Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/02/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del
28.1.2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 7874/2024
promossa da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv.to SCARLATO DARIO MICHELE giusta procura in atti;
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to BATTIATO MARIA ROSARIA , in virtù di procura generale alle liti CP_1
a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato Per_1 in Piazza della Repubblica, 26, 95125 CATANIA presso l'Avvocatura dell' ; CP_2
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 7 agosto 2024 la ricorrente di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI – 002229544 notificata il 09.07.2024, relativa all'atto di accertamento n. .2100.21/09/2021.0676331 del 21.09.2021 riferito all'anno 2019, protocollo CP_1
n. 2100.26/06/2024.0491661, con la quale è stato ordinato alla società CP_1 Parte_1 [...]
di pagare come sanzione amministrativa per le violazioni Parte_1
accertate a la somma di euro 3.213,00 e alla società sopra individuata la medesima Parte_1
1
48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85)”.
Parte ricorrente ha eccepito la nullità dell'Ordinanza Ingiunzione impugnata per difetto di sottoscrizione e per mancata indicazione del soggetto responsabile del procedimento;
per violazione dell'art. 3 della L. 689/1981 - difetto di legittimazione passiva del ricorrente, atteso che in tema di sanzioni amministrative, a norma dell'art. 3 della L. n. 689/81, è responsabile della violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione;
ex art. 14 legge n. 689/1981 per decadenza dell'Ordinanza Ingiunzione impugnata per mancata notifica degli atti di accertamento presupposti. L'atto di accertamento n.
.2100.21/09/2021.0676331 del 21/09/2021, che secondo l' – Sede di Catania sarebbe CP_1 CP_1 stato prodromico all'ordinanza ingiunzione quivi impugnata, non sarebbe stato mai notificato all'odierna ricorrente;
per difetto di motivazione e comunque per l'infondatezza nel merito dell'Ordinanza Ingiunzione impugnata, per nulla dovere all' a titolo di contributi previdenziali CP_1
e assistenziali per l'annualità 2019 tanto più che dal provvedimento impugnato non è possibile evincere alcunché in merito alle eventuali condotte integrative di fattispecie di illecito amministrativo eventualmente commesse.
Ha concluso chiedendo:
“sospendere in via preliminare l'esecutività dell'Ordinanza Ingiunzione n. OI – 002229544,
n. 2100.26/06/2024.0491661 emessa dall' – Sede di Catania, perché da Controparte_3 CP_1
quanto spiegato in narrativa, si evince la fondatezza delle ragioni di diritto addotte dalla ricorrente
e discende, incontestabilmente, l'eccezionalità e l'urgenza con cui l'atto opposto deve essere sospeso, al fine di non arrecare nocumento (periculum in mora) al ricorrente che, per effetto di provvedimenti che il resistente può porre in essere –vedi, in particolare, formazione del ruolo prodromico all'emanazione della cartella di pagamento che è l'atto da cui possono scaturire misure cautelari del credito- potrebbe vedere irrimediabilmente “penalizzata” la propria vita nonché quella dei propri familiari.
- In via principale dichiarare nulla, annullare, revocare e/o privare, comunque, di efficacia, con qualsiasi formula e/o motivazione e per le eccezioni e argomentazioni di cui ai motivi di impugnazione in narrativa, l'Ordinanza Ingiunzione n. OI – 0022229544, PROTOCOLLO n. CP_1
2100.26/06/2024.0491661 opposta, anche laddove emergessero ulteriori e diversi vizi di legittimità
2 rilevabili d'Ufficio per le ragioni sopra indicate, ed in via preliminare per la sussistenza della decadenza e la violazione di cui all'art. 14 delle legge n. 689/1981.
In Subordine:
- Nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle suesposte conclusioni, ridurre, per i motivi spiegati in ricorso l'importo delle sanzioni di cui all'atto impugnato.
Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del procuratore sottoscritto ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Si è costituito in giudizio l' in data 10 gennaio 2025 il quale chiedendo che in via preliminare CP_1
venisse acclarata la tempestività della proposta opposizione, assumeva di avere proceduto a notificare la diffida accertativa prodromica alla emissione dell'ordinanza impugnata, sostenendo altresì l'inapplicabilità dell'art.14 legge n.689/1981 in presenza della disciplina speciale dell'art.2, co.
1-bis, della legge n.638/1983, come riformato dall'art.3, co. 6, del d. lgs. 15/1/2016, n. 8.
In ogni caso sosteneva dovesse concludersi nel senso che era stata data corretta applicazione del suddetto termine, ove fosse stato ritenuto che la fattispecie per cui era causa era assoggettabile al termine di novanta giorni dall'accertamento per la notificazione della violazione, atteso che alla data di notifica della contestazione di illecito, detto termine non era comunque decorso, il predetto termine non potendo coincidere con la generica percezione del fatto illecito, da parte dell'autorità titolare del potere di esercizio della sua contestazione, ma nel momento, successivo alla maturazione del fatto storico fondante, in cui la P.A. titolare del potere di accertamento e contestazione completa tutte le attività di indagine necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da irrigare al trasgressore.
In ordine alla motivazione dell'ordinanza ingiunzione, ricordava che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica è tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo.
Argomentava quindi in ordine al non maturato termine di prescrizione delle sanzioni;
questione invero da parte ricorrente non posta.
Nel merito insisteva per il rigetto dell'opposizione la sanzione essendo dovuta, evidenziato che l'Istituto aveva provveduto d'ufficio alla determinazione delle sanzioni di cui all'ordinanza opposta nel rispetto dei nuovi criteri di determinazione della sanzione previsti, da ultimo, dall'art. 23, D.L.
3 n. 48/2023, di modifica dell'art. 2 comma 1-bis del D.L. n. 463/1983, convertito nella legge n.
638/1983.
Ha quindi concluso chiedendo:
- in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art.6 d.lgs. n.150/2011 e dell'art.617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alla data di notifica dell'ordinanza – ingiunzione opposta e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché in relazione ai sollevati vizi del titolo opposto;
- in via principale respingere, siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando
l'ordinanza – ingiunzioni opposta, dichiarandone l'esecutorietà nonché dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che CP_1 risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Sulle precisate conclusioni;
considerata la natura documentale della controversia;
all'udienza del 28 gennaio 2025 trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; viste le note sostitutive di udienza depositate da parte ricorrente, trattenuta la causa per la decisione, viene definita nei termini che seguono.
Va preliminarmente dichiarata la tempestività della proposta opposizione in ragione della data di notifica dell'ordinanza ingiunzione come in atti e della data di proposizione del ricorso,
Ciò posto, il ricorso è fondato e va pertanto accolto in considerazione della ragione più liquida tra quelle poste.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., ex multis n. 811/2023; id. n. 888/2023; n. 904/2023; n. 1287/2023); decisioni di recente confermate dalla Corte d'Appello di Catania Sezione lavoro (cfr. Corte App. di Catania, Sez. lav. da n. 1004 a n. 1055 del 2024).
Come evidenziato nei richiamati precedenti “…va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge
11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli
4 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032,00. Se l'importo omesso non
è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981,
“in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla stessa Circolare CP_1
numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione
(cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Nella fattispecie a mano deve ritenersi che l' sia incorso nella pur eccepita decadenza. CP_2
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
5 Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non
è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Anche il dettato dell'art. 23 c. 2 del d.l. 48/2023 convertito con modifiche con l. n. 85/2023 depone in tal senso “2. «Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 -bis , del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma
6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n.
27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, deve ribadirsi come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210; Trib. di Catania sentenze n. 811/2023 e 888/2023 richiamate).
Nel caso in oggetto, quanto all'ordinanza afferente il presunto omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2019, l' deduce di avere notificato l'atto di CP_1
accertamento prodromico.
Tuttavia, con riferimento all'atto di accertamento Prot. .2100.21/09/2021.0676331 del CP_1
21/09/2021 e riferito all'anno 2019, produce solo l'accertamento predetto senza alcuna prova CP_1
della regolare notifica alla resistente.
In ogni caso il presunto avviso di ricevimento è privo di data. Anche a voler considerare la data dell'atto di accertamento indicata in OI (21.9.21) si tratterebbe di accertamento tardivo.
6 Ne consegue che la resistente non produce alcuna prova della tempestiva e regolare notifica CP_1 dell'atto di accertamento in oggetto e relativo all'OI quivi opposta, con conseguente nullità del procedimento sanzionatorio e dell'Ordinanza Ingiunzione in oggetto.
Dalla data delle dedotte omissioni contributive, e venendo in rilievo violazioni che sarebbero state facilmente rilevabili dall'Istituto, in quanto evincibili dai mod. DM10/M trasmessi nel flusso dallo stesso datore di lavoro, non implicanti particolari aggravi istruttori, deve Pt_2 concludersi per l'inosservanza del prescritto termine di 90 giorni.
Anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, le contestazioni delle rilevate omissioni nella specie non risultando perfezionate.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al DM n.
55/2014 come modificati e integrati dal Dm n. 147/2022 con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, spese che liquida CP_1
in euro 886,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese forfettarie al 15% e rimborso C.U. con distrazione in favore dell'avv.to Scarlato Michele.
Così deciso in Catania il 02/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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