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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza) Il Giudice del lavoro, G.O.P. dott.ssa RO IA, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 03.12.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno 16
Dicembre 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa RO IA, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 17.12.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 4956/2024 avente ad oggetto ripetizione di indebito;
TRA
( ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'Avv. C. Pirrottina;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. V. Grandizio, in virtù di procura in atti;
Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.2024, la ricorrente impugna i provvedimenti n. 394202400011006
29000 relativo all'anno 2015 e n. 3942024000128066200 relativo all'anno 2016, notificati in data
12.9.2024, con cui l' ha chiesto la restituzione della somma di € 1.972,23 per il periodo 01/2015 CP_1
– 12/2015 e € 1.969,73 per il periodo 01/2016 – 12/2016, percepite a titolo di prestazione di disoccupazione agricola per gli anni dal 2015 al 2016, non spettanti a causa dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
La ricorrente premette di avere lavorato per gli anni dal 2015 al 2016 quale operaia agricola a tempo determinato alle dipendenze della ditta NI , percependo i suddetti anni Parte_2
l'indennità di disoccupazione, successivamente revocata in seguito al verbale ispettivo cha aveva ritenuto fittizio il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la ricorrente e il proprio datore di lavoro e di cui afferma di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione.
Ha sostenuto, quindi, di avere effettivamente svolto per tali periodi, giornate lavorative in agricoltura, come indicato in ricorso, in regime di subordinazione, e di essere in possesso dei requisiti necessari a percepire l'indennità di disoccupazione per l'anno 2015 e 2016.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dei provvedimenti di recupero dell'indebito e, per l'effetto, la non debenza delle somme contestate, di accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta NI NZ FI nell'anno dal 2015 al 2016; accertare la sussistenza del diritto alla reiscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per gli anni contestati e conseguentemente il diritto della ricorrente al riconoscimento e regolarizzazione della propria posizione assicurativa/contributiva e del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni in contestazione, conseguentemente dichiarare illegittima la richiesta di restituzione di indebito relativa all'indennità di disoccupazione agricola percepita per gli anni in questione.
Si è costituito in giudizio l' eccependo in via preliminare la decadenza dell'azione ai sensi CP_1 dell'art. 22 d.l. n.7/70, e nel merito l'infondatezza del ricorso e la legittimità del recupero della somma indebitamente erogata, deducendo che l'avviso di addebito era scaturito dalla verifica ispettiva condotta contro l'azienda NI NZ FI, a seguito della quale è stato disconosciuto il rapporto di lavoro agricolo instaurato con la medesima azienda, con conseguente cancellazione del nominativo della ricorrente dall'elenco dei lavoratori agricoli per l'anno dal 2015 e
2016 chiedendo, pertanto, la restituzione delle somme corrisposte ed il rigetto del ricorso. Acquisite le note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza che viene depositata telematicamente.
Il ricorso viene istruito con prova documentale.
In via preliminare va esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_1
Dalla documentazione prodotta dall' , si rileva che le giornate di lavoro che la ricorrente CP_1 assume di avere prestato per gli anni dal 2015 e 2016 alle dipendenze dell'azienda NI
NZ FI sono state cancellate in conseguenza ad un accertamento ispettivo di insussistenza del rapporto di lavoro.
La cancellazione è confluita nel primo elenco suppletivo di variazione degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Reggio Calabria, notificata mediante pubblicazione telematica ai sensi dell'art. 38 comma 7 della legge 111/2011 sul sito istituzionale dell' dal 10.03.2020 al CP_1
25.03.2020 da cui risulta la variazione a “zero” giornate con riferimento alla posizione della ricorrente.
Il provvedimento di cancellazione ha ad ogni effetto di legge valore di notifica al soggetto interessato e pertanto non deve essere notificato alcun ulteriore provvedimento di intervenuta variazione, cancellazione o altro.
Nel caso di specie l'elenco nominativo di variazione è stato pubblicato dal 10.03.2020 al
25.03.2020 e nel termine di trenta giorni previsto dall'art.11 del d.lgs n.375/93, la ricorrente non ha impugnato in via amministrativa il provvedimento di cancellazione, incorrendo, per come tempestivamente eccepito dall' , nella decadenza di cui all'art. 22 d.l. 7/1990 secondo il quale CP_1
“contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al Pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Il provvedimento di cancellazione, pertanto, è divenuto definitivo e non più contestabile essendo decorsi i termini di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dal citato art. 11 D.l.gs. n.375del 1992, ovvero, con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia dell'autorità competente ad un provvedimento tacito di rigetto, da quel momento conosciuto o comunque conoscibile dall'interessato.
Pertanto, in base a tale ultima normativa il ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola contro i provvedimenti adottati in tale ultima materia deve essere proposto nel termine di trenta giorni, mentre il termine previsto per la decisione è di 90 giorni, decorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto.
Ove invece il ricorso amministrativo non sia stato presentato, ovvero ciò sia avvenuto tardivamente, la definitività del provvedimento si perfeziona allo scadere del termine di trenta giorni previsto per la proposizione del ricorso stesso.
Nel caso in questione, l' ha dato prova dell'avvenuta notifica del provvedimento di CP_1 cancellazione dagli elenchi degli operai agricoli delle giornate lavorative denunciate in favore della ricorrente per gli anni dal 2015 al 2016, mediante pubblicazione sul proprio sito internet del IV elenco di variazione del Comune di Reggio Calabria effettuata dal 10.03.2020 al 25.03.2020 e non avendo la ricorrente proposto reclamo in via amministrativa né alcuna azione giudiziaria è decaduto dalla possibilità di muovere qualsiasi contestazione alla cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per gli anni 2015 al 2016.
Ne consegue che deve pertanto ritenersi tardivo il ricorso presentato in data 18.10.2024 e dunque ben oltre i centoventi giorni previsti dalla legge, pur considerando il periodo di sospensione dei termini processuali previsto per l'emergenza epidemiologica da Covid-2019.
Sulla base di tali elementi normativi e giurisprudenziali, va accolta l'eccezione di decadenza sollevata dall' , che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dal convenuto anche CP_1 oltre i limiti posti dall'art. 416 c.p.c.
Divenuta, pertanto, la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli definitiva, la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola non può trovare accoglimento, costituendo l'iscrizione negli elenchi agricoli presupposto indispensabile per il pagamento di detta prestazione, come recentemente affermato dalla S.C. “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970” ( Cass. n 6229/19).
La decadenza dall'azione giudiziaria ha natura sostanziale, con conseguente inammissibilità delle domande volte a ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione.
Ne deriva, quindi, che le indennità di disoccupazione agricola relative all'anno 2015 e 2016, pagate sul presupposto delle giornate di lavoro agricolo disconosciute e cancellate dal relativo elenco, devono considerarsi indebitamente percepite, essendo venuto meno il requisito dell'iscrizione nonché quello contributivo delle 102 giornate nel biennio. Pertanto il ricorso va rigettato mancando nella specie la sussistenza di tutti i requisiti previsti di legge per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno dal 2015 al 2016, con diritto di ripetizione da parte dell' . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico della parte ricorrente e liquidate come in dispositivo
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in CP_1 complessive € 1.865,00 oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 17.12.2025
Il GOP
Dott.ssa IA RO
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza) Il Giudice del lavoro, G.O.P. dott.ssa RO IA, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 03.12.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno 16
Dicembre 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa RO IA, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 17.12.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 4956/2024 avente ad oggetto ripetizione di indebito;
TRA
( ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'Avv. C. Pirrottina;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. V. Grandizio, in virtù di procura in atti;
Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.2024, la ricorrente impugna i provvedimenti n. 394202400011006
29000 relativo all'anno 2015 e n. 3942024000128066200 relativo all'anno 2016, notificati in data
12.9.2024, con cui l' ha chiesto la restituzione della somma di € 1.972,23 per il periodo 01/2015 CP_1
– 12/2015 e € 1.969,73 per il periodo 01/2016 – 12/2016, percepite a titolo di prestazione di disoccupazione agricola per gli anni dal 2015 al 2016, non spettanti a causa dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
La ricorrente premette di avere lavorato per gli anni dal 2015 al 2016 quale operaia agricola a tempo determinato alle dipendenze della ditta NI , percependo i suddetti anni Parte_2
l'indennità di disoccupazione, successivamente revocata in seguito al verbale ispettivo cha aveva ritenuto fittizio il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la ricorrente e il proprio datore di lavoro e di cui afferma di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione.
Ha sostenuto, quindi, di avere effettivamente svolto per tali periodi, giornate lavorative in agricoltura, come indicato in ricorso, in regime di subordinazione, e di essere in possesso dei requisiti necessari a percepire l'indennità di disoccupazione per l'anno 2015 e 2016.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dei provvedimenti di recupero dell'indebito e, per l'effetto, la non debenza delle somme contestate, di accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta NI NZ FI nell'anno dal 2015 al 2016; accertare la sussistenza del diritto alla reiscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per gli anni contestati e conseguentemente il diritto della ricorrente al riconoscimento e regolarizzazione della propria posizione assicurativa/contributiva e del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni in contestazione, conseguentemente dichiarare illegittima la richiesta di restituzione di indebito relativa all'indennità di disoccupazione agricola percepita per gli anni in questione.
Si è costituito in giudizio l' eccependo in via preliminare la decadenza dell'azione ai sensi CP_1 dell'art. 22 d.l. n.7/70, e nel merito l'infondatezza del ricorso e la legittimità del recupero della somma indebitamente erogata, deducendo che l'avviso di addebito era scaturito dalla verifica ispettiva condotta contro l'azienda NI NZ FI, a seguito della quale è stato disconosciuto il rapporto di lavoro agricolo instaurato con la medesima azienda, con conseguente cancellazione del nominativo della ricorrente dall'elenco dei lavoratori agricoli per l'anno dal 2015 e
2016 chiedendo, pertanto, la restituzione delle somme corrisposte ed il rigetto del ricorso. Acquisite le note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza che viene depositata telematicamente.
Il ricorso viene istruito con prova documentale.
In via preliminare va esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_1
Dalla documentazione prodotta dall' , si rileva che le giornate di lavoro che la ricorrente CP_1 assume di avere prestato per gli anni dal 2015 e 2016 alle dipendenze dell'azienda NI
NZ FI sono state cancellate in conseguenza ad un accertamento ispettivo di insussistenza del rapporto di lavoro.
La cancellazione è confluita nel primo elenco suppletivo di variazione degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Reggio Calabria, notificata mediante pubblicazione telematica ai sensi dell'art. 38 comma 7 della legge 111/2011 sul sito istituzionale dell' dal 10.03.2020 al CP_1
25.03.2020 da cui risulta la variazione a “zero” giornate con riferimento alla posizione della ricorrente.
Il provvedimento di cancellazione ha ad ogni effetto di legge valore di notifica al soggetto interessato e pertanto non deve essere notificato alcun ulteriore provvedimento di intervenuta variazione, cancellazione o altro.
Nel caso di specie l'elenco nominativo di variazione è stato pubblicato dal 10.03.2020 al
25.03.2020 e nel termine di trenta giorni previsto dall'art.11 del d.lgs n.375/93, la ricorrente non ha impugnato in via amministrativa il provvedimento di cancellazione, incorrendo, per come tempestivamente eccepito dall' , nella decadenza di cui all'art. 22 d.l. 7/1990 secondo il quale CP_1
“contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al Pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Il provvedimento di cancellazione, pertanto, è divenuto definitivo e non più contestabile essendo decorsi i termini di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dal citato art. 11 D.l.gs. n.375del 1992, ovvero, con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia dell'autorità competente ad un provvedimento tacito di rigetto, da quel momento conosciuto o comunque conoscibile dall'interessato.
Pertanto, in base a tale ultima normativa il ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola contro i provvedimenti adottati in tale ultima materia deve essere proposto nel termine di trenta giorni, mentre il termine previsto per la decisione è di 90 giorni, decorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto.
Ove invece il ricorso amministrativo non sia stato presentato, ovvero ciò sia avvenuto tardivamente, la definitività del provvedimento si perfeziona allo scadere del termine di trenta giorni previsto per la proposizione del ricorso stesso.
Nel caso in questione, l' ha dato prova dell'avvenuta notifica del provvedimento di CP_1 cancellazione dagli elenchi degli operai agricoli delle giornate lavorative denunciate in favore della ricorrente per gli anni dal 2015 al 2016, mediante pubblicazione sul proprio sito internet del IV elenco di variazione del Comune di Reggio Calabria effettuata dal 10.03.2020 al 25.03.2020 e non avendo la ricorrente proposto reclamo in via amministrativa né alcuna azione giudiziaria è decaduto dalla possibilità di muovere qualsiasi contestazione alla cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per gli anni 2015 al 2016.
Ne consegue che deve pertanto ritenersi tardivo il ricorso presentato in data 18.10.2024 e dunque ben oltre i centoventi giorni previsti dalla legge, pur considerando il periodo di sospensione dei termini processuali previsto per l'emergenza epidemiologica da Covid-2019.
Sulla base di tali elementi normativi e giurisprudenziali, va accolta l'eccezione di decadenza sollevata dall' , che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dal convenuto anche CP_1 oltre i limiti posti dall'art. 416 c.p.c.
Divenuta, pertanto, la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli definitiva, la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola non può trovare accoglimento, costituendo l'iscrizione negli elenchi agricoli presupposto indispensabile per il pagamento di detta prestazione, come recentemente affermato dalla S.C. “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970” ( Cass. n 6229/19).
La decadenza dall'azione giudiziaria ha natura sostanziale, con conseguente inammissibilità delle domande volte a ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione.
Ne deriva, quindi, che le indennità di disoccupazione agricola relative all'anno 2015 e 2016, pagate sul presupposto delle giornate di lavoro agricolo disconosciute e cancellate dal relativo elenco, devono considerarsi indebitamente percepite, essendo venuto meno il requisito dell'iscrizione nonché quello contributivo delle 102 giornate nel biennio. Pertanto il ricorso va rigettato mancando nella specie la sussistenza di tutti i requisiti previsti di legge per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno dal 2015 al 2016, con diritto di ripetizione da parte dell' . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico della parte ricorrente e liquidate come in dispositivo
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in CP_1 complessive € 1.865,00 oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 17.12.2025
Il GOP
Dott.ssa IA RO