Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 10727/2022
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZ. CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10727/22 del R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
(CF ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli presso lo studio dell'avv. Luca Pistone alla via Dei Mille n. 1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
E
(CF Controparte_1
) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici in Napoli alla via A. Diaz n. 11 domicilia per legge
CONVENUTO
NONCHE'
Controparte_2
(CF ) in persona del Prefetto pro tempore rappresentato e difeso ope P.IVA_2 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici in Napoli alla via A. Diaz n. 11 domicilia per legge
CONVENUTO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
e la in persona del Prefetto Controparte_2 pro tempore per sentire ordinare ai convenuti di comunicare agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate Provincia di Napoli l'avvenuto pagamento degli importi relativi alla cartella esattoriale n. 0712016006287229200 notificata in data 3.10.2016 per € 78.112,77 richiedendo altresì allo stesso ufficio lo stralcio della cartella e la condanna in solido al pagamento delle spese di giudizio.
Esponeva l'odierno attore che era titolare della ditta individuale “Caffè Reginelle” con sede in Napoli alla Piazza Carolina n.4 e che con atto del 6.09.2016 il Ministero dell'Interno gli notificava lo sfratto per morosità, chiedendo il rilascio dell'immobile di proprietà del per il presunto mancato pagamento dei canoni Controparte_1 di locazione. Il valore della causa era stato determinato in € 80.000,00 dal , _1 che non aveva a suo dire contabilizzato alcuni versamenti precedentemente effettuati e dunque l'Agenzia delle Entrate – Provincia di Napoli iscriveva a ruolo la cartella esattoriale n. 0712016006287229200 per € 78.112,77 importo poi rideterminato dal in € 41.705,55. Controparte_1
Lamentava l'attore che nessuna comunicazione era stata fatta dal e dalla _1
(che gestiva gli aspetti amministrativi del ) CP_2 Controparte_1 all'Agenzia delle Entrate per la riduzione dell'importo della cartella esattoriale ed il giudizio di sfratto, pendente dinanzi al Tribunale di Napoli con RG 28438/2016, si era nel frattempo estinto per mancata comparizione delle parti.
Aggiungeva che, nelle more, approvata la proposta di rientro, con successivi bonifici veniva estinto il debito e ciò nonostante continuavano a maturare interessi, in quanto né la , né il avevano inviato richiesta di stralcio CP_2 _1 _1 all'Agenzia delle Entrate, per l'integrale pagamento degli importi della cartella.
Concludeva chiedendo dunque al Tribunale di ordinare al ed alla _1 CP_2 di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'avvenuto pagamento degli importi relativi alla cartella n. 0712016006287229200 e dunque procedere allo stralcio della cartella esattoriale de quo, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio in solido tra loro.
Si costituivano il ed la Controparte_3 [...]
, evidenziando la carenza di interesse ad Controparte_2 agire ex art. 100 c.p.c. dell'attore, non essendo stata promossa o minacciata alcuna azione esecutiva fino al giudizio;
in via gradata facevano richiesta di rinvio di udienza per consentire all' di completare la Controparte_4 procedura, in particolare al fine di applicare e richiedere l'importo di € 306,86 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme già versate in date successive alla rideterminazione del debito, il tutto con vittoria delle spese di lite.
- 2 - Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva istruita con la produzione dei documenti e specificamente con l'allegazione da parte dei convenuti del provvedimento di sgravio della Controparte_2
n. 0116758 protocollato in data 11.04.2022 emesso in favore di
[...] Pt_1
conseguentemente all'udienza del 28.10.2024, l'attore chiedeva di
[...] dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite. L'avvocatura aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo sull' insussistenza dell'interesse ad agire dell'Improta, con compensazione delle spese di lite e soccombenza virtuale della controparte;
la causa veniva quindi assegnata a sentenza con i termini ex art. 190
c.p.c.
Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo la provveduto allo CP_2 sgravio della somma oggetto della cartella di pagamento n. 07120160062872292000
(v. provvedimento di sgravio dell'11.04.2022 versato in atti).
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E'noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo la convenuta provveduto allo sgravio.
- 3 - Per quanto attiene al regime delle spese processuali, lo stesso in caso di cessata materia del contendere segue il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Ebbene, nel caso di specie, se da un lato è da rilevare l'attore pone a fondamento del giudizio un estratto di ruolo non risultando provata, ma neppure dedotta, la notifica della cartella di pagamento con inevitabili ripercussioni a seguito dei sopraggiunti orientamenti giurisprudenziali e normativi sull'interesse ad agire dell'istante, dall'altro è da osservare che a fronte dell'avvenuta estinzione del debito fin a decorrere dall'aprile 2018 e delle istanze di sgravio presentate negli anni (il
14.04.2018; poi il 30.11.2020 e poi ancora il 10.03.2022) solo in data 11.4.2022, poco prima della notifica dell'atto introduttivo (avvenuta in data 26.4.2022) l'amministrazione provvedeva allo sgravio, nonostante residuasse il debito di €
306,86 (che dunque non era determinante ai fini dello stralcio), sicchè se avesse avuto un comportamento improntato ai principi di correttezza e buona fede tenuto conto del lasso di tempo così ampio avuto a disposizione per ultimare la procedura, certo non si sarebbe arrivati al presente giudizio.
Tali circostanze, integrano gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli -X sez. civ., in persona del G.M. Dott.ssa Anna Maria Pezzullo definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, così provvede:
-Dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Napoli il
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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