Art. 2.
Alla copertura della spesa di L. 60.000.000 autorizzata con la presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio.
Alla copertura della spesa di L. 60.000.000 autorizzata con la presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio.