Sentenza breve 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 07/08/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00334/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00320/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL VE IU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ramona Zilli e Stefano Paroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Universitaria UL Centrale - ASUFC, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Laura D'Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Roberto Fusco in Trieste, via di Donota 3;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
del giudizio di inidoneità dd.17.02.2025 dell'Unità operativa di Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda Sanitaria Universitaria UL Centrale e avverso il giudizio di inidoneità espresso dal Collegio Medico istituito presso l'Azienda Sanitaria Universitaria UL Centrale per il rilascio - rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia ed esercizio dello sport del tiro a volo espresso in data 01.04.2025, nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Universitaria UL Centrale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, del giudizio di inidoneità medica al rilascio - rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia ed esercizio dello sport del tiro a volo espresso nei suoi confronti dapprima dal medico delegato dell’Unità Operativa di Igiene e Sanità pubblica dell’Azienda Sanitaria UL Centrale e, poi, a seguito del ricorso in via amministrativa da lui proposto, dal Collegio Medico costituito presso la stessa Azienda ai sensi dell’art. 4 del d.m. 28 aprile 1998.
Contesta, inoltre, il silenzio-rifiuto/diniego asseritamente serbato dall’Amministrazione sulla richiesta di nuova visita medica in autotutela e chiede, in via istruttoria, che venga disposta verificazione.
A sostegno delle domande azionate deduce i seguenti motivi di diritto:
1) “Eccesso di potere, violazione di legge in relazione al D.M 14.09.1994 come sostituito dal D.M. 28.04.1998, assenza di motivazione: errato esercizio della discrezionalità amministrativa, travisamento dei fatti, irragionevolezza”, con cui lamenta, in estrema sintesi, il difetto istruttorio/motivazionale da cui ritiene afflitto il giudizio di inidoneità reiteratamente espresso nei suoi confronti.
2) “Illegittimità del rifiuto/silenzio - diniego dell’Amministrazione di voler procedere in autotutela con una nuova convocazione del ricorrente”, con cui si duole della mancata sottoposizione a nuova ed ulteriore visita medica.
L’Azienda sanitaria universitaria UL Centrale – ASUFC si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso, contestandone la fondatezza ed invocandone la reiezione, oltre a quella della preliminare istanza ex art. 55 c.p.a..
L’affare è stato chiamato all’udienza camerale del 15 luglio 2025, fissata per la trattazione di tale ultima istanza, e discusso dalle parti, come da sintesi a verbale. Indi, è stato introitato per essere deciso con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., come da espressa riserva formulata dal Presidente, sussistendone i relativi presupposti.
Il ricorso merita di essere accolto.
Invero, pur risultando condivisibili le controdeduzioni svolte dall’Azienda intimata in relazione al secondo motivo di impugnazione, essendo principio notorio che “non sussiste alcun obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 5.9.2024; Cons. di Stato, Sez. IV, 4.11.2020, n. 6809)”, il Collegio ritiene favorevolmente apprezzabili le deduzioni difensive svolte dal ricorrente nell’ambito del primo motivo, laddove denuncia il difetto istruttorio/motivazionale che affligge il giudizio negativo espresso nei suoi confronti.
Giova premettere che, a mente di quanto disposto dall’art. 1 del d.m. 28 aprile 1998, chi avanza istanza di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia, prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo, prevista dalla legge 18 giugno 1969, n. 323, deve soddisfare dei requisiti psicofisici minimi di carattere visivo (n. 1), uditivo (n. 2), di capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale (n. 3), di assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico (n. 4) e di assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali , con la specificazione che “(...) non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool” e che “costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci” (n. 5).
Nel caso che occupa:
- in sede di prima visita, il giudizio di inidoneità è stato emesso nei confronti dal ricorrente sul rilievo della ritenuta -OMISSIS- da cui il medico accertatore l’ha ritenuto afflitto (vedesi certificato medico in data 17/2/2025 - all. 003-fascicolo doc. ricorrente), come da certificato anamnestico preliminare redatto dal medico curante del medesimo in data 12 febbraio 2025 (all. 005 – fascicolo doc. ricorrente).
- all’esito della visita collegiale, è stato, invece, ritenuto non risultare in possesso “dei requisiti di cui all’art. 1 del DM citato” (vedesi certificato medico in data 1/4/2025 – all. 002-fascicolo doc. cit.) ovvero, come si evince dalle conclusioni riportate nella relazione redatta dal Collegio medico in pari data e trasmessa al legale dell’odierno ricorrente in data 9 maggio 2025, in quanto è stato valorizzato, in senso ostativo, un episodio di -OMISSIS- , da cui è stato tratto, per l’appunto, il sintetico giudizio che “sulla base degli accertamenti specialistici svolti e della visita effettuata si ritiene che il sig. -OMISSIS-NON RISULTI in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del DM citato” (all. 11 fascicolo doc. ASUFC e all. 009 fascicolo doc. ricorrente).
Orbene, dalla lettura dei giudizi medici espressi e qui gravati non è dato, tuttavia, comprendere quali siano effettivamente le ragioni che, a mente dell’art. 1 del d.m. citato, possano legittimare l’inidoneità decretata.
Né il primo medico accertatore, né, successivamente, il Collegio medico si sono peritati, infatti, di esplicitare, a chiare lettere, quale, tra i requisiti psico-fisico imprescindibilmente richiesti, difetti effettivamente in capo all’odierno ricorrente ovvero di ricondurre specificamente la -OMISSIS- e/o l’ episodio di -OMISSIS- a taluno dei detti requisiti, limitandosi, unicamente, a concludere per il generico mancato possesso “dei requisiti di cui all’art. 1 del DM citato”.
A nulla, poi, soccorre la circostanza che l’intimata Azienda, nella memoria di costituzione e difesa dimessa nella presente sede giurisdizionale, abbia richiamato l’attenzione sulla indispensabilità della “assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali”, di cui all’art. 1, n. 5, del d.m. 28 aprile 1998, lasciando intuire la possibile riconducibilità della patologia ritenuta sussistente dagli organi competenti alle ipotesi colà contemplate.
Invero - oltre a trattarsi di motivazione postuma, come tale inammissibile, in particolare nel caso che occupa, ove viene in rilievo l’esercizio di poteri espressivi di discrezionalità tecnica, atteso che, per indirizzo giurisprudenziale consolidato, è noto il principio secondo il quale "nel processo amministrativo l'integrazione in sede giudiziale della motivazione è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento - nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida", restando, invece, inammissibile, “un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi" (cfr., tra le molte Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2023, n. 1096; id., sez. III, 28 novembre 2022, n. 10448) – non è dato, in ogni caso, sapere quale dei disturbi dianzi indicati ricorra specificamente nel caso che occupa, atteso che il competente organo medico non l’ha assolutamente precisato, né ha chiarito in maniera di facile ed immediata intellegibilità le ragioni per cui ha ritenuto:
a) tuttora sussistente la patologia riportata nelle certificazioni in atti, sebbene il medico del CSM di San Daniele del UL, afferente alla stessa Azienda intimata, nel certificato in data 20 marzo 2025, da cui è stato tratto, per l’appunto, il riferimento al -OMISSIS- (all. 006 – fascicolo doc. ricorrente) avesse precisato che tale sintomatologia è stata trattata dal 2023 presso uno specialista privato con prescrizione di -OMISSIS- con piena risoluzione del quadro clinico;
b) la detta sintomatologia ostativa al rilascio dell’idoneità medica.
Sicché, in definitiva, il Collegio, pur non intendendo assolutamente mettere in discussione il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “un giudizio medico-legale come quello che qui viene in rilievo si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2004, nr. 1341; id., 10 luglio 2001, nr. 3822), ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 2002, nr. 2483)” (Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2451), ritiene che, allo stato, la carenza esplicativa motivazionale, conseguenza di un’istruttoria deficitaria, non offra evidenza dell’effettiva ragionevolezza del giudizio medico di inidoneità espresso nei confronti del ricorrente.
Avuto riguardo alle conclusioni cui era giunto il medico del CSM e alle scarne indicazioni ritraibili dalla relazione redatta dal Collegio medico di cui all’art. 4 del d.m. 28 aprile 1998, per lo più incentrate sulla ritenuta minimizzazione da parte del ricorrente dell’evento occorso alla figlia, che ha originato la sintomatologia sofferta, e/o sulla sua reticenza a parlarne, il giudizio gravato s’appalesa, anzi, afflitto proprio dai profili di irragionevolezza denunciati dal ricorrente medesimo.
Sulla scorta delle considerazioni svolte e per le ragioni esplicitate, il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, annullati i giudizi medici impugnati.
Resta, in ogni caso, salva la successiva e nuova attività valutativa da parte dell’organo competente, che dovrà, però, dispiegarsi nel rispetto dei principi ritraibili dalla presente decisione, cui l’organo stesso è tenuto a conformarsi.
Le spese di lite possono essere compensate per intero tra le parti, sussistendo, al riguardo, giusti motivi.
L’Azienda intimata sarà, però, tenuta a rimborsare al ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura complessivamente versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL VE IU, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti gravati.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Dà atto che l’Azienda Sanitaria Universitaria UL Centrale sarà tenuta a rimborsare al ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis .1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura complessivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Sinigoi | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.