeva altro giudizio e con il quale si chiedeva la riunione), oltre che per l'acquisto e la posa in opera della pergotenda. La causa, respinta la richiesta di riunione, veniva decisa con la sentenza gravata. Il Tribunale ha innanzitutto dato atto che l'attrice aveva rinunciato alla domanda di danni relativa all'esborso per l'acquisto e la posa in opera della pergotenda e per le spese sostenute per richiedere il dissequestro di € 2.000,00. Ha poi accolto la domanda così motivando “ ha provato di aver conferito CP_2 al OM. . l'incarico di cui al suo preventivo n. 34/2016 datato CP_7
29.8.2016, recante il testo….Questo testo reca in calce le annotazioni manoscritte e siglate dal OM. relative al pagamento del compenso, la più recente, Parte_1 datata 7.9.2018, indica che il debito è stato “saldato”…LI ha accettato il CP_2 preventivo n.13/2018 formulato da il 22.8.2018…Questo testo Controparte_4 reca in calce le annotazioni manoscritte e siglate dal geom. attestanti Parte_1
i pagamenti di € 1.000 all'incarico, € 1.000 il 24.6.2018 e di € 1.000 il 7.12.2018. La parte attrice ha dimostrato, altresì, che il OM. veva affermato Parte_1 che per collocare la pergotenda sulla terrazza dell'appartamento non sarebbe stato necessario alcun titolo edilizio, come risulta dall'e-mail del 11.11.2019, con cui aveva confermato: “la realizzazione di tali manufatti è ascrivibile alla categoria di attività di edilizia libera” e aveva allegato una nota resa il 19.10.2017 dal Dipartimento di Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale (documenti n. 13 e 14); inoltre, il OM. on ha specificamente contestato di essere stato presente CP_8 all'acquisto di tale struttura effettuato da il 16.4.2019 presso CP_9 Controparte_5
(documento n. 8). La società convenuta non ha fornito la prova di aver adempiuto le obbligazioni assunte con l'accettazione del precitato preventivo da parte di né il CP_2
OM. a provato di aver svolto adeguatamente l'incarico professionale, CP_8 non avendo dedotto o provato di aver fornito alla committente ogni adeguata informazione circa il grado di probabilità di poter ottenere l'emissione dei provvedimenti di sanatoria edilizia relativi alla scala a chiocciola e ai manufatti realizzati sul terrazzo della sua abitazione, stante la collocazione del bene immobile nel contesto urbano del I Municipio di Roma, né ha provato di averla informata circa la necessità di dotarsi di un titolo edilizio per potervi installare la pergotenga, essendo irrilevante il parere allegato al suindicato messaggio di posta elettronica, in cui bon sono state indicate le caratteristiche strutturali idonee a consentire l'installazione esente da alcun titolo. Al riguardo, va richiamato il principio secondo cui: “L'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato,….”. In conclusione, ha corrisposto al OM. il compenso del CP_2 CP_8 complessivo importo di € 7.903,74 e a la somma di € 3.000,00 e i Controparte_4 convenuti vanno condannati alla restituzione di questi importi;
il OM. a CP_8 condannato a risarcire alla parte attrice il danno causato con l'inadempimento all'incarico professionale ricevuto e va condannato a pagare alla parte attrice la somma di € 5.601,80 corrisposta da a il 15.6.201…e la CP_9 CP_6 somma di € 2.000,00 impiegata dalla parte attrice per il compenso al legale in relazione all'istanza di dissequestro o di autorizzazione alla rimozione della pergotenda;
a questi importi accedono gli interessi al saggio legale dai pagamenti al saldo. La domanda proposta dal OM. nei confronti della società CP_10 chiamata in causa è infondata e va respinta….”. La parte appellante ha criticato la sentenza svolgendo i seguenti motivi di censura come sinteticamente riassunti e ai quali per come svolti si fa comunque rinvio.
Con il primo, ha affermato che era stata accolta una domanda risarcitoria rinunciata ovverosia la richiesta di spese effettuate per € 2.000,00 (cfr. pag. 20). Inoltre l'attrice non aveva contestato: che nel 2001 vi era stata Denuncia di Inizio Attività per la realizzazione di opere interne nell'appartamento e per la costruzione di una scala a chiocciola per accedere al lastrico solare;
che nel 2002 era stato realizzato, dalla in difformità del titolo precedente, un volume tecnico CP_2 con funzione di “extra corsa” della scala a chiocciola;
che per le opere in assenza di titolo era stata notificata all'attrice una comunicazione di violazione urbanistico edilizia;
che nel 2004 aveva presentato istanza di definizione degli illeciti edilizi per la legittimazione dell'ampliamento di un volume tecnico esistente con modifica di tramezzature;
che, con l'intento di realizzare una pergotenda nel 2015 aveva sottoposto alla un'istanza (protocollo 8058) di parere Controparte_11 preventivo che aveva avuto parere negativo;
che solo nel 2016, attesa l'impossibilità di attuare ampliamenti di superficie e volume, aveva conferito l'incarico di cui al preventivo 34/2016 per l'attuazione di una procedura edilizia che consentisse la realizzazione, in forza delle previsioni derogatorie della legge 21/2009 (la legge c.d. piano casa), di una tettoia sul terrazzo;
che in esecuzione il aveva presentato Pt_1 una D.I.A. corredata da documentazione per il parere da parte della Commissione per la Carta della Qualità, nonché accesso agli atti presso l'ufficio Condono per copia dell'istanza di sanatoria;
che veniva, in osservanza del preventivo 34, estratta copia dell'istanza di sanatoria e poi rilasciato il titolo in sanatoria per la regolarizzazione delle opere senza aumento di volume;
che veniva quindi approvato il preventivo n. 05/2017, relativo al ripristino dei luoghi e ad una nuova procedura, con il quale si era inteso sostituire quello precedente n. 34/2016 non prevedendosi alcuna tettoia nella consapevolezza del necessario parere della Sovrintendenza Capitolina;
che per il ripristino era stata presentata una SCIA, in ottemperanza al punto 1 del preventivo n. 5/2017, integrata con nuovi tipi di SCIA del 19.4.2018 e, al termine dei lavori, era stata presentata comunicazione di Fine Lavori con aggiornamento catastale, mentre in ottemperanza ai punti 3 e 4 del preventivo n. 05/2017 era stata depositata SCIA in data 26.6.2018; che era stato corrisposto – quale adempimento di tale ultimo preventivo - a titolo di contributo di costruzione e a titolo di Monetizzazione degli standard urbanistici l'importo di € 5.601,80 (importo questo al cui pagamento era stato condannato); che per la esecuzione dei lavori in conformità dei titoli conseguiti veniva approvato il preventivo n. 13/2018 di che non prevedeva Controparte_4 affatto la realizzazione di alcuna pergotenda, e poi depositata la Comunicazione di fine lavori con variazione catastale per Ampliamento-Ristrutturazione in ottemperanza degli adempimenti di cui al preventivo n. 05/2017. Era stato dunque adempiuto l'incarico conferito. La sentenza era viziata perché non aveva considerato che il preventivo n. 05/2017 aveva sostituito il precedente n. 34/2016 con rimodulazione del progetto, e di cui non era stata chiesta la risoluzione e la restituzione di quanto corrisposto. Quanto alla posa in opera della pergotenda, nessun incarico era stato conferito ed inoltre, nonostante l'opera fosse ascrivibile all'attività edilizia libera, era stato ribadito all'attrice che era necessario il parere della Sovrintendenza, circostanza questa a conoscenza della parte attrice avendo conferito tre incarichi per ottenere il provvedimento. Con il secondo così rubricato “Indicazione “in modo chiaro, sintetico e specifico” dei “capi” della sentenza appellata, per poi distintamente articolare e sviluppare, “per ciascuno dei motivi” di appello, sempre, per quanto possibile, “in modo chiaro, sintetico e specifico”, le censure “alla ricostruzione dei fatti”, le “violazioni di legge” e la “loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, secondo il riformulato art. 342 c.p.c. “ ha esplicitato i capi che si intendevano impugnare. Con il terzo “Errata ricostruzione dei fatti e violazione di legge ex artt. 1362 ss., 1453, 1455 e 2697 c.c. e 115 c.p.c. – Generica contestazione in citazione dell'inadempimento dell'obbligazione assunta dai convenuti e mancata contestazione della sig.ra alle specifiche controdeduzioni dei convenuti con conseguente CP_2 applicazione dell'art. 115 c.p.c., mancata prova dell'esistenza del conferimento di qualsivoglia incarico professionale con riferimento alla installazione della pergotenda, assenza di inadempimento della prestazione dovuta e mancata prova dell'esistenza di una gravità dell'inadempimento ai fini della richiesta e accolta pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento “ ha in sostanza ribadito gli argomenti già sopra esposti, affermando poi in sintesi quanto segue. L'attrice aveva dedotto (cfr. pag. 36 appello) che tutto quanto realizzato dai CP_2 convenuti “(quindi dando ella stessa la prova dell'esecuzione delle attività ivi elencate)” sarebbe stato inutile rispetto all'unica finalità per cui, a suo dire, si sarebbe rivolta al OMetra ossia l'installazione, sul suo terrazzo, di una pergotenda, Pt_1 che potesse costituire un ampliamento di volumetria abitativa. Con l'atto di citazione, aveva ricondotto ogni contestazione alle conseguenze patrimoniali connesse alla successiva (rispetto al periodo temporale dei conferimenti di incarichi connessi ai preventivi) installazione di una pergotenda, rispetto alla quale, tuttavia, a differenza di quanto contenuto nella sentenza impugnata, non era stato provato il concreto coinvolgimento professionale e tecnico. Con il quarto, “ Errata ricostruzione dei fatti e violazione di legge ex artt. 1218, 1227, 1362 ss., 2697 c.c. e 115 c.p.c. - Mancata contestazione della sig.ra CP_2 alle specifiche controdeduzioni dei convenuti e applicazione dell'art. 115 c.p.c. - Mancata prova dell'inadempimento dei convenuti connesso all'installazione da parte di soggetto terzo della pergotenda – Insussistenza dei presupposti per la ripetizione dei compensi corrisposti dalla sig.ra – Insussistenza dei presupposti per la CP_2 restituzione delle spese di complessivi € 5.601,80 corrisposte alla tesoreria di
[...]
per la presentazione della Scia per il recupero del sottotetto e delle spese CP_6 legali di € 2.000,00 sostenute dalla sig.ra per il pagamento del compenso CP_2 professionale al legale, ai fini di proporre l'istanza di dissequestro con riferimento alla pergotenda, in quanto, inammissibili e comunque rinunciate e comunque non legate da nesso di causalità ad asserita condotta inadempimento dei convenuti. “, ha ribadito le prospettazioni già oggetto dei motivi rappresentati. E ha poi affermato che il tribunale non si era pronunciato sull'eccezione proposta ex art. 1227 c.c., ovvero che il contratto per la fornitura e posa in opera della pergotenda era stato concluso tra l'attrice e il diverso soggetto giuridico Controparte_5
e non vi avevano partecipato i convenuti. Era stato documentato che (il OM.
non aveva assunto nessun ruolo con riferimento alla pergotenda per cui era Pt_1 causa, né per la redazione di un progetto di costruzione o di ristrutturazione. Con il quinto “Violazione di legge sul principio della prova dell'inadempimento, in connessione con il principio dispositivo delle prove – Illegittimità dell'addossamento delle conseguenze del mancato assolvimento dell'onere probatorio attribuito alla parte convenuta, in assenza dell'ammissione delle istanze istruttorie articolate dalle stesse parti processuali”, ha allegato che se onerata della prova, benchè convenuta, aveva provato l'adempimento e peraltro richiesto prove non ammesse. Con il sesto “In via subordinata rispetto all'accoglimento dei motivi precedenti: Errata ricostruzione dei fatti e violazione di legge ex artt. 1218, 1362 ss., 2697 c.c. e 115 c.p.c. – Inapplicabilità della causa di inoperatività della polizza professionale indicata in sentenza per insussistenza del fatto materiale in ragione dell'assenza di incarichi professionali connessi all'installazione della pergotenda, installata da parte di soggetto terzo - Generica eccezione di inoperatività della polizza e contestuale mancata specifica contestazione della rispetto al Controparte_3 comportamento del sig. e alle sue specifiche controdeduzioni e applicazione Pt_1 dell'art. 115 c.p.c. - Mancata prova dell'esistenza di “sanzioni in genere conseguenti ad errata interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità.” ascritte al sig. - Operatività della Pt_1
Polizza di responsabilità professionale per quanto di ragione”, ha assunto l'inapplicabilità della causa di inoperatività della polizza professionale indicata in sentenza per l'insussistenza del fatto materiale, per genericità dell'eccezione di inoperatività proposta dalla per l'inesistenza di comminazione di sanzioni CP_3 per violazioni di norme edilizie e urbanistiche. Con il settimo ha poi insistito nel” Rinnovo Istanze istruttorie articolate e non ammesse in primo grado”. Con l'ottavo, “Violazione di legge ex art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia sulla richiesta di condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite, in ragione della rinuncia, non accettata dalla convenuta, di diverse domande risarcitorie anche sotto il profilo della soccombenza virtuale e conseguente violazione dei principi di diritto in materia di governo della liquidazione delle spese legali”, ha asserito che era stato completamento omesso di giudicare in relazione alla domanda di condanna alle spese di lite a seguito della rinuncia, effettuata dalla a molteplici poste risarcitorie CP_2 come indicate nella premessa della sentenza. A seguito di questa rinuncia, non accettata dalla parte convenuta, era stato chiesto di liquidare le spese di lite, anche se del caso in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale. Con il nono, “Violazione dei principi di diritto in materia di governo della liquidazione delle spese legali, giacché, fermi i rapporti tra il sig. unico Parte_1 soggetto assicurato, che ha chiamato in causa e Controparte_3 quest'ultima compagnia assicuratrice è stata, sorprendentemente, a fronte della ritenuta inoperatività della polizza professionale, condannata al pagamento delle spese legali anche la la quale non ha effettuato domande Controparte_4 processuali nei confronti della citata compagnia assicuratrice, così come quest'ultima non ha proposto domanda processuale alcuna nei confronti dell'altra convenuta.”. Il Tribunale, pur in mancanza di alcuna domanda o eccezione proposte tra loro dalle parti e IA di IC (questa chiamata dal solo P_
, aveva condannato anche la al pagamento delle spese Pt_1 P_ processuali in favore della compagnia assicurativa, a fronte della errata ritenuta inoperatività della polizza professionale del Pt_1
Orbene, sono in atti, il preventivo menzionato n. 34/16 (doc. 1 fascicolo attrice) ove è scritto “…preventivo per l'espletamento delle attività professionali, di seguito elencate, per la regolare attuazione delle opere di Ristrutturazione Edilizia consistenti nella costruzione di una tettoia di protezione dagli agenti atmosferici sul lastrico solare di proprietà ubicato al piano quarto dell'edificio sito in Roma Viale Giulio Cesare 113. 1.Attività preliminari. Sopralluoghi in sito e rilievi volti alla ve fica ed alla acquisizione di tutti i dati metrici rilevanti al fine della successiva progettazione nonché approntamento delle procedure edilizie e catastali. Svolgimento di accurata ripresa fotografica per l1approntamento del rendering fotografico e computerizza o necessario per l'acquisizione del parere consultivo di verifica dell'interesse storico- archiettonico di cui si dirà al titolo successivo.
2.Procedura edilizia: approntamento e deposito presso I'.O.Permessi di Costruire del Dipartimento per la Programmazione ecl Attuazione Urbani tica (PAU) di
[...]
, di Denuncia di inizio Attività (D.I.A.), ai sensi dell'articolo della Legge CP_6
Regionale 21/'09, corredata dalla relazione, dalla documentazione tecnica e al progetto, nonché dal calcolo del Contributo di costruzione (Cc). Il tutto per la costruzione di una tettoia in vetro ed alluminio per la protezione dagli agenti atmosferici, dell'accesso al terrazzo per mezzo della scala e per il percorso verso i locali servizi insistenti sul lastrico solare ed oggetto di istanza di sanatoria: Consulenza ed assistenza sino al buon esito della procedura.
3.Titolo in Sanatoria: approntamento e deposito presso l' Controparte_12 di di richieste di sollecito e di visura del fascicolo di cui alla
[...] CP_6 istanza di Definizione degli Illeciti Edilizi '0/50410S/O, afferente l'ampliamento del lavatoio privato preesistente;
completamento della eventuale documentazione amministrativa e tecnica e degli elaborati ancora da produrre, consulenza ed assistenza presso l'Ufficio Tecnico del Dip. PAU di insediato presso CP_6
l'UCE, a cui verrà affidata la pratica per competenza in forza del deposito· della procedura di cui al punto 2; il tutto sino al rilascio del Titolo in Sanatoria.
4.Carta della qualità: approntamento della documentazione tecnica, fotografica e grafica contenente il rendering fotografico e computerizzato volta all'ottenimento del parere consultivo in merito alla verifica preventiva dell'interesse storicoarchitettonico, da parte della Commissione per la Carta della Qualità insediata presso il Dip. PAU. Consulenza ed assistenza sino al rilascio del Parere Favo1·evole.
5.Aggiornamento catastale: approntamento e deposito, al termine della procedura e dei lavori, presso I' , Roma, Controparte_13 Controparte_14
Catasto Fabbricati del Comune di Roma di variazione catastale, corredata dalla nuova planimetria rappresentante lo stato finale della unità edilizia, il tutto per mezzo della procedura di aggiornamento informatica (DOC.FA) e trasmissione della stessa alla U.O. P.d.C. del Dipartimento per la Programma ione ed Attuazione Urbanistica (PAU).
. …Totale onorari. €. 7.600,00 E' poi depositato (cfr. doc. 6 fascicolo parte attrice primo grado) preventivo n. 13/2018, scritto su carta intestata di il 22.8.2018, relativo Controparte_4
“all'attuazione delle opere di ristrutturazione edilizia da realizzare presso la unità immobiliare ad uso abitazione sita in Roma, Viale Giulio Cesare, 113, piano 3° e 4° per il recupero ai fini abitativi dei locali sottotetto ed altre opere di risanamento e restauro conservativo, volte alla valorizzazione del lastrico solare del piano 4° a servizio del sottostante appartamento…..realizzazione di nuova porta di accesso alla cucina del piano 4°.., interventi di costruzione della struttura da porre a protezione, dagli agenti atmosferici della scala di accesso al piano 4°; sistema di illuminazione ed estrazione aria a servizio del bagno sottostante;
elementi di arredo e strutture stagionali di protezione dagli agenti atmosferici;
miglioramento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
consulenza in materia di scelta quantificazione ed ordine dei materiali da installare…”; il tutto per come scritto per un totale di € 5.000,00. Nel Preventivo n. 5/2017 (cfr. doc. 4 allegato al fascicolo di parte attrice), del 16.6.2017, è scritto “Le sottoponiamo preventivo per l'espletamento delle attività di consulenza, di seguito elencate, per la regolare attuazione delle opere di Ristrutturazione Edilizia consistenti nel recupero ai fini abitativi di due locali, previo ripristino della consistenza e destinazione d'uso originaria. Ripristino: approntamento e deposito ….di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) volta al ripristino dello stato dei luoghi in conformità con il Titolo edilizio in Sanatoria rilasciato…aggiornamento catastale: approntamento e deposito…di variazione catastale, corredata dalla nuova planimetria…conforme all'elaborato….legato al Titolo in sanatoria…carta della qualità:..Procedura edilizia per recupero del sottootetto: approntamento e deposito ….di Segnalazione Certificata di Inizio Attività.. (SCIA2)..Il tutto per la realizzazione di un bagno ed una cucina al piano 5°…Aggiornamento catastale..”. Nelle note di trattazione dell'udienza del 6.5.2021 depositate dall'attrice si CP_2 legge “dichiara di rinunciare alla domanda di risarcimento dei danni formulata nei confronti di e della (compresa nel punto 2.2. delle Parte_1 Controparte_4 conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio) limitatamente ai danni costituiti, da un lato, dall'esborso (ammontante allo stato ad € 31.482,01) sostenuto ed eventualmente da sostenersi dall'attrice per l'acquisto e la posa in opera della pergotenda fornita da in virtù del contratto stipulato in data Controparte_5
16.4.2019 e, dall'altro, dalle spese pari ad € 2.000,00 sostenute al fine di richiedere il dissequestro della struttura metallica di cui alla pergotenda, ovvero, in subordine l'autorizzazione alla rimozione della stessa.”. Dacché, consegue che avendo il Primo Giudice pronunciato la condanna di al pagamento della somma di € 15.505,54, comprensiva anche delle Parte_1 spese sostenute di € 2.000,00 domanda che invece doveva ritenersi abbandonata, la sentenza va sul punto riformata e la pronuncia resa va revocata con riguardo al pagamento di detto importo. Ciò posto, tutti i restanti motivi di doglianza possono essere unitariamente esaminati, poiché tutti connessi agli accordi e alle circostanze fattuali come esplicitati. In primo luogo, va richiamato il principio (Cass. 8058/23) secondo cui “Sussiste la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, non assicuri la conformità dello stesso alla normativa urbanistica, in quanto l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto. Né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto.” (cfr. anche Cass. 1214/17). Ora, ciò che, così come ritenuto in sentenza, si rimprovera ai convenuti (odierni appellanti) è di avere il OMetra affermato che per collocare la pergotenda Pt_1 sulla terrazza dell'appartamento non sarebbe stato necessario alcun titolo edilizio,
e che “la realizzazione di tali manufatti è ascrivibile alla categoria di attività di edilizia libera”. Per l'attrice la responsabilità dei convenuti consisteva (pag. 22) nel fatto che tutte le procedure edilizie, urbanistiche e catastali svolte e ricompensate non avevano consentito di raggiungere alcuna utilità, in particolare “di raggiungere l'unico fine per il quale era stato conferito l'incarico professionale, ossia la realizzazione di un manufatto sulla terrazza.”. L'inadempienza al preventivo n. 13/2018 consisteva nel fatto che le prestazioni erano state eseguite in modo incompleto ed erroneo e senza comunicare che la pergotenda non fosse realizzabile senza alcun titolo. Tuttavia, in nessuno dei preventivi richiamati dal Primo Giudice, e sopra ritrascritti è stato conferito alcun incarico per la realizzazione di una pergotenda. Né ancora può ritenersi che l'affidamento dell'incarico possa essere desunto dalle circostanze asserite di essere stata accompagnata presso il locale commerciale dal OMetra che comunicava agli addetti le caratteristiche strutturali e le dimensioni che veniva prescelta la pergotenda, secondo le prescrizioni del che il Pt_1
OMetra aveva assicurato sulla possibilità di installare la pergotenda, perché ascrivibile alla categoria di attività di edilizia libera. Neppure può ritenersi in tal senso determinante di responsabilità il contenuto della mail dell'11.11.2019 (all. 13 parte attrice), con allegato (doc. 14) peraltro il parere del Dipartimento di Roma Capitale con riguardo proprio alla installazione delle pergotende, avendo il OMetra supportato il proprio convincimento, così come scrive, da quanto emergeva dalle pag. 8 e 9 di tale parere ove a suo dire si attestava
“che la realizzazione di tali manufatti è ascrivibile alla categoria di attività di edilizia libera”, (con ciò allegando però il documento). Corrispondenza questa, per come evidenziato (cfr. note di udienza appellante) intercorsa dopo sette mesi dall'acquisto della struttura (effettuato dalla in data CP_2
16.4.2019 cfr. pag. 18 sentenza). Ed ancora, l'installazione della pergotenda non può ritenersi, per come anche eccepito, che rientrasse comunque nel progetto di acquisire il permesso di costruire il manufatto sulla terrazza per la costruzione di una tettoia in vetro ed alluminio per la protezione degli agenti atmosferici, stante la differenza costruttiva che non pare confutata dalle stesse parti. La parte appellante ha poi rappresentato (cfr. pag. 31 appello) che il progetto della pergotenda non era riferibile agli elementi di arredo e strutture stagionali di protezione dagli agenti atmosferici, perchè tali adempimenti afferivano alla progettazione della pensilina alla botola (alla rimodulazione architettonica della fioriera perimetrale, al baggiolo contenente oblò ventilatori, nonché al lavello e piano cottura). Sul punto, la contestazione che una pensilina però non poteva qualificarsi arredo o struttura stagionale, ma piuttosto era chiaro il riferimento alla pergotenda, non può essere condivisa in mancanza di alcun esplicito riferimento alla stessa. Talchè, non appare essersi concretizzato alcun inadempimento imputabile sotto tale profilo, laddove peraltro si rilevi che per quanto ritenuto dal Primo Giudice questo sarebbe consistito piuttosto nell'avere omesso la parte appellante di informare l'attrice circa la necessità di dotarsi di un titolo edilizio per potervi installare la pergotenga. Esaminando peraltro quanto ritenuto (in sentenza) che non erano state adempiute “le obbligazioni assunte con l'accettazione del precitato preventivo da parte di né il OM. a provato di aver svolto adeguatamente CP_2 CP_8
l'incarico professionale, non avendo dedotto o provato di aver fornito alla committente ogni adeguata informazione circa il grado di probabilità di poter ottenere l'emissione dei provvedimenti di sanatoria edilizia relativi alla scala a chiocciola e ai manufatti realizzati sul terrazzo della sua abitazione, stante la collocazione del bene immobile nel contesto urbano del I Municipio di Roma” va rilevato quanto segue. E' stato dedotto ed asserito (cfr. pag. 23 appello), e per nulla contestato che era stata presentata una D.I.A. per opere di ristrutturazione Edilizia per realizzare la tettoia e un ascensore, come concordato con il preventivo n. 34/2016. Circostanza questa anche documentalmente provata (cfr. doc. 4 fascicolo
“Elaborato..alllegato alla D.I.A. per opere di ristrutturazione..consistenti nella Pt_1 realizzazione di una tettoia al piano 5° e nella installazione di un ascensore per l'abbatimento delle barriere architettoniche ..da realizzare presso l'unità immobiliare..” del 29.9.2016. E' altresì non contestato il fatto che mediante accesso agli atti il ha Pt_1 estratto copia dell'istanza di sanatoria, per come dedotto in osservanza al preventivo 34/2016; circostanza questa documentalmente provata poiché è in atti l'istanza in data 27.2.2004 (cfr. doc. 2° fascicolo di primo grado del portante il numero Pt_1
504105, ove è scritto “..ampliamento di un volume tecnico esistente con modifica delle tramezzature interne”. E' poi asserito e non contestato che è stato rilasciato (in adempimento del punto n. 3 del preventivo) il Titolo in Sanatoria, e tale circostanza è stata anche documentalmente provata (doc. 3 fascicolo primo grado essendo in atti la Pt_1 concessione in sanatoria, in data 23.1.2017 (ove si legge “vista la domanda presentata da .registrata il 27.2.2004 al numero di protocollo UCE 0/504105/0, Persona_1 diretta ad ottenere titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere senza aumento di superficie o volume con destinazione d'uso residenziale…”) rilasciata per quanto realizzato abusivamente “così come risulta dall'istanza presentata e dall'accatastamento effettuato e depositato..”. Sul punto, l'argomento dell'appellata che il titolo era stato rilasciato CP_2 oltre il termine previsto dalla Legge Regionale contemplante il c.d. Piano Casa cosicchè da vanificare l'attività che aveva assunto, a termine scaduto, la parte appellante di completare la procedura in sanatoria, è contrastato dalla diversa emergenza riferita dal geom. che in forza delle previsioni della Legge Pt_1
Regionale del 2017 era prevista l'efficacia delle procedure depositate se il titolo fosse stato rilasciato nei termini prorogati. Inoltre, sono stati depositati elaborato grafico alla Scia per gli interventi di Restauro conservativo consistenti nel ripristino dello stato originario dei luoghi del lastrico solare, elaborato grafico oltre che per il ripristino dello stato anche per la regolarizzazione delle opere interne di manutenzione straordinaria, comunicazione di fine lavori del 23.5.2019. La parte attrice si è limitata a contestare che l'inadempimento degli CP_2 appellanti era consistito, da un lato, per avere intrapreso procedure edilizie senza informare la committenza circa le probabilità dell'esito positivo ed altresì per il mancato rilascio di sanatorie edilizie e/o di titolo edilizi abilitativi, dall'altro lato per averla consigliata ad acquistare una pergotenda irrealizzabile (cfr. note di udienza). Dunque, la critica è stata incentrata piuttosto su delle omissioni di informazione e sulla mancanza di sanatoria, circostanze queste però non oggetto dei preventivi su cui si fonda la richiesta di risoluzione e che altresì non involgono gli aspetti (richiamati dal Giudice di legittimità) di non conformità alla normativa urbanistica, o l'irrealizzabilità per inadeguatezze di natura tecnica, posto che oggetto dei preventivi era anche la sanatoria degli illeciti edilizi esistenti e che a seguito della sanatoria intervenuta e del ripristino dello stato dei luoghi comunque si era beneficiato delle attività espletate a rendere conforme l'immobile alla normativa urbanistica, fatto questo che dunque non poteva determinare di rifiutare di corrispondere il compenso concordato. Nessuna contestazione è stata, altresì, svolta con riguardo a quanto esplicitato (cfr. anche doc. 29 allegato alle memorie ex art. 183 fascicolo di primo grado della che gli oneri di € 5.601,80 erano stati pagati alla Tesoreria di , a Pt_2 CP_6 titolo di Contributo di Costruzione ed a titolo di Monetizzazione degli standard urbanistici finalizzati all'ottenimento del recupero del sottotetto quale adempimento del preventivo n. 05/2017, di cui aveva beneficiato la in termini di regolarità Pt_2 urbanistica e valore immobiliare. Fondata, è altresì la censura svolta con riguardo all'erronea condanna anche della società al pagamento delle spese di lite in favore della IA P_ di IC, chiamata in lite dal solo spese che diversamente andranno Pt_1 attribuite come di seguito sarà pronunciato. La doglianza di omessa pronuncia in relazione alla domanda di condanna al pagamento delle spese di lite a seguito della rinuncia effettuata dalla così CP_2 come la censura sul rigetto della domanda di condanna della IA di IC in manleva devono ritenersi assorbite alla stregua della pronuncia che segue. In conclusione, per le ragioni esposte, l'appello va accolto, la sentenza va in parte riformata e le domande proposte di risoluzione dei contratti e di condanna alla restituzione delle somme pagate a titolo di compenso, oltre che al risarcimento del danno, vanno rigettate. Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza di
[...]
in favore della parte appellante e della parte appellata CP_2 Controparte_3 stante che “in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia” (Cass. 23123/19). La liquidazione, come da dispositivo, è effettuata avuto riguardo ai valori minimi in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa, per il presente grado, la fase istruttoria non svolta (cfr. Cass. Civ. n. 10206/21).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, in riforma parziale della sentenza, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta le domande di risoluzione dei contratti e di restituzione delle somme;
condanna l'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di CP_2 giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte, appellante e appellata
[...]
per il primo in complessivi euro 2.540,00 e per il presente in complessivi CP_3
€ 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino