CA
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 334/22 R.G.L. e vertente
TRA
Parte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, rappresentato e difeso dall'Avv. Lilia Bonicioli;
– appellante-
e
, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Massimo Controparte_1
Mosca e Giuseppe Mercurio;
- appellata –
–
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, premetteva: Controparte_1
- che con sentenza n° 8866 del 30.06.2008, veniva riconosciuta invalida I.O. avendo una capacità di lavoro ridotta in modo permanente a meno di un terzo, e ciò a far data dal dicembre 2007.
- che 03.12.2010, il diritto della stessa veniva confermato in sede amministrativa;
- che in data 27.08.2013, presentava domanda per il riconoscimento definitivo
(terza conferma), della prestazione previdenziale e, con decreto di omologa depositato in cancelleria l'11.05.2016 veniva nuovamente e definitivamente riconosciuta meritevole del beneficio richiesto
-che successivamente -senza essere convocata a visita medico legale -, nel mese di settembre 2017, le era stata revocata la prestazione previdenziale. Impugnava la revoca chiedendo il ripristino del trattamento pensionistico I.O. sospeso nel settembre 2017.
Si è costituito l rappresentando che: il primo assegno è il n. 15044249 che CP_2 consegue alla domanda amministrativa presentata in data 17/03/2005 attribuito con decorrenza dicembre 2007 a seguito di ricorso giudiziario cui ha fatto seguito la sentenza n.1086/2008; in data 24.12.2010 tale assegno veniva confermato una prima volta;
successivamente la ricorrente, in data 27.8.2013 presentava domanda di conferma per la seconda volta dell'assegno, ma la domanda veniva rigettata per carenza dei requisiti sanitari;
la ricorrente presentava ulteriore domanda in data 30.9.2013, cui faceva seguito la presentazione di ricorso giudiziario con riconoscimento dell'invalidità con decorrenza 1.11.2014; veniva pertanto liquidato, con provvedimento del 20.10.2016, l'assegno di invalidità n.15048780 con la predetta decorrenza, il quale pertanto andava in scadenza triennale il 31.10.2017; la ricorrente non presentava domanda di conferma e, pertanto, l'assegno veniva revocato.
Eccepiva la mancanza di domanda amministrativa e la mancanza di tre conferme consecutive per ottenere la definitività della prestazione. Parte ricorrente contestava il provvedimento reso in sede di ATP del 20.10.2016, con cui era stata riconosciuta l'invalidità in capo alla CP_1 dall'1 novembre 2014 e non dal mese di dicembre 2013 rilevando che era errato rispetto alle patologie accertate non essendoci mai stato alcun miglioramento delle condizioni di salute rispetto a quelle in pregresso accertate giudizialmente;
insisteva per la conferma dell' assegno ordinario ritenendo iniqua la sospensione dello stesso dal dicembre 2013 al novembre 2014. Con la sentenza appellata in Tribunale ha accolto il ricorso sulla base della seguente e stringata motivazione:<< Le conferme devono considerarsi consecutive anche se ciò è avvenuto a seguito di un impugnazione del provvedimento amministrativo, che rigettava la riconferma della prestazione . Nel caso in esame parte ricorrente ha dato prova di avere avuto , nel corso del tempo, tre conferme consecutive, pertanto viene riconosciuto alla ricorrente il diritto ad avere ripristinato il trattamento pensionistico I.O., sospeso nel settembre 2017>>. Avverso la sentenza ha proposto appello ribandendo gli originari motivi CP_2 del diniego della prestazione: la mancanza di domanda di conferma e la mancanza di tre conferme consecutive. L' ha eccepito in punto di fatto che: 1) l'assegno di invalidità – CP_2 diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale- non è stato confermato definitivamente;
2) l'assegno di invalidità con decorrenza dicembre 2007, è l'assegno n. 15044249 che consegue alla domanda amministrativa presentata in data 17/03/2005; 3) la prestazione è stata ottenuta in forza della sentenza n.1086/2008; 4) in data 24.12.2010 tale assegno veniva confermato una prima volta;
5) in data 27.8.2013 la ricorrente aveva presentato domanda di conferma per la seconda volta ma la domanda era stata rigettata per carenza dei requisiti sanitari;
6) la ricorrente aveva presentato avverso detto rigetto ricorso giudiziario ed in seguito allo stesso era stata riconosciuta l'invalidità ma con decorrenza 1.11.2014;7) la prestazione le era stata liquidata, con provvedimento del 20.10.2016, e l'assegno andava in scadenza triennale il 31.10.2017; 8) la ricorrente non aveva presentato domanda di conferma e pertanto l'assegno era stato revocato.
Parte appellata si è costituita ribadendo il diritto al ripristino dell'assegno rilevando che la prestazione era stata confermata per tre volte.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell' 8/4/25 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio successiva all'udienza cartolare. Motivi della decisione L'appello è fondato. Per meglio chiarire le ragioni della presente decisione è opportuno riportare il testo dei commi 7 e 8 dell'art.1 legge n. 222 del 1984, che regolano modalità e durata del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità: 7 L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.
8. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9.
La legge citata n. 222/84 prevede che l'assegno ordinario va riconosciuto – in presenza dei requisito sanitario-, per un periodo di tre anni. Prima della scadenza, di ogni triennio, l'assicurato ha l'obbligo di proporre un'istanza amministrativa per ottenere la conferma dello stesso, previa verifica della permanenza dei requisiti di legge. In base alla disciplina sopra trascritta la conferma dell'assegno per tre periodi triennali consecutivi presuppone la <'assegno>>. Solo "dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno di invalidità è confermato automaticamente" ossia senza la domanda dell'interessato fermo restando il potere in capo all'INPS di revisione. La richiesta di conferma dell'assegno di invalidità deve essere, quindi, formulata entro i 120 giorni successivi alla scadenza del precedente assegno. In caso di richiesta tardiva,l'erogazione di tale assegno sarà condizionata ad una nuova verifica circa la sussistenza dei requisiti contributivo e sanitario (cfr. Cass. 9745/2019). La conferma dell'assegno per un periodo successivo richiede la preliminare verifica delle condizioni legittimanti, l'accertamento delle quali non puo' essere effettuato in un giudizio pendente su un altro precedente periodo (cfr. Cass. 21709/2016; 25934/2018).
Sulla scorta di tali principi, la domanda di ripristino dell'assegno è da rigettata sia perché manca la domanda amministrativa, sia perché la parte non possiede tre conferme consecutive. Non vi è contestazione sulle seguenti circostanze di fatto: la primo domanda è del 17/03/2005 e per detto triennio è stato riconosciuto il diritto con decorrenza dicembre 2007 a seguito di ricorso giudiziario definito con sentenza n.1086/2008, in data 24.12.2010 tale assegno è stato confermato una prima volta;
successivamente in data 27.8.2013 è stata presentata la domanda di conferma per la seconda volta dell'assegno, e detta domanda è stata rigettata per carenza dei requisiti sanitari e avverso detto diniego è stato presentato ricorso ed è stato riconosciuto il requisito sanitario con decorrenza 1.11.2014- ovvero dalla visita peritale- dunque in periodo successivo alla domanda amministrativa di conferma;
detta prestazione andava in scadenza triennale il 31.10.2017 ed in mancanza di domanda di conferma l'assegno è stato revocato. Dalla ricostruzione del susseguirsi degli eventi emergono due elementi ognuno di per sé idoneo a determinare il rigetto del ricorso: non vi è la domanda amministrativa per la terza conferma e non vi è comunque continuità della coesistenza del requisito sanitario per ottenere la conferma definitiva atteso che sulla secondo domanda di conferma il requisito sanitario
è stato accertato tramite ATP con decorrenza successiva alla domanda stessa( prestazione n. 15048780 Cat. IO, decorrenza 1 novembre 2014 sulla domanda del 30/9/2013). L'appellante ha anche depositato in primo grado la comunicazione dell' CP_2 con cui si avvertiva la ricorrente che: <in data 31/10/2017 scadrà l'assegno d'invalidità n.15048780 e cat. IO e che Le ricordiamo infatti che l'assegno ordinario d'invalidita ha una durata di tre anni. Se ritiene che la Sua capacita di lavoro sia ancora ridotta a meno di un terzo di quella normale, potrà chiedere la conferma dell'assegno per altri tre anni.In questo caso, La invitiamo a presentare la domanda di conferma entro la scadenza indicata. Se invece presenterà la domanda dopo la scadenza dell'assegno, la conferma avrà effetto solo dal mese successivo alla presentazione della domanda. Se, infine, la domanda ci verrà presentata dopo 120 giorni dalla scadenza dell'assegno, saremo costretti a considerarla come una nuova domanda di assegno>> Orbene non risultano domande presentate dalla ricorrente successivamente a quella del 30/9/2013 il cui diritto è stato riconosciuto con decorrenza 1 novembre 2014 la cui scadenza era al 21/10/2017. Secondo la Corte di Cassazione, << In tema di assegno di invalidità ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, dal comma 7 di tale articolo, che ne prevede la conferma per tre periodi triennali consecutivi previa domanda del titolare - della quale la stessa legge regola termini ed effetti - deriva il principio dell'indispensabilità della domanda amministrativa in relazione a ciascuno dei tre periodi di fruizione triennali, precedenti quello di godimento automatico di cui al successivo comma 8. Ne consegue che la pendenza di un giudizio sulla spettanza dell'assegno per un triennio, su domanda dell'interessato, non può comportare né che l'assicurato non abbia l'onere di inoltrare domanda per il successivo triennio, né che l'accertamento giudiziario pendente si debba estendere automaticamente al triennio successivo”.
(Civile Ord., Sez. 6 Num. 16/10/2018 n. 25934; Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2016, n. 21709:
Ciò sta a significare che nel periodo antecedente a quello in cui il beneficio può divenire permanente (salvo revisione), vale a dire nei nove anni, suddivisi in tre trienni consecutivi, a partire dalla domanda amministrativa originaria, la possibilità di ottenere la conferma del beneficio in questione anche per il secondo e il terzo triennio è imprescindibilmente legata alla rituale presentazione di una domanda amministrativa per ogni triennio successivo, e che pertanto l'assegno ordinario per i primi tre periodi non può essere accertato e riconosciuto, a seguito di ciascuna domanda, per un periodo superiore a tre anni. Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, che la revoca della prestazione in assenza della domanda amministrativa di conferma del terzo periodo è corretta. Il ricorso originario va, pertanto, rigettato. Le spese di entrambi i gradi sono irripetibili in presenza della dichiarazione di esenzione ex art 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto con ricorso depositato il 17 /5/ 22 da in persona del legale rappresentante pro tempore, contro CP_2
avverso la sentenza n. 1101 del 18/11/21 del Controparte_1 Tribunale di Locri, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) In accoglimento dell'appello, rigetta l'originaria domanda;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite. Reggio Calabria, 9/4/25.
Il Consigliere est. Il Presidente (Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott. ssa Marialuisa Crucitti)
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 334/22 R.G.L. e vertente
TRA
Parte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, rappresentato e difeso dall'Avv. Lilia Bonicioli;
– appellante-
e
, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Massimo Controparte_1
Mosca e Giuseppe Mercurio;
- appellata –
–
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, premetteva: Controparte_1
- che con sentenza n° 8866 del 30.06.2008, veniva riconosciuta invalida I.O. avendo una capacità di lavoro ridotta in modo permanente a meno di un terzo, e ciò a far data dal dicembre 2007.
- che 03.12.2010, il diritto della stessa veniva confermato in sede amministrativa;
- che in data 27.08.2013, presentava domanda per il riconoscimento definitivo
(terza conferma), della prestazione previdenziale e, con decreto di omologa depositato in cancelleria l'11.05.2016 veniva nuovamente e definitivamente riconosciuta meritevole del beneficio richiesto
-che successivamente -senza essere convocata a visita medico legale -, nel mese di settembre 2017, le era stata revocata la prestazione previdenziale. Impugnava la revoca chiedendo il ripristino del trattamento pensionistico I.O. sospeso nel settembre 2017.
Si è costituito l rappresentando che: il primo assegno è il n. 15044249 che CP_2 consegue alla domanda amministrativa presentata in data 17/03/2005 attribuito con decorrenza dicembre 2007 a seguito di ricorso giudiziario cui ha fatto seguito la sentenza n.1086/2008; in data 24.12.2010 tale assegno veniva confermato una prima volta;
successivamente la ricorrente, in data 27.8.2013 presentava domanda di conferma per la seconda volta dell'assegno, ma la domanda veniva rigettata per carenza dei requisiti sanitari;
la ricorrente presentava ulteriore domanda in data 30.9.2013, cui faceva seguito la presentazione di ricorso giudiziario con riconoscimento dell'invalidità con decorrenza 1.11.2014; veniva pertanto liquidato, con provvedimento del 20.10.2016, l'assegno di invalidità n.15048780 con la predetta decorrenza, il quale pertanto andava in scadenza triennale il 31.10.2017; la ricorrente non presentava domanda di conferma e, pertanto, l'assegno veniva revocato.
Eccepiva la mancanza di domanda amministrativa e la mancanza di tre conferme consecutive per ottenere la definitività della prestazione. Parte ricorrente contestava il provvedimento reso in sede di ATP del 20.10.2016, con cui era stata riconosciuta l'invalidità in capo alla CP_1 dall'1 novembre 2014 e non dal mese di dicembre 2013 rilevando che era errato rispetto alle patologie accertate non essendoci mai stato alcun miglioramento delle condizioni di salute rispetto a quelle in pregresso accertate giudizialmente;
insisteva per la conferma dell' assegno ordinario ritenendo iniqua la sospensione dello stesso dal dicembre 2013 al novembre 2014. Con la sentenza appellata in Tribunale ha accolto il ricorso sulla base della seguente e stringata motivazione:<< Le conferme devono considerarsi consecutive anche se ciò è avvenuto a seguito di un impugnazione del provvedimento amministrativo, che rigettava la riconferma della prestazione . Nel caso in esame parte ricorrente ha dato prova di avere avuto , nel corso del tempo, tre conferme consecutive, pertanto viene riconosciuto alla ricorrente il diritto ad avere ripristinato il trattamento pensionistico I.O., sospeso nel settembre 2017>>. Avverso la sentenza ha proposto appello ribandendo gli originari motivi CP_2 del diniego della prestazione: la mancanza di domanda di conferma e la mancanza di tre conferme consecutive. L' ha eccepito in punto di fatto che: 1) l'assegno di invalidità – CP_2 diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale- non è stato confermato definitivamente;
2) l'assegno di invalidità con decorrenza dicembre 2007, è l'assegno n. 15044249 che consegue alla domanda amministrativa presentata in data 17/03/2005; 3) la prestazione è stata ottenuta in forza della sentenza n.1086/2008; 4) in data 24.12.2010 tale assegno veniva confermato una prima volta;
5) in data 27.8.2013 la ricorrente aveva presentato domanda di conferma per la seconda volta ma la domanda era stata rigettata per carenza dei requisiti sanitari;
6) la ricorrente aveva presentato avverso detto rigetto ricorso giudiziario ed in seguito allo stesso era stata riconosciuta l'invalidità ma con decorrenza 1.11.2014;7) la prestazione le era stata liquidata, con provvedimento del 20.10.2016, e l'assegno andava in scadenza triennale il 31.10.2017; 8) la ricorrente non aveva presentato domanda di conferma e pertanto l'assegno era stato revocato.
Parte appellata si è costituita ribadendo il diritto al ripristino dell'assegno rilevando che la prestazione era stata confermata per tre volte.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell' 8/4/25 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio successiva all'udienza cartolare. Motivi della decisione L'appello è fondato. Per meglio chiarire le ragioni della presente decisione è opportuno riportare il testo dei commi 7 e 8 dell'art.1 legge n. 222 del 1984, che regolano modalità e durata del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità: 7 L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.
8. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9.
La legge citata n. 222/84 prevede che l'assegno ordinario va riconosciuto – in presenza dei requisito sanitario-, per un periodo di tre anni. Prima della scadenza, di ogni triennio, l'assicurato ha l'obbligo di proporre un'istanza amministrativa per ottenere la conferma dello stesso, previa verifica della permanenza dei requisiti di legge. In base alla disciplina sopra trascritta la conferma dell'assegno per tre periodi triennali consecutivi presuppone la <'assegno>>. Solo "dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno di invalidità è confermato automaticamente" ossia senza la domanda dell'interessato fermo restando il potere in capo all'INPS di revisione. La richiesta di conferma dell'assegno di invalidità deve essere, quindi, formulata entro i 120 giorni successivi alla scadenza del precedente assegno. In caso di richiesta tardiva,l'erogazione di tale assegno sarà condizionata ad una nuova verifica circa la sussistenza dei requisiti contributivo e sanitario (cfr. Cass. 9745/2019). La conferma dell'assegno per un periodo successivo richiede la preliminare verifica delle condizioni legittimanti, l'accertamento delle quali non puo' essere effettuato in un giudizio pendente su un altro precedente periodo (cfr. Cass. 21709/2016; 25934/2018).
Sulla scorta di tali principi, la domanda di ripristino dell'assegno è da rigettata sia perché manca la domanda amministrativa, sia perché la parte non possiede tre conferme consecutive. Non vi è contestazione sulle seguenti circostanze di fatto: la primo domanda è del 17/03/2005 e per detto triennio è stato riconosciuto il diritto con decorrenza dicembre 2007 a seguito di ricorso giudiziario definito con sentenza n.1086/2008, in data 24.12.2010 tale assegno è stato confermato una prima volta;
successivamente in data 27.8.2013 è stata presentata la domanda di conferma per la seconda volta dell'assegno, e detta domanda è stata rigettata per carenza dei requisiti sanitari e avverso detto diniego è stato presentato ricorso ed è stato riconosciuto il requisito sanitario con decorrenza 1.11.2014- ovvero dalla visita peritale- dunque in periodo successivo alla domanda amministrativa di conferma;
detta prestazione andava in scadenza triennale il 31.10.2017 ed in mancanza di domanda di conferma l'assegno è stato revocato. Dalla ricostruzione del susseguirsi degli eventi emergono due elementi ognuno di per sé idoneo a determinare il rigetto del ricorso: non vi è la domanda amministrativa per la terza conferma e non vi è comunque continuità della coesistenza del requisito sanitario per ottenere la conferma definitiva atteso che sulla secondo domanda di conferma il requisito sanitario
è stato accertato tramite ATP con decorrenza successiva alla domanda stessa( prestazione n. 15048780 Cat. IO, decorrenza 1 novembre 2014 sulla domanda del 30/9/2013). L'appellante ha anche depositato in primo grado la comunicazione dell' CP_2 con cui si avvertiva la ricorrente che: <in data 31/10/2017 scadrà l'assegno d'invalidità n.15048780 e cat. IO e che Le ricordiamo infatti che l'assegno ordinario d'invalidita ha una durata di tre anni. Se ritiene che la Sua capacita di lavoro sia ancora ridotta a meno di un terzo di quella normale, potrà chiedere la conferma dell'assegno per altri tre anni.In questo caso, La invitiamo a presentare la domanda di conferma entro la scadenza indicata. Se invece presenterà la domanda dopo la scadenza dell'assegno, la conferma avrà effetto solo dal mese successivo alla presentazione della domanda. Se, infine, la domanda ci verrà presentata dopo 120 giorni dalla scadenza dell'assegno, saremo costretti a considerarla come una nuova domanda di assegno>> Orbene non risultano domande presentate dalla ricorrente successivamente a quella del 30/9/2013 il cui diritto è stato riconosciuto con decorrenza 1 novembre 2014 la cui scadenza era al 21/10/2017. Secondo la Corte di Cassazione, << In tema di assegno di invalidità ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, dal comma 7 di tale articolo, che ne prevede la conferma per tre periodi triennali consecutivi previa domanda del titolare - della quale la stessa legge regola termini ed effetti - deriva il principio dell'indispensabilità della domanda amministrativa in relazione a ciascuno dei tre periodi di fruizione triennali, precedenti quello di godimento automatico di cui al successivo comma 8. Ne consegue che la pendenza di un giudizio sulla spettanza dell'assegno per un triennio, su domanda dell'interessato, non può comportare né che l'assicurato non abbia l'onere di inoltrare domanda per il successivo triennio, né che l'accertamento giudiziario pendente si debba estendere automaticamente al triennio successivo”.
(Civile Ord., Sez. 6 Num. 16/10/2018 n. 25934; Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2016, n. 21709:
Ciò sta a significare che nel periodo antecedente a quello in cui il beneficio può divenire permanente (salvo revisione), vale a dire nei nove anni, suddivisi in tre trienni consecutivi, a partire dalla domanda amministrativa originaria, la possibilità di ottenere la conferma del beneficio in questione anche per il secondo e il terzo triennio è imprescindibilmente legata alla rituale presentazione di una domanda amministrativa per ogni triennio successivo, e che pertanto l'assegno ordinario per i primi tre periodi non può essere accertato e riconosciuto, a seguito di ciascuna domanda, per un periodo superiore a tre anni. Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, che la revoca della prestazione in assenza della domanda amministrativa di conferma del terzo periodo è corretta. Il ricorso originario va, pertanto, rigettato. Le spese di entrambi i gradi sono irripetibili in presenza della dichiarazione di esenzione ex art 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto con ricorso depositato il 17 /5/ 22 da in persona del legale rappresentante pro tempore, contro CP_2
avverso la sentenza n. 1101 del 18/11/21 del Controparte_1 Tribunale di Locri, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) In accoglimento dell'appello, rigetta l'originaria domanda;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite. Reggio Calabria, 9/4/25.
Il Consigliere est. Il Presidente (Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott. ssa Marialuisa Crucitti)