Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/04/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 15.4.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 8467/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 3/5/1976 in Catania, c.f. , parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Rivecchio Leandro;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso:
“Dopo esame degli atti, sulla base della visita medica effettuata, dei dati acquisiti e delle relative considerazioni diagnostiche e medico-legali sopra riportate, possiamo affermare che la sig.ra nata il [...], visitata su domanda del 27- Parte_1
2-22, e giudicata invalida nella misura del 40%, è affetta da “esiti isterectomia totale, annessiectomia bilaterale, scoliosi lombare” La stessa è da considerare Invalida nella misura percentuale del 40% (quaranta per cento) a far data dalla domanda”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare che lo stato patologico del ricorrente è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla data della domanda ovvero da quella che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “ è soggetto Invalido con riduzione Parte_1 permanente della capacità lavorativa nella misura del 40% come correttamente valutato dai medici della Competente Commissione Medica e dal CTU dott. . Per_1
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte ricorrente.
Le spese processuali sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento;
dichiara le spese irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata da parte ricorrente;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 15/04/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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