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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 4202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4202 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 7.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1507/2025 R.A.C.C.,
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Mirabello n.36, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Andrea Occhione che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_1
Flaminio, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Eleonora Brizzi in forza di delega CP_ rilasciata dal Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio in atti
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 15.1.2025 ed iscritto a ruolo il 16.1.2025 la parte ricorrente in epigrafe nominata esponeva: che all'esito di procedimento di atp con decreto di omologa del 9.4.2024 il Tribunale di Roma sezione lavoro dichiarava che la parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 13 L. 118/1971 a decorrere dalla domanda amministrativa del 24.11.2021 e di cui all'art. 12 L. 118/1971 e di cui all'art. 1 L. n.18/1980 a decorrere da luglio 2023; che in data 12/04/2024 la suddetta omologa veniva notificata all' che in data 8.8.2024 veniva inoltrato all' il modello AP70 con indicazione dei CP_1 CP_1 requisiti socio -economici ai fini dell'erogazione delle prestazioni riconosciute;
che ricorrono sia il requisiti reddituale sia il requisito del non ricovero;
che nonostante sia trascorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso ex lege all' per provvedere alla liquidazione delle provvidenze in CP_1 favore degli invalidi civili, ad oggi le suddette prestazioni non sono state ancora erogate.
Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere “ 1) affermi il diritto di
all'assegno di assistenza ex art. 13, L. 118/71, a decorrere dall'1.12.2021 Parte_1 al 30.6.2023, della pensione di inabilità ex art. 12, L. 118/71 e della indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80 a decorrere entrambe dall'1.7.2023; 2) per l'effetto, condanni l' a corrispondere a parte ricorrente, i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, CP_1 oltre interessi legali a decorrere dal 120° giorno dalla data del riconoscimento sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo;
3) vinte le spese di giudizio di cui l' Avv. ANDREA OCCHIONE si dichiara antistatario”.
L' si costituiva in giudizio rilevando che in data in data 21.01.2025 l' provvedeva alla CP_1 CP_1 liquidazione delle prestazioni di cui in ricorso con pagamento degli arretrati in data 07.02.2025, chiedendo pertanto di volere “ Dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite”
All'udienza odierna il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione in atti che: con decreto di omologa del 9.4.2024 il Tribunale di
Roma sezione lavoro ha dichiarato che la parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario ai fini dell'art. 13 L. 118/1971 (assegno mensile) dalla domanda amministrativa del 24.11.2021 e del requisito sanitario ai fini dell'art. 12 L. 118/1971 (pensione di inabilità) e ai fini dell'art. 1 L.
n.18/1980 (indennità di accompagnamento) a decorrere dal 1.7.2023; in data 12.4.2024 il decreto di omologa è stato notificato all' mentre in data 8.8.2024 è stato trasmesso all il CP_1 CP_1 modello AP70 ai fini della liquidazione delle prestazioni.
L' si è costituito in giudizio documentando l'avvenuta liquidazione in data 21.1.2025 delle CP_1 prestazioni di cui in ricorso, e con il calcolo degli arretrati maturati fino al 31.1.2025 (cfr. comunicazioni di liquidazione e mod TP/150), pagati il 7.2.2025 come emerge dai cedolini pensione di febbraio 2025 prodotti.
In conseguenza va dichiarata la cessazione della materia del contendere per definizione del contesto in via amministrativa.
Per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento delle spese di lite, CP_1 considerato che il pagamento delle prestazioniè avvenuto solo in corso di causa, dopo il deposito del ricorso, liquidate come da dispositivo in calce con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.143,00 di cui
€1.864,00 per compensi ed € 280,00 per spese, oltre iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 7.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi