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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/02/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 61/2024 +85/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza non definitiva n. 1974/2022 e la sentenza definitiva n. 2104/2023 del Tribunale di Milano (est. dott.ssa Paola Ghinoy), promossa
DA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Manuela TE
Tresoldi, Simona Fusar Bassini, Eloise Nantista ed elettivamente domiciliata in , via Festa Pt_1
del Perdono 7, presso la sede legale dell' TE
appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Lamberti, Giuseppe Controparte_1
Cucurachi, Angelo Melpignano, Andrea Ceppitelli ed elettivamente domiciliata in , Foro Pt_1
Bonaparte 70, presso lo studio dei difensori appellata-appellante incidentale
E
rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Annalisa Avolio, elettivamente domiciliata in , V.le Gian Galeazzo 16, Pt_1
presso lo Studio Legale Avolio e Associati appellata
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
RG 61/202
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
1 Voglia l'Ill.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, previe le declaratorie del caso e di legge, in accoglimento delle difese e del gravame qui proposto, in riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Milano - Sez. Lavoro, n. 1974 emessa il
31/08/2022 e della sentenza definitiva del Tribunale di Milano - Sez. Lavoro, n. 2104 emessa il
07/06/2023 e depositata in data 25/07/2023, nel procedimento RG n. 1081/2021 così provvedere:
a) In via pregiudiziale e/o preliminare: in accoglimento dell'eccezione di giudicato amministrativo, dichiarare il ricorso di I grado proposto dalla Dott.ssa inammissibile e/o Controparte_1 improcedibile o come meglio, per violazione del ne bis in idem nei confronti dell' TE
, con ogni conseguente provvedimento del caso e di legge, ivi inclusa
[...] l'estromissione dell' dal giudizio;
b) Nel merito: rigettare tutte le domande proposte dalla CP_3 Dott.ssa nei confronti dell' , per difetto di Controparte_1 TE legittimazione passiva rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con ogni conseguente provvedimento del caso e di legge, ivi inclusa l'estromissione dell' dal giudizio;
c) Sempre CP_3 nel merito: rigettare tutte le domande proposte dalla Dott.ssa nei confronti Controparte_1 dell' , siccome totalmente infondate in fatto e in diritto e TE comunque non provate;
d) Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande nei confronti dell' , dichiarare TE tenuta a manlevare e tenere indenne l' Controparte_4 TE da ogni e qualsiasi onere conseguente;
e) Nel merito, in via ulteriormente subordinata: previo accertamento del diverso grado di responsabilità dell' e TE dell' , dichiarare la maggiore responsabilità Controparte_4 dell' e per l'effetto condannarla al pagamento di ogni e qualsiasi onere in misura maggiore CP_5 proporzionalmente al maggiore grado di responsabilità; f) Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande risarcitorie, ricalcolare il quantum per tutti i motivi di cui al presente atto.
g) In ogni caso, in esito alla riforma della sentenza di I grado: condannare la Dott.ssa CP_1 alla restituzione immediata di quanto già percepito dall'appellante da parte dell' TE
, che non si è sottratta all'esecuzione del pagamento con riserva di ripetizione.
[...]
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori.
appellante incidentale Controparte_1
In via principale: Respingere integralmente il ricorso in appello avversario, confermando i capi delle sentenze n. 1974/22 e 2014/2023 del Tribunale di Milano dallo stesso impugnati salvo che per quanto determina l'accoglimento dei motivi di appello incidentale formulati dalla Dott.ssa
CP_1
In via di appello incidentale, in parziale riforma delle sentenze n. 1974/22 e 2014/2023 del
Tribunale di Milano: accertare e dichiarare che la Dott.ssa in nesso causale con le CP_1 condotte lesive di e nei relativi confronti, ha subito un danno alla professionalità CP_5 CP_6 patrimoniale e non patrimoniale, dell'entità e durata indicate nel par. 6.2; e per l'effetto condannare e RT
, in persona del rispettivo legale rappresentante pro CO tempore, in solido tra loro, a versare alla Dott.ssa a titolo di risarcimento di tale danno CP_1 l'importo di Euro 750.000,00, o quello determinato nella diversa misura ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare che la Dott.ssa in nesso causale con le condotte lesive di e CP_1 CP_5 ei relativi confronti, ha subito un danno all'immagine, dell'entità e durata indicate nel par. CP_6 6.3; e per l'effetto condannare RT
e , in persona del rispettivo legale
[...] CO rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a versare alla Dott.ssa a titolo di CP_1 risarcimento di tale danno l'importo di Euro 48.000,00, o quello determinato nella diversa misura ritenuta di giustizia;
e condannare la sola anche per CO
2 l'ulteriore importo di Euro 12.000,00, o quello determinato nella diversa misura ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare che la Dott.ssa in nesso causale con le condotte lesive di e CP_1 CP_5 ei relativi confronti, ha subito un danno biologico temporaneo, dell'entità e durata indicate CP_6 nel par. 6.4; e per l'effetto condannare RT
e , in persona del rispettivo legale
[...] CO rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a versare alla Dott.ssa a titolo di CP_1 risarcimento di tale danno l'importo di Euro 217.540,00, o quello determinato nella diversa misura ritenuta di giustizia;
e condannare la sola anche per CO l'ulteriore importo di Euro 56.560.00, o quello determinato nella diversa misura ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare che la Dott.ssa in nesso causale con le condotte lesive di e CP_1 CP_5 ei relativi confronti, ha subito un danno biologico permanente, dell'entità e durata indicate CP_6 nel par. 7 e relativi sottoparagrafi;
e per l'effetto condannare
[...]
e , in RT CO persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a versare alla Dott.ssa a titolo di risarcimento di tale danno l'importo di Euro 357.217,00, o quello determinato CP_1 nella diversa misura ritenuta di giustizia.
In subordine: confermare integralmente la sentenza n. 1974/22 e la sentenza n. 2014/2023 del Tribunale di
Milano.
Il tutto oltre a rivalutazione ed interessi su tutti gli importi di cui sopra, dalla data della maturazione al saldo.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite.
Controparte_2 perché voglia, l'adita Corte d'Appello respingere la domanda di manleva proposta dall' TE nei confronti dell' confermando -nell'ipotesi di rigetto dell'appello proposto RT dall' e/o dall' avverso le sentenze n. 1974/2022 e n. 2014/2023, del CP_3 RT
Tribunale di Milano (Sez. Lavoro, dott.ssa Ghinoy)- la condanna in via solidale tra le originarie convenute per i danni derivati alla dott.ssa dal denunciato demansionamento. Con CP_1 vittoria di spese e onorari.
RG 85/2024
Controparte_2 perché voglia, l'adita Corte d'Appello respingere l'originario ricorso proposto dalla dott.ssa ovvero, in via di subordine e salvo gravame, ridurre per quanto di ragione il Controparte_1 risarcimento, per danni patrimoniali e non patrimoniali, spettante alla dott.ssa CP_1
Nell'auspicato caso di accoglimento, in toto o per quanto di ragione, dell'appello, si CHIEDE che la dott.ssa sia condannata a restituire gli importi alla stessa corrisposti Controparte_1 dell' in esecuzione delle pronunce appellate. RT
In ogni caso con condanna della dott.ssa alla rifusione delle spese di lite di entrambi i CP_1 gradi di giudizio.
appellante incidentale Controparte_1
In via principale:
Respingere integralmente il ricorso in appello avversario, confermando i capi delle sentenze n. 1974/22 e 2014/2023 del Tribunale di Milano dallo stesso impugnati salvo che per quanto determina l'accoglimento dei motivi di appello incidentale formulati dalla Dott.ssa CP_1
In via di appello incidentale, in parziale riforma delle sentenze n. 1974/22 e 2014/2023 del
Tribunale di Milano:
3 accertare e dichiarare che la Dott.ssa in nesso causale con le condotte lesive di e CP_1 CP_5 nei relativi confronti, ha subito un danno alla professionalità patrimoniale e non CP_6 patrimoniale, dell'entità e durata indicate nel par. 5.2; e per l'effetto condannare RT
e , in persona del rispettivo legale
[...] CO rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a versare alla Dott.ssa a titolo di CP_1 risarcimento di tale danno l'importo di Euro 750.000,00, o quello determinato nella diversa misura ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare che la Dott.ssa in nesso causale con le condotte lesive di e CP_1 CP_5 ei relativi confronti, ha subito un danno all'immagine, dell'entità e durata indicate nel par. CP_6
5.3; e per l'effetto condannare RT
e , in persona del rispettivo legale
[...] CO rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a versare alla Dott.ssa a titolo di CP_1 risarcimento di tale danno l'importo di Euro 48.000,00, o quello determinato nella diversa misura ritenuta di giustizia;
e condannare la sola anche per CO l'ulteriore importo di Euro 12.000,00, o quello determinato nella diversa misura ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare che la Dott.ssa in nesso causale con le condotte lesive di e CP_1 CP_5 ei relativi confronti, ha subito un danno biologico temporaneo, dell'entità e durata indicate CP_6 nel par. 6.4; e per l'effetto condannare RT
e , in persona del rispettivo legale
[...] CO rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a versare alla Dott.ssa a titolo di CP_1 risarcimento di tale danno l'importo di Euro 217.540,00, o quello determinato nella diversa misura ritenuta di giustizia;
e condannare la sola anche per CO
l'ulteriore importo di Euro 56.560.00, o quello determinato nella diversa misura ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare che la Dott.ssa in nesso causale con le condotte lesive di CP_1
e ei relativi confronti, ha subito un danno biologico permanente, dell'entità e durata CP_5 CP_6 indicate nel par. 6 e relativi sottoparagrafi;
e per l'effetto condannare
[...]
e RT CO
, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a versare
[...] alla Dott.ssa a titolo di risarcimento di tale danno l'importo di Euro 357.217,00, o quello CP_1 determinato nella diversa misura ritenuta di giustizia. In subordine: confermare integralmente la sentenza n. 1974/22 e la sentenza n. 2014/2023 del Tribunale di
Milano.
Il tutto oltre a rivalutazione ed interessi su tutti gli importi di cui sopra, dalla data della maturazione al saldo. Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite.
TE
Voglia l'Ill.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, previe le declaratorie del caso e di legge, in accoglimento delle difese (e del gravame qui proposto), in riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Milano - Sez. Lavoro, n. 1974 emessa il
31/08/2022 e della sentenza definitiva del Tribunale di Milano - Sez. Lavoro, n. 2104 emessa il
07/06/2023 e depositata in data 25/07/2023, nel procedimento RG n. 1081/2021 così provvedere:
a) In via pregiudiziale e/o preliminare: in accoglimento dell'eccezione di giudicato amministrativo, dichiarare il ricorso di I grado proposto dalla Dott.ssa inammissibile e/o Controparte_1 improcedibile o come meglio, per violazione del ne bis in idem nei confronti dell' TE
, con ogni conseguente provvedimento del caso e di legge, ivi inclusa
[...] l'estromissione dell' dal giudizio;
b) In rito: riunire il presente procedimento con quello RG CP_3
n. 61/2024 promosso sempre aventi codesta Corte di Appello Sez. Lavoro, e così acquisire i
4 documenti di Parte Ateneo contenuti nei fascicoli di I e II grado, già depositati nel procedimento al quale ci si richiama integralmente, e che in ogni caso sono ridepositati nel presente giudizio;
c)Nel merito: accogliere l'appello incidentale proposto per tutti in motivi in fatto e in diritto di cui al presente atto, e per l'effetto: rigettare tutte le domande proposte dalla Dott.ssa CP_1 nei confronti dell' , per difetto di legittimazione passiva
[...] TE rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con ogni conseguente provvedimento del caso e di legge, ivi inclusa l'estromissione dell'Ateneo del giudizio;
d) Sempre nel merito: rigettare tutte le domande proposte dalla Dott.ssa nei Controparte_1 confronti dell' , siccome totalmente infondate in fatto e in diritto e TE comunque non provate;
e) Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande nei confronti dell' , dichiarare tenuta TE [...]
a manlevare e tenere indenne l' da ogni e qualsiasi Controparte_4 TE onere conseguente;
f) Nel merito, in via ulteriormente subordinata: previo accertamento del diverso grado di responsabilità dell' e dell' TE Controparte_4
, dichiarare la maggiore responsabilità dell' e per l'effetto condannarla al
[...] CP_5 pagamento di ogni e qualsiasi onere in misura maggiore proporzionalmente al maggiore grado di responsabilità;
g) Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande risarcitorie, ricalcolare il quantum per tutti i motivi di cui al presente atto.
h) In ogni caso, in esito alla riforma della sentenza di I grado: condannare la Dott.ssa CP_1 alla restituzione immediata di quanto già percepito dall'appellante da parte dell' TE
.
[...]
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori.
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi depositati in data 19.1.2024 (RG n. 61/2024) e in data 25.1.2024 (RG n.
85/2024), l' e l TE Controparte_2
hanno impugnato la sentenza non definitiva n. 1974/2022 e la sentenza definitiva n.
[...]
2014/2023 del Tribunale di Milano che ha accertato il demansionamento subito da CP_1
nello svolgimento delle funzioni assistenziali di dirigente medico assegnata alla struttura
[...]
complessa di e ha condannato Controparte_9
l' , in solido con l' TE Controparte_10
, al risarcimento dei danni patiti per effetto del demansionamento per la somma
[...] complessiva di € 315.365, calcolata al valore attuale, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22, co. 36, L. n. 724 del 23.12.1994, dalla data sella sentenza al saldo, nonché alla rifusione in solido delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 12.000,00, oltre accessori, rimborso CU e spese di CTU.
Con il ricorso di primo grado, dimessasi volontariamente con decorrenza Controparte_1
1.1.2018, esponeva quanto segue:
5 - di essere stata alle dipendenze dell' di fino al 31.12.2017, con qualifica di TE Pt_1
ricercatrice. che aveva ricoperto a far data dal 01/01/2004 presso la Facoltà di Medicina e Pt_2
Chirurgia, I Clinica Ostetrico Ginecologica - Dipartimento di scienze cliniche e di comunità, operante in regime di convenzione presso l'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di
Perfezionamento, Ospedale ZZ;
-di aver ottenuto dal 16 giugno 2004 funzioni assistenziali di dirigente medico di ostetricia e
Con ginecologia presso la stessa;
- di aver subito a partire dal 2008, in concomitanza con l'assunzione da parte del prof. Per_1
della direzione della , continue condotte discriminatorie fino allo Parte_3
svuotamento delle mansioni, culminate con la deliberazione n. 506 del 6.9.2012, con la quale il direttore generale della decideva, su proposta del Rettore dell' di CP_12 TE
sospendere la ricorrente dalle funzioni assistenziali di dirigente medico di ginecologia e ostetricia a decorrere dal 10.9.2012. Per effetto di tale provvedimento non le veniva più riconosciuta l'integrazione stipendiale prevista dall'art. 31 del D.P.R. n. 761/79, e rimaneva pressoché inattiva;
-il TAR Lombardia, con sentenza n. 1130/2014, passata in giudicato, annullava la suddetta delibera e ordinava la reintegra della dott.ssa nella propria posizione lavorativa. Le CP_1
Amministrazioni convenute si conformavano solo formalmente a tale pronuncia, essendo il reinserimento di fatto impedito dalla persistente condotta vessatoria del primario prof. Per_1
-il TAR Lombardia, con sentenza n. 1497/2020, dichiarava inammissibile, per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, il ricorso volto ad ottenere il risarcimento dei danni quale conseguenza dei comportamenti vessatori subiti prima e dopo la sentenza del TAR n.
1130/2014;
-chiedeva, quindi, di accertare una condotta di demansionamento risalente agli anni 2008-2017, integrante anche gli estremi del mobbing e/o dello straining, attribuita alle resistenti ed al Prof.
nonché in asserita violazione della sentenza del TAR n. 1130/2014 di reintegra CP_13
nel proprio posto di lavoro, con condanna delle Amministrazioni al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati complessivamente in € 1.440.000,00.
Il Tribunale in via preliminare:
-respingeva l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' , evidenziando come la TE
giurisdizione del Giudice del Lavoro fosse stata espressamente statuita dal TAR con la sentenza n.
1487 del 2020 in relazione all'intera domanda risarcitoria e quindi con riferimento anche all' ; TE
6 -respingeva l'eccezione di violazione del ne bis in idem sollevata dall' , posto che la TE
sentenza n. 1497/2020 del TAR Lombardia si era limitata a declinare la propria giurisdizione sulle domande formulate dalla ricorrente senza entrare nel merito;
-accoglieva il rilievo sollevato dall'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di limitare un'eventuale responsabilità dei danni solo fino alla data del 31.12.2015, poiché dell'1.1.2016 l'Ospedale ZZ era afferito all'A.O.I.C.P. divenuto nei cui RT
confronti non era stata avanzata alcuna domanda.
Nel merito, premesso che pacificamente la dott.ssa già dipendente dell'Università, CP_1
inquadrata nel ruolo di ricercatore confermato, settore Med/40 Ginecologia e Ostetricia, afferente al Dipartimento di Scienze Cliniche e Comunità, con provvedimento del 7 giugno 2004, assunto dall'Azienda Ospedaliera di intesa con l'Università, ai sensi dell'art. 5, c 2, d.lgs. n. 517/1999
(Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge
30 novembre 1998 n. 419), otteneva l'attribuzione delle funzioni assistenziali di dirigente medico a tempo pieno con decorrenza dal 16 giugno 2004 (doc. 2 ) e veniva assegnata alla TE
Struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero ZZ di , diretta Pt_1 all'epoca dal prof richiamato l'art. 8 del Regolamento doveri accademici UNIMI “attività Per_2 assistenziale”; tanto premesso:
- quanto all'articolazione oraria dell'attività della dott.ssa accertava l'attività a tempo CP_1
pieno della predetta, come da delibera di attribuzione delle funzioni assistenziali (all. 1 nel deposito complementare del 15.10.2021), non risultando una riduzione oraria come sostenuto invece dall'Azienda Ospedaliera;
- quanto all'articolazione qualitativa delle mansioni, premesso che il principio di integrazione tra assistenza, didattica e ricerca, prevista dalla legge n. 517 del 1999 per i docenti universitari nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura, comporta la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo allo svolgimento delle relative funzioni come risultante dall'art. 5, c. 2, d.l.gs. n.
517/1999 (Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419), accertava lo svolgimento da parte della dott.ssa CP_1
per il periodo dal 2008 al 31.12.2015, delle attività didattiche e di ricerca coerenti con il suo ruolo e professionalità;
-quanto alle attività assistenziali, accertava invece un demansionamento della ricorrente con riferimento al periodo denunciato dal 2008 al 2015 che aveva riguardato “la sensibile limitazione rispetto ai Colleghi di pari qualifica e posizione delle attività assistenziali, con particolare
7 riguardo alle attività di guardia e sala operatoria (quest'ultima con esclusione dei pazienti personali) e l'esclusione totale dalle stesse nel periodo dal 10.9.2012 al 23.6.2014.”
La limitazione e poi l'esclusione dalle attività assistenziali, secondo il giudice, trovava conferma nelle stesse produzioni di parte convenuta.
In particolare:
-nei turni di guardia dal 2009/2012 la dott.ssa non compariva mai come da doc. 4 CP_1
prodotto dalla stessa CP_5
-l'inserimento nei turni di guardia e sala operatoria era stato oggetto di plurime valutazioni che ne manifestavano la problematicità come emergeva dai documenti 7, 8 e 9 prodotti dall , TE
dai quali risultava che la dott.ssa dopo un primo inserimento nei turni in affiancamento CP_1
per 6/8 mesi, era stata poi definitivamente esclusa dai turni ed aveva subito il mancato pieno inserimento nelle attività fino all'allontanamento dai turni di guardia dal 2011;
-la nota del 5 settembre 2012 con la quale il Magnifico Rettore dell' TE
proponeva alla la temporanea sospensione della dott.ssa dallo
[...] CP_12 CP_1
svolgimento delle funzioni assistenziali all'interno dell'U.O. di ginecologia e ostetricia;
-la deliberazione n. 506 del 6 settembre 2012 dell con la quale veniva disposta la CP_14 CP_12
sospensione della ricorrente dalle funzioni assistenziali di dirigente medico di ginecologia e ostetricia e dalla corresponsione dell'integrazione stipendiale prevista dall'art. 31 del DPR 761/79;
-la nota del 26 ottobre 2012 con la quale il Magnifico Rettore dell TE
chiedeva alla di adibire la dott.ssa "a funzioni assistenziali limitate allo CP_12 CP_1
svolgimento di prestazioni ambulatoriali divisionali e specialistiche, con tassativa esclusione quindi delle attività che implicano la frequentazione dei reparti di degenza";
-la sentenza del TAR n. 1130/2014, passata in giudicato, di annullamento del provvedimento con il quale la dott.ssa era stata sospesa dalle funzioni assistenziali a far data dal 10.09.2012, CP_1
disponendone la rintegrazione in maniera piena nelle funzioni assistenziali già alla stessa attribuite.
-la nota del 17.6.2014 (oltre un mese dopo la sentenza TAR del 2.5.2014) con la quale la dott.ssa veniva invitata a riprendere lo svolgimento delle funzioni assistenziali presso lo CP_1 [...]
del P.O. ZZ a decorrere dal 23.6.2014 ed a prendere contatti con il Parte_3
Con prof. per le opportune direttive. Con provvedimento n. 395 del 20.6.2014 l' disponeva Per_1
la reintegra della dott.ssa nelle funzioni. CP_1
A fronte della reintegra formale, secondo il giudice, le convenute non avevano dimostrato l'effettivo reintegro nelle piene funzioni assistenziali.
Infatti, dalle deposizioni del prof. e del teste era emerso che “fu in un primo Per_1 Tes_1
tempo tentato il reinserimento nei turni di guardia in affiancamento, ma che alla resistenza della
8 dott.ssa non si reagì, come sarebbe stato necessario per adempiere al giudicato CP_1 amministrativo, con l'azionamento di strumenti per renderlo effettivo, quali eventualmente un percorso di aggiornamento professionale e training per colmare il gap temporale, con successiva verifica dei risultati. Neppure si percorse fattivamente e costruttivamente la via di valorizzare le capacità e la professionalità della ricorrente in attività ambulatoriali divisionali o specialistiche”.
Il giudice ha invece escluso la sussistenza di ulteriori atti di demansionamento e mobbing lamentati in ricorso.
In particolare, in ordine alle lamentele circa:
-l'assenza di supporto logistico -non aveva stanza e un pc collegato alla rete dell'ospedale-: è sconfessata dalle dichiarazioni dei testi e Per_1 Tes_1
-la mancata attivazione della carta SIM: era onere della stessa dott.ssa attivarla come CP_1
riferito dal teste Per_1
-la rimozione dal sito del reparto del numero di telefono della dott.ssa detto inserimento CP_1
non era consentito dal protocollo in vigore;
-il cambio dei turni per la settimana successiva senza avvisare la dott. il prof. CP_1 Per_1 le aveva spiegato di “portare pazienza con spirito collaborativo”, per cui non vi era alcun intento persecutorio;
-l'erronea predisposizione di un verbale di dimissioni di una paziente: la lettera del 20 ottobre del prof. che qualificava grave l'errore della dott.ssa consistito nell'aver Per_1 CP_1 consegnato ad una paziente il verbale con il nome di un'altra paziente, non è espressione di un comportamento persecutorio stante la gravità del fatto;
-l'esclusione della foto della dott.ssa dal sito del servizio di diagnosi prenatale: il prof. CP_1
aveva spiegato che nella foto del servizio rientrava soltanto chi si occupava in modo Per_1
specifico di diagnosi prenatale e invasiva, e tra questi non vi era la dott.ssa CP_1
In definitiva, secondo il giudice era emersa “un'effettiva limitazione e svuotamento di compiti nell'attività assistenziale, nei termini sopra descritti, come sottoutilizzazione della dott.ssa senza messa a profitto della sua professionalità. Tale limitazione è emersa nella sua CP_1
oggettività, mentre non ne è emersa una motivazione soggettiva estromissiva o persecutoria, da parte del prof. o della direzione aziendale.” Per_1
Spettava quindi alla dott.ssa un risarcimento del danno, indipendentemente dall'assenza CP_1
di un intento persecutorio o vessatorio, stante il diritto dei professori universitari delle facoltà di medicina e chirurgia allo svolgimento dell'attività didattica e assistenziale, e stante il dovere del datore di lavoro di impiegare il dipendente nell'attività per la quale è stato assunto, pena la violazione dell'art. 2103 c.c..
9 Con la sentenza definitiva, previa CTU, accertava un danno biologico di natura esclusivamente transitoria, meglio declinabile in termini di inabilità temporanea al 15% e per un periodo di un anno e otto mesi, e applicati i valori aggiornati al 2021 elaborati dall'Osservatorio del Tribunale di
Milano “che individua in € 99 il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta (distinguendo la componente per danno biologico/dinamico-relazionale, indicata in € 72, e quella per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, indicata in € 27)”, liquidava il danno al valore attuale in “€ 8.910
(20x30x14,85) con aumento del 50%, (4.455) per un totale di € 13.365, in considerazione delle prodotte certificazioni mediche che dimostrano una ripercussione della sofferenza psichica sulla vita sociale.”
Quanto al danno patrimoniale:
-premesso l'indubbio impoverimento della professionalità di medico a seguito della mancata pratica in sala operatoria, assumeva quale parametro della valutazione equitativa il decremento del reddito relativo all'attività libero professionale, e, considerata una riduzione del reddito nell'anno
2013 di circa € 25.000 rispetto al passato, considerati i 10 anni intercorrenti tra il 2013 e l'età pensionabile, liquidava a titolo di danno patrimoniale per la perdita di professionalità la somma di
€ 25.000;
-considerata poi l'illegittima mancata corresponsione dell'indennità “De Maria” per due anni, con perdita patrimoniale annuale di € 20.000, non contestata nel quantum, riconosceva a titolo di risarcimento patrimoniale la somma di € 42.000;
- riconosceva infine un danno all'immagine per essere stata estromessa per 20 mesi dall'attività assistenziale, per un importo di € 10.000 (€ 500 al mese).
Respingeva ogni altro risarcimento in difetto di elementi.
Con riferimento all'anticipato pensionamento, osservava che le dimissioni del 1.1.2018 erano state volontarie e non riconducibili alla condotta datoriale accertata e cessata tre anni prima. Tra l'altro la stessa aveva assunto un successivo incarico presso la , indicativo Controparte_15
di un diverso orientamento professionale.
Accertava infine la responsabilità dell' , così motivando: “considerato che il danno TE
riconosciuto è ancorato al periodo durante il quale l'interessata è stata sospesa dalle funzioni assistenziali, dello stesso deve rispondere anche l' , in quanto le due convenute hanno TE agito sempre in concerto tra loro e gli atti dell'una sono sempre stati condivisi dall'altra, come risulta dalla delibera di sospensione del 06.09.2012 (doc. C4) e la comunicazione del Rettore dell' del 26.10.2021 (doc. C5). Per tale motivo deve ritenersi la pari responsabilità, con TE
esclusione della manleva.”
10 Nell'ambito del giudizio RG n. 61/2024, l ha proposto appello avverso le due sentenze, TE
formulando i seguenti motivi:
1) INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO NEI CONFRONTI
DELL' NE BIS IN IDEM E/O PER Controparte_16
CONTRASTO DI GIUDICATI - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
DELL'UNIVERSITÀ
L'Università insiste per il difetto di legittimazione passiva in quanto, come accertato dal TAR con la sentenza n. 1497/2020, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del GO, la pretesa risarcitoria trae origine da asseriti comportamenti dell'Azienda Ospedaliera quale datore di lavoro.
Il TAR ha in sostanza effettuato un accertamento di merito in ordine alla non riconducibilità della controversia al rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico che lega il ricercatore universitario all'Università, ma che attiene invece al rapporto di lavoro di pubblico impiego privatizzato ove il datore di lavoro è l'Azienda Ospedaliera, con conseguente non riconducibilità all' delle TE
condotte lamentate dalla dott.ssa CP_1
2) NEL MERITO: INSUSSISTENZA DELLE CONDOTTE ILLECITE
Premesso che la dequalificazione professionale, come accertata dal giudice, riguarda solo l'attività assistenziale alle dipendenze dell'Azienda Ospedaliera, risultando l'attività di didattica e ricerca svolta senza limitazioni, ribadisce che la dott.ssa faceva a pieno titolo parte del CP_1
personale della struttura ospedaliera diretta dal prof. ed evidenzia come la stessa dal Per_1
gennaio 2016 fosse stata oggetto di giudizio di idoneità con limitazioni e prescrizioni (per sopraggiunta patologia tumorale) (doc 35 controparte) che aveva fortemente ridimensionato la possibilità per la stessa di svolgere molte attività.
In ogni caso, anche a voler ammettere nel merito la fondatezza delle condotte lamentate, si tratterebbe di attività rientranti nel potere organizzativo dell' come peraltro emerso CP_5 dall'espletata istruttoria testimoniale, non risultando agli atti, successivamente al reintegro nelle funzioni assistenziali avvenuto nel giugno 2014, un ordine di servizio di impedimento allo
Con svolgimento dell'attività clinica adottato dall'Università degli di e/o degli . Pt_1 Pt_1
3) MANCATO ESAME E ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI MANLEVA
SPIEGATA VERSO L'AZIENDA OSPEDALIERA;
OMESSA MOTIVAZIONE DA
PARTE DEL GIUDICE – OMESSO ACCERTAMENTO IN RELAZIONE AL GRADO DI
RESPONSABILITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE, ANCHE AI FINI
DELLA CONDANNA AL RISARCIMENTO
11 Insiste per la manleva nei confronti dell'Azienda Ospedaliera sul presupposto che, pacificamente e come accertato dal TAR, le condotte dequalificanti hanno riguardato il rapporto di lavoro con l'Azienda Ospedaliera.
In ogni caso il giudice avrebbe dovuto effettuare un accertamento in relazione al grado di responsabilità delle amministrazioni coinvolte, anche ai fini della ripartizione proporzionale della condanna al risarcimento.
4) ASSENZA DI NESSO DI CAUSALITÀ TRA LE PATOLOGIE SOFFERTE E LE
CONDOTTE LAMENTATE – INSUSSISTENZA / ERRONEA QUANTIFICAZIONE DEL
DANNO
Condivide la CTU nella parte in cui ha escluso un disturbo di natura psichica e un danno biologico permanente.
Contesta il riconoscimento di un danno biologico relativo al periodo da settembre 2012 a giugno
2014, mancando qualsiasi documento medico riferito a detto periodo, come ammesso dallo stesso ausiliario dott. di cui si è avvalso il CTU. L'ausiliario, tra l'altro, alla base della Persona_3
valutazione ha posto anche fatti percepiti dalla dott.ssa come mobbing e non riconosciuti CP_1
dal giudice il quale ha accertato il demansionamento unicamente sotto il profilo della sottoutilizzazione della prestazione della lavoratrice.
Contesta quindi:
-la liquidazione del danno biologico temporaneo;
-la liquidazione del danno patrimoniale per mancato guadagno: non può lamentare un decremento del reddito anche per il periodo di malattia;
non sono riconoscibili perdite patrimoniali per l'anticipato pensionamento seguito alle dimissioni volontarie;
il riconosciuto risarcimento per la sospensione dell'indennità c.d. “De Maria” è abnorme avendo il TAR accertato il non riconoscimento per mancata prestazione lavorativa;
il giudice nella liquidazione non ha considerato le assenze per malattia e congedi della dott.ssa (vd pag. 35 appello e all 1, CP_1
17/24 fascicolo I grado); il riconoscimento di un danno non patrimoniale alla personalità, dignità e immagine, e la relativa quantificazione, trattandosi di mera petizione di diritto.
Conclude per la condanna della dott.ssa a restituire quanto già percepito. CP_1
Insiste per l'ammissione delle ulteriori prove per testi chieste con la memoria di primo grado e chiede la rinnovazione della CTU.
Nell'ambito del giudizio RG n. 61/2024, l Controparte_2
ha proposto appello avverso le due sentenze, formulando i seguenti motivi.
[...]
Con riferimento alla sentenza non definitiva:
12 1) CON RIFERIMENTO ALL'ACCERTAMENTO DEL DEMANSIONAMENTO:
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C.. VIOLAZIONE DELL'ART. 52 COMMA
1° DLGS 165/2001 E DELL'ART. 15 DLGS. N. 502/1992.
Contesta l'accertato demansionamento tra il 2008 e il 2015, concretizzatosi, secondo il giudice, nella “sensibile limitazione rispetto ai colleghi di pari qualifica e posizione delle attività assistenziali, con riferimento alle attività di guardia e sala operatoria” e nella esclusione totale dalle stesse tra il 10 settembre 2012 e il 26 giugno 2014.
Ricorda che nell'ambito del pubblico impiego vige il criterio dell'equivalenza formale, cristallizzato nell'art. 52, co 1, d.lgs. n. 165/2001, per cui al lavoratore possono essere lecitamente affidate tutte le mansioni proprie della qualifica ed il profilo di appartenenza, indipendentemente dall'esperienza.
Alla dott.ssa come emerso dall'istruttoria, sono state affidate attività proprie dei CP_1
dirigenti medici, anche se incentrate sull'attività ambulatoriale anziché su quella chirurgica.
Ciò esclude il demansionamento.
2) CON RIFERIMENTO ALL'ARCO TEMPORALE ANTERIORE ALLA NOMINA DEL
PROF. ED ALLA CONDOTTA TENUTA DALLA DOTT.SSA Per_1 CP_1
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. E DELL'ART. 1227 C.C..ERRONEA
RICOSTRUZIONE DEI FATTI
Il giudice non ha considerato che la dott.ssa anche per il periodo precedente sotto la CP_1
direzione del prof. (2005-2007), durante il quale a suo dire avrebbe svolto pienamente le Per_2
sue mansioni, risultava affidataria di un numero limitato di guardie in sala parto.
Di contro, proprio il prof. aveva tentato il graduale inserimento della stessa nei turni di Per_1
guardia.
Il teste ha confermato che l'esclusione della dott.ssa dalle guardie è dipesa dalle Tes_1 CP_1
lamentele delle ostetriche e dei medici.
L avrebbe sempre cercato di valorizzare fattivamente la professionalità della dott.ssa CP_5
negli ambiti ritenuti più consoni alle relative attitudini e bagaglio esperienziale (come, CP_1
ad esempio, la creazione di un laboratorio dedicato allo stress psicosomatico e parto prematuro, mai attivato perché l'odierna appellata non aveva mai attivato i protocolli assistenziali necessari;
un master in psicosomatica Ostetricia e Ginecologia mai attivato per mancanza di iscritti).
La sospensione dalle funzioni è stata l'extrema ratio cui l' e l' si sono TE CP_7
congiuntamente risolte.
13 L'illegittimità che affligge l'iter che ha condotto all'adozione del provvedimento di sospensione, su cui si è pronunciato il TAR, non comporta l'automatica illegittimità, sotto il profilo sostanziale, della misura.
Quanto al periodo successivo alla reintegra lo stesso giudice ha dato atto del rifiuto della dottoressa all'affiancamento, pur essendo questo indispensabile, però lo ha ritenuto normale o costituente un diritto dell'interessata ed ha inoltre ipotizzato l'adozione di misure ulteriori e diverse, peraltro sicuramente meno efficaci dell'affiancamento che implica fin da subito l'applicazione del medico “sul campo”. Senza considerare che, poiché il problema della dott.ssa era la pratica e non la teoria, le misure ipotizzate dal Giudice (in particolare il percorso CP_1
di aggiornamento professionale, atteso che il training necessariamente implica l'affiancamento ad un collega più esperto…) non sarebbero state utili.
In ogni caso, i testi ( , hanno confermato che la dott.ssa Tes_2 Per_1 Tes_3 CP_1
successivamente alla reintegra, ha continuato a seguire le proprie pazienti in sala parto.
Il giudice, in violazione dell'art. 1227 c.c., ha ritenuto perpetrato ai danni dell'interessata un demansionamento, senza tenere in alcuna considerazione che l'allontanamento della dott.ssa dalle guardie e dalla sala parto costituiva una misura, peraltro già in corso da tempo, CP_1
necessaria per garantire la sicurezza delle pazienti e l'efficienza del servizio, e senza tenere in alcuna considerazione il fatto che la limitazione delle attività assistenziali era dipesa dalla condotta tenuta dalla lavoratrice.
3) CON RIFERIMENTO ALLA EFFETTIVITÀ DELLA REINTEGRAZIONE DELLA
DOTT.SSA PRESSO NELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI CP_1
SUCCESSIVAMENTE AL GIUGNO 2014: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116
C.P.C.. ERRONEA RICOSTRUZIONE DEI FATTI.
Il giudice, sostenendo che le Amministrazioni non hanno dimostrato di aver effettivamente e pienamente reintegrato la dott.ssa a decorrere dal 23.6.2014 in esecuzione della sentenza CP_1
TAR, non ha considerato l'esigua e sporadica presenza in servizio della dott.ssa a causa CP_1 della patologia tumorale che l'aveva colpita nel 2013, come da cartellini presenza (doc. 15).
Una presenza così occasionale avrebbe reso complicato l'affiancamento e non avrebbe consentito alcun proficuo training o percorso professionale alternativo, come ipotizzato dal giudice.
Evidenzia la contraddittorietà della sentenza che da un lato correla il demansionamento alla limitata attività chirurgica e di guardia e dall'altro sostiene che l'Amministrazione, per far fronte al rifiuto di affiancamento da parte della dottoressa avrebbe dovuto valorizzare l'attività CP_1
ambulatoriale che la stessa già pacificamente svolgeva.
14 4) MOTIVO IV. L'ORARIO DI LAVORO DELLA DOTT.SSA CON CP_1
RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI.
VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 5 D.LGS. N. 517/1999, ART. 1, COMMA 2° L. N.
230/2005, ART. 35 L.R. LOMBARDIA N. 33/2009 E SUCC. MODD.. ERRONEA
RICOSTRUZIONE DEI FATTI.
Contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto indimostrata la circostanza per cui la dott.ssa nello svolgimento delle funzioni assistenziali presso l'Ospedale ZZ, aveva CP_1
“beneficiato di una riduzione oraria del 50%”.
I docenti universitari che svolgono anche funzioni assistenziali dedicano a queste ultime il 50% del proprio impegno orario.
Infatti, stante la inscindibilità tra le funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca svolte dal medico universitario ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 517/1999 (così l'art. 1, comma 2° L. n. 230/2005 nonché la L.R Lombardia n. 33/2009), la normativa regionale in materia vigente all'epoca dei fatti prevedeva che “l'impegno orario del personale universitario convenzionato, onnicomprensivo delle tre funzioni (assistenziali, insegnamento e ricerca, ndr), è pari a quello del corrispondente personale ospedaliero” con la precisazione per cui “la presenza nelle strutture aziendali … deve essere pari almeno al cinquanta per cento dell'orario complessivo.” (art. 35 L.R. n. 33/2009, prima della modifica introdotta dalla LR 33/2017, che ha elevato la percentuale dal 50% al 60%)
Quindi il presunto demansionamento ha riguardato al più il 50% del tempo lavorato dalla dott.ssa che pacificamente svolgeva le funzioni di didattica e ricerca. CP_1
Con riferimento alla sentenza definitiva:
1) CON RIFERIMENTO AL DECREMENTO DEL REDDITO SUBITO DALLA DOTT.SSA
SUCCESSIVAMENTE AL 2013: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 CP_1
C.P.C. E DELL'ART. 2697 C.C.. ERRATA RICOSTRUZIONE DEI FATTI
Con il ricorso di primo grado la dott.ssa aveva sostenuto un danno patrimoniale in CP_1
ragione del decremento della retribuzione subita a causa del demansionamento e riteneva dimostrato il dato mettendo a confronto tra i redditi percepiti nel 2008 (€ 60.454 annui ed ulteriori
€ 135.000 annui per la libera professione) e quelli percepiti negli anni 2013/2014. Più precisamente, la riduzione dell'attività clinica aveva comportato una perdita patrimoniale di €
50.000 annui fino al 2012 e di € 70.000 annui nel biennio 2013/2014; ulteriore abbattimento era stato causato dal prepensionamento (1.1.2018), passando da un reddito annuo di € 60.000 ad €
47.000.
15 Quanto all'accertata riduzione di reddito di € 25.000 ribadisce l'assenza di prova da parte della dott.ssa attesa anche l'illeggibilità dei documenti fiscali (doc. 14). CP_1
2) CON RIFERIMENTO ALL'ORARIO DI LAVORO DELLA DOTT.SSA CP_1
VIOLAZIONE DELL'ART. 5 D.LGS. N. 517/1999, DELL'ART. 1, COMMA 2° L. N.
230/2005 E DELL'ART. 35 L.R. LOMBARDIA N. 33/2009 E SUCC. MODD. ERRONEA
RICOSTRUZIONE DEI FATTI.
Ribadisce che la dott.ssa come tutti i docenti universitari dedicava alla funzione CP_1
assistenziale il 50% del suo tempo e quindi il demansionamento riguarderebbe al più detta percentuale.
3) CON RIFERIMENTO ALLA RICONDUCIBILITÀ DEL DECREMENTO DEL REDDITO
DA ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE AL DEMANSIONAMENTO SUBITO
DALLA DOTT.SSA VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C. E DEGLI ARTT. CP_1
2697, 1226 E 1227 C.C.. DEI FATTI. Parte_4
Secondo le sentenze impugnate, la dott.ssa allontanata dalla sala operatoria ed esclusa CP_1
dalle guardie sin dal 2008, avrebbe subito un impoverimento della professionalità le cui ricadute sotto il profilo patrimoniale si sarebbero manifestate 5 anni dopo, tra l'altro in concomitanza con la grave patologia oncologica che l'ha colpita dal gennaio 2013.
Eccepisce l'assenza di prova circa il presunto impoverimento della professionalità.
In ogni caso, come esposto nei motivi di appello precedenti, una volta reintegrata nel 2014 è stata presente fino al dicembre 2015 per soli 46 giorni, a dimostrazione che la riduzione dell'attività libero professionale non è stata determinata dal supposto demansionamento ma dalle problematiche di salute della stessa che si sono aggravate per il sopraggiungere di altre malattie nel
2016 (diagnosi di K endometrio) e nel 2017 (diagnosi K tirodeo).
4) CON RIFERIMENTO ALL'ARCO TEMPORALE PRESO IN CONSIDERAZIONE PER
LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO: VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C. E
DELL'ART. 2697 C.C.. ERRATA RICOSTRUZIONE DEI FATTI.
Censura la sentenza di primo grado per aver correlato, sotto il profilo temporale, il danno patrimoniale al periodo intercorrente “tra il 2013 e l'età pensionabile”.
In particolare, “La pronuncia appare erronea per avere liquidato una somma per un presunto danno patrimoniale correlato al decremento reddituale da libera professione sino all'età pensionabile:
- senza attribuire alcuna rilevanza alle malattie invalidanti sofferte dalla dott.ssa dal CP_1
2013 e negli anni successivi;
16 - senza considerare che la ricorrente ha volontariamente interrotto il proprio rapporto con
l'Università e, conseguentemente, cessato lo svolgimento delle funzioni assistenziali (e della correlata attività libero professionale intramoenia) dal gennaio 2018;
- dando per scontato che la dott.ssa avrebbe continuato a svolgere tale attività per anni, CP_1 peraltro profondendo nella stessa il medesimo impegno e tempo.”
Riconoscendo la somma di € 25.000 per ciascun anno tra il 2013 e il 2023, il giudice non ha considerato che per un intero anno, tra novembre 2014 e novembre 2015, la dott.ssa è CP_1
stata assente per malattia. In detto periodo non sarebbe stata in grado di svolgere alcuna attività e quindi non le può essere riconosciuto alcun danno patrimoniale.
5) CON RIFERIMENTO AL RICONOSCIMENTO DEL DANNO ALL'IMMAGINE ED
ALLA RELATIVA QUANTIFICAZIONE: VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C. E
DEGLI ARTT. 1226 E 2697 C.C.. ERRATA RICOSTRUZIONE DEI FATTI.
Lamenta il riconoscimento del danno all'immagine, non avendo la lavoratrice nulla dedotto e provato sul punto.
6) VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C. E DELL'ART. 2697 C.C.. VIOLAZIONE
DELL'ART. 2909 C.C. E DELL'ART. 324 C.P.C.. VIOLAZIONE DEL GIUDICATO CON
RIFERIMENTO ALLA SENTENZA RESA DAL TAR MILANO N. 1130/2014.
Lamenta da ultimo il riconoscimento dell'indennità integrativa “De Maria”.
La sentenza del TAR, passata in giudicato, ha escluso il diritto a detta indennità. Per riconoscere il risarcimento danni il giudice avrebbe dovuto dare atto della prova dell'ingiustificatezza sostanziale della sospensione;
invece, non ha effettuato sul punto alcuna valutazione né accertamento.
7) CON RIFERIMENTO ALLA LIQUIDAZIONE DEL “DANNO BIOLOGICO
TEMPORANEO”: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C..
Censura la sentenza di primo grado nella parte in cui nella liquidazione del danno biologico temporaneo, ha applicato la “personalizzazione” con l'aumento del 50%, che è possibile solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate dal danneggiato.
Nel caso in esame la lavoratrice non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di elementi di fatto tali da ritenere dovuta una personalizzazione né le ripercussioni sulla vita sociale ritenute dal primo giudice possono desumersi da certificazioni mediche prodotte dalla parte che riportano quanto dichiarato dal paziente.
Le due Amministrazioni si sono costituite nell'ambito dei reciproci appelli, formulando le conclusioni sopra riportate.
17 Anche si è costituita nell'ambito di entrambi gli appelli chiedendone il rigetto e Controparte_1
formulando a sua volta in entrambi appello incidentale per i seguenti motivi (sostanzialmente uguali per entrambi gli appelli incidentali):
1) MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE (RG 61/2024): LE SENTENZE N. 1974/22 E N.
2014/2023 SONO VIZIATE PER OMESSA PRONUNCIA SULLE DOMANDE
RISARCITORIE FORMULATE NEI CONFRONTI DI UNIMI IN RELAZIONE AL
PERIODO DA GENNAIO 2016 A GENNAIO 2018
Il giudice ha apoditticamente circoscritto l'oggetto della controversia al solo “ambito temporale dal 2008 al 31.12.2015”, omettendo di pronunciare in merito alle domande formulate dalla dott.ssa relativamente al successivo periodo dal gennaio 2016 al gennaio 2018 nei riguardi CP_1 dell' , la quale, a differenza dell'Azienda, è sempre rimasta titolare, e partecipe del TE
rapporto di lavoro de quo, anche nel periodo considerato.
2) SECONDO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE ( RG n. 61/2024; nel RG n. 85/2024 corrisponde al primo motivo) LA SENTENZA N. 2014/2023 DEVE ESSERE RIFORMATA,
PER AVER ACCERTATO LE VOCI DI DANNO RISARCIBILE IN MISURA
INFERIORE ALLA LORO COMPROVATA ENTITA'
In particolare:
-danno alla professionalità: il giudice ha considerato che solo nel 2013 vi sia stato un decremento reddituale, invece si è verificato a partire dal 2008 e precisamente, dal 2008 al 2012, € 50.000 annui per 5 anni e così € 250.000, e dal 2013 al 2023, € 50.000 annui per 10 anni e così € 500.000 per un TOT di € 750.000;
-danno all'immagine: il giudice ha considerato solo 20 mesi e non tutto il periodo del demansionamento dal 2008 al 2015 e quindi le spetta € 48.000 (€ 500x96 mesi ) + € 12.500 (€ 500
x 25 mesi) per l'ultimo periodo da gennaio 2016 a gennaio 2018 a carico della sola TE
-danno biologico temporaneo: il giudice ha considerato solo 20 mesi e non tutto il periodo del demansionamento dal 2008 al 2015 per Azienda e fino al 2018 per Università.
Contesta la percentuale del 15% stimata dal CTU inferiore a quella stimata dal proprio CTP pari al
50%.
3) MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE (RG 61/2024; nel RG 85/2024 corrisponde al secondo motivo): LA DOTT.SSA HA DIRITTO A VEDERSI CP_1
RICONOSCERE, RISARCIRE IL DANNO BIOLOGICO PERMANENTE
MEDICALMENTE ACCERTATO
Contesta la CTU che ha escluso un danno biologico permanente per non essere emerso un quadro psicopatologico strutturato stante la difficoltà del CTU di inquadrare i disagi (disadattamento,
18 malessere psichico, tensione ansiosa, malumore, preoccupazione) nelle usuali nosografie psichiatriche. In ogni caso soffrendone ancora significa che trattasi di danno permanente.
La sentenza erra nel seguire la CTU nella parte in cui non ha accertato che il mobbing e il demansionamento abbiano provocato un più accelerato e anomalo decorso delle malattie tumorali
(tumore al cervello nel 2013, recidiva nel 2015, ulteriore intervento tra il 2015 e 2016) che hanno colpito la dott.ssa CP_1
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Va innanzitutto respinto il primo motivo di appello dell . TE
Le doglianze dell' consistono in una sostanziale riproposizione delle argomentazioni TE
svolte in primo grado, prive di un'idonea critica alle argomentazioni del primo giudice che invece questa Corte condivide.
Correttamente il primo giudice ha escluso la violazione del principio del ne bis in idem, considerato che il TAR Lombardia, con la sentenza n. 1497/2020, non ha affrontato il merito delle domande, essendosi limitato ad accertare, atteso il tipo di domande, la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento all'invocato risarcimento dei danni relativi ai lamentati comportamenti vessatori subiti dalla dott.ssa CP_1
Né può escludersi la legittimazione passiva dell' rispetto alle domande risarcitorie se TE
solo si considera che il TAR Lombardia, con la sentenza n. 1130/2014, passata in giudicato, ha espressamente accertato la piena legittimazione passiva dell' atteso che “la TE
determinazione di sospendere la ricorrente dalle funzioni assistenziali di dirigente medico di ginecologia e ostetricia è stata assunta d'intesa tra i due enti che avevano in precedenza deciso il convenzionamento, e, cioè, dall' di e dall'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di CP_3 Pt_1
Perfezionamento. Tanto risulta, oltre che dall'esame degli atti impugnati, altresì dalla stessa memoria difensiva depositata dall'Avvocatura dello Stato in data 15 dicembre 2012, nella quale si dice espressamente che: “Le parti del rapporto convenzionale sono, dunque, le due amministrazioni” (cfr. pag. 13 della memoria succitata).” e, annullati i provvedimenti impugnati, ha condannato entrambe le amministrazioni intimate “a reintegrare pienamente la ricorrente nelle funzioni assistenziali già alla stessa attribuite”.
L'omessa reintegra, lamentata successivamente ed oggetto delle odierne domande risarcitorie, non può quindi che investire anche la responsabilità dell . TE
Da qui anche l'infondatezza del secondo motivo di appello dell , essendo del tutto TE
irrilevante che la dequalificazione professionale, come accertato dal primo giudice, abbia riguardato solo l'attività assistenziale e non anche l'attività didattica e di ricerca.
19 Detto motivo di appello è infondato anche nella parte in cui l' contesta la sussistenza del TE
demansionamento. Lo stesso va però trattato congiuntamente ai quattro motivi di appello formulati dall avverso la sentenza non definitiva che ha accertato la sussistenza del lamentato CP_5
demansionamento.
Va innanzitutto ricordato che “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c” (cfr.
Cass. n. 18871/2018, n. 11503/2022).
Nello specifico la Corte di Cassazione ha precisato che “Il principio di matrice statutaria, introdotto per il lavoro privato dall'art. 2103 cod. civ., a tutela e valorizzazione del bagaglio professionale del lavoratore, non trova applicazione nell'impiego pubblico contrattualizzato, dove prevalgono esigenze di buona amministrazione rispetto alla tutela del diritto alla qualifica, per il quale anche un mutamento di mansioni equiparate potrebbe risultare illegittimo qualora violasse la professionalità acquisita e sarebbe esigibile nei confronti del datore in quanto strumento di protezione della dignità della persona del lavoratore subordinato” (Cass. n. 18817/2018).
Fermi i principi sopra richiamati, pacifico che rientra nelle prerogative del primario assegnare le attività ai medici del reparto per una migliore funzionalità dello stesso, va osservato come la stessa
, nel criticare la sentenza di primo grado, abbia sostenuto di avere nel periodo in esame, dal CP_5
2008 al 2012, rispettato il ruolo dirigenziale della dott.ssa affidandole esclusivamente CP_1
attività ambulatoriali.
Nello specifico, la con l'atto di appello ha ribadito di aver rispettato il ruolo dirigenziale CP_5
della dott.ssa avendo affidato alla stessa “attività proprie dei dirigenti medici, ancorché CP_1
incentrate sull'attività ambulatoriale anziché chirurgica” e di guardia.
Del tutto pacifico, quindi, è che nei periodi in esame la dott.ssa non abbia svolto attività CP_1
chirurgica e di guardia.
A questo punto, al fine di escludere il demansionamento accertato dal primo giudice, la CP_5
avrebbe dovuto provare, da una parte, l'affidamento alla dott.ssa di attività ambulatoriali CP_1
e, dall'altra, l'effettivo svolgimento da parte del medico di dette attività ambulatoriali.
Ebbene, detto onere, pur gravante sull non è stato assolto. CP_7
L'unico riferimento alle attività ambulatoriali asseritamente svolte dalla dott.ssa nel CP_1
corso di tutto il periodo in contestazione, proviene dal teste prof. che, limitatamente al Per_1
20 periodo antecedente al 2012, ha riferito di un fallimentare tentativo di avviare con la dott.ssa prima un master in psicosomatica e poi un ambulatorio per il parto prematuro. CP_1
Pacifico poi che dal 2012 al 2014, in virtù della deliberazione n. 506 del 6.9.2012 adottata dall su proposta del Rettore dell la dott.ssa non abbia CP_7 TE CP_1
svolto alcuna funzione assistenziale propria del dirigente medico di ginecologia e ostetricia a decorrere dal 10.9.2012.
Quanto al periodo successivo alla sentenza del Tar n. 1130/2014 che ha annullato la suindicata deliberazione n. 506 del 6.9.2012, rilevando come rispetto alle lamentate “criticità comportamentali e gravi carenze nelle prestazioni assistenziali” da parte della dott.ssa CP_1
non vi fossero di contro “documenti che diano atto della contestazione formale alla ricorrente di alcuna mancanza effettivamente verificatasi”, alcuna prova è stata offerta dall che si è CP_7
limitata a sottolineare l'assenza di collaborazione della dott.ssa rispetto alle proposte CP_1
dell che comunque non l'avrebbero impegnata nelle attività di guardia e sala operatoria in CP_7
maniera pienamente corrispondente alle sue competenze dirigenziali.
L continua a giustificare il proprio operato, consistito nel non aver assegnato attività CP_7
assistenziali alla dott.ssa in ragione di un'asserita mancata collaborazione da parte di CP_1
quest'ultima ma rispetto alla quale l è rimasta del tutto inerte, non adottando alcun CP_7
provvedimento nei confronti della dott.ssa preferendo piuttosto lasciarla inattiva. Da qui CP_1
anche l'irrilevanza delle assenze della dott.ssa successivamente al giugno 2014. CP_1
Del tutto infondato è anche il quarto motivo di appello avverso la sentenza non definitiva e la sentenza definitiva formulati da secondo cui l'accertato demansionamento RT
avrebbe al più riguardato il 50% del tempo lavorato dalla dott.ssa che pacificamente CP_1
svolgeva anche le attività di didattica e ricerca, con conseguente quantificazione del danno nella medesima percentuale.
La critica non investe le argomentazioni del primo giudice secondo cui risultava in maniera documentale come la dott.ssa fosse una ricercatrice a tempo pieno e come dalla delibera CP_1
di attribuzione di funzioni assistenziali e dalla convenzione con l'ente ospedaliero non risultasse che la stessa beneficiava di una riduzione oraria.
A ciò va aggiunto che la normativa regionale richiamata dall'Azienda, e precisamente l'art. 35
L.R. n. 33/2009, prevede per il personale universitario convenzionato un impegno orario uguale o almeno pari al 50% di quello del personale ospedaliero. La regola, quindi, è che l'impegno orario sia uguale a quello del personale ospedaliero, al più non inferiore al 50%.
21 Era onere, quindi, dell'Azienda dimostrare che l'impegno della dott.ssa fosse stato in CP_1
concreto pari al 50%. Prova che non è stata fornita.
Passando ai motivi degli appelli principali e dell'appello incidentale avverso la quantificazione del danno patrimoniale, come operata con la sentenza definitiva, va innanzitutto ricordato che “In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, di natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (Nella specie, la S.C. ha qualificato in termini di demansionamento, fonte di danno risarcibile, l'assegnazione, ad un dirigente medico, del solo incarico di responsabile del progetto di informatizzazione del pronto soccorso, con esclusione dell'esercizio della professione medica)” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 19778/2014); e ancora che “Il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di forzata inattività il dipendente, pur se non caratterizzato da uno specifico intento persecutorio ed anche in mancanza di conseguenze sulla retribuzione, viola
l'art. 2103 c.c., sussistendo in capo al lavoratore non solo il dovere ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa, costituendo il lavoro non solo uno strumento di guadagno, ma anche una modalità di esplicazione del valore professionale e della dignità di ciascun cittadino;
ne consegue che la forzata inattività del lavoratore determinata dal datore di lavoro comporta un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con una indubbia dimensione patrimoniale che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa” (Cass. S.L. Ordinanza n. 31182/2021).
Nel caso in esame, ad aver inciso in maniera negativa e determinante sulla professionalità della dott.ssa tanto da far insorgere un danno meritevole di risarcimento, è senza dubbio la CP_1
totale esclusione dalle attività assistenziali nel periodo dal 10.9.2012 al 23.6.2014.
L'esclusione totale dalle attività assistenziali, la durata di detta esclusione ed il comportamento aziendale volutamente elusivo dell'ordine di reintegra del TAR di cui alla sentenza n. 1130/2014, hanno comportato obiettivamente un impoverimento della capacità professionale della dott.ssa e l'impossibilità di acquisirne una maggiore, con progressiva perdita delle conoscenze CP_1
acquisite.
22 Tutti questi elementi da una parte comprovano l'esistenza di un danno patrimoniale e dall'altra consentono una valutazione equitativa dello stesso che a parere del Collegio, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, può essere individuata nella percentuale pari ad un terzo della retribuzione mensile percepita prima della sospensione dalle attività assistenziali disposta con la deliberazione n. 506 del 6.9.2012, moltiplicata per i 20 mesi per i quali è durata l'esclusione totale dalle attività assistenziali.
Ritiene il Collegio che il parametro del decremento del reddito relativo all'attività professionale, per un periodo di 10 anni, dal 2013 all'età pensionabile, utilizzato dal primo giudice, sia del tutto aleatorio, considerato che l'andamento, la continuità e la durata di una professione privata dipende da molteplici fattori soggettivi e oggettivi, questi ultimi legati in particolare all'assenza di certezze che dominano il mercato della libera professione.
Nell'ambito di detta valutazione non possono poi ignorarsi i seri problemi di salute che hanno colpito la dott.ssa successivamente al giugno 2014, costringendola a lunghe assenze dal CP_1
lavoro, impedendole quindi di svolgere anche la libera professione.
In ragione delle considerazioni sopra espose deve ritenersi anche l'infondatezza della censura formulata dalla dott.ssa secondo cui il danno alla professionalità avrebbe dovuto essere CP_1
calcolato a decorrere dal 2008.
Quanto al danno all'immagine va ricordato come lo stesso non possa considerarsi sussistente in re ipsa ma vada allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento.
Nel caso in esame la dott.ssa non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, non CP_1
potendo detto danno essere riconosciuto, come invece ha fatto il primo giudice, in ragione della mera esclusione dall'attività assistenziale per 20 mesi.
In tal senso va quindi accolto il quinto motivo di appello avverso la sentenza definitiva formulato dall . RT
Quanto all'indennità integrativa “De Maria”, la stessa è stata correttamente riconosciuta dal primo giudice.
Trattasi infatti di indennità prevista dall'art. 31 del DPR 761/79 e che spetta in ragione dello svolgimento dell'attività assistenziale.
Nel caso in esame, come affermato anche dal TAR con la sentenza n. 1130/2014, il mancato svolgimento da parte della dott.ssa dell'attività assistenziale per fatto imputabile CP_1
all ed all'Università comporta il relativo risarcimento del danno in favore della dott.ssa CP_5
Va quindi respinto il sesto motivo di appello avverso la sentenza definitiva formulato CP_1
dall . RT
23 Va invece accolto il settimo motivo di appello avverso la sentenza definitiva formulato dall
[...]
relativo al riconosciuto aumento del 50% a titolo di personalizzazione nella CP_7
liquidazione del danno biologico temporaneo.
È principio reiteratamente affermato dalla Corte di Cassazione, quello secondo cui, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento (Cass.
07/05/2018, n. 10912; Cass. 30/10/2018, n. 27482; Cass. 11/11/2019, n.28988; Cass. 04/03/2021,
n. 5865).” (cfr. Cass. Ordinanza n. 31681/2024).
Nel caso in esame non risultano allegate e provate dalla dott.ssa quelle circostanze CP_1
specifiche ed eccezionali, che rendono il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età, risarcite dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari. Né ne ha dato contezza il giudice di primo grado.
L'accoglimento del motivo di appello dell relativo alla quantificazione del RT
danno alla professionalità nonché del quinto e settimo motivo sopra indicati, comporta il rigetto del secondo motivo di appello incidentale formulato dalla dott.ssa nell'ambito del RG CP_1
61/2024 e del primo motivo di appello incidentale formulato dalla dott.ssa nell'ambito CP_1
del RG 85/2024.
Passando all'esame degli altri motivi di appello incidentale formulati dalla dott.ssa CP_1
destituito di fondamento è il primo motivo di appello incidentale formulato nell'ambito del RG n.
61/2024 e relativo alla lamentata omessa pronuncia in ordine alla responsabilità dell'Università e conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale in relazione al periodo gennaio
2016-gennaio 2018.
Ed invero, in primo grado il danno riconosciuto per l'accertato demansionamento è stato ancorato al periodo durante il quale la dott.ssa è stata sospesa dalle funzioni assistenziali con CP_1
deliberazione n. 506 del 6.9.2012.
Con riferimento a detto periodo il giudice, come argomentato nella sentenza definitiva, ha accertato la responsabilità dell' dell , avendo le stesse agito sempre Controparte_17 TE
24 in concerto tra loro, condividendo reciprocamente gli atti di ciascuna, come risulta dalla deliberazione n. 506 del 6.9.2012 e dalla comunicazione del Rettore dell' del TE
26.10.2021, ed ha per tali motivi non solo ritenuto le due convenute ugualmente responsabili ma ha anche espressamente escluso la manleva rivendicata dall' nei confronti della TE [...]
. Da qui l'infondatezza del secondo motivo di appello dell' . CP_7 TE
Quanto alla quantificazione del danno, il primo giudice ha escluso il periodo successivo al
31.12.2015 in quanto, a decorrere dall'1.1.2016, era cambiata la gestione dell'Ospedale ZZ dove lavorava la dott.ssa afferendo la struttura alla ASST Fatebenefratelli Sacco. CP_1
Quest'ultima Azienda non è stata chiamata in causa ed alcuna domanda risarcitoria è stata formulata nei confronti della stessa con riferimento ai fatti verificasti nel periodo successivo al
31.12.2015.
Non è stato quindi accertato, ma nemmeno era stato chiesto, se l'Università, quanto alla gestione del rapporto lavorativo della dott.ssa avesse agito anche per il periodo successivo al CP_1
31.12.2015 di concerto con la nuova Azienda . Presupposto questo indispensabile per CP_7
un'eventuale condanna risarcitoria anche dell . TE
Parimenti infondati sono il secondo motivo di appello incidentale formulato dalla dott.ssa nell'ambito del RG n. 85/2024 ed il terzo motivo di appello incidentale formulato dalla CP_1
dott.ssa nell'ambito del RG n. 61/2024 relativi entrambi al mancato accoglimento da CP_1
parte del primo giudice della domanda di risarcimento di un danno biologico permanente.
Va innanzitutto ricordato che “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento,
e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” ( cfr. Cass. n. 22930/2015; nello stesso senso Cass. Ordinanza
n.1815/2015).
Nel caso in esame, le critiche formulate dall'appellante incidentale in realtà ripropongono le censure già mosse in primo grado alle argomentazioni del CTU cui invece ha aderito il primo giudice dando atto della coerenza delle stesse con la scienza medica del settore.
Non si ravvisano quindi elementi nuovi idonei a confutare le motivazioni del primo giudice.
25 La reciproca soccombenza che comunque vede parzialmente vittoriosa la dott.ssa CP_1
giustifica la compensazione per metà delle spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo
(€12.000 per il primo grado + € 8.000 per l'appello = € 20.000:2), ai sensi del DM 10.3.14 n. 55, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'attività istruttoria svolta in primo grado.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale Controparte_1 dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n. 115/2002 e succ. mod.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza non definitiva n. 1974/2022 e della sentenza definitiva n.
2104/2023 del Tribunale di Milano ridetermina le somme dovute in favore di Controparte_1
nei termini seguenti: € 8.910 a titolo di danno biologico temporaneo;
la somma pari ad 1/3 della retribuzione mensile percepita prima della sospensione disposta con decorrenza 10.9.2012, per 20 mesi a titolo di danno patrimoniale;
€ 42.000 a titolo di indennità “De Maria”; oltre accessori come determinati con la sentenza di primo grado.
Rigetta le ulteriori domande di cui al ricorso di primo grado.
Conferma le restanti statuizioni di merito e la statuizione in ordine alle spese di CTU.
Compensa per metà le spese del doppio grado e condanna
[...]
e alla RT TE
rifusione in solido della restante metà che liquida in € 10.000,00 oltre accessori di legge.
Sussistono nei confronti di i presupposti per il versamento dell'ulteriore Controparte_1 contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n. 115/2002 e succ mod.
Milano, 3.10.2024
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Rosaria Cuomo Giovanni Picciau
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza non definitiva n. 1974/2022 e la sentenza definitiva n. 2104/2023 del Tribunale di Milano (est. dott.ssa Paola Ghinoy), promossa
DA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Manuela TE
Tresoldi, Simona Fusar Bassini, Eloise Nantista ed elettivamente domiciliata in , via Festa Pt_1
del Perdono 7, presso la sede legale dell' TE
appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Lamberti, Giuseppe Controparte_1
Cucurachi, Angelo Melpignano, Andrea Ceppitelli ed elettivamente domiciliata in , Foro Pt_1
Bonaparte 70, presso lo studio dei difensori appellata-appellante incidentale
E
rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Annalisa Avolio, elettivamente domiciliata in , V.le Gian Galeazzo 16, Pt_1
presso lo Studio Legale Avolio e Associati appellata
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
RG 61/202
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
1 Voglia l'Ill.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, previe le declaratorie del caso e di legge, in accoglimento delle difese e del gravame qui proposto, in riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Milano - Sez. Lavoro, n. 1974 emessa il
31/08/2022 e della sentenza definitiva del Tribunale di Milano - Sez. Lavoro, n. 2104 emessa il
07/06/2023 e depositata in data 25/07/2023, nel procedimento RG n. 1081/2021 così provvedere:
a) In via pregiudiziale e/o preliminare: in accoglimento dell'eccezione di giudicato amministrativo, dichiarare il ricorso di I grado proposto dalla Dott.ssa inammissibile e/o Controparte_1 improcedibile o come meglio, per violazione del ne bis in idem nei confronti dell' TE
, con ogni conseguente provvedimento del caso e di legge, ivi inclusa
[...] l'estromissione dell' dal giudizio;
b) Nel merito: rigettare tutte le domande proposte dalla CP_3 Dott.ssa nei confronti dell' , per difetto di Controparte_1 TE legittimazione passiva rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con ogni conseguente provvedimento del caso e di legge, ivi inclusa l'estromissione dell' dal giudizio;
c) Sempre CP_3 nel merito: rigettare tutte le domande proposte dalla Dott.ssa nei confronti Controparte_1 dell' , siccome totalmente infondate in fatto e in diritto e TE comunque non provate;
d) Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande nei confronti dell' , dichiarare TE tenuta a manlevare e tenere indenne l' Controparte_4 TE da ogni e qualsiasi onere conseguente;
e) Nel merito, in via ulteriormente subordinata: previo accertamento del diverso grado di responsabilità dell' e TE dell' , dichiarare la maggiore responsabilità Controparte_4 dell' e per l'effetto condannarla al pagamento di ogni e qualsiasi onere in misura maggiore CP_5 proporzionalmente al maggiore grado di responsabilità; f) Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande risarcitorie, ricalcolare il quantum per tutti i motivi di cui al presente atto.
g) In ogni caso, in esito alla riforma della sentenza di I grado: condannare la Dott.ssa CP_1 alla restituzione immediata di quanto già percepito dall'appellante da parte dell' TE
, che non si è sottratta all'esecuzione del pagamento con riserva di ripetizione.
[...]
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori.
appellante incidentale Controparte_1
In via principale: Respingere integralmente il ricorso in appello avversario, confermando i capi delle sentenze n. 1974/22 e 2014/2023 del Tribunale di Milano dallo stesso impugnati salvo che per quanto determina l'accoglimento dei motivi di appello incidentale formulati dalla Dott.ssa
CP_1
In via di appello incidentale, in parziale riforma delle sentenze n. 1974/22 e 2014/2023 del
Tribunale di Milano: accertare e dichiarare che la Dott.ssa in nesso causale con le CP_1 condotte lesive di e nei relativi confronti, ha subito un danno alla professionalità CP_5 CP_6 patrimoniale e non patrimoniale, dell'entità e durata indicate nel par. 6.2; e per l'effetto condannare e RT
, in persona del rispettivo legale rappresentante pro CO tempore, in solido tra loro, a versare alla Dott.ssa a titolo di risarcimento di tale danno CP_1 l'importo di Euro 750.000,00, o quello determinato nella diversa misura ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare che la Dott.ssa in nesso causale con le condotte lesive di e CP_1 CP_5 ei relativi confronti, ha subito un danno all'immagine, dell'entità e durata indicate nel par. CP_6 6.3; e per l'effetto condannare RT
e , in persona del rispettivo legale
[...] CO rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a versare alla Dott.ssa a titolo di CP_1 risarcimento di tale danno l'importo di Euro 48.000,00, o quello determinato nella diversa misura ritenuta di giustizia;
e condannare la sola anche per CO
2 l'ulteriore importo di Euro 12.000,00, o quello determinato nella diversa misura ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare che la Dott.ssa in nesso causale con le condotte lesive di e CP_1 CP_5 ei relativi confronti, ha subito un danno biologico temporaneo, dell'entità e durata indicate CP_6 nel par. 6.4; e per l'effetto condannare RT
e , in persona del rispettivo legale
[...] CO rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a versare alla Dott.ssa a titolo di CP_1 risarcimento di tale danno l'importo di Euro 217.540,00, o quello determinato nella diversa misura ritenuta di giustizia;
e condannare la sola anche per CO l'ulteriore importo di Euro 56.560.00, o quello determinato nella diversa misura ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare che la Dott.ssa in nesso causale con le condotte lesive di e CP_1 CP_5 ei relativi confronti, ha subito un danno biologico permanente, dell'entità e durata indicate CP_6 nel par. 7 e relativi sottoparagrafi;
e per l'effetto condannare
[...]
e , in RT CO persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a versare alla Dott.ssa a titolo di risarcimento di tale danno l'importo di Euro 357.217,00, o quello determinato CP_1 nella diversa misura ritenuta di giustizia.
In subordine: confermare integralmente la sentenza n. 1974/22 e la sentenza n. 2014/2023 del Tribunale di
Milano.
Il tutto oltre a rivalutazione ed interessi su tutti gli importi di cui sopra, dalla data della maturazione al saldo.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite.
Controparte_2 perché voglia, l'adita Corte d'Appello respingere la domanda di manleva proposta dall' TE nei confronti dell' confermando -nell'ipotesi di rigetto dell'appello proposto RT dall' e/o dall' avverso le sentenze n. 1974/2022 e n. 2014/2023, del CP_3 RT
Tribunale di Milano (Sez. Lavoro, dott.ssa Ghinoy)- la condanna in via solidale tra le originarie convenute per i danni derivati alla dott.ssa dal denunciato demansionamento. Con CP_1 vittoria di spese e onorari.
RG 85/2024
Controparte_2 perché voglia, l'adita Corte d'Appello respingere l'originario ricorso proposto dalla dott.ssa ovvero, in via di subordine e salvo gravame, ridurre per quanto di ragione il Controparte_1 risarcimento, per danni patrimoniali e non patrimoniali, spettante alla dott.ssa CP_1
Nell'auspicato caso di accoglimento, in toto o per quanto di ragione, dell'appello, si CHIEDE che la dott.ssa sia condannata a restituire gli importi alla stessa corrisposti Controparte_1 dell' in esecuzione delle pronunce appellate. RT
In ogni caso con condanna della dott.ssa alla rifusione delle spese di lite di entrambi i CP_1 gradi di giudizio.
appellante incidentale Controparte_1
In via principale:
Respingere integralmente il ricorso in appello avversario, confermando i capi delle sentenze n. 1974/22 e 2014/2023 del Tribunale di Milano dallo stesso impugnati salvo che per quanto determina l'accoglimento dei motivi di appello incidentale formulati dalla Dott.ssa CP_1
In via di appello incidentale, in parziale riforma delle sentenze n. 1974/22 e 2014/2023 del
Tribunale di Milano:
3 accertare e dichiarare che la Dott.ssa in nesso causale con le condotte lesive di e CP_1 CP_5 nei relativi confronti, ha subito un danno alla professionalità patrimoniale e non CP_6 patrimoniale, dell'entità e durata indicate nel par. 5.2; e per l'effetto condannare RT
e , in persona del rispettivo legale
[...] CO rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a versare alla Dott.ssa a titolo di CP_1 risarcimento di tale danno l'importo di Euro 750.000,00, o quello determinato nella diversa misura ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare che la Dott.ssa in nesso causale con le condotte lesive di e CP_1 CP_5 ei relativi confronti, ha subito un danno all'immagine, dell'entità e durata indicate nel par. CP_6
5.3; e per l'effetto condannare RT
e , in persona del rispettivo legale
[...] CO rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a versare alla Dott.ssa a titolo di CP_1 risarcimento di tale danno l'importo di Euro 48.000,00, o quello determinato nella diversa misura ritenuta di giustizia;
e condannare la sola anche per CO l'ulteriore importo di Euro 12.000,00, o quello determinato nella diversa misura ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare che la Dott.ssa in nesso causale con le condotte lesive di e CP_1 CP_5 ei relativi confronti, ha subito un danno biologico temporaneo, dell'entità e durata indicate CP_6 nel par. 6.4; e per l'effetto condannare RT
e , in persona del rispettivo legale
[...] CO rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a versare alla Dott.ssa a titolo di CP_1 risarcimento di tale danno l'importo di Euro 217.540,00, o quello determinato nella diversa misura ritenuta di giustizia;
e condannare la sola anche per CO
l'ulteriore importo di Euro 56.560.00, o quello determinato nella diversa misura ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare che la Dott.ssa in nesso causale con le condotte lesive di CP_1
e ei relativi confronti, ha subito un danno biologico permanente, dell'entità e durata CP_5 CP_6 indicate nel par. 6 e relativi sottoparagrafi;
e per l'effetto condannare
[...]
e RT CO
, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a versare
[...] alla Dott.ssa a titolo di risarcimento di tale danno l'importo di Euro 357.217,00, o quello CP_1 determinato nella diversa misura ritenuta di giustizia. In subordine: confermare integralmente la sentenza n. 1974/22 e la sentenza n. 2014/2023 del Tribunale di
Milano.
Il tutto oltre a rivalutazione ed interessi su tutti gli importi di cui sopra, dalla data della maturazione al saldo. Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite.
TE
Voglia l'Ill.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, previe le declaratorie del caso e di legge, in accoglimento delle difese (e del gravame qui proposto), in riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Milano - Sez. Lavoro, n. 1974 emessa il
31/08/2022 e della sentenza definitiva del Tribunale di Milano - Sez. Lavoro, n. 2104 emessa il
07/06/2023 e depositata in data 25/07/2023, nel procedimento RG n. 1081/2021 così provvedere:
a) In via pregiudiziale e/o preliminare: in accoglimento dell'eccezione di giudicato amministrativo, dichiarare il ricorso di I grado proposto dalla Dott.ssa inammissibile e/o Controparte_1 improcedibile o come meglio, per violazione del ne bis in idem nei confronti dell' TE
, con ogni conseguente provvedimento del caso e di legge, ivi inclusa
[...] l'estromissione dell' dal giudizio;
b) In rito: riunire il presente procedimento con quello RG CP_3
n. 61/2024 promosso sempre aventi codesta Corte di Appello Sez. Lavoro, e così acquisire i
4 documenti di Parte Ateneo contenuti nei fascicoli di I e II grado, già depositati nel procedimento al quale ci si richiama integralmente, e che in ogni caso sono ridepositati nel presente giudizio;
c)Nel merito: accogliere l'appello incidentale proposto per tutti in motivi in fatto e in diritto di cui al presente atto, e per l'effetto: rigettare tutte le domande proposte dalla Dott.ssa CP_1 nei confronti dell' , per difetto di legittimazione passiva
[...] TE rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con ogni conseguente provvedimento del caso e di legge, ivi inclusa l'estromissione dell'Ateneo del giudizio;
d) Sempre nel merito: rigettare tutte le domande proposte dalla Dott.ssa nei Controparte_1 confronti dell' , siccome totalmente infondate in fatto e in diritto e TE comunque non provate;
e) Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande nei confronti dell' , dichiarare tenuta TE [...]
a manlevare e tenere indenne l' da ogni e qualsiasi Controparte_4 TE onere conseguente;
f) Nel merito, in via ulteriormente subordinata: previo accertamento del diverso grado di responsabilità dell' e dell' TE Controparte_4
, dichiarare la maggiore responsabilità dell' e per l'effetto condannarla al
[...] CP_5 pagamento di ogni e qualsiasi onere in misura maggiore proporzionalmente al maggiore grado di responsabilità;
g) Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande risarcitorie, ricalcolare il quantum per tutti i motivi di cui al presente atto.
h) In ogni caso, in esito alla riforma della sentenza di I grado: condannare la Dott.ssa CP_1 alla restituzione immediata di quanto già percepito dall'appellante da parte dell' TE
.
[...]
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori.
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi depositati in data 19.1.2024 (RG n. 61/2024) e in data 25.1.2024 (RG n.
85/2024), l' e l TE Controparte_2
hanno impugnato la sentenza non definitiva n. 1974/2022 e la sentenza definitiva n.
[...]
2014/2023 del Tribunale di Milano che ha accertato il demansionamento subito da CP_1
nello svolgimento delle funzioni assistenziali di dirigente medico assegnata alla struttura
[...]
complessa di e ha condannato Controparte_9
l' , in solido con l' TE Controparte_10
, al risarcimento dei danni patiti per effetto del demansionamento per la somma
[...] complessiva di € 315.365, calcolata al valore attuale, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22, co. 36, L. n. 724 del 23.12.1994, dalla data sella sentenza al saldo, nonché alla rifusione in solido delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 12.000,00, oltre accessori, rimborso CU e spese di CTU.
Con il ricorso di primo grado, dimessasi volontariamente con decorrenza Controparte_1
1.1.2018, esponeva quanto segue:
5 - di essere stata alle dipendenze dell' di fino al 31.12.2017, con qualifica di TE Pt_1
ricercatrice. che aveva ricoperto a far data dal 01/01/2004 presso la Facoltà di Medicina e Pt_2
Chirurgia, I Clinica Ostetrico Ginecologica - Dipartimento di scienze cliniche e di comunità, operante in regime di convenzione presso l'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di
Perfezionamento, Ospedale ZZ;
-di aver ottenuto dal 16 giugno 2004 funzioni assistenziali di dirigente medico di ostetricia e
Con ginecologia presso la stessa;
- di aver subito a partire dal 2008, in concomitanza con l'assunzione da parte del prof. Per_1
della direzione della , continue condotte discriminatorie fino allo Parte_3
svuotamento delle mansioni, culminate con la deliberazione n. 506 del 6.9.2012, con la quale il direttore generale della decideva, su proposta del Rettore dell' di CP_12 TE
sospendere la ricorrente dalle funzioni assistenziali di dirigente medico di ginecologia e ostetricia a decorrere dal 10.9.2012. Per effetto di tale provvedimento non le veniva più riconosciuta l'integrazione stipendiale prevista dall'art. 31 del D.P.R. n. 761/79, e rimaneva pressoché inattiva;
-il TAR Lombardia, con sentenza n. 1130/2014, passata in giudicato, annullava la suddetta delibera e ordinava la reintegra della dott.ssa nella propria posizione lavorativa. Le CP_1
Amministrazioni convenute si conformavano solo formalmente a tale pronuncia, essendo il reinserimento di fatto impedito dalla persistente condotta vessatoria del primario prof. Per_1
-il TAR Lombardia, con sentenza n. 1497/2020, dichiarava inammissibile, per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, il ricorso volto ad ottenere il risarcimento dei danni quale conseguenza dei comportamenti vessatori subiti prima e dopo la sentenza del TAR n.
1130/2014;
-chiedeva, quindi, di accertare una condotta di demansionamento risalente agli anni 2008-2017, integrante anche gli estremi del mobbing e/o dello straining, attribuita alle resistenti ed al Prof.
nonché in asserita violazione della sentenza del TAR n. 1130/2014 di reintegra CP_13
nel proprio posto di lavoro, con condanna delle Amministrazioni al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati complessivamente in € 1.440.000,00.
Il Tribunale in via preliminare:
-respingeva l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' , evidenziando come la TE
giurisdizione del Giudice del Lavoro fosse stata espressamente statuita dal TAR con la sentenza n.
1487 del 2020 in relazione all'intera domanda risarcitoria e quindi con riferimento anche all' ; TE
6 -respingeva l'eccezione di violazione del ne bis in idem sollevata dall' , posto che la TE
sentenza n. 1497/2020 del TAR Lombardia si era limitata a declinare la propria giurisdizione sulle domande formulate dalla ricorrente senza entrare nel merito;
-accoglieva il rilievo sollevato dall'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di limitare un'eventuale responsabilità dei danni solo fino alla data del 31.12.2015, poiché dell'1.1.2016 l'Ospedale ZZ era afferito all'A.O.I.C.P. divenuto nei cui RT
confronti non era stata avanzata alcuna domanda.
Nel merito, premesso che pacificamente la dott.ssa già dipendente dell'Università, CP_1
inquadrata nel ruolo di ricercatore confermato, settore Med/40 Ginecologia e Ostetricia, afferente al Dipartimento di Scienze Cliniche e Comunità, con provvedimento del 7 giugno 2004, assunto dall'Azienda Ospedaliera di intesa con l'Università, ai sensi dell'art. 5, c 2, d.lgs. n. 517/1999
(Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge
30 novembre 1998 n. 419), otteneva l'attribuzione delle funzioni assistenziali di dirigente medico a tempo pieno con decorrenza dal 16 giugno 2004 (doc. 2 ) e veniva assegnata alla TE
Struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero ZZ di , diretta Pt_1 all'epoca dal prof richiamato l'art. 8 del Regolamento doveri accademici UNIMI “attività Per_2 assistenziale”; tanto premesso:
- quanto all'articolazione oraria dell'attività della dott.ssa accertava l'attività a tempo CP_1
pieno della predetta, come da delibera di attribuzione delle funzioni assistenziali (all. 1 nel deposito complementare del 15.10.2021), non risultando una riduzione oraria come sostenuto invece dall'Azienda Ospedaliera;
- quanto all'articolazione qualitativa delle mansioni, premesso che il principio di integrazione tra assistenza, didattica e ricerca, prevista dalla legge n. 517 del 1999 per i docenti universitari nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura, comporta la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo allo svolgimento delle relative funzioni come risultante dall'art. 5, c. 2, d.l.gs. n.
517/1999 (Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419), accertava lo svolgimento da parte della dott.ssa CP_1
per il periodo dal 2008 al 31.12.2015, delle attività didattiche e di ricerca coerenti con il suo ruolo e professionalità;
-quanto alle attività assistenziali, accertava invece un demansionamento della ricorrente con riferimento al periodo denunciato dal 2008 al 2015 che aveva riguardato “la sensibile limitazione rispetto ai Colleghi di pari qualifica e posizione delle attività assistenziali, con particolare
7 riguardo alle attività di guardia e sala operatoria (quest'ultima con esclusione dei pazienti personali) e l'esclusione totale dalle stesse nel periodo dal 10.9.2012 al 23.6.2014.”
La limitazione e poi l'esclusione dalle attività assistenziali, secondo il giudice, trovava conferma nelle stesse produzioni di parte convenuta.
In particolare:
-nei turni di guardia dal 2009/2012 la dott.ssa non compariva mai come da doc. 4 CP_1
prodotto dalla stessa CP_5
-l'inserimento nei turni di guardia e sala operatoria era stato oggetto di plurime valutazioni che ne manifestavano la problematicità come emergeva dai documenti 7, 8 e 9 prodotti dall , TE
dai quali risultava che la dott.ssa dopo un primo inserimento nei turni in affiancamento CP_1
per 6/8 mesi, era stata poi definitivamente esclusa dai turni ed aveva subito il mancato pieno inserimento nelle attività fino all'allontanamento dai turni di guardia dal 2011;
-la nota del 5 settembre 2012 con la quale il Magnifico Rettore dell' TE
proponeva alla la temporanea sospensione della dott.ssa dallo
[...] CP_12 CP_1
svolgimento delle funzioni assistenziali all'interno dell'U.O. di ginecologia e ostetricia;
-la deliberazione n. 506 del 6 settembre 2012 dell con la quale veniva disposta la CP_14 CP_12
sospensione della ricorrente dalle funzioni assistenziali di dirigente medico di ginecologia e ostetricia e dalla corresponsione dell'integrazione stipendiale prevista dall'art. 31 del DPR 761/79;
-la nota del 26 ottobre 2012 con la quale il Magnifico Rettore dell TE
chiedeva alla di adibire la dott.ssa "a funzioni assistenziali limitate allo CP_12 CP_1
svolgimento di prestazioni ambulatoriali divisionali e specialistiche, con tassativa esclusione quindi delle attività che implicano la frequentazione dei reparti di degenza";
-la sentenza del TAR n. 1130/2014, passata in giudicato, di annullamento del provvedimento con il quale la dott.ssa era stata sospesa dalle funzioni assistenziali a far data dal 10.09.2012, CP_1
disponendone la rintegrazione in maniera piena nelle funzioni assistenziali già alla stessa attribuite.
-la nota del 17.6.2014 (oltre un mese dopo la sentenza TAR del 2.5.2014) con la quale la dott.ssa veniva invitata a riprendere lo svolgimento delle funzioni assistenziali presso lo CP_1 [...]
del P.O. ZZ a decorrere dal 23.6.2014 ed a prendere contatti con il Parte_3
Con prof. per le opportune direttive. Con provvedimento n. 395 del 20.6.2014 l' disponeva Per_1
la reintegra della dott.ssa nelle funzioni. CP_1
A fronte della reintegra formale, secondo il giudice, le convenute non avevano dimostrato l'effettivo reintegro nelle piene funzioni assistenziali.
Infatti, dalle deposizioni del prof. e del teste era emerso che “fu in un primo Per_1 Tes_1
tempo tentato il reinserimento nei turni di guardia in affiancamento, ma che alla resistenza della
8 dott.ssa non si reagì, come sarebbe stato necessario per adempiere al giudicato CP_1 amministrativo, con l'azionamento di strumenti per renderlo effettivo, quali eventualmente un percorso di aggiornamento professionale e training per colmare il gap temporale, con successiva verifica dei risultati. Neppure si percorse fattivamente e costruttivamente la via di valorizzare le capacità e la professionalità della ricorrente in attività ambulatoriali divisionali o specialistiche”.
Il giudice ha invece escluso la sussistenza di ulteriori atti di demansionamento e mobbing lamentati in ricorso.
In particolare, in ordine alle lamentele circa:
-l'assenza di supporto logistico -non aveva stanza e un pc collegato alla rete dell'ospedale-: è sconfessata dalle dichiarazioni dei testi e Per_1 Tes_1
-la mancata attivazione della carta SIM: era onere della stessa dott.ssa attivarla come CP_1
riferito dal teste Per_1
-la rimozione dal sito del reparto del numero di telefono della dott.ssa detto inserimento CP_1
non era consentito dal protocollo in vigore;
-il cambio dei turni per la settimana successiva senza avvisare la dott. il prof. CP_1 Per_1 le aveva spiegato di “portare pazienza con spirito collaborativo”, per cui non vi era alcun intento persecutorio;
-l'erronea predisposizione di un verbale di dimissioni di una paziente: la lettera del 20 ottobre del prof. che qualificava grave l'errore della dott.ssa consistito nell'aver Per_1 CP_1 consegnato ad una paziente il verbale con il nome di un'altra paziente, non è espressione di un comportamento persecutorio stante la gravità del fatto;
-l'esclusione della foto della dott.ssa dal sito del servizio di diagnosi prenatale: il prof. CP_1
aveva spiegato che nella foto del servizio rientrava soltanto chi si occupava in modo Per_1
specifico di diagnosi prenatale e invasiva, e tra questi non vi era la dott.ssa CP_1
In definitiva, secondo il giudice era emersa “un'effettiva limitazione e svuotamento di compiti nell'attività assistenziale, nei termini sopra descritti, come sottoutilizzazione della dott.ssa senza messa a profitto della sua professionalità. Tale limitazione è emersa nella sua CP_1
oggettività, mentre non ne è emersa una motivazione soggettiva estromissiva o persecutoria, da parte del prof. o della direzione aziendale.” Per_1
Spettava quindi alla dott.ssa un risarcimento del danno, indipendentemente dall'assenza CP_1
di un intento persecutorio o vessatorio, stante il diritto dei professori universitari delle facoltà di medicina e chirurgia allo svolgimento dell'attività didattica e assistenziale, e stante il dovere del datore di lavoro di impiegare il dipendente nell'attività per la quale è stato assunto, pena la violazione dell'art. 2103 c.c..
9 Con la sentenza definitiva, previa CTU, accertava un danno biologico di natura esclusivamente transitoria, meglio declinabile in termini di inabilità temporanea al 15% e per un periodo di un anno e otto mesi, e applicati i valori aggiornati al 2021 elaborati dall'Osservatorio del Tribunale di
Milano “che individua in € 99 il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta (distinguendo la componente per danno biologico/dinamico-relazionale, indicata in € 72, e quella per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, indicata in € 27)”, liquidava il danno al valore attuale in “€ 8.910
(20x30x14,85) con aumento del 50%, (4.455) per un totale di € 13.365, in considerazione delle prodotte certificazioni mediche che dimostrano una ripercussione della sofferenza psichica sulla vita sociale.”
Quanto al danno patrimoniale:
-premesso l'indubbio impoverimento della professionalità di medico a seguito della mancata pratica in sala operatoria, assumeva quale parametro della valutazione equitativa il decremento del reddito relativo all'attività libero professionale, e, considerata una riduzione del reddito nell'anno
2013 di circa € 25.000 rispetto al passato, considerati i 10 anni intercorrenti tra il 2013 e l'età pensionabile, liquidava a titolo di danno patrimoniale per la perdita di professionalità la somma di
€ 25.000;
-considerata poi l'illegittima mancata corresponsione dell'indennità “De Maria” per due anni, con perdita patrimoniale annuale di € 20.000, non contestata nel quantum, riconosceva a titolo di risarcimento patrimoniale la somma di € 42.000;
- riconosceva infine un danno all'immagine per essere stata estromessa per 20 mesi dall'attività assistenziale, per un importo di € 10.000 (€ 500 al mese).
Respingeva ogni altro risarcimento in difetto di elementi.
Con riferimento all'anticipato pensionamento, osservava che le dimissioni del 1.1.2018 erano state volontarie e non riconducibili alla condotta datoriale accertata e cessata tre anni prima. Tra l'altro la stessa aveva assunto un successivo incarico presso la , indicativo Controparte_15
di un diverso orientamento professionale.
Accertava infine la responsabilità dell' , così motivando: “considerato che il danno TE
riconosciuto è ancorato al periodo durante il quale l'interessata è stata sospesa dalle funzioni assistenziali, dello stesso deve rispondere anche l' , in quanto le due convenute hanno TE agito sempre in concerto tra loro e gli atti dell'una sono sempre stati condivisi dall'altra, come risulta dalla delibera di sospensione del 06.09.2012 (doc. C4) e la comunicazione del Rettore dell' del 26.10.2021 (doc. C5). Per tale motivo deve ritenersi la pari responsabilità, con TE
esclusione della manleva.”
10 Nell'ambito del giudizio RG n. 61/2024, l ha proposto appello avverso le due sentenze, TE
formulando i seguenti motivi:
1) INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO NEI CONFRONTI
DELL' NE BIS IN IDEM E/O PER Controparte_16
CONTRASTO DI GIUDICATI - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
DELL'UNIVERSITÀ
L'Università insiste per il difetto di legittimazione passiva in quanto, come accertato dal TAR con la sentenza n. 1497/2020, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del GO, la pretesa risarcitoria trae origine da asseriti comportamenti dell'Azienda Ospedaliera quale datore di lavoro.
Il TAR ha in sostanza effettuato un accertamento di merito in ordine alla non riconducibilità della controversia al rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico che lega il ricercatore universitario all'Università, ma che attiene invece al rapporto di lavoro di pubblico impiego privatizzato ove il datore di lavoro è l'Azienda Ospedaliera, con conseguente non riconducibilità all' delle TE
condotte lamentate dalla dott.ssa CP_1
2) NEL MERITO: INSUSSISTENZA DELLE CONDOTTE ILLECITE
Premesso che la dequalificazione professionale, come accertata dal giudice, riguarda solo l'attività assistenziale alle dipendenze dell'Azienda Ospedaliera, risultando l'attività di didattica e ricerca svolta senza limitazioni, ribadisce che la dott.ssa faceva a pieno titolo parte del CP_1
personale della struttura ospedaliera diretta dal prof. ed evidenzia come la stessa dal Per_1
gennaio 2016 fosse stata oggetto di giudizio di idoneità con limitazioni e prescrizioni (per sopraggiunta patologia tumorale) (doc 35 controparte) che aveva fortemente ridimensionato la possibilità per la stessa di svolgere molte attività.
In ogni caso, anche a voler ammettere nel merito la fondatezza delle condotte lamentate, si tratterebbe di attività rientranti nel potere organizzativo dell' come peraltro emerso CP_5 dall'espletata istruttoria testimoniale, non risultando agli atti, successivamente al reintegro nelle funzioni assistenziali avvenuto nel giugno 2014, un ordine di servizio di impedimento allo
Con svolgimento dell'attività clinica adottato dall'Università degli di e/o degli . Pt_1 Pt_1
3) MANCATO ESAME E ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI MANLEVA
SPIEGATA VERSO L'AZIENDA OSPEDALIERA;
OMESSA MOTIVAZIONE DA
PARTE DEL GIUDICE – OMESSO ACCERTAMENTO IN RELAZIONE AL GRADO DI
RESPONSABILITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE, ANCHE AI FINI
DELLA CONDANNA AL RISARCIMENTO
11 Insiste per la manleva nei confronti dell'Azienda Ospedaliera sul presupposto che, pacificamente e come accertato dal TAR, le condotte dequalificanti hanno riguardato il rapporto di lavoro con l'Azienda Ospedaliera.
In ogni caso il giudice avrebbe dovuto effettuare un accertamento in relazione al grado di responsabilità delle amministrazioni coinvolte, anche ai fini della ripartizione proporzionale della condanna al risarcimento.
4) ASSENZA DI NESSO DI CAUSALITÀ TRA LE PATOLOGIE SOFFERTE E LE
CONDOTTE LAMENTATE – INSUSSISTENZA / ERRONEA QUANTIFICAZIONE DEL
DANNO
Condivide la CTU nella parte in cui ha escluso un disturbo di natura psichica e un danno biologico permanente.
Contesta il riconoscimento di un danno biologico relativo al periodo da settembre 2012 a giugno
2014, mancando qualsiasi documento medico riferito a detto periodo, come ammesso dallo stesso ausiliario dott. di cui si è avvalso il CTU. L'ausiliario, tra l'altro, alla base della Persona_3
valutazione ha posto anche fatti percepiti dalla dott.ssa come mobbing e non riconosciuti CP_1
dal giudice il quale ha accertato il demansionamento unicamente sotto il profilo della sottoutilizzazione della prestazione della lavoratrice.
Contesta quindi:
-la liquidazione del danno biologico temporaneo;
-la liquidazione del danno patrimoniale per mancato guadagno: non può lamentare un decremento del reddito anche per il periodo di malattia;
non sono riconoscibili perdite patrimoniali per l'anticipato pensionamento seguito alle dimissioni volontarie;
il riconosciuto risarcimento per la sospensione dell'indennità c.d. “De Maria” è abnorme avendo il TAR accertato il non riconoscimento per mancata prestazione lavorativa;
il giudice nella liquidazione non ha considerato le assenze per malattia e congedi della dott.ssa (vd pag. 35 appello e all 1, CP_1
17/24 fascicolo I grado); il riconoscimento di un danno non patrimoniale alla personalità, dignità e immagine, e la relativa quantificazione, trattandosi di mera petizione di diritto.
Conclude per la condanna della dott.ssa a restituire quanto già percepito. CP_1
Insiste per l'ammissione delle ulteriori prove per testi chieste con la memoria di primo grado e chiede la rinnovazione della CTU.
Nell'ambito del giudizio RG n. 61/2024, l Controparte_2
ha proposto appello avverso le due sentenze, formulando i seguenti motivi.
[...]
Con riferimento alla sentenza non definitiva:
12 1) CON RIFERIMENTO ALL'ACCERTAMENTO DEL DEMANSIONAMENTO:
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C.. VIOLAZIONE DELL'ART. 52 COMMA
1° DLGS 165/2001 E DELL'ART. 15 DLGS. N. 502/1992.
Contesta l'accertato demansionamento tra il 2008 e il 2015, concretizzatosi, secondo il giudice, nella “sensibile limitazione rispetto ai colleghi di pari qualifica e posizione delle attività assistenziali, con riferimento alle attività di guardia e sala operatoria” e nella esclusione totale dalle stesse tra il 10 settembre 2012 e il 26 giugno 2014.
Ricorda che nell'ambito del pubblico impiego vige il criterio dell'equivalenza formale, cristallizzato nell'art. 52, co 1, d.lgs. n. 165/2001, per cui al lavoratore possono essere lecitamente affidate tutte le mansioni proprie della qualifica ed il profilo di appartenenza, indipendentemente dall'esperienza.
Alla dott.ssa come emerso dall'istruttoria, sono state affidate attività proprie dei CP_1
dirigenti medici, anche se incentrate sull'attività ambulatoriale anziché su quella chirurgica.
Ciò esclude il demansionamento.
2) CON RIFERIMENTO ALL'ARCO TEMPORALE ANTERIORE ALLA NOMINA DEL
PROF. ED ALLA CONDOTTA TENUTA DALLA DOTT.SSA Per_1 CP_1
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. E DELL'ART. 1227 C.C..ERRONEA
RICOSTRUZIONE DEI FATTI
Il giudice non ha considerato che la dott.ssa anche per il periodo precedente sotto la CP_1
direzione del prof. (2005-2007), durante il quale a suo dire avrebbe svolto pienamente le Per_2
sue mansioni, risultava affidataria di un numero limitato di guardie in sala parto.
Di contro, proprio il prof. aveva tentato il graduale inserimento della stessa nei turni di Per_1
guardia.
Il teste ha confermato che l'esclusione della dott.ssa dalle guardie è dipesa dalle Tes_1 CP_1
lamentele delle ostetriche e dei medici.
L avrebbe sempre cercato di valorizzare fattivamente la professionalità della dott.ssa CP_5
negli ambiti ritenuti più consoni alle relative attitudini e bagaglio esperienziale (come, CP_1
ad esempio, la creazione di un laboratorio dedicato allo stress psicosomatico e parto prematuro, mai attivato perché l'odierna appellata non aveva mai attivato i protocolli assistenziali necessari;
un master in psicosomatica Ostetricia e Ginecologia mai attivato per mancanza di iscritti).
La sospensione dalle funzioni è stata l'extrema ratio cui l' e l' si sono TE CP_7
congiuntamente risolte.
13 L'illegittimità che affligge l'iter che ha condotto all'adozione del provvedimento di sospensione, su cui si è pronunciato il TAR, non comporta l'automatica illegittimità, sotto il profilo sostanziale, della misura.
Quanto al periodo successivo alla reintegra lo stesso giudice ha dato atto del rifiuto della dottoressa all'affiancamento, pur essendo questo indispensabile, però lo ha ritenuto normale o costituente un diritto dell'interessata ed ha inoltre ipotizzato l'adozione di misure ulteriori e diverse, peraltro sicuramente meno efficaci dell'affiancamento che implica fin da subito l'applicazione del medico “sul campo”. Senza considerare che, poiché il problema della dott.ssa era la pratica e non la teoria, le misure ipotizzate dal Giudice (in particolare il percorso CP_1
di aggiornamento professionale, atteso che il training necessariamente implica l'affiancamento ad un collega più esperto…) non sarebbero state utili.
In ogni caso, i testi ( , hanno confermato che la dott.ssa Tes_2 Per_1 Tes_3 CP_1
successivamente alla reintegra, ha continuato a seguire le proprie pazienti in sala parto.
Il giudice, in violazione dell'art. 1227 c.c., ha ritenuto perpetrato ai danni dell'interessata un demansionamento, senza tenere in alcuna considerazione che l'allontanamento della dott.ssa dalle guardie e dalla sala parto costituiva una misura, peraltro già in corso da tempo, CP_1
necessaria per garantire la sicurezza delle pazienti e l'efficienza del servizio, e senza tenere in alcuna considerazione il fatto che la limitazione delle attività assistenziali era dipesa dalla condotta tenuta dalla lavoratrice.
3) CON RIFERIMENTO ALLA EFFETTIVITÀ DELLA REINTEGRAZIONE DELLA
DOTT.SSA PRESSO NELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI CP_1
SUCCESSIVAMENTE AL GIUGNO 2014: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116
C.P.C.. ERRONEA RICOSTRUZIONE DEI FATTI.
Il giudice, sostenendo che le Amministrazioni non hanno dimostrato di aver effettivamente e pienamente reintegrato la dott.ssa a decorrere dal 23.6.2014 in esecuzione della sentenza CP_1
TAR, non ha considerato l'esigua e sporadica presenza in servizio della dott.ssa a causa CP_1 della patologia tumorale che l'aveva colpita nel 2013, come da cartellini presenza (doc. 15).
Una presenza così occasionale avrebbe reso complicato l'affiancamento e non avrebbe consentito alcun proficuo training o percorso professionale alternativo, come ipotizzato dal giudice.
Evidenzia la contraddittorietà della sentenza che da un lato correla il demansionamento alla limitata attività chirurgica e di guardia e dall'altro sostiene che l'Amministrazione, per far fronte al rifiuto di affiancamento da parte della dottoressa avrebbe dovuto valorizzare l'attività CP_1
ambulatoriale che la stessa già pacificamente svolgeva.
14 4) MOTIVO IV. L'ORARIO DI LAVORO DELLA DOTT.SSA CON CP_1
RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI.
VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 5 D.LGS. N. 517/1999, ART. 1, COMMA 2° L. N.
230/2005, ART. 35 L.R. LOMBARDIA N. 33/2009 E SUCC. MODD.. ERRONEA
RICOSTRUZIONE DEI FATTI.
Contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto indimostrata la circostanza per cui la dott.ssa nello svolgimento delle funzioni assistenziali presso l'Ospedale ZZ, aveva CP_1
“beneficiato di una riduzione oraria del 50%”.
I docenti universitari che svolgono anche funzioni assistenziali dedicano a queste ultime il 50% del proprio impegno orario.
Infatti, stante la inscindibilità tra le funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca svolte dal medico universitario ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 517/1999 (così l'art. 1, comma 2° L. n. 230/2005 nonché la L.R Lombardia n. 33/2009), la normativa regionale in materia vigente all'epoca dei fatti prevedeva che “l'impegno orario del personale universitario convenzionato, onnicomprensivo delle tre funzioni (assistenziali, insegnamento e ricerca, ndr), è pari a quello del corrispondente personale ospedaliero” con la precisazione per cui “la presenza nelle strutture aziendali … deve essere pari almeno al cinquanta per cento dell'orario complessivo.” (art. 35 L.R. n. 33/2009, prima della modifica introdotta dalla LR 33/2017, che ha elevato la percentuale dal 50% al 60%)
Quindi il presunto demansionamento ha riguardato al più il 50% del tempo lavorato dalla dott.ssa che pacificamente svolgeva le funzioni di didattica e ricerca. CP_1
Con riferimento alla sentenza definitiva:
1) CON RIFERIMENTO AL DECREMENTO DEL REDDITO SUBITO DALLA DOTT.SSA
SUCCESSIVAMENTE AL 2013: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 CP_1
C.P.C. E DELL'ART. 2697 C.C.. ERRATA RICOSTRUZIONE DEI FATTI
Con il ricorso di primo grado la dott.ssa aveva sostenuto un danno patrimoniale in CP_1
ragione del decremento della retribuzione subita a causa del demansionamento e riteneva dimostrato il dato mettendo a confronto tra i redditi percepiti nel 2008 (€ 60.454 annui ed ulteriori
€ 135.000 annui per la libera professione) e quelli percepiti negli anni 2013/2014. Più precisamente, la riduzione dell'attività clinica aveva comportato una perdita patrimoniale di €
50.000 annui fino al 2012 e di € 70.000 annui nel biennio 2013/2014; ulteriore abbattimento era stato causato dal prepensionamento (1.1.2018), passando da un reddito annuo di € 60.000 ad €
47.000.
15 Quanto all'accertata riduzione di reddito di € 25.000 ribadisce l'assenza di prova da parte della dott.ssa attesa anche l'illeggibilità dei documenti fiscali (doc. 14). CP_1
2) CON RIFERIMENTO ALL'ORARIO DI LAVORO DELLA DOTT.SSA CP_1
VIOLAZIONE DELL'ART. 5 D.LGS. N. 517/1999, DELL'ART. 1, COMMA 2° L. N.
230/2005 E DELL'ART. 35 L.R. LOMBARDIA N. 33/2009 E SUCC. MODD. ERRONEA
RICOSTRUZIONE DEI FATTI.
Ribadisce che la dott.ssa come tutti i docenti universitari dedicava alla funzione CP_1
assistenziale il 50% del suo tempo e quindi il demansionamento riguarderebbe al più detta percentuale.
3) CON RIFERIMENTO ALLA RICONDUCIBILITÀ DEL DECREMENTO DEL REDDITO
DA ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE AL DEMANSIONAMENTO SUBITO
DALLA DOTT.SSA VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C. E DEGLI ARTT. CP_1
2697, 1226 E 1227 C.C.. DEI FATTI. Parte_4
Secondo le sentenze impugnate, la dott.ssa allontanata dalla sala operatoria ed esclusa CP_1
dalle guardie sin dal 2008, avrebbe subito un impoverimento della professionalità le cui ricadute sotto il profilo patrimoniale si sarebbero manifestate 5 anni dopo, tra l'altro in concomitanza con la grave patologia oncologica che l'ha colpita dal gennaio 2013.
Eccepisce l'assenza di prova circa il presunto impoverimento della professionalità.
In ogni caso, come esposto nei motivi di appello precedenti, una volta reintegrata nel 2014 è stata presente fino al dicembre 2015 per soli 46 giorni, a dimostrazione che la riduzione dell'attività libero professionale non è stata determinata dal supposto demansionamento ma dalle problematiche di salute della stessa che si sono aggravate per il sopraggiungere di altre malattie nel
2016 (diagnosi di K endometrio) e nel 2017 (diagnosi K tirodeo).
4) CON RIFERIMENTO ALL'ARCO TEMPORALE PRESO IN CONSIDERAZIONE PER
LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO: VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C. E
DELL'ART. 2697 C.C.. ERRATA RICOSTRUZIONE DEI FATTI.
Censura la sentenza di primo grado per aver correlato, sotto il profilo temporale, il danno patrimoniale al periodo intercorrente “tra il 2013 e l'età pensionabile”.
In particolare, “La pronuncia appare erronea per avere liquidato una somma per un presunto danno patrimoniale correlato al decremento reddituale da libera professione sino all'età pensionabile:
- senza attribuire alcuna rilevanza alle malattie invalidanti sofferte dalla dott.ssa dal CP_1
2013 e negli anni successivi;
16 - senza considerare che la ricorrente ha volontariamente interrotto il proprio rapporto con
l'Università e, conseguentemente, cessato lo svolgimento delle funzioni assistenziali (e della correlata attività libero professionale intramoenia) dal gennaio 2018;
- dando per scontato che la dott.ssa avrebbe continuato a svolgere tale attività per anni, CP_1 peraltro profondendo nella stessa il medesimo impegno e tempo.”
Riconoscendo la somma di € 25.000 per ciascun anno tra il 2013 e il 2023, il giudice non ha considerato che per un intero anno, tra novembre 2014 e novembre 2015, la dott.ssa è CP_1
stata assente per malattia. In detto periodo non sarebbe stata in grado di svolgere alcuna attività e quindi non le può essere riconosciuto alcun danno patrimoniale.
5) CON RIFERIMENTO AL RICONOSCIMENTO DEL DANNO ALL'IMMAGINE ED
ALLA RELATIVA QUANTIFICAZIONE: VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C. E
DEGLI ARTT. 1226 E 2697 C.C.. ERRATA RICOSTRUZIONE DEI FATTI.
Lamenta il riconoscimento del danno all'immagine, non avendo la lavoratrice nulla dedotto e provato sul punto.
6) VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C. E DELL'ART. 2697 C.C.. VIOLAZIONE
DELL'ART. 2909 C.C. E DELL'ART. 324 C.P.C.. VIOLAZIONE DEL GIUDICATO CON
RIFERIMENTO ALLA SENTENZA RESA DAL TAR MILANO N. 1130/2014.
Lamenta da ultimo il riconoscimento dell'indennità integrativa “De Maria”.
La sentenza del TAR, passata in giudicato, ha escluso il diritto a detta indennità. Per riconoscere il risarcimento danni il giudice avrebbe dovuto dare atto della prova dell'ingiustificatezza sostanziale della sospensione;
invece, non ha effettuato sul punto alcuna valutazione né accertamento.
7) CON RIFERIMENTO ALLA LIQUIDAZIONE DEL “DANNO BIOLOGICO
TEMPORANEO”: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C..
Censura la sentenza di primo grado nella parte in cui nella liquidazione del danno biologico temporaneo, ha applicato la “personalizzazione” con l'aumento del 50%, che è possibile solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate dal danneggiato.
Nel caso in esame la lavoratrice non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di elementi di fatto tali da ritenere dovuta una personalizzazione né le ripercussioni sulla vita sociale ritenute dal primo giudice possono desumersi da certificazioni mediche prodotte dalla parte che riportano quanto dichiarato dal paziente.
Le due Amministrazioni si sono costituite nell'ambito dei reciproci appelli, formulando le conclusioni sopra riportate.
17 Anche si è costituita nell'ambito di entrambi gli appelli chiedendone il rigetto e Controparte_1
formulando a sua volta in entrambi appello incidentale per i seguenti motivi (sostanzialmente uguali per entrambi gli appelli incidentali):
1) MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE (RG 61/2024): LE SENTENZE N. 1974/22 E N.
2014/2023 SONO VIZIATE PER OMESSA PRONUNCIA SULLE DOMANDE
RISARCITORIE FORMULATE NEI CONFRONTI DI UNIMI IN RELAZIONE AL
PERIODO DA GENNAIO 2016 A GENNAIO 2018
Il giudice ha apoditticamente circoscritto l'oggetto della controversia al solo “ambito temporale dal 2008 al 31.12.2015”, omettendo di pronunciare in merito alle domande formulate dalla dott.ssa relativamente al successivo periodo dal gennaio 2016 al gennaio 2018 nei riguardi CP_1 dell' , la quale, a differenza dell'Azienda, è sempre rimasta titolare, e partecipe del TE
rapporto di lavoro de quo, anche nel periodo considerato.
2) SECONDO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE ( RG n. 61/2024; nel RG n. 85/2024 corrisponde al primo motivo) LA SENTENZA N. 2014/2023 DEVE ESSERE RIFORMATA,
PER AVER ACCERTATO LE VOCI DI DANNO RISARCIBILE IN MISURA
INFERIORE ALLA LORO COMPROVATA ENTITA'
In particolare:
-danno alla professionalità: il giudice ha considerato che solo nel 2013 vi sia stato un decremento reddituale, invece si è verificato a partire dal 2008 e precisamente, dal 2008 al 2012, € 50.000 annui per 5 anni e così € 250.000, e dal 2013 al 2023, € 50.000 annui per 10 anni e così € 500.000 per un TOT di € 750.000;
-danno all'immagine: il giudice ha considerato solo 20 mesi e non tutto il periodo del demansionamento dal 2008 al 2015 e quindi le spetta € 48.000 (€ 500x96 mesi ) + € 12.500 (€ 500
x 25 mesi) per l'ultimo periodo da gennaio 2016 a gennaio 2018 a carico della sola TE
-danno biologico temporaneo: il giudice ha considerato solo 20 mesi e non tutto il periodo del demansionamento dal 2008 al 2015 per Azienda e fino al 2018 per Università.
Contesta la percentuale del 15% stimata dal CTU inferiore a quella stimata dal proprio CTP pari al
50%.
3) MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE (RG 61/2024; nel RG 85/2024 corrisponde al secondo motivo): LA DOTT.SSA HA DIRITTO A VEDERSI CP_1
RICONOSCERE, RISARCIRE IL DANNO BIOLOGICO PERMANENTE
MEDICALMENTE ACCERTATO
Contesta la CTU che ha escluso un danno biologico permanente per non essere emerso un quadro psicopatologico strutturato stante la difficoltà del CTU di inquadrare i disagi (disadattamento,
18 malessere psichico, tensione ansiosa, malumore, preoccupazione) nelle usuali nosografie psichiatriche. In ogni caso soffrendone ancora significa che trattasi di danno permanente.
La sentenza erra nel seguire la CTU nella parte in cui non ha accertato che il mobbing e il demansionamento abbiano provocato un più accelerato e anomalo decorso delle malattie tumorali
(tumore al cervello nel 2013, recidiva nel 2015, ulteriore intervento tra il 2015 e 2016) che hanno colpito la dott.ssa CP_1
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Va innanzitutto respinto il primo motivo di appello dell . TE
Le doglianze dell' consistono in una sostanziale riproposizione delle argomentazioni TE
svolte in primo grado, prive di un'idonea critica alle argomentazioni del primo giudice che invece questa Corte condivide.
Correttamente il primo giudice ha escluso la violazione del principio del ne bis in idem, considerato che il TAR Lombardia, con la sentenza n. 1497/2020, non ha affrontato il merito delle domande, essendosi limitato ad accertare, atteso il tipo di domande, la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento all'invocato risarcimento dei danni relativi ai lamentati comportamenti vessatori subiti dalla dott.ssa CP_1
Né può escludersi la legittimazione passiva dell' rispetto alle domande risarcitorie se TE
solo si considera che il TAR Lombardia, con la sentenza n. 1130/2014, passata in giudicato, ha espressamente accertato la piena legittimazione passiva dell' atteso che “la TE
determinazione di sospendere la ricorrente dalle funzioni assistenziali di dirigente medico di ginecologia e ostetricia è stata assunta d'intesa tra i due enti che avevano in precedenza deciso il convenzionamento, e, cioè, dall' di e dall'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di CP_3 Pt_1
Perfezionamento. Tanto risulta, oltre che dall'esame degli atti impugnati, altresì dalla stessa memoria difensiva depositata dall'Avvocatura dello Stato in data 15 dicembre 2012, nella quale si dice espressamente che: “Le parti del rapporto convenzionale sono, dunque, le due amministrazioni” (cfr. pag. 13 della memoria succitata).” e, annullati i provvedimenti impugnati, ha condannato entrambe le amministrazioni intimate “a reintegrare pienamente la ricorrente nelle funzioni assistenziali già alla stessa attribuite”.
L'omessa reintegra, lamentata successivamente ed oggetto delle odierne domande risarcitorie, non può quindi che investire anche la responsabilità dell . TE
Da qui anche l'infondatezza del secondo motivo di appello dell , essendo del tutto TE
irrilevante che la dequalificazione professionale, come accertato dal primo giudice, abbia riguardato solo l'attività assistenziale e non anche l'attività didattica e di ricerca.
19 Detto motivo di appello è infondato anche nella parte in cui l' contesta la sussistenza del TE
demansionamento. Lo stesso va però trattato congiuntamente ai quattro motivi di appello formulati dall avverso la sentenza non definitiva che ha accertato la sussistenza del lamentato CP_5
demansionamento.
Va innanzitutto ricordato che “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c” (cfr.
Cass. n. 18871/2018, n. 11503/2022).
Nello specifico la Corte di Cassazione ha precisato che “Il principio di matrice statutaria, introdotto per il lavoro privato dall'art. 2103 cod. civ., a tutela e valorizzazione del bagaglio professionale del lavoratore, non trova applicazione nell'impiego pubblico contrattualizzato, dove prevalgono esigenze di buona amministrazione rispetto alla tutela del diritto alla qualifica, per il quale anche un mutamento di mansioni equiparate potrebbe risultare illegittimo qualora violasse la professionalità acquisita e sarebbe esigibile nei confronti del datore in quanto strumento di protezione della dignità della persona del lavoratore subordinato” (Cass. n. 18817/2018).
Fermi i principi sopra richiamati, pacifico che rientra nelle prerogative del primario assegnare le attività ai medici del reparto per una migliore funzionalità dello stesso, va osservato come la stessa
, nel criticare la sentenza di primo grado, abbia sostenuto di avere nel periodo in esame, dal CP_5
2008 al 2012, rispettato il ruolo dirigenziale della dott.ssa affidandole esclusivamente CP_1
attività ambulatoriali.
Nello specifico, la con l'atto di appello ha ribadito di aver rispettato il ruolo dirigenziale CP_5
della dott.ssa avendo affidato alla stessa “attività proprie dei dirigenti medici, ancorché CP_1
incentrate sull'attività ambulatoriale anziché chirurgica” e di guardia.
Del tutto pacifico, quindi, è che nei periodi in esame la dott.ssa non abbia svolto attività CP_1
chirurgica e di guardia.
A questo punto, al fine di escludere il demansionamento accertato dal primo giudice, la CP_5
avrebbe dovuto provare, da una parte, l'affidamento alla dott.ssa di attività ambulatoriali CP_1
e, dall'altra, l'effettivo svolgimento da parte del medico di dette attività ambulatoriali.
Ebbene, detto onere, pur gravante sull non è stato assolto. CP_7
L'unico riferimento alle attività ambulatoriali asseritamente svolte dalla dott.ssa nel CP_1
corso di tutto il periodo in contestazione, proviene dal teste prof. che, limitatamente al Per_1
20 periodo antecedente al 2012, ha riferito di un fallimentare tentativo di avviare con la dott.ssa prima un master in psicosomatica e poi un ambulatorio per il parto prematuro. CP_1
Pacifico poi che dal 2012 al 2014, in virtù della deliberazione n. 506 del 6.9.2012 adottata dall su proposta del Rettore dell la dott.ssa non abbia CP_7 TE CP_1
svolto alcuna funzione assistenziale propria del dirigente medico di ginecologia e ostetricia a decorrere dal 10.9.2012.
Quanto al periodo successivo alla sentenza del Tar n. 1130/2014 che ha annullato la suindicata deliberazione n. 506 del 6.9.2012, rilevando come rispetto alle lamentate “criticità comportamentali e gravi carenze nelle prestazioni assistenziali” da parte della dott.ssa CP_1
non vi fossero di contro “documenti che diano atto della contestazione formale alla ricorrente di alcuna mancanza effettivamente verificatasi”, alcuna prova è stata offerta dall che si è CP_7
limitata a sottolineare l'assenza di collaborazione della dott.ssa rispetto alle proposte CP_1
dell che comunque non l'avrebbero impegnata nelle attività di guardia e sala operatoria in CP_7
maniera pienamente corrispondente alle sue competenze dirigenziali.
L continua a giustificare il proprio operato, consistito nel non aver assegnato attività CP_7
assistenziali alla dott.ssa in ragione di un'asserita mancata collaborazione da parte di CP_1
quest'ultima ma rispetto alla quale l è rimasta del tutto inerte, non adottando alcun CP_7
provvedimento nei confronti della dott.ssa preferendo piuttosto lasciarla inattiva. Da qui CP_1
anche l'irrilevanza delle assenze della dott.ssa successivamente al giugno 2014. CP_1
Del tutto infondato è anche il quarto motivo di appello avverso la sentenza non definitiva e la sentenza definitiva formulati da secondo cui l'accertato demansionamento RT
avrebbe al più riguardato il 50% del tempo lavorato dalla dott.ssa che pacificamente CP_1
svolgeva anche le attività di didattica e ricerca, con conseguente quantificazione del danno nella medesima percentuale.
La critica non investe le argomentazioni del primo giudice secondo cui risultava in maniera documentale come la dott.ssa fosse una ricercatrice a tempo pieno e come dalla delibera CP_1
di attribuzione di funzioni assistenziali e dalla convenzione con l'ente ospedaliero non risultasse che la stessa beneficiava di una riduzione oraria.
A ciò va aggiunto che la normativa regionale richiamata dall'Azienda, e precisamente l'art. 35
L.R. n. 33/2009, prevede per il personale universitario convenzionato un impegno orario uguale o almeno pari al 50% di quello del personale ospedaliero. La regola, quindi, è che l'impegno orario sia uguale a quello del personale ospedaliero, al più non inferiore al 50%.
21 Era onere, quindi, dell'Azienda dimostrare che l'impegno della dott.ssa fosse stato in CP_1
concreto pari al 50%. Prova che non è stata fornita.
Passando ai motivi degli appelli principali e dell'appello incidentale avverso la quantificazione del danno patrimoniale, come operata con la sentenza definitiva, va innanzitutto ricordato che “In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, di natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (Nella specie, la S.C. ha qualificato in termini di demansionamento, fonte di danno risarcibile, l'assegnazione, ad un dirigente medico, del solo incarico di responsabile del progetto di informatizzazione del pronto soccorso, con esclusione dell'esercizio della professione medica)” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 19778/2014); e ancora che “Il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di forzata inattività il dipendente, pur se non caratterizzato da uno specifico intento persecutorio ed anche in mancanza di conseguenze sulla retribuzione, viola
l'art. 2103 c.c., sussistendo in capo al lavoratore non solo il dovere ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa, costituendo il lavoro non solo uno strumento di guadagno, ma anche una modalità di esplicazione del valore professionale e della dignità di ciascun cittadino;
ne consegue che la forzata inattività del lavoratore determinata dal datore di lavoro comporta un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con una indubbia dimensione patrimoniale che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa” (Cass. S.L. Ordinanza n. 31182/2021).
Nel caso in esame, ad aver inciso in maniera negativa e determinante sulla professionalità della dott.ssa tanto da far insorgere un danno meritevole di risarcimento, è senza dubbio la CP_1
totale esclusione dalle attività assistenziali nel periodo dal 10.9.2012 al 23.6.2014.
L'esclusione totale dalle attività assistenziali, la durata di detta esclusione ed il comportamento aziendale volutamente elusivo dell'ordine di reintegra del TAR di cui alla sentenza n. 1130/2014, hanno comportato obiettivamente un impoverimento della capacità professionale della dott.ssa e l'impossibilità di acquisirne una maggiore, con progressiva perdita delle conoscenze CP_1
acquisite.
22 Tutti questi elementi da una parte comprovano l'esistenza di un danno patrimoniale e dall'altra consentono una valutazione equitativa dello stesso che a parere del Collegio, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, può essere individuata nella percentuale pari ad un terzo della retribuzione mensile percepita prima della sospensione dalle attività assistenziali disposta con la deliberazione n. 506 del 6.9.2012, moltiplicata per i 20 mesi per i quali è durata l'esclusione totale dalle attività assistenziali.
Ritiene il Collegio che il parametro del decremento del reddito relativo all'attività professionale, per un periodo di 10 anni, dal 2013 all'età pensionabile, utilizzato dal primo giudice, sia del tutto aleatorio, considerato che l'andamento, la continuità e la durata di una professione privata dipende da molteplici fattori soggettivi e oggettivi, questi ultimi legati in particolare all'assenza di certezze che dominano il mercato della libera professione.
Nell'ambito di detta valutazione non possono poi ignorarsi i seri problemi di salute che hanno colpito la dott.ssa successivamente al giugno 2014, costringendola a lunghe assenze dal CP_1
lavoro, impedendole quindi di svolgere anche la libera professione.
In ragione delle considerazioni sopra espose deve ritenersi anche l'infondatezza della censura formulata dalla dott.ssa secondo cui il danno alla professionalità avrebbe dovuto essere CP_1
calcolato a decorrere dal 2008.
Quanto al danno all'immagine va ricordato come lo stesso non possa considerarsi sussistente in re ipsa ma vada allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento.
Nel caso in esame la dott.ssa non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, non CP_1
potendo detto danno essere riconosciuto, come invece ha fatto il primo giudice, in ragione della mera esclusione dall'attività assistenziale per 20 mesi.
In tal senso va quindi accolto il quinto motivo di appello avverso la sentenza definitiva formulato dall . RT
Quanto all'indennità integrativa “De Maria”, la stessa è stata correttamente riconosciuta dal primo giudice.
Trattasi infatti di indennità prevista dall'art. 31 del DPR 761/79 e che spetta in ragione dello svolgimento dell'attività assistenziale.
Nel caso in esame, come affermato anche dal TAR con la sentenza n. 1130/2014, il mancato svolgimento da parte della dott.ssa dell'attività assistenziale per fatto imputabile CP_1
all ed all'Università comporta il relativo risarcimento del danno in favore della dott.ssa CP_5
Va quindi respinto il sesto motivo di appello avverso la sentenza definitiva formulato CP_1
dall . RT
23 Va invece accolto il settimo motivo di appello avverso la sentenza definitiva formulato dall
[...]
relativo al riconosciuto aumento del 50% a titolo di personalizzazione nella CP_7
liquidazione del danno biologico temporaneo.
È principio reiteratamente affermato dalla Corte di Cassazione, quello secondo cui, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento (Cass.
07/05/2018, n. 10912; Cass. 30/10/2018, n. 27482; Cass. 11/11/2019, n.28988; Cass. 04/03/2021,
n. 5865).” (cfr. Cass. Ordinanza n. 31681/2024).
Nel caso in esame non risultano allegate e provate dalla dott.ssa quelle circostanze CP_1
specifiche ed eccezionali, che rendono il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età, risarcite dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari. Né ne ha dato contezza il giudice di primo grado.
L'accoglimento del motivo di appello dell relativo alla quantificazione del RT
danno alla professionalità nonché del quinto e settimo motivo sopra indicati, comporta il rigetto del secondo motivo di appello incidentale formulato dalla dott.ssa nell'ambito del RG CP_1
61/2024 e del primo motivo di appello incidentale formulato dalla dott.ssa nell'ambito CP_1
del RG 85/2024.
Passando all'esame degli altri motivi di appello incidentale formulati dalla dott.ssa CP_1
destituito di fondamento è il primo motivo di appello incidentale formulato nell'ambito del RG n.
61/2024 e relativo alla lamentata omessa pronuncia in ordine alla responsabilità dell'Università e conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale in relazione al periodo gennaio
2016-gennaio 2018.
Ed invero, in primo grado il danno riconosciuto per l'accertato demansionamento è stato ancorato al periodo durante il quale la dott.ssa è stata sospesa dalle funzioni assistenziali con CP_1
deliberazione n. 506 del 6.9.2012.
Con riferimento a detto periodo il giudice, come argomentato nella sentenza definitiva, ha accertato la responsabilità dell' dell , avendo le stesse agito sempre Controparte_17 TE
24 in concerto tra loro, condividendo reciprocamente gli atti di ciascuna, come risulta dalla deliberazione n. 506 del 6.9.2012 e dalla comunicazione del Rettore dell' del TE
26.10.2021, ed ha per tali motivi non solo ritenuto le due convenute ugualmente responsabili ma ha anche espressamente escluso la manleva rivendicata dall' nei confronti della TE [...]
. Da qui l'infondatezza del secondo motivo di appello dell' . CP_7 TE
Quanto alla quantificazione del danno, il primo giudice ha escluso il periodo successivo al
31.12.2015 in quanto, a decorrere dall'1.1.2016, era cambiata la gestione dell'Ospedale ZZ dove lavorava la dott.ssa afferendo la struttura alla ASST Fatebenefratelli Sacco. CP_1
Quest'ultima Azienda non è stata chiamata in causa ed alcuna domanda risarcitoria è stata formulata nei confronti della stessa con riferimento ai fatti verificasti nel periodo successivo al
31.12.2015.
Non è stato quindi accertato, ma nemmeno era stato chiesto, se l'Università, quanto alla gestione del rapporto lavorativo della dott.ssa avesse agito anche per il periodo successivo al CP_1
31.12.2015 di concerto con la nuova Azienda . Presupposto questo indispensabile per CP_7
un'eventuale condanna risarcitoria anche dell . TE
Parimenti infondati sono il secondo motivo di appello incidentale formulato dalla dott.ssa nell'ambito del RG n. 85/2024 ed il terzo motivo di appello incidentale formulato dalla CP_1
dott.ssa nell'ambito del RG n. 61/2024 relativi entrambi al mancato accoglimento da CP_1
parte del primo giudice della domanda di risarcimento di un danno biologico permanente.
Va innanzitutto ricordato che “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento,
e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” ( cfr. Cass. n. 22930/2015; nello stesso senso Cass. Ordinanza
n.1815/2015).
Nel caso in esame, le critiche formulate dall'appellante incidentale in realtà ripropongono le censure già mosse in primo grado alle argomentazioni del CTU cui invece ha aderito il primo giudice dando atto della coerenza delle stesse con la scienza medica del settore.
Non si ravvisano quindi elementi nuovi idonei a confutare le motivazioni del primo giudice.
25 La reciproca soccombenza che comunque vede parzialmente vittoriosa la dott.ssa CP_1
giustifica la compensazione per metà delle spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo
(€12.000 per il primo grado + € 8.000 per l'appello = € 20.000:2), ai sensi del DM 10.3.14 n. 55, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'attività istruttoria svolta in primo grado.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale Controparte_1 dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n. 115/2002 e succ. mod.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza non definitiva n. 1974/2022 e della sentenza definitiva n.
2104/2023 del Tribunale di Milano ridetermina le somme dovute in favore di Controparte_1
nei termini seguenti: € 8.910 a titolo di danno biologico temporaneo;
la somma pari ad 1/3 della retribuzione mensile percepita prima della sospensione disposta con decorrenza 10.9.2012, per 20 mesi a titolo di danno patrimoniale;
€ 42.000 a titolo di indennità “De Maria”; oltre accessori come determinati con la sentenza di primo grado.
Rigetta le ulteriori domande di cui al ricorso di primo grado.
Conferma le restanti statuizioni di merito e la statuizione in ordine alle spese di CTU.
Compensa per metà le spese del doppio grado e condanna
[...]
e alla RT TE
rifusione in solido della restante metà che liquida in € 10.000,00 oltre accessori di legge.
Sussistono nei confronti di i presupposti per il versamento dell'ulteriore Controparte_1 contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n. 115/2002 e succ mod.
Milano, 3.10.2024
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Rosaria Cuomo Giovanni Picciau
26