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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/06/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 6939/ 2023
TRA
nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. COLALILLO ROSALBA presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e CP_1 difeso dall' avv.to SICILIANO ROSA MARIA con il quale elettivamente domicilia in C.SO A. DE GASPERI 167 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato lo 8/11/2023 e notificato, il ricorrente indicato in epigrafe, adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale, rivendicando il diritto a vedersi riconosciuti, nella loro corretta quantificazione, gli emolumenti di cui alla busta paga di aprile 2018, inerenti spettanze retributive arretrate, oggetto di “tassazione ordinaria” da parte dell'Azienda datrice in luogo di quella applicabile nel caso di specie, la c.d.
“tassazione separata”, instando, quindi, per la condanna della convenuta alla corresponsione della somma analiticamente all'uopo conteggiata, indicata in dispositivo. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione. Si costituiva l' convenuta che eccepiva il difetto di giurisdizione del CP_2
G.U.L. in favore della Commissione Tributaria territorialmente competente, la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso. Con riferimento all'eccezione di difetto di giurisdizione appare opportuno puntualizzare che il ricorrente si duole di avere percepito, in busta paga, 1 emolumenti minori rispetto a quelli che gli sarebbero spettati laddove il datore di lavoro avesse correttamente applicato l'aliquota inerente la tassazione. Il fatto che la relativa somma sia stata versata all'Erario costituisce una mera circostanza in quanto il ricorrente denuncia la conseguenza immediata dell'asserito errore compiuto dall' costituita dalla CP_1 erogazione di emolumenti in un importo non corrispondente, per difetto, a quello dovuto. Di qui discende la giurisdizione del G.U.L., peraltro confermata da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis: Cass. Sez UN. n.9033/2014; Cass. Sez. UN. n.18936/2016). La più volte rimarcata “autonomia” del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra lavoratore e datore sottintende proprio la prospettiva da cui deve analizzarsi la vicenda, prospettiva che non può non coincidere con quella desumibile dall'articolazione della domanda attorea. Nel caso di specie, l'iniziativa del ricorrente non si dirige verso la “pretesa tributaria” azionata dagli organi competenti ma verso l'erogazione di un
“dovuto retributivo” -asseritamente- mal calcolato dal datore di lavoro. Da quanto precede deriva anche, ovviamente, la legittimazione passiva del resistente. Sarà, eventualmente, questi a rivolgersi poi all'Erario per recuperare quanto erroneamente versato per la tassazione operata, promuovendo, se del caso, un contenzioso chiaramente inerente la pretesa tributaria, laddove l'Amministrazione finanziaria dovesse opporre l'applicazione di una diversa tassazione. La premessa in fatto della vicenda può così essere sintetizzata. Il ricorrente aveva proposto ricorso al Giudice del Lavoro per vedersi riconoscere degli emolumenti relativi a differenti anni. A seguito di detta iniziativa giudiziale l' aveva liquidato al proprio CP_1 dipendente per per l'arco temporale richiesto, la somma specificata in ricorso. Se non che, su tale somma, aveva applicato l'aliquota della tassazione “ordinaria” in luogo di quella “separata”. Tale ricostruzione della vicenda viene allegata e documentata dal ricorrente e non contrastata dall' CP_1
Consegue che devono ritenersi processualmente “certi” i seguenti dati:
-- il riconoscimento degli arretrati per l'importo di cui si è detto e per la causale precisata;
-- la tempistica di detto riconoscimento ed il contesto in cui è maturato;
-- l'applicazione dell'aliquota da tassazione ordinaria. La valorizzazione dell'aliquota da tassazione ordinaria è errata, ricorrendo i presupposti per quella da tassazione “separata”. Ed invero, per come già sostenuto in numerosi precedenti di questa Sezione, restano individuabili nella fattispecie in esame sia il ritardo “non fisiologico” della liquidazione di spettanze retributive, o equiparate, sia la riconducibilità di tale ritardo a causa “giuridica”, costituita dalla decisione datoriale di accedere alle sollecitazioni del proprio dipendente -solo- a seguito dell'intrapresa azione giudiziale dello stesso. In altri termini, la mancata tempestiva liquidazione degli emolumenti si rivela “giuridicamente” tardiva sulla base, e per effetto, della decisione
2 aziendale di abbandonare l'originaria posizione di diniego e di riconoscere la fondatezza delle rivendicazioni “ora per allora”, a distanza di un lasso di tempo evidentemente non coerente con la maturazione del diritto. Ragione per la quale, venendo in rilievo somme a titolo di “arretrati” liquidate tardivamente per “causa giuridica” non è revocabile in dubbio, alla stregua della normativa vigente e della lettura giurisprudenziale della stessa, l'applicazione della tassazione c.d. “separata”. Contr Del resto non sembra che la abbia svolto delle specifiche ed idonee argomentazioni per contrastare la domanda nel merito. Secondo gli analitici calcoli eseguiti dall'istante, l'errata applicazione dell'aliquota di tassazione ha portato ad una minore erogazione di emolumenti per la somma indicata in dispositivo. Nuovamente deve evidenziarsi che, a fronte della puntuale individuazione delle fonti privilegiate e dei meccanismi, pure algebrici, di calcolo ad opera del ricorrente, l' non ha proposto rilievi specifici, venendo in tal modo CP_1 meno all'onere di contestazione mirata (cfr. anche Cass.6568/98). In questi casi, compito del Giudice è quello di verificare la correttezza dei riferimenti normativi e la tenuta “algebrica” dei conteggi. Da entrambe le prospettive la rivendicazione attorea sembra immune da vizi rilevabili di ufficio. In definitiva, in accoglimento della domanda attorea la resistente va condannata al pagamento della somma indicata in dispositivo, non liquidatagli per errata applicazione dell'aliquota di tassazione. Trattandosi di un rapporto di pubblico impiego, su quanto dovuto, ex art. 22, comma 36, L. n. 724 del 1994, spettano gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione maturata in eccedenza agli stessi a partire dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al loro soddisfo, da calcolarsi secondo le modalità indicate da Cass. S.U. 29.15.2001 n. 38. Le spese di lite, stante l'esito della controversia, vanno poste a carico della resistente. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) condanna l' convenuta a corrispondere al ricorrente, per la CP_2 causale in motivazione esplicitata, la somma di Euro 2.852,54, oltre accessori di legge fino al soddisfo;
3) condanna l' resistente a rifondere al ricorrente, e per esso al CP_2 procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di lite che si liquidano, con attribuzione, in complessivi €. 1.150,00, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
4) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 16/6/2025
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IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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