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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 5154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5154 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al RGN. 713/2024 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione IX Civile, n.782/2024 pubblicata in data 22 gennaio 2024, in materia di locazione e comodato di immobile urbano, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Maurizio Bianco (C.F. ) e SI Ferrara (C.F. C.F._2
), in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi C.F._3
in calce all'atto di appello, presso il cui studio sito in Napoli, alla Via Francesco Cilea n.26 elettivamente domicilia, per gli avvisi e le comunicazioni di cui al codice di rito indicano: fax. 081 5786375 o pec: e Email_1
Email_2
Appellante
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Izzo (C.F. C.F._5
, in virtù di giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._6
risposta in appello, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli, alla Via dei Mille n.16, per gli avvisi e le comunicazioni di cui al codice di rito indica: fax. 081 18757011 o pec: Email_3
Appellati
CONCLUSIONI
Nel nuovo termine del 22 ottobre 2025, data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter comma 4 c.p.c., nessuna delle parti depositava note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 1° ottobre 2025, sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note scritte con termine perentorio fino alle ore 12:30 del giorno dell'udienza, parte appellante e parte appellata non depositavano note scritte e veniva assegnato nuovo termine perentorio ex art. 127 ter comma 4 cpc fino alle ore 12:30 del 22 ottobre 2025 per il deposito di note scritte con ordinanza collegiale depositata il 1° ottobre 2025, regolarmente comunicata.
Nel nuovo termine assegnato nessuno depositava le note scritte.
Sono, pertanto, maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio ai sensi della disposizione sopra richiamata, applicabile ai giudizi pendenti, anche in appello, alla data del primo gennaio
2023 (cfr art. 35 D.lgs 10.10.2022 n. 149, come modificato dall'art. 1 comma 380 della l. 29 dicembre 2022 n. 197).
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo, ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli-seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
a) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Napoli, 22.10.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al RGN. 713/2024 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione IX Civile, n.782/2024 pubblicata in data 22 gennaio 2024, in materia di locazione e comodato di immobile urbano, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Maurizio Bianco (C.F. ) e SI Ferrara (C.F. C.F._2
), in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi C.F._3
in calce all'atto di appello, presso il cui studio sito in Napoli, alla Via Francesco Cilea n.26 elettivamente domicilia, per gli avvisi e le comunicazioni di cui al codice di rito indicano: fax. 081 5786375 o pec: e Email_1
Email_2
Appellante
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Izzo (C.F. C.F._5
, in virtù di giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._6
risposta in appello, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli, alla Via dei Mille n.16, per gli avvisi e le comunicazioni di cui al codice di rito indica: fax. 081 18757011 o pec: Email_3
Appellati
CONCLUSIONI
Nel nuovo termine del 22 ottobre 2025, data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter comma 4 c.p.c., nessuna delle parti depositava note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 1° ottobre 2025, sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note scritte con termine perentorio fino alle ore 12:30 del giorno dell'udienza, parte appellante e parte appellata non depositavano note scritte e veniva assegnato nuovo termine perentorio ex art. 127 ter comma 4 cpc fino alle ore 12:30 del 22 ottobre 2025 per il deposito di note scritte con ordinanza collegiale depositata il 1° ottobre 2025, regolarmente comunicata.
Nel nuovo termine assegnato nessuno depositava le note scritte.
Sono, pertanto, maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio ai sensi della disposizione sopra richiamata, applicabile ai giudizi pendenti, anche in appello, alla data del primo gennaio
2023 (cfr art. 35 D.lgs 10.10.2022 n. 149, come modificato dall'art. 1 comma 380 della l. 29 dicembre 2022 n. 197).
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo, ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli-seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
a) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Napoli, 22.10.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello