CA
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/09/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III sez. civile
Sezione Specializzata in materia di Imprese
composta dai signori:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte ai nn. 1322/2021 e 1360/2021, poste in decisione in data 17.1.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO e con elezione di domicilio in via
VIA VILLAREALE 6 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
, con il patrocinio dell'Avv. TULLIO ANTONIO e dall'Avv. PELLICORI FRANCESCA
( VIA AGRIGENTO, 15/A 90141 PALERMO;
HE C.F._1
1 FRANCESCA ( VIA CANALINO 5 41121 MODENA;
e con elezione C.F._2
di domicilio in via VIA CANALINO 5 41100 MODENA presso il medesimo difensore
(C.F. ), nato a MESSINA (ME) in [...] CP_2 C.F._3
25/08/1950, con il patrocinio dell'Avv. MASSAFRA NICOLA e dall'Avv. VIRGILI IVO
( ) C.F._4
APPELLATI
(C.F. ), nato a CATANIA (CT) in [...] Controparte_3 C.F._5
21/05/1942,
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ), nato a MESSINA (ME) in [...] CP_2 C.F._3
25/08/1950, con il patrocinio dell'Avv. MASSAFRA NICOLA e dall'Avv. VIRGILI IVO
( ) C.F._4
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO e con elezione di domicilio in via
VIA VILLAREALE 6 PALERMO presso il medesimo difensore
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'Avv. TULLIO ANTONIO e dall'Avv. PELLICORI FRANCESCA
( VIA AGRIGENTO, 15/A 90141 PALERMO;
HE C.F._1
FRANCESCA ( VIA CANALINO 5 41121 MODENA;
e con elezione C.F._2
di domicilio in via VIA CANALINO 5 41100 MODENA presso il medesimo difensore
APPELLATI
2 (C.F. ), nato a CATANIA (CT) in [...] Controparte_3 C.F._5
21/05/1942,
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La con socio unico in liquidazione Parte_2 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo – Sez. Spec. Imprese,
, e – Commissari straordinari di Controparte_3 CP_2 CP_4 [...] nonché il Ministero dello Sviluppo Controparte_5
Economico – Mise (oggi MEF), al fine di sentirli condannare in solido tra loro, ovvero, in via subordinata, ciascuno in proporzione alla quota di responsabilità che si accertava a loro carico, al risarcimento dei danni a suo dire causati al patrimonio della società e ai suoi creditori. In particolare, la RA rilevava le seguenti condotte lesive dell'integrità del patrimonio sociale: a) conferimento a una società terza Cont (Business Integration Partner S.p.a. – ) dell'incarico di predisporre il programma di ristrutturazione, di cui all'art. 54 D.lgs. n. 270/99; b) idoneità di tale programma di ristrutturazione ad assolvere alla precipua finalità conservativa della società, che contraddistingue la procedura dell'Amministrazione Straordinaria;
c) nell'inerzia manageriale e organizzativa dei commissari straordinari nella gestione della società per carenza di piani di azioni, di funzioni di indirizzo strategico e di general management;
d) nel colpevole ritardo dei commissari straordinari nella richiesta di conversione della procedura di Amministrazione Straordinaria in fallimento;
e) nel mancato versamento delle ritenute d'acconto sui compensi percepiti.
Nello specifico, poi, al veniva contestata Parte_1 un'asserita corresponsabilità, in qualità di organo di vigilanza sulla procedura di
Amministrazione Straordinaria, sotto un duplice profilo. Da un lato, per culpa in eligendo, in quanto la nomina dei Commissari Straordinari ricadeva, secondo la prospettazione della RA, su soggetti privi dei requisiti di comprovata esperienza
3 e professionalità richiesta per la gestione e il risanamento di imprese di rilevanti dimensioni in stato di insolvenza;
dall'altro, per culpa in vigilando, assumendo che il
Ministero avesse esercitato in modo inadeguato le proprie funzioni di controllo, autorizzando un programma di ristrutturazione ritenuto inidoneo e contribuendo a ritardare la dichiarazione di fallimento, con conseguente aggravamento del dissesto economico e finanziario della società.
La RA quantificava i danni in € 60.000.000,00, corrispondenti alla perdita incrementale maturata tra la fine dell'esercizio 2010- anno in cui si evidenziava già la necessità di porre in fallimento la società- e la dichiarazione di fallimento avvenuta nel 22.4.2013, ovvero, in via subordinata, in € 42.000.000,00, riferiti al periodo compreso tra la fine dell'esercizio 2011 e la medesima data.
Si costituiva il MISE eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario, sostenendo che la domanda risarcitoria proposta dalla RA, fondata sulla presunta omessa vigilanza ministeriale, dovesse essere devoluta alla cognizione del Giudice amministrativo. Nel merito, individuava la responsabilità del
Comune di Palermo, unico socio della il quale, venendo meno agli CP_1 impegni assunti nei confronti dei Commissari Straordinari, contribuiva ad aggravare la situazione di dissesto economico della società. Pertanto, evidenziava l'infondatezza delle avverse pretese di cui chiedeva il rigetto.
Si costituivano altresì , e Controparte_3 CP_2 CP_4 ritenendo infondato quanto dedotto dalla RA. I primi due chiedevano in ogni caso di essere manlevati e tenuti indenni dal . Parte_1
In corso di causa, veniva disposto il sequestro conservativo sui beni dei convenuti , e Controparte_3 CP_2 CP_4
Successivamente, il rinunciava agli atti del giudizio, Controparte_7 ex art. 306 c.p.c., nei confronti di in ragione dell'accordo transattivo CP_4 raggiunto in corso di causa e, pertanto, con ordinanza del 23.10.2018, il Tribunale dichiarava l'estinzione del processo limitatamente alla posizione di tale convenuto.
Istruita la causa documentalmente e con consulenza tecnica d'ufficio, il
Tribunale, con sentenza n.2549/2021, accoglieva le domande della RA.
4 In motivazione, il primo Giudice, preliminarmente rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal MISE, ritenendo che il Giudice ordinario fosse competente a conoscere della controversia. Al riguardo, il Decidente osservava che la procedura di amministrazione straordinaria costituisce una procedura liquidatoria inerente a imprese private e si attua secondo i principi e, in parte, le regole proprie delle procedure concorsuali. L'intervento e la gestione da parte della pubblica amministrazione risultavano giustificati esclusivamente dalla rilevanza dell'impresa interessata, la cui liquidazione determinava effetti significativi sull'assetto produttivo nazionale e sui livelli occupazionali. Pertanto, la cognizione della domanda risarcitoria doveva essere attribuita al Giudice ordinario.
Ciò dedotto, il Tribunale, entrando nel merito della questione, accoglieva la domanda della RA nella parte relativa alla responsabilità dei Commissari straordinari e del MISE. Nello specifico, il Giudice evidenziava come, dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, emergesse l'assenza di un piano di ristrutturazione concretamente idoneo a garantire il risanamento dell'impresa: il programma disposto dai Commissari straordinari, infatti, presentava gravi carenze strutturali e non risultava supportato da una valutazione realistica dello stato economico-finanziario della società. In tale contesto, i Commissari avrebbero dovuto rilevare tempestivamente l'insussistenza dei presupposti per la prosecuzione della procedura di amministrazione straordinaria e attivarsi per la declaratoria di fallimento, anziché protrarre la gestione contribuendo ad aggravare la situazione debitoria della società.
Con riferimento alla posizione del MISE, il Tribunale escludeva profili di culpa in eligendo, rilevando l'assenza di elementi oggettivi che consentissero di ritenere inadeguata la scelta dei soggetti nominati quali Commissari straordinari.
Diversamente, riteneva sussistente la culpa in vigilando, atteso che l'Amministrazione vigilante è titolare di una funzione di controllo sostanziale sull'operato dei Commissari Straordinari, da esercitarsi in conformità ai principi e agli obiettivi della disciplina in materia. Secondo quanto accertato dal consulente, per il Tribunale, il si limitava a sollecitazioni formali, senza attivare gli Parte_1 strumenti previsti dalla normativa per contrastare o correggere l'operato dei
Commissari. L'analisi delle iniziative complessivamente adottate evidenziava, infatti,
5 che il MISE esercitava un controllo meramente formale degli atti gestionali adottati dai Commissari straordinari, astenendosi dall'intraprendere le verifiche e gli interventi che l'ordinamento gli imponeva in funzione di garanzia della legalità e dell'efficienza della procedura.
Pertanto, il Tribunale condannava il MISE in solido ai Commissari straordinari e al risarcimento del danno in favore del Controparte_3 CP_2
, liquidato in complessivi € 40.487.810,68. Tale somma era ritenuta CP_1 corrispondente alla perdita incrementale subita dal patrimonio della società a far data dalla chiusura dell'esercizio 2010-momento in cui sussistevano già i presupposti per la proposizione dell'istanza di fallimento- e sino alla data di apertura dello stesso.
L'importo così determinato veniva ridotto in considerazione degli effetti della transazione intercorsa tra la RA e che produceva effetto estintivo CP_4 limitatamente alla quota di responsabilità a lui imputabile, stimata in ¼ dell'importo complessivo. Pertanto, il Tribunale condannava i convenuti, in via solidale tra loro, a corrispondere al , a titolo di risarcimento del danno, la somma di € CP_1
30.365.858,01, oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, riconoscendo il diritto dei convenuti e si agire in CP_2 CP_3 regresso nei confronti del Mise.
Avverso la suddetta sentenza, veniva proposto separato appello da CP_2
e dal .
[...] Parte_1
La ritualmente costituita contestava Controparte_8 integralmente i motivi di appello, insistendo per il riconoscimento della responsabilità nei confronti degli appellanti. Il proponeva altresì appello incidentale CP_1 condizionato volto ad ottenere che l'imposta di registro della sentenza di primo grado venga recuperata nei soli confronti di , e il MISE Controparte_3 CP_2 ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt. 59 lett. d) e 60 del T.U. sulla imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986).
Il restava contumace in entrambi i giudizi. CP_3
Con ordinanza del 17.12.2021 i due procedimenti venivano riuniti. Celebratasi la prima udienza e accolta l'istanza inibitoria, con ordinanza del 21.12.2021 veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza n. 2549/2021 con riguardo al periculum:
6 l'importo complessivo della condanna risultava rilevante e un tale esborso, comportando una grave ripercussione finanziaria, non rendeva agevole un suo recupero in caso di esito favorevole dell'impugnazione.
Disposta la trattazione scritta e precisate le conclusioni con note telematiche, all'udienza del 17.1.2025 le cause venivano poste in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione sollevata, con il primo motivo di appello, dal MISE con la quale si deduce il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, sostenendosi che la controversia rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, in quanto concernente l'esercizio di pubbliche funzioni da parte della Pubblica Amministrazione, con specifico riferimento alla vigilanza esercitata dal MISE nell'ambito della procedura di Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese.
Secondo l'appellante, la condotta contestata al troverebbe fondamento Parte_1 nell'esercizio di una funzione pubblica volta alla tutela di un interesse generale- segnatamente, la salvaguardia del tessuto economico-produttivo e dei livelli occupazionali- e, pertanto, la relativa responsabilità non potrebbe che rientrare nella giurisdizione del Giudice amministrativo.
Tale eccezione, tuttavia, non può essere accolta.
Deve al riguardo osservarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ai fini della ripartizione della giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo, rileva non già la natura soggettiva del soggetto agente (nella specie, un'amministrazione statale), né la qualificazione formale della funziona svolta, bensì il contenuto sostanziale della posizione giuridica fatta valere in giudizio.
Nel caso di specie, l'azione proposta dalla RA fallimentare ha ad oggetto una domanda risarcitoria fondata su un presunto comportamento omissivo colposo da parte del MISE sull'operato dei Commissari straordinari, nonché sulla condotta di quest'ultimi, cui si imputa l'inosservanza di regole tecniche e dei canoni di diligenza professionale. Si tratta, dunque, di una fattispecie di responsabilità da comportamento
7 materiale e non autoritativo, in relazione alla quale la PA non esercita poteri discrezionali o provvedimentali, né adotta atti amministrativi autoritativi.
Al riguardo, giova richiamare il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 204 del 2000, secondo cui la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo presuppone l'esercizio concreto di un potere autoritativo da parte della PA, da cui discenda un'interferenza con la sfera giuridica del privato.
Nel medesimo senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità (ex multis,
Cass. SS.UU n. 30254/2011; vedere anche Cass. SS.UU. 13.9.2018 n. 22406), secondo cui appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la responsabilità civile della PA per danni derivanti da attività non provvedimentale, ancorché connessa ad un procedimento amministrativo, qualora la lesione allegata riguardi diritti soggettivi e non sia configurabile un esercizio di potere autoritativo.
Deve inoltre precisarsi che i Commissari straordinari, sebbene nominati dal
, non agiscono quali funzionari pubblici, bensì come organi della procedura Parte_1 concorsuale, dotati di autonomia decisionale e operativa, sottoposti a regole di responsabilità assimilabili a quelle proprie degli organi delle procedure concorsuali ordinarie. Il , altresì, non esercita – in relazione ai profili contestati- un Parte_1 potere pubblico in senso stretto, bensì una funzione di vigilanza tecnica, la cui violazione costituisce fonte di responsabilità civile.
In definitiva, la domanda risarcitoria proposta dalla RA FA, in quanto volta a far valere la responsabilità derivante da condotte colpose di natura materiale e non autoritativa, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi della tutela di diritti soggettivi lesi da comportamenti che si assumono contrari a regole di diligenza, perizia e buona amministrazione, non riconducibili all'esercizio di un potere discrezionale pubblico.
L'eccezione di difetto di giurisdizione va pertanto rigettata, con conferma di quella dell CP_9
Ciò dedotto, prima di entrare nel merito della disamina, si rende necessario richiamare il quadro normativo di riferimento in materia di Amministrazione
Straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di inquadrare correttamente la
8 fattispecie oggetto di esame e di verificare la sussistenza di profili di responsabilità in capo ai Commissari straordinari e al . Parte_1 Parte_1
La procedura di Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in crisi, disciplinata dal D.lgs. 270/1999, si configura come uno strumento alternativo al fallimento, espressamente finalizzato alla salvaguardia del bene “impresa”. La finalità primaria della procedura, dunque, è quella di evitare la dispersione del patrimonio aziendale e la disgregazione dei livelli occupazioni, mediante l'attuazione, da parte del Commissario straordinario, di un programma di risanamento o di cessione dell'attività di impresa, idoneo a perseguire il riequilibrio economico e finanziario dell'impresa stessa.
Ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 270/1999, le modalità attraverso cui tale obiettivo può essere perseguito sono tre:
1. Cessione a terzi di complessi aziendali, con prosecuzione temporanea dell'attività per un massimo di un anno;
2. Ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, mediante un piano di risanamento da realizzarsi entro due anni;
3. Cessione di beni e contratti a fronte della prosecuzione dell'attività per oltre un anno, riservata alle imprese operanti nei servizi pubblici essenziali.
In tutte le ipotesi, condizione necessaria per l'ammissione alla procedura è
l'esistenza di concreta prospettiva di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale. Nel caso della ristrutturazione – procedura utilizzata nella fattispecie- l'equilibrio è raggiunto mediante un ritorno in bonis dell'impresa e la regolare soddisfazione delle obbligazioni pregresse.
A tal fine, il Commissario straordinario è chiamato a redigere, entro sessanta giorni dal decreto di apertura della procedura (termine prorogabile una sola volta per ulteriori sessanta giorni), un programma coerente con uno dei modelli sopra richiamati, da sottoporre all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Il
, a sua volta, dispone di trenta giorni per approvare il piano o richiederne Parte_1 una rimodulazione. In caso di rilievi ministeriali, il Commissario ha ulteriori trenta giorni per procedere agli adeguamenti richiesti, pena la revoca dell'incarico.
9 Il contenuto del programma deve necessariamente individuare: le attività imprenditoriali da proseguire e quelle da dismettere, un piano di liquidazione dei beni non funzionali, le previsioni economiche e finanziarie, le fonti di copertura del fabbisogno, eventuali operazioni di ricapitalizzazione, nonché le modalità di soddisfazione dei creditori anche mediante accordi convenzionali (art. 56 d.lgs.
270/1999). I Commissari sono chiamati rispondere di eventuali inefficienze e ritardi che danneggiano la società.
Ebbene, nell'ambito di tale procedura, il MISE riveste una funzione di alta vigilanza e supervisione del corretto andamento della procedura, nonché sulla regolarità dell'operato del . In particolare, l'art 54 D.lgs. Parte_3
270/1999 attribuisce al il compito di verificare e approvare il programma di Parte_1 risanamento predisposto dal Commissario. Qualora il piano risulti inadeguato o privo dei requisiti minimi di sostenibilità economica e finanziaria richiesti dalla legge, il
è tenuto a richiedere una rimodulazione dello stesso, esercitando un potere Parte_1 di impulso correttivo. Qualora anche la nuova versione risulti insoddisfacente, il
Ministero ha il potere di revocare il Commissario e, di fatto, porre termine alla procedura di Amministrazione Straordinaria, favorendo il passaggio al fallimento, quale unica alternativa percorribile (art. 69 D.lgs. cit).
Tale funzione non è meramente consultiva, ma costituisce un elemento fondamentale dell'intero impianto normativo: il legislatore, infatti, affida al MISE un ruolo di garanzia, volto ad assicurare che l'impresa non rimanga inutilmente in
Amministrazione Straordinaria, aggravando la propria esposizione debitoria, in assenza di reali prospettive di risanamento. Il mantenimento della procedura oltre i limiti di fattibilità economica, o in presenza di gestioni inefficienti o dannose da parte dei Commissari, si traduce in un pregiudizio diretto non solo per i creditori, ma anche per il patrimonio dell'impresa e per l'interesse generale della corretta gestione dell'economia.
È dunque nell'esercizio di questo potere-dovere di vigilanza e controllo che può maturare una responsabilità del , in quanto soggetto pubblico tenuto a Parte_1 intervenire tempestivamente per impedire il protrarsi di gestioni non conformi agli obiettivi della procedura. In particolare, in caso di mancata adozione delle misure previste dalla legge per fronteggiare situazioni di inadempienza, negligenza o
10 inefficacia gestionale dei commissari, il può essere chiamato a rispondere a Parte_1 titolo di colpa grave per violazione di obblighi di controllo che l'ordinamento gli impone.
Ciò premesso, occorre ora ripercorrere i principali fatti storici rilevanti ai fini della presente controversia.
La società dichiarata fallita, era stata costituita in data 27.9.2001 ed CP_1 esercitava attività di gestione integrata del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, prevalentemente nel territorio del Comune di Palermo. Il perimetro operativo della società comprendeva, tra l'altro, la raccolta dei rifiuti solidi urbani e differenziati, le attività di bonifica ambientale, il monitoraggio ambientale, la manutenzione di superfici veicolari e pedonali, nonché la gestione del ciclo di smaltimento, sia in fase di esercizio attivo, sia nella fase successiva alla chiusura degli impianti.
A fronte della grave crisi economico-finanziaria che l'aveva colpita, la società veniva posta in liquidazione in data 21.12.2009 e , con sentenza dell'11.2.2010, il
Tribunale di Palermo ne dichiarava lo stato di insolvenza, con conseguente avvio della procedura di Amministrazione Straordinaria, cui veniva ammessa con provvedimento del medesimo Tribunale in data 11.4.2010, ai sensi del D.lgs.
270/1999.
Con decreto ministeriale del 24.4.2010, il MISE nominava quali Commissari
Straordinari i sig.ri , e già Controparte_3 CP_4 Persona_1 designati come Commissari giudiziali nel corso della precedente fase della procedura.
In data 12.7.2010, veniva poi sostituito da , il quale Persona_1 CP_10
a sua volta, rassegnava le dimissioni;
al suo posto, con decreto del 18.11.2010, veniva nominato il dott. CP_2
In data 6.8.2010, i Commissari Straordinari depositavano presso il Ministero il programma di ristrutturazione aziendale predisposto ai sensi degli artt. 54,55 e 56
d.lgs. 270/1999, successivamente integrato in data 28.2.2011 e, da ultimo, il
26.7.2011. Con provvedimento del 27.7.2011, il MISE autorizzava l'esecuzione del predetto programma.
Successivamente, nell'ambito della stessa procedura, veniva presentata in data
29.11.2012 una proposta di concordato straordinario di ristrutturazione, ai sensi
11 dell'art. 78 d.lgs. 207/1999, che veniva rigettata dal Tribunale di Palermo in ragione di plurime criticità strutturali riscontrate nel piano. Conseguentemente, con decreto del 22.4.2013, su istanza degli stessi Commissari, la procedura veniva convertita in fallimento.
L'entità del dissesto accertato all'esito della procedura fallimentare è risultato pari a complessivi 231.411.150,95, di cui i crediti in prededuzione maturati nel periodo di gestione commissariale rappresentano il 25,14% dell'intero passivo ammesso (cfr. pg. 148-150, 177-178 della consulenza tecnica d'ufficio).
Alla luce dei fatti sopra richiamati, la Corte è ora chiamata a valutare se, nella condotta tenuta dagli appellanti – nella qualità di Commissari straordinari e soggetto vigilante (MISE)- possano ravvisarsi profili di responsabilità, in relazione alla gestione della procedura e alle determinazioni adottate, ovvero omesse, durante l'intero arco temporale in cui si è svolta l Straordinaria della società Controparte_5
CP_1
Detto ciò, entrando nel merito della controversia, con il secondo motivo di appello proposto dal MISE, lo stesso deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha proceduto ad una ricostruzione lacunosa dei fatti oggetto di controversia, non avendo tenuto minimamente conto della condotta scorretta del
. Controparte_11
Con il terzo motivo di appello proposto dal MISE- coincidente con il primo motivo di appello proposto da - gli appellanti deducono l'erroneità della CP_2 sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità degli ex
Commissari straordinari. Il Giudice di prime cure non ha adeguatamente dimostrato la responsabilità dei Commissari per i danni asseritamente sofferti dalla procedura.
Infatti, gli appellanti deducono che l'apertura di non Controparte_5 comporta, di per sé, l'assunzione di una obbligazione di risultato, ossia il salvataggio di una impresa dichiarata insolvente.
Con il secondo motivo di appello proposto dal lo stesso eccepisce CP_2
l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto identica la misura del danno ascrivibile a ciascun . Parte_3
12 Per la loro connessione e una più chiara trattazione si rende necessario analizzare il secondo e terzo motivo di appello proposto dal MISE congiuntamente con il primo e secondo motivo di appello proposto da CP_2
Le doglianze sono infondate e non meritano accoglimento.
Va premesso che ai fini della decisione, anche questa Corte si avvale delle risultanze della C.T.U. esperita nel corso del giudizio di primo grado, che è frutto di una accurata disamina dei molti e complessi documenti addotti dalle parti, di ricerche meticolose e diligenti e restituisce ricostruzioni, chiarimenti valutazioni immuni da vizi logici.
Ebbene, in riferimento alla gestione della procedura di Amministrazione
Straordinaria della da parte dei Commissari straordinari, si deve rilevare CP_1 che, in accordo con l'analisi svolta dal consulente tecnico d'ufficio, gli stessi, una volta nominati, hanno elaborato un piano di ristrutturazione inadeguato e inefficace rispetto agli obiettivi di risanamento aziendale. Tale piano, oltre a non essere supportato da idonea documentazione probatoria atta a dimostrare fin dalla sua stesura la sostenibilità economica-finanziaria delle misure proposte, non ha peraltro trovato alcune concreta attuazione pratica.
Come evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, il piano di ristrutturazione presentato non rispettava i requisiti previsti dall'art. 56 del D.lgs. 270/1999. In particolare, il documento si limitava ad enunciare una serie di obiettivi di massima senza fornire una concreta definizione di tempi, modalità e quantificazione delle azioni necessarie al risanamento. Mancava, infatti, una reale valutazione economica- finanziaria, con assenza di stime dettagliate riguardanti i ricavi, costi, flussi di cassa e modalità di liquidazione di eventuali beni non funzionali. La previsione finanziaria si riduceva ad un generico intento di coordinare entrate e uscite senza un'analisi approfondita. Inoltre, non è stata inserita una programmazione specifica riguardante il soddisfacimento dei creditori, sui tempi e sulle modalità di pagamento, nonché una quantificazione precisa del passivo e degli attivi da destinare a tale scopo.
Nel corso del tempo il piano è stato integrato, dapprima nel marzo 2011 e successivamente nel luglio dello stesso anno. Sebbene nel primo aggiornamento si sia proceduto a quantificare un bilancio di costi e ricavi, si è comunque riscontrata
13 l'assenza di uno studio di fattibilità concreto, rendendo la proposta più un obiettivo astratto che una vera e propria strategia attuabile. Le integrazioni svolte nel luglio
2011 hanno tentato di indicare risorse e tempi di pagamento dei debiti pregressi, senza tuttavia prevedere alcuna copertura per i debiti prededucibili, ossia quelli maturati durante la procedura stessa. Inoltre, dalle risultanze della perizia tecnica, le stime degli attivi risultavano sovrastimate di decine di milioni di euro, mentre il passivo risultava sottostimato, non includendo i debiti maturati successivamente all'apertura della procedura.
Ulteriori criticità emergono dalle ipotesi di risanamento fondate su aumenti dei corrispettivi da parte del , unico socio dell'impresa. Tale ipotesi si Controparte_11
è rilevata infondata, considerato che il Comune non ha mai adempiuto agli impegni contrattuali, applicando anzi penali e dichiarandosi indisponibile a incrementare i compensi dovuti. Anche la delibera comunale di dicembre 2011, che prevedeva un aumento del corrispettivo, non è stata accompagnata da una reale copertura finanziaria, come ammesso degli stessi Commissari. Essi, inoltre, nonostante si rendessero conto dell'inerzia del Comune non hanno mai di fatto provveduto ad arginare tale criticità.
In definitiva, il piano e le successive integrazioni risultano del tutto irrealizzabili, privi di ogni dettaglio necessario a garantire la fattibilità economico- finanziaria e la sostenibilità dell'impresa con un giudizio ex ante, come accertato dal consulente tecnico. Soprattutto, ed è profilo decisivo, considerato il peggioramento della situazione economica già alla fine del 2010, sarebbe stato doveroso che i
Commissari richiedessero tempestivamente la conversione della procedura in fallimento. Tuttavia, ciò non è avvenuto e solo nel novembre 2012 è stata presentata una domanda di concordato straordinario di ristrutturazione, rigettata dal Tribunale di
Palermo nel 2013, che non ha fatto altro che procrastinare l'inevitabile fallimento, aggravando ulteriormente la crisi aziendale.
I Commissari, dunque, hanno mantenuto un atteggiamento sostanzialmente inerziale nella gestione della società, omettendo di adottare misure volte a limitare i danni derivanti dalla crisi aziendale, e persistendo in condotte che hanno aggravato il dissesto societario. Si è registrata, altresì, la persistente inerzia del CP_11
, la cui responsabilità era ben nota e documentata. Nonostante ciò, i
[...]
14 Commissari non hanno esercitato alcuna iniziativa concreta se non quella di reiterare richieste di pagamento, mentre nel medesimo periodo la società ha continuato ad accumulare passività per oltre 71 milioni di euro, con perdite complessive superiori a
75 milioni di euro.
Dalla disamina complessiva degli atti e dalla relazione tecnica emerge che i
Commissari straordinari avrebbero dovuto, fin dal momento dell'assunzione dell'incarico, rendersi conto dell'insostenibilità economico-finanziaria della società, non essendo le soluzioni prospettate nel programma di ristrutturazione idonee a garantire il riequilibrio aziendale.
Inoltre, non può trovare accoglimento neanche la pretesa avanzata dal MISE circa la responsabilità del . Infatti, lo stesso, oltre a non essere Controparte_11 parte in questo giudizio, non era il soggetto adibito a vigilare e porre in essere le giuste azioni volte alla salvaguardia della procedura.
Per di più, proprio la consapevolezza dell'inerzia del , di far Controparte_11 fronte agli impegni assunti, avrebbe dovuto indurre i Commissari ad attivarsi tempestivamente per la richiesta di conversione della procedura in fallimento, onde evitare un ulteriore aggravio – poi di fatto verificatosi- della già compromessa situazione economica e patrimoniale della società.
Per tali motivi, la responsabilità in capo ai Commissari Straordinari deve ritenersi integralmente accertata, e pertanto il primo motivo del gravame proposto dal nonché il secondo terzo motivo di appello del MISE deve essere rigettato, CP_2 confermando la sentenza di primo grado nel suo giudizio di responsabilità nei confronti dei sig.ri e Controparte_3 CP_2
Parimenti, anche il secondo motivo di gravame sollevato da con il quale CP_2 eccepisce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto identica la misura del danno ascrivibile a ciascun , non merita Parte_3 accoglimento. Sul punto si osserva che dagli atti in causa non emergono elementi sufficienti a distinguere i diversi gradi di responsabilità individuale;
pertanto, correttamente, il Tribunale ha proceduto ad una ripartizione paritaria del danno tra tutti i convenuti.
15 Con il quarto motivo di appello proposto dal MISE, lo stesso deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dalla RA nei confronti del Mise per ritenuta culpa in vigilando sull'operato dei Commissari straordinari.
La doglianza è infondata.
Occorre, sul punto, esaminare la posizione del Ministero Sviluppo Pt_1
Economico, al quale la normativa di settore attribuisce un ruolo di primaria rilevanza nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Una prima significativa criticità della condotta del si è manifestata già Parte_1 in sede di approvazione del programma di ristrutturazione elaborato dall'organo commissariale.
Il primo programma veniva disposto in data 6.8.2010, avvalendosi della proroga concessa dall'art. 54 d.lgs. 270/1990, a seguito di richiesta di integrazione questa veniva trasmessa soltanto in data 28.3.2011, dunque oltre il termine normativamente previsto. Nonostante ciò, e pur prendendo atto – come risulta da nota ministeriale del
6.6.2011- delle gravi carenze strutturali del piano presentato, il si è limitato Parte_1
a sollecitare un ulteriore integrazione documentale, per poi procedere in data
27.7.2011, all'approvazione del programma che, come accertato anche dal consulente tecnico d'ufficio, risultava ancora primo degli elementi essenziali per valutarne la concreta fattibilità economico-finanziaria e il grado di attendibilità.
A tal riguardo, occorre rammentare che il non si limita a svolgere un Parte_1 ruolo meramente formale o notarile nella fase di approvazione del programma, ma è investito di poteri sostanziali di vigilanza, indirizzo e controllo. L'art. 38 del d.lgs.
270/1999 prevede, infatti, che il provveda alla nomina, revoca e Parte_1 sostituzione dei Commissari Straordinari, e che il programma sia redatto dal
Commissario, ma “sotto la vigilanza del ”, che può impartire direttive, Parte_1 richiedere modifiche e integrazioni, nonché autorizzare, sospendere o revocare l'esecuzione del piano stesso.
La funzione del , pertanto, non è meramente autorizzativa, bensì attiva Parte_1
e sostanzialmente “cogestoria”, trattandosi di un controllo preventivo e successivo
16 che impone un costante monitoraggio sull'attuazione del programma approvato, al fine di garantire che l'azione commissariale sia coerente con gli obiettivi di risanamento.
Nel caso di specie, tale funzione risulta del tutto disattesa. Il , pur Parte_1 essendo consapevole dell'inadeguatezza del piano, e nonostante le evidenti criticità manifestatesi nel corso dell'attuazione dello stesso come ampiamente documentato dal consulente tecnico d'ufficio – tra cui l'inerzia dell'organo commissariale e la mancata attivazione di misure correttive- non ha adottato alcuna iniziativa concreta volta a contenere gli effetti degenerativi del dissesto in atto, né ha esercitato i propri poteri di revoca, sostituzione o impulso correttivo.
A nulla può rilevare, in tal senso, la difesa del MISE, volta ad attribuire in via esclusiva la responsabilità del dissesto, verificatosi durante la procedura di amministrazione Straordinaria, all'inadempimento del unico Controparte_11 socio della società. Proprio tale consapevolezza – per altro già cristallizzata nei documenti ministeriali- imponeva un intervento attivo da parte del , sia sul Parte_1 piano dell'indirizzo, sia su quello della vigilanza, al fine di impedire il consolidamento di una situazione di evidente squilibrio economico- finanziario. Al contrario, l'inerzia ministeriale ha contribuito, in via omissiva, all'aggravamento del dissesto e al protarsi di una gestione inefficiente e priva di sostenibilità.
Anzi, il ha ulteriormente aggravato la situazione autorizzando, con Parte_1 decreto del 23.11.2012, il deposito della proposta di concordato straordinario di ristrutturazione, nonostante l'assenza di una reale fattibilità economico-finanziaria della medesima, come successivamente accertato dal Tribunale in sede di rigetto. Tale autorizzazione alla proposta di concordato che, come accertato dal consulente d'ufficio mostrava evidenti carenze strutturali e di fattibilità di cui il Ministero si sarebbe dovuto facilmente ravvedere, ha avuto come unico effetto quello di ritardare ulteriormente la conversione della procedura in fallimento, contribuendo così all'aggravamento del dissesto patrimoniale della società CP_1
Deve, pertanto, riconoscersi una responsabilità in capo al
[...]
per l'omessa vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni di Parte_1 indirizzo, controllo e autorizzazione nell'ambito della procedura di Amministrazione
17 Straordinaria, nonché per l'avallo, consapevole e ingiustificato, di un programma privo di concreta fattibilità.
Tali condotte, connotate da negligenza e inerzia, hanno concorso ad aggravare il dissesto economico-finanziario della società dovendosi sul punto confermare CP_1 la statuizione del primo Giudice in ordine alla responsabilità solidale del MISE e dovendosi rigettare il quarto motivo di appello proposto dal MISE.
Con il quinto motivo del gravame proposto dal MISE– coincidente con il terzo motivo di gravame del , gli appellanti impugnano la sentenza nella parte relativa CP_2 alla quantificazione dei danni, ritenendo che il Tribunale abbia errato nella sua determinazione.
La doglianza è infondata.
Ebbene, sul punto il Tribunale ha così statuito: “il e i Commissari Parte_1 vanno condannati, in solido, a risarcire al il danno derivante dalla CP_1 perdita incrementale del patrimonio di che si è registrata a far data dalla CP_1 chiusura dell'esercizio 2010 (quando avrebbe dovuto essere presentata istanza di fallimento) e sino alla data di apertura della procedura fallimentare. Avuto dunque riguardo, nel calcolo del danno, al criterio della differenza dei netti patrimoniali, emerge che, se alla data del 31.12.2010 il patrimonio netto di era pari a – € CP_1
37.996.393,63, alla diversa data del fallimento della Società, dichiarato il 22.4.2013, il patrimonio netto ammontava ad - € 96.534.257,99. Il danno è stato tuttavia stimato dal ctu non nella differenza tra i due importi (€ 58.534.257,99), ma in €
37.408.322,73 in ragione delle rettifiche effettuate sulle singole voci patrimoniali meglio indicate alle pagine 179-181 della relazione di consulenza tecnica. Il superiore importo, siccome debito di valore non determinato all'attualità, deve essere rivalutato secondo gli indici istat dalla data di fallimento (…) alla pubblicazione della presente decisione, ed accresciuto degli interessi legali, da calcolarsi sulla sorte capitale progressivamente rivalutata (…), sì che ascende alla data odierna a complessivi € 40.487.810,68 (di cui € 38.717.613,99 per sorte rivalutata ed €
1.770.196,69 per interessi). L'importo così determinato deve inoltre essere ridotto in ragione della transazione intercorsa tra il Fallimento attore e il Commissario CP_4
.
[...]
18 Per tali motivi, il Tribunale, all'esito del giudizio di primo grado, ha accertato la responsabilità solidale del MISE, di e di Controparte_3 CP_2 condannandoli, in solido tra loro, al risarcimento del danno nella misura di €
30.365858,01. Tale importo è stato determinato detraendo dalla quantificazione complessiva del danno accertato la somma corrispondente ad un quarto dell'intero ammontare, oggetto di transazione intervenuta con il Commissario CP_4
Il Tribunale ha correttamente determinato l'ammontare del danno facendo riferimento all'incremento del deficit patrimoniale della società verificatosi nel periodo compreso tra il momento in cui sarebbe dovuto intervenire il tempestivo ricorso al fallimento e la data dell'effettiva dichiarazione dello stesso.
Tale criterio, pienamente conforme alla giurisprudenza consolidata in materia, trova applicazione ogni qualvolta sia accertabile un ritardo nell'attivazione delle procedure concorsuali da parte degli organi della procedura, i quali, in forza dei poteri e delle funzioni ad essi attribuiti, erano in possesso di tutti gli elementi necessari a valutare, con doverosa tempestività, l'impossibilità oggettiva al risanamento.
Per la quantificazione del danno il consulente tecnico non si è limitato a rilevare acriticamente la differenza tra i netti patrimoniali ma, attraverso una serie di accertamenti sulle situazioni patrimoniali ed economiche (dettagliatamente indicate nella relazione peritale da pg. 107), ha proceduto a misurare esclusivamente la perdita di gestione del periodo intercorrente tra il 31/12/2010 e la data del fallimento.
Pertanto, sono stati accertati gli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dei Commissari straordinari.
Con il sesto motivo di appello, il MISE deduce erroneità della sentenza per aver il Tribunale accolto la domanda di manleva verso il . Parte_1
La censura è infondata.
Il Tribunale, infatti, ha disposto che , e il Controparte_3 CP_2
MISE sono tenuti in solido a risarcire il per l'importo complessivo di € CP_1
30.365.858,01, importo dal quale è stata detratta la somma transatta.
In ordine al riparto delle responsabilità tra i condannati, il Tribunale ha rilevato che, all'esito dell'istruttoria, non è stato possibile individuare con esattezza le 19 rispettive quote di responsabilità, applicando quindi la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2055, comma 2, c.c.
Ne consegue che, nel rapporto interno tra i condannati, il debito solidale deve intendersi suddiviso in parti uguali tra i tre soggetti, e pertanto, in accoglimento della specifica domanda avanzata dal Commissari Straordinari, ciascuno dei Commissari potrà esercitare l'azione di regresso nei confronti del MISE.
Tale soluzione non configura alcuna manleva, bensì un'applicazione del principio di solidarietà passiva e della relativa azione di regresso, che non esclude la responsabilità dei Commissari ma ne disciplina il riparto della quota di danno con il
, sulla base degli elementi a disposizione. Parte_1
Con appello incidentale, la RA fallimentare appellata chiede che si disponga che l'imposta di registro della sentenza di primo grado venga recuperata nei soli confronti dei convenuti , e Mise., sai sensi e per gli effetti degli artt. CP_3 CP_2
59 e 60 del T.U. I.R., richiesta avanzata in primo grado, sulla quale il Tribunale non aveva statuito.
Il motivo non può trovare accoglimento.
A mente dell'art. 59 comma 1 d.p.r. 131/1986:
1. Si registrano a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:
d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.
L'art. 60 comma 2 D. Cit. dispone:
2. Nelle sentenze e negli altri atti degli organi giurisdizionali di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito (…).
Nel caso di specie, non è stato evocato alcun reato a carico dei convenuti, il che esclude l'applicabilità della stessa statuizione.
Con appello incidentale condizionato - rispetto all'accoglimento dell'appello del
Mise - la stessa RA FA chiede l'accertamento della responsabilità del
20 Mise per culpa in eligendo, esclusa dal primo Giudice. Poiché però l'appello principale dello stesso viene rigettato, tale appello resta assorbito. Parte_1
Conclusivamente, alla luce delle suesposte argomentazioni, entrambi gli appello proposti devono essere rigettati e la sentenza appellata integralmente confermata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano in solido a loro carico in complessivi € 40.000,00 per compensi, oltre oneri forfettari, CPA e IVA.
Nulla sulle spese nei riguardi del contumace . Controparte_3
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico degli appellanti, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, sezione III civile, definitivamente pronunciando sentiti i
Procuratori delle parti, nella contumacia di : Controparte_12
1) Rigetta gli appelli proposti dal nei Parte_1
confronti di della , di e da CP_2 Pt_2 Controparte_3 [...]
nei confronti del , della curatela e del , avverso la CP_2 Parte_1 CP_3
sentenza n. 2549/2021 pronunziata in data 15.6.2021 dal Tribunale di Palermo;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore della
[...]
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Parte_2 complessivi € 40.000,00, oltre accessori.
3) Da atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 29.7.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III sez. civile
Sezione Specializzata in materia di Imprese
composta dai signori:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte ai nn. 1322/2021 e 1360/2021, poste in decisione in data 17.1.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO e con elezione di domicilio in via
VIA VILLAREALE 6 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
, con il patrocinio dell'Avv. TULLIO ANTONIO e dall'Avv. PELLICORI FRANCESCA
( VIA AGRIGENTO, 15/A 90141 PALERMO;
HE C.F._1
1 FRANCESCA ( VIA CANALINO 5 41121 MODENA;
e con elezione C.F._2
di domicilio in via VIA CANALINO 5 41100 MODENA presso il medesimo difensore
(C.F. ), nato a MESSINA (ME) in [...] CP_2 C.F._3
25/08/1950, con il patrocinio dell'Avv. MASSAFRA NICOLA e dall'Avv. VIRGILI IVO
( ) C.F._4
APPELLATI
(C.F. ), nato a CATANIA (CT) in [...] Controparte_3 C.F._5
21/05/1942,
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ), nato a MESSINA (ME) in [...] CP_2 C.F._3
25/08/1950, con il patrocinio dell'Avv. MASSAFRA NICOLA e dall'Avv. VIRGILI IVO
( ) C.F._4
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO e con elezione di domicilio in via
VIA VILLAREALE 6 PALERMO presso il medesimo difensore
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'Avv. TULLIO ANTONIO e dall'Avv. PELLICORI FRANCESCA
( VIA AGRIGENTO, 15/A 90141 PALERMO;
HE C.F._1
FRANCESCA ( VIA CANALINO 5 41121 MODENA;
e con elezione C.F._2
di domicilio in via VIA CANALINO 5 41100 MODENA presso il medesimo difensore
APPELLATI
2 (C.F. ), nato a CATANIA (CT) in [...] Controparte_3 C.F._5
21/05/1942,
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La con socio unico in liquidazione Parte_2 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo – Sez. Spec. Imprese,
, e – Commissari straordinari di Controparte_3 CP_2 CP_4 [...] nonché il Ministero dello Sviluppo Controparte_5
Economico – Mise (oggi MEF), al fine di sentirli condannare in solido tra loro, ovvero, in via subordinata, ciascuno in proporzione alla quota di responsabilità che si accertava a loro carico, al risarcimento dei danni a suo dire causati al patrimonio della società e ai suoi creditori. In particolare, la RA rilevava le seguenti condotte lesive dell'integrità del patrimonio sociale: a) conferimento a una società terza Cont (Business Integration Partner S.p.a. – ) dell'incarico di predisporre il programma di ristrutturazione, di cui all'art. 54 D.lgs. n. 270/99; b) idoneità di tale programma di ristrutturazione ad assolvere alla precipua finalità conservativa della società, che contraddistingue la procedura dell'Amministrazione Straordinaria;
c) nell'inerzia manageriale e organizzativa dei commissari straordinari nella gestione della società per carenza di piani di azioni, di funzioni di indirizzo strategico e di general management;
d) nel colpevole ritardo dei commissari straordinari nella richiesta di conversione della procedura di Amministrazione Straordinaria in fallimento;
e) nel mancato versamento delle ritenute d'acconto sui compensi percepiti.
Nello specifico, poi, al veniva contestata Parte_1 un'asserita corresponsabilità, in qualità di organo di vigilanza sulla procedura di
Amministrazione Straordinaria, sotto un duplice profilo. Da un lato, per culpa in eligendo, in quanto la nomina dei Commissari Straordinari ricadeva, secondo la prospettazione della RA, su soggetti privi dei requisiti di comprovata esperienza
3 e professionalità richiesta per la gestione e il risanamento di imprese di rilevanti dimensioni in stato di insolvenza;
dall'altro, per culpa in vigilando, assumendo che il
Ministero avesse esercitato in modo inadeguato le proprie funzioni di controllo, autorizzando un programma di ristrutturazione ritenuto inidoneo e contribuendo a ritardare la dichiarazione di fallimento, con conseguente aggravamento del dissesto economico e finanziario della società.
La RA quantificava i danni in € 60.000.000,00, corrispondenti alla perdita incrementale maturata tra la fine dell'esercizio 2010- anno in cui si evidenziava già la necessità di porre in fallimento la società- e la dichiarazione di fallimento avvenuta nel 22.4.2013, ovvero, in via subordinata, in € 42.000.000,00, riferiti al periodo compreso tra la fine dell'esercizio 2011 e la medesima data.
Si costituiva il MISE eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario, sostenendo che la domanda risarcitoria proposta dalla RA, fondata sulla presunta omessa vigilanza ministeriale, dovesse essere devoluta alla cognizione del Giudice amministrativo. Nel merito, individuava la responsabilità del
Comune di Palermo, unico socio della il quale, venendo meno agli CP_1 impegni assunti nei confronti dei Commissari Straordinari, contribuiva ad aggravare la situazione di dissesto economico della società. Pertanto, evidenziava l'infondatezza delle avverse pretese di cui chiedeva il rigetto.
Si costituivano altresì , e Controparte_3 CP_2 CP_4 ritenendo infondato quanto dedotto dalla RA. I primi due chiedevano in ogni caso di essere manlevati e tenuti indenni dal . Parte_1
In corso di causa, veniva disposto il sequestro conservativo sui beni dei convenuti , e Controparte_3 CP_2 CP_4
Successivamente, il rinunciava agli atti del giudizio, Controparte_7 ex art. 306 c.p.c., nei confronti di in ragione dell'accordo transattivo CP_4 raggiunto in corso di causa e, pertanto, con ordinanza del 23.10.2018, il Tribunale dichiarava l'estinzione del processo limitatamente alla posizione di tale convenuto.
Istruita la causa documentalmente e con consulenza tecnica d'ufficio, il
Tribunale, con sentenza n.2549/2021, accoglieva le domande della RA.
4 In motivazione, il primo Giudice, preliminarmente rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal MISE, ritenendo che il Giudice ordinario fosse competente a conoscere della controversia. Al riguardo, il Decidente osservava che la procedura di amministrazione straordinaria costituisce una procedura liquidatoria inerente a imprese private e si attua secondo i principi e, in parte, le regole proprie delle procedure concorsuali. L'intervento e la gestione da parte della pubblica amministrazione risultavano giustificati esclusivamente dalla rilevanza dell'impresa interessata, la cui liquidazione determinava effetti significativi sull'assetto produttivo nazionale e sui livelli occupazionali. Pertanto, la cognizione della domanda risarcitoria doveva essere attribuita al Giudice ordinario.
Ciò dedotto, il Tribunale, entrando nel merito della questione, accoglieva la domanda della RA nella parte relativa alla responsabilità dei Commissari straordinari e del MISE. Nello specifico, il Giudice evidenziava come, dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, emergesse l'assenza di un piano di ristrutturazione concretamente idoneo a garantire il risanamento dell'impresa: il programma disposto dai Commissari straordinari, infatti, presentava gravi carenze strutturali e non risultava supportato da una valutazione realistica dello stato economico-finanziario della società. In tale contesto, i Commissari avrebbero dovuto rilevare tempestivamente l'insussistenza dei presupposti per la prosecuzione della procedura di amministrazione straordinaria e attivarsi per la declaratoria di fallimento, anziché protrarre la gestione contribuendo ad aggravare la situazione debitoria della società.
Con riferimento alla posizione del MISE, il Tribunale escludeva profili di culpa in eligendo, rilevando l'assenza di elementi oggettivi che consentissero di ritenere inadeguata la scelta dei soggetti nominati quali Commissari straordinari.
Diversamente, riteneva sussistente la culpa in vigilando, atteso che l'Amministrazione vigilante è titolare di una funzione di controllo sostanziale sull'operato dei Commissari Straordinari, da esercitarsi in conformità ai principi e agli obiettivi della disciplina in materia. Secondo quanto accertato dal consulente, per il Tribunale, il si limitava a sollecitazioni formali, senza attivare gli Parte_1 strumenti previsti dalla normativa per contrastare o correggere l'operato dei
Commissari. L'analisi delle iniziative complessivamente adottate evidenziava, infatti,
5 che il MISE esercitava un controllo meramente formale degli atti gestionali adottati dai Commissari straordinari, astenendosi dall'intraprendere le verifiche e gli interventi che l'ordinamento gli imponeva in funzione di garanzia della legalità e dell'efficienza della procedura.
Pertanto, il Tribunale condannava il MISE in solido ai Commissari straordinari e al risarcimento del danno in favore del Controparte_3 CP_2
, liquidato in complessivi € 40.487.810,68. Tale somma era ritenuta CP_1 corrispondente alla perdita incrementale subita dal patrimonio della società a far data dalla chiusura dell'esercizio 2010-momento in cui sussistevano già i presupposti per la proposizione dell'istanza di fallimento- e sino alla data di apertura dello stesso.
L'importo così determinato veniva ridotto in considerazione degli effetti della transazione intercorsa tra la RA e che produceva effetto estintivo CP_4 limitatamente alla quota di responsabilità a lui imputabile, stimata in ¼ dell'importo complessivo. Pertanto, il Tribunale condannava i convenuti, in via solidale tra loro, a corrispondere al , a titolo di risarcimento del danno, la somma di € CP_1
30.365.858,01, oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, riconoscendo il diritto dei convenuti e si agire in CP_2 CP_3 regresso nei confronti del Mise.
Avverso la suddetta sentenza, veniva proposto separato appello da CP_2
e dal .
[...] Parte_1
La ritualmente costituita contestava Controparte_8 integralmente i motivi di appello, insistendo per il riconoscimento della responsabilità nei confronti degli appellanti. Il proponeva altresì appello incidentale CP_1 condizionato volto ad ottenere che l'imposta di registro della sentenza di primo grado venga recuperata nei soli confronti di , e il MISE Controparte_3 CP_2 ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt. 59 lett. d) e 60 del T.U. sulla imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986).
Il restava contumace in entrambi i giudizi. CP_3
Con ordinanza del 17.12.2021 i due procedimenti venivano riuniti. Celebratasi la prima udienza e accolta l'istanza inibitoria, con ordinanza del 21.12.2021 veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza n. 2549/2021 con riguardo al periculum:
6 l'importo complessivo della condanna risultava rilevante e un tale esborso, comportando una grave ripercussione finanziaria, non rendeva agevole un suo recupero in caso di esito favorevole dell'impugnazione.
Disposta la trattazione scritta e precisate le conclusioni con note telematiche, all'udienza del 17.1.2025 le cause venivano poste in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione sollevata, con il primo motivo di appello, dal MISE con la quale si deduce il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, sostenendosi che la controversia rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, in quanto concernente l'esercizio di pubbliche funzioni da parte della Pubblica Amministrazione, con specifico riferimento alla vigilanza esercitata dal MISE nell'ambito della procedura di Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese.
Secondo l'appellante, la condotta contestata al troverebbe fondamento Parte_1 nell'esercizio di una funzione pubblica volta alla tutela di un interesse generale- segnatamente, la salvaguardia del tessuto economico-produttivo e dei livelli occupazionali- e, pertanto, la relativa responsabilità non potrebbe che rientrare nella giurisdizione del Giudice amministrativo.
Tale eccezione, tuttavia, non può essere accolta.
Deve al riguardo osservarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ai fini della ripartizione della giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo, rileva non già la natura soggettiva del soggetto agente (nella specie, un'amministrazione statale), né la qualificazione formale della funziona svolta, bensì il contenuto sostanziale della posizione giuridica fatta valere in giudizio.
Nel caso di specie, l'azione proposta dalla RA fallimentare ha ad oggetto una domanda risarcitoria fondata su un presunto comportamento omissivo colposo da parte del MISE sull'operato dei Commissari straordinari, nonché sulla condotta di quest'ultimi, cui si imputa l'inosservanza di regole tecniche e dei canoni di diligenza professionale. Si tratta, dunque, di una fattispecie di responsabilità da comportamento
7 materiale e non autoritativo, in relazione alla quale la PA non esercita poteri discrezionali o provvedimentali, né adotta atti amministrativi autoritativi.
Al riguardo, giova richiamare il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 204 del 2000, secondo cui la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo presuppone l'esercizio concreto di un potere autoritativo da parte della PA, da cui discenda un'interferenza con la sfera giuridica del privato.
Nel medesimo senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità (ex multis,
Cass. SS.UU n. 30254/2011; vedere anche Cass. SS.UU. 13.9.2018 n. 22406), secondo cui appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la responsabilità civile della PA per danni derivanti da attività non provvedimentale, ancorché connessa ad un procedimento amministrativo, qualora la lesione allegata riguardi diritti soggettivi e non sia configurabile un esercizio di potere autoritativo.
Deve inoltre precisarsi che i Commissari straordinari, sebbene nominati dal
, non agiscono quali funzionari pubblici, bensì come organi della procedura Parte_1 concorsuale, dotati di autonomia decisionale e operativa, sottoposti a regole di responsabilità assimilabili a quelle proprie degli organi delle procedure concorsuali ordinarie. Il , altresì, non esercita – in relazione ai profili contestati- un Parte_1 potere pubblico in senso stretto, bensì una funzione di vigilanza tecnica, la cui violazione costituisce fonte di responsabilità civile.
In definitiva, la domanda risarcitoria proposta dalla RA FA, in quanto volta a far valere la responsabilità derivante da condotte colpose di natura materiale e non autoritativa, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi della tutela di diritti soggettivi lesi da comportamenti che si assumono contrari a regole di diligenza, perizia e buona amministrazione, non riconducibili all'esercizio di un potere discrezionale pubblico.
L'eccezione di difetto di giurisdizione va pertanto rigettata, con conferma di quella dell CP_9
Ciò dedotto, prima di entrare nel merito della disamina, si rende necessario richiamare il quadro normativo di riferimento in materia di Amministrazione
Straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di inquadrare correttamente la
8 fattispecie oggetto di esame e di verificare la sussistenza di profili di responsabilità in capo ai Commissari straordinari e al . Parte_1 Parte_1
La procedura di Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in crisi, disciplinata dal D.lgs. 270/1999, si configura come uno strumento alternativo al fallimento, espressamente finalizzato alla salvaguardia del bene “impresa”. La finalità primaria della procedura, dunque, è quella di evitare la dispersione del patrimonio aziendale e la disgregazione dei livelli occupazioni, mediante l'attuazione, da parte del Commissario straordinario, di un programma di risanamento o di cessione dell'attività di impresa, idoneo a perseguire il riequilibrio economico e finanziario dell'impresa stessa.
Ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 270/1999, le modalità attraverso cui tale obiettivo può essere perseguito sono tre:
1. Cessione a terzi di complessi aziendali, con prosecuzione temporanea dell'attività per un massimo di un anno;
2. Ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, mediante un piano di risanamento da realizzarsi entro due anni;
3. Cessione di beni e contratti a fronte della prosecuzione dell'attività per oltre un anno, riservata alle imprese operanti nei servizi pubblici essenziali.
In tutte le ipotesi, condizione necessaria per l'ammissione alla procedura è
l'esistenza di concreta prospettiva di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale. Nel caso della ristrutturazione – procedura utilizzata nella fattispecie- l'equilibrio è raggiunto mediante un ritorno in bonis dell'impresa e la regolare soddisfazione delle obbligazioni pregresse.
A tal fine, il Commissario straordinario è chiamato a redigere, entro sessanta giorni dal decreto di apertura della procedura (termine prorogabile una sola volta per ulteriori sessanta giorni), un programma coerente con uno dei modelli sopra richiamati, da sottoporre all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Il
, a sua volta, dispone di trenta giorni per approvare il piano o richiederne Parte_1 una rimodulazione. In caso di rilievi ministeriali, il Commissario ha ulteriori trenta giorni per procedere agli adeguamenti richiesti, pena la revoca dell'incarico.
9 Il contenuto del programma deve necessariamente individuare: le attività imprenditoriali da proseguire e quelle da dismettere, un piano di liquidazione dei beni non funzionali, le previsioni economiche e finanziarie, le fonti di copertura del fabbisogno, eventuali operazioni di ricapitalizzazione, nonché le modalità di soddisfazione dei creditori anche mediante accordi convenzionali (art. 56 d.lgs.
270/1999). I Commissari sono chiamati rispondere di eventuali inefficienze e ritardi che danneggiano la società.
Ebbene, nell'ambito di tale procedura, il MISE riveste una funzione di alta vigilanza e supervisione del corretto andamento della procedura, nonché sulla regolarità dell'operato del . In particolare, l'art 54 D.lgs. Parte_3
270/1999 attribuisce al il compito di verificare e approvare il programma di Parte_1 risanamento predisposto dal Commissario. Qualora il piano risulti inadeguato o privo dei requisiti minimi di sostenibilità economica e finanziaria richiesti dalla legge, il
è tenuto a richiedere una rimodulazione dello stesso, esercitando un potere Parte_1 di impulso correttivo. Qualora anche la nuova versione risulti insoddisfacente, il
Ministero ha il potere di revocare il Commissario e, di fatto, porre termine alla procedura di Amministrazione Straordinaria, favorendo il passaggio al fallimento, quale unica alternativa percorribile (art. 69 D.lgs. cit).
Tale funzione non è meramente consultiva, ma costituisce un elemento fondamentale dell'intero impianto normativo: il legislatore, infatti, affida al MISE un ruolo di garanzia, volto ad assicurare che l'impresa non rimanga inutilmente in
Amministrazione Straordinaria, aggravando la propria esposizione debitoria, in assenza di reali prospettive di risanamento. Il mantenimento della procedura oltre i limiti di fattibilità economica, o in presenza di gestioni inefficienti o dannose da parte dei Commissari, si traduce in un pregiudizio diretto non solo per i creditori, ma anche per il patrimonio dell'impresa e per l'interesse generale della corretta gestione dell'economia.
È dunque nell'esercizio di questo potere-dovere di vigilanza e controllo che può maturare una responsabilità del , in quanto soggetto pubblico tenuto a Parte_1 intervenire tempestivamente per impedire il protrarsi di gestioni non conformi agli obiettivi della procedura. In particolare, in caso di mancata adozione delle misure previste dalla legge per fronteggiare situazioni di inadempienza, negligenza o
10 inefficacia gestionale dei commissari, il può essere chiamato a rispondere a Parte_1 titolo di colpa grave per violazione di obblighi di controllo che l'ordinamento gli impone.
Ciò premesso, occorre ora ripercorrere i principali fatti storici rilevanti ai fini della presente controversia.
La società dichiarata fallita, era stata costituita in data 27.9.2001 ed CP_1 esercitava attività di gestione integrata del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, prevalentemente nel territorio del Comune di Palermo. Il perimetro operativo della società comprendeva, tra l'altro, la raccolta dei rifiuti solidi urbani e differenziati, le attività di bonifica ambientale, il monitoraggio ambientale, la manutenzione di superfici veicolari e pedonali, nonché la gestione del ciclo di smaltimento, sia in fase di esercizio attivo, sia nella fase successiva alla chiusura degli impianti.
A fronte della grave crisi economico-finanziaria che l'aveva colpita, la società veniva posta in liquidazione in data 21.12.2009 e , con sentenza dell'11.2.2010, il
Tribunale di Palermo ne dichiarava lo stato di insolvenza, con conseguente avvio della procedura di Amministrazione Straordinaria, cui veniva ammessa con provvedimento del medesimo Tribunale in data 11.4.2010, ai sensi del D.lgs.
270/1999.
Con decreto ministeriale del 24.4.2010, il MISE nominava quali Commissari
Straordinari i sig.ri , e già Controparte_3 CP_4 Persona_1 designati come Commissari giudiziali nel corso della precedente fase della procedura.
In data 12.7.2010, veniva poi sostituito da , il quale Persona_1 CP_10
a sua volta, rassegnava le dimissioni;
al suo posto, con decreto del 18.11.2010, veniva nominato il dott. CP_2
In data 6.8.2010, i Commissari Straordinari depositavano presso il Ministero il programma di ristrutturazione aziendale predisposto ai sensi degli artt. 54,55 e 56
d.lgs. 270/1999, successivamente integrato in data 28.2.2011 e, da ultimo, il
26.7.2011. Con provvedimento del 27.7.2011, il MISE autorizzava l'esecuzione del predetto programma.
Successivamente, nell'ambito della stessa procedura, veniva presentata in data
29.11.2012 una proposta di concordato straordinario di ristrutturazione, ai sensi
11 dell'art. 78 d.lgs. 207/1999, che veniva rigettata dal Tribunale di Palermo in ragione di plurime criticità strutturali riscontrate nel piano. Conseguentemente, con decreto del 22.4.2013, su istanza degli stessi Commissari, la procedura veniva convertita in fallimento.
L'entità del dissesto accertato all'esito della procedura fallimentare è risultato pari a complessivi 231.411.150,95, di cui i crediti in prededuzione maturati nel periodo di gestione commissariale rappresentano il 25,14% dell'intero passivo ammesso (cfr. pg. 148-150, 177-178 della consulenza tecnica d'ufficio).
Alla luce dei fatti sopra richiamati, la Corte è ora chiamata a valutare se, nella condotta tenuta dagli appellanti – nella qualità di Commissari straordinari e soggetto vigilante (MISE)- possano ravvisarsi profili di responsabilità, in relazione alla gestione della procedura e alle determinazioni adottate, ovvero omesse, durante l'intero arco temporale in cui si è svolta l Straordinaria della società Controparte_5
CP_1
Detto ciò, entrando nel merito della controversia, con il secondo motivo di appello proposto dal MISE, lo stesso deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha proceduto ad una ricostruzione lacunosa dei fatti oggetto di controversia, non avendo tenuto minimamente conto della condotta scorretta del
. Controparte_11
Con il terzo motivo di appello proposto dal MISE- coincidente con il primo motivo di appello proposto da - gli appellanti deducono l'erroneità della CP_2 sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità degli ex
Commissari straordinari. Il Giudice di prime cure non ha adeguatamente dimostrato la responsabilità dei Commissari per i danni asseritamente sofferti dalla procedura.
Infatti, gli appellanti deducono che l'apertura di non Controparte_5 comporta, di per sé, l'assunzione di una obbligazione di risultato, ossia il salvataggio di una impresa dichiarata insolvente.
Con il secondo motivo di appello proposto dal lo stesso eccepisce CP_2
l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto identica la misura del danno ascrivibile a ciascun . Parte_3
12 Per la loro connessione e una più chiara trattazione si rende necessario analizzare il secondo e terzo motivo di appello proposto dal MISE congiuntamente con il primo e secondo motivo di appello proposto da CP_2
Le doglianze sono infondate e non meritano accoglimento.
Va premesso che ai fini della decisione, anche questa Corte si avvale delle risultanze della C.T.U. esperita nel corso del giudizio di primo grado, che è frutto di una accurata disamina dei molti e complessi documenti addotti dalle parti, di ricerche meticolose e diligenti e restituisce ricostruzioni, chiarimenti valutazioni immuni da vizi logici.
Ebbene, in riferimento alla gestione della procedura di Amministrazione
Straordinaria della da parte dei Commissari straordinari, si deve rilevare CP_1 che, in accordo con l'analisi svolta dal consulente tecnico d'ufficio, gli stessi, una volta nominati, hanno elaborato un piano di ristrutturazione inadeguato e inefficace rispetto agli obiettivi di risanamento aziendale. Tale piano, oltre a non essere supportato da idonea documentazione probatoria atta a dimostrare fin dalla sua stesura la sostenibilità economica-finanziaria delle misure proposte, non ha peraltro trovato alcune concreta attuazione pratica.
Come evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, il piano di ristrutturazione presentato non rispettava i requisiti previsti dall'art. 56 del D.lgs. 270/1999. In particolare, il documento si limitava ad enunciare una serie di obiettivi di massima senza fornire una concreta definizione di tempi, modalità e quantificazione delle azioni necessarie al risanamento. Mancava, infatti, una reale valutazione economica- finanziaria, con assenza di stime dettagliate riguardanti i ricavi, costi, flussi di cassa e modalità di liquidazione di eventuali beni non funzionali. La previsione finanziaria si riduceva ad un generico intento di coordinare entrate e uscite senza un'analisi approfondita. Inoltre, non è stata inserita una programmazione specifica riguardante il soddisfacimento dei creditori, sui tempi e sulle modalità di pagamento, nonché una quantificazione precisa del passivo e degli attivi da destinare a tale scopo.
Nel corso del tempo il piano è stato integrato, dapprima nel marzo 2011 e successivamente nel luglio dello stesso anno. Sebbene nel primo aggiornamento si sia proceduto a quantificare un bilancio di costi e ricavi, si è comunque riscontrata
13 l'assenza di uno studio di fattibilità concreto, rendendo la proposta più un obiettivo astratto che una vera e propria strategia attuabile. Le integrazioni svolte nel luglio
2011 hanno tentato di indicare risorse e tempi di pagamento dei debiti pregressi, senza tuttavia prevedere alcuna copertura per i debiti prededucibili, ossia quelli maturati durante la procedura stessa. Inoltre, dalle risultanze della perizia tecnica, le stime degli attivi risultavano sovrastimate di decine di milioni di euro, mentre il passivo risultava sottostimato, non includendo i debiti maturati successivamente all'apertura della procedura.
Ulteriori criticità emergono dalle ipotesi di risanamento fondate su aumenti dei corrispettivi da parte del , unico socio dell'impresa. Tale ipotesi si Controparte_11
è rilevata infondata, considerato che il Comune non ha mai adempiuto agli impegni contrattuali, applicando anzi penali e dichiarandosi indisponibile a incrementare i compensi dovuti. Anche la delibera comunale di dicembre 2011, che prevedeva un aumento del corrispettivo, non è stata accompagnata da una reale copertura finanziaria, come ammesso degli stessi Commissari. Essi, inoltre, nonostante si rendessero conto dell'inerzia del Comune non hanno mai di fatto provveduto ad arginare tale criticità.
In definitiva, il piano e le successive integrazioni risultano del tutto irrealizzabili, privi di ogni dettaglio necessario a garantire la fattibilità economico- finanziaria e la sostenibilità dell'impresa con un giudizio ex ante, come accertato dal consulente tecnico. Soprattutto, ed è profilo decisivo, considerato il peggioramento della situazione economica già alla fine del 2010, sarebbe stato doveroso che i
Commissari richiedessero tempestivamente la conversione della procedura in fallimento. Tuttavia, ciò non è avvenuto e solo nel novembre 2012 è stata presentata una domanda di concordato straordinario di ristrutturazione, rigettata dal Tribunale di
Palermo nel 2013, che non ha fatto altro che procrastinare l'inevitabile fallimento, aggravando ulteriormente la crisi aziendale.
I Commissari, dunque, hanno mantenuto un atteggiamento sostanzialmente inerziale nella gestione della società, omettendo di adottare misure volte a limitare i danni derivanti dalla crisi aziendale, e persistendo in condotte che hanno aggravato il dissesto societario. Si è registrata, altresì, la persistente inerzia del CP_11
, la cui responsabilità era ben nota e documentata. Nonostante ciò, i
[...]
14 Commissari non hanno esercitato alcuna iniziativa concreta se non quella di reiterare richieste di pagamento, mentre nel medesimo periodo la società ha continuato ad accumulare passività per oltre 71 milioni di euro, con perdite complessive superiori a
75 milioni di euro.
Dalla disamina complessiva degli atti e dalla relazione tecnica emerge che i
Commissari straordinari avrebbero dovuto, fin dal momento dell'assunzione dell'incarico, rendersi conto dell'insostenibilità economico-finanziaria della società, non essendo le soluzioni prospettate nel programma di ristrutturazione idonee a garantire il riequilibrio aziendale.
Inoltre, non può trovare accoglimento neanche la pretesa avanzata dal MISE circa la responsabilità del . Infatti, lo stesso, oltre a non essere Controparte_11 parte in questo giudizio, non era il soggetto adibito a vigilare e porre in essere le giuste azioni volte alla salvaguardia della procedura.
Per di più, proprio la consapevolezza dell'inerzia del , di far Controparte_11 fronte agli impegni assunti, avrebbe dovuto indurre i Commissari ad attivarsi tempestivamente per la richiesta di conversione della procedura in fallimento, onde evitare un ulteriore aggravio – poi di fatto verificatosi- della già compromessa situazione economica e patrimoniale della società.
Per tali motivi, la responsabilità in capo ai Commissari Straordinari deve ritenersi integralmente accertata, e pertanto il primo motivo del gravame proposto dal nonché il secondo terzo motivo di appello del MISE deve essere rigettato, CP_2 confermando la sentenza di primo grado nel suo giudizio di responsabilità nei confronti dei sig.ri e Controparte_3 CP_2
Parimenti, anche il secondo motivo di gravame sollevato da con il quale CP_2 eccepisce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto identica la misura del danno ascrivibile a ciascun , non merita Parte_3 accoglimento. Sul punto si osserva che dagli atti in causa non emergono elementi sufficienti a distinguere i diversi gradi di responsabilità individuale;
pertanto, correttamente, il Tribunale ha proceduto ad una ripartizione paritaria del danno tra tutti i convenuti.
15 Con il quarto motivo di appello proposto dal MISE, lo stesso deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dalla RA nei confronti del Mise per ritenuta culpa in vigilando sull'operato dei Commissari straordinari.
La doglianza è infondata.
Occorre, sul punto, esaminare la posizione del Ministero Sviluppo Pt_1
Economico, al quale la normativa di settore attribuisce un ruolo di primaria rilevanza nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Una prima significativa criticità della condotta del si è manifestata già Parte_1 in sede di approvazione del programma di ristrutturazione elaborato dall'organo commissariale.
Il primo programma veniva disposto in data 6.8.2010, avvalendosi della proroga concessa dall'art. 54 d.lgs. 270/1990, a seguito di richiesta di integrazione questa veniva trasmessa soltanto in data 28.3.2011, dunque oltre il termine normativamente previsto. Nonostante ciò, e pur prendendo atto – come risulta da nota ministeriale del
6.6.2011- delle gravi carenze strutturali del piano presentato, il si è limitato Parte_1
a sollecitare un ulteriore integrazione documentale, per poi procedere in data
27.7.2011, all'approvazione del programma che, come accertato anche dal consulente tecnico d'ufficio, risultava ancora primo degli elementi essenziali per valutarne la concreta fattibilità economico-finanziaria e il grado di attendibilità.
A tal riguardo, occorre rammentare che il non si limita a svolgere un Parte_1 ruolo meramente formale o notarile nella fase di approvazione del programma, ma è investito di poteri sostanziali di vigilanza, indirizzo e controllo. L'art. 38 del d.lgs.
270/1999 prevede, infatti, che il provveda alla nomina, revoca e Parte_1 sostituzione dei Commissari Straordinari, e che il programma sia redatto dal
Commissario, ma “sotto la vigilanza del ”, che può impartire direttive, Parte_1 richiedere modifiche e integrazioni, nonché autorizzare, sospendere o revocare l'esecuzione del piano stesso.
La funzione del , pertanto, non è meramente autorizzativa, bensì attiva Parte_1
e sostanzialmente “cogestoria”, trattandosi di un controllo preventivo e successivo
16 che impone un costante monitoraggio sull'attuazione del programma approvato, al fine di garantire che l'azione commissariale sia coerente con gli obiettivi di risanamento.
Nel caso di specie, tale funzione risulta del tutto disattesa. Il , pur Parte_1 essendo consapevole dell'inadeguatezza del piano, e nonostante le evidenti criticità manifestatesi nel corso dell'attuazione dello stesso come ampiamente documentato dal consulente tecnico d'ufficio – tra cui l'inerzia dell'organo commissariale e la mancata attivazione di misure correttive- non ha adottato alcuna iniziativa concreta volta a contenere gli effetti degenerativi del dissesto in atto, né ha esercitato i propri poteri di revoca, sostituzione o impulso correttivo.
A nulla può rilevare, in tal senso, la difesa del MISE, volta ad attribuire in via esclusiva la responsabilità del dissesto, verificatosi durante la procedura di amministrazione Straordinaria, all'inadempimento del unico Controparte_11 socio della società. Proprio tale consapevolezza – per altro già cristallizzata nei documenti ministeriali- imponeva un intervento attivo da parte del , sia sul Parte_1 piano dell'indirizzo, sia su quello della vigilanza, al fine di impedire il consolidamento di una situazione di evidente squilibrio economico- finanziario. Al contrario, l'inerzia ministeriale ha contribuito, in via omissiva, all'aggravamento del dissesto e al protarsi di una gestione inefficiente e priva di sostenibilità.
Anzi, il ha ulteriormente aggravato la situazione autorizzando, con Parte_1 decreto del 23.11.2012, il deposito della proposta di concordato straordinario di ristrutturazione, nonostante l'assenza di una reale fattibilità economico-finanziaria della medesima, come successivamente accertato dal Tribunale in sede di rigetto. Tale autorizzazione alla proposta di concordato che, come accertato dal consulente d'ufficio mostrava evidenti carenze strutturali e di fattibilità di cui il Ministero si sarebbe dovuto facilmente ravvedere, ha avuto come unico effetto quello di ritardare ulteriormente la conversione della procedura in fallimento, contribuendo così all'aggravamento del dissesto patrimoniale della società CP_1
Deve, pertanto, riconoscersi una responsabilità in capo al
[...]
per l'omessa vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni di Parte_1 indirizzo, controllo e autorizzazione nell'ambito della procedura di Amministrazione
17 Straordinaria, nonché per l'avallo, consapevole e ingiustificato, di un programma privo di concreta fattibilità.
Tali condotte, connotate da negligenza e inerzia, hanno concorso ad aggravare il dissesto economico-finanziario della società dovendosi sul punto confermare CP_1 la statuizione del primo Giudice in ordine alla responsabilità solidale del MISE e dovendosi rigettare il quarto motivo di appello proposto dal MISE.
Con il quinto motivo del gravame proposto dal MISE– coincidente con il terzo motivo di gravame del , gli appellanti impugnano la sentenza nella parte relativa CP_2 alla quantificazione dei danni, ritenendo che il Tribunale abbia errato nella sua determinazione.
La doglianza è infondata.
Ebbene, sul punto il Tribunale ha così statuito: “il e i Commissari Parte_1 vanno condannati, in solido, a risarcire al il danno derivante dalla CP_1 perdita incrementale del patrimonio di che si è registrata a far data dalla CP_1 chiusura dell'esercizio 2010 (quando avrebbe dovuto essere presentata istanza di fallimento) e sino alla data di apertura della procedura fallimentare. Avuto dunque riguardo, nel calcolo del danno, al criterio della differenza dei netti patrimoniali, emerge che, se alla data del 31.12.2010 il patrimonio netto di era pari a – € CP_1
37.996.393,63, alla diversa data del fallimento della Società, dichiarato il 22.4.2013, il patrimonio netto ammontava ad - € 96.534.257,99. Il danno è stato tuttavia stimato dal ctu non nella differenza tra i due importi (€ 58.534.257,99), ma in €
37.408.322,73 in ragione delle rettifiche effettuate sulle singole voci patrimoniali meglio indicate alle pagine 179-181 della relazione di consulenza tecnica. Il superiore importo, siccome debito di valore non determinato all'attualità, deve essere rivalutato secondo gli indici istat dalla data di fallimento (…) alla pubblicazione della presente decisione, ed accresciuto degli interessi legali, da calcolarsi sulla sorte capitale progressivamente rivalutata (…), sì che ascende alla data odierna a complessivi € 40.487.810,68 (di cui € 38.717.613,99 per sorte rivalutata ed €
1.770.196,69 per interessi). L'importo così determinato deve inoltre essere ridotto in ragione della transazione intercorsa tra il Fallimento attore e il Commissario CP_4
.
[...]
18 Per tali motivi, il Tribunale, all'esito del giudizio di primo grado, ha accertato la responsabilità solidale del MISE, di e di Controparte_3 CP_2 condannandoli, in solido tra loro, al risarcimento del danno nella misura di €
30.365858,01. Tale importo è stato determinato detraendo dalla quantificazione complessiva del danno accertato la somma corrispondente ad un quarto dell'intero ammontare, oggetto di transazione intervenuta con il Commissario CP_4
Il Tribunale ha correttamente determinato l'ammontare del danno facendo riferimento all'incremento del deficit patrimoniale della società verificatosi nel periodo compreso tra il momento in cui sarebbe dovuto intervenire il tempestivo ricorso al fallimento e la data dell'effettiva dichiarazione dello stesso.
Tale criterio, pienamente conforme alla giurisprudenza consolidata in materia, trova applicazione ogni qualvolta sia accertabile un ritardo nell'attivazione delle procedure concorsuali da parte degli organi della procedura, i quali, in forza dei poteri e delle funzioni ad essi attribuiti, erano in possesso di tutti gli elementi necessari a valutare, con doverosa tempestività, l'impossibilità oggettiva al risanamento.
Per la quantificazione del danno il consulente tecnico non si è limitato a rilevare acriticamente la differenza tra i netti patrimoniali ma, attraverso una serie di accertamenti sulle situazioni patrimoniali ed economiche (dettagliatamente indicate nella relazione peritale da pg. 107), ha proceduto a misurare esclusivamente la perdita di gestione del periodo intercorrente tra il 31/12/2010 e la data del fallimento.
Pertanto, sono stati accertati gli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dei Commissari straordinari.
Con il sesto motivo di appello, il MISE deduce erroneità della sentenza per aver il Tribunale accolto la domanda di manleva verso il . Parte_1
La censura è infondata.
Il Tribunale, infatti, ha disposto che , e il Controparte_3 CP_2
MISE sono tenuti in solido a risarcire il per l'importo complessivo di € CP_1
30.365.858,01, importo dal quale è stata detratta la somma transatta.
In ordine al riparto delle responsabilità tra i condannati, il Tribunale ha rilevato che, all'esito dell'istruttoria, non è stato possibile individuare con esattezza le 19 rispettive quote di responsabilità, applicando quindi la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2055, comma 2, c.c.
Ne consegue che, nel rapporto interno tra i condannati, il debito solidale deve intendersi suddiviso in parti uguali tra i tre soggetti, e pertanto, in accoglimento della specifica domanda avanzata dal Commissari Straordinari, ciascuno dei Commissari potrà esercitare l'azione di regresso nei confronti del MISE.
Tale soluzione non configura alcuna manleva, bensì un'applicazione del principio di solidarietà passiva e della relativa azione di regresso, che non esclude la responsabilità dei Commissari ma ne disciplina il riparto della quota di danno con il
, sulla base degli elementi a disposizione. Parte_1
Con appello incidentale, la RA fallimentare appellata chiede che si disponga che l'imposta di registro della sentenza di primo grado venga recuperata nei soli confronti dei convenuti , e Mise., sai sensi e per gli effetti degli artt. CP_3 CP_2
59 e 60 del T.U. I.R., richiesta avanzata in primo grado, sulla quale il Tribunale non aveva statuito.
Il motivo non può trovare accoglimento.
A mente dell'art. 59 comma 1 d.p.r. 131/1986:
1. Si registrano a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:
d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.
L'art. 60 comma 2 D. Cit. dispone:
2. Nelle sentenze e negli altri atti degli organi giurisdizionali di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito (…).
Nel caso di specie, non è stato evocato alcun reato a carico dei convenuti, il che esclude l'applicabilità della stessa statuizione.
Con appello incidentale condizionato - rispetto all'accoglimento dell'appello del
Mise - la stessa RA FA chiede l'accertamento della responsabilità del
20 Mise per culpa in eligendo, esclusa dal primo Giudice. Poiché però l'appello principale dello stesso viene rigettato, tale appello resta assorbito. Parte_1
Conclusivamente, alla luce delle suesposte argomentazioni, entrambi gli appello proposti devono essere rigettati e la sentenza appellata integralmente confermata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano in solido a loro carico in complessivi € 40.000,00 per compensi, oltre oneri forfettari, CPA e IVA.
Nulla sulle spese nei riguardi del contumace . Controparte_3
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico degli appellanti, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, sezione III civile, definitivamente pronunciando sentiti i
Procuratori delle parti, nella contumacia di : Controparte_12
1) Rigetta gli appelli proposti dal nei Parte_1
confronti di della , di e da CP_2 Pt_2 Controparte_3 [...]
nei confronti del , della curatela e del , avverso la CP_2 Parte_1 CP_3
sentenza n. 2549/2021 pronunziata in data 15.6.2021 dal Tribunale di Palermo;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore della
[...]
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Parte_2 complessivi € 40.000,00, oltre accessori.
3) Da atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 29.7.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
21