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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4358 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34964/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Carmen Michelotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34964/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZAPPA PAOLO Parte_1 C.F._1
AR, elettivamente domiciliato in VIA UBOLDO, 14, CERNUSCO SUL NAVIGLIO presso il difensore avv. ZAPPA PAOLO AR
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLI Controparte_1 C.F._2
EMANUELA e dell'avv. BRUNO ANGELINA ( ) VIA P.R. GIULIANI 12 C.F._3
20851 LISSONE, elettivamente domiciliato in VIA PILASTRELLO, 12 20065 INZAGO presso il difensore avv. CASTELLI EMANUELA MARCO PIVA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLI EMANUELA e C.F._4 dell'avv. BRUNO ANGELINA ( ) VIA PR GIULIANI N. 12 20900 LISSONE, C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA PILASTRELLO, 12 20065 INZAGO presso il difensore avv.
CASTELLI EMANUELA
S.A.D. COSTRUZIONI SGAMBETTERRA S.R.L. (C.F. ), P.IVA_1 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERRA Controparte_2 C.F._5
ANNA, elettivamente domiciliato in VIA IV GIUGNO, 41 20013 MAGENTA presso il difensore avv.
BERRA ANNA
FELICE CA AR MO (C.F. ), C.F._6
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie conclusive già depositate telematicamente, le conclusioni devono considerarsi allegate al verbale di udienza di precisazione di conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e riportate.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio , IV RC, SI LI MA IA, Parte_1 Controparte_1 [...]
e S.a.d. COSTRUZIONI Sgambetterra s.r.l. affinché fosse accertata e dichiarata la loro CP_2 responsabilità in relazione ai danni verificatesi nell'immobile di proprietà dell'attore dal dicembre 2021 in poi, durante l'esecuzione di lavori edili nell'immobile confinante con il proprio e, conseguentemente, i convenuti fossero condannati al risarcimento del danno subito.
I convenuti IV e venivano chiamati in giudizio in qualità di proprietari dell'immobile confinante e CP_1 committenti dei lavori edili in corso durante il danneggiamento, il convenuto SAD Costruzioni Sgambetterra s.r.l. nella sua qualità di impresa esecutrice dei lavori, l'ing. e l'arch. SI CP_2
LI MA IA nelle loro qualità di direttore lavori e progettista.
SAD Costruzioni Sgambetterra s.r.l., e SI LI MA IA, benché regolarmente citati non si costituivano in giudizio: ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
e IV RC si costituivano in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti operata da Controparte_1 parte attrice e chiedendo il rigetto di tutte le domande svolte nei loro confronti.
si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti operata da parte attrice e Controparte_2 chiedendo il rigetto di tutte le domande svolte nei suoi confronti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP che ha preceduto il presente giudizio e l'espletamento di CTU, volta alla migliore precisazione del ruolo svolto dai diversi soggetti rispetto alla causazione dei danni già accertati in sede di ATP.
Successivamente, all'esito della discussione orale di cui alla udienza del 6 maggio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 281sexies c.p.c.. Le domande di parte attrice devono essere in parte accolte ed in parte respinte nella misura e per le motivazioni che seguono.
Sulla responsabilità Dall'istruttoria svolta e dalla documentazione agli atti è emerso che i convenuti IV ed hanno CP_1 commissionato lavori edili di scavo e realizzazione di un garage interrato nella loro proprietà, confinante con quella dei ricorrenti. Hanno appaltato i lavori alla impresa di costruzioni SAD Costruzioni Sgambetterra s.r.l. e affidato la progettazione e direzione lavori all'arch. SI e all'ing. Quest'ultimo era progettista e direttore dei lavori per le opere strutturali. Sempre dalla CP_2 istruttoria svolta è emerso che i lavori edili svoltisi sulla proprietà degli odierni convenuti hanno causato danni alla proprietà attorea.
Più precisamente la causa dei danni lamentati da parte attrice è da individuarsi soprattutto nella rimozione di dispositivi di protezione (palancole metalliche) in precedenza infissi nel terreno di proprietà dei convenuti per consentire lo svolgimento degli scavi in sicurezza.
Le operazioni di rimozione di detti dispositivi (palancole), effettuate a lavori pressoché conclusi, con le conseguenti vibrazioni e manovre di rimozione, hanno determinato alcuni dei danni lamentati dall'attore, altra parte dei danni si è verificata poiché in conseguenza della rimozione delle palancole il terreno sottostante la proprietà dell'attore si è mosso e ciò ha provocato i restanti danni. In tal senso, oltre alla documentazione versata in atti da parte attrice anche la relazione del CTU nominato in corso di causa.
In particolare nella relazione del CTU che, priva di vizi logici qui si richiama e condivide è individuata la causa dei danni lamentati dall'attore come segue: una parte dei danni, quantificati dal CTU in Euro 5.282,67+IVA è riconducibile all'impresa esecutrice, per i danni Controparte_3 causati nell'esecuzione dei lavori da questa commissionati al subappaltatore (in estrema sintesi danni legati deformazione della recinzione attorea), mentre altra parte dei danni, per un ammontare complessivo di Euro 9.228,53+IVA, è riconducibile al progettista e D.L. delle strutture, ing. CP_2 questi danni sono conseguenti ad una sottostima dei movimenti che il terreno sottostante la recinzione ha subito successivamente alla rimozione delle palancole metalliche, infisse in aderenza alla recinzione pagina 2 di 8 (in sintesi danni da fessurazioni conseguenti al movimento del terreno sottostante la proprietà dall'attore). In relazione alla responsabilità dei diversi soggetti convenuti occorre fare le precisazioni che seguono.
a) Sulla responsabilità dei convenuti IV ed CP_1
Parte attrice ritiene responsabili dei danni subiti, oltre agli altri soggetti evocati in giudizio, anche i proprietari dell'area confinante, quella su cui gli altri soggetti odierni convenuti hanno svolto la propria attività, ciò in applicazione dell'art. 2051 Cod. Civ, e/o per culpa in eligendo e/o per culpa in vigilando.
Come già accennato, dall'istruttoria svolta e dalla documentazione agli atti è emerso che i convenuti
IV ed hanno commissionato lavori edili di scavo e realizzazione di un garage interrato nella CP_1 loro proprietà, confinante con quella dei ricorrenti. Hanno appaltato i lavori alla impresa di costruzioni
SAD Costruzioni Sgambetterra s.r.l. e affidato la progettazione e direzione lavori generale all'arch.
SI mentre l'ing. sempre su loro incarico, svolgeva il ruolo di progettista e direttore dei CP_2 lavori per le opere strutturali (come peraltro anche dallo stesso riferito in atti). Come già precisato dalla istruttoria svolta è emerso che i lavori edili svoltisi sulla proprietà degli odierni convenuti hanno causato danni alla proprietà attorea.
Più precisamente la causa dei danni lamentati da parte attrice è da individuarsi soprattutto nella rimozione di dispositivi di protezione (palancole) in precedenza infissi nel terreno di proprietà dei convenuti per consentire gli scavi nella proprietà in sicurezza. Queste palancole erano infisse nel terreno in aderenza alla recinzione dell'attore. Le operazioni di rimozione di detti dispositivi (palancole), effettuate dalla impresa non CP_4 parte in causa, su incarico di SAD Costruzioni Sgambetterra s.r.l., (cfr. doc. 5 fascicolo di parte SAD
Costruzioni nel procedimento di ATP acquisito agli atti del presente procedimento - contratto di subappalto - e doc. 7 fascicolo di parte SAD Costruzioni nel procedimento di ATP CP_5 acquisito agli atti del presente procedimento - riepilogo lavori e servizi eseguiti per SAD da CP_4 indirizzato a SAD) con le conseguenti vibrazioni e manovre di rimozione, evidentemente non eseguite correttamente, hanno determinato il danneggiamento della recinzione dell'attore. Tale danno è stato quantificato in Euro 5.282,67+IVA dal CTU nominato in corso di causa e di tale danno devono ritenersi responsabili in solido ed in egual misura SAD e l'impresa da questo incaricata, la CP_4 come si dirà meglio in seguito. In relazione a questa tipologia di danni nessuna responsabilità può essere ascritta ai convenuti IV ed in quanto tali danni non derivano dal bene in custodia ai CP_1 medesimi ma derivano dalla attività svolta dalla e dalla CP_4 Controparte_6
[...] Altra parte dei danni subiti dall'attore si è verificata poiché, in conseguenza della rimozione delle più volte citate palancole, il terreno sottostante la recinzione (terreno quindi di proprietà dell'attore) si è mosso e ciò ha provocato i restanti danni (consistiti principalmente in crepe e fessurazioni di quanto in superficie). Anche in relazione a tale parte di danno non è ravvisabile una responsabilità in applicazione dell'art. 2051 Cod. Civ. in capo ai convenuti Piava ed poiché anche questi danni CP_1 subiti dalla parte attrice non sono riconducibili ad un bene in custodia ai convenuti IV ed CP_1 Pur condividendo l'assunto attoreo secondo cui la stipulazione di un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori non priva, di per sé, il proprietario della custodia del bene, occorre precisare che, come recentemente ribadito (Cass. Civ. ord. 12839/2024) e precedentemente più volte affermato dalla
Corte di Cassazione, in caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dalla attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto; per i primi si applica l'articolo 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'articolo 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo;
per i secondi (e cioè per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore) risponde (anche) il committente ai sensi dell'articolo 2051 c.c., in pagina 3 di 8 quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'articolo 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (ex multis, Cass. Civ. 23442/2018).
Nel caso di specie, facendo applicazioni di tali principi, deve ritenersi che il danno all'immobile di parte attrice, confinante con a quello delle parti convenute IV e nel quale l'attività edilizia era CP_1 in corso, sia derivato, dalla attività dell'appaltatore (e subappaltatore) e del Direttore dei lavori incaricato delle opere strutturali e non dalla cosa oggetto dell'appalto e di tale danno solo l'appaltatore
(e subappaltatore) ed il predetto direttore dei lavori sono tenuti a rispondere nei termini di cui meglio nel prosieguo. Dalla istruttoria svolta non è emerso che i proprietari committenti abbiano avuto un ruolo attivo o una concreta e significativa ingerenza durante la realizzazione dei lavori appaltati, non potendosi qualificare in tal senso l'aver accettato ed autorizzato la spesa necessaria per eseguire i lavori con l'utilizzo delle palancole.
Si precisa inoltre, ad abundantiam, che, anche volendo ritenere il danno subito dagli attori derivante dalla cosa oggetto dell'appalto, (ma non lo si ritiene derivante dalla cosa), nel caso di specie, dalla istruttoria svolta, è emerso che il danno subito dall'attore si è verificato esclusivamente a causa del fatto di terzi soggetti, che i proprietari non potevano prevedere e/o impedire.
Dalla istruttoria svolta, infatti, è emerso il verificarsi del caso fortuito, consistito nel fatto del terzo (impresa appaltatrice SAD e subappaltatore e direttore lavori per le opere strutturali ing. che CP_2 hanno negligentemente ed imperitamente svolto i propri compiti.
In capo ai convenuti IV ed non è ravvisabile nemmeno la culpa in eligendo. CP_1
Parte attrice sostiene che la culpa in eligendo dei convenuti Piava ed è provata in quanto CP_1 l'impresa esecutrice ed i professionisti convenuti hanno male Controparte_6 eseguito gli interventi e, quanto alla impresa esecutrice e all'arch. SI, è provata anche in considerazione del fatto che questi ultimi sono rimasti contumaci nel presente giudizio di merito.
Sul punto occorre evidenziare che la condotta processuale dei convenuti non integra un elemento rilevante in tal senso, è semplicemente una scelta processuale, peraltro ampiamente successiva, non solo al conferimento dell'incarico, ma anche alla esecuzione dei lavori. Quanto alla non corretta esecuzione dei lavori occorre rilevare che non è sufficiente desumere ex post l'erroneità della scelta dal verificarsi del danno, ma occorre verificare con valutazione ex ante se al momento della conclusione del contratto la ditta appaltatrice presentasse o meno caratteristiche tali da evidenziarne l'assoluta inidoneità a compiere l'opera oggetto dell'appalto (in tal senso Cass. Civ. 25173/2007; Cass. Civ. n. 10652/1997, principio consolidato e anche recentemente ribadito dalla Corte di
Cassazione in Cass. Civ. ord. 36399/2023 del 24 ottobre 2023).
Sul punto si ricorda che in tema d'appalto ricorrono gli estremi della culpa in eligendo e, perciò, della responsabilità del committente, ogniqualvolta il compimento dell'opera o del servizio relativi al contratto stipulato siano stati affidati ad una o più imprese appaltatrici prive, de facto, delle capacità e degli strumenti tecnici generalmente indispensabili per eseguire a regola d'arte e secondo canoni di diligenza professionale la prestazione oggetto del negozio giuridico concluso (Cass. Civ., n.
7356/2009).
Nessuna prova è emersa (né sono allegate specifiche circostanze) che inducano a ritenere che nel momento in cui gli incarichi sono stati affidati l'impresa ed i professionisti odierni convenuti fossero carenti della capacità e/o degli strumenti necessari ad eseguire le opera affidate (ad es. per non avere le idonee strumentazioni, l'idonea esperienza, le idonee qualifiche, un adeguato numero di addetti o quant'altro). Del pari insussistente la asserita culpa in vigilando.
pagina 4 di 8 Quanto a questo ulteriore profilo di responsabilità invocato dalla parte attrice si evidenzia che non risulta che i proprietari avessero le competenze tecniche per valutare i rischi e le modalità di esecuzione degli interventi e, conseguentemente, consapevolmente intervenire per impedire l'esecuzione di specifiche lavorazioni.
Si evidenzia inoltre che, come emerge dalla CTU svolta in sede di ATP ed acquisita agli atti del presente procedimento, i danni subiti dall'attore e ricollegabili alle vicende di causa si sono verificati successivamente alla rimozione delle palancole, rimozione effettuata a lavorazioni pressoché concluse.
Verosimilmente le parti committenti non potevano prevedere che la rimozione delle palancole avrebbe comportato modalità e generato situazioni tali da causare danni e che il terreno sottostante si sarebbe mosso tanto da recare danni in superficie ai vicini di casa in esito all'estrazione, pur in presenza di un muro contenitivo in cemento costruito nei pressi delle palancole stesse: tali competenze tecniche non risulta appartenessero ai sigg. IV ed e non era da ritenersi esigibile un loro intervento nel senso di CP_1 consigliare modalità di esecuzione alternative. Le parti convenute IV ed hanno nominato tutti i CP_1 professionisti necessari per procedere alla esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme di legge e sono state da questi consigliati sulle migliori modalità di esecuzione degli interventi che rimaneva loro responsabilità stabilire ed eseguire nel migliore dei modi. Come già precisato, le imprese ed i professionisti incaricati non è provato fossero privi delle necessarie qualifiche, competenze e dei mezzi necessari. Le domande svolte dall'attore nei confronti dei convenuti IV ed devono pertanto essere respinte e CP_1 l'attore condannato alla refusione delle spese di lite di questi ultimi, del presente procedimento, del procedimento di ATP (Cass. Civ. ord. 15492/2019 pubbl. 7 giugno 2019) che ha preceduto il presente giudizio e del procedimento di negoziazione assistita. Non si pongono le spese di CTP dei convenuti IV ed in capo all'attore in quanto non è agli atti CP_1 adeguata prova dell'esborso effettuato in relazione a tali spese. b) Sulla responsabilità della impresa SAD Costruzioni Sgambetterra s.r.l. già
[...]
Controparte_7
La responsabilità della ditta appaltatrice ed esecutrice dei lavori deve ritenersi sussistente, in applicazione dell'art. 2043, in relazione agli specifici danni inerenti le operazioni materiali di sfilaggio delle palancole, sfilaggio eseguito non a regola d'arte, ma provocando urti e danni alla recinzione dell'attore.
Come accertato dal CTU in corso di causa la rimozione delle palancole ha arrecato danni alla recinzione di parte attrice, deformandola e danneggiandola, provocando un danno quantificato in Euro 5.282,67 oltre
IVA. L'esecuzione delle operazioni di sfilaggio delle palancole è stata dall'appaltatore subappaltata alla ditta (doc. 5 fascicolo di parte SAD Costruzioni nel procedimento di ATP acquisito agli atti del CP_4 presente procedimento nonché docc. 4, 5 e 9 fascicolo . CP_8 CP_ Le operazioni svolte dalla sono state eseguite dietro incarico della appaltatrice e su indicazioni CP_4 di questa, inoltre la scelta di posare e rimuovere le palancole è stata condivisa dall'impresa appaltatrice la quale ha in effetti incaricato la ditta di eseguirla (cfr. altresì doc. 7 fascicolo di parte SAD CP_4
Costruzioni nel procedimento di ATP acquisito agli atti del presente procedimento - riepilogo lavori e servizi eseguiti per SAD da indirizzato a SAD, nonché docc. 4, 5 e 9 fascicolo . CP_4 CP_8 Inoltre, l'appaltatore avrebbe dovuto in ogni caso vigilare sull'attività svolta dalla , ditta incaricata CP_4 dall'appaltatore per la specifica lavorazione e avrebbe dovuto impedire i danni durante la fase di sfilamento avendo le specifiche competenze tecniche per valutare la correttezza delle modalità di esecuzione. L'impresa alla luce di quanto emerso nel caso concreto, era mera esecutrice di un incarico affidato CP_4 dalla appaltatrice che rimane responsabile in solido ed in egual misura con la esecutrice del danno provocato agli attori nelle operazioni di sfilaggio delle palancole e quantificato dal CTU in Euro 5.282,67 oltre IVA. In relazione a tale tipologia di danno deve escludersi la responsabilità (o corresponsabilità) di progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali, essendo un danno conseguente alla mera modalità di esecuzione dei lavori.
Per quanto concerne i danni conseguenti allo spostamento ed assestamento del terreno successivo allo sfilaggio stesso, di questi non può essere considerata responsabile l'impresa appaltatrice in quanto tale tipologia di danno consegue alla mancata adozione di cautele necessarie a prevenire i danni conseguenza pagina 5 di 8 dei movimenti del terreno sottostante la proprietà attorea, e di tale danno deve ritenersi responsabile il solo progettista e direttore dei lavori per le opere strutturali, il quale, invece, aveva l'obbligo di predisporre gli accorgimenti necessari per evitare tale situazione.
c) La responsabilità dell'ing. CP_2
La responsabilità dell'ing. progettista e direttore dei lavori per quanto attiene alle opere strutturali CP_2 (cfr. atto di costituzione dell'ing. nel presente procedimento e doc. 1 fascicolo deve CP_2 CP_2 ritenersi sussistente in applicazione dell'art. 2043 Cod. Civ. in quanto è stato provato che la rimozione delle palancole, in assenza di adeguati presidi ed accorgimenti volti a contenere la spinta del terreno attoreo, ha causato lo spostamento del terreno sottostante l'area di proprietà dell'attore provocando il cedimento e le fessurazioni nella proprietà attorea e di cui alle CTU svolte in sede di ATP e nel presente procedimento. L'entità di questa ultima tipologia di danno è stata quantificata dal CTU in complessivi Euro 9.228,53 oltre IVA di legge;
la relazione del CTU in punto quantificazione si richiama e condivide in quanto precisa, dettagliata e priva di vizi di logici. La responsabilità dell'ing. in relazione a questi ultimi danni è ravvisabile non solo e non tanto per CP_2 aver, se non suggerito, quantomeno avallato apertamente la prosecuzione dei lavori con l'utilizzo delle palancole in difformità da quanto originariamente previsto, (si veda sul punto il doc. 16 fascicolo ATP IV ed ed acquisito agli atti del presente procedimento, nonché nuovamente prodotto dalle parti nel CP_1 presente giudizio, ove nella comunicazione sottoscritta dall'ing. si legge “le palancole sono state CP_2 installate come da indicazioni del fornitore stesso e non presentano alcun segnale di cedimento;
3. al termine della realizzazione dei muri le palancole potranno essere rimosse, come da normale prassi, senza arrecare danno alcuno. Non è possibile ipotizzare una loro destinazione “a perdere” essendo elementi riutilizzabili più volte, come ad esempio i casseri metallici. La loro rimozione avverrà in sicurezza, sotto la supervisione di noi tecnici, secondo le loro specifiche indicazioni di utilizzo”), ma anche e soprattutto per non avere adottato presidi tecnici adeguati a preservare la stabilità del terreno e delle costruzioni adiacenti. Tale mancata predisposizione configura chiara negligenza ed imperizia rispetto all'esecuzione dei compiti di direttore lavori delle opere strutturali. Non appare condivisibile la tesi di parte secondo cui il medesimo risulterebbe esente da responsabilità in quanto l'applicazione e lo sfilaggio CP_2 delle palancole non attiene ad una opera strutturale.
La responsabilità del medesimo è legata al fatto che, approvata e fatta propria la scelta dell'utilizzo delle palancole, nella consapevolezza che tali strumenti avrebbero poi dovuto essere rimossi, (cfr. cfr. doc. 16 fascicolo ATP IV ed acquisito agli atti del presente procedimento) il direttore lavori delle opere CP_1 strutturali avrebbe dovuto adottare i necessari accorgimenti strutturali volti ad impedire che il terreno attoreo in esito alle lavorazioni cedesse, provocando danni ai beni dell'attore.
d) La responsabilità di SI LI MA IA Parte attrice nelle proprie memorie conclusive ed in sede di precisazione delle conclusioni ha rinunciato alle domande nei confronti di SI LI MA IA, sulle quali pertanto non ci si pronuncia.
Sulla quantificazione e ripartizione definitiva dei danni Numerose problematiche lamentate dall'attore in sede di ricorso per ATP sono risultate non riconducibili alle attività edili in corso sulla proprietà dei ricorrenti (cfr. relazione peritale svolta in sede di ATP ed acquisita al presente procedimento spec. pag. 13 e ss “danni alla facciata” e “danni all'interno dell'immobile”). I danni effettivamente riconducibili ai predetti lavori, verificatisi in larghissima parte nella fase di rimozione delle palancole, quindi nelle ultime fasi della lavorazione consistono essenzialmente nella formazione di crepe nel cortile attoreo e in danni alla recinzione.
Le richieste iniziali di parte attrice ammontavano ad Euro 48.050,00 oltre IVA di legge, il danno effettivamente riconosciuto ammonta ad un totale di Euro 14.511,20 oltre IVA.
Nel caso di specie sono da ritenere responsabili dei danni patiti da parte attrice consistiti nella deformazione della recinzione il cui complessivo importo è quantificato in Euro 5.282,67 oltre IVA di legge, l'appaltatore
SAD Costruzioni Sgambetterra s.r.l. (in solido ed in egual misura con il subappaltatore, che non è tuttavia parte in causa e nei cui confronti la pronuncia è pertanto preclusa); è invece da ritenere responsabile per i pagina 6 di 8 danni da fessurazione e relativi al cedimento del terreno attoreo, il cui complessivo importo è quantificato in
Euro 9.228,53 oltre IVA di legge, l'ing. er le ragioni già esposte. CP_2 Parte convenuta SAD Costruzioni Sgambetterra s.r.l. dovrà pertanto risarcire all'attore la somma di Euro 5.282,67 oltre IVA, già in valuta attuale, oltre interessi come appresso. Parte convenuta ing. dovrà pertanto risarcire all'attore la somma di Euro 9.228,53 oltre IVA, già in CP_2 valuta attuale, oltre interessi come appresso.
Entrambi in solido tra loro ed in egual misura (nessuna statuizione sul subappaltatore non essendo il medesimo parte in causa), dovranno rifondere all'attore le spese sostenute dall'attore per remunerare il proprio consulente tecnico di parte per l'attività svolta nel procedimento di ATP che ha preceduto il presente procedimento (come da documentazione agli atti), spese che si quantificano in Euro 1.268,00, mentre per l'attività svolta dal CTP nel presente procedimento, non si riconosce diritto al rimborso, in assenza di adeguata documentazione comprovante l'effettivo esborso. Entrambi, sempre in solido tra loro ed in egual misura, dovranno inoltre corrispondere le spese di CTU inerenti il procedimento di ATP ed inerenti il presente procedimento, nella misura già liquidata con separati provvedimenti (Cass. Civ. ord. 6 novembre 2023 n. 30854).
Entrambi, inoltre, in solido tra loro ed in egual misura, dovranno rifondere all'attore le spese di lite del presente procedimento, del procedimento di ATP e della negoziazione assistita, nella misura di cui al dispositivo.
Interessi
Gli interessi compensativi – secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) – decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto alla luce di tale criterio di calcolo,
1. la parte convenuta SAD Costruzioni Sgambetterra s.r.l. deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di Euro 5.282,67 oltre IVA di legge, liquidata in moneta attuale, oltre:
- Interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1% sulla somma di Euro 5.282,67 oltre IVA di legge dalla data del sinistro (che si individua a tal fine nel marzo 2022) ad oggi;
- Interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di Euro 5.282,67 oltre IVA di legge dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
2. la parte convenuta deve essere condannata a corrispondere all'attore Euro 9.228,53 oltre IVA CP_2 già in valuta attuale, oltre:
- Interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1% sulla somma di Euro 9.228,53 oltre IVA dalla data del sinistro (che si individua a tal fine nel marzo 2022) ad oggi;
- Interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di Euro 9.228,53 oltre IVA, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
3. Entrambi i sopracitati soggetti (SAD e ing. , in solido ed in egual misura sono altresì tenuti a CP_2 corrispondere all'attore Euro 1.268,00, per le spese di CTP inerenti la fase di ATP.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto di quanto effettivamente liquidato in sentenza, del grado di difficoltà della causa, delle questioni giuridiche trattate, della effettiva attività svolta e del numero di parti rappresentate.
Quanto alle spese di lite di SI LI MA IA si dichiara la non ripetibilità delle medesime in quanto il convenuto non si è costituito nel presente procedimento e pertanto non ha sostenuto spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata la responsabilità di SAD Costruzioni Sgambetterra s.r.l. nella causazione dei danni subiti dalla recinzione di parte attrice e meglio precisati in parte motiva, condanna la medesima al pagamento a favore della parte attrice della somma di Euro 5.282,67 oltre accessori di legge ed oltre interessi, come meglio dettagliato in parte motiva;
pagina 7 di 8 - accertata la responsabilità di nella causazione dei danni subiti dalla parte attrice ed Controparte_2 inerenti lo spostamento del terreno attoreo conseguito agli scavi, condanna il medesimo al pagamento a favore della parte attrice della somma di Euro 9.228,53 oltre accessori di legge ed oltre interessi come meglio dettagliato in parte motiva;
- Condanna e SAD Costruzioni Sgambetterra s.r.l. in solido tra loro ed in egual Controparte_2 misura a rifondere all'attore le spese del CTP sostenute in esito al procedimento per ATP quantificate complessivamente in Euro 1.268,00, come meglio dettagliato in parte motiva;
- condanna e SAD Costruzioni Sgambetterra s.r.l. in solido tra loro ed in egual Controparte_2 misura a rifondere all'attore le spese di lite del procedimento di ATP e del presente procedimento che liquida rispettivamente in Euro 1.600,00 oltre ad Euro 320,88 per spese non imponibili ed oltre accessori di legge quanto al procedimento per ATP ed in Euro 2.700,00, oltre ad Euro 290,35 per rimborso spese non imponibili ed oltre accessori di legge quanto al presente procedimento, nonché al pagamento delle spese legali per il procedimento di negoziazione assistita che liquida in Euro 700,00 oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico di e SAD Costruzioni Sgambetterra s.r.l. in solido Controparte_2 tra loro ed in egual misura le spese di CTU del presente procedimento e del procedimento di ATP come già liquidate con separati provvedimenti;
- rigetta le domande di parte attrice nei confronti di IV RC ed;
Controparte_1
- condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite del presente procedimento e del procedimento di
ATP di IV RC ed che liquida rispettivamente in Euro 3.302,00 oltre accessori di legge Controparte_1 ed in Euro 2.100,00 oltre accessori di legge, nonché al pagamento delle spese legali del procedimento di negoziazione assistita che liquida in Euro 700,00 oltre accessori di legge;
- dichiara le spese di lite di SI LI MA IA non ripetibili stante la non costituzione in giudizio del medesimo;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281sexies ultimo comma c.p.c.
Milano, 28 maggio 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Carmen Michelotti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Carmen Michelotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34964/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZAPPA PAOLO Parte_1 C.F._1
AR, elettivamente domiciliato in VIA UBOLDO, 14, CERNUSCO SUL NAVIGLIO presso il difensore avv. ZAPPA PAOLO AR
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLI Controparte_1 C.F._2
EMANUELA e dell'avv. BRUNO ANGELINA ( ) VIA P.R. GIULIANI 12 C.F._3
20851 LISSONE, elettivamente domiciliato in VIA PILASTRELLO, 12 20065 INZAGO presso il difensore avv. CASTELLI EMANUELA MARCO PIVA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLI EMANUELA e C.F._4 dell'avv. BRUNO ANGELINA ( ) VIA PR GIULIANI N. 12 20900 LISSONE, C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA PILASTRELLO, 12 20065 INZAGO presso il difensore avv.
CASTELLI EMANUELA
S.A.D. COSTRUZIONI SGAMBETTERRA S.R.L. (C.F. ), P.IVA_1 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERRA Controparte_2 C.F._5
ANNA, elettivamente domiciliato in VIA IV GIUGNO, 41 20013 MAGENTA presso il difensore avv.
BERRA ANNA
FELICE CA AR MO (C.F. ), C.F._6
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie conclusive già depositate telematicamente, le conclusioni devono considerarsi allegate al verbale di udienza di precisazione di conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e riportate.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio , IV RC, SI LI MA IA, Parte_1 Controparte_1 [...]
e S.a.d. COSTRUZIONI Sgambetterra s.r.l. affinché fosse accertata e dichiarata la loro CP_2 responsabilità in relazione ai danni verificatesi nell'immobile di proprietà dell'attore dal dicembre 2021 in poi, durante l'esecuzione di lavori edili nell'immobile confinante con il proprio e, conseguentemente, i convenuti fossero condannati al risarcimento del danno subito.
I convenuti IV e venivano chiamati in giudizio in qualità di proprietari dell'immobile confinante e CP_1 committenti dei lavori edili in corso durante il danneggiamento, il convenuto SAD Costruzioni Sgambetterra s.r.l. nella sua qualità di impresa esecutrice dei lavori, l'ing. e l'arch. SI CP_2
LI MA IA nelle loro qualità di direttore lavori e progettista.
SAD Costruzioni Sgambetterra s.r.l., e SI LI MA IA, benché regolarmente citati non si costituivano in giudizio: ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
e IV RC si costituivano in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti operata da Controparte_1 parte attrice e chiedendo il rigetto di tutte le domande svolte nei loro confronti.
si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti operata da parte attrice e Controparte_2 chiedendo il rigetto di tutte le domande svolte nei suoi confronti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP che ha preceduto il presente giudizio e l'espletamento di CTU, volta alla migliore precisazione del ruolo svolto dai diversi soggetti rispetto alla causazione dei danni già accertati in sede di ATP.
Successivamente, all'esito della discussione orale di cui alla udienza del 6 maggio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 281sexies c.p.c.. Le domande di parte attrice devono essere in parte accolte ed in parte respinte nella misura e per le motivazioni che seguono.
Sulla responsabilità Dall'istruttoria svolta e dalla documentazione agli atti è emerso che i convenuti IV ed hanno CP_1 commissionato lavori edili di scavo e realizzazione di un garage interrato nella loro proprietà, confinante con quella dei ricorrenti. Hanno appaltato i lavori alla impresa di costruzioni SAD Costruzioni Sgambetterra s.r.l. e affidato la progettazione e direzione lavori all'arch. SI e all'ing. Quest'ultimo era progettista e direttore dei lavori per le opere strutturali. Sempre dalla CP_2 istruttoria svolta è emerso che i lavori edili svoltisi sulla proprietà degli odierni convenuti hanno causato danni alla proprietà attorea.
Più precisamente la causa dei danni lamentati da parte attrice è da individuarsi soprattutto nella rimozione di dispositivi di protezione (palancole metalliche) in precedenza infissi nel terreno di proprietà dei convenuti per consentire lo svolgimento degli scavi in sicurezza.
Le operazioni di rimozione di detti dispositivi (palancole), effettuate a lavori pressoché conclusi, con le conseguenti vibrazioni e manovre di rimozione, hanno determinato alcuni dei danni lamentati dall'attore, altra parte dei danni si è verificata poiché in conseguenza della rimozione delle palancole il terreno sottostante la proprietà dell'attore si è mosso e ciò ha provocato i restanti danni. In tal senso, oltre alla documentazione versata in atti da parte attrice anche la relazione del CTU nominato in corso di causa.
In particolare nella relazione del CTU che, priva di vizi logici qui si richiama e condivide è individuata la causa dei danni lamentati dall'attore come segue: una parte dei danni, quantificati dal CTU in Euro 5.282,67+IVA è riconducibile all'impresa esecutrice, per i danni Controparte_3 causati nell'esecuzione dei lavori da questa commissionati al subappaltatore (in estrema sintesi danni legati deformazione della recinzione attorea), mentre altra parte dei danni, per un ammontare complessivo di Euro 9.228,53+IVA, è riconducibile al progettista e D.L. delle strutture, ing. CP_2 questi danni sono conseguenti ad una sottostima dei movimenti che il terreno sottostante la recinzione ha subito successivamente alla rimozione delle palancole metalliche, infisse in aderenza alla recinzione pagina 2 di 8 (in sintesi danni da fessurazioni conseguenti al movimento del terreno sottostante la proprietà dall'attore). In relazione alla responsabilità dei diversi soggetti convenuti occorre fare le precisazioni che seguono.
a) Sulla responsabilità dei convenuti IV ed CP_1
Parte attrice ritiene responsabili dei danni subiti, oltre agli altri soggetti evocati in giudizio, anche i proprietari dell'area confinante, quella su cui gli altri soggetti odierni convenuti hanno svolto la propria attività, ciò in applicazione dell'art. 2051 Cod. Civ, e/o per culpa in eligendo e/o per culpa in vigilando.
Come già accennato, dall'istruttoria svolta e dalla documentazione agli atti è emerso che i convenuti
IV ed hanno commissionato lavori edili di scavo e realizzazione di un garage interrato nella CP_1 loro proprietà, confinante con quella dei ricorrenti. Hanno appaltato i lavori alla impresa di costruzioni
SAD Costruzioni Sgambetterra s.r.l. e affidato la progettazione e direzione lavori generale all'arch.
SI mentre l'ing. sempre su loro incarico, svolgeva il ruolo di progettista e direttore dei CP_2 lavori per le opere strutturali (come peraltro anche dallo stesso riferito in atti). Come già precisato dalla istruttoria svolta è emerso che i lavori edili svoltisi sulla proprietà degli odierni convenuti hanno causato danni alla proprietà attorea.
Più precisamente la causa dei danni lamentati da parte attrice è da individuarsi soprattutto nella rimozione di dispositivi di protezione (palancole) in precedenza infissi nel terreno di proprietà dei convenuti per consentire gli scavi nella proprietà in sicurezza. Queste palancole erano infisse nel terreno in aderenza alla recinzione dell'attore. Le operazioni di rimozione di detti dispositivi (palancole), effettuate dalla impresa non CP_4 parte in causa, su incarico di SAD Costruzioni Sgambetterra s.r.l., (cfr. doc. 5 fascicolo di parte SAD
Costruzioni nel procedimento di ATP acquisito agli atti del presente procedimento - contratto di subappalto - e doc. 7 fascicolo di parte SAD Costruzioni nel procedimento di ATP CP_5 acquisito agli atti del presente procedimento - riepilogo lavori e servizi eseguiti per SAD da CP_4 indirizzato a SAD) con le conseguenti vibrazioni e manovre di rimozione, evidentemente non eseguite correttamente, hanno determinato il danneggiamento della recinzione dell'attore. Tale danno è stato quantificato in Euro 5.282,67+IVA dal CTU nominato in corso di causa e di tale danno devono ritenersi responsabili in solido ed in egual misura SAD e l'impresa da questo incaricata, la CP_4 come si dirà meglio in seguito. In relazione a questa tipologia di danni nessuna responsabilità può essere ascritta ai convenuti IV ed in quanto tali danni non derivano dal bene in custodia ai CP_1 medesimi ma derivano dalla attività svolta dalla e dalla CP_4 Controparte_6
[...] Altra parte dei danni subiti dall'attore si è verificata poiché, in conseguenza della rimozione delle più volte citate palancole, il terreno sottostante la recinzione (terreno quindi di proprietà dell'attore) si è mosso e ciò ha provocato i restanti danni (consistiti principalmente in crepe e fessurazioni di quanto in superficie). Anche in relazione a tale parte di danno non è ravvisabile una responsabilità in applicazione dell'art. 2051 Cod. Civ. in capo ai convenuti Piava ed poiché anche questi danni CP_1 subiti dalla parte attrice non sono riconducibili ad un bene in custodia ai convenuti IV ed CP_1 Pur condividendo l'assunto attoreo secondo cui la stipulazione di un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori non priva, di per sé, il proprietario della custodia del bene, occorre precisare che, come recentemente ribadito (Cass. Civ. ord. 12839/2024) e precedentemente più volte affermato dalla
Corte di Cassazione, in caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dalla attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto; per i primi si applica l'articolo 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'articolo 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo;
per i secondi (e cioè per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore) risponde (anche) il committente ai sensi dell'articolo 2051 c.c., in pagina 3 di 8 quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'articolo 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (ex multis, Cass. Civ. 23442/2018).
Nel caso di specie, facendo applicazioni di tali principi, deve ritenersi che il danno all'immobile di parte attrice, confinante con a quello delle parti convenute IV e nel quale l'attività edilizia era CP_1 in corso, sia derivato, dalla attività dell'appaltatore (e subappaltatore) e del Direttore dei lavori incaricato delle opere strutturali e non dalla cosa oggetto dell'appalto e di tale danno solo l'appaltatore
(e subappaltatore) ed il predetto direttore dei lavori sono tenuti a rispondere nei termini di cui meglio nel prosieguo. Dalla istruttoria svolta non è emerso che i proprietari committenti abbiano avuto un ruolo attivo o una concreta e significativa ingerenza durante la realizzazione dei lavori appaltati, non potendosi qualificare in tal senso l'aver accettato ed autorizzato la spesa necessaria per eseguire i lavori con l'utilizzo delle palancole.
Si precisa inoltre, ad abundantiam, che, anche volendo ritenere il danno subito dagli attori derivante dalla cosa oggetto dell'appalto, (ma non lo si ritiene derivante dalla cosa), nel caso di specie, dalla istruttoria svolta, è emerso che il danno subito dall'attore si è verificato esclusivamente a causa del fatto di terzi soggetti, che i proprietari non potevano prevedere e/o impedire.
Dalla istruttoria svolta, infatti, è emerso il verificarsi del caso fortuito, consistito nel fatto del terzo (impresa appaltatrice SAD e subappaltatore e direttore lavori per le opere strutturali ing. che CP_2 hanno negligentemente ed imperitamente svolto i propri compiti.
In capo ai convenuti IV ed non è ravvisabile nemmeno la culpa in eligendo. CP_1
Parte attrice sostiene che la culpa in eligendo dei convenuti Piava ed è provata in quanto CP_1 l'impresa esecutrice ed i professionisti convenuti hanno male Controparte_6 eseguito gli interventi e, quanto alla impresa esecutrice e all'arch. SI, è provata anche in considerazione del fatto che questi ultimi sono rimasti contumaci nel presente giudizio di merito.
Sul punto occorre evidenziare che la condotta processuale dei convenuti non integra un elemento rilevante in tal senso, è semplicemente una scelta processuale, peraltro ampiamente successiva, non solo al conferimento dell'incarico, ma anche alla esecuzione dei lavori. Quanto alla non corretta esecuzione dei lavori occorre rilevare che non è sufficiente desumere ex post l'erroneità della scelta dal verificarsi del danno, ma occorre verificare con valutazione ex ante se al momento della conclusione del contratto la ditta appaltatrice presentasse o meno caratteristiche tali da evidenziarne l'assoluta inidoneità a compiere l'opera oggetto dell'appalto (in tal senso Cass. Civ. 25173/2007; Cass. Civ. n. 10652/1997, principio consolidato e anche recentemente ribadito dalla Corte di
Cassazione in Cass. Civ. ord. 36399/2023 del 24 ottobre 2023).
Sul punto si ricorda che in tema d'appalto ricorrono gli estremi della culpa in eligendo e, perciò, della responsabilità del committente, ogniqualvolta il compimento dell'opera o del servizio relativi al contratto stipulato siano stati affidati ad una o più imprese appaltatrici prive, de facto, delle capacità e degli strumenti tecnici generalmente indispensabili per eseguire a regola d'arte e secondo canoni di diligenza professionale la prestazione oggetto del negozio giuridico concluso (Cass. Civ., n.
7356/2009).
Nessuna prova è emersa (né sono allegate specifiche circostanze) che inducano a ritenere che nel momento in cui gli incarichi sono stati affidati l'impresa ed i professionisti odierni convenuti fossero carenti della capacità e/o degli strumenti necessari ad eseguire le opera affidate (ad es. per non avere le idonee strumentazioni, l'idonea esperienza, le idonee qualifiche, un adeguato numero di addetti o quant'altro). Del pari insussistente la asserita culpa in vigilando.
pagina 4 di 8 Quanto a questo ulteriore profilo di responsabilità invocato dalla parte attrice si evidenzia che non risulta che i proprietari avessero le competenze tecniche per valutare i rischi e le modalità di esecuzione degli interventi e, conseguentemente, consapevolmente intervenire per impedire l'esecuzione di specifiche lavorazioni.
Si evidenzia inoltre che, come emerge dalla CTU svolta in sede di ATP ed acquisita agli atti del presente procedimento, i danni subiti dall'attore e ricollegabili alle vicende di causa si sono verificati successivamente alla rimozione delle palancole, rimozione effettuata a lavorazioni pressoché concluse.
Verosimilmente le parti committenti non potevano prevedere che la rimozione delle palancole avrebbe comportato modalità e generato situazioni tali da causare danni e che il terreno sottostante si sarebbe mosso tanto da recare danni in superficie ai vicini di casa in esito all'estrazione, pur in presenza di un muro contenitivo in cemento costruito nei pressi delle palancole stesse: tali competenze tecniche non risulta appartenessero ai sigg. IV ed e non era da ritenersi esigibile un loro intervento nel senso di CP_1 consigliare modalità di esecuzione alternative. Le parti convenute IV ed hanno nominato tutti i CP_1 professionisti necessari per procedere alla esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme di legge e sono state da questi consigliati sulle migliori modalità di esecuzione degli interventi che rimaneva loro responsabilità stabilire ed eseguire nel migliore dei modi. Come già precisato, le imprese ed i professionisti incaricati non è provato fossero privi delle necessarie qualifiche, competenze e dei mezzi necessari. Le domande svolte dall'attore nei confronti dei convenuti IV ed devono pertanto essere respinte e CP_1 l'attore condannato alla refusione delle spese di lite di questi ultimi, del presente procedimento, del procedimento di ATP (Cass. Civ. ord. 15492/2019 pubbl. 7 giugno 2019) che ha preceduto il presente giudizio e del procedimento di negoziazione assistita. Non si pongono le spese di CTP dei convenuti IV ed in capo all'attore in quanto non è agli atti CP_1 adeguata prova dell'esborso effettuato in relazione a tali spese. b) Sulla responsabilità della impresa SAD Costruzioni Sgambetterra s.r.l. già
[...]
Controparte_7
La responsabilità della ditta appaltatrice ed esecutrice dei lavori deve ritenersi sussistente, in applicazione dell'art. 2043, in relazione agli specifici danni inerenti le operazioni materiali di sfilaggio delle palancole, sfilaggio eseguito non a regola d'arte, ma provocando urti e danni alla recinzione dell'attore.
Come accertato dal CTU in corso di causa la rimozione delle palancole ha arrecato danni alla recinzione di parte attrice, deformandola e danneggiandola, provocando un danno quantificato in Euro 5.282,67 oltre
IVA. L'esecuzione delle operazioni di sfilaggio delle palancole è stata dall'appaltatore subappaltata alla ditta (doc. 5 fascicolo di parte SAD Costruzioni nel procedimento di ATP acquisito agli atti del CP_4 presente procedimento nonché docc. 4, 5 e 9 fascicolo . CP_8 CP_ Le operazioni svolte dalla sono state eseguite dietro incarico della appaltatrice e su indicazioni CP_4 di questa, inoltre la scelta di posare e rimuovere le palancole è stata condivisa dall'impresa appaltatrice la quale ha in effetti incaricato la ditta di eseguirla (cfr. altresì doc. 7 fascicolo di parte SAD CP_4
Costruzioni nel procedimento di ATP acquisito agli atti del presente procedimento - riepilogo lavori e servizi eseguiti per SAD da indirizzato a SAD, nonché docc. 4, 5 e 9 fascicolo . CP_4 CP_8 Inoltre, l'appaltatore avrebbe dovuto in ogni caso vigilare sull'attività svolta dalla , ditta incaricata CP_4 dall'appaltatore per la specifica lavorazione e avrebbe dovuto impedire i danni durante la fase di sfilamento avendo le specifiche competenze tecniche per valutare la correttezza delle modalità di esecuzione. L'impresa alla luce di quanto emerso nel caso concreto, era mera esecutrice di un incarico affidato CP_4 dalla appaltatrice che rimane responsabile in solido ed in egual misura con la esecutrice del danno provocato agli attori nelle operazioni di sfilaggio delle palancole e quantificato dal CTU in Euro 5.282,67 oltre IVA. In relazione a tale tipologia di danno deve escludersi la responsabilità (o corresponsabilità) di progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali, essendo un danno conseguente alla mera modalità di esecuzione dei lavori.
Per quanto concerne i danni conseguenti allo spostamento ed assestamento del terreno successivo allo sfilaggio stesso, di questi non può essere considerata responsabile l'impresa appaltatrice in quanto tale tipologia di danno consegue alla mancata adozione di cautele necessarie a prevenire i danni conseguenza pagina 5 di 8 dei movimenti del terreno sottostante la proprietà attorea, e di tale danno deve ritenersi responsabile il solo progettista e direttore dei lavori per le opere strutturali, il quale, invece, aveva l'obbligo di predisporre gli accorgimenti necessari per evitare tale situazione.
c) La responsabilità dell'ing. CP_2
La responsabilità dell'ing. progettista e direttore dei lavori per quanto attiene alle opere strutturali CP_2 (cfr. atto di costituzione dell'ing. nel presente procedimento e doc. 1 fascicolo deve CP_2 CP_2 ritenersi sussistente in applicazione dell'art. 2043 Cod. Civ. in quanto è stato provato che la rimozione delle palancole, in assenza di adeguati presidi ed accorgimenti volti a contenere la spinta del terreno attoreo, ha causato lo spostamento del terreno sottostante l'area di proprietà dell'attore provocando il cedimento e le fessurazioni nella proprietà attorea e di cui alle CTU svolte in sede di ATP e nel presente procedimento. L'entità di questa ultima tipologia di danno è stata quantificata dal CTU in complessivi Euro 9.228,53 oltre IVA di legge;
la relazione del CTU in punto quantificazione si richiama e condivide in quanto precisa, dettagliata e priva di vizi di logici. La responsabilità dell'ing. in relazione a questi ultimi danni è ravvisabile non solo e non tanto per CP_2 aver, se non suggerito, quantomeno avallato apertamente la prosecuzione dei lavori con l'utilizzo delle palancole in difformità da quanto originariamente previsto, (si veda sul punto il doc. 16 fascicolo ATP IV ed ed acquisito agli atti del presente procedimento, nonché nuovamente prodotto dalle parti nel CP_1 presente giudizio, ove nella comunicazione sottoscritta dall'ing. si legge “le palancole sono state CP_2 installate come da indicazioni del fornitore stesso e non presentano alcun segnale di cedimento;
3. al termine della realizzazione dei muri le palancole potranno essere rimosse, come da normale prassi, senza arrecare danno alcuno. Non è possibile ipotizzare una loro destinazione “a perdere” essendo elementi riutilizzabili più volte, come ad esempio i casseri metallici. La loro rimozione avverrà in sicurezza, sotto la supervisione di noi tecnici, secondo le loro specifiche indicazioni di utilizzo”), ma anche e soprattutto per non avere adottato presidi tecnici adeguati a preservare la stabilità del terreno e delle costruzioni adiacenti. Tale mancata predisposizione configura chiara negligenza ed imperizia rispetto all'esecuzione dei compiti di direttore lavori delle opere strutturali. Non appare condivisibile la tesi di parte secondo cui il medesimo risulterebbe esente da responsabilità in quanto l'applicazione e lo sfilaggio CP_2 delle palancole non attiene ad una opera strutturale.
La responsabilità del medesimo è legata al fatto che, approvata e fatta propria la scelta dell'utilizzo delle palancole, nella consapevolezza che tali strumenti avrebbero poi dovuto essere rimossi, (cfr. cfr. doc. 16 fascicolo ATP IV ed acquisito agli atti del presente procedimento) il direttore lavori delle opere CP_1 strutturali avrebbe dovuto adottare i necessari accorgimenti strutturali volti ad impedire che il terreno attoreo in esito alle lavorazioni cedesse, provocando danni ai beni dell'attore.
d) La responsabilità di SI LI MA IA Parte attrice nelle proprie memorie conclusive ed in sede di precisazione delle conclusioni ha rinunciato alle domande nei confronti di SI LI MA IA, sulle quali pertanto non ci si pronuncia.
Sulla quantificazione e ripartizione definitiva dei danni Numerose problematiche lamentate dall'attore in sede di ricorso per ATP sono risultate non riconducibili alle attività edili in corso sulla proprietà dei ricorrenti (cfr. relazione peritale svolta in sede di ATP ed acquisita al presente procedimento spec. pag. 13 e ss “danni alla facciata” e “danni all'interno dell'immobile”). I danni effettivamente riconducibili ai predetti lavori, verificatisi in larghissima parte nella fase di rimozione delle palancole, quindi nelle ultime fasi della lavorazione consistono essenzialmente nella formazione di crepe nel cortile attoreo e in danni alla recinzione.
Le richieste iniziali di parte attrice ammontavano ad Euro 48.050,00 oltre IVA di legge, il danno effettivamente riconosciuto ammonta ad un totale di Euro 14.511,20 oltre IVA.
Nel caso di specie sono da ritenere responsabili dei danni patiti da parte attrice consistiti nella deformazione della recinzione il cui complessivo importo è quantificato in Euro 5.282,67 oltre IVA di legge, l'appaltatore
SAD Costruzioni Sgambetterra s.r.l. (in solido ed in egual misura con il subappaltatore, che non è tuttavia parte in causa e nei cui confronti la pronuncia è pertanto preclusa); è invece da ritenere responsabile per i pagina 6 di 8 danni da fessurazione e relativi al cedimento del terreno attoreo, il cui complessivo importo è quantificato in
Euro 9.228,53 oltre IVA di legge, l'ing. er le ragioni già esposte. CP_2 Parte convenuta SAD Costruzioni Sgambetterra s.r.l. dovrà pertanto risarcire all'attore la somma di Euro 5.282,67 oltre IVA, già in valuta attuale, oltre interessi come appresso. Parte convenuta ing. dovrà pertanto risarcire all'attore la somma di Euro 9.228,53 oltre IVA, già in CP_2 valuta attuale, oltre interessi come appresso.
Entrambi in solido tra loro ed in egual misura (nessuna statuizione sul subappaltatore non essendo il medesimo parte in causa), dovranno rifondere all'attore le spese sostenute dall'attore per remunerare il proprio consulente tecnico di parte per l'attività svolta nel procedimento di ATP che ha preceduto il presente procedimento (come da documentazione agli atti), spese che si quantificano in Euro 1.268,00, mentre per l'attività svolta dal CTP nel presente procedimento, non si riconosce diritto al rimborso, in assenza di adeguata documentazione comprovante l'effettivo esborso. Entrambi, sempre in solido tra loro ed in egual misura, dovranno inoltre corrispondere le spese di CTU inerenti il procedimento di ATP ed inerenti il presente procedimento, nella misura già liquidata con separati provvedimenti (Cass. Civ. ord. 6 novembre 2023 n. 30854).
Entrambi, inoltre, in solido tra loro ed in egual misura, dovranno rifondere all'attore le spese di lite del presente procedimento, del procedimento di ATP e della negoziazione assistita, nella misura di cui al dispositivo.
Interessi
Gli interessi compensativi – secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) – decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto alla luce di tale criterio di calcolo,
1. la parte convenuta SAD Costruzioni Sgambetterra s.r.l. deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di Euro 5.282,67 oltre IVA di legge, liquidata in moneta attuale, oltre:
- Interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1% sulla somma di Euro 5.282,67 oltre IVA di legge dalla data del sinistro (che si individua a tal fine nel marzo 2022) ad oggi;
- Interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di Euro 5.282,67 oltre IVA di legge dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
2. la parte convenuta deve essere condannata a corrispondere all'attore Euro 9.228,53 oltre IVA CP_2 già in valuta attuale, oltre:
- Interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1% sulla somma di Euro 9.228,53 oltre IVA dalla data del sinistro (che si individua a tal fine nel marzo 2022) ad oggi;
- Interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di Euro 9.228,53 oltre IVA, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
3. Entrambi i sopracitati soggetti (SAD e ing. , in solido ed in egual misura sono altresì tenuti a CP_2 corrispondere all'attore Euro 1.268,00, per le spese di CTP inerenti la fase di ATP.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto di quanto effettivamente liquidato in sentenza, del grado di difficoltà della causa, delle questioni giuridiche trattate, della effettiva attività svolta e del numero di parti rappresentate.
Quanto alle spese di lite di SI LI MA IA si dichiara la non ripetibilità delle medesime in quanto il convenuto non si è costituito nel presente procedimento e pertanto non ha sostenuto spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata la responsabilità di SAD Costruzioni Sgambetterra s.r.l. nella causazione dei danni subiti dalla recinzione di parte attrice e meglio precisati in parte motiva, condanna la medesima al pagamento a favore della parte attrice della somma di Euro 5.282,67 oltre accessori di legge ed oltre interessi, come meglio dettagliato in parte motiva;
pagina 7 di 8 - accertata la responsabilità di nella causazione dei danni subiti dalla parte attrice ed Controparte_2 inerenti lo spostamento del terreno attoreo conseguito agli scavi, condanna il medesimo al pagamento a favore della parte attrice della somma di Euro 9.228,53 oltre accessori di legge ed oltre interessi come meglio dettagliato in parte motiva;
- Condanna e SAD Costruzioni Sgambetterra s.r.l. in solido tra loro ed in egual Controparte_2 misura a rifondere all'attore le spese del CTP sostenute in esito al procedimento per ATP quantificate complessivamente in Euro 1.268,00, come meglio dettagliato in parte motiva;
- condanna e SAD Costruzioni Sgambetterra s.r.l. in solido tra loro ed in egual Controparte_2 misura a rifondere all'attore le spese di lite del procedimento di ATP e del presente procedimento che liquida rispettivamente in Euro 1.600,00 oltre ad Euro 320,88 per spese non imponibili ed oltre accessori di legge quanto al procedimento per ATP ed in Euro 2.700,00, oltre ad Euro 290,35 per rimborso spese non imponibili ed oltre accessori di legge quanto al presente procedimento, nonché al pagamento delle spese legali per il procedimento di negoziazione assistita che liquida in Euro 700,00 oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico di e SAD Costruzioni Sgambetterra s.r.l. in solido Controparte_2 tra loro ed in egual misura le spese di CTU del presente procedimento e del procedimento di ATP come già liquidate con separati provvedimenti;
- rigetta le domande di parte attrice nei confronti di IV RC ed;
Controparte_1
- condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite del presente procedimento e del procedimento di
ATP di IV RC ed che liquida rispettivamente in Euro 3.302,00 oltre accessori di legge Controparte_1 ed in Euro 2.100,00 oltre accessori di legge, nonché al pagamento delle spese legali del procedimento di negoziazione assistita che liquida in Euro 700,00 oltre accessori di legge;
- dichiara le spese di lite di SI LI MA IA non ripetibili stante la non costituzione in giudizio del medesimo;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281sexies ultimo comma c.p.c.
Milano, 28 maggio 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Carmen Michelotti
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