Cass. civ., sez. II, sentenza 13/10/1980, n. 5483
CASS
Sentenza 13 ottobre 1980

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Ricorre la continenza non solo quando tra cause pendenti contemporaneamente dinanzi a giudici diversi, con soggetti e causa petendi identici, esiste una differenza meramente quantitativa di petitum, ma anche quando fra le stesse si configura un nesso di pregiudizialita logica, da cui nasce l'esigenza di evitare la possibilita di giudicati contraddittori. Conseguentemente, il principio della continenza deve operare nell'ipotesi di domande contrapposte, collegate ad un unico rapporto negoziale e postulanti la soluzione in senso opposto di una medesima questione, e cosi tra la causa di pagamento del prezzo promossa dal venditore,ancorche pendente solo per il regolamento delle spese processuali dopo l'avvenuta cessazione della materia del contendere, e quella di risoluzione per vizi della cosa venduta. ( V 3340/80, mass n 407137; ( V 720/79, mass n 396889; ( V 4895/78, mass n 394606; ( V 634/78, mass n 389951).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 13/10/1980, n. 5483
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5483
    Data del deposito : 13 ottobre 1980

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